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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/06/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n.r.g. 585 anno 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Specializzata Agraria
-VERBALE D'UDIENZA-
All'udienza del 04/06/2025, innanzi al Tribunale così composto
Dott. Massimo Lento Presidente
Dott. Vincenzo Di Pede Giudice
Dott. Raffaele Zibellini Giudice relatore
Dott. Alessandro Veneziano Esperto
Dott. Mario Cataldo Esperto
sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. VITTORIO RUSCIO;
- per parte resistente sig. l'Avv. ETTORE ZAGARESE;
CP_1
- per parte resistente sig.ra l'Avv. Vincenzo Iapichino Controparte_2
L'Avv. Ruscio si riporta al ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta quanto dedotto da controparte, in particolare la produzione del presunto testamento olografo. Quanto alla prova testimoniale richiesta nell'interesse del sig. chiede CP_1 nel caso di ammissione, di essere ammesso a prova contraria testi e sugli stessi capitoli. Quanto all'eccezione di improcedibilità evidenzia che la mediazione non è condizione di procedibilità del presente giudizio. Insiste nella richiesta ex art. 421 c.p.c. articolata nel ricorso in ordine alle cartelle cliniche del de cuius.
L'Avv. Iapichino si riporta alla propria memoria di costituzione e insiste nelle conclusioni ivi articolate. Dichiara che la sig.ra non riconosce il presunto testamento olografo Controparte_2 prodotto dal sig. CP_1
L'Avv. Zagarese si riporta alla propria memoria di costituzione e alla documentazione allegata;
insiste nel rigetto delle domande ex adverso articolate. Gradatamente nell'ammissione dei mezzi di prova.
Il Tribunale Si ritira in camera di consiglio.
1/9 All'esito della camera di consiglio pronuncia la sentenza che si allega.
Il Presidente Dott. Massimo Lento
R.G. n. 585/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Specializzata Agraria
Così composto:
Dott. Massimo Lento Presidente
Dott. Vincenzo Di Pede Giudice
Dott. Raffaele Zibellini Giudice relatore Geom. Giorgio Miceli Esperto
Dott. Carmelo Toscano Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 585 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: C.F._2 Parte_3
), in qualità di eredi di rappresentate e difese C.F._3 Persona_1 dall'Avv. Vittorio Ruscio. ricorrenti E (CF: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._4 dall'Avv. Ettore Zagarese. resistente
2/9 (CF: ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5 dall'Avv. Vincenzo Iapichino. resistente
(CF: ) CP_3 C.F._6 resistente contumace
OGGETTO: Azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25/03/2025, le sig.re e Parte_1 Parte_2 hanno esposto: -di essere proprietarie iure hereditatis per 3/6 dei fondi Parte_3 agricoli siti in Corigliano-Rossano, A.U. Rossano, distinti in Catasto al foglio 49, p.lla 110, agrumeto, cl 2, estensione ha 00.28,00, R.D. €. 72,30, R. Agr. €. 26,03, foglio 49, p.lla 111 agrumeto, cl. 2, estensione ha 01.93.90, R.D. €. 500,00, R. Agr. €. 180,25, foglio 49, p.lla 259, uliveto, Cl 2, estensione h. 00.03.00, R.D. 1.39, R.Agr. €. 0,93, per una superfice complessiva di ha 02.51.90; -che su tali terreni sono presenti i fabbricati censiti al foglio 49, p.lla 200, sub 1, Piano T., Zc 3, Cat C/2, cl. 3, esteso mq 70, Rendita €. 126,53, foglio 49, p.lla 200, sub 2, Piano T., Zc 3, Cat C/3, cl. 4, esteso mq 96, Rendita €. 193,36, foglio 49, p.lla 200, sub 3, Piano T., Zc 3, Cat C/3, cl. 4, esteso mq 80, Rendita €. 126,53, foglio 49, p.lla 200, sub 4, Piano T., Zc 3, Cat A/2, cl. 1, consistente in 8,5 vani, Rendita €. 219,49; -che tali beni erano stati concessi in affitto dal loro padre sig. deceduto il 26.12.2020, al figlio sig. Persona_1 CP_1 con contratto del 2.12.2019, registrato in data 12.12.2019; -che il canone annuo pattuito di € 1.000,00 è esiguo rispetto alla grandezza dell'azienda agricola composta da terreni e fabbricati, oltre ad un potente impianto di lavorazione agrumi ubicato in uno dei fabbricati sopra identificati;
-che il sig. non è coltivatore diretto CP_1 essendo la sua principale attività artigianale e commerciale;
-che il contratto era stato concluso in un periodo di grave malattia del de cuius che da lì ad un anno sarebbe deceduto;
-che vi è una concreta ipotesi di responsabilità precontrattuale del conduttore derivante dalla dolosa e colposa stipulazione del contratto da ritenersi, perciò, invalido ed inefficace in quanto il sig. pur conoscendo lo stato CP_1 di salute del padre, ha concluso il contratto in oggetto sapendo che se il padre ne avesse avuto capacità discernente certamente non lo avrebbe concluso, quantomeno a quelle condizioni;
-che l'indebito vantaggio ottenuto dall'affittuario genera un danno per le ricorrenti pari ad € 2.825,33 all'anno; -che il contratto è nullo perché il consenso prestato dal de cuius, al tempo ammalato gravemente, era stato carpito abusando del suo stato seppur non dichiarato di incapacità di intendere e comunque in uno stato di
3/9 subordinazione psicologica;
-che è interesse delle ricorrenti ottenere la rescissione del contratto per i vizi del consenso di una parte debole nel contratto e per l'oggetto del contratto diverso dalla qualificazione agricola, attività artigianale presente nei magazzini agricoli, e per quanto altro eccepito in rescissione contrattuale. Sulla base di queste premesse, hanno quindi chiesto: “Nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ed all'esito della discussione, affinché venga accolto il presente ricorso dichiarando il contratto impugnato risolto ex tunc, perché concluso dal de cuius trovandosi in grave stato di bisogno ed in condizioni del tutto sfavorevoli ad egli, anche contro ogni previsione e riferimento a valori e tabelle agrarie, costituendo una grave lesione dei suoi diritti e conseguentemente alla sua morte degli eredi estranei al contratto impugnato e concedendo alla controparte un valore effettivo sproporzionato ad ogni elemento rinveniente con la normale diligenza, ovvero le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.ma Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Castrovillari, così decidere:
1. In via preliminare e pregiudiziale ordinare al resistente di pagare tutte le somme che non dovesse contestare o di ogni altro emolumento che il sig. giudice ritenga preliminarmente dovuto e provato, ovvero ai sensi del 2° comma dello stesso articolo 423 c.p.c. concedere alle ricorrenti una somma equa a titolo provvisorio di quanto verrà accertato durante le fasi del procedimento;
2. Nel merito, condannare il Sig. affittuario - resistente, al rilascio immediato, per CP_1 rescissione contrattuale, dei fondi agricoli siti in CoriglianoRossano, A.U. Rossano, distinti in Catasto dei Terreni dello stesso Comune come segue: 1) al Fg. 49, p.lla 110, agrumeto, cl 2, estensione ha 00.28,00, R.D. €. 72,30, R. Agr. €. 26,03; 2) Fg. 49, p.lla 111 agrumeto, cl. 2, estensione ha 01.93.90, R.D. €. 500,00, R. Agr. €. 180,25; 3) Fg 49, p.lla 259, uliveto, Cl 2, estensione h. 00.03.00, R.D. 1.39, R.Agr. €. 0,93, per una superfice complessiva di ha 02.51.90, con entro stanti i fabbricati come di seguito identificati: a) Fg. 49, p.lla 200, sub 1, Piano T., Zc 3, Cat C/2, cl. 3, esteso mq 70, Rendita €. 126,53; b) Fg. 49, p.lla 200, sub 2, Piano T., Zc 3, Cat C/3, cl. 4, esteso mq 96, Rendita €. 193,36; c) Fg. 49, p.lla 200, sub 3, Piano T., Zc 3, Cat C/3, cl. 4, esteso mq 80, Rendita €. 126,53; c) Fg. 49, p.lla 200, sub 4, Piano T., Zc 3, Cat A/2, cl. 1, consistente in 8,5 vani, Rendita €. 219,49;
3. Condannare lo stesso a rifondere, a titolo di risarcimento danno per il minor valore CP_1 dell'affitto agrario, per responsabilità pre-contrattuale, dolosa e colposa, alle germane Parte_2
e , l'importo complessivo di €. 16.951,98 ciascuno, con interessi legali e Parte_3 Parte_1 rivalutazione monetaria, da determinarsi a partire dalla data del contratto impugnato ( 1.12.19) al soddisfo, comunque nella misura di quanto sarebbe stato per giustizia;
4. Infine, nella denegata ipotesi che la Sezione specializzata agraria di codesto On. Tribunale di Castrovillari non dovesse accogliere la domanda principale di rescissione contrattuale per lesione ex art. 1448 cod. civile, dichiarare che il contratto in essere, essendo stato concluso con un conduttore non coltivatore diretto prevalentemente, rescindere il contratto per violazione delle qualità richieste a coltivatore diretto per la durata del contratto agrario così come diversamente è prevista dall'art. 1 della legge di riforma agraria , comunque dichiarare la durata contrattuale a cinque anni e così ritenere il contratto scaduto alla data dell'11.11.2025, ultimo giorno dell'annata agraria 2024/2025;
4/9
5. Con vittoria di spese, compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”
2. Si è costituito in giudizio il sig. chiedendo il rigetto delle domande CP_1 attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. Si è costituita l'altra erede del sig. sig.ra la quale Persona_1 Controparte_2 ha aderito alle allegazioni di parte ricorrente e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'on.Tribunale (sez. agraria) adito,
1) Ritenere nullo,e comunque annullare , il contratto d'affitto de quo e datato 2/12/2019 per lo stato di incapacità naturale ex art. 428 cod. civ. di con dolo di o per Persona_1 CP_1 violazione di norme imperative anche in relazione alle clausole con oggetto indeterminato o indeterminabile
2)Dichiarare risolto il citato contratto per inadempienza dell'affittuario
3)Oppure dichiarare che il contratto di affitto dissimula un comodato d'uso gratuito con risoluzione dello stesso per morte del comodante o per bisogno della massa ereditaria
4) In conseguenza di quanto sopra ordinare il rilascio , con l'eliminazione di ogni cosa e animale non appartenente alla proprietà, in favore della comunione, dei terreni di cui al contratto datato 2/12/2019 e precisamente:
1) al Fg. 49, p.lla 110, agrumeto, cl 2, estensione ha 00.28,00, R.D. €. 72,30, R. Agr. €. 26,03;
2) Fg. 49, p.lla 111 agrumeto, cl. 2, estensione ha 01.93.90, R.D. €. 500,00, R. Agr. €. 180,25;
3) Fg 49, p.lla 259, uliveto, Cl 2, estensione h. 00.03.00, R.D. 1.39, R.Agr. €. 0,93, per una superfice complessiva di ha 02.51.90. Entro stanti codesti terreni ci sono i fabbricati come di seguito censiti: 1) Fg. 49, p.lla 200, sub 1, Piano T., Zc 3, Cat C/2, cl. 3, esteso mq 70, Rendita €. 126,53; 2) Fg. 49, p.lla 200, sub 2, Piano T., Zc 3, Cat C/3, cl. 4, esteso mq 96, Rendita €. 193,36; 3) Fg. 49, p.lla 200, sub 3, Piano T., Zc 3, Cat C/3, cl. 4, esteso mq 80, Rendita €. 126,53; 4) Fg. 49, p.lla 200, sub 4, Piano T., Zc 3, Cat A/2, cl. 1, consistente in 8,5 vani, Rendita €. 219,49. 5)ordinare in aggiunta alle somme che dovessero essere disposte a carico dell'affittuario e a favore di
e ,comprese le provvisionali, quelle spettanti alla coerede Pt_2 Parte_1 Parte_3 [...]
con condanna comunque dell'affittuario dei danni anche per occupazione CP_2 CP_1 sine titulo e cosi per come emergerà dall'istruttoria 6) Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”.
4. Il sig. pur a fronte della regolare notifica eseguita nei suoi confronti, CP_3 non si è costituito. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
*****************************
5. Le domande di parte ricorrente vanno rigettate per i motivi che seguono.
5/9 6. È infondata la domanda con la quale è stato richiesto di pronunciare la rescissione del contratto per lesione ex art. 1448 c.c. Tale norma prevede al comma 1 che “Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto”. La rescissione per lesione richiede la simultanea esistenza dei tre requisiti di seguito indicati: l'eccedenza “ultra dimidium” della prestazione rispetto alla controprestazione, lo stato di bisogno del contraente danneggiato e l'approfittamento di esso da parte dell'altro contraente. Lo stato di bisogno della parte danneggiata, in particolare, consiste in una situazione di difficoltà di ordine economico. Essa non va necessariamente intesa come assoluta indigenza, essendo sufficiente ad integrarlo anche una difficoltà momentanea, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre (Cassazione civile sez. II, 01/02/2010, n.2328). Ovviamente la prova dell'esistenza dello stato di bisogno, così come degli altri requisiti sopra richiamati, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sulla parte che invoca la rescissione del contratto. Tale prova non è stata fornita. Le ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo che il de cuius stesse affrontando al momento della stipula del contratto di affitto una situazione di difficoltà economica, finanche consistente in una temporanea mancanza di denaro liquido, di cui il resistente fosse consapevole. Si tratta, a dire il vero, di circostanze che le ricorrenti non hanno nemmeno allegato avendo esse dedotto unicamente l'esistenza di un presunto stato di menomazione psicologica del contraente-affittuario.
7. Quanto all'assunto secondo cui il contratto di affitto agrario per cui è causa sarebbe stato concluso dal padre delle ricorrenti in stato di incapacità di intendere e di volere, si osserva quanto segue. L'allegazione si palesa in primo luogo generica posto che le ricorrenti si sono limitate ad affermare che il sig. fosse “gravemente malato” al tempo della Persona_1 stipula tuttavia non hanno specificato alcunché in ordine alle patologie dalle quali era affetto ovvero ai particolari fattori idonei a perturbarne le facoltà psichiche al punto da non rendersi conto della portata delle sue azioni. La sola età anagrafica del contraente (79 anni) non è un elemento sufficiente per far ritenere che la parte non fosse in grado di esprimere una volontà cosciente in quanto, così ragionando, si arriverebbe al paradosso di considerare potenzialmente invalidi tutti i negozi conclusi da persone prossime a compiere 80 anni. Di certo non possono essere prese in considerazione le circostanze trasfuse nei capitoli di prova testimoniale nn. 5, 6, 7 e 8 di cui al ricorso introduttivo in quanto non è
6/9 ammissibile una “allegazione implicita” effettuata introducendo nel giudizio, mediante le prove costituite o costituende, dei dati fattuali non esplicitati in modo esaustivo entro il maturare delle preclusioni assertive (che nel rito del lavoro coincidono con il termine per il deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c.). Invero, secondo l'insegnamento offerto dalla giurisprudenza di legittimità, i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416 comma 3 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 17 aprile 2002 n. 5526). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cass. 24 febbraio 2003 n. 2802 cit.; Cass. 17 aprile 2002 n. 5526 cit.; Cass. 15 dicembre 2000 n. 15820) Va poi evidenziato che anche dal punto di vista probatorio l'assunto in disamina sconta delle notevoli mancanze. Le sig.re hanno prodotto una richiesta inoltrata all'ASP volta ad ottenere le CP_1 cartelle cliniche del sig. ma non hanno versato in atti alcun documento Persona_1
–verosimilmente già in loro possesso essendo le ricorrenti figlie dell'affittuario- in grado di fornire un primo riscontro in ordine allo stato di salute fisica e mentale del de cuius (certificati redatti dal medico di base, prescrizioni farmacologiche, referti diagnostici, etc.). Le ricorrenti hanno invocato sul punto l'esercizio del potere istruttorio officioso del Collegio ex art. 421 c.p.c. richiesta che va tuttavia respinta a fronte delle carenze allegatorie e probatorie sopra richiamate. Deve invero escludersi che i poteri istruttori conferiti dalla legge al giudice di merito possano sopperire alle carenze probatorie delle parti, ponendosi in tal modo il giudicante in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e traducendosi siffatti poteri officiosi in un potere di indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cassazione civile sez. lav., 22/07/2009, n.17102). Inoltre, anche a voler convenire con le ricorrenti in ordine al fatto che il canone pattuito in contratto non rispetti il reale valore del bene, ciò non è inevitabilmente indicativo di una menomazione della capacità volitiva del locatore e dell'approfittamento da parte del resistente. L'individuazione di un canone calmierato ben può essere spiegata in ragione del rapporto tra le parti –si rammenta che anche il sig. è figlio del sig. CP_1 nonché del fatto che, per come affermato dalle stesse ricorrenti, il Persona_1 resistente aveva assistito il genitore negli ultimi anni della sua vita.
7/9 Non può nemmeno ravvisarsi una ipotesi di dolo ex art. 1439 c.c. Affinché si produca l'annullamento del contratto, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e quindi sul consenso di quest'ultima (Cassazione civile sez. I, 23/06/2022, n.20231). Non è stato provato che il sig. avesse posto in essere artifici o raggiri ai CP_1 danni del padre, per vero nemmeno allegati. In conclusione, sulla scorta di quanto esposto, non sono stati forniti adeguati elementi che consentano di dubitare della validità del contratto di affitto agrario in oggetto. Di conseguenza non è ravvisabile nemmeno una responsabilità precontrattuale del contraente per la stipulazione di un contratto invalido.
8. L'asserita mancanza in capo al conduttore dei requisiti comprovanti la sua qualifica di coltivatore diretto non ha alcuna rilevanza. In primo luogo non comporta alcuna invalidità del contratto né è idonea di per sé a giustificare in altro modo lo scioglimento del vincolo atteso che la Legge 3 maggio 1982, n. 203 (“Norme sui contratti agrari”) ha espressamente previsto tale ipotesi agli artt. 22 ss. che in larga parte estendono l'applicabilità delle norme sull'affitto a coltivatore diretto all'affitto a coltivatore non diretto. In secondo luogo la durata del contratto per cui è causa è stata stabilita in anni 15 dunque in piena conformità a quanto previsto dal richiamato art. 22 che stabilisce, anche per i contratti di affitto a coltivatore non diretto una durata minima di 15 anni.
9. In conclusione si rileva che la resistente sig.ra non si è limitata ad Controparte_2 aderire alle richieste avanzate dalle ricorrenti ma ha articolato essa stessa delle autonome domande nei confronti del sig. CP_1
Trattandosi di domande proposte da una parte convenuta nei confronti di altra parte convenuta le relative richieste vanno qualificate alla stregua di domande riconvenzionali “trasversali” e a tal riguardo il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità è nel senso di assoggettare tale tipologia di domande alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura civile per la proposizione della domanda riconvenzionale “in senso stretto” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 23/03/2022, n. 9441). Ciò comporta, nel rito del lavoro, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 418 c.p.c. In tale prospettiva il Collegio ritiene di aderire all'orientamento secondo cui nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c., a carico del convenuto il quale formuli domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa e che tale decadenza non può essere sanata dalla emissione da parte del Giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza, o
8/9 dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore, ed è rilevabile, attenendo alla regolarità della instaurazione del contraddittorio, anche d'ufficio e in sede di legittimità (ex multis Cassazione civile sez. III, 16/11/2007, n.23815). Nella specie la formulazione delle domande riconvenzionali trasversali da parte della sig.ra non è stata accompagnata dalla richiesta di spostamento Controparte_2 dell'udienza pertanto le stesse devono essere dichiarate inammissibili.
10. Quanto alle spese di lite, per quel che concerne il rapporto tra la parte ricorrente e il resistente sig. le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate in CP_1 dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio. Appaiono invece sussistere i presupposti per disporre la compensazione nei confronti della resistente sig.ra alla stregua della condotta processuale di Controparte_2 quest'ultima la quale ha aderito alle prospettazioni di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
DICHIARA inammissibili le domande proposte da Controparte_2
AN
e , in solido, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 lite in favore di che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre spese CP_1 generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
COMPENSA le spese nei confronti di Controparte_2
Castrovillari, 04/06/2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott. Raffaele Zibellini Dott. Massimo Lento
9/9
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Specializzata Agraria
-VERBALE D'UDIENZA-
All'udienza del 04/06/2025, innanzi al Tribunale così composto
Dott. Massimo Lento Presidente
Dott. Vincenzo Di Pede Giudice
Dott. Raffaele Zibellini Giudice relatore
Dott. Alessandro Veneziano Esperto
Dott. Mario Cataldo Esperto
sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. VITTORIO RUSCIO;
- per parte resistente sig. l'Avv. ETTORE ZAGARESE;
CP_1
- per parte resistente sig.ra l'Avv. Vincenzo Iapichino Controparte_2
L'Avv. Ruscio si riporta al ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta quanto dedotto da controparte, in particolare la produzione del presunto testamento olografo. Quanto alla prova testimoniale richiesta nell'interesse del sig. chiede CP_1 nel caso di ammissione, di essere ammesso a prova contraria testi e sugli stessi capitoli. Quanto all'eccezione di improcedibilità evidenzia che la mediazione non è condizione di procedibilità del presente giudizio. Insiste nella richiesta ex art. 421 c.p.c. articolata nel ricorso in ordine alle cartelle cliniche del de cuius.
L'Avv. Iapichino si riporta alla propria memoria di costituzione e insiste nelle conclusioni ivi articolate. Dichiara che la sig.ra non riconosce il presunto testamento olografo Controparte_2 prodotto dal sig. CP_1
L'Avv. Zagarese si riporta alla propria memoria di costituzione e alla documentazione allegata;
insiste nel rigetto delle domande ex adverso articolate. Gradatamente nell'ammissione dei mezzi di prova.
Il Tribunale Si ritira in camera di consiglio.
1/9 All'esito della camera di consiglio pronuncia la sentenza che si allega.
Il Presidente Dott. Massimo Lento
R.G. n. 585/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Specializzata Agraria
Così composto:
Dott. Massimo Lento Presidente
Dott. Vincenzo Di Pede Giudice
Dott. Raffaele Zibellini Giudice relatore Geom. Giorgio Miceli Esperto
Dott. Carmelo Toscano Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 585 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: C.F._2 Parte_3
), in qualità di eredi di rappresentate e difese C.F._3 Persona_1 dall'Avv. Vittorio Ruscio. ricorrenti E (CF: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._4 dall'Avv. Ettore Zagarese. resistente
2/9 (CF: ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5 dall'Avv. Vincenzo Iapichino. resistente
(CF: ) CP_3 C.F._6 resistente contumace
OGGETTO: Azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25/03/2025, le sig.re e Parte_1 Parte_2 hanno esposto: -di essere proprietarie iure hereditatis per 3/6 dei fondi Parte_3 agricoli siti in Corigliano-Rossano, A.U. Rossano, distinti in Catasto al foglio 49, p.lla 110, agrumeto, cl 2, estensione ha 00.28,00, R.D. €. 72,30, R. Agr. €. 26,03, foglio 49, p.lla 111 agrumeto, cl. 2, estensione ha 01.93.90, R.D. €. 500,00, R. Agr. €. 180,25, foglio 49, p.lla 259, uliveto, Cl 2, estensione h. 00.03.00, R.D. 1.39, R.Agr. €. 0,93, per una superfice complessiva di ha 02.51.90; -che su tali terreni sono presenti i fabbricati censiti al foglio 49, p.lla 200, sub 1, Piano T., Zc 3, Cat C/2, cl. 3, esteso mq 70, Rendita €. 126,53, foglio 49, p.lla 200, sub 2, Piano T., Zc 3, Cat C/3, cl. 4, esteso mq 96, Rendita €. 193,36, foglio 49, p.lla 200, sub 3, Piano T., Zc 3, Cat C/3, cl. 4, esteso mq 80, Rendita €. 126,53, foglio 49, p.lla 200, sub 4, Piano T., Zc 3, Cat A/2, cl. 1, consistente in 8,5 vani, Rendita €. 219,49; -che tali beni erano stati concessi in affitto dal loro padre sig. deceduto il 26.12.2020, al figlio sig. Persona_1 CP_1 con contratto del 2.12.2019, registrato in data 12.12.2019; -che il canone annuo pattuito di € 1.000,00 è esiguo rispetto alla grandezza dell'azienda agricola composta da terreni e fabbricati, oltre ad un potente impianto di lavorazione agrumi ubicato in uno dei fabbricati sopra identificati;
-che il sig. non è coltivatore diretto CP_1 essendo la sua principale attività artigianale e commerciale;
-che il contratto era stato concluso in un periodo di grave malattia del de cuius che da lì ad un anno sarebbe deceduto;
-che vi è una concreta ipotesi di responsabilità precontrattuale del conduttore derivante dalla dolosa e colposa stipulazione del contratto da ritenersi, perciò, invalido ed inefficace in quanto il sig. pur conoscendo lo stato CP_1 di salute del padre, ha concluso il contratto in oggetto sapendo che se il padre ne avesse avuto capacità discernente certamente non lo avrebbe concluso, quantomeno a quelle condizioni;
-che l'indebito vantaggio ottenuto dall'affittuario genera un danno per le ricorrenti pari ad € 2.825,33 all'anno; -che il contratto è nullo perché il consenso prestato dal de cuius, al tempo ammalato gravemente, era stato carpito abusando del suo stato seppur non dichiarato di incapacità di intendere e comunque in uno stato di
3/9 subordinazione psicologica;
-che è interesse delle ricorrenti ottenere la rescissione del contratto per i vizi del consenso di una parte debole nel contratto e per l'oggetto del contratto diverso dalla qualificazione agricola, attività artigianale presente nei magazzini agricoli, e per quanto altro eccepito in rescissione contrattuale. Sulla base di queste premesse, hanno quindi chiesto: “Nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ed all'esito della discussione, affinché venga accolto il presente ricorso dichiarando il contratto impugnato risolto ex tunc, perché concluso dal de cuius trovandosi in grave stato di bisogno ed in condizioni del tutto sfavorevoli ad egli, anche contro ogni previsione e riferimento a valori e tabelle agrarie, costituendo una grave lesione dei suoi diritti e conseguentemente alla sua morte degli eredi estranei al contratto impugnato e concedendo alla controparte un valore effettivo sproporzionato ad ogni elemento rinveniente con la normale diligenza, ovvero le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.ma Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Castrovillari, così decidere:
1. In via preliminare e pregiudiziale ordinare al resistente di pagare tutte le somme che non dovesse contestare o di ogni altro emolumento che il sig. giudice ritenga preliminarmente dovuto e provato, ovvero ai sensi del 2° comma dello stesso articolo 423 c.p.c. concedere alle ricorrenti una somma equa a titolo provvisorio di quanto verrà accertato durante le fasi del procedimento;
2. Nel merito, condannare il Sig. affittuario - resistente, al rilascio immediato, per CP_1 rescissione contrattuale, dei fondi agricoli siti in CoriglianoRossano, A.U. Rossano, distinti in Catasto dei Terreni dello stesso Comune come segue: 1) al Fg. 49, p.lla 110, agrumeto, cl 2, estensione ha 00.28,00, R.D. €. 72,30, R. Agr. €. 26,03; 2) Fg. 49, p.lla 111 agrumeto, cl. 2, estensione ha 01.93.90, R.D. €. 500,00, R. Agr. €. 180,25; 3) Fg 49, p.lla 259, uliveto, Cl 2, estensione h. 00.03.00, R.D. 1.39, R.Agr. €. 0,93, per una superfice complessiva di ha 02.51.90, con entro stanti i fabbricati come di seguito identificati: a) Fg. 49, p.lla 200, sub 1, Piano T., Zc 3, Cat C/2, cl. 3, esteso mq 70, Rendita €. 126,53; b) Fg. 49, p.lla 200, sub 2, Piano T., Zc 3, Cat C/3, cl. 4, esteso mq 96, Rendita €. 193,36; c) Fg. 49, p.lla 200, sub 3, Piano T., Zc 3, Cat C/3, cl. 4, esteso mq 80, Rendita €. 126,53; c) Fg. 49, p.lla 200, sub 4, Piano T., Zc 3, Cat A/2, cl. 1, consistente in 8,5 vani, Rendita €. 219,49;
3. Condannare lo stesso a rifondere, a titolo di risarcimento danno per il minor valore CP_1 dell'affitto agrario, per responsabilità pre-contrattuale, dolosa e colposa, alle germane Parte_2
e , l'importo complessivo di €. 16.951,98 ciascuno, con interessi legali e Parte_3 Parte_1 rivalutazione monetaria, da determinarsi a partire dalla data del contratto impugnato ( 1.12.19) al soddisfo, comunque nella misura di quanto sarebbe stato per giustizia;
4. Infine, nella denegata ipotesi che la Sezione specializzata agraria di codesto On. Tribunale di Castrovillari non dovesse accogliere la domanda principale di rescissione contrattuale per lesione ex art. 1448 cod. civile, dichiarare che il contratto in essere, essendo stato concluso con un conduttore non coltivatore diretto prevalentemente, rescindere il contratto per violazione delle qualità richieste a coltivatore diretto per la durata del contratto agrario così come diversamente è prevista dall'art. 1 della legge di riforma agraria , comunque dichiarare la durata contrattuale a cinque anni e così ritenere il contratto scaduto alla data dell'11.11.2025, ultimo giorno dell'annata agraria 2024/2025;
4/9
5. Con vittoria di spese, compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”
2. Si è costituito in giudizio il sig. chiedendo il rigetto delle domande CP_1 attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. Si è costituita l'altra erede del sig. sig.ra la quale Persona_1 Controparte_2 ha aderito alle allegazioni di parte ricorrente e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'on.Tribunale (sez. agraria) adito,
1) Ritenere nullo,e comunque annullare , il contratto d'affitto de quo e datato 2/12/2019 per lo stato di incapacità naturale ex art. 428 cod. civ. di con dolo di o per Persona_1 CP_1 violazione di norme imperative anche in relazione alle clausole con oggetto indeterminato o indeterminabile
2)Dichiarare risolto il citato contratto per inadempienza dell'affittuario
3)Oppure dichiarare che il contratto di affitto dissimula un comodato d'uso gratuito con risoluzione dello stesso per morte del comodante o per bisogno della massa ereditaria
4) In conseguenza di quanto sopra ordinare il rilascio , con l'eliminazione di ogni cosa e animale non appartenente alla proprietà, in favore della comunione, dei terreni di cui al contratto datato 2/12/2019 e precisamente:
1) al Fg. 49, p.lla 110, agrumeto, cl 2, estensione ha 00.28,00, R.D. €. 72,30, R. Agr. €. 26,03;
2) Fg. 49, p.lla 111 agrumeto, cl. 2, estensione ha 01.93.90, R.D. €. 500,00, R. Agr. €. 180,25;
3) Fg 49, p.lla 259, uliveto, Cl 2, estensione h. 00.03.00, R.D. 1.39, R.Agr. €. 0,93, per una superfice complessiva di ha 02.51.90. Entro stanti codesti terreni ci sono i fabbricati come di seguito censiti: 1) Fg. 49, p.lla 200, sub 1, Piano T., Zc 3, Cat C/2, cl. 3, esteso mq 70, Rendita €. 126,53; 2) Fg. 49, p.lla 200, sub 2, Piano T., Zc 3, Cat C/3, cl. 4, esteso mq 96, Rendita €. 193,36; 3) Fg. 49, p.lla 200, sub 3, Piano T., Zc 3, Cat C/3, cl. 4, esteso mq 80, Rendita €. 126,53; 4) Fg. 49, p.lla 200, sub 4, Piano T., Zc 3, Cat A/2, cl. 1, consistente in 8,5 vani, Rendita €. 219,49. 5)ordinare in aggiunta alle somme che dovessero essere disposte a carico dell'affittuario e a favore di
e ,comprese le provvisionali, quelle spettanti alla coerede Pt_2 Parte_1 Parte_3 [...]
con condanna comunque dell'affittuario dei danni anche per occupazione CP_2 CP_1 sine titulo e cosi per come emergerà dall'istruttoria 6) Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”.
4. Il sig. pur a fronte della regolare notifica eseguita nei suoi confronti, CP_3 non si è costituito. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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5. Le domande di parte ricorrente vanno rigettate per i motivi che seguono.
5/9 6. È infondata la domanda con la quale è stato richiesto di pronunciare la rescissione del contratto per lesione ex art. 1448 c.c. Tale norma prevede al comma 1 che “Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto”. La rescissione per lesione richiede la simultanea esistenza dei tre requisiti di seguito indicati: l'eccedenza “ultra dimidium” della prestazione rispetto alla controprestazione, lo stato di bisogno del contraente danneggiato e l'approfittamento di esso da parte dell'altro contraente. Lo stato di bisogno della parte danneggiata, in particolare, consiste in una situazione di difficoltà di ordine economico. Essa non va necessariamente intesa come assoluta indigenza, essendo sufficiente ad integrarlo anche una difficoltà momentanea, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre (Cassazione civile sez. II, 01/02/2010, n.2328). Ovviamente la prova dell'esistenza dello stato di bisogno, così come degli altri requisiti sopra richiamati, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sulla parte che invoca la rescissione del contratto. Tale prova non è stata fornita. Le ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo che il de cuius stesse affrontando al momento della stipula del contratto di affitto una situazione di difficoltà economica, finanche consistente in una temporanea mancanza di denaro liquido, di cui il resistente fosse consapevole. Si tratta, a dire il vero, di circostanze che le ricorrenti non hanno nemmeno allegato avendo esse dedotto unicamente l'esistenza di un presunto stato di menomazione psicologica del contraente-affittuario.
7. Quanto all'assunto secondo cui il contratto di affitto agrario per cui è causa sarebbe stato concluso dal padre delle ricorrenti in stato di incapacità di intendere e di volere, si osserva quanto segue. L'allegazione si palesa in primo luogo generica posto che le ricorrenti si sono limitate ad affermare che il sig. fosse “gravemente malato” al tempo della Persona_1 stipula tuttavia non hanno specificato alcunché in ordine alle patologie dalle quali era affetto ovvero ai particolari fattori idonei a perturbarne le facoltà psichiche al punto da non rendersi conto della portata delle sue azioni. La sola età anagrafica del contraente (79 anni) non è un elemento sufficiente per far ritenere che la parte non fosse in grado di esprimere una volontà cosciente in quanto, così ragionando, si arriverebbe al paradosso di considerare potenzialmente invalidi tutti i negozi conclusi da persone prossime a compiere 80 anni. Di certo non possono essere prese in considerazione le circostanze trasfuse nei capitoli di prova testimoniale nn. 5, 6, 7 e 8 di cui al ricorso introduttivo in quanto non è
6/9 ammissibile una “allegazione implicita” effettuata introducendo nel giudizio, mediante le prove costituite o costituende, dei dati fattuali non esplicitati in modo esaustivo entro il maturare delle preclusioni assertive (che nel rito del lavoro coincidono con il termine per il deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c.). Invero, secondo l'insegnamento offerto dalla giurisprudenza di legittimità, i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416 comma 3 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 17 aprile 2002 n. 5526). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cass. 24 febbraio 2003 n. 2802 cit.; Cass. 17 aprile 2002 n. 5526 cit.; Cass. 15 dicembre 2000 n. 15820) Va poi evidenziato che anche dal punto di vista probatorio l'assunto in disamina sconta delle notevoli mancanze. Le sig.re hanno prodotto una richiesta inoltrata all'ASP volta ad ottenere le CP_1 cartelle cliniche del sig. ma non hanno versato in atti alcun documento Persona_1
–verosimilmente già in loro possesso essendo le ricorrenti figlie dell'affittuario- in grado di fornire un primo riscontro in ordine allo stato di salute fisica e mentale del de cuius (certificati redatti dal medico di base, prescrizioni farmacologiche, referti diagnostici, etc.). Le ricorrenti hanno invocato sul punto l'esercizio del potere istruttorio officioso del Collegio ex art. 421 c.p.c. richiesta che va tuttavia respinta a fronte delle carenze allegatorie e probatorie sopra richiamate. Deve invero escludersi che i poteri istruttori conferiti dalla legge al giudice di merito possano sopperire alle carenze probatorie delle parti, ponendosi in tal modo il giudicante in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e traducendosi siffatti poteri officiosi in un potere di indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cassazione civile sez. lav., 22/07/2009, n.17102). Inoltre, anche a voler convenire con le ricorrenti in ordine al fatto che il canone pattuito in contratto non rispetti il reale valore del bene, ciò non è inevitabilmente indicativo di una menomazione della capacità volitiva del locatore e dell'approfittamento da parte del resistente. L'individuazione di un canone calmierato ben può essere spiegata in ragione del rapporto tra le parti –si rammenta che anche il sig. è figlio del sig. CP_1 nonché del fatto che, per come affermato dalle stesse ricorrenti, il Persona_1 resistente aveva assistito il genitore negli ultimi anni della sua vita.
7/9 Non può nemmeno ravvisarsi una ipotesi di dolo ex art. 1439 c.c. Affinché si produca l'annullamento del contratto, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e quindi sul consenso di quest'ultima (Cassazione civile sez. I, 23/06/2022, n.20231). Non è stato provato che il sig. avesse posto in essere artifici o raggiri ai CP_1 danni del padre, per vero nemmeno allegati. In conclusione, sulla scorta di quanto esposto, non sono stati forniti adeguati elementi che consentano di dubitare della validità del contratto di affitto agrario in oggetto. Di conseguenza non è ravvisabile nemmeno una responsabilità precontrattuale del contraente per la stipulazione di un contratto invalido.
8. L'asserita mancanza in capo al conduttore dei requisiti comprovanti la sua qualifica di coltivatore diretto non ha alcuna rilevanza. In primo luogo non comporta alcuna invalidità del contratto né è idonea di per sé a giustificare in altro modo lo scioglimento del vincolo atteso che la Legge 3 maggio 1982, n. 203 (“Norme sui contratti agrari”) ha espressamente previsto tale ipotesi agli artt. 22 ss. che in larga parte estendono l'applicabilità delle norme sull'affitto a coltivatore diretto all'affitto a coltivatore non diretto. In secondo luogo la durata del contratto per cui è causa è stata stabilita in anni 15 dunque in piena conformità a quanto previsto dal richiamato art. 22 che stabilisce, anche per i contratti di affitto a coltivatore non diretto una durata minima di 15 anni.
9. In conclusione si rileva che la resistente sig.ra non si è limitata ad Controparte_2 aderire alle richieste avanzate dalle ricorrenti ma ha articolato essa stessa delle autonome domande nei confronti del sig. CP_1
Trattandosi di domande proposte da una parte convenuta nei confronti di altra parte convenuta le relative richieste vanno qualificate alla stregua di domande riconvenzionali “trasversali” e a tal riguardo il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità è nel senso di assoggettare tale tipologia di domande alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura civile per la proposizione della domanda riconvenzionale “in senso stretto” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 23/03/2022, n. 9441). Ciò comporta, nel rito del lavoro, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 418 c.p.c. In tale prospettiva il Collegio ritiene di aderire all'orientamento secondo cui nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c., a carico del convenuto il quale formuli domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa e che tale decadenza non può essere sanata dalla emissione da parte del Giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza, o
8/9 dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore, ed è rilevabile, attenendo alla regolarità della instaurazione del contraddittorio, anche d'ufficio e in sede di legittimità (ex multis Cassazione civile sez. III, 16/11/2007, n.23815). Nella specie la formulazione delle domande riconvenzionali trasversali da parte della sig.ra non è stata accompagnata dalla richiesta di spostamento Controparte_2 dell'udienza pertanto le stesse devono essere dichiarate inammissibili.
10. Quanto alle spese di lite, per quel che concerne il rapporto tra la parte ricorrente e il resistente sig. le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate in CP_1 dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio. Appaiono invece sussistere i presupposti per disporre la compensazione nei confronti della resistente sig.ra alla stregua della condotta processuale di Controparte_2 quest'ultima la quale ha aderito alle prospettazioni di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
DICHIARA inammissibili le domande proposte da Controparte_2
AN
e , in solido, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 lite in favore di che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre spese CP_1 generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
COMPENSA le spese nei confronti di Controparte_2
Castrovillari, 04/06/2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott. Raffaele Zibellini Dott. Massimo Lento
9/9