TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1792/2024 promossa da:
AVV. (C.F. , in qualità di curatrice di Parte_1 C.F._1
, con il patrocinio dell'avv. CAMILLA CARPI ed elettivamente domiciliata nel Parte_2 suo studio sito a Ravenna, via A. Bozzi n. 87
- ATTORE -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(RA), viale Orsini n. 1
- CONVENUTO -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura di Ravenna
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: REVOCA INABILITAZIONE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.01.2025, la difesa di parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.08.2024, l'avv. in qualità di curatrice del sig. Parte_1
, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di revocare lo stato di inabilitazione del sig. Parte_2
, disposto con sentenza n. 408/2004 emessa in data 19.12.2003 dal Tribunale di Parte_2
Ravenna, e per l'effetto di trasmettere gli atti al giudice tutelare affinché provveda alla nomina di un amministratore di sostegno per il beneficiando.
A supporto della propria domanda, l'attrice deduceva quanto segue:
- che il sig. era stato dichiarato inabilitato all'esito dell'espletamento di ctu medico-legale che Pt_2 aveva accertato l'impossibilità per il periziando di autodeterminarsi pienamente in ragione di un'infermità di mente giudicata non così grave da giustificare la misura interdittiva;
- che, all'apertura della curatela in data 17.06.2004, veniva nominato curatore il sig. Persona_1
, padre dell'inabilitato, e che, a seguito del suo decesso avvenuto nel gennaio 2018, subentrava
[...] come curatore il dott. ; Persona_2
- che, nel medesimo anno, veniva riconosciuta al sig. la pensione di reversibilità Parte_2 conseguente al decesso del padre;
- che, con decreto emesso in data 18.10.2018, il Giudice tutelare determinava in euro 600,00 il rimborso spese per il mantenimento dell'inabilitato (vitto, vestiario e tempo libero) a favore della madre, sig.ra e invitava il curatore a valutare la modificazione della misura protettiva Controparte_1 in amministrazione di sostegno;
- di essere subentrata come curatrice in data 1.07.2019 e di aver provveduto a depositare regolarmente la relazione iniziale e i rendiconti relativi agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;
- che nel settembre 2022 veniva assunta una collaboratrice domestica per quaranta ore settimanali in quanto la sig.ra che si era sempre occupata in via esclusiva del figlio, a causa dell'avanzare CP_1 dell'età non riusciva più a prestare assistenza allo stesso;
- che il sig. ha proprietà immobiliari, indicate specificatamente nel ricorso, percepisce due Pt_2 trattamenti pensionistici di reversibilità per un importo complessivo di circa 2130,00 euro ed è titolare di un conto corrente e di un conto titoli presso l'istituto di credito Credem Banca nel quale è investita la somma di euro 81.000,00;
- che, nel certificato reso dal medico psichiatra dott. in data 26.01.2024, viene Persona_3 consigliata la nomina di un amministratore di sostegno per il sig. per la gestione delle terapie Pt_2 necessarie in considerazione del suo stato di salute;
- di aver richiesto in data 12.03.2024 l'autorizzazione al Giudice tutelare a presentare ricorso per la revoca dell'inabilitazione e che il Giudice tutelare, con decreto emesso in data 15.03.2024, autorizzava l'introduzione del giudizio;
- che la misura dell'inabilitazione non appare più idonea a consentire l'adeguata cura delle esigenze di salute e degli interessi patrimoniali del sig. in considerazione del mutato quadro normativo Pt_2 rispetto al tempo in cui l'inabilitazione è stata disposta e tenendo conto che la misura dell'amministrazione di sostegno consente una modalità più dinamica di gestione dell'ufficio.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 11.09.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.54 c.p.c. per l'esame dell'inabilitato in data 29.01.2025.
In data 19.09.2024 interveniva ritualmente nel procedimento il UB Ministero.
pagina 2 di 5 Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza venivano ritualmente notificati al sig. , Parte_2 al fratello sig. e alla madre sig.ra Parte_3 Controparte_1
All'udienza del 29.01.2024, il Giudice delegato procedeva all'esame dell'inabilitato e a sentire la sig.ra comparsa in udienza assieme al figlio. All'esito di tali incombenti, la difesa di parte Controparte_1 attrice si riportava al ricorso ed insisteva per il suo accoglimento e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, reputa il Collegio che la domanda di revoca dello stato di inabilitazione sia fondata e debba essere accolta.
Parte attrice ha motivato la domanda evidenziando come la misura dell'inabilitazione fosse stata disposta nel dicembre 2003 quando vi era un diverso quadro normativo di riferimento e che l'istituto dell'amministrazione di sostegno consentirebbe una migliore gestione delle problematiche di salute e degli interessi patrimoniali del sig. . Pt_2
Per quanto concerne lo stato di salute dell'inabilitato, appare opportuno riportare il contenuto del certificato redatto dal medico psichiatra dott. ove si legge quanto segue: “(h)o visitato Persona_3 in data odierna il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]. Seguo Parte_2 da molti anni il sig. per un disturbo dell'umore in comorbilità con un disturbo di panico. Il Pt_2 quadro clinico si è complicato con lo sviluppo di una grave obesità e si ritiene che sia necessario un trattamento in centro specializzato per un controllo della sintomatologia che attualmente è ad alto rischio di complicazioni cardiocircolatorie.
Il sig. non appare però in grado di gestire autonomamente il suo stato di salute e le terapie Pt_2 necessarie ed appare utile la nomina di un Amministratore di Sostegno con delega alla salute in modo da aiutare il sig. nella gestione delle terapie e dei percorsi terapeutici da intraprendere. (..)”. Pt_2
Ebbene, in linea generale, appare necessario rammentare come, a seguito dell'entrata in vigore della l.
9 gennaio 2004, n. 6, che ha introdotto l'istituto dell'amministrazione di sostegno, finalizzato a fornire una protezione parametrata sulle esigenze concrete del soggetto da tutelare, le misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, implicanti una privazione automatica della capacità di agire, totale nel primo caso e limitata agli atti di straordinaria amministrazione nel secondo caso, siano divenute di carattere residuale.
A tale conclusione milita, oltre che il contenuto della disciplina specifica dell'amministrazione di sostegno nel capo I del titolo XII relativo alle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, anche la modifica dell'art. 414 c.c. sull'interdizione.
Se la formulazione di tale articolo prima della modifica disposta dalla l. n. 6/2004 stabiliva infatti che il maggiore di età e il minore emancipato, in caso di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, “devono” essere interdetti, l'articolo riformato si limita a stabilire che gli stessi, ricorrendo il medesimo presupposto, “sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
Tale formulazione appare ora maggiormente in sintonia con la nuova disciplina normativa introdotta dalla l. n. 6/2004 nonché con il contenuto dell'articolo 415 c.c. relativo all'inabilitazione, in base al quale “(i)l maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione può essere inabilitato”. La ratio dell'intervento legislativo è d'altronde chiaramente enunciata dal legislatore medesimo che, all'art. 1, ha affermato che “(l)a presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione
pagina 3 di 5 possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
Secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l'amministrazione di sostegno non può considerarsi un quid minus rispetto ai preesistenti istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. In particolare, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che “(l)'amministrazione di sostegno – introdotta nell'ordinamento dalla l. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3 – ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c..
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. civ., sez. II, 04.03.2020, n. 6079; in tal senso anche Cass. civ., sez. I, 26.07.2013, n. 18171 e Cass. civ., sez. I, 26.10.2011, n. 22332).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, tenuto conto che il sig. , che ha problemi psichiatrici Pt_2 che non incidono sulla sua capacità di comprensione della realtà ma che lo rendono inidoneo alla gestione delle proprie problematiche personali e patrimoniali, necessita di supporto per la gestione non solo della propria situazione economico-patrimoniale ma anche, in particolare, come risulta dal certificato prodotto, del suo stato di salute, l'istituto dell'amministrazione di sostegno appare maggiormente adeguato e tutelante, in quanto consente di introdurre una misura protettiva parametrata sulle sue esigenze concrete.
Deve pertanto essere accolta la domanda di revoca dell'inabilitazione di e, Parte_2 contestualmente, si deve procedere alla trasmissione degli atti del procedimento al Giudice tutelare affinché proceda alla nomina dell'amministratore di sostegno del sig. . Pt_2
Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite stante la mancata costituzione del sig.
e tenuto conto della natura e dell'esito della causa. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
UB , visti gli artt. 473-bis.52 ss. c.p.c., così decide: Parte_4
-REVOCA l'inabilitazione del sig. , nato a [...] il [...] e residente a [...];
- TRASMETTE gli atti al Giudice tutelare affinché provveda alla nomina di un amministratore di sostegno per il sig. ; Parte_2
- NULLA sulle spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1792/2024 promossa da:
AVV. (C.F. , in qualità di curatrice di Parte_1 C.F._1
, con il patrocinio dell'avv. CAMILLA CARPI ed elettivamente domiciliata nel Parte_2 suo studio sito a Ravenna, via A. Bozzi n. 87
- ATTORE -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(RA), viale Orsini n. 1
- CONVENUTO -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura di Ravenna
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: REVOCA INABILITAZIONE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.01.2025, la difesa di parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.08.2024, l'avv. in qualità di curatrice del sig. Parte_1
, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di revocare lo stato di inabilitazione del sig. Parte_2
, disposto con sentenza n. 408/2004 emessa in data 19.12.2003 dal Tribunale di Parte_2
Ravenna, e per l'effetto di trasmettere gli atti al giudice tutelare affinché provveda alla nomina di un amministratore di sostegno per il beneficiando.
A supporto della propria domanda, l'attrice deduceva quanto segue:
- che il sig. era stato dichiarato inabilitato all'esito dell'espletamento di ctu medico-legale che Pt_2 aveva accertato l'impossibilità per il periziando di autodeterminarsi pienamente in ragione di un'infermità di mente giudicata non così grave da giustificare la misura interdittiva;
- che, all'apertura della curatela in data 17.06.2004, veniva nominato curatore il sig. Persona_1
, padre dell'inabilitato, e che, a seguito del suo decesso avvenuto nel gennaio 2018, subentrava
[...] come curatore il dott. ; Persona_2
- che, nel medesimo anno, veniva riconosciuta al sig. la pensione di reversibilità Parte_2 conseguente al decesso del padre;
- che, con decreto emesso in data 18.10.2018, il Giudice tutelare determinava in euro 600,00 il rimborso spese per il mantenimento dell'inabilitato (vitto, vestiario e tempo libero) a favore della madre, sig.ra e invitava il curatore a valutare la modificazione della misura protettiva Controparte_1 in amministrazione di sostegno;
- di essere subentrata come curatrice in data 1.07.2019 e di aver provveduto a depositare regolarmente la relazione iniziale e i rendiconti relativi agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;
- che nel settembre 2022 veniva assunta una collaboratrice domestica per quaranta ore settimanali in quanto la sig.ra che si era sempre occupata in via esclusiva del figlio, a causa dell'avanzare CP_1 dell'età non riusciva più a prestare assistenza allo stesso;
- che il sig. ha proprietà immobiliari, indicate specificatamente nel ricorso, percepisce due Pt_2 trattamenti pensionistici di reversibilità per un importo complessivo di circa 2130,00 euro ed è titolare di un conto corrente e di un conto titoli presso l'istituto di credito Credem Banca nel quale è investita la somma di euro 81.000,00;
- che, nel certificato reso dal medico psichiatra dott. in data 26.01.2024, viene Persona_3 consigliata la nomina di un amministratore di sostegno per il sig. per la gestione delle terapie Pt_2 necessarie in considerazione del suo stato di salute;
- di aver richiesto in data 12.03.2024 l'autorizzazione al Giudice tutelare a presentare ricorso per la revoca dell'inabilitazione e che il Giudice tutelare, con decreto emesso in data 15.03.2024, autorizzava l'introduzione del giudizio;
- che la misura dell'inabilitazione non appare più idonea a consentire l'adeguata cura delle esigenze di salute e degli interessi patrimoniali del sig. in considerazione del mutato quadro normativo Pt_2 rispetto al tempo in cui l'inabilitazione è stata disposta e tenendo conto che la misura dell'amministrazione di sostegno consente una modalità più dinamica di gestione dell'ufficio.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 11.09.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.54 c.p.c. per l'esame dell'inabilitato in data 29.01.2025.
In data 19.09.2024 interveniva ritualmente nel procedimento il UB Ministero.
pagina 2 di 5 Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza venivano ritualmente notificati al sig. , Parte_2 al fratello sig. e alla madre sig.ra Parte_3 Controparte_1
All'udienza del 29.01.2024, il Giudice delegato procedeva all'esame dell'inabilitato e a sentire la sig.ra comparsa in udienza assieme al figlio. All'esito di tali incombenti, la difesa di parte Controparte_1 attrice si riportava al ricorso ed insisteva per il suo accoglimento e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, reputa il Collegio che la domanda di revoca dello stato di inabilitazione sia fondata e debba essere accolta.
Parte attrice ha motivato la domanda evidenziando come la misura dell'inabilitazione fosse stata disposta nel dicembre 2003 quando vi era un diverso quadro normativo di riferimento e che l'istituto dell'amministrazione di sostegno consentirebbe una migliore gestione delle problematiche di salute e degli interessi patrimoniali del sig. . Pt_2
Per quanto concerne lo stato di salute dell'inabilitato, appare opportuno riportare il contenuto del certificato redatto dal medico psichiatra dott. ove si legge quanto segue: “(h)o visitato Persona_3 in data odierna il sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]. Seguo Parte_2 da molti anni il sig. per un disturbo dell'umore in comorbilità con un disturbo di panico. Il Pt_2 quadro clinico si è complicato con lo sviluppo di una grave obesità e si ritiene che sia necessario un trattamento in centro specializzato per un controllo della sintomatologia che attualmente è ad alto rischio di complicazioni cardiocircolatorie.
Il sig. non appare però in grado di gestire autonomamente il suo stato di salute e le terapie Pt_2 necessarie ed appare utile la nomina di un Amministratore di Sostegno con delega alla salute in modo da aiutare il sig. nella gestione delle terapie e dei percorsi terapeutici da intraprendere. (..)”. Pt_2
Ebbene, in linea generale, appare necessario rammentare come, a seguito dell'entrata in vigore della l.
9 gennaio 2004, n. 6, che ha introdotto l'istituto dell'amministrazione di sostegno, finalizzato a fornire una protezione parametrata sulle esigenze concrete del soggetto da tutelare, le misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, implicanti una privazione automatica della capacità di agire, totale nel primo caso e limitata agli atti di straordinaria amministrazione nel secondo caso, siano divenute di carattere residuale.
A tale conclusione milita, oltre che il contenuto della disciplina specifica dell'amministrazione di sostegno nel capo I del titolo XII relativo alle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, anche la modifica dell'art. 414 c.c. sull'interdizione.
Se la formulazione di tale articolo prima della modifica disposta dalla l. n. 6/2004 stabiliva infatti che il maggiore di età e il minore emancipato, in caso di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, “devono” essere interdetti, l'articolo riformato si limita a stabilire che gli stessi, ricorrendo il medesimo presupposto, “sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
Tale formulazione appare ora maggiormente in sintonia con la nuova disciplina normativa introdotta dalla l. n. 6/2004 nonché con il contenuto dell'articolo 415 c.c. relativo all'inabilitazione, in base al quale “(i)l maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione può essere inabilitato”. La ratio dell'intervento legislativo è d'altronde chiaramente enunciata dal legislatore medesimo che, all'art. 1, ha affermato che “(l)a presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione
pagina 3 di 5 possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
Secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l'amministrazione di sostegno non può considerarsi un quid minus rispetto ai preesistenti istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. In particolare, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che “(l)'amministrazione di sostegno – introdotta nell'ordinamento dalla l. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3 – ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c..
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. civ., sez. II, 04.03.2020, n. 6079; in tal senso anche Cass. civ., sez. I, 26.07.2013, n. 18171 e Cass. civ., sez. I, 26.10.2011, n. 22332).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, tenuto conto che il sig. , che ha problemi psichiatrici Pt_2 che non incidono sulla sua capacità di comprensione della realtà ma che lo rendono inidoneo alla gestione delle proprie problematiche personali e patrimoniali, necessita di supporto per la gestione non solo della propria situazione economico-patrimoniale ma anche, in particolare, come risulta dal certificato prodotto, del suo stato di salute, l'istituto dell'amministrazione di sostegno appare maggiormente adeguato e tutelante, in quanto consente di introdurre una misura protettiva parametrata sulle sue esigenze concrete.
Deve pertanto essere accolta la domanda di revoca dell'inabilitazione di e, Parte_2 contestualmente, si deve procedere alla trasmissione degli atti del procedimento al Giudice tutelare affinché proceda alla nomina dell'amministratore di sostegno del sig. . Pt_2
Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite stante la mancata costituzione del sig.
e tenuto conto della natura e dell'esito della causa. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
UB , visti gli artt. 473-bis.52 ss. c.p.c., così decide: Parte_4
-REVOCA l'inabilitazione del sig. , nato a [...] il [...] e residente a [...];
- TRASMETTE gli atti al Giudice tutelare affinché provveda alla nomina di un amministratore di sostegno per il sig. ; Parte_2
- NULLA sulle spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5