Massima: Questa Corte ha già avuto modo di affermare che i limiti alla rilevante autonomia normativa che le Regioni hanno acquisito dopo la riforma dell'art. 123 della Costituzione e la eliminazione dell'approvazione dello statuto regionale da parte del Parlamento, possono derivare solo da norme chiaramente deducibili dalla Costituzione, nel senso che “in mancanza di una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile” essa non può essere compressa. Tuttavia, in relazione al rapporto fra la potestà statutaria regionale ed i suoi limiti, la Corte ha avuto, altresì, modo di chiarire che gli statuti regionali devono rispettare non solo le disposizioni costituzionali, ma devono anche rispettarne lo spirito. - Sentenze citate 313/2003; 196/2003; 304/2002.
Massima: Gli statuti regionali possono contenere, accanto ai contenuti necessari, altri possibili contenuti, sia di tipo ricognitivo delle funzioni e dei compiti della Regione, sia di tipo indicativo di aree di prioritario intervento politico o legislativo, come, peraltro, è stato riconosciuto sia dalla dottrina che dalla Corte stessa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 dello statuto della Regione Calabria, sollevata, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. - V. sentenze citate nn. 921 e 829/1988, n. 171/1999.
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