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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 30/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 702/2022
Udienza del 30/01/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza per la parte attrice per la parte convenuta Parte_1 [...] elle quali le parti hanno proceduto alla precisazione delle proprie con- CP_1 clusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento N. R.G. 702/2022 promosso da:
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ELENA GARDIN;
- parte attrice opponente - contro
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti GIULIA PELI e LUCCHESI LUCA;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni parte attrice: “preliminarmente revocare il decreto ingiuntivo n. 53/2022 e/o disporre l'improcedibilità della domanda avanzata in sede di ingiunzione, quantomeno per la somma di euro 35.064,59, somme che dovrebbero essere accertate nell'an e nel quantum della pretesa creditoria anche diversamente quantificata da codesto Giudice, essendo preliminare e obbligatorio il tentativo di negoziazione assistita fra le parti per i motivi addotti in narrativa;
- nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 53/2022 opposto e accogliere la presente opposizione, dichiarando che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ra- gioni di cui alla narrativa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo nonché privo dei requisiti per la sua emissione e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. - in ogni caso: con vittoria di compensi e spese ex d.m. 55/2014”.
Conclusioni parte convenuta: “Nel merito in tesi: respingere le domande tutte ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio espressi in narra- tiva, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in ipotesi: nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al paga- mento in favore dell'opposto, per i titoli di cui in narrativa e, in via subordinata, anche a titolo di indebito arricchimento, della somma di € 56.008,53, ovvero di quella diversa, maggiore o minore che risulterà di Giustizia all'esito dell'Istruttoria, oltre interessi come richiesti dalla domanda al saldo, rivalutazione monetaria e successive occorrende. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa”. MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1.- ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo deducendo Controparte_1 di vantare nei confronti di i seguenti crediti: Parte_1
a) € 8.842,82 per il pagamento nell'anno 2018, in qualità di garante, all'e- stinzione di un finanziamento a nome della sig.ra con per l'ac- Pt_2 CP_2 quisto di un veicolo Fiat 500 6 9 CV Lounge (lett. b del ricorso);
b) € 12.101,12 per il pagamento, sempre in qualità di fideiussore, in via transattiva rispetto al decreto ingiuntivo da parte della per rate non CP_3 pagate dalla sig.ra per un finanziamento da essa ottenuto in data 27 Parte_3 novembre 2018 per l'acquisto di altra macchina Fiat 500 (lett. b del ricorso);
c) € 35.064,59 per il pagamento dei fornitori della ditta individuale “Seren- dipity 22 di Desy Terzani” (lett. c e d del ricorso).
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Pistoia aveva, con il proprio de- creto ingiuntivo 17 gennaio 2022 n. 53, intimato al il pagamento Parte_1 della somma di € 69.567,27.
ha proposto opposizione a detto decreto ingiuntivo, ritenendo Parte_1 che i finanziamenti ricevuti fossero stati “decisi di comune accordo della coppia richiesti per esigenze comuni e, proprio per questo motivo, imputabili a entrambi” ed in particolare:
a) per quanto riguarda il finanziamento dell'autoveicolo Fiat 512 69 Lounge, il sig. “in questo modo avrebbe non solo aiutato la fidanzata ad acquistare CP_1 un'automobile ma anche aiutato (lui stesso) e la coppia a crescere insieme”;
b) anche per le ulteriori somme l'opponente sarebbe stata rassicurata che il compagno “mai avrebbe chiesto in restituzione del denaro”;
c) “molte somme sono state dalla signora restituite al sig. in Pt_1 CP_1 termini di pranzi e cene pagati” anche dai propri familiari e che “in caso di convi- venza di fatto non è possibile ottenere la restituzione dei soldi per spese e acquisti” in quanto anche la convivenza di fatto è “considerata una formazione sociale da cui derivano doveri morali e sociali implicanti, fra tutti, il dovere di assistenza, anche economica”.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato : Controparte_1
a) negando che il finanziamento per l'autovettura Fiat “fosse stato eseguito nell'interesse comune della coppia” in quanto essa era in uso esclusivo della oppo- nente;
b) precisando che la necessità di provvedere di persona all'estinzione della posizione debitoria a seguito dell'incidente subito dal mezzo si ricollegava alla sua
3 posizione di garante e non certo per uno spirito di liberalità quanto per la necessità di sottrarsi alle azioni di recupero forzoso c) negando che il finanziamento di € 50.000,00 ottenuto da Findomestic,
l'opposto si riferisse alle spese per il futuro matrimonio in quanto nel 2018 anche l'opponente aveva dichiarato che la coppia aveva mostrato segni di crisi che erano incompatibili con quella prospettiva;
d) evidenziando che “è dunque implicitamente riconosciuta da parte della
[...] sia l'esistenza che la quantificazione del credito: ciò che è controversa è sol- Pt_4 tanto la qualificazione giuridica dello stesso”;
e) producendo messaggistica con la quale la debitrice prometteva che
“quando lavorerò te li darò”.
f) nel caso in esame non sarebbe riscontrabile una “stabile convivenza” quanto una “coppia di fatto” con conseguente venir meno non solo di quei doveri solidaristici che connotano solo la prima ma soprattutto del fatto che le elargizioni fossero state eseguite nell'interesse comune della coppia essendosi invece trattato di meri prestiti e non di obbligazioni naturali.
2.- Oggetto del presente giudizio è costituito dalla verifica in ordine all'ob- bligo di di restituire le somme ricevute da . Sotto Parte_1 Controparte_1 questo primo profilo, parte opponente, con riguardo a quelle corrisposte da quest'ultimo a titolo di estinzione dei due finanziamenti per l'acquisto delle due autovetture (superiori lett. a e b), ha ammesso che dette somme erano state versate dall'opposto ma obiettando che il loro titolo doveva essere rinvenuto o nello spirito di liberalità o nell'adempimento di una obbligazione naturale. Con riguardo ai pa- gamenti dei fornitori della ditta, l'opponente (superiore punto c) ha rilevato che
“non sussiste prova né rispetto all'an né rispetto al quantum” obiettando che si sa- rebbe trattato di “elargizioni volontarie, contributi di assistenza vicendevole normali in una relazione affettiva”.
Ciò premesso, occorre affrontare la questione relativa all'esistenza ed alla portata della presunta manifestazione da parte del creditore della sua volontà di remissione del debito come puntualmente eccepito dall'opponente. Detta circo- stanza è stata confermata da tutti i testi dell'attrice rispondendo al cap. 6 (
[...]
, ) mentre i testi di parte opposta ( Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
hanno affermato che nell'agosto 2020 aveva manifestato Tes_4 Parte_1 invece l'opposta volontà di restituzione delle somme. A fronte di dette contrastanti versioni, si deve ritenere che l'eccezione non sia stata compiutamente dimostrata, alla luce sia della oggettiva antinomia tra le dichiarazioni rese in sede di istruttoria
4 sia alla luce di opposte dichiarazioni della parte che, con messaggio 31 agosto 2020
(doc. 3 parte opposta), aveva chiaramente manifestato la propria volontà di resti- tuzione: “per i soldi mettiti pure l'animo in pace, quando lavorerò te li darò”.
Esclusa la volontà di rinuncia del credito, occorre affrontare la questione attinente alla sussistenza nel caso in esame della fattispecie della obbligazione na- turale che, di per sé, preclude al solvens il diritto alla restituzione. La Corte di
Cassazione premsso che “le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimo- niale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale”, ha precisato che “le attribu- zioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rap- porto per far fronte all'esigenze della famiglia … configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del 'solvens'” (Cass. 13 giugno 2023, n. 16864). In altri termini, ove si sia realizzato tra due persone un legame sentimentale sufficientemente stabile, come quello – pacifico in questa sede – del c.d. “fidanzamento”, si instaurano anche dei doveri sia morali che patrimoniali di assistenza reciproca che giustificano la soluti ritentio ex art. 2041 c.c.. Ancora più chiaramente: quando due persone decidano libera- mente di condividere assieme una parte della propria vita, sorgono reciproci obbli- ghi (anche) di assistenza patrimoniale le relative elargizioni trovando la genesi in quella dimensione, assumono la veste di “obbligazioni naturali” e, quindi, si carat- terizzano per l'impossibilitò di ripetizione. Si noti poi che per il sorgere di tali reci- proche obbligazioni non è necessario che vi sia una convivenza e nemmeno stabile
– che, al più, determina una serie più stringente di obblighi – in quanto è la sola decisione di condividere una parte della propria vita a determinare ex se il sorgere di detti obblighi al di là dell'esistenza di una convivenza che al più potrà valere a renderli solamente più stringenti. L'unica condizione è che dette obbligazioni at- tengano alla vita di coppia e che siano, come condivisibilmente puntualizzato dalla giurisprudenza, proporzionati sia al contesto specifico (caratteri del rapporto) che alle condizioni patrimoniali della parte.
Ciò doverosamente premesso, per quanto attiene all'acquisto della prima autovettura Fiat, parte opponente ha evidenziato che essa era intestata e, quindi, di proprietà di e la circostanza è stata poi confermata dai testi Controparte_1
5 e (cap. 2 e 3). Ergo: avendo sostanzialmente Testimone_1 Testimone_2 estinto un finanziamento per un bene proprio, l'opponente non ha titolo giuridico per richiedere la restituzione delle somme corrisposte anche ove come nel caso in esame l'utilizzo fosse riservato ad altri in quanto in definitiva l'obbligazione era sorta solo in capo a questi (altra questione attiene all'arricchimento in questo modo prodotto a favore dell'opponente).
Diverso è il caso dell'acquisto della seconda autovettura Fiat perché la teste introdotta dall'attrice ha precisato che “ fece pressioni Testimone_1 CP_1 per acquistare altra autovettura che fu acquistata da lui e fu intestata alla ditta della
Daisy”. Dunque, si deve ritenere che detta autovettura pur formalmente di pro- prietà di fosse stata acquistata con denari di con la Parte_1 Persona_1 conseguenza che l'estinzione operata da quest'ultimo del finanziamento ha finito per riguardare effettivamente un bene dell'opponente. In questa ipotesi, infondato
è il richiamo all'obbligazione naturale in quanto la somma di € 12.101,12 – pacifi- camente versata dall'opposto – appare decisamente sproporzionata rispetto a quelle che possono essere le dazioni tipiche all'interno della coppia. Peraltro, parte opponente non ha mai nemmeno offerto di provare – come richiesto dalla giuri- sprudenza - che quella dazione fosse proporzionata alla possibilità economiche dell'uomo o all'intensità della relazione, parametri che costituiscono l'imprescindi- bile presupposto della valutazione di congruità.
Da ciò consegue che debba somma dovrà essere restituita al creditore.
Venendo infine alla posta di € 35.064,59 dall'esame del doc, 6 bis allegato al ricorso, emerge che i 23 documenti recanti l'estratto conto della carta di credito dell'opposto recano solo dei riferimenti generici dai quali non è possibile capire né se le somme siano state consegnate all'opponente né se esse si riferiscano ad esi- genze della vita in comune.
Con riguardo invece ai bonifici, la seguente tabella chiarisce le somme che spettano al creditore per avere estinto i debiti che l'azienda dell'opponente aveva contratto con i fornitori identificati grazie alla testimonianze di : Controparte_4
Data Importo Causale
03/10/2018 37,79 € telecom
04/10/2018 1.500,00 € GAMS
04/10/2018 461,00 € Pinko
04/10/2018 1.020,00 € Openspace
08/10/2018 1.445,35 € Tibi Studio
24/10/2018 1.380,45 € GAMS
14/11/2018 300,00 €
27/11/2018 1.000,00 € Fiat FM243FE
6 Data Importo Causale
27/11/2018 426,39 € Lyoness Italia
27/11/2018 2.856,63 € Modaeffe
04/12/2018 1.000,00 € GAMS
05/12/2018 100,00 €
18/12/2018 300,00 €
18/12/2018 300,00 €
09/01/2019 180,00 €
25/01/2019 5.000,00 € Trovò
25/01/2019 2.433,04 € Tes_2
12/07/2019 835,00 €
15/07/2019 20,00 €
16/09/2019 30,00 €
09/10/2019 648,00 € Fiditalia
17/10/2019 800,00 €
23/10/2019 40,00 €
28/10/2019 1.000,00 €
Come si vede, vi è prova documentale del fatto che l'opposto ha estinto i debiti dell'impresa commerciale dell'opponente per la somma di € 10.089,82.
Complessivamente quindi la somma dovuta dall'opponente deve essere ri- colata in € 22.191,04.
Per quanto attiene alle spese di giudizio, anche se la somma ingiunta viene fortemente ridimensionata, devono fare carico sull'opponente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo 17 gennaio 2022 n. 53;
- condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_1
21.191,04 oltre interessi legali dalla data di intimazione di pagamento;
- condanna a corrispondere a le spese legali Parte_1 Controparte_1 che si quantificano in € 5.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
30/01/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
7
RGN. N. 702/2022
Udienza del 30/01/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione dell'udienza per la parte attrice per la parte convenuta Parte_1 [...] elle quali le parti hanno proceduto alla precisazione delle proprie con- CP_1 clusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento N. R.G. 702/2022 promosso da:
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ELENA GARDIN;
- parte attrice opponente - contro
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti GIULIA PELI e LUCCHESI LUCA;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni parte attrice: “preliminarmente revocare il decreto ingiuntivo n. 53/2022 e/o disporre l'improcedibilità della domanda avanzata in sede di ingiunzione, quantomeno per la somma di euro 35.064,59, somme che dovrebbero essere accertate nell'an e nel quantum della pretesa creditoria anche diversamente quantificata da codesto Giudice, essendo preliminare e obbligatorio il tentativo di negoziazione assistita fra le parti per i motivi addotti in narrativa;
- nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 53/2022 opposto e accogliere la presente opposizione, dichiarando che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ra- gioni di cui alla narrativa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo nonché privo dei requisiti per la sua emissione e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. - in ogni caso: con vittoria di compensi e spese ex d.m. 55/2014”.
Conclusioni parte convenuta: “Nel merito in tesi: respingere le domande tutte ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio espressi in narra- tiva, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in ipotesi: nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al paga- mento in favore dell'opposto, per i titoli di cui in narrativa e, in via subordinata, anche a titolo di indebito arricchimento, della somma di € 56.008,53, ovvero di quella diversa, maggiore o minore che risulterà di Giustizia all'esito dell'Istruttoria, oltre interessi come richiesti dalla domanda al saldo, rivalutazione monetaria e successive occorrende. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa”. MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1.- ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo deducendo Controparte_1 di vantare nei confronti di i seguenti crediti: Parte_1
a) € 8.842,82 per il pagamento nell'anno 2018, in qualità di garante, all'e- stinzione di un finanziamento a nome della sig.ra con per l'ac- Pt_2 CP_2 quisto di un veicolo Fiat 500 6 9 CV Lounge (lett. b del ricorso);
b) € 12.101,12 per il pagamento, sempre in qualità di fideiussore, in via transattiva rispetto al decreto ingiuntivo da parte della per rate non CP_3 pagate dalla sig.ra per un finanziamento da essa ottenuto in data 27 Parte_3 novembre 2018 per l'acquisto di altra macchina Fiat 500 (lett. b del ricorso);
c) € 35.064,59 per il pagamento dei fornitori della ditta individuale “Seren- dipity 22 di Desy Terzani” (lett. c e d del ricorso).
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Pistoia aveva, con il proprio de- creto ingiuntivo 17 gennaio 2022 n. 53, intimato al il pagamento Parte_1 della somma di € 69.567,27.
ha proposto opposizione a detto decreto ingiuntivo, ritenendo Parte_1 che i finanziamenti ricevuti fossero stati “decisi di comune accordo della coppia richiesti per esigenze comuni e, proprio per questo motivo, imputabili a entrambi” ed in particolare:
a) per quanto riguarda il finanziamento dell'autoveicolo Fiat 512 69 Lounge, il sig. “in questo modo avrebbe non solo aiutato la fidanzata ad acquistare CP_1 un'automobile ma anche aiutato (lui stesso) e la coppia a crescere insieme”;
b) anche per le ulteriori somme l'opponente sarebbe stata rassicurata che il compagno “mai avrebbe chiesto in restituzione del denaro”;
c) “molte somme sono state dalla signora restituite al sig. in Pt_1 CP_1 termini di pranzi e cene pagati” anche dai propri familiari e che “in caso di convi- venza di fatto non è possibile ottenere la restituzione dei soldi per spese e acquisti” in quanto anche la convivenza di fatto è “considerata una formazione sociale da cui derivano doveri morali e sociali implicanti, fra tutti, il dovere di assistenza, anche economica”.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato : Controparte_1
a) negando che il finanziamento per l'autovettura Fiat “fosse stato eseguito nell'interesse comune della coppia” in quanto essa era in uso esclusivo della oppo- nente;
b) precisando che la necessità di provvedere di persona all'estinzione della posizione debitoria a seguito dell'incidente subito dal mezzo si ricollegava alla sua
3 posizione di garante e non certo per uno spirito di liberalità quanto per la necessità di sottrarsi alle azioni di recupero forzoso c) negando che il finanziamento di € 50.000,00 ottenuto da Findomestic,
l'opposto si riferisse alle spese per il futuro matrimonio in quanto nel 2018 anche l'opponente aveva dichiarato che la coppia aveva mostrato segni di crisi che erano incompatibili con quella prospettiva;
d) evidenziando che “è dunque implicitamente riconosciuta da parte della
[...] sia l'esistenza che la quantificazione del credito: ciò che è controversa è sol- Pt_4 tanto la qualificazione giuridica dello stesso”;
e) producendo messaggistica con la quale la debitrice prometteva che
“quando lavorerò te li darò”.
f) nel caso in esame non sarebbe riscontrabile una “stabile convivenza” quanto una “coppia di fatto” con conseguente venir meno non solo di quei doveri solidaristici che connotano solo la prima ma soprattutto del fatto che le elargizioni fossero state eseguite nell'interesse comune della coppia essendosi invece trattato di meri prestiti e non di obbligazioni naturali.
2.- Oggetto del presente giudizio è costituito dalla verifica in ordine all'ob- bligo di di restituire le somme ricevute da . Sotto Parte_1 Controparte_1 questo primo profilo, parte opponente, con riguardo a quelle corrisposte da quest'ultimo a titolo di estinzione dei due finanziamenti per l'acquisto delle due autovetture (superiori lett. a e b), ha ammesso che dette somme erano state versate dall'opposto ma obiettando che il loro titolo doveva essere rinvenuto o nello spirito di liberalità o nell'adempimento di una obbligazione naturale. Con riguardo ai pa- gamenti dei fornitori della ditta, l'opponente (superiore punto c) ha rilevato che
“non sussiste prova né rispetto all'an né rispetto al quantum” obiettando che si sa- rebbe trattato di “elargizioni volontarie, contributi di assistenza vicendevole normali in una relazione affettiva”.
Ciò premesso, occorre affrontare la questione relativa all'esistenza ed alla portata della presunta manifestazione da parte del creditore della sua volontà di remissione del debito come puntualmente eccepito dall'opponente. Detta circo- stanza è stata confermata da tutti i testi dell'attrice rispondendo al cap. 6 (
[...]
, ) mentre i testi di parte opposta ( Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
hanno affermato che nell'agosto 2020 aveva manifestato Tes_4 Parte_1 invece l'opposta volontà di restituzione delle somme. A fronte di dette contrastanti versioni, si deve ritenere che l'eccezione non sia stata compiutamente dimostrata, alla luce sia della oggettiva antinomia tra le dichiarazioni rese in sede di istruttoria
4 sia alla luce di opposte dichiarazioni della parte che, con messaggio 31 agosto 2020
(doc. 3 parte opposta), aveva chiaramente manifestato la propria volontà di resti- tuzione: “per i soldi mettiti pure l'animo in pace, quando lavorerò te li darò”.
Esclusa la volontà di rinuncia del credito, occorre affrontare la questione attinente alla sussistenza nel caso in esame della fattispecie della obbligazione na- turale che, di per sé, preclude al solvens il diritto alla restituzione. La Corte di
Cassazione premsso che “le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimo- niale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale”, ha precisato che “le attribu- zioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rap- porto per far fronte all'esigenze della famiglia … configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del 'solvens'” (Cass. 13 giugno 2023, n. 16864). In altri termini, ove si sia realizzato tra due persone un legame sentimentale sufficientemente stabile, come quello – pacifico in questa sede – del c.d. “fidanzamento”, si instaurano anche dei doveri sia morali che patrimoniali di assistenza reciproca che giustificano la soluti ritentio ex art. 2041 c.c.. Ancora più chiaramente: quando due persone decidano libera- mente di condividere assieme una parte della propria vita, sorgono reciproci obbli- ghi (anche) di assistenza patrimoniale le relative elargizioni trovando la genesi in quella dimensione, assumono la veste di “obbligazioni naturali” e, quindi, si carat- terizzano per l'impossibilitò di ripetizione. Si noti poi che per il sorgere di tali reci- proche obbligazioni non è necessario che vi sia una convivenza e nemmeno stabile
– che, al più, determina una serie più stringente di obblighi – in quanto è la sola decisione di condividere una parte della propria vita a determinare ex se il sorgere di detti obblighi al di là dell'esistenza di una convivenza che al più potrà valere a renderli solamente più stringenti. L'unica condizione è che dette obbligazioni at- tengano alla vita di coppia e che siano, come condivisibilmente puntualizzato dalla giurisprudenza, proporzionati sia al contesto specifico (caratteri del rapporto) che alle condizioni patrimoniali della parte.
Ciò doverosamente premesso, per quanto attiene all'acquisto della prima autovettura Fiat, parte opponente ha evidenziato che essa era intestata e, quindi, di proprietà di e la circostanza è stata poi confermata dai testi Controparte_1
5 e (cap. 2 e 3). Ergo: avendo sostanzialmente Testimone_1 Testimone_2 estinto un finanziamento per un bene proprio, l'opponente non ha titolo giuridico per richiedere la restituzione delle somme corrisposte anche ove come nel caso in esame l'utilizzo fosse riservato ad altri in quanto in definitiva l'obbligazione era sorta solo in capo a questi (altra questione attiene all'arricchimento in questo modo prodotto a favore dell'opponente).
Diverso è il caso dell'acquisto della seconda autovettura Fiat perché la teste introdotta dall'attrice ha precisato che “ fece pressioni Testimone_1 CP_1 per acquistare altra autovettura che fu acquistata da lui e fu intestata alla ditta della
Daisy”. Dunque, si deve ritenere che detta autovettura pur formalmente di pro- prietà di fosse stata acquistata con denari di con la Parte_1 Persona_1 conseguenza che l'estinzione operata da quest'ultimo del finanziamento ha finito per riguardare effettivamente un bene dell'opponente. In questa ipotesi, infondato
è il richiamo all'obbligazione naturale in quanto la somma di € 12.101,12 – pacifi- camente versata dall'opposto – appare decisamente sproporzionata rispetto a quelle che possono essere le dazioni tipiche all'interno della coppia. Peraltro, parte opponente non ha mai nemmeno offerto di provare – come richiesto dalla giuri- sprudenza - che quella dazione fosse proporzionata alla possibilità economiche dell'uomo o all'intensità della relazione, parametri che costituiscono l'imprescindi- bile presupposto della valutazione di congruità.
Da ciò consegue che debba somma dovrà essere restituita al creditore.
Venendo infine alla posta di € 35.064,59 dall'esame del doc, 6 bis allegato al ricorso, emerge che i 23 documenti recanti l'estratto conto della carta di credito dell'opposto recano solo dei riferimenti generici dai quali non è possibile capire né se le somme siano state consegnate all'opponente né se esse si riferiscano ad esi- genze della vita in comune.
Con riguardo invece ai bonifici, la seguente tabella chiarisce le somme che spettano al creditore per avere estinto i debiti che l'azienda dell'opponente aveva contratto con i fornitori identificati grazie alla testimonianze di : Controparte_4
Data Importo Causale
03/10/2018 37,79 € telecom
04/10/2018 1.500,00 € GAMS
04/10/2018 461,00 € Pinko
04/10/2018 1.020,00 € Openspace
08/10/2018 1.445,35 € Tibi Studio
24/10/2018 1.380,45 € GAMS
14/11/2018 300,00 €
27/11/2018 1.000,00 € Fiat FM243FE
6 Data Importo Causale
27/11/2018 426,39 € Lyoness Italia
27/11/2018 2.856,63 € Modaeffe
04/12/2018 1.000,00 € GAMS
05/12/2018 100,00 €
18/12/2018 300,00 €
18/12/2018 300,00 €
09/01/2019 180,00 €
25/01/2019 5.000,00 € Trovò
25/01/2019 2.433,04 € Tes_2
12/07/2019 835,00 €
15/07/2019 20,00 €
16/09/2019 30,00 €
09/10/2019 648,00 € Fiditalia
17/10/2019 800,00 €
23/10/2019 40,00 €
28/10/2019 1.000,00 €
Come si vede, vi è prova documentale del fatto che l'opposto ha estinto i debiti dell'impresa commerciale dell'opponente per la somma di € 10.089,82.
Complessivamente quindi la somma dovuta dall'opponente deve essere ri- colata in € 22.191,04.
Per quanto attiene alle spese di giudizio, anche se la somma ingiunta viene fortemente ridimensionata, devono fare carico sull'opponente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo 17 gennaio 2022 n. 53;
- condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_1
21.191,04 oltre interessi legali dalla data di intimazione di pagamento;
- condanna a corrispondere a le spese legali Parte_1 Controparte_1 che si quantificano in € 5.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
30/01/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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