Articolo 16 della Legge 22 luglio 1966, n. 607
Articolo 15Articolo 17
Versione
7 agosto 1966
Art. 16.
I giudizi di affrancazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere riassunti, entro sei mesi, innanzi al Pretore, nei modi di cui all'articolo 2.
Entrata in vigore il 7 agosto 1966
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