Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 27/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N.209/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
- Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
- Dr. ssa Rita Pasqualina Curci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-art. 51 C.C.I.I. -
nel giudizio n. 209/2024 R.G. di reclamo avverso la sentenza n.9/2024 PU pronunciata l'8.05.2024
dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento di concordato minore n.
9/2024 PU, vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Di Ianni Parte_1 CodiceFiscale_1
e Leonardo Spada, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Castel di Sangro, v. Antonella D'Aquino n. 1, per procura rilasciata in calce all'atto di reclamo.
RECLAMANTE
e
con questi elettivamente domiciliato in Campobasso, v. Ugo Foscolo n. 12 presso lo studio dell'avv.
Mauro De Cesare, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RECLAMATO
con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte di Appello
INTERVENTORE EX LEGE
e di
Avv. Sara Nini, c.f. , nella qualità di GESTORE DELLA CRISI CodiceFiscale_3
dell'O.C.C. del Comune di Cerro al Volturno, difensore di sé medesima.
CONCLUSIONI delle parti private - come da note scritte depositate dai difensori in sostituzione dell'udienza dell'11.02.2025, che si richiamano integralmente.
Per il Procuratore Generale: rigetto del reclamo.
Il Gestore ha concluso riportandosi alla relazione particolareggiata allegata al piano, nonché alla relazione al G.D. all'esito delle osservazioni di creditori.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13.02.2025
FATTO
Con ricorso notificato il 24.12.2024, ha proposto reclamo ex art. 51 CCI, Parte_1
avverso la sentenza n. 9/2024 PU resa dal Tribunale di Isernia in data 8.05.2024, con la quale è
stato omologato il concordato minore in continuità aziendale n. 9/2024 a seguito di ricorso depositato da in data 2.02.2024. Controparte_1
Con il predetto atto il debitore chiedeva l'apertura del concordato minore ai sensi dell'art. 74
CC.II. che veniva disposta con decreto del G.D.in data 12.02.2024; con tale provvedimento venivano concesse le misure protettive rispetto alle esecuzioni contro il e, CP_1
conseguentemente, veniva dichiarata improcedibile la procedura esecutiva presso terzi n. 165/2023 RGE promossa dall'odierno reclamante per crediti vantati dal nei confronti CP_1
del Comune di Cerro al Volturno.
A fondamento del reclamo, l' ha esposto che il Tribunale ha proceduto all'omologa del Pt_1
concordato minore sebbene vi fossero state, in sede di omologa, plurime contestazioni da parte dell'attuale reclamante sulla veridicità delle dichiarazioni riportate dal debitore e sull'esaustività
del piano da parte dei creditori dissenzienti;
in particolare l' ha eccepito la non veridicità Pt_1
del piano proposto stante le gravi carenze in termini di esposizione dei debiti sussistenti alla data di presentazione del piano;
le omissioni circa il complesso dei beni aziendali con i quai si paventerebbe la continuità aziendale, la non veridicità delle informazioni cronistoriche che hanno condotto alla situazione di grave indebitamento del;
la mancata presentazione delle CP_1
dichiarazioni dei redditi riferibili a 4 anni, ovvero dal 2020 al 2023; il mancato inserimento nel piano delle spese sostenute dal reclamante per l'esecuzione presso terzi n. 165/2023 RGE.
Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza reclamata, per i seguenti motivi: I) violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 75,
co.1, lett. a) CCI – Carenza di documentazione;
II) violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 76, co. 2 CCI - Falsità delle dichiarazioni circa l'indicazione delle cause di indebitamento – Estratto di ruolo Agenzia delle
Entrate ed altre posizioni debitorie;
III) violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c,c, e 115, 116 c.p.c. – Errata valutazione delle prove documentali e difetto di indagine sulle cause della risoluzione contrattuale;
IV) Omessa
indicazione delle spese legali maturate nella procedura esecutiva mobiliare n. 165/2023 RGE
Tribunale di Isernia;
V) Debiti pregressi del - verbale di pignoramento immobiliare CP_1
del 12.07.2012 Corte di Appello di Perugia - Procedura esecutiva 478/2012 Tribunale di Perugia.
Con comparsa del 26.09.2024 si è costituito il reclamato chiedendo il rigetto del reclamo con conferma della sentenza impugnata. Di seguito all'ordinanza del 5.12.2024, si è costituita in giudizio in data 10.02.2025 l'avv. Sara
Nini, n.q, rassegnando le conclusioni dianzi trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di reclamo l' , richiamato il contenuto dell'art. 75 CCI, assume che Pt_1
nel caso che occupa vi sarebbe stata violazione della norma in questione, laddove la stessa prevede, al fine dell'ammissibilità della domanda, che il debitore debba provvedere ad allegare
<<il piano con i bilanci le scritture contabili e fiscali obbligatorie dichiarazioni dei redditi>
le dichiarazioni IRAP le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi
esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata…>>. Il reclamante deduce, a tal riguardo,
che nella dichiarazione fatta innanzi all'OCC, il ha ammesso di non aver presentato le CP_1
dichiarazioni dei redditi riferibili ai quattro anni anteriori, fornendo un'autocertificazione relativa alle ultime dichiarazioni reddituali, nella quale non viene indicato l'ammontare dei redditi da questo effettivamente percepiti, limitandosi solamente ad affermare di non averle presentate.
Il motivo è infondato.
Si evidenzia che le fatture (cfr. doc. n. 16 del fascicolo del sovraindebitamento) sono datate tutte
9.11.2023 e sono riferite ad un periodo che va da ottobre 2022 a giugno 2023. Le predette fatture,
unitamente a quelle pagate che attengono al periodo ottobre 2012 – giugno 2022 (cfr. doc. 10 del fascicolo del sovraindebitamento), provano le uniche entrate del debitore, il quale, in sede di audizione innanzi all'OCC, ha dichiarato di avere quale unico datore di commesse il Comune di
Cerro al Volturno, con il quale ha un contratto di appalto per la mensa scolastica
Va da sé che, a seguito di autocertificazione circa la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali per gli anni 2020,2021, 2022, e 2032, la prova circa le entrate del debitore è stata resa con le fatture emesse.
In ogni caso, in merito alla dichiarazione di mancata presentazione di redditi e alla carenza delle scritture contabili, si rappresenta che l'obbligo di tenuta e conservazione di dette scritture fa capo all'imprenditore commerciale, mentre ne è esonerato il piccolo imprenditore, quale è il : l'art. 2214, comma terzo, c.c. stabilisce, infatti, che CP_1
applicano ai piccoli imprenditori>>.
A tal proposito il Gestore ha così argomentato in relazione: “Inoltre, si precisa che il Debitore ha
prodotto autocertificazione relativa alle ultime dichiarazioni reddituali, indicando di non averle
presentate. Ma dalle fatture allegate dal , relative al Comune di Cerro al Volturno, CP_1
unico ente con cui il medesimo lavora, è stato riscontrato un fatturato lordo pari ad € 14.022,26.
Ne consegue che i flussi reddituali del Debitore per gli ultimi tre anni 2020, 2021 e 2022 sono
rappresentati esclusivamente dagli emolumenti pensionistici certificati (pensione di invalidità
militare erogata dal MEF, pari a circa € 800,00)”.
Sempre nel primo motivo di reclamo, l' si duole come il debitore abbia Pt_1
consapevolmente omesso di indicare il complesso dei beni aziendali con il quale svolge l'attività
d'impresa; ciò non tanto per quanto attiene alla questione liquidatoria, visto che la misura richiesta
è quella del concordato minore in continuità aziendale, “ma piuttosto per verificare i presupposti
di fatto e giuridici, quali ad esempio il complesso dei bani strumentali necessari al lavoro, le
prescritte autorizzazioni sanitarie per la preparazione e somministrazione dei pasti, della
salubrità degli ambienti e del rispetto delle norme HACCP, presupposti indefettibili per la
possibilità di proseguire l'attività di impresa per adempiere al piano proposto”.
Anche tale doglianza è priva di pregio.
Al riguardo si rileva, in primo luogo, che alcuna norma del Codice della Crisi di Impresa prevede che il creditore debba vagliare la genuinità imprenditoriale per capire se l'attività di impresa possa proseguire al fine di onorare il piano;
in secondo luogo, trattandosi nel caso di specie di una procedura di concordato minore in continuità, diventa improponibile considerare i beni del debitore strumentali alla propria attività, come beni liquidabili, al fine di mettere il ricavato disposizione dei creditori. Si ribadisce che il piano è sostenuto dagli emolumenti mensili del debitore e dai proventi ricavabili dal prosieguo della ditta individuale. In ogni caso, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 75 co.3 CCII. Infatti soltanto in detta disposizione si parla di beni strumentali con riferimento ”al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del
contratto di mutuo con garanzia reale gravante sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa se
il debitore, alla data di presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie
obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto
a tale data “. In tal caso l'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. Ma tale fattispecie non ricorre nel piano del Massicolle e, in ogni caso, alcun inventario dei beni è richiesto al fine di soddisfare i creditori in un'eventuale vendita in ottica “satisfattoria”, proprio perchè, lo si ribadisce, la procedura richiesta dal debitore è un concordato minore in continuità della ditta individuale.
Il secondo motivo di reclamo è collegato alla disposizione di cui all'art. 76 co.2 CCI, in base al quale la relazione particolareggiata dell'OCC da allegare alla domanda, deve comprendere tra l'altro (lettera a) “l'indicazione delle cause di indebitamento e delle diligenza impiegata dal
debitore” e (lettera b) “l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le
obbligazioni assunte”.
L'Acconcia, in dettaglio assume la falsità circa l'indicazione delle cause d'indebitamento.
E' doveroso preliminarmente riportare quanto dichiarato dal all'OCC e cosa l'OCC CP_1
abbia riportato nella sua relazione al fine di verificare la veridicità delle informazioni ivi riportate.
Dal verbale di audizione del debitore: ”Posso riferire che la mia situazione di sovraindebitamento
è stata determinata dalla pandemia OV del 2020, considerato che avevo un'attività di
ristorazione in Castel Di Sangro (AQ), denominata La Viuzza. Infatti, a causa dal crisi del settore
determinata dalla pandemia non sono riuscito a far fronte alle spese e ai costi della mia attività,
soprattutto con le poche entrate dovevo sopperire alle mie esigenze di vita quotidiana, e non
sono riuscito a fronteggiare il debito con Agenzia delle Entrate, relativo per lo più ad INPS ed
altre imposte e tasse. Altresì, non sono riuscito a pagare alcuni fornitori. A seguito della richiesta
di definizione agevolata e di rottamazione avviata presso sono riuscito ad avere il DURC CP_2 per poter lavorare, documento che tra l'altro scade il prossimo 23 febbraio;
purtroppo non sono
riuscito ad onorare il piano rateale proposto da anche a causa del pignoramento presso CP_2
terzi notificatomi il 31.07.2023 che ha bloccato i pagamenti da parte del Comune di Cerro al
Volturno”.
Contr Per quanto attiene alla relazione particolareggiata da parte dell' riportato quanto segue: “Il
Debitore ha subito la crisi economica del settore determinata dalla pandemia OV del 2020,
che ha investito la propria attività di ristorazione in Castel di Sangro (AQ) denominata “La
Viuzza”. Infatti, stante la chiusura forzata del locale per le restrizioni OV, il Debitore non è
riuscito a far fronte alle spese e ai costi dell'attività e, dovendo sopperire alle esigenze di vita
quotidiana con le poche entrate percepite, non è riuscito a fronteggiare il debito con Agenzia
delle Entrate, relativo per lo più a INPS ed altre imposte e tasse. Altresì non è riuscito a pagare
alcuni fornitori. Occorre precisare che l'attività di ristorazione denominata “La Viuzza”
esercitata in Castel di Sangro (AQ) in via dei Caraceni snc, è stata chiusa in concomitanza con
la pandemia OV del 2020 e, pertanto, l'attività della ditta individuale di è Controparte_1
esercitata esclusivamente in Cerro al Volturno, ove il medesimo risiede e ove è in essere il
contratto di appalto con l'Ente comunale… La situazione innanzi descritta ha certamente
determinato una condizione di incolpevole sovraindebitamento da parte del Debitore, essendo
assolutamente esclusa ed insussistente la malafede del medesimo, il quale si è trovato
inconsapevolmente ed imprevedibilmente a sostenere un debito a fronte di entrate di molto
ridotte, come si andrà ad affrontare in seguito”.
Dunque il reclamato attribuisce i debiti accumulati alla causa OV , sebbene, come risulta dalla documentazione in atti, la maggior consistenza delle obbligazioni contratte si riferisca al periodo
2010/2019, come correttamente allegato e provato dal reclamante.
E così, il debito di maggior consistenza che gode di privilegio rispetto a tutti gli altri debiti chirografari della massa di creditori restanti, risulta essere quello di Agenzia delle Entrate -
Riscossione pari alla somma di € 67.992,24. Dall'estratto di ruolo prodotto a corredo del ricorso, emerge che le posizioni debitorie in capo al risalgono sin dall'anno 2010 e la maggior consistenza di debiti è maturata ben prima CP_1
della emergenza covid, in particolare risulta come le principali poste debitorie siano tutte riferibili alle annualità dal 2013 al 2019. Questa pacifica dimostrata circostanza lascia emergere come il sovraindebitamento maturato non sia dovuto alla pandemia da covid 19, ma questa non ha neppure aggravato la posizione stante l'esposizione già maturata negli anni precedenti alla stessa, da cui deriva che, in realtà, la causa determinante che ha esposto il debitore ad una mole di posizioni passive risiede nella incapacità gestoria dell'azienda e delle attività connesse;
e tale circostanza
è dirimente per indagare l'effettivo elemento soggettivo che ha determinato la posizione debitoria oggetto di richiesta di falcidia.
Quanto al debito riferibile al reclamante, lo stesso ha titolo nei confronti del sulla base CP_1
di un prestito personale garantito da cambiali. La somma di detto prestito è di €.20.000,00, e il prestito risale al 2019.
A suffragare ulteriormente la posizione debitoria precedente agli eventi pandemici del 2020,
soccorre la vicenda debitoria riferibile alla società fornitore di gas naturale Parte_2
nel territorio alto sangrino. Da quanto è dato evincere dalla documentazione prodotta,
l'ammontare dei debiti è pari ad 8.907,44, di cui € 5.183,77 per sorte capitale ed € 2.552,00 oltre accessori di legge per spese, e le somme di sorte capitale sono maturate nel periodo da settembre
2015 a settembre 2017. E' poco logico, dunque, che il sia stato colpito già in quelle CP_1
annualità dalla pandemia, ed è altrettanto evidente che quello della pandemia sia solo un pretesto per giustificare la propria incapacità di gestione aziendale, vista l'oramai compromessa condizione economica coadiuvata da una pressochè azzerata condizione patrimoniale.
Sempre nel secondo motivo di reclamo, il reclamante assume che dagli estratti conto della Banca
d'Italia risulta che è stato richiesto solamente il periodo riferibile ad agosto 2023, per cui i periodi precedenti a tale data sono stati completamente obliterati dal debitore, ciò che determina l'impossibilità di evincere la condotta del nei rapporti con il sistema bancario e CP_1
creditizio degli anni precedenti.
Senonchè, a tal proposito si evidenzia che non corrisponde al vero la circostanza secondo cui il debitore avrebbe richiesto solo la situazione riferibile ad agosto 2023, poiché tale indicazione è
relativa alla data della richiesta. Per cui il documento è da intendersi nel senso che non risulta nulla in capo al richiedente. D'altronde, a conferma di tale informazione, risulta essere stata allegata al piano anche la certificazione CRIF (cfr. doc. 15 del fascicolo del sovraindebitamento)
per cui l'OCC ha attestato che non sussistono posizioni in sofferenza.
Quanto al terzo motivo di reclamo, l'Acconcia, in primo luogo, trascrive le sue osservazioni di diniego al concordato minore, così precisamente deducendo: “Il sig. ha Controparte_1
esercitato la propria attività di ristorazione presso il locale di Castel di Sangro sito alla via Dei
Caraceni snc, giusta contratto di locazione ripassato con il locatore (n.d.r. tale . Persona_1
Detto contratto, a quanto riferito dal sig. , è stato oggetto di risoluzione a causa della CP_1
problematiche conseguenti alla chiusura decretata a seguito di epidemia da OV – 19, come
riportato nella relazione particolareggiata <<infatti stante la chiusura forzata del locale per le>
restrizioni covid, il Debitore non è riuscito a far fronte alle spese e ai costi dell'attività e, dovendo
sopperire alle esigenze di vita quotidiane con le poche entrate percepite, non è riuscito a
fronteggiare il debito con Agenzia delle Entrate, relativo per lo più ad INPS ed altre imposte e
tasse. Altresì non è riuscito a pagare alcuni fornitori>>”.
Detta affermazione a parere del reclamante e del Collegio appare inveridica ed incompatibile con gli eventi effettivamente verificatisi: difatti, come si può evincere dall'allegata documentazione, il contratto di locazione fu risolto per mutuo consenso prima della chiusura forzata del locale per restrizioni covid: la chiusura governativa per le restrizioni da covid – 19 fu decretata a partire del 9 marzo 2020; dai dati riportati nei documenti depositati presso Agenzia
delle Entrate, il contratto fu risolto in data 26.02.2020, diversi giorni prima della decretata chiusura coatta. Dunque, la reale motivazione sottesa alla chiusura dell'attività di ristorazione e alla risoluzione contrattuale risiede nel fatto (non efficacemente contestato dal reclamato) che qualche giorno prima dello scioglimento del contrato di locazione, il ebbe a ricevere CP_1
Parte una visita da parte dei funzionari del SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione), i quali, chiamati a controllare le condizioni igienico sanitarie dei luoghi, ebbero a decretare la chiusura temporanea con obbligo di adeguamento della struttura a causa delle importanti deficitarie condizioni di igiene, pulizia e salubrità della cucina e della sala ristorante.
Dunque, ancora una volta v'è ulteriore conferma della scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dal reclamato in merito alle reali ragioni del consistente indebitamento accumulato.
Sempre nel terzo motivo di gravame, l' afferma che, per quanto è a sua conoscenza, il Pt_1
locatore non avrebbe percepito i canoni di locazione nelle annualità riferibili al 2017, 2018 e 2019
accumulando così un credito complessivo di € 20.050,00.
Ma tale affermazione contrasta con il divieto di cui all'art. 81 c.p.c., nella misura in cui il reclamante si va a sostituire al presunto creditore in relazione a partite creditorie senza averne alcun titolo.
In merito al quarto motivo di reclamo, nel quale l' lamenta l'omessa indicazione delle Pt_1
spese legali maturate nella procedura esecutiva mobiliare n. 165/2023 R.G.E. del Tribunale di
Isernia, appare doveroso premettere che, all'esito del deposito del piano, il Giudice Delegato,
ritenuta ammissibile la domanda, dichiarava aperta la procedura di concordato minore e, oltre a disporre le misure protettive, stabiliva il termine per i creditori al fine di inoltrare le dichiarazioni di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato;
all'esito delle dichiarazioni di assenso, il Gestore depositava la Relazione sulle maggioranze al Giudice Delegato al fine dell'omologa del piano.
Ciò posto, trascura il reclamante che, per mezzo della medesima relazione, il Gestore, nel recepire le osservazioni dei creditori, integrava il piano, riformulando le poste creditorie. Ciò è avvenuto anche per il creditore laddove è stata disposta l'integrazione delle spese relative alla Pt_1 procedura esecutiva mobiliare 165/2032, pari ad € 258,67 inserite in privilegio, nonché delle spese di precetto pari ad € 441,88 inserite in chirografo.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di reclamo secondo cui vi sarebbe stata omissione delle spese sostenute nella suddetta procedura esecutiva, e nessun danno ha ricevuto il creditore come dal medesimo sostenuto, proprio in quanto il Gestore ha provveduto ad Pt_1
aggiornare il credito, integrandolo.
Nel quinto ed ultimo motivo di reclamo, l'Acconcia afferma che, allo stato, risulterebbe in ogni caso un debito del nei confronti della società NEBULA SPE SRL interveniente nella CP_1
procedura di esecuzione immobiliare a carico del reclamato n.478/2012 Trib. Perugia per conto delle cedenti ed Unicredit Credit Managment S.p.A, nonché nei confronti del Controparte_4
Condominio di via S. Galigano di Perugia, intervenuto nella suddetta procedura, che non sono stati menzionati e/o inseriti nel piano, nonostante il debitore ne fosse a conoscenza .
La doglianza è infondata in quanto non comprovata la sussistenza di detti debiti e, inoltre, come già dianzi evidenziato, risulta essere allegata al piano anche la certificazione CRIF per cui l'OCC
ha attestato che non sussistono posizioni in sofferenza.
In conclusione, stante la fondatezza del secondo e terzo motivo di reclamo, il gravame va accolto:
di vero, gli istituti premiali e esdebitatori concessi dal Codice di riferimento possono essere usufruiti da chi, per eventi esterni e/o dettati da sfortuna o casualità, venga a trovarsi in oggettive difficoltà economiche, quindi a soggetti effettivamente meritevoli di tali misure, i quali sono giustificati, al netto delle difficoltà economiche, da condotte irreprensibili, situazione che, per i motivi anzi illustrati, non ricorre nel caso di specie.
Il reclamato, rimasto soccombente, è tenuto a rifondere alla parte reclamante le spese processuali relative al presente giudizio, liquidate in dispositivo in riferimento alla scaglione di valore indeterminabile e complessità bassa di cui al D.M. n. 147/2022 per fasi di studio, introduttiva e di trattazione, secondo i parametri minimi in considerazione della non particolare difficoltà e novità
delle questioni affrontate e della fondatezza del reclamo limitatamente ad alcuni motivi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - così provvede:
- Accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza reclamata, revoca l'omologazione del concordato minore proposto da pronunciata dal Controparte_1
Tribunale di Isernia con sentenza n. 9/2024 PU resa l'8.05.2024;
- Condanna a rimborsare in favore della parte reclamante e per essa agli Controparte_1
avv.ti Aldo Di Ianni e Leonardo Spada, dichiaratisi antistatari, le spese processuali relative al presente giudizio, liquidandole in euro 3.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 13.02.2025
Il Consigliere est. - dr.ssa Rita Carosella
Il Presidente - dr. ssa Maria Grazia d'Errico