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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2025 – sub 2
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
CAUSA n. r.g. 718/2025 – sub 2 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
CURATORE SPECIALE DELLE MINORI AVV. ANTONELLA BORGHI
INTERVENUTO
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/04/2025;
Premesso che risulta documentata in atti l'ordinanza di accoglimento di incidente probatorio, emessa dal GIP di Reggio Emilia in data 10/03/2025 nel procedimento penale pendente nei confronti del padre delle minori, per i reati di cui agli artt. 609 bis comma 1 e 609 Controparte_1 ter ultimo comma c.p. (procedimento penale iscritto al n. 5698/2024 R.G.N.R. e n. 990/25
R.G.G.I.P.);
Rilevato che, con i provvedimenti indifferibili adottati con decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c. del 31/03/2025, si è demandato al Servizio Sociale territorialmente competente il compito di effettuare una valutazione preliminare sull'opportunità di svolgere colloqui, anche in forma protetta, delle minori con il padre ed all'esito di individuare le modalità ed i tempi di eventuali Controparte_1 colloqui ed incontri, con facoltà di revocarli o sospenderli se ritenuti disturbanti o qualora vi sia fondato timore di pregiudizio all'eventuale capacità di rievocazione dei fatti oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica, o se contrari all'interesse ed alla serenità delle minori;
che il sopra citato decreto era stato adottato ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. in accoglimento del ricorso del curatore speciale delle minori, che aveva riferito come il Servizio Sociale si trovasse nella impossibilità di incontrare o di ascoltare le minori, o di rispondere alle richieste del padre, in assenza di un incarico dell'Autorità Giudiziaria;
Rilevato che, proprio il fatto che l'udienza in sede di incidente probatorio per l'eventuale audizione della minore risulti fissata per il 17/9/2025 (come oggi riferito dalle parti in udienza), Per_1 giustifichi a maggior ragione che, medio tempore, siano i Servizi Sociali a regolamentare modalità e tempi degli incontri padre-figlie così come disposto con i provvedimenti indifferibili del 31/03/2025, posto che, diversamente, non vi sarebbe alcuna regolamentazione, nell'immediato, di
Pagina 1 tali incontri o contatti, in ciò dovendosi ravvisare il pregiudizio imminente e irreparabile richiesto dall'art. 473 bis.15 c.p.c.;
Ritenuto pertanto che rimangano valide le ragioni sottese ai precitati provvedimenti indifferibili del
31/03/2025, così come rappresentate dalla curatrice speciale delle minori;
Ritenuto che non possa trovare accoglimento la domanda formulata dal resistente nella memoria difensiva depositata in data 11/04/2025, di disporre, con provvedimento indifferibile ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., un collocamento delle figlie presso i nonni paterni, sia perché di fatto si tradurrebbe in un collocamento presso il padre visto che quest'ultimo si è trasferito presso i suoi genitori, con la conseguenza che rimarrebbero prive di tutela quelle esigenze poste dal curatore speciale a fondamento della sua istanza di adozione dei provvedimenti indifferibili del 31/03/2025 (legate come si è detto alla pendenza del procedimento penale che vede indagato il e del CP_1 già disposto incidente probatorio), sia in quanto il collocamento eterofamiliare richiesto comporterebbe uno sradicamento delle bambine dall'ambiente domestico in cui le stesse sono sino ad oggi cresciute, senza che vi sia prova che una permanenza della collocazione delle minori presso la madre sia per loro fonte di un pregiudizio imminente e irreparabile;
Ritenuto che sin da subito debbano essere ripristinati i contatti, mediante video-chiamate, tra padre e figlie, secondo il calendario concordato tra le parti all'odierna udienza così come specificato in dispositivo;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.15 c.p.c., 1) a parziale modifica dei provvedimenti indifferibili adottati con decreto del 31/03/2025, dispone che il padre possa sentire e vedere le figlie tramite una video-chiamata al giorno, in orario indicativamente stabilito nella fascia oraria 19:30-19:45 e comunque prima di cena;
2) conferma l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare, quanto a tempi e modalità, gli incontri padre-figlie, garantendo la video-chiamata giornaliera di cui sopra, e con facoltà di sospendere gli incontri o i contatti delle figlie con il padre se ritenuti disturbanti o pregiudizievoli per le minori, ovvero qualora vi sia fondato timore di pregiudizio all'eventuale capacità di rievocazione dei fatti oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica;
3) conferma la richiesta al Servizio Sociale di depositare, entro il 30/04/2025, una relazione in merito all'attività oggetto di incarico;
4) prescrive ad entrambi i genitori di attenersi alle indicazioni del Servizio Sociale;
5) respinge la richiesta di provvedimenti indifferibili formulata in via riconvenzionale dal convenuto.
Si comunichi :
alla ricorrente ed al convenuto;
al curatore delle minori avv. Antonella Borghi;
ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Reggio Emilia, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
CAUSA n. r.g. 718/2025 – sub 2 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
CURATORE SPECIALE DELLE MINORI AVV. ANTONELLA BORGHI
INTERVENUTO
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/04/2025;
Premesso che risulta documentata in atti l'ordinanza di accoglimento di incidente probatorio, emessa dal GIP di Reggio Emilia in data 10/03/2025 nel procedimento penale pendente nei confronti del padre delle minori, per i reati di cui agli artt. 609 bis comma 1 e 609 Controparte_1 ter ultimo comma c.p. (procedimento penale iscritto al n. 5698/2024 R.G.N.R. e n. 990/25
R.G.G.I.P.);
Rilevato che, con i provvedimenti indifferibili adottati con decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c. del 31/03/2025, si è demandato al Servizio Sociale territorialmente competente il compito di effettuare una valutazione preliminare sull'opportunità di svolgere colloqui, anche in forma protetta, delle minori con il padre ed all'esito di individuare le modalità ed i tempi di eventuali Controparte_1 colloqui ed incontri, con facoltà di revocarli o sospenderli se ritenuti disturbanti o qualora vi sia fondato timore di pregiudizio all'eventuale capacità di rievocazione dei fatti oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica, o se contrari all'interesse ed alla serenità delle minori;
che il sopra citato decreto era stato adottato ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. in accoglimento del ricorso del curatore speciale delle minori, che aveva riferito come il Servizio Sociale si trovasse nella impossibilità di incontrare o di ascoltare le minori, o di rispondere alle richieste del padre, in assenza di un incarico dell'Autorità Giudiziaria;
Rilevato che, proprio il fatto che l'udienza in sede di incidente probatorio per l'eventuale audizione della minore risulti fissata per il 17/9/2025 (come oggi riferito dalle parti in udienza), Per_1 giustifichi a maggior ragione che, medio tempore, siano i Servizi Sociali a regolamentare modalità e tempi degli incontri padre-figlie così come disposto con i provvedimenti indifferibili del 31/03/2025, posto che, diversamente, non vi sarebbe alcuna regolamentazione, nell'immediato, di
Pagina 1 tali incontri o contatti, in ciò dovendosi ravvisare il pregiudizio imminente e irreparabile richiesto dall'art. 473 bis.15 c.p.c.;
Ritenuto pertanto che rimangano valide le ragioni sottese ai precitati provvedimenti indifferibili del
31/03/2025, così come rappresentate dalla curatrice speciale delle minori;
Ritenuto che non possa trovare accoglimento la domanda formulata dal resistente nella memoria difensiva depositata in data 11/04/2025, di disporre, con provvedimento indifferibile ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., un collocamento delle figlie presso i nonni paterni, sia perché di fatto si tradurrebbe in un collocamento presso il padre visto che quest'ultimo si è trasferito presso i suoi genitori, con la conseguenza che rimarrebbero prive di tutela quelle esigenze poste dal curatore speciale a fondamento della sua istanza di adozione dei provvedimenti indifferibili del 31/03/2025 (legate come si è detto alla pendenza del procedimento penale che vede indagato il e del CP_1 già disposto incidente probatorio), sia in quanto il collocamento eterofamiliare richiesto comporterebbe uno sradicamento delle bambine dall'ambiente domestico in cui le stesse sono sino ad oggi cresciute, senza che vi sia prova che una permanenza della collocazione delle minori presso la madre sia per loro fonte di un pregiudizio imminente e irreparabile;
Ritenuto che sin da subito debbano essere ripristinati i contatti, mediante video-chiamate, tra padre e figlie, secondo il calendario concordato tra le parti all'odierna udienza così come specificato in dispositivo;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.15 c.p.c., 1) a parziale modifica dei provvedimenti indifferibili adottati con decreto del 31/03/2025, dispone che il padre possa sentire e vedere le figlie tramite una video-chiamata al giorno, in orario indicativamente stabilito nella fascia oraria 19:30-19:45 e comunque prima di cena;
2) conferma l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare, quanto a tempi e modalità, gli incontri padre-figlie, garantendo la video-chiamata giornaliera di cui sopra, e con facoltà di sospendere gli incontri o i contatti delle figlie con il padre se ritenuti disturbanti o pregiudizievoli per le minori, ovvero qualora vi sia fondato timore di pregiudizio all'eventuale capacità di rievocazione dei fatti oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica;
3) conferma la richiesta al Servizio Sociale di depositare, entro il 30/04/2025, una relazione in merito all'attività oggetto di incarico;
4) prescrive ad entrambi i genitori di attenersi alle indicazioni del Servizio Sociale;
5) respinge la richiesta di provvedimenti indifferibili formulata in via riconvenzionale dal convenuto.
Si comunichi :
alla ricorrente ed al convenuto;
al curatore delle minori avv. Antonella Borghi;
ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Reggio Emilia, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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