Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1054/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Alberto Rizzo Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1054/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. CERLINI MARTINA e C.F._2 dell'Avv. SILVIA CIANCIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
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30/A, di proprietà del SI. padre della SI.ra , CP_1 Parte_1 usufruttuaria, resterà assegnata alla SI.ra quale genitore collocatario Pt_1 della prole con la quale continuerà a viverci. L'abitazione rimarrà corredata dei beni mobili e delle suppellettili che ne costituiscono l'arredamento. Il SI.
dichiara di essersi trasferito già in altro immobile sempre nel Parte_2 comune di Castelfranco e si impegna a trasferire la propria residenza entro e non oltre il 30.06.2025.
3) Le figlie minori, e , saranno affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà parentale sui minori uniformandosi ai criteri adottati in costanza di matrimonio e ad assumere di comune accordo ogni decisione riguardante le questioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. I genitori assumeranno comunque in via esclusiva le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della vita delle stesse. 4) Quanto al diritto di visita, il padre avrà diritto/dovere di avere e tenere con sé le figlie: - week end a settimane alterne, dal venerdì prima di cena fino alla domenica sera quando verranno riportate entro le ore 21,00 presso l'abitazione materna;
- tutti i martedì, giornata nella quale il padre garantisce di prelevare le figlie dall'attività sportiva e riportare presso l'abitazione materna prima dell'ora di cena e il giovedì, con pernottamento, dall'orario di uscita di lavoro del padre per riportarle a scuola la mattina seguente. Suddette modalità di visita potranno subire modifiche e/o annullamenti a causa di impedimenti lavorativi (che devono essere tempestivamente comunicati), impegni scolastici o di altra natura delle bambine o previ diversi comuni accordi tra i genitori. Nei periodi che le bambine trascorreranno con ciascun genitore, il padre e la madre si impegnano a mantenere in essere rapporti telefonici, per garantire il contatto degli stessi con l'altro genitore. Nel periodo di maggio-giugno 2025, il SI.
dovrà affrontare un trasloco presso altro immobile, ove si renderà Pt_2 necessaria una piccola ristrutturazione: per la durata dei lavori, le parti si pagina 2 di 6 accordano che nei week end del padre, quest'ultimo rinuncerà al pernottamento delle figlie, riportandole la sera presso l'abitazione materna e andandole a riprendere la mattina seguente, accordandosi di volta in volta con la madre sugli orari.
5) Quanto alle ferie estive i genitori si accorderanno entro la fine del mese di maggio di ogni anno sul periodo in cui ciascuno di essi starà con le figlie, impegnandosi a trascorrere con le stesse due settimane (non consecutive) ciascuno.
6) Quanto agli altri periodi di vacanza ed alle ricorrenze e/o festività i genitori si accorderanno con anticipo di almeno trenta giorni rispetto al periodo festivo di riferimento, sui periodi da trascorrere con i figli, statuendo sin d'ora che:
- ciascun genitore potrà trascorrere con le bambine uguale numero di festività
(Vigilia, Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo);
- il giorno di Pasqua o Natale sarà trascorso con il padre o con la madre ad anni alterni;
- in occasione delle ricorrenze principali, quali la Cresima, la Comunione, i genitori dovranno impegnarsi ad essere presenti entrambi.
7) Quanto agli spostamenti e/o viaggi, i genitori si impegnano a comunicare, con anticipo, eventuali spostamenti e/o viaggi che dovessero fare con le bambine, onde consentire agli stessi di sapere sempre dove si trovano le proprie figlie.
8) A titolo di contributo al mantenimento ordinario delle due figlie minori, il SI.
si obbliga a corrispondere alla SI.ra la somma Parte_2 Parte_1 mensile di euro 400,00 (quattrocento,00), da imputarsi per la somma di euro
200,00 euro per ciascuna figlia, da versarsi in 12 mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra con valuta fissa di Pt_1 accredito il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025. Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.
9) Le parti concordano di concorrere alle spese straordinarie per le figlie nella misura del 50% ciascuno e specificano come segue i generi di spese straordinarie pagina 3 di 6 alle quali dovranno concorrere per le predette quote ed il relativo obbligo del preventivo accordo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) cambi stagionali;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature. Le spese per i viaggi e le vacanze delle figlie saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con loro, mentre saranno a carico del padre e della madre, nella misura del 50% ciascuno, quelle relative alle vacanze che i medesimi trascorreranno con terzi (es.: scout, vacanze studio, campi estivi, amici/amiche etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta pagina 4 di 6 avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
10) L'Assegno Unico Familiare erogato da relativo alle figlie minori e CP_2 Per_1
sarà richiesto e percepito al 100% dalla SI.ra , genitore Per_2 Parte_1 collocatario e il SI. si impegna sin d'ora a prestare la necessaria Parte_2 collaborazione, consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli/documenti e a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria al suddetto scopo.
11)Le parti si accordano sul mantenere fiscalmente a carico le figlie minori nella misura del 50% con l'impegno reciproco di scambiarsi le copie dei documenti necessari ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.
12)Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti ed autonome, essendo entrambe percettrici di reddito proprio, e pertanto rinunciano in via definitiva ed irrevocabile ad ogni domanda reciproca di contribuzione al proprio mantenimento.
13) Con l'esatto e puntuale adempimento dei patti sopra descritti i coniugi si danno atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale esistente fra i medesimi e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro, con la sola eccezione di quanto qui previsto.
14) Le spese del presente procedimento saranno equamente divise tra le parti”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto pagina 5 di 6 della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il Parte_1
25/12/1977 e , nato a [...] il [...] Parte_2 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 3/6/2025;
I - Omologa la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELFRANCO MI di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2004 Atto n. 34 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 5/6/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Alberto Rizzo
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