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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. ON Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
1240/2019 R.G.
TRA
Parte_1
rappresentato difeso dall'avv. Iaia Miriam
opponente e
Controparte_1
rappresentato difeso dall'avv. Carlo Caniglia
opposto
Sintesi del fatto.
Con ricorso depositato in Cancelleria, in data 21 marzo 2019, Parte_1 proponeva opposizione avverso il d.i. n. 97/2019, emesso dal Tribunale di Brindisi, con il quale la parte opposta gli ingiungeva il pagamento della somma di 10.114,52.
Nello specifico, l'opponente rilevava la assoluta inesistenza dei pretesi crediti portati dalla fattura n. 102 dell'1.10.2018, atteso che, a suo dire, alcun tipo di rapporto commerciale di fornitura era intervenuto tra le parti in causa.
Dopo aver, diffusamente, spiegato le ragioni a sostegno della proposta opposizione, a cui si fa integrale riferimento, il Pronat concludeva per la declaratoria di nullità dell'opposto decreto ingiuntivo e derivante revoca dello stesso.
Con comparsa depositata in data 1 luglio 2019, si costituiva parte opposta, concludendo per il rigetto della avversa domanda.
Nel corso del giudizio, con ordinanza dell'11.11.2019, il giudice, inizialmente, designato concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
All'esito della istruttoria, nel corso della quale venivano assunti gli interrogatori formali e la prova per testi, all'udienza del 20.11.2024, i difensori delle parti rassegnavano le proprie conclusioni e chiedevano ed ottenevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti i quali la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della Decisione
La proposta opposizione è infondata e deve, di conseguenza, essere disattesa.
Ed invero, parte opposta non solo ha fornito la prova scritta del credito vantato nei confronti del producendo la fattura n. 102 dell'1.10.2018, posta a Pt_1 fondamento del d.i. opposto, ma ha provato, tramite le dichiarazioni dei testi indicati, che vi è stata materiale consegna dei beni oggetto di fattura , direttamente in favore dell'opponente.
Trattavasi di materiale edile e arredo bagno descritto sulla fattura n. 102/2018, per un importo di € 10.114,52.
Dalla assunte prova testimoniale è emerso che l'ordine di fornitura veniva ricevuto per conto della del Sig. Controparte_1 Persona_1
(collaboratore di in funzione di broker). CP_1
Il materiale veniva fornito ancora prima che venisse emessa la fattura, in quanto, per beneficiare dello sconto fiscale previsto in materia di ristrutturazioni edilizie, era necessario indicare in fattura il prescritto provvedimento abilitativo.
L'ing. , incaricato dal del progetto di ristrutturazione Testimone_1 Pt_1 dell'immobile sito in Brindisi alla via Porta Pia, n. 74, sollecitato a concludere la pratica onde ottenere la prescritta autorizzazione amministrativa (SCIA), comunicava al i essere stato esonerato dall'incarico, per cui era libero di emettere la fattura CP_1
e richiedere al il pagamento, della fornitura, non avendo, evidentemente, lo Pt_1 stesso più interesse alla detrazione fiscale. 3
Tutto il materiale fornito dal descritto nella fattura n. Parte_2
102/2018, veniva trasportato da . Controparte_2
Detto teste, esaminato all'udienza del 5.4.2023 ha chiarito quanto segue:
“ Io sono titolare di una piattaforma per uso trasporto e trasloco di materiali, ed un giorno, anche se non ricordo quando, ma più di un anno fa, sono stato incaricato dal sig. i montare la mia piattaforma in Brindisi, al Viale Porta CP_1
Pia.. Non so dire se il materiale indicato nella fattura n. 102/2018, che mi viene testè esibita, sia stato quello consegnato al nel senso che io ho visto che è giunto sul Pt_1 luogo un furgone che trasportava materiale imballato che è stato, poi posto, sulla mia piattaforma e caricato e portato al piano di abitazione del Pt_1
Il materiale salito è stato scaricato e caricato da alcuni operai, se ben ricordo tre o quattro. Se ben ricordo c'era anche il sig. Tra le persone presenti e che Pt_1 collaboravano allo scarico …c'era il figlio del sig. che se non sbaglio Parte_3 era il proprietario dell'abitazione”.
Alcun peso può riconoscersi alla tesi difensiva dell'opponente secondo cui egli non aveva mai curato le modalità relative alla consegna del materiale di cui alla fattura suddetta, in quanto era stato il padre ON ad interessarsi di tutta la faccenda.
Vero è che quel materiale fu consegnato e che al momento della consegna, come ha chiarito il teste di cui sopra, era presente pure l'odierno opponente.
Per le esposte ragioni va rigettata la proposta opposizione, evidenziando che già il giudice precedentemente designato, aveva, fondatamente, concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 97/2019, emesso dal Tribunale di Brindisi.
Le spese di giudizio
Vanno poste a carico dell'opponente ed in favore della opposta, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi
in composizione monocratica in persona del
Dott. ON Sardiello
definitivamente decidendo 4
sulla opposizione proposta da , con atto depositato in Cancelleria Parte_1 il 21 marzo 2019 avverso il d.i. n. 97/2019, emesso dal Tribunale di Brindisi, con il quale la parte opposta gli ingiungeva il pagamento della somma di 10.114,52, così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione e conferma il d.i. opposto.
2) Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, in Parte_4 favore della opposta, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre accessori come per legge.
Brindisi 21 febbraio 2025. Il Giudice
Dott. ON Sardiello