Articolo 92 della Costituzione
Articolo 91Articolo 93
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1 gennaio 1948
Art. 92.
Il Governo della Repubblica e' composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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