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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/09/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Udienza del 24.9.2025
Giudice Istruttore, dott. Nicola Del Vecchio
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 1110/2023 R.G., vertente tra:
*****
Parte_1
,
[...] Parte_2
*****
È presente per parte ricorrente l'Avvocato Emiri, che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avv. Tomaselli e conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
È presente per parte resistente l'Avvocato Arzenton, che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
A questo punto, il G.I. invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 429 c.p.c..
L'Avv. Emiri si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita e prodotta;
si riporta alle conclusioni precisate nelle note conclusive, depositate il 4.7.2025; osserva che controparte ha depositato note non limitate alle sole questioni rilevate d'ufficio, ragione per cui devono ritenersi inammissibili deduzioni attinenti a questioni diverse;
ribadisce l'eccezione di tardività delle note conclusive depositate precedentemente da controparte.
L'Avv. Arzenton si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita e prodotta;
si riporta alle conclusioni chiedendo il rigetto della domanda dell'opponente e per l'accoglimento delle domande degli opposti;
osserva che nelle note autorizzate è stata trattata esclusivamente la questione rilevata d'ufficio.
Su richiesta del giudice, i difensori danno atto che, nel corso del processo, il ricorrente ha provveduto alla corresponsione della somma ingiunta, per un totale di 1.592,96.
I difensori chiedono di essere esonerati dalla presenza al momento della lettura della motivazione e del dispositivo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
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All'esito della camera di consiglio, il Giudice, esaminati gli atti di causa, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1110/2023 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nathalie Parte_3 C.F._1
Tomaselli, elettivamente domiciliato come in atti;
- opponente -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), e di (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luca Arzenton, elettivamente C.F._2 domiciliati come in atti;
-opposti -
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da verbale di udienza del 16.7.2025
Per parte opposta: come da verbale di udienza del 16.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.5.2023, ha svolto opposizione avverso il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 369/2023, depositato il 24.4.2023, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di 840,00 euro in favore di e , oltre ad interessi legali e a spese Parte_1 Parte_2 di procedura, a titolo di restituzione del deposito cauzionale dagli stessi versato al momento della stipula di un contratto di locazione ad un uso abitativo, avente ad oggetto l'immobile sito in Lozzo
Atestino (PD), via Roma n. 15, di proprietà dell'opponente.
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Lo ha quindi dedotto: - di aver concesso in locazione il proprio immobile con contratto Parte_1 decorrente dall'1.6.2022, a fronte della corresponsione da parte degli opposti di un canone di locazione mensile di 420,00 euro, a garanzia del quale gli stessi hanno rilasciato idonea cauzione di 1.260,00 euro, pari a tre mensilità; - che a seguito di recesso dei conduttori lo ha provveduto a mezzo Parte_1 raccomandata A/R del 16.1.2023 a contestare ai conduttori la presenza di danni e a quantificare i costi per l'esecuzione degli interventi di ripristino;
- è seguito uno scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica con cui gli opposti hanno respinto gli addebiti formulati dal ricorrente, esigendo il rimborso di quanto dagli stessi versato a titolo di deposito cauzionale, che invece è stato trattenuto dal locatore a compensazione dei danni subiti.
Dunque, l'opponente, oltre alla revoca del decreto opposto, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della controparte al risarcimento dei danni, previa attribuzione dell'importo versato dai resistenti a titolo di deposito cauzionale, nonché al pagamento del canone del mese di dicembre 2022.
Con ordinanza del 30.5.2023 il giudice ha respinto l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dall'opponente e fissato per la discussione in contradditorio della stessa l'udienza dell'11.10.2023.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata il 30.9.2023, gli opposti hanno chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dallo e la conseguente conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto.
A sostegno delle proprie difese, i resistenti hanno eccepito in primo luogo la tardività della contesta- zione dei vizi, asserendo che alcuna doglianza è stata mossa dallo al momento del rilascio Parte_3 dell'immobile, nonché deducendo l'assenza degli asseriti danni all'immobile condotto in locazione, sicché illegittimamente l'opponente avrebbe trattenuto quanto dagli stessi corrisposto a titolo di deposito cauzionale.
Verificato l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale a seguito del negativo esperimento del tentativo di mediazione obbligazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni, l'interrogatorio formale dei convenuti, nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (relazione peritale depositata il 29.1.2025), sicché all'udienza del
12.2.2025 il giudice ha fissato l'udienza di discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.
2. Orbene, giova osservare in primo luogo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce ormai jus receptum il principio per cui la pronuncia del decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulle posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, che nel giudizio ordinario sarebbe stato l'attore; l'opposto pertanto è onerato della prova dell'an e del quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. Tale principio è ribadito peraltro dalla giurisprudenza di legittimità nella
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nota sentenza n. 13533/2001 in virtù della quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattua- le, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
2.1. Ciò premesso, nella fattispecie in esame deve preliminarmente rilevarsi che parte opposta (attore in senso sostanziale nell'odierno giudizio di opposizione) ha dato prova di aver effettivamente corrisposto al locatore il deposito cauzionale di 1.260,00 euro al momento della stipula del contratto di locazione (Cfr. doc. 2, fasc. parte opponente), nonché di aver rilasciato l'immobile alla fine del mese di dicembre del 2022.
A fronte di tali acclarate circostanze, il locatore opponente ha dedotto di aver trattenuto la cauzione a copertura dei danni arrecati all'immobile locato dai sig.ri . Parte_4
Ebbene, in primo luogo deve osservarsi che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato sul punto, “nel contratto di locazione, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma dopo tale evento, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione” (Cfr. Cass. Civ. n. 18069 del
5.7.2019).
In altre parole pertanto, l'obbligazione restitutoria della cauzione in capo al locatore sorge al momento del rilascio dell'immobile locato, dal momento che il deposito cauzionale assolve alla funzione di garantire il locatore per l'adempimento di tutti gli obblighi, legali o convenzionali, gravanti sul conduttore e pertanto anche dell'eventuale obbligazione di risarcimento del danno, sicché “il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati, ovvero di specifici danni subiti, di qualsiasi natura (e non solo di quelli strettamente afferenti alla “res locata”)” (Cass. Civ. ord. n. 194 del 5.1.2023)
Ne consegue pertanto che il locatore non abbia alcuna facoltà di trattenere di propria iniziativa l'importo corrisposto a titolo di cauzione, ancorché lo stesso locatore lamenti l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali poste in capo al conduttore.
2.2. D'altro canto, tuttavia, neppure può dirsi che l'immediata restituzione del deposito cauzionale al conduttore implichi di per sé la volontà del locatore di abdicare all'eventuale diritto al risarcimento del danno, dal momento che, come chiarito dalla Suprema Corte, “ove avvenga lo svincolo volontario o coattivo, dei beni oggetto di deposito, in via di principio non può riconoscersi a siffatta evenienza,
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proprio dell'anzidetta funzione tipica dell'istituto, un effetto diverso e ulteriore rispetto a quello della perdita della garanzia liquida dal deposito stesso rappresentata, non potendosi, quindi, inferire, sempre e comunque, dalla sua dismissione l'insussistenza di obbligazioni inadempiute del conduttore o di danni da risarcire" (Cass. Civ. sez. n. 18069 del 5.7.2019; vedi anche Cass. Civ. n. 9442 del
21.4.2010; n. 18791 del 28.8.2009).
Dai principi sopra richiamati consegue pertanto che sarà onere del locatore, nel rispetto dei termini processuali previsti a pena di decadenza, dedurre l'esistenza di eventuali danni a fondamento della domanda riconvenzionale risarcitoria, non potendo la loro semplice allegazione considerarsi quale mera difesa volta a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito restitutorio (Cass. Civ. n.
18069 del 5.7.2019).
Ciò posto, nel caso in esame, al momento della richiesta di restituzione del deposito cauzionale l'odierno opponente non aveva formulato alcuna domanda giudiziale di risarcimento nei confronti degli opposti, i quali, dunque, rilasciato l'immobile, ben potevano agire per la restituzione della somma, come effettivamente occorso.
3. A questo punto, occorre esaminare la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dal locatore opponente.
Tali danni sarebbero consistiti: nella presenza di tracce di muffa e nella mancata tinteggiatura dell'immobile; nel mancato ripristino dei fori sul muro del soffitto e della presa elettrica per l'installazione dell'impianto televisivo;
nella mancata manutenzione dell'area verde esterna;
nella presenza di graffi e strappi sulle quattro sedie del soggiorno in ecopelle e sul divano in pelle;
di buchi e fili tirati nelle tende;
nella restituzione dell'immobile sporco;
nel danneggiamento delle vaschette porta alimenti situate nel frigorifero;
nello spostamento in garage di alcuni arredi, tra cui un quadro dipinto a mano, con conseguente deterioramento degli stessi a causa delle infiltrazioni di acqua piovana (Cfr. pagg.
8-10 ricorso introduttivo).
Il locatore ha pertanto dedotto di aver trattenuto in compensazione dei danni subiti quanto versato dai conduttori a titolo di cauzione in ragione dell'inadempimento da parte degli stessi dell'obbligo di servirsi dell'immobile locato osservando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1587 c.c.), nonché dell'obbligo di restituire l'immobile al locatore nel medesimo stato in cui l'hanno ricevuto,
(art. 1590 c.c.), non potendo i danni contestati essere ricondotti al normale deterioramento risultante dall'uso dei beni in conformità del contratto.
3.1. Con riferimento alla ripartizione degli oneri probatori fra locatore e conduttore, è utile evidenziare che “in tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore, previsto dall'art. 1590 c.c., di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del
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contratto, incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile”
(Cfr. Cass. Civ. ord. n. 6387 del 15.3.2018).
In altre parole, l'art. 1590 c.c., nel sancire l'obbligo gravante sul conduttore di riconsegnare l'immobile avuto in godimento nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto al momento della consegna, riconosce la possibilità di un fisiologico deterioramento della res in conseguenza del suo normale utilizzo, ovvero della vetustà della stessa, che il locatore è tenuto a sopportare.
Con riferimento alla norma in esame, la Suprema Corte ha pure avuto modo di chiarire che “il conduttore non è obbligato al risarcimento del danno, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto, per particolari circostanze non ne è derivato un danno patrimoniale al locatore” (Cfr. Cass. Civ., sent. n. 17964 del
14.8.2014).
3.2. Orbene, con riferimento al caso di specie, si osserva in primo luogo che non risulta dirimente la contestazione di parte opposta in ordine alla non tempestiva, rectius contestuale, contestazione dei danni da parte del locatore al momento della consegna dell'immobile, ma formalizzata soltanto al termine di un successivo sopralluogo.
Come noto, la legge non pone uno specifico termine decadenziale in capo al locatore per la contestazione dei danni al conduttore, né tale termine è ricavabile dall'esame del contratto di locazione depositato in atti.
Peraltro, dalle prove orali assunte in corso di causa emerge in modo non equivoco che, malgrado le condizioni di luminosità dell'appartamento, visto il periodo di rilascio dello stesso (29 dicembre, ore
16:30), parte opposta sia stata resa edotta, quantomeno in modo parziale, delle contestazioni poi specificamente mosse dal locatore.
In particolare, la teste della “Graziato Immobiliare”, sulla cui attendibilità non vi è Testimone_1 ragione di dubitare, ha riferito: “È stata fatta una visita veloce, girando nelle varie stanze. In quei minuti in cui siamo rimasti insieme, si è discusso della tinteggiatura e poi hanno cominciato a discutere di un cavo della tv che doveva essere spostato, che erano stati fatti dei fori sui muri. Io non avevo seguito la questione. Poi la locatrice, mi ha fatto vedere un muro che era un po' macchiato su una parete sopra alle scale. Non saprei da cosa era stata determinata la macchia. La visita è stata abbastanza veloce, come ho detto”.
Inoltre, va evidenziato che l'immobile è stato pacificamente rilasciato il 29.12.2022 e le contestazioni circa i danni asseritamente riscontrati sono state in parte verbalmente formulate alla predetta data e,
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successivamente, formalizzate con missive del 16.1.2023 (di cui non v'è prova certa della ricezione, anche tenuto conto della scarsa leggibilità del doc. n. 8 di parte ricorrente) e del 31.1.2023.
Il Tribunale reputa che il proprietario si sia attivato in un momento molto prossimo a quello del rilascio, peraltro reiterando parte delle contestazioni già verbalmente formulate, come pure emerso nel corso della prova testimoniale.
3.3. Venendo all'esame dei dedotti danni, lo ha depositato copiosa documentazione Parte_3 fotografica, riferibile ai mesi di aprile e maggio 2022, ossia ad un periodo antecedente all'inizio della locazione per cui è causa, e al mese di gennaio 2023, al fine di comprovare la sussistenza di danni ascrivibili al comportamento tenuto dai conduttori nel periodo di vigenza del contratto di locazione.
Ebbene, deve osservarsi in primo luogo che, in ordine alla lamentata presenza di alcune macchie di muffa in cucina e nella cameretta, le emergenze istruttorie non consentono di ritenerne accertata la sussistenza di quanto allegato ovvero il grado di diffusione nell'appartamento, né tantomeno l'imputabilità di tale asserita presenza al comportamento negligente dei conduttori.
Con riferimento a tale contestazione assume particolare rilievo la pacifica circostanza per cui, come evidenziato in sede di CTU, l'immobile de quo, successivamente al rilascio da parte degli odierni resistenti, è stato oggetto di lavori di manutenzione, sicché l'ausiliario non ha avuto in concreto la possibilità di verificare l'eventuale presenza di muffa. (Cfr. pag. 8 bozza peritale).
Parimenti, le prove orali assunte in corso di causa inducono a ritenere non provata la presenza di muffa al momento del rilascio dell'immobile.
Infatti, i testi e , presenti al momento della riconsegna dell'immobile al Testimone_2 Testimone_3 proprietario, hanno negato di avere notato muffa sulle partei, mentre la teste , agente Testimone_1 immobiliare, altresì presente, ha sul punto così riferito: “Parte locatrice mi ha fatto vedere un muro che era un po' macchiato su una parete sopra le scale. Non saprei da cosa era determinata la macchia. La visita è stata abbastanza veloce, come ho detto”, e ancora: “Non sono un tecnico, comparando il doc. 7 e il doc. 21, posso dire che si vedono delle macchie sul muro in alcuni punti, ma non saprei dire se si tratta di muffa o di altro” (Cfr. verbale del 10 luglio 2024).
Invero, anche la documentazione fotografica depositata dall'opponente non comprova uno stato di evidente degrado dell'immobile locato dovuto alla diffusa presenza di muffa, essendo tale presenza rilevabile in misura piuttosto contenuta, e risultando assai difficile distinguere la presenza di muffa da tracce di altra natura (Cfr. doc. 7 e doc. 21, fasc. parte opponente).
Nondimeno, neppure appare priva di rilievo la circostanza legata alla durata della locazione, posto che gli opposti hanno occupato l'immobile per poco più di sei mesi.
Dunque, appare inverosimile che, in un arco temporale tanto breve, abbiano potuto determinare la lamentata formazione diffusa di muffe sulle pareti.
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3.4 Parte opponente ha lamentato, altresì, la violazione da parte dei conduttori dell'obbligo di tinteggiatura dell'immobile al momento del rilascio dello stesso, come previsto dall'art. 12 del contratto di locazione (Cfr. doc. 2 fasc. parte ricorrente)
Sul punto, non può non tenersi conto del principio statuito dalla Corte di Cassazione, in forza del quale “in materia di locazioni ad uso abitativo, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore”
(Cfr. Cass. Civ. sentenza 29329 del 13.11.2019).
Ebbene, il Tribunale reputa che la clausola sopra indicata possa essere ritenuta nulla solo con riferimento ai contratti rispetto ai quali risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 79 L. n. 392 del
1978, che, come noto, è stata abrogata dall'art. 14, coma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 431 "limitatamente alle locazioni abitative".
Nella specie, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 13 L. 9 dicembre 1998, n. 431, norma che, a differenza del citato art. 79, non contiene alcun riferimento ad “altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge”.
L'omessa riproduzione di tale locuzione nell'art. 13 non appare qualificabile come una mera dimenticanza del legislatore, bensì il frutto di una precisa scelta, in linea con l'intento di valorizzare lo spazio di libertà negoziale delle parti, individuando un più ampio perimetro di validità dei patti.
In altri termini, va ritenuta valida la clausola presente nel contratto in esame, con la quale il conduttore si è obbligato consegnare l'immobile tinteggiato.
3.4.1 Ad ogni buon conto, tenuto conto delle deduzioni di parte ricorrente sulla portata di detta pattuizione, è opportuno soffermarsi sul contenuto della stessa e sulla soluzione ermeneutica maggiormente conforme ai criteri dettati dal codice civile.
A tal proposito, si deve precisare che, in materia di interpretazione del contratto, vige il principio di gerarchia nell'ermeneutica contrattuale, in virtù del quale i criteri individuati dagli artt. 1362 e 1363
c.c. prevalgono su quelli integrativi previsti dagli artt. 1365 e 1371 c.c..
Alla luce di tale profilo, il contenuto delle espressioni utilizzate dalle parti non può essere esteso fino ad individuare diritti ed obblighi ulteriori e diversi rispetto a quelli contemplati nel contratto dovendo, invece, attribuirsi rilievo primario all'individuazione dell'intenzione delle parti anche attraverso il tenore letterale delle parole, e quando questo risulta sufficiente l'operazione ermeneutica deve ritenersi conclusa (Cfr. Corte Appello Perugia, 11/08/2020, n. 378, in www.deiure.it).
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E ancora, costituisce ius receptum il principio per il quale, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale (Cfr., ex multis:
Cass., sez. VI, 12/03/2020, n.7062; Cass. n. 12400 del 2007; Cass. n. 5102 del 2015).
Ebbene, secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. (Cfr., ex plurimis: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 873 del
16/01/2019, Rv. 652192 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017, Rv. 646063 - 01).
Nella specie, la scelta del termine “tinteggiatura” non può che essere valorizzata nel suo senso letterale, alla luce del contesto del contratto.
Infatti, non può essere decontestualizzato l'obbligo assunto dal conduttore rispetto alla ontologica qualificazione dello schema tipico del contratto di locazione.
Dunque, a parere di questo giudicante, non è condivisibile la soluzione interpretativa propugnata dalla difesa della parte ricorrente, secondo cui l'obbligazione in questione imporrebbe al conduttore non la semplice tinteggiatura ordinaria delle pareti, ma anche il ripristino di quelle parti di parete caratterizza- te da colori/decorazioni/rifiniture particolari.
Ebbene, proprio in ragione della natura del contratto e degli obblighi tipicamente promananti dallo stesso, la pattuizione delle parti va intesa in conformità a quanto disposto dall'art. 1590 c.c., nel senso che, accedendo alla tesi del ricorrente, il conduttore si sarebbe obbligato a riconsegnare l'immobile in uno stato finanche migliore rispetto a quello ricevuto, essendo tenuto a riportare allo stato originario finiture e decorazioni particolari, in espresso contrasto con le peculiarità del contratto di locazione.
Nondimeno, non può trascurarsi che il senso letterale e comune della locuzione “tinteggiatura” porta ad escludere proprio quegli elementi decorativi particolari, che, appunto, si distinguono dalla ordinaria colorazione standard delle pareti.
Dunque, qualora le parti avessero inteso ricomprendere tali peculiari elementi decorativi nella pattuizione sopra esaminata, avrebbero certamente specificamente indicato le stesse, anche tenuto conto dell'evidente maggiore onere derivante da tale impegno in capo al conduttore.
3.4.2 Tanto premesso, è pacifico che, nella specie, i resistenti non abbiano provveduto a far ritinteggiare l'immobile al momento della consegna.
Tuttavia, alla luce delle argomentazioni sopra espresse l'inadempimento non può che essere limitato a quelle parti di pareti connotate da colorazioni standard.
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Ebbene, il C.t.u. incaricato, quantificata la superficie di pareti e soffitti così individuabili (“tinteggiati con tempera semilavabile”), ha precisato che il costo necessario per ritinteggiare le parti non decorate e non rifinite in maniera particolare ammonta a 951,20 euro, IVA esclusa, all'attualità.
3.5 In ordine agli ulteriori danni lamentati dall'opponente si osserva quanto segue.
Con riferimento al mancato ripristino dell'impianto TV e dei fori realizzati nel soffitto per l'installazione di un braccio mobile per la televisione, parte opposta ha dedotto che tali interventi, previamente concordati con il locatore, si erano resi necessari per la sistemazione dell'antenna televisiva.
Ebbene, anche rispetto a tale tipologia di asseriti danni deve evidenziarsi come il CTU abbia dato conto dell'impossibilità di operare una precisa quantificazione degli stessi, considerata la già avvenuta esecuzione del ripristino (Cfr. pag. 11 bozza peritale).
In ogni caso, non può trascurarsi che è stato pacificamente riconosciuto dall'opponente che tali interventi erano stati specificatamente concordati, mentre nessuna prova è stata dallo stesso fornita in ordine all'impegno assunto dai conduttori alla rimessione in pristino degli interventi eseguiti.
Infatti, non è evocabile, ai fini voluti dall'opponente, l'art. 6 del contratto, atteso che, con ogni evidenza, l'obbligo di ripristino in capo al conduttore e su semplice richiesta del conduttore sussiste nell'ipotesi in cui siano state eseguite opere ed interventi non autorizzati dal locatore stesso.
3.6 In ordine all'asserita mancanza di manutenzione dell'area verde esterna, si osserva che la documentazione fotografica depositata dal locatore, risalente al 7.1.2023, non evidenzia il contestato stato di incuria e di abbandono del cortile esterno.
Sul punto, è sufficiente osservare, che la documentazione fotografica offerta in raffronto fa riferimento a periodi diversi, dal momento che le fotografie risalenti al periodo antecedente alla locazione sono state scattate in primavera (aprile e maggio 2022), mentre quelle risalenti al periodo successivo al rilascio dell'immobile sono state ritratte in inverno (gennaio 2023), di talché le uniche differenze effettivamente rinvenibili nelle fotografie depositate dal ricorrente sono attribuibili verosimilmente alla ordinaria differenza determinata dalla stagionalità climatica, piuttosto che all'omessa manutenzione dell'area esterna da parte dei conduttori.
3.7 Inoltre, si reputa che nessuna significativa prova sia stata fornita in ordine allo stato di scarsa igiene dell'immobile al momento del rilascio, per vero genericamente dedotto nell'atto introduttivo.
3.8 Parimenti, non può essere riconosciuto il risarcimento dei danni con riferimento agli asseriti strappi delle quattro sedie in ecopelle del soggiorno e delle tende, atteso che non è stata offerta sufficiente prova dal locatore in ordine alla presenza di danni eccedenti la normale usura derivante dall'utilizzo del bene.
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Dall'esame della documentazione fotografica depositata dallo si desume che tale tipologia di Parte_3 danni è del tutto compatibile con la normale usura, attesa altresì l'impossibilità di stabilire l'esatto stato di deterioramento delle sedie e dei tendaggi nel periodo precedente all'intrapresa locazione da parte degli opposti.
3.9 Invece, in ordine ai danni riscontrati sul divano, gli stessi sono effettivamente rilevabili anche per tabulas, comparando le fotografie presenti in atti e tenuto altresì conto che parte opposta nessuna specifica deduzione ha articolato a tal proposito.
In particolare, i tre fori, di consistenti dimensioni e presenti nella seduta del divano, risultano eccedenti il normale utilizzo del bene, con la conseguenza che i conduttori saranno tenuti a risarcire al locatore opponente il danno subito, quantificato nell'importo di vendita del divano stimato nell'elaborato peritale, tuttavia opportunamente ridotto della metà (euro 300,00), atteso che detto danno riguarda solo una parte del divano, peraltro anche autonomamente utilizzabile.
3.10 Quanto alle ulteriori doglianze formulate dall'opponente, si osserva che, conformemente alle risultanze della CTU, nessun danno è stato accertato con riferimento al ripiano in vetro e alle vaschette porta oggetti del frigorifero, nonché alla mensola riposta dal conduttore nel disgiunto garage (Cfr. pag.
11 bozza CTU).
Infatti, i testi escussi hanno fornito versioni per vero compatibili, in quanto ha Testimone_4 dichiarato di avere esaminato il frigorifero quando l'immobile era stato già rilasciato, rilevando la presenza di sporco dietro l'elettrodomestico, l'assenza di un ripiano di vetro ed un contenitore danneggiato.
Invece, il teste ha assistito alla pulizia del frigorifero da parte della resistente, la quale Testimone_2 ha rimosso dall'interno tutte le parti asportabili, ed il teste , che pure ha aperto il Testimone_3 frigorifero nell'errata convinzione si trattasse di un bene di proprietà degli opposti, non ha riscontrato la presenza di pezzi danneggiati, come quelli ritratti in foto.
Dunque, posto che la mera lesione di un componente in plastica del frigorifero può essere ricondotta all'ordinaria usura derivante dall'utilizzo del bene, comunque funzionale al suo scopo, non vi è prova che tale danno fosse riferibile agli odierni opposti.
3.11 Parimenti non è stato provato uno stato di deterioramento del quadro dipinto a mano, anch'esso riposto dal conduttore nel disgiunto garage, tenuto conto altresì che valore commerciale stimato dal
CTU non comprova un'effettiva svalutazione dello stesso nel periodo di durata della locazione.
4. In definitiva, l'opponente, onerato in tal senso, ha fornito la prova dei danni riscontrati e riferibili ai conduttori entro i limiti sopra specificati.
Dunque, la domanda riconvenzionale dell'opponente va accolta per quanto di ragione, ossia nella misura di 1.460,00 euro [(951,20+22%)+300] in cifra tonda, all'attualità.
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Posto che il risarcimento del danno richiesto nel presente giudizio costituisce un debito di valore e non di valuta, la relativa quantificazione pecuniaria è dunque soggetta a rivalutazione per effetto e nella misura della perdita di valore della moneta nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quello della sentenza di condanna, con l'aggiunta degli interessi, che hanno funzione compensativa e che vanno poi calcolati, nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate (Cassazione civile sez. I,
11/07/2013, n.17201; Cass. 16894/2010; 16637/2008; 7891/2007; sez. un. 1712/1995).
Essendo stato il risarcimento complessivo già espresso in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni
Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
Sulla base di tali considerazioni, i convenuti dovranno corrispondere all'attrice gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 1.417,48 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al gennaio 2023, quale momento in cui il danno è stato scoperto e verificato) e, quindi, anno per anno, a partire dal gennaio 2024 e fino al momento della presente decisione, sulla somma risultante dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Dunque, in applicazione dei principi sopra esaminati, il credito risarcitorio vantato dal ricorrente ammonta ad euro 1.587,00, in cifra tonda, comprensiva di rivalutazione ed interessi.
5. A questo punto, giova evidenziare come l'opponente, in ragione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, abbia provveduto al pagamento della somma ingiunta, ragione per cui non ha più la disponibilità dell'intero deposito cauzionale originariamente corrisposto dai resistenti.
In particolare, lo ha corrisposto la somma di 840,00 euro, imputabile al deposito cauzionale, Parte_1 in favore degli opposti, legittimamente trattenendo la residua somma di 420,00 euro.
Dunque, gli opposti vanno condannati al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro
1.167,00 (1587,00-420,00) a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo.
6. Il ricorrente ha, inoltre, chiesto condannarsi gli opposti al pagamento del canone di locazione relativo al mese di dicembre 2022.
Ebbene, è pacifico che il canone relativo a detta mensilità non sia stato corrisposto dagli opposti, i quali hanno ritenuto di porre in compensazione lo stesso con il deposito cauzionale, tanto da avere formulato la domanda nel ricorso monitorio espressamente limitando la stessa ad euro 840 euro, pari a
1260,00 euro (deposito cauzionale) meno 420,00 euro (canone di locazione del mese di dicembre
2022).
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Come noto, il deposito cauzionale non può essere imputato in pagamento di canoni e/o di altra causale e deve essere restituito al termine della locazione, dopo la verifica in contraddittorio dell'assenza di eventuali danni all'immobile locato. La compensazione tra cauzione e canone è ammessa soltanto alla scadenza del rapporto locatizio ossia nel momento in cui la somma data in deposito diventa esigibile
(Corte appello Roma sez. VII, 08/05/2023, n.3196 in www.deiure.it).
Dunque, pur astrattamente possibile la compensazione dedotta dagli opposti, è emerso che, nella specie, il danno liquidato in favore dello è superiore al valore del deposito cauzionale, Parte_3 ragione per cui nessuna compensazione può essere operata.
Di conseguenza, gli opposti vanno condannati al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di
420,00 euro, a titolo di canone di locazione, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza al saldo.
7. In ogni caso, si osserva che l'accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione e della domanda riconvenzionale svolta dell'opponente determina, necessariamente, la revoca del decreto ingiuntivo.
Sul punto, va rilevato che la difesa dello ha provveduto a formulare apposita domanda di Parte_3 restituzione delle somme corrisposte dallo stesso in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
La domanda è ammissibile.
Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta finanche nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345
c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata exart. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.) (Cfr. Cassazione civile sez. III, 06/03/2023, n.6614).
D'altronde, neppure al giudice è consentito pronunciare una condanna alla restituzione di somme in assenza di domanda (Cfr. Cassazione civile sez. III, 06/03/2023, n.6614).
Ciò posto, tale principio va opportunamente coordinato con l'ulteriore condanna degli opposti, sopra esplicitata, al risarcimento del danno.
Come ricavabile dalla domanda formulata nel ricorso monitorio, la somma imputabile a deposito cauzionale è pari a 840,00 euro, ragione per cui la differenza rispetto a quanto corrisposto (752,26) è imputabile ad interessi e spese.
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Da tanto deriva che, tenuto conto della somma sopra indicata a titolo di risarcimento del danno
(1587,00) e di deposito cauzionale (840,00), gli opposti vanno condannati anche alla restituzione della ulteriore e residua somma di 752,26 euro (1592,26-1587).
8. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c,, in ragione del solo parziale accoglimento della domanda del ricorrente, in misura grandemente ridotta rispetto alla richiesta formulata, nonché del rigetto della domanda di condanna al pagamento formulata dagli opposti, il Tribunale reputa si sia configurata una ipotesi di soccombenza reciproca, la quale va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia, di parziale accoglimento dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, sussistono i presupposti per compensare integralmente fra le parti le spese di lite (Cfr.
Cass. n. 3438 del 22.2.2016).
9. Anche le spese di C.T.U., alla luce delle ragioni sopra espresse, vanno definitivamente poste a carico delle parti in solido, nella quota di metà per ciascuna di esse (ricorrente e resistenti).
10. La domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dall'opponente, necessariamente riconducibile al comma 3 della citata norma per come articolata, va rigettata, presupponendo la totale soccombenza della parte cui è rivolta.
Per completezza, Ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2017, n. 9532;
Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, n.22952).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dell'opponente e di accoglimento della domanda riconvenzionale della stessa non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettiva- mente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 1110/2023 R.G. così provvede: accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 369/2023 depositato dal Tribunale di Rovigo il 24.4.2023; accerta e dichiara che lo ha diritto al risarcimento del danno nella misura di 1587,00 euro Parte_3
(di cui 420,00 euro di deposito cauzionale già trattenuti) e, per l'effetto, condanna gli opposti, in solido, al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di 1.167,00 euro, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo;
condanna gli opposti, in solido, al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di 420,00 euro,
a titolo di canone di locazione, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza al saldo;
condanna gli opposti, in solido, alla restituzione, in favore dell'opponente, della ulteriore somma di
752,26 euro;
dichiara l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;
rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p,c. formulata dall'opponente; pone definitivamente a carico delle parti, nella quota di metà per ciascuna di esse, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con separato decreto del 22.9.2025.
Così deciso in Rovigo, 24.9.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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