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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Presidente Dr.ssa Vincenza Barbalucca
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S ENTENZ A
nella causa civile iscritta al n. 3780 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale C.F. 1Parte 1 و
rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Colucci e Domenico Sgambati ed elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Via San Massimo 26, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
CP 1 nata a [...] il [...], codice fiscale C.F. 2
- resistente contumace-
NONCHÈ nata aAvv.to MARIANNA VETRANO, quale curatrice speciale dei minori Persona 1
Benevento il 27/07/2005, e nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata CP_2 presso il proprio studio in Roccarainola (NA) alla Via Veccio 11;
curatore speciale -
Con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola interventore necessario -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 16.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.06.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra CP_1 il 09/09/2000 a Napoli, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 93 parte II Serie A Sez. C anno 2000), dalla cui unione nascevano due figlie: ER 1 nata a [...] il [...], e CP_2 nata a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, l'affido esclusivo dei figli con regolamentazione dei tempi di permanenza con la madre, assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento per la prole nonché di porre a carico della resistente l'obbligo a contribuire nella misura del 50% alle restanti rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
vinte le spese.
Con la memoria del 07.04.2023, il ricorrente integrava le proprie conclusioni con la richiesta di revoca della responsabilità genitoriale alla resistente e del risarcimento del danno morale.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la parte ricorrente all'udienza presidenziale del 12.12.2022 e le minori all'udienza del
09.01.2023, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 09.06.2023, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., espletata la prova orale, all'udienza del 16.06.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190, comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE CP 1Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di la quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e pedissequo decreto, dell'ordinanza presidenziale e, poi, della memoria integrativa contenente domande nuove.
Va poi evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000). Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dal ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Ciò posto, va, altresì, accolta la domanda di addebito proposta dal ricorrente.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia>> in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa - unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, giova rammentare che parte ricorrente ha dedotto che la dissoluzione del consorzio familiare sia da ricondursi all'infedeltà della signora CP_1, la quale, improvvisamente, abbandonava marito e figlie per andare a vivere con il nuovo compagno con il quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale.
Orbene, dagli elementi probatori offerti, è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi al comportamento inadempiente della resistente.
Innanzitutto, i testi escussi hanno confermato che prima dell'allontanamento della CP 1, i rapporti tra i coniugi era sereni. Inoltre, dalla messaggistica prodotta, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dalle figlie anche in sede di ascolto, è emerso che, all'improvviso, la signora CP 1 nel maggio
2022, lasciava le figlie nella villa comunale di Acerra comunicando la sua scelta di andare a vivere con un altro uomo con il quale aveva finalmente trovato la felicità. La signora, inoltre, nell'immediatezza dei fatti pubblicava sui social (cfr. compendio fotografico in atti) immagini che la ritraevano in atteggiamenti affettuosi con il nuovo compagno. Le predette circostanze sono altresì confermate dal fatto che la CP 1 trasferiva in data 17.10.2022 la propria residenza anagrafica in
OL (NA) alla Via Lufrano 103G con il sig. Controparte_3 per poi rendersi irreperibile dal mese di dicembre 2023, come, tra l'altro, si evince dalla relazione dei CC di OL (NA) del
25.04.2024.
وCon più lungo discorso, la teste TI 1 , ascoltata all'udienza del 10.03.2025, ha riferito di avere frequentato assiduamente l'abitazione dei coniugi Pt 1 e CP_1 in quanto amica della figlia
ER 1 In merito ai rapporti tra i predetti coniugi, la teste ha confermato la circostanza che i coniugi, in sua presenza, erano sempre di buon umore, mai nervosi, e che il signor Pt_1 era sempre cordiale ed affettuoso con la moglie, precisando, al riguardo:" quando andavo a casa loro, spesso parlavo anche con i genitori della mia amica;
erano simpatici e gioviali. [...] in mia presenza il Pt 1 era sempre affettuoso con la moglie. [....] io andavo con la mia famiglia nello stesso villaggio dove andava ER 1 con la sua famiglia, si trattava del villaggio Martinica a Bonifati in Calabria;
e ricordo che in alcune serate il papà di ER 1 collaborava con il bar della struttura servendo ai tavoli;
e in quelle occasione serviva personalmente anche la moglie e le figlie".
In merito, invece, all'allontanamento dalla casa familiare avvenuto il 09 maggio 2022, la teste Per 1
[...] figlia dei coniugi Pt 2 e CP 1, a conferma di quanto dedotto dal ricorrente nel ricorso, riferisce: "mia madre lasciò me e mia sorella nella villa comunale di Acerra dicendoci che doveva fare un colloquio di lavoro ma non vi fece più ritorno;
preciso che mia madre ci lasciò da sole"; la teste, poi, continuando, riferiva: “mia madre tramite messaggi mi comunicò che aveva trovato la felicità con un nuovo amore, importante quanto me e mia sorella"(cfr. verbale di udienza del
10.03.2025). Ancora, parte ricorrente ha allegato al ricorso stralci di conversazioni wa intervenuti tra il Pt 1 e la CP_1 in cui quest'ultima comunicava espressamente al marito di essere andata via di casa e di non aver alcuna intenzione di farvi ritorno.
Entrambi i testi escussi, poi, hanno confermato che nei giorni successivi all'allontanamento, la
CP_1 sulla propria pagina social della piattaforma denominata TikTok pubblicò foto e video in cui appariva abbracciata ad un altro uomo e lo baciava. ascoltata all'udienza del 14.04.2025, confermava i buoni Anche la teste TI 2
rapporti tra i coniugi, la pubblicazione di foto che ritraevano la CP_1 con un altro uomo in era diventato di atteggiamenti confidenziali e la circostanza che il comportamento della CP_1 dominio pubblico e oggetto di chiacchiere tra i colleghi di lavoro del sig. Pt_1
Alla stregua del sin qui detto, deve ritenersi, pertanto, raggiunta prova che la causa della separazione sia da ricondursi al comportamento inadempiente della resistente la quale ha abbandonato la casa familiare nonché marito e figli per andare a vivere con un uomo con il quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale.
La domanda di addebito va, per tal via, accolta.
Quanto ai provvedimenti accessori, in primo luogo, occorre osservare che ER 1 è divenuta maggiorenne, per cui nulla va disposto in merito ad affido, collocazione e regolamentazione dei tempi di permanenza.
Circa la figlia minore CP_2 va esaminata la domanda ex art.330 cc spiegata da parte ricorrente cui ha aderito il curatore speciale.
Al riguardo, giova innanzitutto chiarire che la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale
è domanda nuova ed autonoma rispetto alla domanda di separazione, non certamente da potersi intendere come accessoria a tale ultima domanda in quanto alla separazione risultano necessariamente accessorie solo le statuizioni circa il regime di affido e regolamentazione del diritto di vista, se ci sono figli minori, determinazione del contributo al mantenimento per figli e/o moglie, assegnazione casa familiare.
La domanda di decadenza/sospensione della potestà può essere formulata per tutta la durata del processo così come testualmente recita l'art. 38 disp. att. cpc.
Nel caso che ci occupa la domanda formulata da parte ricorrente con la memoria integrativa è,
pertanto, ammissibile.
Tanto chiarito, occorre rammentare i presupposti che giustificano la pronuncia di decadenza.
Ai sensi dell'art. 330 cc il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
In tutti i casi nei quali i genitori non esercitano i loro doveri nei confronti dei figli, ovvero abusino dei relativi poteri, con pregiudizio per i figli medesimi, il codice civile prevede forme di intervento da parte del giudice, graduate a seconda della maggiore o minore gravità dell'inadempimento: dalla decadenza della potestà genitoriale all'assunzione dei provvedimenti atipici ex art. 333 ritenuti più opportuni secondo le circostanze>>.
I provvedimenti in questione possono essere adottati nei confronti di entrambi i genitori o di uno solo di essi, cui sia imputabile la violazione del dovere. Il Tribunale potrebbe altresì adottare nei confronti dei genitori provvedimenti differenziati.
A tal riguardo assume, quindi, rilievo la condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla potestà, senza che alcun rilievo pregnante possa riconoscersi alla natura dolosa o colposa del comportamento.
I provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. non hanno infatti natura propriamente sanzionatoria, per assumere essenzialmente una funzione preventiva. Essi (e segnatamente la decadenza dalla potestà) mirano, non già a punire i genitori per gli inadempimenti connessi, né tanto meno ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, bensì ad evitare che per l'avvenire si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti. La natura colposa ovvero dolosa dell'inadempimento può tuttavia influire solo nell'indirizzare il giudice verso la misura più drastica della decadenza, o piuttosto verso provvedimenti meno severi, secondo il maggiore o minore grado di consapevolezza dei genitori.
Carattere sanzionatorio assume invece la decadenza dalla potestà, pronunciata in sede penale, quale pena accessoria ex art. 34 c.p. ovvero per i reati di violenza sessuale ex artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquiese 609 octies c.p..
Sono quindi due i presupposti previsti dalla norma in esame per la declaratoria della decadenza dalla potestà: una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale o l'abuso dei relativi poteri con un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.
Alquanto variegata la casistica giurisprudenziale, in relazione al primo presupposto. Si sono così ritenuti sussistere gli estremi per la decadenza dalla potestà in presenza di:
- comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del coniuge e dei figli, ovvero nei confronti del solo coniuge, quando siano tali da alterare l'atmosfera familiare nel suo complesso;
- incapacità di capire i bisogni del figlio e coartazione psicologica, in spregio dell'opera di sensibilizzazione dei servizi sociali;
- rifiuto di far sottoporre il figlio ad interventi medici necessari per la salute (vaccinazioni, trasfusioni);
affidamento del figlio, poco dopo la nascita, a persone sconosciute per farlo adottare, con conseguente elisione di ogni rapporto con queste ultime (T. min. Roma 7.4.1977).
Si è invece escluso che possa legittimare l'intervento del giudice, in base alla norma in commento:
- l'affidamento, da parte di soggetti di etnia diversa dalla nostra, del figlio a terzi, nella convinzione di potergli garantire un benessere economico;
- la malattia mentale del genitore;
- l'esercizio della prostituzione da parte della madre, quando non comporti di per sé grave pregiudizio al figlio.
La pronuncia di decadenza comporta per il genitore la totale perdita della titolarità e dell'esercizio della responsabilità genitoriale di talchè il genitore decaduto, non solo non può adottare alcuna scelta nell'interesse del figlio, per quanto non ha il diritto di vigiliare sull'operato dell'altro genitore;
di contro, il genitore continua ad essere gravato di tutti i compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte ( ex multis C. 7041/2013) il genitore dichiarato decaduto dalla potestà ha comunque il diritto a incontrare il figlio ove ciò non sia pregiudizievole per il minore, diversamente opinando si vanificherebbe la possibilità di una pronuncia di reintegra prevista dall' art. 332 c.p.c. poiché anche al mutare delle condizioni, il genitore coattivamente allontanato dal figlio, a seguito della pronunciata decadenza, difficilmente potrebbe riallacciare i rapporti con la prole, in quanto irrimediabilmente compromessi dalla prolungata lontananza.
Orbene, tornando al caso di specie, il tribunale osserva che, se è vero che la signora CP_1 ha improvvisamente abbandonato le figlie per andare a vivere con un altro uomo senza preannunciare le proprie intenzioni e, quindi, preparare in alcun modo le figlie al proprio allontanamento, ha tenuto una condotta opinabile quando ha scelto di pubblicare le foto della propria relazione sui social incurante delle ripercussioni che ciò avrebbe avuto sulla serenità delle figlie, non contribuisce al mantenimento delle minori;
non è men vero che la resistente ha tentato, almeno inizialmente, di mantenere un rapporto con le figlie le quali hanno rifiutato ogni contatto, bloccandola al cellulare.
Inoltre, la resistente ha cercato di acquisire informazioni tramite il marito in merito alle condizioni delle figlie, si è recata a scuola per prestare il consenso per una gita scolastica di una figlia, come emerge dalla messaggistica prodotta dal ricorrente. Tale circostanza unitamente al fatto che la CP_1, prima dell'allontanamento, come dichiarato dallo stesso ricorrente all'udienza presidenziale del
12.12.2022, è “sempre stata una buona madre” inducono a ritenere che permangano nella CP_1 degli elementi positivi che possono essere recuperati soprattutto una volta cessata (come pare sia effettivamente accaduto) anche la relazione con un uomo pare non troppo raccomandabile (pare ricoverato per TSO e arrestato per il reato di rapina). Ritiene pertanto il tribunale di rigettare la domanda proposta ex art. 330 cc.
Si ritiene piuttosto adeguatamente tutelante per la minore disporre un affido super – esclusivo al padre il quale si è sempre preso cura sia economicamente che affettivamente della minore e che, pertanto, potrà assumere per la figlia CP_2 ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione.
La madre, per contro, dopo l'abbandono della casa familiare e i primi tentativi di approccio con le figlie, non si è attivata concretamente con i SS per riprendere gli incontri con la prole fino a rendersi irreperibile con ciò rivelando una attuale inaffidabilità al ruolo genitoriale.
La minore andrà altresì collocata presso il padre cui andrà assegnata la casa familiare sita in Acerra
(Na) alla via Madonnelle n. 90.
Quanto al diritto di visita, rilevato che la resistente non ha intrapreso i percorsi indicati nell'ordinanza presidenziale del 31.01.2023 e che persiste il rifiuto della minore ad incontrare la madre, si invita nuovamente la signora CP 1 ad intraprendere presso struttura sanitaria pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei SS di OL, percorso di valutazione e sostegno alla genitorialità all'esito del quale potrà vedere la minore, ove questa sia a tanto favorevole, presso i competenti servizi sociali del Comune di Acerra alla presenza di persona dei SS o di altro centro convenzionato.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio in atti è emerso che: 1) ricorrente vive, unitamente alle figlie ER 1 (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria) e CP_2 (minorenne che frequenta il secondo anno delle scuole superiori), in un'abitazione di proprietà; lavora presso l'Amministrazione Penitenziaria dello Stato percependo una retribuzione mensile di € 1.400,00 circa;
è gravato di fatto dalla rata mensile del mutuo ventennale pari ad € 480,00 circa;
2) la resistente, invece, durante la convivenza non lavorava, come riferito dallo stesso ricorrente, mentre ad oggi non si conoscono eventuali redditi o sussidi percepiti. ERtanto, considerata la complessiva situazione economica e reddituale delle parti, tenuto conto dell'obbligo gravante su ciascun genitore di contribuire in modo dignitoso al mantenimento dei figli nonché del tempo esclusivo da queste trascorso con il padre, rilevato che la resistente risulta abile e capace al lavoro, questo tribunale ritiene congruo porre a carico della signora CP 1 l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie ER 1e CP 2 versando al signor Parte 1 entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore della prole richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di
Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021.
Circa la domanda di risarcimento dei danni morali subiti proposta da parte ricorrente, va rigettata la domanda proposta in favore delle figlie atteso che il ricorrente agisce in proprio e non quale esercente la responsabilità genitoriale sulle minori. Tra l'altro la figlia ER_1 è diventata maggiorenne. Difetta per tal via la legittimazione attiva del ricorrente in merito alla domanda di risarcimento dei danni morali patiti dalla figlie, domanda che ben potrà essere correttamente azionata in altro giudizio.
Va, invece, accolta la domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente. Ritiene il tribunale che le modalità dei comportamenti assunti dalla resistente, la quale, subito dopo avere abbandonato il nucleo familiare, pubblicava le foto relative alla nuova relazione così esponendo il marito a situazioni di pettegolezzo anche in ambito lavorativo lesive della dignità del ricorrente, integrino gli estremi dell'illecito familiare. In ordine al quantum debeatur non può che procedersi ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale subito dal Luogo alla propria dignità.
Al riguardo, escluso che il ricorrente abbia subito un danno biologico (non provato), si stima equo quantificare in euro 3.000,00 la somma dovuta dalla signora CP_1 al sig. Luogo a titolo di risarcimento danni non patrimoniali subiti.
Parte resistente va, pertanto, condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro
3000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Vanno invece dichiarate inammissibili le altre domande di accertamento e condanna proposte dal ricorrente in relazione al contratto di mutuo, le cui questioni sono estranee al presente giudizio
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente, vanno poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della controversia di valore indeterminabile di complessità bassa, dei parametri medi di cui al DM 55/2014, dell'assenza di questioni giuridiche di speciale difficoltà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede: a) Dichiara la contumacia di CP 1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) addebita la separazione dei coniugi alla resistente CP 1 ;
e) rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della signora CP 1
CP 2 al padre f) affida, in via super - esclusiva, la minore Parte 1 con
,
collocazione presso lo stesso;
g) assegna la casa familiare in Acerra (Na) alla via Madonnelle n. 90 al ricorrente Pt 1
[...] ;
h) disciplina il diritto di visita della madre in conformità alla parte motiva;
CP 1 ad intraprendere presso struttura sanitaria pubblica o i) invita la signora convenzionata da individuarsi a cura dei SS di OL, percorso di valutazione e sostegno alla genitorialità;
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie j) pone a carico della signora CP 1 versando al signor Parte 1 entro il 5 di ogni mese, ERsona 1 e CP 2
la somma pari ad euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
k) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la prole documentate, individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021;
1) rigetta la domanda di risarcimento danno non patrimoniale formulata dal ricorrente per le figlie;
m) accoglie la domanda di risarcimento danni avanzata dal ricorrente per sé e condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 3000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
n) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 98,00 per spese vive ed in € 5.331,20 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Presidente Dr.ssa Vincenza Barbalucca
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S ENTENZ A
nella causa civile iscritta al n. 3780 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale C.F. 1Parte 1 و
rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Colucci e Domenico Sgambati ed elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Via San Massimo 26, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
CP 1 nata a [...] il [...], codice fiscale C.F. 2
- resistente contumace-
NONCHÈ nata aAvv.to MARIANNA VETRANO, quale curatrice speciale dei minori Persona 1
Benevento il 27/07/2005, e nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata CP_2 presso il proprio studio in Roccarainola (NA) alla Via Veccio 11;
curatore speciale -
Con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola interventore necessario -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 16.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.06.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra CP_1 il 09/09/2000 a Napoli, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 93 parte II Serie A Sez. C anno 2000), dalla cui unione nascevano due figlie: ER 1 nata a [...] il [...], e CP_2 nata a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, l'affido esclusivo dei figli con regolamentazione dei tempi di permanenza con la madre, assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento per la prole nonché di porre a carico della resistente l'obbligo a contribuire nella misura del 50% alle restanti rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
vinte le spese.
Con la memoria del 07.04.2023, il ricorrente integrava le proprie conclusioni con la richiesta di revoca della responsabilità genitoriale alla resistente e del risarcimento del danno morale.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la parte ricorrente all'udienza presidenziale del 12.12.2022 e le minori all'udienza del
09.01.2023, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 09.06.2023, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., espletata la prova orale, all'udienza del 16.06.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190, comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE CP 1Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di la quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e pedissequo decreto, dell'ordinanza presidenziale e, poi, della memoria integrativa contenente domande nuove.
Va poi evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000). Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dal ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Ciò posto, va, altresì, accolta la domanda di addebito proposta dal ricorrente.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia>> in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa - unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, giova rammentare che parte ricorrente ha dedotto che la dissoluzione del consorzio familiare sia da ricondursi all'infedeltà della signora CP_1, la quale, improvvisamente, abbandonava marito e figlie per andare a vivere con il nuovo compagno con il quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale.
Orbene, dagli elementi probatori offerti, è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi al comportamento inadempiente della resistente.
Innanzitutto, i testi escussi hanno confermato che prima dell'allontanamento della CP 1, i rapporti tra i coniugi era sereni. Inoltre, dalla messaggistica prodotta, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dalle figlie anche in sede di ascolto, è emerso che, all'improvviso, la signora CP 1 nel maggio
2022, lasciava le figlie nella villa comunale di Acerra comunicando la sua scelta di andare a vivere con un altro uomo con il quale aveva finalmente trovato la felicità. La signora, inoltre, nell'immediatezza dei fatti pubblicava sui social (cfr. compendio fotografico in atti) immagini che la ritraevano in atteggiamenti affettuosi con il nuovo compagno. Le predette circostanze sono altresì confermate dal fatto che la CP 1 trasferiva in data 17.10.2022 la propria residenza anagrafica in
OL (NA) alla Via Lufrano 103G con il sig. Controparte_3 per poi rendersi irreperibile dal mese di dicembre 2023, come, tra l'altro, si evince dalla relazione dei CC di OL (NA) del
25.04.2024.
وCon più lungo discorso, la teste TI 1 , ascoltata all'udienza del 10.03.2025, ha riferito di avere frequentato assiduamente l'abitazione dei coniugi Pt 1 e CP_1 in quanto amica della figlia
ER 1 In merito ai rapporti tra i predetti coniugi, la teste ha confermato la circostanza che i coniugi, in sua presenza, erano sempre di buon umore, mai nervosi, e che il signor Pt_1 era sempre cordiale ed affettuoso con la moglie, precisando, al riguardo:" quando andavo a casa loro, spesso parlavo anche con i genitori della mia amica;
erano simpatici e gioviali. [...] in mia presenza il Pt 1 era sempre affettuoso con la moglie. [....] io andavo con la mia famiglia nello stesso villaggio dove andava ER 1 con la sua famiglia, si trattava del villaggio Martinica a Bonifati in Calabria;
e ricordo che in alcune serate il papà di ER 1 collaborava con il bar della struttura servendo ai tavoli;
e in quelle occasione serviva personalmente anche la moglie e le figlie".
In merito, invece, all'allontanamento dalla casa familiare avvenuto il 09 maggio 2022, la teste Per 1
[...] figlia dei coniugi Pt 2 e CP 1, a conferma di quanto dedotto dal ricorrente nel ricorso, riferisce: "mia madre lasciò me e mia sorella nella villa comunale di Acerra dicendoci che doveva fare un colloquio di lavoro ma non vi fece più ritorno;
preciso che mia madre ci lasciò da sole"; la teste, poi, continuando, riferiva: “mia madre tramite messaggi mi comunicò che aveva trovato la felicità con un nuovo amore, importante quanto me e mia sorella"(cfr. verbale di udienza del
10.03.2025). Ancora, parte ricorrente ha allegato al ricorso stralci di conversazioni wa intervenuti tra il Pt 1 e la CP_1 in cui quest'ultima comunicava espressamente al marito di essere andata via di casa e di non aver alcuna intenzione di farvi ritorno.
Entrambi i testi escussi, poi, hanno confermato che nei giorni successivi all'allontanamento, la
CP_1 sulla propria pagina social della piattaforma denominata TikTok pubblicò foto e video in cui appariva abbracciata ad un altro uomo e lo baciava. ascoltata all'udienza del 14.04.2025, confermava i buoni Anche la teste TI 2
rapporti tra i coniugi, la pubblicazione di foto che ritraevano la CP_1 con un altro uomo in era diventato di atteggiamenti confidenziali e la circostanza che il comportamento della CP_1 dominio pubblico e oggetto di chiacchiere tra i colleghi di lavoro del sig. Pt_1
Alla stregua del sin qui detto, deve ritenersi, pertanto, raggiunta prova che la causa della separazione sia da ricondursi al comportamento inadempiente della resistente la quale ha abbandonato la casa familiare nonché marito e figli per andare a vivere con un uomo con il quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale.
La domanda di addebito va, per tal via, accolta.
Quanto ai provvedimenti accessori, in primo luogo, occorre osservare che ER 1 è divenuta maggiorenne, per cui nulla va disposto in merito ad affido, collocazione e regolamentazione dei tempi di permanenza.
Circa la figlia minore CP_2 va esaminata la domanda ex art.330 cc spiegata da parte ricorrente cui ha aderito il curatore speciale.
Al riguardo, giova innanzitutto chiarire che la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale
è domanda nuova ed autonoma rispetto alla domanda di separazione, non certamente da potersi intendere come accessoria a tale ultima domanda in quanto alla separazione risultano necessariamente accessorie solo le statuizioni circa il regime di affido e regolamentazione del diritto di vista, se ci sono figli minori, determinazione del contributo al mantenimento per figli e/o moglie, assegnazione casa familiare.
La domanda di decadenza/sospensione della potestà può essere formulata per tutta la durata del processo così come testualmente recita l'art. 38 disp. att. cpc.
Nel caso che ci occupa la domanda formulata da parte ricorrente con la memoria integrativa è,
pertanto, ammissibile.
Tanto chiarito, occorre rammentare i presupposti che giustificano la pronuncia di decadenza.
Ai sensi dell'art. 330 cc il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
In tutti i casi nei quali i genitori non esercitano i loro doveri nei confronti dei figli, ovvero abusino dei relativi poteri, con pregiudizio per i figli medesimi, il codice civile prevede forme di intervento da parte del giudice, graduate a seconda della maggiore o minore gravità dell'inadempimento: dalla decadenza della potestà genitoriale all'assunzione dei provvedimenti atipici ex art. 333 ritenuti più opportuni secondo le circostanze>>.
I provvedimenti in questione possono essere adottati nei confronti di entrambi i genitori o di uno solo di essi, cui sia imputabile la violazione del dovere. Il Tribunale potrebbe altresì adottare nei confronti dei genitori provvedimenti differenziati.
A tal riguardo assume, quindi, rilievo la condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla potestà, senza che alcun rilievo pregnante possa riconoscersi alla natura dolosa o colposa del comportamento.
I provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. non hanno infatti natura propriamente sanzionatoria, per assumere essenzialmente una funzione preventiva. Essi (e segnatamente la decadenza dalla potestà) mirano, non già a punire i genitori per gli inadempimenti connessi, né tanto meno ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, bensì ad evitare che per l'avvenire si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti. La natura colposa ovvero dolosa dell'inadempimento può tuttavia influire solo nell'indirizzare il giudice verso la misura più drastica della decadenza, o piuttosto verso provvedimenti meno severi, secondo il maggiore o minore grado di consapevolezza dei genitori.
Carattere sanzionatorio assume invece la decadenza dalla potestà, pronunciata in sede penale, quale pena accessoria ex art. 34 c.p. ovvero per i reati di violenza sessuale ex artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquiese 609 octies c.p..
Sono quindi due i presupposti previsti dalla norma in esame per la declaratoria della decadenza dalla potestà: una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale o l'abuso dei relativi poteri con un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.
Alquanto variegata la casistica giurisprudenziale, in relazione al primo presupposto. Si sono così ritenuti sussistere gli estremi per la decadenza dalla potestà in presenza di:
- comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del coniuge e dei figli, ovvero nei confronti del solo coniuge, quando siano tali da alterare l'atmosfera familiare nel suo complesso;
- incapacità di capire i bisogni del figlio e coartazione psicologica, in spregio dell'opera di sensibilizzazione dei servizi sociali;
- rifiuto di far sottoporre il figlio ad interventi medici necessari per la salute (vaccinazioni, trasfusioni);
affidamento del figlio, poco dopo la nascita, a persone sconosciute per farlo adottare, con conseguente elisione di ogni rapporto con queste ultime (T. min. Roma 7.4.1977).
Si è invece escluso che possa legittimare l'intervento del giudice, in base alla norma in commento:
- l'affidamento, da parte di soggetti di etnia diversa dalla nostra, del figlio a terzi, nella convinzione di potergli garantire un benessere economico;
- la malattia mentale del genitore;
- l'esercizio della prostituzione da parte della madre, quando non comporti di per sé grave pregiudizio al figlio.
La pronuncia di decadenza comporta per il genitore la totale perdita della titolarità e dell'esercizio della responsabilità genitoriale di talchè il genitore decaduto, non solo non può adottare alcuna scelta nell'interesse del figlio, per quanto non ha il diritto di vigiliare sull'operato dell'altro genitore;
di contro, il genitore continua ad essere gravato di tutti i compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte ( ex multis C. 7041/2013) il genitore dichiarato decaduto dalla potestà ha comunque il diritto a incontrare il figlio ove ciò non sia pregiudizievole per il minore, diversamente opinando si vanificherebbe la possibilità di una pronuncia di reintegra prevista dall' art. 332 c.p.c. poiché anche al mutare delle condizioni, il genitore coattivamente allontanato dal figlio, a seguito della pronunciata decadenza, difficilmente potrebbe riallacciare i rapporti con la prole, in quanto irrimediabilmente compromessi dalla prolungata lontananza.
Orbene, tornando al caso di specie, il tribunale osserva che, se è vero che la signora CP_1 ha improvvisamente abbandonato le figlie per andare a vivere con un altro uomo senza preannunciare le proprie intenzioni e, quindi, preparare in alcun modo le figlie al proprio allontanamento, ha tenuto una condotta opinabile quando ha scelto di pubblicare le foto della propria relazione sui social incurante delle ripercussioni che ciò avrebbe avuto sulla serenità delle figlie, non contribuisce al mantenimento delle minori;
non è men vero che la resistente ha tentato, almeno inizialmente, di mantenere un rapporto con le figlie le quali hanno rifiutato ogni contatto, bloccandola al cellulare.
Inoltre, la resistente ha cercato di acquisire informazioni tramite il marito in merito alle condizioni delle figlie, si è recata a scuola per prestare il consenso per una gita scolastica di una figlia, come emerge dalla messaggistica prodotta dal ricorrente. Tale circostanza unitamente al fatto che la CP_1, prima dell'allontanamento, come dichiarato dallo stesso ricorrente all'udienza presidenziale del
12.12.2022, è “sempre stata una buona madre” inducono a ritenere che permangano nella CP_1 degli elementi positivi che possono essere recuperati soprattutto una volta cessata (come pare sia effettivamente accaduto) anche la relazione con un uomo pare non troppo raccomandabile (pare ricoverato per TSO e arrestato per il reato di rapina). Ritiene pertanto il tribunale di rigettare la domanda proposta ex art. 330 cc.
Si ritiene piuttosto adeguatamente tutelante per la minore disporre un affido super – esclusivo al padre il quale si è sempre preso cura sia economicamente che affettivamente della minore e che, pertanto, potrà assumere per la figlia CP_2 ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione.
La madre, per contro, dopo l'abbandono della casa familiare e i primi tentativi di approccio con le figlie, non si è attivata concretamente con i SS per riprendere gli incontri con la prole fino a rendersi irreperibile con ciò rivelando una attuale inaffidabilità al ruolo genitoriale.
La minore andrà altresì collocata presso il padre cui andrà assegnata la casa familiare sita in Acerra
(Na) alla via Madonnelle n. 90.
Quanto al diritto di visita, rilevato che la resistente non ha intrapreso i percorsi indicati nell'ordinanza presidenziale del 31.01.2023 e che persiste il rifiuto della minore ad incontrare la madre, si invita nuovamente la signora CP 1 ad intraprendere presso struttura sanitaria pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei SS di OL, percorso di valutazione e sostegno alla genitorialità all'esito del quale potrà vedere la minore, ove questa sia a tanto favorevole, presso i competenti servizi sociali del Comune di Acerra alla presenza di persona dei SS o di altro centro convenzionato.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio in atti è emerso che: 1) ricorrente vive, unitamente alle figlie ER 1 (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria) e CP_2 (minorenne che frequenta il secondo anno delle scuole superiori), in un'abitazione di proprietà; lavora presso l'Amministrazione Penitenziaria dello Stato percependo una retribuzione mensile di € 1.400,00 circa;
è gravato di fatto dalla rata mensile del mutuo ventennale pari ad € 480,00 circa;
2) la resistente, invece, durante la convivenza non lavorava, come riferito dallo stesso ricorrente, mentre ad oggi non si conoscono eventuali redditi o sussidi percepiti. ERtanto, considerata la complessiva situazione economica e reddituale delle parti, tenuto conto dell'obbligo gravante su ciascun genitore di contribuire in modo dignitoso al mantenimento dei figli nonché del tempo esclusivo da queste trascorso con il padre, rilevato che la resistente risulta abile e capace al lavoro, questo tribunale ritiene congruo porre a carico della signora CP 1 l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie ER 1e CP 2 versando al signor Parte 1 entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore della prole richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di
Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021.
Circa la domanda di risarcimento dei danni morali subiti proposta da parte ricorrente, va rigettata la domanda proposta in favore delle figlie atteso che il ricorrente agisce in proprio e non quale esercente la responsabilità genitoriale sulle minori. Tra l'altro la figlia ER_1 è diventata maggiorenne. Difetta per tal via la legittimazione attiva del ricorrente in merito alla domanda di risarcimento dei danni morali patiti dalla figlie, domanda che ben potrà essere correttamente azionata in altro giudizio.
Va, invece, accolta la domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente. Ritiene il tribunale che le modalità dei comportamenti assunti dalla resistente, la quale, subito dopo avere abbandonato il nucleo familiare, pubblicava le foto relative alla nuova relazione così esponendo il marito a situazioni di pettegolezzo anche in ambito lavorativo lesive della dignità del ricorrente, integrino gli estremi dell'illecito familiare. In ordine al quantum debeatur non può che procedersi ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale subito dal Luogo alla propria dignità.
Al riguardo, escluso che il ricorrente abbia subito un danno biologico (non provato), si stima equo quantificare in euro 3.000,00 la somma dovuta dalla signora CP_1 al sig. Luogo a titolo di risarcimento danni non patrimoniali subiti.
Parte resistente va, pertanto, condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro
3000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Vanno invece dichiarate inammissibili le altre domande di accertamento e condanna proposte dal ricorrente in relazione al contratto di mutuo, le cui questioni sono estranee al presente giudizio
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente, vanno poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della controversia di valore indeterminabile di complessità bassa, dei parametri medi di cui al DM 55/2014, dell'assenza di questioni giuridiche di speciale difficoltà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede: a) Dichiara la contumacia di CP 1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) addebita la separazione dei coniugi alla resistente CP 1 ;
e) rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della signora CP 1
CP 2 al padre f) affida, in via super - esclusiva, la minore Parte 1 con
,
collocazione presso lo stesso;
g) assegna la casa familiare in Acerra (Na) alla via Madonnelle n. 90 al ricorrente Pt 1
[...] ;
h) disciplina il diritto di visita della madre in conformità alla parte motiva;
CP 1 ad intraprendere presso struttura sanitaria pubblica o i) invita la signora convenzionata da individuarsi a cura dei SS di OL, percorso di valutazione e sostegno alla genitorialità;
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie j) pone a carico della signora CP 1 versando al signor Parte 1 entro il 5 di ogni mese, ERsona 1 e CP 2
la somma pari ad euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
k) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la prole documentate, individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021;
1) rigetta la domanda di risarcimento danno non patrimoniale formulata dal ricorrente per le figlie;
m) accoglie la domanda di risarcimento danni avanzata dal ricorrente per sé e condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 3000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
n) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 98,00 per spese vive ed in € 5.331,20 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 20.10.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)