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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di: dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente rel. dott. Francesco Bruno Consigliere dott.ssa Marina Mainenti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 218/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3564/2023, resa dal Tribunale di Salerno nel giudizio iscritto al n. 2944/2014, depositata il 14.8.2023
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Filomena D'Ambrosi Parte_1
Appellante
E
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Rosaria Vietri
Appellati - Appellanti incidentali
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Gargano Giancarlo
Appellata
E
, quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_4 alla gestione dei danni del F.G.V.S., in persona del legale rapp.t p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Apicella
Appellata E
in persona del legale rapp.t p.t. Controparte_5
Appellata contumace
Conclusioni: come da atti di costituzione, note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di eredi di CP_2 Persona_1 convenivano in giudizio la società assicuratrice quale gestore CP_4 del F.G.V.S., la e al fine Controparte_3 Parte_1 di sentir accertare la responsabilità di quest'ultimo, quale conducente e proprietario dell'autocarro Fiat targato AM529ZK, per il sinistro avvenuto il 16.06.2012 lungo la Strada Provinciale 175/A, nel Comune di
Campolongo - Eboli e, per l'effetto, sentir condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni derivanti dal decesso di , nonché Persona_1 degli ulteriori danni, pari al valore commerciale del motociclo KY
SI Intruder targato BJ09939, condotto dalla vittima, andato distrutto.
Assumevano gli attori che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo,
alla guida del proprio motoveicolo KY mentre Persona_1 viaggiava, in compagnia della moglie, , veniva Persona_2 improvvisamente colpito all'altezza della ruota posteriore da una vettura di colore blu, repentinamente spostatasi verso il lato sinistro della carreggiata a causa di un'altra vettura intenta ad una manovra di retromarcia. In conseguenza dell'urto la moto sbandava, provocando la caduta della passeggera, per poi rovinare al suolo e scivolare nella corsia di marcia opposta, dalla quale proveniva l'autocarro Fiat, condotto da
, che, non riuscendo ad evitare l'impatto a causa della Parte_1 velocità sostenuta, non consona al limite imposto sul tratto stradale, investiva il motociclista provocandone il decesso.
Esponevano gli attori che a carico di veniva aperto un Parte_1 procedimento penale per omicidio colposo, nel corso del quale veniva accertato che l'autocarro viaggiava ad una velocità superiore al limite previsto e con un carico maggiore di quello consentito.
Gli attori invocavano, pertanto, la liquidazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, prodottisi tanto nella sfera della vittima e trasmessi iure haereditatis (danno da perdita della vita, danno morale e danno al motociclo, andata distrutta), quanto quelli risarcibili iure proprio, conseguenti alla grave sofferenza derivante dalla perdita del padre ed al significativo mutamento del proprio stile di vita, per effetto della rilevante variazione delle condizioni economiche del nucleo familiare, all'interno del quale il era l'unico a produrre reddito. Per_1
Si costituiva la quale gestore del F.G.V.S., che, Controparte_4 nell'eccepire, preliminarmente, la nullità della citazione, il proprio difetto di legittimazione passiva e la improponibilità della domanda per violazione della l. 57/01 e del d.lgs. 209/05, nel merito, concludeva per il suo rigetto.
Si costituiva, altresì, la che, nel contestare Controparte_3 la domanda nell'an e nel quantum, ne chiedeva il rigetto;
in subordine, instava per la declaratoria di responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
Si costituiva instando, in via preliminare, per la Parte_1 sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. nonché per la autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_6 quale assicuratore del motociclo Suzuki, e della Controparte_3
quale assicuratore dell'autocarro Fiat;
nel merito, concludeva per
[...] il rigetto della domanda, formulando, nel contempo domanda riconvenzionale di accertamento della responsabilità del conducente il motociclo Suzuki nella determinazione del sinistro, con la conseguente condanna dei responsabili, in solido, al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Fiat, quantificati nella misura di € 1.000,00; chiedeva, infine, la condanna della a tenerlo indenne in caso di Controparte_3 accoglimento della domanda attorea. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Controparte_6 eccependo, preliminarmente, l'improponibilità della domanda
[...] riconvenzionale per violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, siccome infondata nell'an e nel quantum.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, all'esito della CTU, disposta per la ricostruzione della dinamica del sinistro, con la sentenza n. 3564/2023, il Tribunale di Salerno ha così deciso: “-Accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento dei danni come proposta da e e per l'effetto Parte_2 Controparte_1 condanna , in solido con , Controparte_3 Parte_1 al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di:
1) € 145,000,00 in favore di a titolo di risarcimento Parte_2 del danno non patrimoniale;
2) € 145.000,00 in favore di , a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno non patrimoniale;
oltre interessi legali da calcolare sulle somme devalutate secondo Istat alla data del 16.06.12, e progressivamente incrementate anno per anno per effetto della rivalutazione Istat;
3) al risarcimento del danno patrimoniale in favore di Controparte_1 quantificato nella somma di € 4.000,00 oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza;
4) al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti di
[...]
quantificato in € 22.000,00 oltre interessi al tasso legale dal Parte_2 deposito della sentenza.
- Rigetta le altre domande con compensazione integrale delle spese di lite.
- Condanna , in solido con , Controparte_3 Parte_1 al pagamento delle spese di lite, compensate nella misura della metà, nei confronti di e liquidate in € 200,00 Controparte_1 Parte_2 per spese ed € 15.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv. Rosaria Vietri, per dichiarato anticipo;
pone a definitivo carico dei convenuti, soccombenti, in solido, le spese di CTU come liquidate in separato decreto, nella misura della metà.”
Preliminarmente, rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalle per violazione della l. 57/01 e Controparte_7 del d.lgs. 209/05, nel merito, il Tribunale ha ricondotto la responsabilità del sinistro ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.
Sul punto ha rilevato che la dinamica descritta nell'atto introduttivo non aveva trovato conferma nelle risultanze di causa e, in primo luogo, nella prova testimoniale;
esclusa infatti la attendibilità delle deposizioni rese dai testi escussi, mai identificati ed indicati ante causam, ha valorizzato le dichiarazioni rese alla P.G. in sede di sommarie informazioni da coerenti con quelle rese nell'immediatezza dei fatti da _1
, moglie del coinvolta nel sinistro- la quale Persona_2 Per_1 aveva riferito che il perdeva il controllo del mezzo da lui condotto Per_1
a causa di un incolonnamento formatosi nella propria direzione di marcia, innescando poi il letale processo di sbandamento;
ha evidenziato il primo giudice che da alcuna delle due dichiarazioni era emerso il riferimento ad una turbativa posta in essere da un altro veicolo, né alcun cenno a tracce di impatto con un autovettura di colore blu risultava nella descrizione dei danni subiti dal motociclo effettuata dalle autorità intervenute sul luogo dell'evento.
Quanto alla condotta del il Tribunale ne ha affermato la Pt_1 concorrente e paritetica responsabilità in considerazione della accertata andatura superiore ai limiti consentiti in loco - sebbene viaggiasse a pieno carico e su strada trafficata - dell'inefficienza del sistema frenante e della mancata adozione di idonee manovre di emergenza.
In ordine al quantum debeatur, il Giudice di primo grado ha, in primo luogo, riconosciuto agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale, iure proprio, da lesione del rapporto parentale, liquidato sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma e dimezzato in considerazione dell'affermato concorso di colpa;
ha, inoltre, liquidato in favore degli attori il danno patrimoniale, impiegando quale parametro il reddito mensile di € 3.000,00 prodotto dalla vittima, destinandone una frazione, pari ad € 500,00, a ciascun figlio fino al raggiungimento dei 26 anni e dimezzando l'importo dovuto per effetto del concorso di colpa.
Avverso detta statuizione ha proposto appello, affidato Parte_1
a due motivi, così concludendo: “Voglia codesta Ecc.ma Corte accogliere
l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 3564 del 14.08.2023 emessa dal Tribunale di Salerno, Giudice Dott.ssa Picece Stefania, e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti annullare e/o riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: -condannare tutti i responsabili, anche in solido, a titolo di riconvenzionale, in misura parziale e sull'accertamento della responsabilità concorsuale al 50%, al pagamento dei danni subiti dal veicolo di parte convenuta-appellante oltre indennità di sosta. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sulle somme rivalutate, con decorrenza dal dì dell'evento e sino al soddisfo, con la richiesta compensazione integrale delle spese di lite o, in via subordinata o con la reciproca condanna. -condannare soc.
[...]
, in accoglimento della domanda di manleva, a tenere indenne CP_8 il sig. ed in forza della accertata responsabilità Parte_1 concorsuale, in punto di sorta capitale (danno non patrimoniale /danno patrimoniale), interessi, spese legali ed accessori e di tutto quanto dallo stesso dovuto nella ipotesi di accertata responsabilità. -Con vittoria di spese di lite del grado del giudizio con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituita la resistendo all'appello Controparte_9
e concludendo per il suo rigetto.
Si è, altresì, costituita la instando per il Controparte_3 rigetto dell'appello.
Si sono costituiti, infine, e Controparte_1 Parte_2 eccependo, preliminarmente, la inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. e, nel merito, concludendo per il suo rigetto;
in riforma della sentenza di primo grado hanno, inoltre, chiesto riconoscere l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro. Pt_1 Nessuno si è costituito per la Controparte_5
All'udienza del 6.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Va, preliminarmente, osservato che l'atto di appello, nella sua integrità sotto il profilo formale, si sottrae alla censura di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., formulata da e . Controparte_1 Controparte_2
Dall'atto introduttivo del presente giudizio, infatti, risultano congruamente individuati, in relazione ai capi della sentenza da sottoporre al riesame di questa Corte, i motivi di censura della sentenza di primo grado e le norme di legge che si assumono violate nonché la loro rilevanza ai fini della decisione.
2. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da e tale Controparte_1 Parte_2 dovendosi qualificare la richiesta, dai medesimi formulata, di affermare, in riforma della sentenza di primo grado, l'assoluta responsabilità del nella causazione del sinistro, escludendo il concorso della Pt_1 vittima.
Tale appello incidentale, infatti, è stato proposto tardivamente, con la comparsa di costituzione depositata solo in data 4.09.2024, ovvero successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione per il giorno
29.07.2024.
3. Con il primo motivo di appello, censura la pronuncia Parte_1 nella parte in cui il Tribunale, pur avendo affermato la corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella determinazione del sinistro, ha rigettato, genericamente e senza motivazione alcuna, “le altre domande”, ivi compresa, presumibilmente, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali formulata in via riconvenzionale nei confronti di tutti i responsabili.
L'appellante rileva, inoltre, che in virtù della affermata responsabilità concorrente e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale che sarebbe dovuto conseguirne, il Tribunale avrebbe dovuto regolare diversamente le spese di lite, compensandole integralmente.
Osserva la Corte che, pur essendo fondata la doglianza in merito all'omessa motivazione della statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal essa non può trovare Pt_1 accoglimento.
Va ricordato che nelle azioni risarcitorie, sul danneggiato grava un rigoroso onere probatorio, anche con riferimento al quantum debeatur, dovendo l'attore dimostrare l'effettiva sussistenza del nocumento, la sua correlazione causale con l'evento e la sua, almeno approssimativa, consistenza, non essendo possibile ricorrere, ad esempio, all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio per supplire alle deficienze di allegazione e probatorie in cui siano incorse le parti, né essendo possibile ricorrere al criterio equitativo di liquidazione, il quale presuppone pur sempre l'emersione di specifici elementi di fatto, in grado di orientare la quantificazione del danno e di far emergere l'impossibilità o la particolare difficoltà di dimostrarne l'esatto ammontare.
Nella specie i lamentati danni, oltre ad essere stati solo genericamente allegati dall'attore in riconvenzionale ed altrettanto individuati nella perizia redatta dal CTU (“danni alla parte anteriore inferiore”), non possono neppure essere quantificati alla luce della documentazione prodotta dall'appellante, sostanziantesi in un preventivo per i lavori di riparazione, non confermato dal suo autore né tantomeno supportato da alcun ulteriore elemento utile a comprovare l'effettivo esborso della somma ivi indicata.
Sul punto va richiamato il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale: “in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del
“quantum debeatur” (Cass. n. 11765/13; Cass. 36900/21). La domanda va pertanto rigettata, assorbita la doglianza relativa alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, di cui è stata richiesta l'integrale compensazione sul presupposto dell'accoglimento di tale domanda.
4. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del mancato accoglimento della “domanda di garanzia/manleva” formulata nei confronti della Controparte_3
Deduce il di aver richiesto ed ottenuto la chiamata in causa di Pt_1 detta società, già convenuta in giudizio dagli attori, al fine di vedersi garantito nell'ipotesi di accoglimento della domanda degli attori.
Ciò nonostante, prosegue l'appellante, nell'intestazione della pronuncia impugnata non vi è alcun riferimento alla presenza della anche CP_3 in qualità di terzo chiamato in causa e nella motivazione non risulta alcun cenno alla domanda di manleva, sulla quale, pertanto, il primo Giudice ha omesso di pronunciarsi, sebbene fosse stata fornita la prova del rapporto contrattuale mediante produzione in giudizio della polizza e la garanzia non fosse stata oggetto di contestazione.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Gli attori in primo grado, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, hanno citato direttamente l'assicurazione del danneggiante e la sentenza ha correttamente disposto la condanna al risarcimento in via solidale dell' e del in tal modo CP_3 Pt_1 soddisfacendo anche l'interesse dell'assicurato ad essere garantito dal proprio assicuratore.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione “l'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore, prevista dal codice delle assicurazioni, trova ragione nell'esigenza di garantire che il giudizio sulla responsabilità per il danno subito dal danneggiato conduca a un risultato unitario e opponibile a tutti gli obbligati solidali ex lege, affinché il diritto primario del danneggiato a ottenere il risarcimento dei danni trovi adeguata soddisfazione con la condanna dell'assicuratore tenuto, in via solidale unitamente ai soggetti ritenuti responsabili dell'occorso, al pagamento del risarcimento del danno, in virtù di una “solidarietà imperfetta” stabilita ex lege a carico dell'assicuratore a tutela del diritto del danneggiato (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 24469 del 18/11/2014)” (Cass. n. 23621 del 24/09/2019).
Per effetto dell'azione diretta ex art. 144 cod. ass. la compagnia di assicurazioni è obbligata in solido con il danneggiante al risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale.
Trattasi, come chiarito dalla Cassazione, di obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo in quanto l'obbligazione dell'assicurazione esiste, se esiste l'obbligazione dell'assicurato e, nel rapporto interno tra i condebitori (responsabile e assicurazione), il debito ricade interamente su una parte (sull'assicuratore, che è contrattualmente obbligato nei confronti del danneggiante ed ex lege nei confronti del danneggiato nei limiti del massimale (salva la ricorrenza delle ipotesi di responsabilità ultramassimale) (Cass. 18325/2019).
In definitiva il coinvolgimento della compagnia assicurativa nella responsabilità del sinistro, postulando una posizione di coobbligazione solidale di essa assicurazione con l'assicurato, per ciò solo determina per lui un vantaggio ed anzi implica la rivendicazione della responsabilità ex art. 1917 c.c. dell'assicuratore, al fine di riversare le conseguenze della sua soccombenza nei confronti dei danneggiati anche sull'assicurazione.
Pertanto correttamente il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla domanda di manleva perché con la pronuncia di condanna in via solidale dell' e del ha soddisfatto l'interesse di CP_3 Pt_1 quest'ultimo ad essere indennizzato delle conseguenze pregiudizievoli in virtù dell'incontestato rapporto di garanzia;
tanto è vero che, come risulta dalla documentazione prodotta dall'appellata (v. all. 1 e 2, nel CP_3 fascicolo informatico), quest'ultima, in esecuzione della sentenza impugnata, ha estinto l'obbligazione risarcitoria nei confronti dei danneggiati, sicché la domanda del reiterata in questa sede, è Pt_1 pure carente di interesse ad agire.
5. In conclusione, alla stregua delle argomentazioni che precedono,
l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Parte_2 va dichiarato inammissibile perché tardivo, mentre quello principale proposto da va rigettato. Parte_1
6. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse, nel rapporto processuale tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
Nel rapporto processuale tra gli appellanti (principale e incidentali) e l'appellata il regolamento delle spese Controparte_3 segue, invece, il principio della soccombenza;
esse vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui D.M. 147/22 e succ. mod. e attribuite al difensore per dichiarato anticipo.
Nulla sulle spese sostenute dalla società cui Controparte_4
l'impugnazione principale è stata notificata solo ai fini della denuntiatio litis.
Occorre, inoltre, dare atto dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 218/24, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da
[...]
e e rigetta l'appello principale proposto da CP_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
- compensa integralmente le spese del presente grado tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali;
- condanna , e al Parte_1 Controparte_1 Parte_2 pagamento, in solido e in favore della delle Controparte_3 spese processuali del presente grado, che liquida in euro 7.120,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Giancarlo Gargano, antistatario;
- dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno, il 31 marzo 2025
Il Presidente est. dott.ssa Maria Elena Del Forno