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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dott. Maura Stassano Presidente
Dott.ssa Lia Di Benedetto Consigliere
Dott.ssa Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 27.1.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 610/2023
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to BEVILACQUA VALENTINA presso il cui studio Pt_1
elettivamente domicilia in CORSO GARIBALDI 38 – SALERNO-.
- appellante e appellato in via incidentale - E
rappresentato e difesa dall'avv. GERARDA CRISPINO presso il cui CP_1
domicilio digitale è domiciliato.
- appellato e appellante in via incidentale–
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 1224/2023 del 20.9.2023, non notificata e pubblicata il 20.9.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore sezione Lavoro, CP_1
impugnava l'avviso di addebito n. 40020220008290908000, notificato in data 30.01.2023, con il quale l' richiedeva il pagamento dell'importo di € 3.196,25 a titolo di contributi omessi per effetto della Pt_1
iscrizione alla Gestione Commercianti, relativamente al periodo 01/2021-11/2021, contestando la pretesa per l'insussistenza dei presupposti per la maturazione del credito.
L' costituitasi resisteva all'impugnativa. Il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva la domanda Pt_1
annullando l'atto impugnato ritenendo che l' non aveva assolto all'onere di fornire prova della Pt_1
sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione, compensando le spese di lite.
Ricorre ora in appello l' impugnando la sentenza di primo grado sulla base di un unico motivo di Pt_1
gravame.
L' contesta l' omessa valutazione di prove documentali decisive e, di conseguenza, l'annullamento Pt_1
dell'avviso di addebito. L'appellato, , si è costituito contro deducendo al ricorso in appello e spiegando appello CP_1
incidentale sul regime delle spese che il giudice di prime cure ha ritenuto di compensare.
Più in particolare espone, a sostegno dell'impugnativa, che l'appellato era ben a conoscenza di Pt_1
essere iscritto da anni alla gestione separata e ciò si evince dalla circostanza che il predetto ha versato i relativi contributi da fino al mese di marzo 2019. Non solo.
Nei mesi di maggio e aprile 2020 avrebbe incassato regolarmente l'indennità COVID 19, prevista a favore
CP_ dei lavoratori autonomi di cui all'art. 28 DL 18/2020, ne deriva, in uno anche alla circostanza che ha chiesto la cancellazione solo in data 21.1.2022, la sussistenza di precisi indizi, gravi e concordanti, sufficienti a ritenere dimostrato l'obbligo della contribuzione oggetto di causa.
L' che non contesta il principio, chiarito più volte dalla Corte di Cassazione, per il quale:” la sola Pt_1
attività di amministratore non è ritenuta sufficiente a giustificare l'iscrizione alla gestione commercianti ma rimane onere dell' la dimostrazione della partecipazione diretta del socio amministratore Pt_1 Pt_1
all'attività dell'azienda”. Ciò posto, pur consapevole di essere gravato dell'onere della prova della partecipazione diretta del socio amministratore all'attività dell'azienda e pur consapevole di non averne fornito la prova, tuttavia avrebbe fornito una serie di elementi presuntivi che ritiene possano, complessivamente valutate, consentire di ritenere provata l'attività abituale e prevalente. Tali elementi indiziari sarebbero dati da assenza di personale deputato alla gestione dell'attività commerciale, dalla mancanza di altri redditi da lavoro dipendente e/o autonomo percepiti dall'opponente, dalla circostanza
CP_ che lo stesso ha versato contribuzione fino all'anno 2019 e che, a sua richiesta, ha percepito indennità covid 2019 destinata ai lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 28 DL 18 2020. Inoltre, evidenzia Pt_1
si sarebbe cancellato dalla gestione separata solo nel 21.1.2022. Tutti i predetti elementi, costituirebbero indizi sufficienti a fondare la pretesa dell' Pt_1
Osserva la Corte che l'unico motivo di appello è fondato e pertanto l'appello va accolto.
Ai sensi dell'art. 1 legge n. 1397/60, come sostituito dal primo comma dell'art. 29, l. 3 giugno 1975, n.
160, nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662, “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Sul piano strettamente processuale, poi, l'onere di dimostrare la sussistenza dei predetti elementi presupposti della contribuzione grava sull' che ne pretende il pagamento. Ciò risponde al generale Pt_1
principio del riparto dell'onere della prova che anche Cassazione a SS.UU 3420/2010 ha ribadito.”… il socio ed amministratore di una società di capitali deve essere iscritto alla gestione commercianti unicamente se: a) titolare o gestore in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
b) abbia la piena responsabilità dell'impresa ed assuma tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli e l'onere probatorio della ricorrenza di tali requisiti è in capo all' Pt_1
L' consapevole di non aver fornito un prova diretta ritiene tuttavia che gli elementi indiziari sopra Pt_1
evidenziati possano costituire, valutati complessivamente, prova dell'obbligo contributivo preteso.
Orbene, ritiene la Corte che il versamento di contributi fino al mese di Marzo 2019 e la percezione del contributo Covid 19 nei mesi di Aprile e Maggio 2020, periodi antecedenti, al periodo per il quale l' Pt_1
richiede il pagamento, non possono costituire, elementi indiziari di attività abituale e prevalente nel corso dell'anno 2021. Il versamento contributivo avvenuto due anni prima non rileva ai fini della pretesa dell' per un periodo successivo. Così pure la percezione dell'indennità Covid 19 avvenuta un anno Pt_1
prima, non dimostra la prosecuzione anche nell'anno 2021 di una attività abituale e prevalente. Tali elementi però, valutati unitamente a quanto si legge nella visura, ossia che la cancellazione è stata richiesta in data 21.1.2022 e che l'attività è cessata il 30.11.2021 e alla circostanza che la Ditta individuale non ha dipendenti, dimostrano la fondatezza della pretesa dell' Pt_1
Infatti, mentre da un lato l'iscrizione alla Gestione Commercianti dimostra unicamente l'abitualità, dall'altro la mancanza di dipendenti e la mancanza di altri redditi si ritiene siano elementi in grado di dimostrare anche la prevalenza dell'attività e la sussistenza tutti gli altri elementi richiesti dalla norma sopra citata per il sorgere dell'obbligazione contributiva. In mancanza di dipendenti, è giocoforza ritenere che l'attività sia stata espletata in prima persona dall'appellato, titolare della Ditta individuale, con
“carattere di abitualità e prevalenza”. Non si vede come sia potuta proseguire l'attività fino alla data di cessazione del 30.11.2021 se non con il lavoro del titolare e amministratore della società che pertanto non si è limitato alla sola gestione organizzativa societaria, ma si è stabilmente occupato dell'attività produttiva aziendale.
Ne consegue che l'appello va accolto e riformata in toto la sentenza di primo grado.
Quanto all'appello incidentale parte appellata, vittoriosa in primo grado, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha compensato le spese di lite, così derogando ali artt. 91 e 92
c.p.c. senza valida motivazione.
Ebbene, la censura è assorbita dall'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da contro e sull'appello incidentale Pt_1 CP_1
proposto da contro reietta ogni altra istanza, eccezione o deduzione così decide: CP_1 Pt_1 accoglie l'appello e per l'effetto, così assorbito l'appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020220008290908000;
Condanna l'appellato alle spese di primo e di secondo grado di giudizio che liquida in euro 885,00 per il primo grado ed euro 962,00 per il secondo grado oltre rimborso spese generali, IVA, Cassa e
CPA come per legge.
Salerno così deciso il 27.1.2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dott. Maura Stassano Presidente
Dott.ssa Lia Di Benedetto Consigliere
Dott.ssa Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 27.1.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 610/2023
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to BEVILACQUA VALENTINA presso il cui studio Pt_1
elettivamente domicilia in CORSO GARIBALDI 38 – SALERNO-.
- appellante e appellato in via incidentale - E
rappresentato e difesa dall'avv. GERARDA CRISPINO presso il cui CP_1
domicilio digitale è domiciliato.
- appellato e appellante in via incidentale–
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 1224/2023 del 20.9.2023, non notificata e pubblicata il 20.9.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore sezione Lavoro, CP_1
impugnava l'avviso di addebito n. 40020220008290908000, notificato in data 30.01.2023, con il quale l' richiedeva il pagamento dell'importo di € 3.196,25 a titolo di contributi omessi per effetto della Pt_1
iscrizione alla Gestione Commercianti, relativamente al periodo 01/2021-11/2021, contestando la pretesa per l'insussistenza dei presupposti per la maturazione del credito.
L' costituitasi resisteva all'impugnativa. Il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva la domanda Pt_1
annullando l'atto impugnato ritenendo che l' non aveva assolto all'onere di fornire prova della Pt_1
sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione, compensando le spese di lite.
Ricorre ora in appello l' impugnando la sentenza di primo grado sulla base di un unico motivo di Pt_1
gravame.
L' contesta l' omessa valutazione di prove documentali decisive e, di conseguenza, l'annullamento Pt_1
dell'avviso di addebito. L'appellato, , si è costituito contro deducendo al ricorso in appello e spiegando appello CP_1
incidentale sul regime delle spese che il giudice di prime cure ha ritenuto di compensare.
Più in particolare espone, a sostegno dell'impugnativa, che l'appellato era ben a conoscenza di Pt_1
essere iscritto da anni alla gestione separata e ciò si evince dalla circostanza che il predetto ha versato i relativi contributi da fino al mese di marzo 2019. Non solo.
Nei mesi di maggio e aprile 2020 avrebbe incassato regolarmente l'indennità COVID 19, prevista a favore
CP_ dei lavoratori autonomi di cui all'art. 28 DL 18/2020, ne deriva, in uno anche alla circostanza che ha chiesto la cancellazione solo in data 21.1.2022, la sussistenza di precisi indizi, gravi e concordanti, sufficienti a ritenere dimostrato l'obbligo della contribuzione oggetto di causa.
L' che non contesta il principio, chiarito più volte dalla Corte di Cassazione, per il quale:” la sola Pt_1
attività di amministratore non è ritenuta sufficiente a giustificare l'iscrizione alla gestione commercianti ma rimane onere dell' la dimostrazione della partecipazione diretta del socio amministratore Pt_1 Pt_1
all'attività dell'azienda”. Ciò posto, pur consapevole di essere gravato dell'onere della prova della partecipazione diretta del socio amministratore all'attività dell'azienda e pur consapevole di non averne fornito la prova, tuttavia avrebbe fornito una serie di elementi presuntivi che ritiene possano, complessivamente valutate, consentire di ritenere provata l'attività abituale e prevalente. Tali elementi indiziari sarebbero dati da assenza di personale deputato alla gestione dell'attività commerciale, dalla mancanza di altri redditi da lavoro dipendente e/o autonomo percepiti dall'opponente, dalla circostanza
CP_ che lo stesso ha versato contribuzione fino all'anno 2019 e che, a sua richiesta, ha percepito indennità covid 2019 destinata ai lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 28 DL 18 2020. Inoltre, evidenzia Pt_1
si sarebbe cancellato dalla gestione separata solo nel 21.1.2022. Tutti i predetti elementi, costituirebbero indizi sufficienti a fondare la pretesa dell' Pt_1
Osserva la Corte che l'unico motivo di appello è fondato e pertanto l'appello va accolto.
Ai sensi dell'art. 1 legge n. 1397/60, come sostituito dal primo comma dell'art. 29, l. 3 giugno 1975, n.
160, nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662, “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Sul piano strettamente processuale, poi, l'onere di dimostrare la sussistenza dei predetti elementi presupposti della contribuzione grava sull' che ne pretende il pagamento. Ciò risponde al generale Pt_1
principio del riparto dell'onere della prova che anche Cassazione a SS.UU 3420/2010 ha ribadito.”… il socio ed amministratore di una società di capitali deve essere iscritto alla gestione commercianti unicamente se: a) titolare o gestore in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
b) abbia la piena responsabilità dell'impresa ed assuma tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli e l'onere probatorio della ricorrenza di tali requisiti è in capo all' Pt_1
L' consapevole di non aver fornito un prova diretta ritiene tuttavia che gli elementi indiziari sopra Pt_1
evidenziati possano costituire, valutati complessivamente, prova dell'obbligo contributivo preteso.
Orbene, ritiene la Corte che il versamento di contributi fino al mese di Marzo 2019 e la percezione del contributo Covid 19 nei mesi di Aprile e Maggio 2020, periodi antecedenti, al periodo per il quale l' Pt_1
richiede il pagamento, non possono costituire, elementi indiziari di attività abituale e prevalente nel corso dell'anno 2021. Il versamento contributivo avvenuto due anni prima non rileva ai fini della pretesa dell' per un periodo successivo. Così pure la percezione dell'indennità Covid 19 avvenuta un anno Pt_1
prima, non dimostra la prosecuzione anche nell'anno 2021 di una attività abituale e prevalente. Tali elementi però, valutati unitamente a quanto si legge nella visura, ossia che la cancellazione è stata richiesta in data 21.1.2022 e che l'attività è cessata il 30.11.2021 e alla circostanza che la Ditta individuale non ha dipendenti, dimostrano la fondatezza della pretesa dell' Pt_1
Infatti, mentre da un lato l'iscrizione alla Gestione Commercianti dimostra unicamente l'abitualità, dall'altro la mancanza di dipendenti e la mancanza di altri redditi si ritiene siano elementi in grado di dimostrare anche la prevalenza dell'attività e la sussistenza tutti gli altri elementi richiesti dalla norma sopra citata per il sorgere dell'obbligazione contributiva. In mancanza di dipendenti, è giocoforza ritenere che l'attività sia stata espletata in prima persona dall'appellato, titolare della Ditta individuale, con
“carattere di abitualità e prevalenza”. Non si vede come sia potuta proseguire l'attività fino alla data di cessazione del 30.11.2021 se non con il lavoro del titolare e amministratore della società che pertanto non si è limitato alla sola gestione organizzativa societaria, ma si è stabilmente occupato dell'attività produttiva aziendale.
Ne consegue che l'appello va accolto e riformata in toto la sentenza di primo grado.
Quanto all'appello incidentale parte appellata, vittoriosa in primo grado, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha compensato le spese di lite, così derogando ali artt. 91 e 92
c.p.c. senza valida motivazione.
Ebbene, la censura è assorbita dall'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da contro e sull'appello incidentale Pt_1 CP_1
proposto da contro reietta ogni altra istanza, eccezione o deduzione così decide: CP_1 Pt_1 accoglie l'appello e per l'effetto, così assorbito l'appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020220008290908000;
Condanna l'appellato alle spese di primo e di secondo grado di giudizio che liquida in euro 885,00 per il primo grado ed euro 962,00 per il secondo grado oltre rimborso spese generali, IVA, Cassa e
CPA come per legge.
Salerno così deciso il 27.1.2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano