Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01128/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01513/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da CRTF Centro di Radiologia e Terapia Fisica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Ricciardelli, Antonella Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Tortora, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento:
quanto al ricorso introduttivo:
per la declaratoria di nullità ex art. 21 septies della L. n. 241/1990
a) della deliberazione del DG dell’ASL NO n. 1058 del 26.06.2024, avente ad oggetto: “Conclusione del procedimento amministrativo avviato con deliberazione del Direttore Generale ASL NO n. 492 del 07.04.2022” Decreto del Commissario ad Acta n. 84 del 31.10.2018-Macroarea Assistenza specialistica- Consuntivo anno 2018 branca di radiologia. Rettifica delibera n. 75 del 20/01/2022” -Ricognizione della produzione riconoscibile e liquidabile in favore delle strutture private accreditate afferenti alla branca di radiologia 2018-residenti fuori regione dal 01.10.2018 al 31.12.2018” e dell’allegato A alla medesima delibera nella parte in cui dispone di recuperare dal ricorrente l’importo di € 120.481,75 per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di NO II sezione civile n. 3265/2022 (pubblicata il 27/09/2022, resa sul ricorso RG n. 5419/2021);
b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente
e/o per l’annullamento:
a) della deliberazione del DG dell’ASL NO n. 1058 del 26.06.2024, avente ad oggetto: “Conclusione del procedimento amministrativo avviato con deliberazione del Direttore Generale ASL NO n. 492 del 07.04.2022” Decreto del Commissario ad Acta n. 84 del 31.10.2018-Macroarea Assistenza specialistica. Consuntivo anno 2018 branca di radiologia. Rettifica delibera n. 75 del 20/01/2022” -Ricognizione della produzione riconoscibile e liquidabile in favore delle strutture private accreditate afferenti alla branca di radiologia 2018-residenti fuori regione dall’ 01.10.2018 al 31.12.2018” e dell’allegato A alla medesima delibera nella parte in cui dispone di recuperare dal ricorrente l’importo di € 120.481,75;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
quanto ai motivi aggiunti presentati in data 01.11.2024:
per la declaratoria di nullità ex art. 21 septies L. n. 241/1990
oltre che degli atti impugnati con il ricorso principale, anche dei seguenti:
a) della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL NO n. 1 del 09.01.2024 per violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di NO II sezione civile n. 3265/2022 (pubblicata il 27/09/2022, resa sul ricorso RG n. 5419/2021) e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;
b) della nota del Direttore U.O.C. Assistenza Accreditata del Dirigente Amministrativo dell’ASL NO del 09.10.2024 prot. ASLSA-0215956-2024 avente ad oggetto: “ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL SALERNO NN. 01 DEL 09/01/24 E 1058 DEL 26/6/24 RIDETERMINAZIONE PRODUZIONE RICONOSCIBILE E LIQUIDABILE PER RESIDENTI RC FINO AL 20.09.2018 E FUORI REGIONE FINO AL 31.12.2018” e di tutti i suoi allegati per violazione e/o elusione del giudicato della sentenza del Tribunale di NO II sezione civile n. 3265/2022 (pubblicata il 27/09/2022, resa sul ricorso RG n. 5419/2021) e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
e/o per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
a) della nota del Direttore U.O.C. Assistenza Accreditata del Dirigente Amministrativo dell’ASL NO del 09.10.2024 prot. ASLSA-0215956-2024 avente ad oggetto: “ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL SALERNO NN. 01 DEL 09/01/24 E 1058 DEL 26/6/24- RIDETERMINAZIONE PRODUZIONE RICONOSCIBILE E LIQUIDABILE PER RESIDENTI RC FINO AL 20.09.2018 E FUORI REGIONE FINO AL 31.12.2018” e di tutti i suoi allegati;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la delibera del Direttore Generale n. 1058 del 26.06.2024 l’A.S.L. di NO ha:
a) preso atto del consuntivo 2018 della Branca di Radiologia – Residenti Fuori Regione dall’ 01.10.2018 al 31.12.2018 risultante all’esito dell’istruttoria espletata nel corso del procedimento amministrativo avviato con Deliberazione n. 492/22;
b) stabilito quanto alla Deliberazione n. 1 del 09.01.2024;
c) approvato l’allegato A “ RICOGNIZIONE DELLA PRODUZIONE RICONOSCIBILE E LIQUIDABILE IN FAVORE DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE AFFERENTI ALLA BRANCA DI RADIOLOGIA 2018 - RESIDENTI FUORI REGIONE DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018 ”, quale parte integrante e sostanziale della Deliberazione;
d) autorizzato la U.O.C. Assistenza Accreditata a comunicare a ciascuna Struttura della Branca di Radiologia la richiesta di Note credito determinate all’esito dell’istruttoria espletata e relative alla produzione non riconosciuta, nonché di eventuali Fatture da emettere corrispondenti alla produzione riconosciuta per i Residenti Fuori Regione dall’ 01.10.2018 al 31.12.2018, ove non già liquidata e/o a qualsiasi titolo pagata, salvo errori e/o omissioni;
e) autorizzato la U.O.C. Assistenza Accreditata a procedere al totale recupero delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto a quanto riconosciuto, attraverso la compensazione legale debiti/crediti;
f) autorizzato la liquidazione di tutte le fatture emesse e/o eventualmente da emettere, relative alla produzione riconosciuta, al netto delle Note credito richieste.
2. Con ricorso notificato in data 17.09.2024 e depositato in data 26.09.2024 “CRTF Centro di Radiologia e Terapia Fisica S.r.l.” ha impugnato la delibera predetta e ne ha chiesto la declaratoria di nullità e/o l’annullamento.
2.1. La ricorrente ha preliminarmente dedotto:
- di essere una struttura sanitaria accreditata con il SSN per l’erogazione di prestazioni di radiologia diagnostica nell’ambito territoriale dell’ASL NO;
- che, con delibera del D.G. n. 75 del 20.01.2022, l’ASL NO prendeva atto del consuntivo relativo all’anno 2018 delle branche di radiologia e patologia clinica in esecuzione del DCA 84/2018 e considerava provvisorie le liquidazioni in favore della branca di radiologia “ nelle more di un approfondimento istruttorio relativo alle richieste di note di credito inviate ad alcune strutture della branca di Radiologia per prestazioni erogate in difformità alla Circolare Regionale 0343046 del 28/06/2021, come integrata e modificata dalla Circolare n. 0480765 del 29/09/2021, fino alla chiusura delle operazioni di controllo o, in caso di contestazioni, fino alla risoluzione delle medesime ”;
- che, con successiva delibera n. 492 del 7.4.2022, l’ASL NO rettificava la delibera n. 75/2022 per l’emersione di anomalie attinenti alla branca di radiologia relative al periodo 01.09.2018-31.12.2018 che avevano condotto a una errata valorizzazione della produzione erogata per l’anno 2018. Nello specifico - sulla base del verbale del tavolo tecnico aziendale del 25.02.2022 - la delibera in esame correggeva i dati consuntivi della branca di radiologia ed indicava la data di esaurimento per i residenti in regione Campania al 20.09.2018, dando mandato alla U.O.C. Assistenza Accreditata di liquidare i saldi ancora spettanti, di verificare il corretto allineamento delle fatture emesse dalle strutture per il mese di settembre 2018 e di chiedere l’emissione di note di credito a storno delle fatture riferite ai mesi successivi a settembre 2018.
La ricorrente ha altresì dedotto:
- che il Tribunale di NO sez. II civile con sentenza n. 3265/2022 del 27.09.2022 condannava l’ASL NO al pagamento dell’importo € 220.028,00 (oltre interessi moratori) per prestazioni sanitarie di diagnostica per immagini rese dal ricorrente a favore degli assistiti del S.S.N. nell’anno 2018, giusta fatture n. 23 del 30.09.2018 emessa per € 98.374,49, fattura n. 24 del 31.10.2018 emessa per € 120.941,17, fattura n. 29 del 31.12.2018 emessa per € 713,18;
- che tale sentenza, notificata all’ASL il 18.11.2022, passava in giudicato il 18.12.2022 per omessa impugnazione;
- che, con determina n. 18238 del 20.4.2023 l’ASL disponeva la liquidazione delle somme dovute al CRTF S.r.l. in esecuzione del comando del giudice civile;
- che, successivamente, interveniva la delibera del D.G. n.1 del 09.01.2024 con la quale l’ASL dichiarava di concludere il procedimento avviato con la delibera 492/2022, confermando la data di esaurimento della produzione per residenti in regione Campania al 20.09.2018 e approvando la tabella allegata sub A (Consuntivo branca radiologia 2018- Residenti regione Campania) e la tabella sub B (ricognizione della produzione riconoscibile e liquidabile i favore delle strutture private accreditate afferenti alla branca di radiologia 2018- Residenti Regione Campania);
- che, infine, in data 26.06.2024 interveniva la delibera n. 1058 oggetto di impugnazione, con la quale l’ASL – a conclusione del procedimento amministrativo di definizione del consuntivo 2018 - affermava di dover recuperare dalla ricorrente un importo di € 120.481,75 riferito al fatturato liquidato per il periodo dall’01.10 al 31.12 del 2018.
2.2. La società ricorrente ha quindi impugnato la delibera n. 1058 del 26.04.2024 per i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE ART 21 SEPTIES L. 241/90- VIOLAZIONE ART.324 C.P.C. E 2909 C.C.- VIOLAZIONE ARTT. 70 E SGG., 92 E SEGG. E 101 E SEGG. COST. - VIOLAZIONE ART. 97 COST.:
- con il primo motivo la ricorrente ha evidenziato la nullità del provvedimento ex art. 21-septies L. n. 241/1990 sub specie di violazione di giudicato per contrasto con la sentenza del Tribunale di NO II sezione civile n. 3265/2022 (pubblicata il 27.09.2022, resa sul ricorso RG n. 5419/2021) e passata in giudicato il 18.12.2022.
La menzionata sentenza del G.O. ha condannato l’ASL al pagamento di € 220.028,00 in favore del centro CRTF, per le prestazioni rese in favore degli assistiti del SSN nel 2018, giusta fatture n. 23 del 30.09.2018, n. 24 del 31.10.2018 e 29 del 31 .12.2018, cui aveva fatto seguito la determina dell’ASL n. 18238 del 20.04.2023 di liquidazione delle relative somme a favore dello stesso centro.
La delibera impugnata porrebbe quindi nel nulla l’ordine del G.O. di pagare le prestazioni erogate nel mese di ottobre 2018 e rappresentate dalla fattura n. 24 del 31.10.2018;
2) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ CON PRECEDENTE ATTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE -VIOLAZIONE ARTT. 1, 3 e SEGG. L. 241/90- VIOLAZIONE ART. 97 COST.:
- con la seconda censura la ricorrente ha evidenziato l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere sub specie di contraddittorietà con precedente atto della stessa amministrazione. Nello specifico, con la delibera impugnata l’ASL avrebbe sostanzialmente smentito e sconfessato la precedente determina n. 18238 del 20.04.2023 emessa in esecuzione della sentenza n. 3265/2022;
3) VIOLAZIONE ARTT. 1, 3 E SEGG L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE- CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI ATTI DELLA STESSA P.A.- ILLOGICITA’) -SVIAMENTO- VIOLAZIONE ART. 97 COST.:
- con tale doglianza la ricorrente ha evidenziato la illegittimità della delibera impugnata nella parte in cui, contrariamente alle premesse dello stesso provvedimento riferite alle prestazioni erogate a “residenti fuori Regione”, dall’allegato A alla delibera risulterebbe che l’importo che l’ASL indica come “da recuperare” atterebbe alle prestazioni di “residenti in Regione”. In questo senso, la delibera sembrerebbe priva dei minimi passaggi esplicativi atti a lasciar trasparire le motivazioni delle cifre esposte nell’allegato.
Il comportamento della P.A. violerebbe anche le regole del procedimento amministrativo che, avviato con la delibera n. 75 del 20.01.2022, è stato concluso il 26.6.2024 con la delibera impugnato, ben oltre ogni termine ragionevole di durata.
3. Si è costituita l’A.S.L. NO in data 25.10.2024 chiedendo dichiararsi inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso proposto, con ogni conseguente statuizione.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 31.10.2024 e depositato in data 1.11.2024, la società ricorrente ha altresì impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL NO n. 1 del 09.01.2024 e ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, nonché la nota del Direttore U.O.C. Assistenza Accreditata del Dirigente Amministrativo dell’ASL NO del 09.10.2024 prot. ASLSA-0215956-2024 avente ad oggetto: “ ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL SALERNO NN. 01 DEL 09/01/24 E 1058 DEL 26/6/24- RIDETERMINAZIONE PRODUZIONE RICONOSCIBILE E LIQUIDABILE PER RESIDENTI RC FINO AL 20.09.2018 E FUORI REGIONE FINO AL 31.12.2018 ” e di tutti i suoi allegati, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente chiedendone la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE ART 21 SEPTIES L. 241/90- VIOLAZIONE ART.324 C.P.C. E 2909 C.C.- VIOLAZIONE ARTT. 70 E SGG., 92 E SEGG. E 101 E SEGG. COST.- VIOLAZIONE ART. 97 COST.:
- con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la nullità della delibera 1/2024 del 9.01.2024 per violazione di giudicato con specifico riferimento alla sentenza del Tribunale di NO sez. II n. 3265/2022. La violazione/elusione del giudicato sussisterebbe nella misura in cui la delibera 1/2024 porrebbe nel nulla l’ordine del G.O. di pagare le prestazioni erogate nel mese di settembre 2018 e rappresentate dalla fattura del 30.09.2018 pari a € 98.374,49;
- la società ricorrente deduce altresì la nullità per violazione e/o elusione del giudicato per le medesime ragioni sopra riportate della nota del 9.10.2024 in quanto adottata in applicazione delle delibere del DG 1/2024 e n. 1058/2024 (rispettivamente impugnate con motivi aggiunti e ricorso principale);
2) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ CON PRECEDENTE ATTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE- VIOLAZIONE ARTT. 1, 3 e SEGG. L. 241/90- VIOLAZIONE ART. 97 COST.:
- con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere sub specie di contraddittorietà con precedente atto della stessa amministrazione. Nello specifico, con la nota del 09.10.2024 l’ASL avrebbe sostanzialmente smentito e sconfessato la determina n. 18238 del 20.04.2023 emessa in esecuzione della sentenza n. 3265/2022.
3) VIOLAZIONE ARTT. 1, 3 E SEGG L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONECONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI ATTI DELLA STESSA P.A.- ILLOGICITA’) -SVIAMENTO- VIOLAZIONE ART. 97 COST.:
- con l’ultimo motivo la ricorrente profila l’illegittimità della nota impugnata nella parte in cui indica quale fatturato per residenti fuori regione l’importo di € 122.349,72 relativamente a prestazioni erogate dall’01.10 al 31.12.2018. Al contrario, la ricorrente non avrebbe affatto erogato prestazioni corrispondenti all’importo di € 122.349,72 a pazienti fuori regione, tant’è che la stessa nota impugnata individuerebbe in € 1.861,97 l’importo riconoscibile per fuori regione dall’01.10 al 31.12.2018, produzione totalmente riconosciuta in quanto il tetto per fuori regione non si sarebbe esaurito nel corso dell’anno.
La nota quindi sconterebbe la medesima confusione denunziata avverso la delibera 1058/2024, che, pur enunciando nell’oggetto e nella proposta di voler incidere sulle sole prestazioni rese fuori regione, influisce, poi, sull’intera produzione del 2018.
Il comportamento della P.A. violerebbe altresì le regole del procedimento amministrativo che, avviato con la delibera n. 75 del 20.01.2022, è stato concluso il 26.6.2024 con la delibera n. 1058, portata ad esecuzione con la nota impugnata, dopo più di tre mesi dalla richiamata delibera.
5. Con successiva memoria del 29.11.2024, l’amministrazione resistente ha più diffusamente argomentato eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per la non integrità del contraddittorio a causa della mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, considerato che l’eventuale accoglimento della domanda andrebbe inevitabilmente a determinare il decremento delle somme attribuite a tutti gli altri centri interessati.
5.1. L’ASL ha ulteriormente eccepito l’inammissibilità per acquiescenza/rinuncia all’azione.
Segnatamente, la struttura ricorrente avrebbe sottoscritto con l’A.S.L. contratto ai sensi dell’art. 8-quinquies, co. 2 del d.lgs. 502/1992, prevedendo espressamente una specifica “clausola di salvaguardia”, all’art. 11, a norma del quale “ 1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso. 2. In considerazione dell’accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente contratto ”.
Una simile previsione pattizia rappresenterebbe in maniera inequivocabile la volontà di chi la sottoscrive di rinunciare, sul piano sostanziale, alla posizione giuridica asseritamente lesa dal provvedimento e, sul piano processuale, al proprio diritto a ricorrere.
5.2. L’amministrazione resistente ha altresì eccepito la inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti avverso la delibera di D.G. n. 1 del 09.01.2024 per tardività, essendo stato notificato in data 31.10.2024 e, dunque, oltre il termine decadenziale di legge.
5.3. Da ultimo, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che le censure relative alla violazione del giudicato sono palesemente infondate. Proprio dalla lettura della sentenza del Tribunale di NO si evincerebbe infatti come il giudice ordinario abbia fatto salvo il diritto dell’azienda di ottenere il rimborso per prestazioni remunerate in eccedenza rispetto ai tetti di spesa, tenuto conto dell’esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale.
6. Alla camera di consiglio del 05.12.2024 la causa è stata discussa e, all’esito, il Collegio ha pronunciato ordinanza di accoglimento della istanza cautelare ai soli fini della celere fissazione dell’udienza pubblica, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 27.05.2024.
7. Con memoria depositata in data 23.04.2025 l’ASL NO si è riportata alle precedenti difese, eccependo tuttavia un ulteriore motivo di inammissibilità per violazione del divieto di bis in idem nella misura in cui, in relazione alle medesime questioni (consuntivo 2018 e delibera di DG n. 1 del 9.01.2024), questo TAR si sarebbe già pronunciato con le sentenze n. 219 del 2025 e n. 1661 del 2024.
8. All’udienza pubblica del 27.05.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente va dato atto che la presente controversia si ricollega a questione di recente affrontata da questo Tribunale (decisa con sentenza n. 175 del 29.01.2025) relativa alla legittimità o meno del potere esercitato dall’amministrazione sanitaria di operare una revisione del tetto di spesa di struttura in seguito al sopravvenuto riconoscimento da parte del giudice civile della spettanza di una somma maggiore al centro accreditato ai fini di uno degli anni presi in considerazione per la determinazione di tale tetto.
10. Tanto premesso, in via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dall’amministrazione resistente.
10.1. Iniziando dall’eccezione relativa alla inammissibilità di ricorso principale e motivi aggiunti per la non integrità del contraddittorio a causa dell’assenza di notifica ad almeno uno dei controinteressati, il Collegio ritiene di poter aderire alle prospettazioni della difesa di parte ricorrente, articolate nella memoria dell’01.12.2024, ove con esse si osserva che l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe esclusivamente la mancata restituzione delle somme già corrisposte dall’ASL in esecuzione della determina di pagamento n. 18238 del 20.04.2023, senza alcun nocumento per altri Centri asseritamente “controinteressati”. L’assunto si basa sulla circostanza per cui la liquidazione delle somme è avvenuta senza incidere su quelle assegnate per l’anno 2018 al tetto di macroarea, ma utilizzando fondi specifici destinati a coprire la soccombenza giudiziale (cfr. Determina n. 18238 del 20.04.2023 di liquidazione delle somme relative alla Sentenza n. 3265/2022 resa dal Tribunale di NO a favore del Centro di Radiologia e Terapia Fisica S.r.l e degli avvocati antistatari, p. 4).
10.2. Proseguendo nell’esame delle questioni preliminari, va respinta altresì l’eccezione di inammissibilità relativa alla tardività del ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL NO n. 1/2024 del 9.01.2024. Sul punto è sufficiente ricordare che l’art. 31, co. 4 c.p.a. esclude l’applicabilità del termine decadenziale di 180 giorni per la nullità derivante da violazione o elusione del giudicato, alla quale si applica il termine decennale di prescrizione dell’ actio iudicati .
Ne deriva la tempestività dell’azione proposta avverso la Delibera n. 1/2024, per cui la relativa eccezione di inammissibilità deve essere respinta.
10.3. Infine risulta priva di pregio l’eccezione di inammissibilità per violazione del divieto di bis in idem nella misura in cui in relazione alle medesime questioni (consuntivo 2018 e delibera di DG n. 1 del 9.01.2024), questo TAR si sarebbe già pronunciato con le sentenze n. 219 del 2025 e n. 1661 del 2024.
In linea generale, costituisce jus receptum il principio a mente del quale ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in materia di giudicato formale e sostanziale, applicabile anche al processo amministrativo, la regola del ne bis in idem presuppone l'identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell'azione proposta e, quindi, che nei suddetti giudizi sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti o al più di provvedimenti diversi, ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione.
Con riferimento al caso che ci occupa, sono condivisibili le osservazioni di parte ricorrente la quale ha in memoria precisato che la sentenza n. 219/2025 – emanata sul ricorso n.r.g. 632/2022 – non ha l’autorità della cosa giudicata, essendo stata pubblicata in data 31 gennaio 2025, quindi ancora passibile di appello entro il prossimo 31 luglio 2025.
Ma, in disparte tale circostanza, deve comunque osservarsi che l’oggetto del giudizio definito da quella decisione e quello della presente causa sono del tutto distinti: invero, la domanda formulata nel giudizio n.r.g. 632/2022 concerneva l’annullamento dei provvedimenti dell’ASL di definizione del consuntivo di spesa 2018, mentre l’oggetto del presente giudizio consiste nella pretesa del centro ricorrente di non subire il recupero disposto dall’amministrazione resistente.
Per quanto riguarda invece la sentenza n. 1661 del 2024 resa nel giudizio RG. 884/2021, essa ha ad oggetto l’impugnazione delle richieste di note di credito indirizzate a diversi centri - tra i quali il C.R.T.F. - e datate tutte 24.03.2021 per il recupero di importi relativi a prestazioni di diagnostica erogate nell’anno 2018.
Nello specifico, l’ASL richiedeva al CRTF l’emissione di una nota di credito per prestazioni erogate per l’importo di € 219.579,77. Tale nota era precedente alle delibere n. 75 del 20.01.2022 e n. 492 del 7.04.2022 in virtù delle quali il centro suddetto aveva poi dichiarato di non avere più interesse al giudizio proprio perché l’ASL aveva avviato un nuovo procedimento relativamente al 2018, sfociato negli atti avversati con l’attuale ricorso. In questa ipotesi, difetta dunque l’identità dei requisiti identificativi oggettivi dell’azione richiesta ai fini della operatività del divieto di bis in idem .
10.4. Va accolta, invece, l’eccezione di inammissibilità, fondata sulla richiamata clausola di salvaguardia prevista all’art. 11 del contratto concluso tra C.R.T.F. e l’Azienda Sanitaria Locale NO ex art. 8-quinquies, co. 3 del d.lgs n. 502 del 1992 e s.m.i.
Tale clausola, inserita nei contratti stipulati tra le strutture private e l’Amministrazione sanitaria, prevede in capo al singolo operatore l’accettazione completa ed incondizionata del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto e stabilisce che, con la sottoscrizione del contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni e/o alle impugnazioni già intraprese avverso i suddetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.
Giurisprudenza costante ha ritenuto la piena legittimità di tali clausole di salvaguardia all’interno degli accordi stipulati tra Aziende sanitarie e strutture private le quali comportano l’accettazione completa e incondizionata del budget assegnato e la conseguente rinuncia ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili (cfr. Cons. Stato, III sez., 18 giugno 2024, n. 5458; sez. III, 10 maggio 2023, n. 4715).
In casi del genere deve ritenersi configurabile lo schema tipico dell’acquiescenza “ in quanto il soggetto privato che ha aderito manifesta la propria intenzione di “rinunciare”, sul piano sostanziale, alla posizione giuridica asseritamente lesa dal provvedimento, con evidenti conseguenze, a livello processuale, sul proprio diritto a ricorrere e sul conseguente difetto di interesse al ricorso ” (cfr. Cons. Stato, III sez., 18 giugno 2024, n. 5458; id. 15 marzo 2024, n. 2527; id., 12 dicembre 2023, n. 10723; id., 11 settembre 2023, n. 10652; id., 28 ottobre 2020, n. 6569; id., 24 settembre 2020, n. 5559; id., 28 marzo 2019, n. 2075; id., 23 agosto 2018, n. 5039).
Anche questo Collegio ha avuto modo di aderire all’impostazione sopra citata (vd. sentenza n. 175/2025 pubblicata in data 29.01.2025).
In altri termini, la sottoscrizione di tali clausole priva il soggetto aderente della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che lo riguardano, con l’ulteriore conseguenza di rendere inammissibili eventuali impugnative ciononostante comunque proposte.
10.5. Va pertanto disattesa la deduzione spesa dalla difesa della ricorrente incentrata sull’argomento secondo cui l’efficacia della clausola sia limitata ai provvedimenti “già adottati e conoscibili” e non anche a quelli sopravvenuti alla stipula del contratto, sicché l’impugnativa eventualmente proposta avverso atti successivi risulterebbe ammissibile (essendo stato il contratto ex art. 8-quinquies, co. 2 d.lgs. n. 502/1992 tra l’A.S.L. e la società ricorrente sottoscritto in data 13.03.2019, laddove invece la deliberazione del DG dell’ASL NO n. 1058 impugnata con ricorso principale è del 26.6.2024 mentre la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL NO n. 1/2024 e la nota del Direttore U.O.C. Assistenza Accreditata del Dirigente Amministrativo dell’ASL NO prot. ASLSA-0215956-2024, impugnate con motivi aggiunti, sono rispettivamente del 09.01.2024 del 09.10.2024).
Al riguardo, risulta utile riportare un passaggio motivazionale della citata sentenza n. 175/2025 di questa Sezione ove si legge:
“ la preclusione all’impugnazione “deve ritenersi estesa anche agli atti con i quali, come nella specie, le ASL definiscono i tetti di spesa per singole strutture e ciò sia perché il tenore testuale della clausola non autorizza distinzioni al riguardo, riferendosi agli atti determinativi dei tetti di spesa indipendentemente dall’Autorità sanitaria che li fissa, sia anche per ragioni di coerenza sistematica, tenuto conto che la “tenuta” del sistema si fonda tanto sull’intangibilità degli atti regionali a monte che a valle su quella degli atti delle ASL che ne costituiscono attuazione sul piano territoriale di competenza” (T.A.R. Campania, I Sez., 15 aprile 2024, n. 2517).
Mediante la sottoscrizione di contratto recante tale clausola parte ricorrente si è da tempo privata della legittimazione a contestare a monte i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e, quindi, a valle l’impugnato provvedimento in relazione al profilo del tetto di spesa di struttura per l’anno 2022, con l’ulteriore conseguenza di rendere inammissibile l’azione di annullamento proposta nel presente giudizio.
Non si ravvisano congrue ragioni per discostarsi nella presente fattispecie dal consolidato orientamento in materia e non giovano alla società ricorrente gli argomenti dalla stessa spesi in ricorso, poiché:
- il giudicato dalla stessa invocato non contiene alcun vincolo diretto rispetto al tetto di spesa della struttura ricorrente per l’anno 2022;
- così, la suddetta sentenza del giudice civile si è limitata ad accertare la spettanza di un credito in favore della ricorrente; vale a dire che tale sentenza non ha direttamente imposto alcunché in ordine al tetto di spesa per l’anno 2022, per cui il giudicato contenuto nella stessa non può in alcun modo essere posto a fondamento della pretesa della ricorrente;
(…)
- del resto, risulta evidente che consentire a contenziosi civili relativi a crediti azionati dalle strutture sanitarie nei confronti dell’A.S.L. di incidere retroattivamente anche a distanza di molti anni (stante la durata non di rado contenuta dei relativi giudizi) sui tetti di spesa concernenti la singola struttura sanitaria finirebbe per frustrare in modo evidente le summenzionate finalità perseguite per il tramite dell’inserimento della clausola di salvaguardia; ”
11. Anche a ritenere superabile il profilo di inammissibilità del ricorso evidenziato al precedente paragrafo questo Collegio osserva ad abundantiam che comunque il ricorso dovrebbe ritenersi infondato e, dunque, da respingere, per le ragioni di seguito esposte.
11.1. In via di necessaria premessa, bisogna evidenziare che l’art. 8-quinquies del d.lgs. 502 del 1992 pone il rapporto di accreditamento su base convenzionale. Pertanto, al di fuori del contratto, la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario regionale e, per contro, l’amministrazione sanitaria non è tenuta a rimborsare il costo di prestazioni sanitarie in esubero rispetto alle esigenze programmate o in eccesso rispetto alle risorse finanziarie effettivamente disponibili. Consolidata giurisprudenza ha più volte affermato che la regressione tariffaria è un meccanismo noto e accettato dalle strutture accreditate, le quali si sottopongono consensualmente ai limiti e alle conseguenze derivanti dalla necessità del rispetto dei limiti di spesa imposti dalla finanza pubblica. “ La natura del rapporto di accreditamento, a metà strada tra concessione di servizio pubblico e abilitazione tecnica idoneativa, nell’ambito di un servizio pubblico essenziale obbediente non già a criteri di mercato, ma a criteri di servizio pubblico di erogazione di prestazioni assistenziali remunerate a tariffa a carico dell’erario, impone al privato accreditato precisi doveri di leale collaborazione con l’amministrazione ed amplifica l’ordinaria dovere di diligenza e correttezza esigibile nei comuni rapporti obbligatori. In altri termini, gli operatori privati accreditati non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma sono soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione della stessa pianificazione e programmazione della spesa sanitaria (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2011 n. 4529, 14 giugno 2011 n. 3611 e 13 aprile 2011 n. 2990; Corte Costituzionale 28 luglio 1995 n. 416). Ne deriva che le strutture private accreditate si sottopongono contrattualmente al regime della regressione tariffaria, quale meccanismo sanzionatorio atto a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 10.07.2023, n. 4131).
11.2. Va a questo punto esaminata la specifica censura relativa alla violazione del giudicato formatosi all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conseguito dalla società ricorrente nei confronti dell’ASL resistente.
Il C.R.T.F. sostiene che, col passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di NO, sia stata incontrovertibilmente accertata l’esistenza dei diritti di credito portati dalle fatture n. 23 del 30.09.2018, n. 24 del 31.10.2018 e n. 29 del 31.12.2018, con conseguente intangibilità del relativo accertamento.
Invero, il Tribunale di NO, con la sentenza del 27.09.2022, nel rigettare l’opposizione della resistente ASL al decreto ingiuntivo, ha rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’ASL medesima, la quale si era limitata ad affermare che le somme richieste non sarebbero state dovute in ragione di “ un presunto superamento del tetto di spesa senza individuare il tetto di riferimento e documentarlo ”. D’altra parte, non poteva essere diversamente, atteso che solo a conclusione del complesso iter istruttorio, l’amministrazione resistente, con le impugnate delibere D.G. n. 1 del 09.01.2024 e n. 1058 del 26.06.2024, ha effettivamente preso atto del consuntivo 2018 della Branca di Radiologia Residenti Regione e Fuori Regione al termine del procedimento amministrativo avviato con Deliberazione del Direttore Generale ASL NO n. 492 del 07.04.2022.
Ebbene, in applicazione del contratto di accreditamento, il titolo di credito che vanta ora l’ASL, fondandosi proprio sulle risultanze istruttorie, è del tutto nuovo e non si contrappone alle decisioni raggiunte all’epoca, in linea con le circostanze del momento, dal giudice ordinario.
Né è in ogni caso ammissibile, al fine di dimostrare un presunto diritto ad incremento della quantità di prestazioni erogabili, invocare una pronuncia resa innanzi a diverso plesso giurisdizionale, con oggetto e petitum per definizione distinti da quelli del presente giudizio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 25.11.2024, n. 6483).
11.3. Priva di pregio risulta anche la censura volta a contestare la legittimità dei provvedimenti impugnati per contrasto con la precedente determina n. 18238 del 20.04.2023 emessa in esecuzione della sentenza n. 3265/2022 del Tribunale ordinario di NO.
Com’è evidente, si tratta di due vicende distinte che, anziché sconfessare, confermano la esattezza dell’operato della pubblica amministrazione che ha correttamente eseguito il comando del giudice civile, per poi agire successivamente per il recupero delle somme erogate in eccesso sulla base delle risultanze dell’istruttoria.
11.4. Infine risulta infondata la censura svolta dalla società ricorrente sia avverso la delibera n. 1058 del 26.06.2024 (cfr. motivo sub 3 ricorso principale) che avverso la nota n. prot. ASLSA-0215956-2024 del 9.10.2024 (cfr. motivo sub 3 motivi aggiunti) nella parte in cui esse sarebbero prive dei minimi passaggi esplicativi atti a lasciar trasparire le motivazioni delle cifre da recuperare.
Dall’analisi dei provvedimenti impugnati, difatti, risulta chiaro l’iter logico seguito dalla amministrazione resistente che, in virtù del ricalcolo del VMP 2018, giusta Deliberazione n. 1 del 2024, nonché della rideterminazione della produzione riconosciuta per i Residenti Fuori Regione dall’01.10.2018 al 31.12.2018, giusta Deliberazione n. 1058 del 2024, ha preso atto della propria situazione contabile riferita all’anno 2018 e cioè della produzione riconoscibile e liquidabile da gennaio a dicembre 2018, tenuto conto delle date di esaurimento dei limiti di spesa previsti a consuntivo con Deliberazione n. 492/2022, fissate al 20.09.2018 per i Residenti Regione Campania e al 31.12.2018 per i Fuori Regione (con la precisazione che per i Fuori Regione, all’esito del procedimento amministrativo conclusosi con la Deliberazione n. 1 del 2024 è stata considerata la sola produzione di settembre; mentre quella riferita ai mesi successivi fino al 31.12.20218 è stata rideterminata con la Deliberazione n. 1058 del 2024 a chiusura definitiva dell’esercizio 2018), individuando l’importo da recuperare in € 41.867,46 per Residenti Regione e in € 120.487,75 per Residenti Fuori Regione per un totale di € 162.355,21 (cfr. schema 1 p. 2 nota del 09.10.2024).
Ne deriva che anche tale censura si rivela infondata.
12. In conclusione, il ricorso proposto ed i motivi aggiunti, vanno dichiarati inammissibili.
Le spese vanno compensate in ragione della peculiarità della fattispecie, ferma restando l’irripetibilità del contributo unificato ove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO