Massima: E' infondata in relazione, agli artt. 1,5,70,77,114,117,120,121 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2- comma 83-della legge n. 191/2009 poiché i poteri esercitati dal commissario ad acta non sono di carattere legislativo. (Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.)
Massima: Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 19, impugnato - in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 5, 70, primo comma, 77, primo e secondo comma, 114, secondo comma, 117, terzo e sesto comma, 120, secondo comma, e 121, secondo comma, Cost. - nella parte in cui attribuisce al commissarioad actala facoltà di adottare tutte le misure indicate dal piano di rientro dai disavanzi sanitari, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. […]
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