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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 854/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. dott. Guido Federico Presidente est
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al ruolo 854/2023 cui sono riuntite le cause iscritte al ruolo 903/2023 e 934/2023
tra
(CF ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Ancona
APPELLANTE
e
(CF ), nella qualità di erede Controparte_1 C.F._1 universale di , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Persona_1
Mariani
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
nonchè
1 (CF ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Piero Paciaroni
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona
n.1212/2023, resa nel giudizio iscritto al n. 2208/2017, pubblicata in data
28 settembre 2023 e notificata in data 29 settembre 2023
CONCLUSIONI
Di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni altra istanza, eccezione e deduzione avversarie disattese - in via cautelare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza o dell'esecuzione della medesima se iniziata;
- in accoglimento dell'appello e in riforma della impugnata sentenza n.
1202/2023 del Tribunale di Ancona: -in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza per omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c - in ogni caso, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e, per l'effetto, rigettare Parte_1 tutte le domande azionate nei confronti del medesimo che andrà Parte_1 tenuto indenne da ogni onere, comprese le spese di CTU e di giudizio;
- in ogni caso, in riforma della impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra in quanto inammissibili, infondate, CP_2 prescritte e non provate e comunque per concorso colposo ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c.; - in via ulteriormente subordinata e in riforma della sentenza impugnata, ridurre nel quantum la somma liquidata e titolo risarcitorio siccome eccessiva anche per l'indubbio concorso colposo ex art.
1227 commi 1 e 2 c.c. della creditrice;
eventualmente disponendo nuova
CTU: - in riforma della sentenza impugnata condannare la sig.ra CP_2 al pagamento delle spese delle CTU Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi”.
2 Di parte appellata e appellante incidentale CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni altra istanza, eccezione e deduzione avversarie disattese: in via preliminare e di rito: rigettare la tesi difensiva dell'appellata in ordine all'improcedibilità del presente appello ex art. 333 c.p.c. in quanto destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale come da argomentazioni meglio specificate nelle note di trattazione scritta del 23.02.2024 così come depositata in pari data nel giudizio rubricato al n. 903/2023 RG poi riunito al presente fascicolo con provvedimento del 06.03.2024; in via principale e nel merito: accogliere le conclusioni di cui all'atto di appello depositato nel giudizio n. 903/2023 RG riunito con il presente ed in riforma della impugnata sentenza n.1202/2023 del Tribunale di Ancona rigettare tutte le domande proposte dalla Sig.ra in quanto inammissibili, CP_2 infondate, prescritte e non provate e comunque per concorso colposo ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c.; in via subordinata e in riforma della sentenza impugnata ridurre nel quantum la somma liquidata a titolo risarcitorio siccome eccessiva anche per l'indubbio concorso colposo ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c. della creditrice eventualmente disponendo la rinnovazione della C.T.U. così come indebitamente duplicata, senza motivo espresso, dal giudice di primae curae se non per una minore quantificazione del danno rispetto a quello chiesto da parte appellata Sig.ra in spregio alle CP_2 regole processuali e civilistiche, ignorando da contro tutte le osservazioni formulate dall'appellante mai chiarite dal secondo C.T.U. Dr. Per_2
In riforma della sentenza impugnata condannare la Sig.ra
[...] al pagamento delle spese di entrambe le C.T.U.; con vittoria di CP_2 spese, diritti ed onorari da porre a carico dello Stato ex lege essendo la parte appellante (erede universale ) Controparte_1 Persona_1 ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”;
Di parte appellata CP_2
“… l'appello va respinto per la sua infondatezza con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di causa”.
3 FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 16 marzo 2017 Controparte_2 conveniva innanzi al Tribunale di Ancona ed il Persona_1 [...]
per sentir accertare l'illegittimità della trascrizione Controparte_3 dell'atto di citazione, notificatole su istanza del signor e trascritto Per_1 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano(con nota di trascrizione del 17.11.2007 n. 87513, Reg. Gen. e n. 50912 Reg. Part.), e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni.
L'attrice esponeva di essere proprietaria di un appezzamento di terreno in
Potenza Picena, nel quale da diversi anni veniva esercitata attività commerciale di camping;
in data 5.10.2009 aveva chiesto un finanziamento alla banca Monte dei Paschi di Siena per acquistare 16 case mobili da installare nel citato terreno di proprietà, al fine di incrementare la recettività della struttura, offrendo in garanzia un proprio appartamento sito in Milano.
In data 19.10.2009 peraltro la banca rispondeva che la domanda di finanziamento non poteva essere accolta essendo stato trascritto un atto esecutivo cautelare sull'immobile offerto in garanzia.
L'attrice riferiva di essere venuta a conoscenza della trascrizione solo a seguito di apposita visura successivamente effettuata, dalla quale aveva appreso che aveva trascritto sul suo immobile in Milano un Persona_1 atto di citazione.
Con sentenza 17.3.2014, passata in giudicato, il Tribunale di Macerata, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_2 dichiarava l'illegittimità della trascrizione della domanda eseguita su istanza di ordinandone la cancellazione. Persona_1
Tanto premesso, l'attrice lamentava di aver subito un danno economico per l'impossibilità di effettuare l'investimento programmato per 5 anni, fino al
2014 e chiedeva pertanto la condanna in solido dell' e del Per_1 [...]
al risarcimento dei danni. Parte_1
Si costituiva il , eccependo in via Parte_1 preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 64 del d. lgs. 300/1999, che aveva attribuito le funzioni in materia di
4 Conservatorie dei Registri Immobiliari alla Agenzia del Territorio, ora
, ed opponendo, nel merito, Controparte_4
l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, nonché la prescrizione del diritto e comunque il concorso di colpa dell'attrice nella produzione dei danni lamentati.
Si costituiva in giudizio pure il quale contestava la domanda Persona_1 attrice e ne chiedeva il rigetto.
Il giudizio, interrotto a seguito del decesso del convenuto, veniva riassunto nei confronti dell'erede la quale, costituitasi, si Controparte_1 riportava alle difese del proprio dante causa e chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza pubblicata il 28 settembre 2023, ritenuta l'illegittimità della trascrizione impugnata, ha condannato in via solidale la ed il al CP_1 Parte_1 pagamento di € 111.447,84, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni per il mancato guadagno conseguibile dall' investimento programmato dall'attrice, che non si era realizzato a causa del rifiuto opposto da una banca alla richiesta di finanziamento a causa della trascrizione oggetto di causa.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello, con atti distinti, il
[...]
e Parte_1 Controparte_1
costituitasi, ha concluso per la reiezione del gravame. Controparte_2
Indi, disposta la riunione dei procedimenti e la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa veniva trattenuta in decisione in data 19.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE Parte Il (d'ora in avanti , appellante Parte_1 principale, censura la sentenza impugnata, con la quale è stato solidalmente condannato con al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1
in conseguenza di una trascrizione illegittima, effettuata Controparte_2 dal Conservatore dei RR.II. di Milano, per quattro motivi:
5 - omessa pronuncia sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva di esso appellante;
- erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione dedotta in primo grado;
- violazione e falsa applicazione di legge, per aver erroneamente escluso l'assenza di colpa del Conservatore dei pubblici registri immobiliari;
- erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Il primo motivo di gravame è fondato ed assorbe gli altri motivi.
L'art. 57 del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 ha previsto la istituzione delle
Agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze. Detto articolo, al comma 1, dispone che: "Per la gestione delle funzioni esercitate dai del territorio Controparte_5
e di quelle connesse svolte da altri uffici del sono istituite l' Parte_1 [...]
, l' , l'agenzia del territorio e l' CP_4 Controparte_6 CP_7
di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono
[...] trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia".
Il successivo art. 73, comma 4, ha attribuito al Ministro delle finanze il compito di stabilire le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal dovevano essere trasferite alle agenzie. Parte_1
Con decreto ministeriale 28 dicembre 2000, è stato stabilito che le Agenzie fiscali dovessero iniziare ad operare dal 1° gennaio 2001 (art. 1), subentrando, da tale data, nella titolarità dei rapporti giuridici già di pertinenza dei dipartimenti (art. 3, comma 1, lett. c). In forza dell'art. 61, comma 1, del D.lgs. n. 300/1999, le Agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e, quindi, quali autonomi soggetti di diritto, possono stare in giudizio nelle controversie instaurate successivamente alla loro costituzione a mezzo del direttore che ne ha la rappresentanza, avvalendosi, eventualmente, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.
6 Alla luce dei suddetti principi, essendo stata la controversia introdotta successivamente ai limiti temporali sopra delineati (atto di citazione notificato in data 15-26 marzo 2017) deve ritenersi la carenza di Parte legittimazione passiva del essendo invece legittimata l'Agenzia del territorio di Milano (Cass.n.30642/2024).
Va a questo punto esaminato, per ragioni di priorità logica, l' appello incidentale proposto da Controparte_1
Deve anzitutto disattendersi l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'appello della per violazione dell'art. 333 c.p.c., sollevata CP_1 dalla per avere la depositato separato atto di appello CP_2 CP_1
(R.G. 903/2023) successivamente alla notifica dell'appello principale del
(R.G. 854/2023). Parte_1
Si osserva in contrario che l'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione (Cass. Civile, ordinanza n. 26811 del 21.10.2019 – sentenza n. 3830 del 14/02/2020). L'atto di appello della è stato CP_1 notificato in data 27.10.2023 (ed iscritto al ruolo il 03.11.2023), quindi tempestivamente, entro i trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado (29/09/2023).
Ciò posto, l'appellante incidentale denuncia:
- violazione e falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
- omesso accertamento del difetto di legittimazione ad agire o di carenza di titolarità del diritto fatto valere in capo alla CP_2
- erronea quantificazione del danno e violazione delle norme in tema di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio in assenza dei presupposti di cui all'art.196 c.p.c.
Il primo motivo di appello, concernente l'intervenuta prescrizione del diritto al danno da trascrizione immobiliare illegittima è infondato.
7 L'illegittima trascrizione immobiliare di una domanda giudiziale determina una situazione contraria a diritto che, nata nel momento in cui la trascrizione viene effettuata, non si esaurisce in esso e permane inalterata sinché non si provveda a rimuoverla attraverso lo strumento apprestato dalla legge, che è la cancellazione della trascrizione.
La cancellazione può dunque essere richiesta dall'interessato finché
l'illegittimità perdura, dato che il decorso del tempo non può né sanare, né rendere comunque inattaccabile una trascrizione eseguita abusivamente.
La permanenza della situazione antigiuridica, d'altronde, comporta che anche il diritto ad ottenere il risarcimento del danno che ne deriva si protragga finché dura l'illecito, che lo genera e lo rinnova continuamente, e non si prescrive se non quando è decorso il termine di prescrizione, che va computato dal giorno in cui l'illecito stesso è cessato.
Ciò non toglie, peraltro, che la prescrizione possa considerarsi maturata rispetto a concreti fatti dannosi verificatisi in un momento determinato o rispetto ad interi periodi ormai superati dall'inerzia del titolare del diritto
(Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15795 del 24/06/2013).
Nel caso di specie la trascrizione illegittima è stata posta in essere nell'anno
2007 ed è perdurata fino alla data della cancellazione, avvenuta il 16 marzo
2016.
Da tale data decorre dunque il termine prescrizionale, che all'atto dell' instaurazione del presente giudizio non era evidentemente decorso.
Con il secondo e terzo motivo la censura il capo della sentenza CP_1 che ha ritenuto provato il danno, rilevando, in particolare, che i danni riconosciuti dal primo giudice a titolo di lucro cessante, non erano riconducibili all'attrice, che era dunque priva di legittimazione ad agire.
L'appellante sostiene che la fa valere un pregiudizio CP_2 patrimoniale che si è prodotto a carico di terzi estranei al giudizio, vale a dire la società & C. (d'ora in poi ) Parte_3 Parte_3
, la quale gestiva il campeggio cui le casette in legno erano funzionali (al fine di ampliare la capacità ricettiva della struttura), o , in ultima analisi, la
8 Holiday Dream s.r.l., affittuaria del ramo di azienda della dal Parte_3
2009 al 2015 (cfr. visura – fascicolo primo grado . Parte_3 CP_2
Ella lamenta, avuto riguardo alla prova del danno, la immotivata ed arbitraria rinnovazione della prima Ctu, che aveva riconosciuto un danno da lucro cessante assai più limitato, e censura la valutazione del primo giudice che, senza adeguata giustificazione ha acriticamente recepito le conclusioni della seconda consulenza, omettendo di rilevare:
a) che non era affatto scontato il nesso eziologico tra investimento e risultato della gestione;
b) l'eventuale utile dell'investimento sarebbe stato realizzato dalla società della quale la era socia Parte_3 CP_8 accomandante ed anzi alla società affittuaria Holiday Dream srl.
La censura è fondata.
Risulta senz'altro accertata, con statuizione del Tribunale di Macerata definitiva, la illegittimità della trascrizione della domanda eseguita dall' Per_1 sull'immobile sito in Milano di proprietà dell'attrice.
E' invero incontroversa la configurabilità del danno emergente, pari all'importo di 294,00 €, versato dall'appellata per la cancellazione della trascrizione.
Quanto al danno dal lucro cessante, l'appellata ha fondato la relativa pretesa sul mancato perfezionamento dell' investimento, consistente nell'acquisto ed installazione sul terreno (sito in Potenza Picena, frazione
Porto) di cui ella è proprietaria, di 16 case mobili, in aggiunta a quelle già esistenti, al fine di incrementare l'attività di gestione di un camping.
L'attrice fa discendere il danno da lucro cessante dal mancato perfezionamento di detto investimento – e conseguente opportunità di incrementare gli utili di gestione - determinato dalla mancata concessione del finanziamento (per un ammontare dio 250.000,00 €), negato dalla banca cui si era rivolta a causa della illegittima trascrizione sull'immobile offerto in garanzia.
Conviene premettere che la titolarità del diritto al risarcimento del danno, configurando elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio, può
9 essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non
è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.
E' vero che il medesimo art. 167, comma 1, chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore fondamento delle domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza … Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perchè l'art. 345 c.p.c., comma 2, prevede il divieto di
“nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio” (Cassazione
Sezioni Unite n.2951/2016).
La questione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, seppure dunque attinente al “merito”, integra una mera difesa : in quanto tale non
è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui essa si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere (Corte Cassazione, Sez. 3, ordinanza n.16814/2024).
Nel caso di specie è incontroverso, e risulta dalla produzione documentale ritualmente acquisita, che la è proprietaria del terreno in cui, CP_2 all'epoca dei fatti, era esercitata l'attività di gestione del camping ed in cui avrebbero dovuto essere installate le nuove 16 case mobili, dirette ad aumentare la recettività del camping medesimo.
E' del pari incontroverso che l'attività di gestione del camping non era esercitata dalla bensì dalla società della quale CP_2 Parte_3 la era socia accomandante e titolare di una partecipazione al 90%; CP_8
è altresì non contestato che negli anni 2009-2015 (cui sostanzialmente appare riconducibile il perdurare della trascrizione illegittima) il ramo
10 d'azienda relativo alla gestione del camping era stato concesso in affitto alla società Holiday Dream srl.
Ora, pacifico che la nel presente giudizio ha agito in proprio, la CP_2 stessa appare carente di legittimazione ad agire per il mancato guadagno derivante dalla mancata realizzazione dell'investimento per cui è causa.
Ed invero, avuto riguardo alle società di persone, quali enti che, sebbene privi di personalità giuridica, sono dotati di autonoma soggettività e di un proprio patrimonio, qualsiasi danno che colpisce direttamente il patrimonio della società può avere un'incidenza meramente indiretta sulla partecipazione del socio, e, conseguentemente, non è suscettibile di autonoma risarcibilità.
Così, è stato affermato che l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone, coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali;
tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art.2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art.2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori.
Il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta infatti alla società
e non al socio in quanto tale, il quale ha in materia un interesse la cui eventuale lesione non può concretare quel danno diretto necessario per poter esperire la relativa azione risarcitoria.
La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota, infatti, non costituiscono un danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all' approvazione del rendiconto e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale : la relativa riduzione di valore è conseguenza soltanto indiretta dal danno derivante alla società.
Nel caso di specie, peraltro, l'appellata non ha fatto valere il danno da diminuzione della quota ma la mancata percezione di utili direttamente
11 incidente sul patrimonio della società e per la quale deve pertanto ritenersi carente di legittimazione attiva.
Anche sotto altro profilo si rileva che secondo il consolidato indirizzo della
S.C. ai fini del riconoscimento del danno quale conseguenza dell'illecito altrui è necessaria la prova non solo della potenziale lesività del fatto, ma che tale fatto sia stato causa di un danno concreto.
Da ciò consegue che per la risarcibilità del danno futuro è necessario un elevato grado di probabilità che esso si verifichi in base ad un criterio di regolarità ("id quod plerumque accidit") (ex multis, Cass. 15676 del 2005).
Orbene, nel caso di specie la redditività dell'investimento, il cui mancato perfezionamento è posto a fondamento della pretesa risarcitoria, appare tutt'altro che certa e, stante il contratto di affitto, non può farsi consistere nell' (eventuale) aumento degli utili di gestione derivante dall'attività di camping, ma, se del caso, dall'eventuale maggior canone che avrebbe potuto essere percepito, voce di danno che non è stata peraltro dedotta.
Rilevato che l'appellata non ha fatto valere alcun danno diretto incidente sul valore del proprio terreno, il danno da riduzione degli utili, come risulta da tutte le voci prese in considerazione nella perizia giurata della Dott.ssa allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, appaiono Per_3 eventualmente riconducibili alla società di cui la Parte_3
è socia accomandante, senza potere di rappresentanza legale CP_2
(cfr. visura ) e non anche alla in proprio. Parte_3 CP_2
Del pari, le ctu espletate in primo grado hanno riguardato l'accertamento di voci di danno riferibili all'attività di gestione del campeggio (cfr. ctu, formulazione del quesito) e non anche alla redditività del terreno: non risulta invero dedotto che, in conseguenza della trascrizione – effettuata su altro immobile - la proprietaria abbia perso occasioni di vendita del terreno sito in Potenza Picena o abbia comunque subito un pregiudizio direttamente incidente sul bene stesso o sulla sua redditività (ad esempio per mancata percezione di un maggior canone di locazione o di affitto), ragioni di danno che non sono state fatte valere nel presente giudizio.
12 Ed invero, sin dall'atto di citazione la ha dichiarato, con CP_2 riferimento alla somma stimata quale danno, che “tale somma è il ricavo netto che l'attrice avrebbe potuto ottenere dalla istallazione nel camping delle 16 nuove case mobili per i 5 anni di permanenza della trascrizione pregiudizievole sull'appartamento di sua proprietà” (cfr. atto di citazione primo grado), producendo a dimostrazione di ciò la visura della Parte_3 nonché la licenza all'attività di campeggio.
Ancora, nella perizia della dott.ssa prodotta agli atti a fondamento Per_3 della domanda attorea, è evidenziato con chiarezza: “calcolo del reddito netto ricavabile dalla gestione delle nuove case mobili tramite installazione delle stesse presso il camping della società ' con p.iva. Parte_3
di cui la signora detiene il 90% del capitale P.IVA_2 CP_2 sociale” (cfr. doc. n.18 fascicolo primo grado appellata). Non risulta pertanto né dedotto, né tanto meno provato alcun danno riconducibile all'attrice quale proprietaria del terreno.
Da ciò consegue che l'unico danno patrimoniale provato dalla e CP_2 direttamente riconducibile alla medesima si identifica con la spesa sostenuta per la cancellazione della trascrizione, pari a euro 294,00, somma che va maggiorata di rivalutazione monetaria secondo gli indici istat ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal versamento al saldo.
Quanto sopra assorbe gli ulteriori motivi di appello proposti dalla CP_1
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto Parte di legittimazione passiva del mentre la domanda dell'attrice va accolta limitatamente all'importo di euro 294,00 a titolo di danno emergente, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
L'accoglimento del gravame comporta una nuova regolazione delle spese dei due gradi.
Considerato l'esito complessivo della lite, l'appellante, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata alla refusione delle spese sostenute dal . Parte_1
13 Considerati i limiti di accoglimento della domanda e la rilevante sproporzione tra il “chiesto ed il pronunciato” va invece disposta l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi tra le altre parti.
Spese di entrambe le espletate Ctu a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Ancona n.1212/2023 nei confronti di e Controparte_2
, nonché sull'appello incidentale proposto da quest' Controparte_1 ultima, così dispone:
In riforma della sentenza impugnata,
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Parte_1
;
[...]
- Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
di euro 294,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi CP_2 legali sulla somma annualmente rivalutata dall'esborso al saldo.
- Condanna la alla rifusione, in favore del CP_2 [...]
, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, Parte_1 che si liquidano, per il primo grado, in euro 5.729,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito, e per il presente grado in euro 4.670,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
- Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi tra le altre parti.
- Spese di Ctu a carico dell'appellata.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. dott. Guido Federico Presidente est
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al ruolo 854/2023 cui sono riuntite le cause iscritte al ruolo 903/2023 e 934/2023
tra
(CF ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Ancona
APPELLANTE
e
(CF ), nella qualità di erede Controparte_1 C.F._1 universale di , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Persona_1
Mariani
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
nonchè
1 (CF ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Piero Paciaroni
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona
n.1212/2023, resa nel giudizio iscritto al n. 2208/2017, pubblicata in data
28 settembre 2023 e notificata in data 29 settembre 2023
CONCLUSIONI
Di parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni altra istanza, eccezione e deduzione avversarie disattese - in via cautelare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza o dell'esecuzione della medesima se iniziata;
- in accoglimento dell'appello e in riforma della impugnata sentenza n.
1202/2023 del Tribunale di Ancona: -in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza per omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c - in ogni caso, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e, per l'effetto, rigettare Parte_1 tutte le domande azionate nei confronti del medesimo che andrà Parte_1 tenuto indenne da ogni onere, comprese le spese di CTU e di giudizio;
- in ogni caso, in riforma della impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra in quanto inammissibili, infondate, CP_2 prescritte e non provate e comunque per concorso colposo ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c.; - in via ulteriormente subordinata e in riforma della sentenza impugnata, ridurre nel quantum la somma liquidata e titolo risarcitorio siccome eccessiva anche per l'indubbio concorso colposo ex art.
1227 commi 1 e 2 c.c. della creditrice;
eventualmente disponendo nuova
CTU: - in riforma della sentenza impugnata condannare la sig.ra CP_2 al pagamento delle spese delle CTU Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi”.
2 Di parte appellata e appellante incidentale CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni altra istanza, eccezione e deduzione avversarie disattese: in via preliminare e di rito: rigettare la tesi difensiva dell'appellata in ordine all'improcedibilità del presente appello ex art. 333 c.p.c. in quanto destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale come da argomentazioni meglio specificate nelle note di trattazione scritta del 23.02.2024 così come depositata in pari data nel giudizio rubricato al n. 903/2023 RG poi riunito al presente fascicolo con provvedimento del 06.03.2024; in via principale e nel merito: accogliere le conclusioni di cui all'atto di appello depositato nel giudizio n. 903/2023 RG riunito con il presente ed in riforma della impugnata sentenza n.1202/2023 del Tribunale di Ancona rigettare tutte le domande proposte dalla Sig.ra in quanto inammissibili, CP_2 infondate, prescritte e non provate e comunque per concorso colposo ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c.; in via subordinata e in riforma della sentenza impugnata ridurre nel quantum la somma liquidata a titolo risarcitorio siccome eccessiva anche per l'indubbio concorso colposo ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c. della creditrice eventualmente disponendo la rinnovazione della C.T.U. così come indebitamente duplicata, senza motivo espresso, dal giudice di primae curae se non per una minore quantificazione del danno rispetto a quello chiesto da parte appellata Sig.ra in spregio alle CP_2 regole processuali e civilistiche, ignorando da contro tutte le osservazioni formulate dall'appellante mai chiarite dal secondo C.T.U. Dr. Per_2
In riforma della sentenza impugnata condannare la Sig.ra
[...] al pagamento delle spese di entrambe le C.T.U.; con vittoria di CP_2 spese, diritti ed onorari da porre a carico dello Stato ex lege essendo la parte appellante (erede universale ) Controparte_1 Persona_1 ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”;
Di parte appellata CP_2
“… l'appello va respinto per la sua infondatezza con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di causa”.
3 FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 16 marzo 2017 Controparte_2 conveniva innanzi al Tribunale di Ancona ed il Persona_1 [...]
per sentir accertare l'illegittimità della trascrizione Controparte_3 dell'atto di citazione, notificatole su istanza del signor e trascritto Per_1 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano(con nota di trascrizione del 17.11.2007 n. 87513, Reg. Gen. e n. 50912 Reg. Part.), e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni.
L'attrice esponeva di essere proprietaria di un appezzamento di terreno in
Potenza Picena, nel quale da diversi anni veniva esercitata attività commerciale di camping;
in data 5.10.2009 aveva chiesto un finanziamento alla banca Monte dei Paschi di Siena per acquistare 16 case mobili da installare nel citato terreno di proprietà, al fine di incrementare la recettività della struttura, offrendo in garanzia un proprio appartamento sito in Milano.
In data 19.10.2009 peraltro la banca rispondeva che la domanda di finanziamento non poteva essere accolta essendo stato trascritto un atto esecutivo cautelare sull'immobile offerto in garanzia.
L'attrice riferiva di essere venuta a conoscenza della trascrizione solo a seguito di apposita visura successivamente effettuata, dalla quale aveva appreso che aveva trascritto sul suo immobile in Milano un Persona_1 atto di citazione.
Con sentenza 17.3.2014, passata in giudicato, il Tribunale di Macerata, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_2 dichiarava l'illegittimità della trascrizione della domanda eseguita su istanza di ordinandone la cancellazione. Persona_1
Tanto premesso, l'attrice lamentava di aver subito un danno economico per l'impossibilità di effettuare l'investimento programmato per 5 anni, fino al
2014 e chiedeva pertanto la condanna in solido dell' e del Per_1 [...]
al risarcimento dei danni. Parte_1
Si costituiva il , eccependo in via Parte_1 preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 64 del d. lgs. 300/1999, che aveva attribuito le funzioni in materia di
4 Conservatorie dei Registri Immobiliari alla Agenzia del Territorio, ora
, ed opponendo, nel merito, Controparte_4
l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, nonché la prescrizione del diritto e comunque il concorso di colpa dell'attrice nella produzione dei danni lamentati.
Si costituiva in giudizio pure il quale contestava la domanda Persona_1 attrice e ne chiedeva il rigetto.
Il giudizio, interrotto a seguito del decesso del convenuto, veniva riassunto nei confronti dell'erede la quale, costituitasi, si Controparte_1 riportava alle difese del proprio dante causa e chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza pubblicata il 28 settembre 2023, ritenuta l'illegittimità della trascrizione impugnata, ha condannato in via solidale la ed il al CP_1 Parte_1 pagamento di € 111.447,84, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni per il mancato guadagno conseguibile dall' investimento programmato dall'attrice, che non si era realizzato a causa del rifiuto opposto da una banca alla richiesta di finanziamento a causa della trascrizione oggetto di causa.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello, con atti distinti, il
[...]
e Parte_1 Controparte_1
costituitasi, ha concluso per la reiezione del gravame. Controparte_2
Indi, disposta la riunione dei procedimenti e la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa veniva trattenuta in decisione in data 19.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE Parte Il (d'ora in avanti , appellante Parte_1 principale, censura la sentenza impugnata, con la quale è stato solidalmente condannato con al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1
in conseguenza di una trascrizione illegittima, effettuata Controparte_2 dal Conservatore dei RR.II. di Milano, per quattro motivi:
5 - omessa pronuncia sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva di esso appellante;
- erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione dedotta in primo grado;
- violazione e falsa applicazione di legge, per aver erroneamente escluso l'assenza di colpa del Conservatore dei pubblici registri immobiliari;
- erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Il primo motivo di gravame è fondato ed assorbe gli altri motivi.
L'art. 57 del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 ha previsto la istituzione delle
Agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze. Detto articolo, al comma 1, dispone che: "Per la gestione delle funzioni esercitate dai del territorio Controparte_5
e di quelle connesse svolte da altri uffici del sono istituite l' Parte_1 [...]
, l' , l'agenzia del territorio e l' CP_4 Controparte_6 CP_7
di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono
[...] trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia".
Il successivo art. 73, comma 4, ha attribuito al Ministro delle finanze il compito di stabilire le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal dovevano essere trasferite alle agenzie. Parte_1
Con decreto ministeriale 28 dicembre 2000, è stato stabilito che le Agenzie fiscali dovessero iniziare ad operare dal 1° gennaio 2001 (art. 1), subentrando, da tale data, nella titolarità dei rapporti giuridici già di pertinenza dei dipartimenti (art. 3, comma 1, lett. c). In forza dell'art. 61, comma 1, del D.lgs. n. 300/1999, le Agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e, quindi, quali autonomi soggetti di diritto, possono stare in giudizio nelle controversie instaurate successivamente alla loro costituzione a mezzo del direttore che ne ha la rappresentanza, avvalendosi, eventualmente, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.
6 Alla luce dei suddetti principi, essendo stata la controversia introdotta successivamente ai limiti temporali sopra delineati (atto di citazione notificato in data 15-26 marzo 2017) deve ritenersi la carenza di Parte legittimazione passiva del essendo invece legittimata l'Agenzia del territorio di Milano (Cass.n.30642/2024).
Va a questo punto esaminato, per ragioni di priorità logica, l' appello incidentale proposto da Controparte_1
Deve anzitutto disattendersi l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'appello della per violazione dell'art. 333 c.p.c., sollevata CP_1 dalla per avere la depositato separato atto di appello CP_2 CP_1
(R.G. 903/2023) successivamente alla notifica dell'appello principale del
(R.G. 854/2023). Parte_1
Si osserva in contrario che l'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione (Cass. Civile, ordinanza n. 26811 del 21.10.2019 – sentenza n. 3830 del 14/02/2020). L'atto di appello della è stato CP_1 notificato in data 27.10.2023 (ed iscritto al ruolo il 03.11.2023), quindi tempestivamente, entro i trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado (29/09/2023).
Ciò posto, l'appellante incidentale denuncia:
- violazione e falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
- omesso accertamento del difetto di legittimazione ad agire o di carenza di titolarità del diritto fatto valere in capo alla CP_2
- erronea quantificazione del danno e violazione delle norme in tema di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio in assenza dei presupposti di cui all'art.196 c.p.c.
Il primo motivo di appello, concernente l'intervenuta prescrizione del diritto al danno da trascrizione immobiliare illegittima è infondato.
7 L'illegittima trascrizione immobiliare di una domanda giudiziale determina una situazione contraria a diritto che, nata nel momento in cui la trascrizione viene effettuata, non si esaurisce in esso e permane inalterata sinché non si provveda a rimuoverla attraverso lo strumento apprestato dalla legge, che è la cancellazione della trascrizione.
La cancellazione può dunque essere richiesta dall'interessato finché
l'illegittimità perdura, dato che il decorso del tempo non può né sanare, né rendere comunque inattaccabile una trascrizione eseguita abusivamente.
La permanenza della situazione antigiuridica, d'altronde, comporta che anche il diritto ad ottenere il risarcimento del danno che ne deriva si protragga finché dura l'illecito, che lo genera e lo rinnova continuamente, e non si prescrive se non quando è decorso il termine di prescrizione, che va computato dal giorno in cui l'illecito stesso è cessato.
Ciò non toglie, peraltro, che la prescrizione possa considerarsi maturata rispetto a concreti fatti dannosi verificatisi in un momento determinato o rispetto ad interi periodi ormai superati dall'inerzia del titolare del diritto
(Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15795 del 24/06/2013).
Nel caso di specie la trascrizione illegittima è stata posta in essere nell'anno
2007 ed è perdurata fino alla data della cancellazione, avvenuta il 16 marzo
2016.
Da tale data decorre dunque il termine prescrizionale, che all'atto dell' instaurazione del presente giudizio non era evidentemente decorso.
Con il secondo e terzo motivo la censura il capo della sentenza CP_1 che ha ritenuto provato il danno, rilevando, in particolare, che i danni riconosciuti dal primo giudice a titolo di lucro cessante, non erano riconducibili all'attrice, che era dunque priva di legittimazione ad agire.
L'appellante sostiene che la fa valere un pregiudizio CP_2 patrimoniale che si è prodotto a carico di terzi estranei al giudizio, vale a dire la società & C. (d'ora in poi ) Parte_3 Parte_3
, la quale gestiva il campeggio cui le casette in legno erano funzionali (al fine di ampliare la capacità ricettiva della struttura), o , in ultima analisi, la
8 Holiday Dream s.r.l., affittuaria del ramo di azienda della dal Parte_3
2009 al 2015 (cfr. visura – fascicolo primo grado . Parte_3 CP_2
Ella lamenta, avuto riguardo alla prova del danno, la immotivata ed arbitraria rinnovazione della prima Ctu, che aveva riconosciuto un danno da lucro cessante assai più limitato, e censura la valutazione del primo giudice che, senza adeguata giustificazione ha acriticamente recepito le conclusioni della seconda consulenza, omettendo di rilevare:
a) che non era affatto scontato il nesso eziologico tra investimento e risultato della gestione;
b) l'eventuale utile dell'investimento sarebbe stato realizzato dalla società della quale la era socia Parte_3 CP_8 accomandante ed anzi alla società affittuaria Holiday Dream srl.
La censura è fondata.
Risulta senz'altro accertata, con statuizione del Tribunale di Macerata definitiva, la illegittimità della trascrizione della domanda eseguita dall' Per_1 sull'immobile sito in Milano di proprietà dell'attrice.
E' invero incontroversa la configurabilità del danno emergente, pari all'importo di 294,00 €, versato dall'appellata per la cancellazione della trascrizione.
Quanto al danno dal lucro cessante, l'appellata ha fondato la relativa pretesa sul mancato perfezionamento dell' investimento, consistente nell'acquisto ed installazione sul terreno (sito in Potenza Picena, frazione
Porto) di cui ella è proprietaria, di 16 case mobili, in aggiunta a quelle già esistenti, al fine di incrementare l'attività di gestione di un camping.
L'attrice fa discendere il danno da lucro cessante dal mancato perfezionamento di detto investimento – e conseguente opportunità di incrementare gli utili di gestione - determinato dalla mancata concessione del finanziamento (per un ammontare dio 250.000,00 €), negato dalla banca cui si era rivolta a causa della illegittima trascrizione sull'immobile offerto in garanzia.
Conviene premettere che la titolarità del diritto al risarcimento del danno, configurando elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio, può
9 essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non
è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.
E' vero che il medesimo art. 167, comma 1, chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore fondamento delle domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza … Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perchè l'art. 345 c.p.c., comma 2, prevede il divieto di
“nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio” (Cassazione
Sezioni Unite n.2951/2016).
La questione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, seppure dunque attinente al “merito”, integra una mera difesa : in quanto tale non
è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui essa si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere (Corte Cassazione, Sez. 3, ordinanza n.16814/2024).
Nel caso di specie è incontroverso, e risulta dalla produzione documentale ritualmente acquisita, che la è proprietaria del terreno in cui, CP_2 all'epoca dei fatti, era esercitata l'attività di gestione del camping ed in cui avrebbero dovuto essere installate le nuove 16 case mobili, dirette ad aumentare la recettività del camping medesimo.
E' del pari incontroverso che l'attività di gestione del camping non era esercitata dalla bensì dalla società della quale CP_2 Parte_3 la era socia accomandante e titolare di una partecipazione al 90%; CP_8
è altresì non contestato che negli anni 2009-2015 (cui sostanzialmente appare riconducibile il perdurare della trascrizione illegittima) il ramo
10 d'azienda relativo alla gestione del camping era stato concesso in affitto alla società Holiday Dream srl.
Ora, pacifico che la nel presente giudizio ha agito in proprio, la CP_2 stessa appare carente di legittimazione ad agire per il mancato guadagno derivante dalla mancata realizzazione dell'investimento per cui è causa.
Ed invero, avuto riguardo alle società di persone, quali enti che, sebbene privi di personalità giuridica, sono dotati di autonoma soggettività e di un proprio patrimonio, qualsiasi danno che colpisce direttamente il patrimonio della società può avere un'incidenza meramente indiretta sulla partecipazione del socio, e, conseguentemente, non è suscettibile di autonoma risarcibilità.
Così, è stato affermato che l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone, coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali;
tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art.2043 cod. civ. ed in applicazione analogica dell'art.2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori.
Il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta infatti alla società
e non al socio in quanto tale, il quale ha in materia un interesse la cui eventuale lesione non può concretare quel danno diretto necessario per poter esperire la relativa azione risarcitoria.
La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota, infatti, non costituiscono un danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all' approvazione del rendiconto e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale : la relativa riduzione di valore è conseguenza soltanto indiretta dal danno derivante alla società.
Nel caso di specie, peraltro, l'appellata non ha fatto valere il danno da diminuzione della quota ma la mancata percezione di utili direttamente
11 incidente sul patrimonio della società e per la quale deve pertanto ritenersi carente di legittimazione attiva.
Anche sotto altro profilo si rileva che secondo il consolidato indirizzo della
S.C. ai fini del riconoscimento del danno quale conseguenza dell'illecito altrui è necessaria la prova non solo della potenziale lesività del fatto, ma che tale fatto sia stato causa di un danno concreto.
Da ciò consegue che per la risarcibilità del danno futuro è necessario un elevato grado di probabilità che esso si verifichi in base ad un criterio di regolarità ("id quod plerumque accidit") (ex multis, Cass. 15676 del 2005).
Orbene, nel caso di specie la redditività dell'investimento, il cui mancato perfezionamento è posto a fondamento della pretesa risarcitoria, appare tutt'altro che certa e, stante il contratto di affitto, non può farsi consistere nell' (eventuale) aumento degli utili di gestione derivante dall'attività di camping, ma, se del caso, dall'eventuale maggior canone che avrebbe potuto essere percepito, voce di danno che non è stata peraltro dedotta.
Rilevato che l'appellata non ha fatto valere alcun danno diretto incidente sul valore del proprio terreno, il danno da riduzione degli utili, come risulta da tutte le voci prese in considerazione nella perizia giurata della Dott.ssa allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, appaiono Per_3 eventualmente riconducibili alla società di cui la Parte_3
è socia accomandante, senza potere di rappresentanza legale CP_2
(cfr. visura ) e non anche alla in proprio. Parte_3 CP_2
Del pari, le ctu espletate in primo grado hanno riguardato l'accertamento di voci di danno riferibili all'attività di gestione del campeggio (cfr. ctu, formulazione del quesito) e non anche alla redditività del terreno: non risulta invero dedotto che, in conseguenza della trascrizione – effettuata su altro immobile - la proprietaria abbia perso occasioni di vendita del terreno sito in Potenza Picena o abbia comunque subito un pregiudizio direttamente incidente sul bene stesso o sulla sua redditività (ad esempio per mancata percezione di un maggior canone di locazione o di affitto), ragioni di danno che non sono state fatte valere nel presente giudizio.
12 Ed invero, sin dall'atto di citazione la ha dichiarato, con CP_2 riferimento alla somma stimata quale danno, che “tale somma è il ricavo netto che l'attrice avrebbe potuto ottenere dalla istallazione nel camping delle 16 nuove case mobili per i 5 anni di permanenza della trascrizione pregiudizievole sull'appartamento di sua proprietà” (cfr. atto di citazione primo grado), producendo a dimostrazione di ciò la visura della Parte_3 nonché la licenza all'attività di campeggio.
Ancora, nella perizia della dott.ssa prodotta agli atti a fondamento Per_3 della domanda attorea, è evidenziato con chiarezza: “calcolo del reddito netto ricavabile dalla gestione delle nuove case mobili tramite installazione delle stesse presso il camping della società ' con p.iva. Parte_3
di cui la signora detiene il 90% del capitale P.IVA_2 CP_2 sociale” (cfr. doc. n.18 fascicolo primo grado appellata). Non risulta pertanto né dedotto, né tanto meno provato alcun danno riconducibile all'attrice quale proprietaria del terreno.
Da ciò consegue che l'unico danno patrimoniale provato dalla e CP_2 direttamente riconducibile alla medesima si identifica con la spesa sostenuta per la cancellazione della trascrizione, pari a euro 294,00, somma che va maggiorata di rivalutazione monetaria secondo gli indici istat ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal versamento al saldo.
Quanto sopra assorbe gli ulteriori motivi di appello proposti dalla CP_1
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto Parte di legittimazione passiva del mentre la domanda dell'attrice va accolta limitatamente all'importo di euro 294,00 a titolo di danno emergente, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
L'accoglimento del gravame comporta una nuova regolazione delle spese dei due gradi.
Considerato l'esito complessivo della lite, l'appellante, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata alla refusione delle spese sostenute dal . Parte_1
13 Considerati i limiti di accoglimento della domanda e la rilevante sproporzione tra il “chiesto ed il pronunciato” va invece disposta l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi tra le altre parti.
Spese di entrambe le espletate Ctu a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Ancona n.1212/2023 nei confronti di e Controparte_2
, nonché sull'appello incidentale proposto da quest' Controparte_1 ultima, così dispone:
In riforma della sentenza impugnata,
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Parte_1
;
[...]
- Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
di euro 294,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi CP_2 legali sulla somma annualmente rivalutata dall'esborso al saldo.
- Condanna la alla rifusione, in favore del CP_2 [...]
, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, Parte_1 che si liquidano, per il primo grado, in euro 5.729,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito, e per il presente grado in euro 4.670,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
- Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi tra le altre parti.
- Spese di Ctu a carico dell'appellata.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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