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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/07/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
nella persona del giudice Riccardo Ariu, all'esito dell'udienza del 14.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1951 del ruolo generale per l'anno 2020, promossa da
, P. I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 corrente in Sassari, via Costa n. 57, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Piero Della Francesca n. 1, presso l'Ufficio legale dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Trudu, in forza di procura speciale in calce al ricorso in opposizione Parte opponente contro
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in CP_1 C.F._1
Sinnai via Limbara n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura speciale resa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed altra resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Paoletta Riscica e Cinzia Maffei, presso lo studio della quale in Cagliari, via Pergolesi n. 45, è elettivamente domiciliato Parte opposta CONCLUSIONI Nell'interesse dell'opponente:
“in via principale:
- dichiarare inefficace, nullo, e/o annullabile il decreto ingiuntivo n. 283/2020 (R.G. 760/2020), emesso dal Tribunale di Cagliari in data 10.04.2020 emesso dal Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro e/o comunque revocarlo perché infondato, ingiusto ed illegittimo. in ogni caso
- con vittoria di spese, onorari del giudizio e accessori di legge come dovuti agli avvocati degli enti pubblici non soggetti ad IVA e CPA (oneri riflessi al 24,305% di cui CPDEL 23,80% e Inail 0,505%)”.
Nell'interesse dell'opposto: pagina 1 di 18 “in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto, non essendo l'avversa opposizione fondata su prova scritta né di facile e/o pronta soluzione;
- in via principale: 1) confermare l'opposto decreto n. 283/2020 del 10.04.2020 (RG 760/2020) e comunque condannare, anche nel merito, l' p.iva Parte_2
C.F. in persona del Commissario Straordinario nonché legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del dr. , della CP_1 somma lorda di €*9.270,88*, ovvero di quella maggiore o minore eventualmente accertata in corso di causa, oltre rivalutazione, interessi legali, dalla data di maturazione del credito e fino al saldo, e compensi professionali già liquidati nell'ingiunzione opposta;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali (oltre che della fase monitoria) del presente giudizio di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.07.2020, l' ha presentato opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 283/2020 (R.G. 760/2020), del Tribunale di Cagliari del 10.4.2020, emesso su ricorso di con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di euro CP_1
9.270,88, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio, al lordo della quota sui bilanci di salute. CP_2
La parte ricorrente per ingiunzione, medico pediatra di libera scelta convenzionato con l' Pt_1 ha richiesto il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei c.d. bilanci di salute e delle prestazioni aggiuntive, oltre che del corrispettivo dovuto a titolo di quota capitaria di ponderazione regionale PLS, come previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 15.12.2005, come modificato e integrato nel
2009 (di seguito ACN), e dall'Accordo Integrativo Regionale del 10.02.2009 (di seguito AIR).
A fondamento dell'opposizione, l' ha distinto le prestazioni aggiuntive dalla quota capitaria Pt_1 di ponderazione regionale.
Per quanto concerne le prestazioni aggiuntive, ha affermato di aver provveduto a liquidare le relative somme fino alla capienza del fondo destinato al pagamento di esse.
Ha affermato che tali prestazioni, previste dal citato ACN e dall'AIR emanato in attuazione di quanto previsto dall'accordo nazionale, rappresentano una delle voci retributive di competenza della categoria dei medici pediatri di libera scelta, comprese nella “quota per servizi”, calcolata in base al tipo e ai volumi di prestazioni concordate a livello regionale e/o aziendale, ai sensi dell'art. 58 lettera c) del citato ACN, precisando che la corresponsione dell'importo preteso dalla ricorrente avviene con l'utilizzazione di un fondo regionale, come previsto dall'art. 45 ACN.
pagina 2 di 18 Proseguendo nella propria narrazione, ha inoltre rilevato quanto segue.
Con deliberazione regionale n. 10/45 dell'11.2.2009, la Regione Autonoma della Sardegna aveva approvato l'AIR, prevedendo degli specifici fondi, tra cui, appunto, il fondo per le prestazioni aggiuntive.
La Regione trasmette ogni anno a tutte le Aziende Sanitarie regionali e dal 2017 ad la Pt_1 tabella inerente alla ripartizione tra le Aziende Sanitarie delle risorse relative ai succitati fondi.
Le quote assegnate rappresentano quindi il limite massimo delle risorse complessivamente a Parte disposizione di ciascuna Parte Pt_ Alla di Cagliari, nel cui territorio opera il pediatra opposto, era stato assegnato l'importo di euro 122.967,00 per l'anno 2016 e l'importo di euro 120.000,00 per gli anni 2017 e
2018 per il pagamento delle prestazioni aggiuntive.
Detti fondi erano stati interamente utilizzati per soddisfare i pagamenti delle prestazioni pediatriche per cui è causa, lasciando scoperte le mensilità rivendicate da parte opposta.
La Regione, nelle comunicazioni inviate alle e successivamente all' ad esse CP_3 Pt_1 succeduta, aveva sempre evidenziato la non rimborsabilità delle prestazioni eccedenti la capienza del fondo.
Del resto, lo stesso articolo 58, lettera c) dell'ACN prevede che la quota per servizi, nell'ambito della quale rientrano le prestazioni aggiuntive, sia “calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazioni concordate a livello regionale e/o aziendale”.
Stante il vincolo di insuperabilità del fondo imposto alle le pretese Controparte_4 creditorie avanzate da controparte erano infondate.
Sul punto, l' ha ulteriormente rilevato che le prestazioni aggiuntive rese dai pediatri di Pt_1 libera scelta, per esigenze di contenimento della spesa sanitaria, sono remunerabili esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie poste a disposizione dal SSN e delle eventuali risorse regionali integrative, e che pertanto le prestazioni rese in esubero rispetto a tale limite massimo non sono remunerabili.
L'entità dei compensi destinati a remunerare le prestazioni aggiuntive non è indeterminata, in quanto gli artt. 8 e 58 dell'ACN ne demandano la concreta quantificazione agli accordi regionali previsti dall'art. 8 del D. Lgs n. 502/1992, nel rispetto dei livelli di spesa programmati, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del SSN e delle eventuali risorse integrative delle
Regioni.
Detto principio trovava conferma nell'art. 14, commi 7 e 8 dell'ACN, il quale, con riferimento agli accordi regionali, demanda a detti accordi la previsione della disciplina dei rapporti tra pagina 3 di 18 Regione, e pediatri di libera scelta per il rispetto dei livelli di spesa programmati, CP_4 correlati a specifici obiettivi e programmi di attività mirati a perseguire l'appropriatezza e la razionalizzazione delle risorse.
Le predette disposizioni erano coerenti rispetto ai principi generali sul rapporto tra il diritto alla salute e il finanziamento e controllo della spesa sanitaria, avendo il legislatore voluto fissare il principio della rigida predeterminazione dell'entità delle spese erogabili per far fronte alle esigenze di tutela della salute della popolazione. ha quindi richiamato l'art. 1, comma 3 del D. Lgs n. 502/1992, secondo cui Pt_1
“l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria”, osservando come il suddetto articolo esprima il principio - applicabile anche al settore delle prestazioni rese dai pediatri di libera scelta (art. 8 D.
Lgs n. 502/1992 sopra citato) - per il quale il SSN, ancorché finalizzato alla tutela della salute, trova il proprio limite invalicabile nelle effettive disponibilità finanziarie che obbligano il sistema a dotarsi di una rigida pianificazione finanziaria che consente, in ultima analisi, la remunerazione delle sole prestazioni sanitarie rese nei limiti dei finanziamenti resi disponibili dal SSN ovvero dalle Regioni e non anche di quelle rese oltre detti limiti.
Tenuto conto dei suddetti principi ispiratori, il sistema si impernia sulla rigida predeterminazione della spesa sanitaria, nel senso che, per evitare che la stessa assuma livelli incontrollabili, il legislatore ha sostanzialmente previsto che la remunerazione delle prestazioni sanitarie da parte delle non possa mai avvenire oltre il limite del budget assegnato Parte_5 loro dalle Regioni e che viene ripartito fra gli erogatori privati accreditati in sede di negoziazione.
Proseguendo nell'esposizione, l' ha altresì richiamato l'art. 32, comma 8, della L. n. Pt_1
449/1997, il quale dispone che le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie,
i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Per quanto riguardava la Regione Sardegna, in linea con quanto prevede l'art. 32 L. n. pagina 4 di 18 449/1997, la L.R. n. 10/2006, all'art. 26 dispone che “il finanziamento del SSR è assicurato dal
Fondo sanitario regionale il cui riparto fra le Aziende Sanitarie Locali territoriali avviene con
l'erogazione di un finanziamento, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza (…)”.
Con specifico riferimento alle norme sul finanziamento delle prestazioni aggiuntive, l'art. 14 dell'AIR ha previsto la costituzione di un fondo destinato al finanziamento degli istituti soggetti ad incentivazione, tra i quali era contemplato anche il fondo per le prestazioni aggiuntive da Parte ripartire tra le della sulla base della popolazione residente di età compresa tra 0 e Pt_1
14 anni. Parte La Regione Sardegna ha trasmesso a tutte le ompresa la n. 8 di Cagliari, ed CP_3 ora all' la tabella inerente alla ripartizione tra tutte le aziende sanitarie delle risorse Pt_1 stanziate nell'art. 14 dell'AIR, evidenziando come le quote assegnate rappresentino il limite massimo delle risorse complessive annue disponibili per ciascuna azienda sanitaria per la remunerazione delle attività contemplate comprese quindi le prestazioni aggiuntive.
Con specifico riferimento all'anno 2017, l' ha affermato che erano state pagate tutte le Pt_1 prestazioni rese dai pediatri di libera scelta fino ad esaurimento del fondo, come da disposizione della Regione, la quale con nota del 17.07.2017 aveva disposto che le interrompessero CP_3 il rimborso delle prestazioni oltre il budget ad esse assegnato.
Con riferimento agli anni 2018 e 2019, ha rilevato che con la deliberazione del direttore generale n. 35/18 del 10.7.2018 la Regione, in considerazione degli importanti incrementi di spesa per prestazioni aggiuntive - pari ad oltre il doppio rispetto alla capienza del fondo all'uopo costituito – aveva chiarito che le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza erano soltanto quelle indicate nell'allegato B lettera A dell'ACN, liquidabili fino a capienza del fondo.
Per quanto riguardava le somme pretese a titolo di quota capitaria di ponderazione regionale,
l' ha rilevato che trattasi di parte variabile del trattamento economico finalizzata al Pt_1 raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi, disciplinata dall'art. 58, lettera b), dell'ACN.
In seguito ad una specifica comunicazione da parte dell'Assessorato alla Sanità della Regione, con la quale era stata richiesta l' la sospensione dei pagamenti relativi alla quota variabile Pt_1 suddetta, a far data dalla mensilità di gennaio 2018 era stato sospeso il pagamento della suindicata quota.
In seguito alla deliberazione della G.R. n. 39/21 del 31.07.2018, che recepiva il parere espresso dal Comitato Regionale, reso in merito alla corretta applicazione dell'art. 4.1, commi 1 e pagina 5 di 18 2 dell'AIR per la pediatria di libera scelta, con i cedolini di ottobre 2018 erano stati liquidati gli arretrati relativi alla suddetta quota capitaria da gennaio sino a luglio 2018.
La sopra citata deliberazione prevedeva infatti che fino alla definizione dei contenuti specifici del protocollo di cui al paragrafo 4.1 dell'AIR è dovuta la quota di euro 3,08, ai sensi dell'art. 58, lettera A), comma 7, dell'ACN, mentre dalla data di approvazione dei suddetti protocolli tale erogazione sarebbe stata sospesa e sarebbe stata attivata l'erogazione della somma di cui al comma 1 dell'art. 4.1 (euro 3,915 annui per assistito).
Non essendo stati, tuttavia, attivati i suddetti protocolli, non si era potuto dare esecuzione all'attribuzione della quota di euro 3,915 annui per assistito previsti dall'art. 4.1, comma 1 dell'AIR.
Pertanto, anche le predette somme non erano dovute.
2. Si è costituita in giudizio la parte opposta, che ha richiesto il rigetto dell'avversa opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
Dopo aver richiamato le disposizioni di fonte collettiva nazionale e regionale che disciplinano la materia (v. infra), ha osservato come l' non avesse svolto alcuna difesa rispetto alla Pt_1 richiesta di pagamento dei c.d. bilanci di salute, che non rientrano tra le prestazioni aggiuntive.
Per i bilanci di salute, l'art.14 n. 2 lettera d) dell'AIR prevede uno specifico fondo regionale, ben distinto rispetto a quello previsto dalla lettera e) del suddetto art. 14 n. 2 per le prestazioni aggiuntive.
Nella delibera regionale n. 22/26 del 3.05.2017 e nel relativo accordo stralcio si era dato atto che, per l'anno 2016, al quale si riferivano le pretese creditorie afferenti tale voce, il fondo relativo ai bilanci di salute era capiente e, pertanto, utilizzabile anche per compensare eventuali carenze di altri fondi.
Parte opposta ha altresì osservato come l' non avesse mai contestato, sotto alcun profilo, Pt_1
l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive dettagliate nel ricorso per ingiunzione e nei documenti ad esso allegati.
Tanto i bilanci di salute quanto le prestazioni aggiuntive erano stati confermati da con il Pt_1 visto di conferma, che la stessa azienda, previa verifica, aveva apposto sui riepiloghi consegnati dal pediatra e a questi restituiti in copia conforme.
Parte opposta ha quindi osservato come controparte non avesse dimostrato alcuno dei fatti impeditivi posti a fondamento dell'opposizione, ovverosia l'incapienza dei fondi regionali e la tempestiva comunicazione di tale circostanza ai pediatri.
Con riguardo a tale ultima circostanza, ha affermato di non aver mai ricevuto alcuna mail che pagina 6 di 18 comunicasse l'esaurimento del fondo per le prestazioni aggiuntive.
Parte opposta ha quindi osservato come il preteso esaurimento del fondo per le prestazioni aggiuntive (e di quelli ulteriori), ove per ipotesi vero, non sarebbe a lei opponibile perché, rispetto a questa presunta circostanza, l' era stata ripetutamente inadempiente agli obblighi Pt_1 su di essa incombenti.
Ai sensi degli artt. 32 comma 8 della L. n. 449/1997 e dell'art 1, comma 29, della L. n.
662/1996 nonché degli artt. 4 e 14 dell'ACN, i livelli di spesa devono essere programmati e dimensionati annualmente in modo da garantire l'adeguata copertura finanziaria e l' è tenuta Pt_1
a fissare un plafond annuo aziendale nonché ad avvisare tempestivamente l'Assessorato
Regionale alla Sanità del rischio di superamento di detto plafond. Del resto, l'opponente possiede tutti gli elementi per prevedere facilmente il numero delle prestazioni di cui si discute e quantificarne la relativa spesa.
L'eventuale esaurimento del fondo, pertanto, avrebbe implicato una responsabilità dell' Pt_1 che, in tal caso, non avrebbe adempiuto al proprio obbligo di programmazione nonché di comunicazione alla Regione, così determinando una quantificazione assolutamente insufficiente del fondo: di conseguenza l' non poteva pretendere di fa ricadere sui pediatri gli effetti della Pt_1 propria negligenza.
Parte opponente ha altresì affermato il proprio diritto al compenso afferente alle prestazioni in oggetto in quanto non poteva rifiutarle, poiché comprese nei compiti e nelle funzioni di un pediatra di libera scelta.
Diversamente – ha osservato - si avrebbe un depauperamento del pediatra a tutto vantaggio dell' la quale, indiscutibilmente tenuta a garantire le prestazioni in oggetto, assolverebbe al Pt_1 proprio obbligo senza corrispondere alcunché né al pediatra né alle strutture di secondo livello
(ospedali, strutture convenzionate ecc.), alle quali si dovrebbero rivolgere i pazienti in luogo dei pediatri di libera scelta.
Per quanto concerneva, infine, la quota di ponderazione regionale, parte opponete ha ritenuto che la mancata attivazione dei protocolli non implichi la non debenza dell'intera quota, ma solo dell'importo di euro 3,915 previsto per il caso di approvazione dei protocolli: per l'effetto, fino all'approvazione dei protocolli l' era tenuta a versare ai pediatri il minor importo di euro Pt_1
3,08 previsto per il governo clinico, come richiesto con il ricorso per ingiunzione.
3. L'opposizione è in parte fondata, per i motivi di seguito esposti.
pagina 7 di 18 3.1. Per quanto di specifico interesse in questa sede e senza pretesa di esaustività, giova ripercorrere le disposizioni legislative e di fonte pattizia che disciplinano gli istituti oggetto di causa.
Per quanto di specifico interesse in questa sede e senza pretesa di esaustività, giova ripercorrere le disposizioni legislative e di fonte pattizia che disciplinano gli istituti oggetto di causa e richiamare la giurisprudenza di merito locale (vedi per tutte sent. n. 1131/2023 del 18 settembre 2023, Giudice est. Andrea Bernardino), alla quale questo Giudice intende pienamente aderire anche ai fini dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992, “Il rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale”.
Trattasi di un rapporto che viene inquadrato nell'ambito dei rapporti di lavoro c.d. parasubordinati, con conseguente assoggettamento alla giurisdizione del Giudice Ordinario delle relative controversie.
La competenza spetta, evidentemente, al Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 409 c.p.c..
Con riferimento ai predetti rapporti tra i medici convenzionati esterni e gli enti sanitari - già disciplinati dall'art. 48 della L. n. 833/1978 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma – nell'escludere l'applicazione ad essi della direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che tali rapporti, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, corrispondono a rapporti libero-professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., Sezione
Lavoro, sentenza n. 6294 del 5.3.2020).
Per quanto concerne, nello specifico, il compenso, ai sensi della lettera d) del citato art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992, detti accordi devono “ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione;
una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del pagina 8 di 18 rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali
e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f)”.
A dare attuazione alla legge è intervenuto il citato ACN.
Ai sensi dell'art. 13 dell'ACN, il rapporto tra l' e il pediatra Controparte_5
Part convenzionato “costituisce vincolo funzionale tra l' ed il singolo medico pediatra e si concretizza con l'organico inserimento dell'attività del medico pediatra di libera scelta nell'apparato organizzativo del distretto socio - sanitario. In particolare, ancorché libero professionista operante nel proprio studio, il medico pediatra di famiglia stabilisce, con
l'istaurarsi del rapporto di lavoro con il S.S.N., un vincolo funzionale che risulta dalle norme regolamentari che compongono il corpo normativo del presente ACN”.
I compiti del pediatra sono poi definiti dal successivo art. 44 ACN.
Il primo comma della predetta disposizione prevede che “Le funzioni ed i compiti individuali del pediatra di libera scelta sono così individuati: a) gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la miglior pratica, inclusi gli interventi appropriati e le azioni rilevanti di promozione della salute, rivolti alla tutela globale del bambino;
b) gestione dei malati nell'ambito dell'Assistenza ambulatoriale domiciliare programmata e integrata: assistenza programmata al domicilio dell'assistito anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa in collegamento se necessario con l'assistenza sociale secondo gli allegati “E” ed “E bis”; c) assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività, sulla base degli Accordi regionali”.
Per quanto di interesse nella presente sede, il secondo comma, dispone poi che
“L'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma 1 si realizza con: (…) le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B” (lettera n).
Ai sensi dell'art. 13 bis ultimo comma dell'ACN, le funzioni ed i compiti previsti da tale articolo, che richiama il citato art. 44, “costituiscono parte integrante dell'ACN e rappresentano condizioni irrinunciabili per l'accesso ed il mantenimento della convenzione con il SSN”.
Il citato ACN reca la disciplina del compenso all'art. 58.
Ai sensi del vigente art. 58 ACN, il compenso “si articola in:
a) quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall'art. 8, negoziata a livello nazionale;
pagina 9 di 18 b) quota variabile finalizzata al raggiungimento di percorsi ed obiettivi concordati e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l'indennità di collaborazione informatica, l'indennità di collaborazione di studio medico, l'indennità di personale infermieristico;
c) quota per servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazioni, concordata a livello regionale e/o aziendale comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza domiciliare e ambulatoriale al cronico, vaccinazioni, prestazioni informatiche escluse quelle di cui agli artt.
58 bis e 58 ter, possesso ed utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, ulteriori attività o prestazioni richieste dalle . CP_4
Si prevede altresì che gli accordi regionali “possono definire eventuali quote per attività e compiti per l'esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza diversi dalle cure primarie ed a queste complementari”.
Per quanto concerne la quota capitaria di ponderazione regionale, parte opposta ha invocato le disposizioni di cui ai commi 14 e 14 della lettera B dell'art. 58 ACN, che di seguito si riportano: “14. In attesa o in mancanza della stipula dei nuovi accordi regionali, ciascuna regione dispone, dal 1.1.2004, di ulteriori fondi, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all'articolo 9 del presente accordo dell'ACN 15 dicembre 2005, di euro 2,03 annui per assistito, eventualmente integrato con le risorse di cui ai punti antecedenti, non utilizzate nell'anno solare precedente. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annui dal
31.12.2004 e di euro 0,50 annui dal 31.12.2005. 15. Tali fondi costituiscono una quota capitaria regionale, distribuita dal 1.1.2004 a tutti i medici, ogni mese in ragione di un dodicesimo delle quote previste al precedente comma finalizzata al governo clinico.
Successivamente alla stipula dei nuovi accordi regionali ed in base a quanto dagli stessi stabilito, questa quota è ripartita fra i medici secondo gli apporti individuali”.
La quota capitaria regionale non è da confondere con la quota capitaria nazionale, prevista dall'art. 58 lettera a) del citato ACN, ed ammontante ad euro 3,08 a far data dal 1.1.2006
(lettera A, art. 7).
Nell'ambito della Regione Autonoma della Sardegna è quindi intervenuto il citato AIR.
Per quanto interessa in questa sede, l'AIR disciplina i c.d. bilanci di salute, le prestazioni aggiuntive e la quota capitaria di ponderazione regionale.
Per quanto concerne i bilanci di salute, ai sensi dell'art. 7, comma 1, “Il Progetto Salute
Infanzia ha l'obiettivo di strutturare la funzione della prevenzione del Pediatra di Libera
Scelta, attraverso lo svolgimento di: controlli effettuati in età filtro (definiti “Bilanci di pagina 10 di 18 Salute”) per l'individuazione precoce dei soggetti affetti da handicap neurosensoriali e psichici (…)”.
Ai sensi del successivo comma 5 dell'art. 7, i bilanci di salute, previsti per la fascia di età compresa tra zero e sei anni, vengono stabiliti a livello regionale in numero di 8 per ogni assistito, da effettuarsi alle cadenze temporali ivi indicate.
Il successivo comma 6 prevede che “Per ciascun bilancio di salute, ad eccezione di quello effettuato al primo mese di vita del bambino, che è gratuito, al pediatra compete un compenso lordo di 13 euro, a cui va detratta la quota . Per la corresponsione dei compensi si CP_2 applicano le modalità e i termini di cui all'allegato L dell'ACN”.
Per quanto concerne le prestazioni aggiuntive, l'art. 5, comma 1, dell'AIR prevede che
“Con riferimento all'allegato B) lettera C dell'ACN, sono eseguibili dai PLS le prestazioni indicate nella tabella 1), al fine di chiarire tempestivamente quesiti diagnostici e monitorare patologie acute o croniche riducendo il ricorso alle strutture di 2° livello”.
Il medesimo art. 5 contiene poi una tabella con la previsione di ciascuna prestazione e della tariffa relativa.
Il comma 3 dell'art. 5 prevede che le prestazioni non siano soggette ad autorizzazione e prevede che il pediatra debba compilare una distinta riepilogativa delle prestazioni eseguite, che deve indicare, per ogni singola prestazione, la data di effettuazione, il nome, cognome e codice fiscale dell'assistito.
È inoltre previsto che l' effettui periodicamente controlli a campione sulle Controparte_5 distinte presentate.
Per quanto riguarda la quota capitaria di ponderazione regionale, l'art. 4, comma 1, dell'AIR prevede che “è obiettivo strategico del Piano Sanitario Regionale la promozione del miglioramento della qualità dell'assistenza, favorendo la condivisione con i Pediatri di Libera
Scelta degli obiettivi di salute. La pratica del governo clinico si caratterizza per la condivisione multidisciplinare e per la responsabilizzazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi e agli esiti. Insita nel concetto di governo clinico è la capacità di monitorare i fenomeni al fine di conoscerli e gestirli per indirizzarli verso una migliore qualità dell'assistenza”.
La norma continua, prevedendo poi che, per quanto rileva in questa sede: “Sono individuati
i seguenti obiettivi di governo clinico: 1) rispetto dei protocolli diagnostici e terapeutici relativi alla faringo tonsillite, otite e salute della bocca;
[…]”.
pagina 11 di 18 L'art.
4.1. dell'AIR prevede che “
1. Il rispetto dei protocolli diagnostici e terapeutici relativi rispettivamente alla faringo tonsillite, otite, salute della bocca, è remunerato con €
3,915 annui per assistito.
2. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo il Comitato regionale permanente della pediatria di libera scelta definisce i contenuti specifici dei protocolli e individua gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi. In mancanza di tale definizione la
Regione provvede in merito.
3. La valutazione dei risultati conseguiti è effettuata dal Comitato Aziendale di cui all'articolo 23 dell'ACN, di norma a livello distrettuale sulla base di report di attività forniti dai servizi dell'Azienda deputati al monitoraggio delle attività di governo clinico. Part
4. Le trasmettono annualmente alla Regione i dati sintetici relativi al monitoraggio, che saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato Regionale di cui all'articolo 24 dell'ACN.
5. Tale istituto è soggetto a verifica entro un anno dalla sottoscrizione dell'Accordo”.
Si tratta dell'invocata quota capitaria di ponderazione regionale, finalizzata al raggiungimento di percorsi ed obiettivi, definiti di “governo clinico” concordati a livello regionale, secondo quanto previsto più in generale dalla citata lettera b) dell'art. 58 dell'ACN.
Il successivo art. 14 dell'AIR prevede che le risorse per il finanziamento dell'accordo
“sono ripartite per alimentare Fondi distinti, aventi differenti finalità, livello e modalità di erogazione:
a) Fondo per il mantenimento degli standards di studio e la promozione delle forme associative;
b) Fondo per la promozione del governo clinico e qualità dell'assistenza;
c) Fondo per la transizione dai libretti di salute a MEDIR;
d) Fondo per il progetto salute infanzia – bilanci di salute ad età filtro;
e) Fondo per le prestazioni aggiuntive;
f) Fondo per la contrattazione aziendale”.
Si procede ora all'analisi delle singole voci che compongono la somma richiesta con il ricorso per ingiunzione.
Per quanto riguarda i bilanci di salute, si osserva come nessuna specifica contestazione in ordine alla debenza delle somme richieste a titolo di compenso per tale prestazione sia stata mossa da parte dell Pt_1
pagina 12 di 18 Si rileva, altresì, che, per quanto concerne l'anno 2016, nel corso del quale sono state eseguite le prestazioni rivendicate, la delibera n. 22/26 testualmente dà atto che “il fondo destinato ai sensi dell'art. 7 alla remunerazione dei bilanci di salute risulta capiente a livello aziendale e pertanto l' può procedere a compensare tra le aree socio-sanitarie eventuali Pt_1 disponibilità residue con maggiori utilizzi”.
Sono quindi dovute le somme richieste a tale titolo.
Per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive, l'opposizione è incentrata unicamente sull'argomento fondato sull'incapienza del fondo regionale.
Non è stato in alcun modo contestato l'effettivo svolgimento di tali prestazioni da parte del pediatra.
Tanto premesso, si ritiene che l non possa esimersi dal pagamento delle prestazioni Pt_1 oggetto di causa, per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, deve osservarsi che, in punto di fatto, l non ha fornito precise Pt_1 allegazioni a supporto dell'affermazione circa l'incapienza del fondo, non indicando, in relazione a ciascun anno di riferimento, quando tale incapienza si sarebbe esattamente verificata.
Né l ha dimostrato l'incapienza degli altri fondi ai quali poter attingere in via di Pt_1 compensazione, secondo la prassi emergente dalle citate delibere regionali.
In secondo luogo, deve osservarsi chela natura del rapporto che si instaura tra il pediatra convenzionato e l' comporta, come si è anticipato, che l'ente pubblico non Controparte_5 possa incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto privatistico di lavoro autonomo.
E tra queste posizioni giuridiche soggettive certamente vi è il diritto al compenso, che finirebbe per essere degradato ad interesse legittimo qualora si pretendesse di subordinare tale diritto alla condizione costituita dalla capienza dei citati fondi.
Si deve quindi ritenere che dalla corretta esecuzione delle prestazioni discenda la maturazione del diritto al compenso, al pari di quanto avviene nell'ambito di un ordinario rapporto privatistico.
Del resto, la giurisprudenza di questo Tribunale, nel decidere le controversie promosse Parte avverso le dai lavoratori dipendenti di dette Aziende per il pagamento del compenso derivante dal lavoro straordinario, ha sempre ritenuto che non costituisca circostanza impeditiva del diritto alla retribuzione l'incapienza del fondo dedicato a tale forma di pagina 13 di 18 compenso, previsto dall'art. 38, comma primo, C.C.N.L. comparto Sanità del 7 aprile 1999
(v., tra le altre, la sentenza n. 860/2022 resa nella causa in materia di lavoro iscritta al n.
4738/2011 R.G.).
Si ritiene, pertanto, di dover disapplicare ai sensi dell'art. 5 della L. n. 2248/1865, all. E, le intercorse delibere regionali (v. in particolare la n. 22/26 del 3.5.2017 per l'anno 2017 e la n.
35/18 del 10.7.2018 per l'anno 2018), nella parte in cui hanno previso che le prestazioni aggiuntive erogate dopo il superamento del fondo non vengano assoggettate a rimborso.
In terzo luogo, la pretesa di subordinare il pagamento delle prestazioni aggiuntive rese alla capienza del fondo finirebbe per introdurre nella disciplina del rapporto un elemento di aleatorietà non presente nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera, oltre che del tutto sganciato rispetto alla causa del contratto e al corretto adempimento della prestazione professionale.
A conferma di tale considerazione, si deve rilevare che nel caso di specie l'incapienza del fondo per le prestazioni ora in esame è dipesa da una non corretta allocazione delle risorse da parte della Regione, oltre che da una evidente sottostima delle risorse necessarie.
Ciò risulta dalla deliberazione del direttore generale n. 35/18 prodotta da entrambe le parti, nelle cui premesse si dà atto di quanto segue “Al riguardo l'Assessorato fa presente che a partire dall'anno 2016 è stata condotta dalla una puntuale Controparte_6 analisi degli istituti contrattuali finanziati con gli accordi integrativi regionali (AIR) vigenti, sottoscritti fino all'anno 2013, e delle relative fonti di finanziamento, al fine di renderli coerenti con il sistema di classificazione della spesa regionale. L'analisi, conclusasi nel mese di febbraio 2018 e svolta con un adeguato supporto tecnico a livello nazionale, regionale ed aziendale, ha fatto tra l'altro emergere che i finanziamenti della pediatria di libera scelta sono stati sottodimensionati per le ragioni di seguito esposte:
1. l' è stato redatto sul presupposto che i soli oneri derivanti dall'incremento CP_7 tariffario della previsione di eventuali istituti aggiuntivi dovesse gravare sui fondi aggiuntivi, ipotizzando che il costo degli istituti definito sulla base della tariffa qualificata dagli ACN dovesse essere imputato al fondo sanitario indistinto. Tale circostanza ha determinato che le prestazioni aggiuntive siano state sottofinanziate (…)”
Si ritiene, inoltre, che l che per sua stessa ammissione era a conoscenza Pt_1 dell'incapienza del fondo, non abbia correttamente adempiuto al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, che, come è noto, si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi pagina 14 di 18 dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico.
Oltre al dovere di buona fede, in capo all' subentrata nelle competenze delle singole Pt_1
vi sono gli obblighi di cui all'art. 1, comma 29, L. n. 662/1996, secondo cui “I Parte_6 direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili, sulla base degli indirizzi del livello centrale e regionale, dell'attivazione dei sistemi informativi per la rilevazione,
l'elaborazione e l'analisi comparativa dei dati epidemiologici, di attività e di spesa necessari per fini di programmazione, controllo e valutazione dell'attività assistenziale e prescrittiva facente capo ai singoli medici e per la valutazione dei percorsi, nonché della fornitura dei dati alle regioni e al Ministero della sanità. (…)”.
Non risulta, tuttavia, che l abbia mai fatto rilevare le carenze dei fondi, né richiesto Pt_1 alla Regione di provvedere alla revisione degli stanziamenti di cui ai fondi stessi, tra cui, in particolare, quello per le prestazioni aggiuntive.
Si deve osservare, infine, che neppure vi è la prova che l all'approssimarsi Pt_1 dell'incapienza del fondo, abbia avvertito di ciò i singoli pediatri, i quali evidentemente confidavano nel pagamento del compenso per le prestazioni rese.
Anche le citate delibere 22/26 e 35/18 prevedevano infatti che l dovesse dare Pt_1 tempestiva comunicazione ai pediatri del superamento del fondo (su tale aspetto v. infra).
Sul punto, tuttavia, l ha prodotto una sola e-mail indirizzata, tra gli altri destinatari, Pt_1 anche alla parte opposta: si tratta della e-mail del 02.05.2018, con la quale si comunica la
“sospensione” della liquidazione delle prestazioni aggiuntive a far data dal mese di aprile
2018, stante l'incapienza del fondo medesimo sin dal marzo 2018.
Nessuna comunicazione è stata neppure menzionata per quanto concerne gli anni diversi dal 2018.
Tuttavia, a fronte dell'eccezione di controparte sul punto, l non ha prodotto alcun Pt_1 documento comprovante tanto l'invio quanto la ricezione della predetta mail.
È da considerarsi inammissibile, in quanto tardivamente svolta dall' nelle note Pt_1 conclusive, l'allegazione in punto di fatto secondo cui i pediatri sarebbero venuti comunque a conoscenza di tale sospensione in quanto soggetti fortemente sindacalizzati, e quindi a conoscenza del tetto massimo da non superare. pagina 15 di 18 Parimenti inammissibile è l'allegazione, anch'essa tardivamente svolta dall nelle note Pt_1 conclusive, secondo la quale assumerebbe particolare rilievo l'accordo integrativo regionale stralcio del 22.06.2018, allegato alla citata deliberazione n. 35/18 del 10.07.2018 e da essa approvato, con il quale le parti – ovverosia la Regione e i sindacati firmatari – hanno concordato che occorresse garantire esclusivamente le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e contenute e tariffate nell'allegato B, lettera a) dell'ACN, limitando i costi delle prestazioni di particolare impegno professionale.
Per l'anno 2018 tale accordo prevedeva che la maggior spesa derivante dal superamento del fondo annuale sarebbe stata giustificata esclusivamente per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA, mentre, per quanto concerne le prestazioni di cui all'allegato B lett. c), oggetto dell'avversa pretesa, non rientranti nei LEA, esse sarebbero state pagate solo nel caso in cui fosse residuata una quota del fondo.
È noto, infatti, che con l'adesione al sindacato il lavoratore non attribuisce la piena disponibilità di posizioni individuali alle organizzazioni sindacali, le quali pertanto non possono dismettere i diritti soggettivi disponibili dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi (v., ex multis, Cass. civ., Sezione
Lavoro, sentenza n. 2362 del 7.2.2004; Id., sentenza n. 29907 del 25.10.2021, con riguardo al diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali).
L'allegazione in fatto relativa alla portata di detto accordo sindacale finirebbe per introdurre in causa un nuovo tema d'indagine, dovendosi accertare se l'odierna parte opposta sia iscritta ad una delle sigle sindacali che hanno stipulato l'accordo stralcio e, in caso affermativo, se abbia conferito all'organizzazione sindacale uno specifico mandato a disporre del proprio diritto, ovvero ancora, ne abbia ratificato l'operato.
Si deve al riguardo osservare che, in ogni caso, anche a voler ritenere che parte opposta abbia disposto del proprio diritto con il predetto accordo, la delibera regionale n. 35/18 che lo ha recepito ha espressamente stabilito: “- di dare mandato all' di procedere, al Pt_1 superamento della capienza del fondo assegnato, a darne tempestiva comunicazione ai pediatri;
- di disporre che le prestazioni aggiuntive erogate dopo il superamento del fondo in caso in cui sia stata correttamente effettuata la preventiva comunicazione di cui al punto 8.
(ovverosia la comunicazione ai pediatri, richiamata al punto 8 delle premesse della delibera), non vengano in ogni caso assoggettate a rimborso”.
pagina 16 di 18 Pertanto, anche a voler seguire la tesi sostenuta dall occorre osservare che, per le Pt_1 ragioni già esposte, non è emersa la prova della “preventiva comunicazione”, ovverosia di uno dei presupposti necessari a perfezionare la complessa fattispecie costituente il fatto impeditivo invocato.
Per tutte tali ragioni, deve accogliersi la pretesa creditoria di parte opposta al pagamento delle somme richieste a titolo di prestazioni aggiuntive.
***
Con riferimento alla quota capitaria di ponderazione regionale, invece, l'opposizione è fondata.
Come si è anticipato, la quota capitaria in discorso rientra nella quota variabile di cui alla lettera b) dell'art. 58 ACN, ed è “finalizzata al raggiungimento di percorsi ed obiettivi concordati e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale
e/o aziendale”.
Essa è prevista al fine di remunerare il pediatra per il raggiungimento degli obiettivi di governo clinico definiti in ambito regionale e/o aziendale.
In particolare, gli obiettivi di governo clinico rilevanti in questa sede sono costituiti dal rispetto dei protocolli diagnostici e terapeutici relativi rispettivamente alla faringo - tonsillite, all'otite ed alla salute della bocca (art. 4 AIR).
Senonché, come è pacifico in causa, i predetti protocolli non sono stati elaborati, e, di conseguenza, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto previsto dal citato art.
4.1. dell'AIR, rimasto privo di attuazione.
Si può quindi affermare che, con riferimento a tale voce, non è dato di rinvenire la prestazione che dà diritto al compenso invocato.
Si ritiene pertanto corretto, in questo caso, l'operato dell' che, sulla base della citata Pt_1 determinazione del direttore generale n. 39/21 del 31.07.2018, ha interrotto il pagamento della quota in esame, provvedendo al pagamento della sola quota capitaria c.d. nazionale (voce n.
80 del cedolino).
4. Per quanto sopra esposto, a motivo del parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l' deve essere condannata al pagamento delle somme Pt_1 dovute per i bilanci di salute e le prestazioni aggiuntive.
Nel caso di specie, l'importo dovuto al pediatra ammonta a euro 5.291,64 al lordo della quota per i bilanci di salute, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di CP_2 maturazione del credito e fino al saldo. pagina 17 di 18 5. In considerazione dell'entità della reciproca soccombenza, le spese processuali possono essere compensate per la metà e l' deve essere condannata al pagamento della restante Pt_1 parte, tenuto conto della tabella di riferimento per la materia trattata (controversie di lavoro) e del valore della controversia (tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
Nella liquidazione delle spese possono escludersi i compensi per la fase istruttoria in quanto non concretamente tenutasi, considerato che dopo l'introduzione del giudizio la difesa di parte attrice si è dovuta limitare a insistere sull'accoglimento della domanda, senza svolgere alcun'altra attività difensiva sostanzialmente nuova o diversa di effettivo e concreto rilievo, di modo tale che non sussistono attività difensive che giustifichino la liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria.
Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del
D.M. 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” e che, nel caso di specie, a bene vedere, l'attività difensiva svolta dopo l'introduzione del giudizio è più correttamente inquadrabile nelle attività oggetto della fase decisionale, essendosi concretata, inevitabilmente, nella mera precisazioni delle conclusioni
(attività difensiva, appunto, rientrante tra quelle oggetto della fase decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l' al pagamento in Parte_2 favore di della somma di euro 5.291,64 al lordo della quota sui CP_1 CP_2 bilanci di salute, oltre rivalutazione interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al saldo;
- compensa le spese processuali nella misura della metà e condanna l'
[...]
alla rifusione in favore di delle spese Parte_2 CP_1 processuali residue, che liquida in euro 1.700,00 per compenso di avvocato ed euro 59,25 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Cagliari, 31.7.2025 Il giudice Riccardo Ariu
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