Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01818/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Venuto, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in-OMISSIS-, Via G. Marconi n. 6 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, presso i cui uffici domiciliano in AT, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
avverso
la nota prot. n. -OMISSIS- al domicilio del ricorrente presso il geom. -OMISSIS-, con la quale la Soprintendenza di -OMISSIS-, vista ed in ottemperanza alla Circolare n. 02 del Dip. Dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot. -OMISSIS- ha espresso parere negativo alla richiesta di rilascio del relativo parere di competenza per opere in sanatoria ex. art. 32 della L. 326/03 ed art. 23 L.R. 37/85;
l’atto di Rigetto del Condono Edilizio, recante il n. -OMISSIS-, con il quale il Comune di-OMISSIS- acquisita la comunicazione di rigetto del parere della Soprintendenza adotta il proprio parere di diniego del Condono;
nonché di tutti gli atti a tale comunque preliminari, connessi, coordinati e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 8 aprile 2023 e depositato in data 28 aprile 2023 la deducente ha rappresentato quanto segue.
La ricorrente ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge 326/2003 con nota prot. n. -OMISSIS-, al fine di regolarizzare l’ampliamento della superficie utile e non residenziale, per complessivi mc. 221,81.
In data -OMISSIS-, il Comune di-OMISSIS- ha comunicato l’esito favorevole dell’ iter istruttorio urbanistico, richiedendo per il rilascio del condono edilizio i pareri degli Enti preposti ai vincoli nonché il pagamento degli oneri ed il deposito della catastazione.
Sono stati quindi acquisiti: il parere sanitario (il -OMISSIS-), il nulla osta per il vincolo idrogeologico (l’-OMISSIS-) ed il CIS ai sensi dell’art. 4 della legge 68/1988 del 10 luglio 2017.
In data -OMISSIS-, la ricorrente ha trasmesso al Comune di-OMISSIS- l’attestazione del pagamento delle oblazioni e i pareri acquisiti, con riserva di depositare il parere della Soprintendenza, non ancora reso, richiesto in data -OMISSIS-.
In data 13 febbraio 2023, in conseguenza della sentenza del Giudice delle leggi recepita nella circolare n. 2 del Dipartimento Beni Culturali della Regione Siciliana, la Soprintendenza di -OMISSIS- ha adottato il diniego avversato.
A distanza di qualche giorno il Comune di-OMISSIS- ha adottato il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono edilizio sul presupposto del diniego sopra detto emesso dalla Soprintendenza.
1.1. Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e la Soprintendenza per il Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS- che, con memoria depositata in data 29 maggio 2023, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. All’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025, presente l’Avvocatura erariale per l’Amministrazione regionale resistente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo ha dedotto i vizi di Violazione di legge ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241- con rif. legge 11.09.2020 n. 76; omesso avvio del procedimento.
La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis L. n.241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, soffermandosi sia sulla novella di cui alla legge 11.9.2020, n. 120 (di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76) sia sulle conseguenze (annullamento del provvedimento discrezionale) derivanti dalla violazione della norma, stante l’inapplicabilità dell’art. 21 octies della citata legge n. 241/1990 (all’uopo la parte ricorrente ha richiamato la giurisprudenza sulla ratio e sulla funzione del c.d. preavviso di rigetto);
- con il secondo ha dedotto il vizio di Difetto di istruttoria.
Lamenta l’esponente che l’atto avversato è stato emesso senza previa istruttoria e precisazione delle criticità dell’abuso sottoposto al vaglio dell’Autorità.
La ricorrente osserva altresì che ancorarsi sic et sempliciter alla circolare del Dipartimento Beni Culturali n.-OMISSIS- appare semplicistico ed in spregio dell’onere istruttorio che incombe sull’Ente;
- con il terzo ha dedotto il vizio di Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Per l’esponente è palese la disparità di trattamento che consegue all’applicazione della citata circolare n. 2, presupposto del diniego avversato.
Evidenzia la deducente che la Soprintendenza di -OMISSIS-, nel territorio eoliano, ha rilasciato innumerevoli pareri in ragione delle procedure di cui alla legge 326/2003; il Comune di-OMISSIS- a sua volta ha rilasciato numerosi condoni in dipendenza del parere della Soprintendenza.
Stando così le cose appare evidente per l’esponente una disparità di trattamento sostanziale che è stata determinata dalla pronuncia del Giudice delle leggi, al di là della natura retroattiva della decisione che investe anche i pareri già rilasciati da tempo.
In particolare, l’esponente si interroga, a fronte della conservazione dei pareri e dei condoni già rilasciati, su quale sarà il rapporto giuridico tra questi ed i pareri della Soprintendenza emessi dopo la circolare n. 2 sopra citata; segnatamente, laddove le Soprintendenze non rispetteranno il decisum del Giudice delle leggi, così conservando i pareri già rilasciati ritenendoli validi ed efficaci (come i condoni), si costituiranno due categorie di cittadini (“fortunati” e “sfortunati”).
In questa ipotesi, rileva la ricorrente, si salverebbero i pareri rilasciati prima della sentenza della Corte Costituzionale così aprendo il campo della disparità di trattamento, che va sanzionata con l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con questo motivo, pertanto, la parte ricorrente denuncia il vizio di eccesso di potere per palese disparità di trattamento che viene declinato, nella proposta azione di annullamento, nei termini del riconoscimento della legittimità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in casi analoghi a quello in esame, ovvero di abusi edilizi che hanno comportato l’aumento di volumi o superfici utili.
In buona sostanza la parte ricorrente rivendica l’applicazione, nel caso in esame, di posizioni giuridiche riconosciute legittimamente (fino alla sentenza del Giudice delle leggi) ad altre ditte per medesima tipologia di intervento, e l’eventuale omissione dell’avvio dell’autotutela da parte delle Soprintendenze costituirà e confermerà questo vizio; inoltre, la diversità di trattamento si coglie anche in ragione dei tempi di verifica ed istruttoria delle pratiche.
Al fine di sostenere il motivo in esame, la parte ricorrente - che ha richiesto alla Soprintendenza di -OMISSIS- l’elenco dei pareri rilasciati ex legge 326/2003 (insanabili come previsto dalla sopra citata circolare n. 2), l’elenco delle pratiche di autotutela avviate per la rimozione dei titoli rilasciati stante l’effetto retroattivo del decisum del Giudice delle leggi nonché, al Comune di-OMISSIS-, l’elenco dei condoni rilasciati in dipendenza della legge 326/2003 coniugata ai predetti pareri della Soprintendenza - ha formulato istanza istruttoria (ai sensi degli artt. 63, commi 2 e 4, cod. proc. amm. e 210 cod. proc. civ.);
- infine, è stato invocato l’ annullamento derivato .
Per l’esponente, l’annullamento del provvedimento della Soprintendenza produrrà l’effetto derivato di annullare il provvedimento del Comune di-OMISSIS- anch’esso impugnato.
2. L’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e la Soprintendenza per il Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS- hanno contrastato le domande avanzate dalla parte ricorrente.
3. Il ricorso non può essere accolto.
3.1. Il Collegio intende premettere - in termini generali - che per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 9627; Cons. Stato, sez. II, 17 ottobre 2024, n. 8314; Cons. Stato, sez. VII, 13 novembre 2023, n. 9726; Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781; per alcuni precedenti della Sezione cfr., ex plurimis : T.A.R. Sicilia, AT, sez. I, 15 gennaio 2024, n. 168; T.A.R. Sicilia, AT, sez. I, 10 gennaio 2024, n. 137; T.A.R. Sicilia, AT, sez. I, 28 marzo 2023, nn. 1028 e 1029), ai sensi del cit. art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “ congiuntamente ” determinate condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
In relazione alla disciplina relativa al c.d. terzo condono edilizio (cit. art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326) la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che per l’effetto della qualificazione delle aree come vincolate è sostanzialmente indifferente la natura (assoluta o relativa) del vincolo, stante il chiaro disposto legislativo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 27 febbraio 2023, n. 1241).
3.2. La giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., 19 dicembre 2022, n. 252), nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, nonché, in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- l’art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce « carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta »;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare tra le possibili varianti di senso del testo originario dell’art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
Il Giudice delle leggi, nella citata sentenza, ha anche così precisato: “ Non pare condivisibile, invece, il diverso avviso del CGARS, adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla legge n. 47 del 1985, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta ”.
Il Giudice d’Appello, dopo il citato intervento della Corte costituzionale, ha osservato che “ Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (C. cost., 19 dicembre 2022, n. 252), deve infatti ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (CGARS, Sez. Riun., n.291/10 del 31 gennaio 2012) […] sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 27 novembre 2023, n. 836).
Con circolare n. 02 (prot. n. 62212 del 30 dicembre 2022) - espressamente richiamata nell’atto avversato - il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, nell’evocare la citata sentenza Corte cost., 19 dicembre 2022, n. 252, ha chiaramente evidenziato, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale, che nelle aree sottoposte a vincolo - ferme le altre condizioni - sono sanabili soltanto gli interventi edilizi di minore importanza (opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
3.3. Premesso quanto sopra, come si ricava dagli atti del procedimento amministrativo:
- l’opera per la quale è stato richiesto il rilascio del titolo in sanatoria è stata ultimata, secondo quanto dichiarato, in data 30 settembre 1995;
- la tipologia di abuso, secondo quanto dichiarato, è la n. 1;
- la chiesta sanatoria concerne “ l’ampliamento ” di un fabbricato per civile abitazione (come peraltro evidenziato anche alle pagg. 3 e 12 dell’atto introduttivo del giudizio; inoltre, il certificato di idoneità sismica riporta l’ampliamento di volume e di superficie);
- l’opera, inoltre, insiste in area soggetta a vincolo (isola di Panarea).
Invero, occorre osservare che con i decreti n. 5098 del 7 settembre 1966 (per il Comune di-OMISSIS-), n. 687 del 17 marzo 1979 (per il Comune di S. Marina Salina), n. 688 del 17 marzo 1979 (per il Comune di Leni), e n. 689 del 17 marzo 1979 (per il Comun di Malfa), “ è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, l'intero territorio comunale di-OMISSIS-, S. Marina di Salina, Leni e Malfa distribuito nelle isole di-OMISSIS-, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi, Filicudi, Salina e isole minori ” (cfr. D.A. 23 febbraio 2001 “ Approvazione del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie ”).
Poi, con D.A. n. 7720 del 6 ottobre 1995 l'intero territorio dell'arcipelago delle Eolie, facente capo ai comuni di-OMISSIS-, Leni, Malfa e S. Marina di Salina, con l'esclusione dei centri urbani, è stato sottoposto al vincolo di temporanea immodificabilità, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nelle more della approvazione del piano territoriale paesistico; tale vincolo di temporanea immodificabilità è venuto meno “ soltanto con l’approvazione del Piano paesistico delle Isole Eolie di cui al D.A. 23 febbraio 2001, pubblicato in G.U.R.I., serie Generale, n. 107, del 10 maggio 2001 e in G.U.R.S. 16 marzo 2001 n. 11. Tant’è che lo stesso D.A. 23 febbraio 2001, all’art. 4, ha dichiarato espressamente venuto meno il vincolo di immodificabilità a suo tempo apposto sull’arcipelago ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 15 del 1991 ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 5 luglio 2024, n. 469).
Il sopra richiamato D.A. 23 febbraio 2001, all’art. 3, ha confermato i vincoli, precisando che “ 1. Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta i decreti assessoriali nn. 5098/66, n. 687/79, n. 688/79, n. 689/79 e dall'art. 146 del decreto legislativo n. 490/99, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di -OMISSIS- esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto Piano territoriale paesistico […] I decreti assessoriali nn. 5098/66, 687/79, 688/79, n. 689/79, sono in tal senso integrati ”.
Da tale costrutto deriva l’apposizione dei vincoli, senza soluzione di continuità, sin dai citati decreti assessoriali nn. 5098/66, 687/79, 688/79, n. 689/79 così come confermati e integrati con il D.A. 23 febbraio 2001.
Orbene, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “ ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003 n. 326, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima dell’imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 13 febbraio 2025, n. 1214).
In definitiva, alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nelle aree sottoposte a vincolo non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici (come avvenuto nel caso in esame), essendo irrilevante, come sopra chiarito, che si tratti di vincolo relativo (cfr. cit. Cons. Stato, sez. II, 17 ottobre 2024, n. 8314).
Orbene, in carenza dei presupposti normativamente stabiliti (venendo in evidenza un abuso connotato dai seguenti caratteri: ampliamento di volume e superficie; rientrante nella tipologia 1; realizzato, in area soggetta a vincolo, in epoca successiva alla decorrenza del vincolo) il rilascio del condono è normativamente precluso.
3.4. Tutto ciò premesso, il Collegio non può che concludere per l’infondatezza delle articolate censure.
In ordine al primo motivo di gravame, occorre osservare che – stante i predetti caratteri dell’abuso e la disciplina dettata dal Legislatore in materia di c.d. terzo condono edilizio, sulla quale cfr. supra – “[…] trova applicazione alla fattispecie controversa la chiara previsione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme formali o procedimentali qualora, per la sua natura vincolata, “sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” […]”; inoltre, il terzo periodo del secondo comma del medesimo art. 21- octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “ richiama espressamente il secondo e non il primo periodo del secondo comma, di talché risulta inapplicabile alla fattispecie controversa. Difatti, in ossequio alla condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 1575 del 2021 e n. 478 del 2021,) il terzo periodo del secondo comma dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, secondo cui “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”, è applicabile esclusivamente ai provvedimenti discrezionali, non a quelli vincolati. Il secondo periodo dell’articolo 21-octies, comma 2, prevede che “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Tale disposizione, a differenza di quella contenuta nel primo periodo riferita agli atti vincolati, disciplina la non annullabilità dei provvedimenti discrezionali. Operando il terzo periodo rinvio, in caso di violazione dell’articolo 10-bis, alla disposizione di cui al secondo periodo, è evidente che esso, nell’affermare la rilevanza comunque della violazione di tale norma, trova applicazione esclusiva nelle fattispecie di provvedimenti discrezionali. Come dimostrato dall’utilizzo dell’avverbio “comunque”, dal riferimento normativo al “contenuto” del provvedimento (in luogo dell’inciso “contenuto dispositivo” utilizzato nel primo periodo) e dal precipuo obbligo imposto all’amministrazione di offrire la dimostrazione dell’irrilevanza del vizio, il secondo e il terzo periodo del comma 2 si riferiscono univocamente a provvedimenti adottati nell’esercizio di attività discrezionale […]” (cfr. cit. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 5 luglio 2024, n. 469).
Peraltro, neanche dopo il dispiegarsi dell’attività difensiva in sede processuale sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre le Amministrazioni - regionale e comunale - a non adottare gli atti impugnati.
In conclusione, dunque, gli atti avversati nel caso in esame assurgevano ad atti vincolati, non potendo le Amministrazioni - regionale e comunale - che esprimere una determinazione sfavorevole in ordine all’istanza presentata.
In ordine al secondo motivo di gravame, una volta riscontrata l’insanabilità dell’abuso – cfr. supra – nessun ulteriore approfondimento istruttorio era necessario, né si imponeva una valutazione di “merito” sulla compatibilità paesaggistica, stante l’assenza degli stringenti presupposti per la regolarizzazione dell’immobile.
Peraltro, il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili, non essendoci in caso contrario spazio per alcuna valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; invero, in assenza dei detti presupposti di legge di sanabilità, il detto parere, ove reso, assume carattere vincolato, essendo la preclusione della sanatoria, in tali casi, assoluta.
Ed inoltre, per costante giurisprudenza, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è pienamente assolto mediante il richiamo ad altro atto (nel caso in esame la circolare n. 02, prot. n. 62212 del 30 dicembre 2022, del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana), purché ne siano indicati gli estremi e sia garantita all'interessato la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 6 maggio 2024, n. 549; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 17 luglio 2020, n. 137), come avvenuto nel caso in esame, con la conseguenza che il provvedimento impugnato non risulta inficiato da difetto di istruttoria.
Inoltre, quanto al corredo argomentativo, l’atto avversato evidenzia in modo puntuale che l’area di interesse è assoggettata a vincolo e indica le relative fonti (decreto del Presidente della Regione n. 5098 del 7 settembre 1966; D.A. n. 7720 del 6 ottobre 1995; Piano paesistico delle Isole Eolie di cui al D.A. 23 febbraio 2001).
Infine, non è possibile riscontrare nella fattispecie il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, posto che la dedotta censura presuppone l'esercizio di attività discrezionale (cfr. Cons. Stato, sez. II, 30 aprile 2020, n. 2781), e non vincolata come nella fattispecie; inoltre, la disparità di trattamento non può essere invocata per ottenere, in ipotesi, che l'Amministrazione continui a perseverare nell'illegittimità (cfr., ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 26 ottobre 2023, n. 283; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 22 aprile 2021, n. 130; Cons. Stato, sez. IV, 9 giugno 2023, n. 5672).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene di non dar seguito alla richiesta istruttoria avanzata dalla parte ricorrente al dichiarato fine di supportare il motivo di ricorso relativo al denunciato vizio di disparità di trattamento, attesa la sua mancanza di utilità ai fini della definizione del presente giudizio e ciò avuto riguardo, da una parte, all’infondatezza del detto motivo, per quanto esposto e, dall’altra, all’assenza dei presupposti per la condonabilità dell’opera de qua (cfr. supra ).
Infine, stante l’infondatezza delle censure articolate avverso l’impugnato atto della Soprintendenza il dedotto vizio di invalidità derivata (quanto al provvedimento del Comune di-OMISSIS-) si rivela privo di base.
4. In conclusione, stante l’infondatezza delle censure il ricorso deve essere respinto.
5. Stimasi equo, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di tutte le persone menzionate.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC IA SA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | NC IA SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.