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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/02/2024, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1303/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1303/2021 R.G. passata in decisione all'udienza di p.c. del giorno 07.11.2023, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20) con decorrenza dal 10 novembre 2023 scaduti il giorno 29 gennaio 2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. nonché Parte_1 Parte_2
in proprio, rappresentati e difesi, in forza di mandato in calce alla Parte_2 comparsa di costituzione di nuovo difensore del 20.06.2023, dall'avv. Eugenio Galassi, elettivamente domiciliati in Teramo al C.so De Michetti n. 80, presso lo studio del predetto avvocato.
APPELLANTI
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difeso dall'Avv. Giannicola Scarciolla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Antonietti ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in S. Onofrio di Campli (TE), il tutto in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA pagina 1 di 25 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 625/2021 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
22.06.2021 – Appalto
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“IN VIA PRELIMINARE, PREGIUDIZIALE E DI URGENZA
Sospendere, ai sensi dell'art. 283, I co. Cpc, la efficacia esecutiva della sentenza n. 625/21, resa inter partes dal Tribunale di Teramo, dott.ssa Pasca, nel procedimento civile n. 5987/13
R.G., pubblicata in data 22.06.2021, per le motivazioni di cui alla sopra indicata istanza,
IN VIA ULTERIORIMENTE PRELIMINARE Il Sig. così come rappresentato e Parte_3
difeso, giusta procura speciale conferita allo scrivente procuratore, dichiara di voler proporre querela di falso, chiedendo che vengano disposti gli accertamenti tecnici, sull'atto di transazione del 24.05.2013, idonei a verificare che il riempimento dei fogli di cui lo stesso è composto risulta essere successivo, rispetto alla apposizione delle firme da parte del querelante,
NEL MERITO
1. accertare la sussistenza –nei fabbricati realizzati dalla in forza dei Controparte_1
contratti di appalto del 12 aprile 2010 (Via Masci), 31 luglio 2010 (Via De Benedictis) e 15 novembre 2010 (Viale Bovio), su progetto e sotto la direzione dei lavori dell'Arch. CP_3
dei vizi e difetti descritti in premessa e comunque risultanti dall'accertamento
[...] tecnico preventivo n. 2470/12 R.G. Trib. Teramo definitosi, nonché dall'accertamento tecnico preventivo n. 5250/2013 R.G. Teramo tuttora pendente;
2. accertare, altresì, la riconducibilità di tali vizi e difetti alla erronea e/o inadeguata (e comunque non conforme alle regole dell'arte e della tecnica) esecuzione delle prestazioni commissionate a questi ultimi, in forza –rispettivamente– dei citati contratti di appalto e dei contratti d'opera professionale;
3. per l'effetto, dichiarare insussistente o inesigibile ogni e qualsiasi pretesa creditoria della
e dell'Arch. nei confronti della e nei personali Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 confronti del Sig. revocando nel contempo –anche perché emesso in difetto Parte_2 delle condizioni di legge– il decreto ingiuntivo opposto;
4. Condannare i medesimi convenuti società e Arch. Controparte_1 CP_2
, in via solidale tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al rimborso delle spese
[...]
di lite che si renderanno necessarie per ovviare ai vizi ed alle difformità, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti dalla società attrice per le causali descritte in narrativa, nella
pagina 2 di 25 misura che sarà quantificata in corso di causa oltre alla rivalutazione monetaria e degli interessi di legge;
5. condannare altresì la sola al pagamento della penale Controparte_1 prevista nei contratti di appalto – descritti in narrativa – per la ritardata ultimazione dei lavori, nonché al rimborso delle spese anticipate per la stipula della polizza assicurativa decennale e per la erogazione di servizi e per le forniture di materiali di esclusiva spettanza della società appaltatrice, il tutto maggiorato degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze del giudizio;
6. Condannare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese legali di entrambi i giudizi di primo e secondo grado. In via istruttoria si insiste affinché venga disposta una CTU volta ad accertare i lavori extra effettivamente eseguiti e le relative autorizzazioni rilasciate dalla opponente, nonché il rispetto delle clausole contrattuali intercorse tra le parti ed accertare, altresì, i lavori non ancora eseguiti dalla medesima opposta.”
Per l'appellata APPALTI di CP_1 Controparte_1
“Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita contrariis reiectis e per le causali di cui in narrativa,
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto come in diritto
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile l'appello così come proposto dal Sig. in proprio Parte_2
e nella qualità di legale rapp.te p.t. della e, per l'effetto, confermare in ogni Parte_1
sua parte la sentenza impugnata;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- rigettare integralmente l'appello così come proposto dal Sig. in proprio e Parte_2
nella qualità di legale rapp.te p.t. della perché inammissibile e, comunque, Parte_1 infondato in fatto come in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
- accertato e dichiarato che, per le causali innanzi precisate, la (P.I.: Parte_1
) in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, Sig. P.IVA_1 Parte_2
, con sede in Campli (TE), ed il Sig. , (C.F.
[...] Parte_2
) nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Mirabili n. 50, nella sua qualità di fideiussore, sono debitori in solido della
[...]
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., Sig. Controparte_1 P.IVA_2 CP_4
pagina 3 di 25 , con sede in Castelnuovo Vomano (TE) alla Via Torino n. 3, della somma di € CP_1
540.000,00, o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre agli interessi moratori cui al D.Lgs del 9.10.2002 n. 231 dall'inadempimento al saldo, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.2013/13 Ing., 4808/13 R.G., 15262/13
Cron. n. 2155/13 Rep. del 24.10.2013 e, quindi, condannarli entrambi in solido tra loro al pagamento della suddetta somma;
- rigettare, altresì, le domande riconvenzionali di parte appellante avversarie perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto come in diritto.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande tutte spiegate dagli appellanti, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva e prevalente dell'Arch. nella causazione dei lamentati vizi e difetti lamentati Controparte_2 da parte appellante per cui è causa determinata l'entità del risarcimento nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, condannare il Progettista ed il Direttore Lavori dei cantieri oggetto di causa nella persona dell'Arch. a risarcire Controparte_2
tutti i danni subiti e subendi ed tenere indenne la in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, da ogni e qualsiasi conseguenza connessa all'accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate da parte appellante o da essa in qualsiasi modo derivante ivi comprese le spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
IN OGNI CASO:
- condannare gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio, nonché con condanna di quest'ultimi al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 1° comma c.p.c. ovvero al pagamento di una somma ex art.
93 3° comma c.p.c.”
IN VIA ISTRUTTORIA:
…..
B) “Ex art. 356 c.p.c., per le causali di cui in narrativa, si opus sit, si chiede: ammettere tutte le richieste istruttorie articolate da parte opposta in primo grado, oggi appellante, nella
Comparsa di costituzione e risposta di parte opposta e nella 2° Memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opposta in primo grado oggi appellante, e, quindi, ammettere anche le seguenti istanze istruttorie già articolate in primo grado e non ammesse:
pagina 4 di 25 1)Senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che, con “Contratto d'appalto” stipulato in data 12.04.2010, la Parte_1 commissionava alla la costruzione di un fabbricato residenziale previa Controparte_1 demolizione dell'esistente sito in Teramo (TE) alla Via Masci (ex Via Cimitero Vecchio), pattuendo un corrispettivo di € 660.000,00 oltre IVA al 4% e, quindi, € 686.400,00, oltre lavori extra da contabilizzare e pagare a parte, giusta documentazione che si rammostra come doc. 1) fascicolo parte opposta”;
2) “Vero che, la provvedeva ad eseguire tutti i lavori commissionati di cui al Controparte_1 superiore contratto d'appalto, oltre che sulla base delle richieste della committente, provvedeva ad eseguire anche lavori extra contratto determinati in complessivi € 69.570,34 iva compresa giusta documentazione che si rammostra come doc. 2) fascicolo parte opposta”;
3) “Vero che, la provvedeva a versare nel tempo in favore della società opposta la Parte_1 somma di € 574.498,43, oltre che la somma di € 5.090,34 per i lavori extra contratto eseguiti giusta documentazione che si rammostra come doc. 3) fascicolo parte opposta”;
4) “Vero che con “Contratto d'appalto” stipulato in data 31.07.2010, la Parte_1 commissionava alla la ristrutturazione edilizia di un fabbricato con Controparte_1 aumento di unità immobiliari sito in Teramo (TE) alla Via De Benedictis, pattuendo un corrispettivo di € 271.682,03 oltre IVA al 10% e, quindi, € 298.850,23, oltre lavori extra da contabilizzare e pagare a parte, giusta documentazione che si rammostra come doc. 4) fascicolo parte opposta”
5) “Vero che, la provvedeva ad eseguire tutti i lavori commissionati di cui al Controparte_1 superiore contratto d'appalto, oltre che sulla base delle richieste della committente, provvedeva ad eseguire anche lavori extra contratto determinati in complessivi €
102.441,47 iva compresa giusta documentazione che si rammostra come doc. 2) fascicolo parte opposta”;
6) “Vero che, la provvedeva a versare nel tempo in favore della società opposta la Parte_1 somma di € 157.000,00, oltre che la somma di € 7.841,47 per i lavori extra contratto eseguiti giusta documentazione che si rammostra come doc. 5) fascicolo parte opposta”.
7) “Vero che, con “Contratto d'appalto” stipulato in data 15.11.2010, la Parte_1 commissionava alla la demolizione e ricostruzione di fabbricato Controparte_1 esistente con diversa distribuzione interna sito in Teramo (TE) alla Viale Bovio, pattuendo un corrispettivo di € 370.000,00 oltre IVA al 10% e, quindi, € 407.000,00, oltre lavori extra da contabilizzare e pagare a parte giusta documentazione che si rammostra come doc. 6) fascicolo parte opposta”;
pagina 5 di 25 8) “Vero che, la provvedeva ad eseguire tutti i lavori commissionati di cui Controparte_1 al superiore contratto d'appalto, oltre che sulla base delle richieste della committente, provvedeva ad eseguire anche lavori extra contratto determinati in complessivi € 67.448,26 iva compresa, giusta documentazione che si rammostra come doc. 2) fascicolo parte opposta”;
9) “Vero che, la provvedeva a versare nel tempo in favore della società opposta la Parte_1 somma di € 245.229,09, oltre che la somma di € 30.048,26 per i lavori extra contratto eseguiti giusta documentazione che si rammostra come doc. 7) fascicolo parte opposta”;
10) “Vero che le parti stabilivano concordemente che, a saldo e stralcio di tutti i lavori eseguiti, la avrebbe dovuto provvedere a corrispondere alla ricorrente la somma Parte_1 omnicomprensiva di € 540.000,00, mediante il pagamento di n. 3 rate, quanto ad €
200.000,00 entro il 01.06.2013, quanto ad ulteriori € 200.000,00 entro il 01.09.2013 e quanto ai residui € 140.000,00 entro il 31.12.2013 ed, all'uopo, il Sig. , si Parte_2 costituiva fideiussore della nei confronti della fino alla Parte_1 Controparte_1 concorrenza della complessiva somma di € 540.000,00 giusta documentazione che si rammostra come doc. 8) fascicolo parte opposta”;
11) “Vero che, tutti i lavori extra contratto eseguiti dalla società appaltatrice in relazione ai n. 3 cantieri oggetto di causa risultano essere stati commissionati anche a mezzo ordini sottoscritti dalla Direzione dei Lavori”.
……
2) Si chiede che il Giudice disponga l'acquisizione dell'originale ovvero della copia conforme all'originale della scrittura privata del 24.05.2013 depositata presso gli Uffici dell Organizzazione_1 di Teramo ovvero presso la Procura della Repubblica di Teramo proc. pen. 10158/13 RGNR e disponga inoltre le cautele ritenute più opportune per la custodia delle stessa presso la cassaforte del
Tribunale di Teramo;
3) Si chiede che il Giudice disponga l'acquisizione dell'originale ovvero della copia conforme all'originale della Consulenza tecnica d'Ufficio della Dott.ssa del 06.05.2014, Persona_1 depositata nel proc. pen. 10158/13 RGNR Procura della Repubblica di Teramo.
4) Si opus sit, posto che la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Sig. , ha dichiarato formalmente ed espressamente di volersi avvalere della predetta Persona_2 scrittura privata del 24.05.2013 recante le plurime sottoscrizioni del Sig. , tutte apposte Parte_2 dalla mano vergante di quest'ultimo, si reitera espressa istanza affinché l'Ill.mo Tribunale disponga tutti gli accertamenti di legge finalizzati ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni sulla predetta scrittura privata del 24.05.2013, il cui originale come già detto risulta essere depositato presso
l di Teramo ovvero presso la Procura della Repubblica di Teramo Proc. n. Organizzazione_1
10158/13 RGNR e di cui si chiede l'acquisizione, attraverso l'attivazione del procedimento ex lege
pagina 6 di 25 previsto di verificazione ex artt. 216 e segg. c.p.c.. indicando sin d'ora quali scritture di comparazione sia l'Atto Pubblico di ricognizione catastale a rogito per Notar da Teramo Rep. n. Persona_3
27561 – Racc. n. 8631 del 01.03.2012, pertanto, si chiede, pertanto, la verificazione giudiziale della scrittura privata del 24.05.2013 (Doc. 8 fasc. parte ricorrente nel procedimento monitorio), in ordine alla effettiva sottoscrizione del Sig. . Parte_2
5) Si chiede venga disposta l'acquisizione nel presente procedimento il fascicolo d'ufficio del decreto ingiuntivo n. 2013/13 del 24.10.2013 del Tribunale di Teramo unitamente al fascicolo documenti di parte ricorrente ivi contenuto.
6) Si opus sit, si chiede disporsi C.T.U. tecnico-descrittiva diretta ad accertare e determinare se:
A) “tutti i lavori e le opere eseguite dalla in relazione al fabbricato sito in Teramo Controparte_1
(TE) Via Masci (cimitero Vecchio) siano stati realizzati a regola d'arte avendo cura di specificare la distinzione tra quelli contrattuali previsti nel contratto d'appalto e quelli extracontrattuali commissionati in corso d'opera”;
B) “l'ammontare del corrispettivo dei lavori extracontrattuali eseguiti dalla in Controparte_1 relazione al fabbricato sito in Teramo (TE) Via Masci (cimitero Vecchio)”;
C) “il tempo necessario per la completa realizzazione dei lavori extracontrattuali eseguiti dalla
[...] in relazione al fabbricato sito in in Teramo (TE) Via Masci (cimitero Vecchio)”; CP_1
D) “le sospensioni dei lavori disposte dal e/o di terzi in relazione eseguiti dalla Controparte_5 nel fabbricato sito in Teramo (TE) Via Masci (cimitero Vecchio)”; Controparte_1
E) “tutti i lavori e le opere eseguite dalla in relazione al fabbricato sito in Teramo Controparte_1
(TE) Via De Benedictis siano stati realizzati a regola d'arte avendo cura di specificare la distinzione tra quelli contrattuali previsti nel contratto d'appalto del 31.07.2010 e quelli extracontrattuali commissionati in corso d'opera”;
F) “l'ammontare del corrispettivo dei lavori extracontrattuali eseguiti dalla in Controparte_1 relazione al fabbricato sito in Teramo (TE) Via De Benedictis”;
G) “il tempo necessario per la completa realizzazione dei lavori extracontrattuali eseguiti dalla
[...] in relazione al fabbricato sito in Teramo (TE) Via De Benedictis”; CP_1
H) “le sospensioni dei lavori disposte dal di Teramo e/o di terzi in relazione eseguiti dalla CP_5 nel fabbricato sito in Teramo (TE) Via De Benedictis”; Controparte_1
I) “tutti i lavori e le opere eseguite dalla in relazione al fabbricato sito in Teramo Controparte_1
(TE) Viale Bovio siano stati realizzati a regola d'arte avendo cura di specificare la distinzione tra quelli contrattuali previsti nel contratto d'appalto del 15.11.2010 e quelli extracontrattuali commissionati in corso d'opera”;
J) “l'ammontare del corrispettivo dei lavori extracontrattuali eseguiti dalla in Controparte_1 relazione al fabbricato sito in Teramo (TE) Viale Bovio”;
pagina 7 di 25 K) “il tempo necessario per la completa realizzazione dei lavori extracontrattuali eseguiti dalla
[...] in relazione al fabbricato sito in Teramo (TE) Viale Bovio”; CP_1
L) “le sospensioni dei lavori disposte dal Comune di Teramo e/o di terzi eseguiti dalla CP_1 in relazione al fabbricato sito in Teramo (TE) Viale Bovio”.
[...]
C) Si chiede che la Corte d'Appello disponga l'acquisizione dell'originale ovvero della copia conforme all'originale della scrittura privata del 24.05.2013 e della Relazione dei RIS di Roma e della
Consulenza tecnica d'Ufficio della Dott.ssa del 06.05.2014 tutte depositate presso Persona_1 la DEL TRIBUNALE DI TERAMO;
CP_6
D) Si chiede che il Giudice disponga l'acquisizione dell'originale ovvero della copia conforme all'originale della Consulenza tecnica d'Ufficio della Dott.ssa del 06.05.2014, Persona_1 depositata nel proc. pen. 10158/13 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo;
E) Si chiede che il Giudice disponga l'acquisizione dell'originale ovvero della copia conforme all'originale della Consulenza tecnica d'Ufficio RIS di Roma del 07.09.2014, depositata nel proc. pen.
10158/13 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.
F) Si opus sit, posto che la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Sig. , ha dichiarato formalmente ed espressamente di volersi avvalere della predetta Persona_2 scrittura privata del 24.05.2013 recante le plurime sottoscrizioni del Sig. , tutte apposte Parte_2 dalla mano vergante di quest'ultimo, si reitera espressa istanza affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di
L'Aquila disponga tutti gli accertamenti di legge finalizzati ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni sulla predetta scrittura privata del 24.05.2013, il cui originale come già detto risulta essere già depositato presso l di Teramo ovvero presso la Procura della Repubblica di Organizzazione_1
Teramo Proc. n. 10158/13 RGNR ed oggi presso la CASSAFORTE DEL TRIBUNALE DI TERAMO e di cui si chiede l'acquisizione, attraverso l'attivazione del procedimento ex lege previsto di verificazione ex artt. 216 e segg. c.p.c.. indicando sin d'ora quali scritture di comparazione sia l'Atto
Pubblico di ricognizione catastale a rogito per Notar da Teramo Rep. n. 27561 – Persona_3
Racc. n. 8631 del 01.03.2012, pertanto, si chiede, pertanto, la verificazione giudiziale della scrittura privata del 24.05.2013, in ordine alla effettiva sottoscrizione del Sig. .G) Si opus sit, Parte_2 posto che la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_1 Per_2
, ha dichiarato formalmente ed espressamente di volersi avvalere della predetta scrittura privata
[...] del 24.05.2013 recante le plurime sottoscrizioni del Sig. , tutte apposte dalla mano Parte_2 vergante di quest'ultimo, si reitera espressa istanza affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila disponga anche a mezzo di CTU tutti gli accertamenti di legge finalizzati ad accertare non solo
l'autenticità delle sottoscrizioni sulla predetta scrittura privata del 24.05.2013, il cui originale come già detto risulta essere già depositato presso l di Teramo ovvero presso la Procura Organizzazione_1 della Repubblica di Teramo Proc. n. 10158/13 RGNR ed oggi presso la DEL CP_6
TRIBUNALE DI TERAMO e di cui si chiede l'acquisizione, ma anche - mediante la consulenza tecnica
pagina 8 di 25 grafica - la verifica che le sottoscrizioni riferibili a sono state apposte successivamente Parte_2 al testo del documento, e, quindi, l'autenticità del documento, pertanto, si chiede, pertanto, la verificazione giudiziale della scrittura privata del 24.05.2013, anche sotto tale profilo”.
Per l'appellata Arch. Controparte_2
“conclude affinché codesta Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila rigetti integralmente l'appello proposto da in proprio e nella qualità di legale rapp.te della in Parte_2 Parte_1
quanto inammissibile e comunque totalmente infondato, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio nonché, attesa la evidente temerarietà del proposto appello, con condanna di quest'ultimi al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 1° comma c.p.c. ovvero al pagamento di una somma ex art.
93 3° comma c.p.c.” - insistendo per il loro accoglimento”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio n. R.G. 5987/2013 –promosso da Pt_2
in proprio e quale legale rappresentante della contro la
[...] Parte_1 Controparte_1 con atto di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2013/2013 (con il
[...] quale era stato loro ingiunto il pagamento in solido dell'importo di € 540.000,00, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per lavori edili appaltati alla , del quale avevano invocato la CP_1 revoca spiegando domanda riconvenzionale (al fine di ottenere la condanna della società opposta e dell'arch. al risarcimento dei danni per i gravi vizi presenti nelle opere (entrambi) nonché Controparte_2
a titolo di penale per la tardiva consegna delle opere (la sola giudizio nell'ambito del quale si CP_1 era costituita l'opposta (contestando l'opposizione) e si era inoltre costituita l'arch. CP_2
(progettista e direttore dei lavori) chiamata in causa sia dagli opponenti (onde ottenerne la
[...] condanna al risarcimento dei danni in solido con l'impresa appaltatrice) che dall'opposta (onde essere dalla stessa manlevata rispetto alle pretese risarcitorie avanzate dagli opponenti)- il Tribunale di Teramo così statuiva: “definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 Pt_2
contro e
[...] Controparte_1 Controparte_2
ogni avversa domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2013/2013; 2) rigetta le altre domande proposte da e da 3) condanna Parte_1 Parte_2 [...]
e in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1 Parte_2 [...] che si liquidano in € 21.359,00 per compenso CP_1 Controparte_1
professionale oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna
e in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 CP_2
pagina 9 di 25 che si liquidano in € 14.914,00 per compenso professionale oltre Controparte_2 rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.”
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che oggetto di causa era il recupero del corrispettivo per lavori edili commissionati dalla all'impresa ricorrente in monitorio Parte_1
relativamente a tre contratti di appalto rispettivamente del 12.04.2010, 31.07.2010 e
15.11.2010, con riferimento ai quali le parti avevano concordato, nella scrittura privata denominata “atto di transazione” datata 24.05.2013, l'importo ingiunto prevedendo inoltre la garanzia fideiussoria di Parte_2
Spiegava che la pretesa creditoria azionata in via monitoria trovava il suo fondamento non già nei contratti di appalto e nei lavori extra-contratto effettuati dall'opposta (pari ad € 612.002,71) ma nella suddetta scrittura privata, avendo l'appaltatrice richiesto l'importo di € 540.000,00 ivi concordato dalle parti.
1.2. Prima di procedere alla verifica dell'efficacia di detta scrittura, il Tribunale ne riconosceva la piena utilizzabilità in giudizio.
Al riguardo –premesso che gli opponenti, a sostegno dell'opposizione avevano innanzi tutto disconosciuto ex art. 2719 c.c. la conformità di tale documento (asseritamente prodotto in copia fotostatica) all'originale- rilevava l'inefficacia di detta eccezione in quanto genericamente formulata e comunque evidenziava come la stessa dovesse ritenersi superata nel corso del giudizio essendo stato pacificamente prodotto in giudizio l'originale, il quale era stato dapprima custodito presso l e, poi, oggetto di sequestro presso la Organizzazione_1
Procura della Repubblica-sede.
Inoltre –dato altresì atto che nell'atto introduttivo del giudizio parte opponente aveva inoltre disconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 214-215 c.p.c. la sottoscrizione posta a margine ed in calce alla scrittura in questione- rilevava come parte opposta avesse tempestivamente proposto istanza di verificazione.
A tale ultimo riguardo rilevava che in corso di causa era stata prodotta la consulenza tecnica grafologica effettuata nel corso delle indagini preliminari (avviate a seguito della denuncia querela presentata da nei confronti del legale rappresentante della Parte_2 [...]
, la quale aveva accertato l'autografia delle sottoscrizioni, ovvero la loro piena CP_1
riconducibilità alla mano di Parte_2
Riconosceva la piena utilizzabilità di detta consulenza quale prova atipica avente valore indiziario e riteneva che la stessa, valutata congiuntamente alla condotta processuale della parte opponente, che aveva poi, nel corso del procedimento, sostenuto di aver sottoscritto la pagina 10 di 25 predetta scrittura privata eccependo il riempimento absque CT, offrisse la dimostrazione della riconducibilità al delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata. Pt_2
Spiegava invero che, con note depositate in data 23.09.2019, parte opposta aveva documentato la presentazione da parte dell'opponente, in un separato giudizio, di querela di falso ex art. 221 c.p.c. avente ad oggetto la suddetta scrittura privata, sostenendo, appunto il riempimento da parte opposta absque CT (in particolare asserendo di aver consegnato all'avv. Giannicola Scarciolla, in occasione di incontri volti a definire un diverso procedimento, dei fogli vergati in bianco, e che questi, amico e professionista di fiducia del legale rappresentante della li avrebbe consegnati a quest'ultimo il quale li Parte_4
avrebbe abusivamente utilizzati per apporvi abusivamente il testo della transazione) procedimento che poi era stato definito ex art. 306 c.p.c. a seguito di rinuncia e accettazione delle parti.
Dava ancora atto che agli atti risultava la relazione del Reparto Investigazioni scientifiche di
Roma Sezione di Grafica e Fotografia –disposta nel corso delle indagini preliminari della
Procura della Repubblica di Teramo- la quale aveva accertato che le sottoscrizioni apposte in calce alla suddetta scrittura erano state apposte successivamente al testo del documento, tanto che la stessa Procura aveva disposto l'archiviazione del procedimento.
Alla luce delle predette risultanze il Giudice stabiliva l'autenticità e l'utilizzabilità dell'atto di transazione del 24.05.2013 sottoscritto tra le parti.
1.3. Dava ancora atto che nel corso del giudizio, segnatamente in data 24.09.2019, parte opponente aveva manifestato la volontà di proporre querela di falso incidentale ed il giudice, rilevando lo smarrimento dell'atto di transazione allegato come documento 8 al ricorso monitorio, aveva disposto la ricerca del fascicolo e che all'udienza del 28.01.2020 il giudice aveva dato atto del ritrovamento del documento in questione, mentre l'opponente aveva eccepito che il documento rinvenuto non corrispondeva a quello sulla base del quale parte opposta aveva fondato la propria richiesta monitoria, ossia il doc. 8 allegato al ricorso monitorio, sicché proponeva a tal fine querela di falso.
Spiegava che alla successiva udienza del 22.01.2021 ed in sede di memoria conclusionale parte opponente aveva ribadito la volontà di proporre querela di falso “tenuto conto della evidente non genuinità del documento posto a fondamento della pretesa economica”, ritenendo necessario “effettuare tutti i più opportuni accertamenti volti a chiarire la natura del documento n. 8 nonché a chiarire perché vi erano due diversi atti di transazione” mettendo in pagina 11 di 25 evidenza le differenze esistenti tra i due documenti ed insistendo nella querela di falso come proposta nell'atto del 24.09.2019.
Al riguardo, evidenziato che l'opponente sostanzialmente sosteneva che l'atto di transazione contenuto come allegato 8 al ricorso monitorio non era conforme all'originale depositato prima presso l e poi sottoposto a sequestro dalla Procura della Repubblica, Organizzazione_1
ribadiva la mancata autorizzazione alla proposizione della querela di falso in ragione dell'irrilevanza del documento 8 allegato al ricorso monitorio, atteso che, vertendosi in ipotesi di ordinario giudizio di cognizione che segue le ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio, una volta prodotto in giudizio l'originale di quel documento (il quale, acquisito dalla
Procura della Repubblica era stato oggetto di autonomo procedimento di querela di falso conclusosi con la rinuncia agli atti) risultava del tutto irrilevante verificare l'autenticità del documento (di identico contenuto) prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
Dava ancora atto che all'udienza del 28.01.2020 il aveva proposto querela di falso Pt_2
anche avverso il nuovo documento (ossia del documento che era stato conservato in cassaforte e che era stato oggetto di sequestro penale, sul quale erano stati fatti gli accertamenti in sede di indagini preliminari e sul quale il medesimo aveva presentato Pt_2
querela di falso in via principale nel procedimento n. R.G. 4153/2015, conclusosi con rinuncia agli atti) per essere stato “il suo contenuto apposto successivamente alle firme”, e ribadiva il giudizio di inammissibilità espresso dal precedente giudicante per essere stata la querela proposta in assenza degli elementi e prove della falsità.
Spiegava che alla successiva udienza del 22.02.2021 non era stata riproposta la querela di falso in relazione a tale “nuovo documento”, avendo parte opponente contestato specificamente “la fondatezza e la genuinità della scrittura privata posta a fondamento della pretesa monitoria opposta”.
Rilevava che, anche a voler considerare correttamente proposta la querela di falso in sede di comparsa ex art. 190 comma 1 c.p.c. avverso il “nuovo documento”, la stessa doveva ritenersi tardiva.
1.4. Ritenuta pienamente utilizzatile la scrittura privata denominata “atto di transazione” custodita in cassaforte rilevava come detta scrittura dovesse essere indubbiamente qualificata come atto di transazione, il quale, ai sensi dell'art. 1965 c.c. “è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”, con l'ulteriore precisazione che, ai sensi pagina 12 di 25 dell'art. 1975 comma 1 c.c. è ammissibile anche una transazione “generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro”.
Spiegava che in tale scrittura privata la –da un lato- e la Parte_1 Controparte_1
dall'altro, avevano concordato il pagamento da parte della prima di € 540.000,00 “a
[...] saldo e stralcio di tutto quanto stabilito nei contratti di cui alle premesse” ossia del contratto stipulato in data 12.04.2010 (avente ad oggetto i lavori relativi all'immobile sito in Via Masci), del contratto stipulato in data 31.07.2010 (avente ad oggetto i lavori relativi all'immobile sito in
Via De Benedictis) e del contratto stipulato in data 15.11.2010 (avente ad oggetto i lavori relativi all'immobile sito in Viale Bovio), contratti oggetto della domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti.
Evidenziava che dall'esame dell'atto di transazione emergeva che le parti avevano convenuto che “la si impegna e si obbliga a corrispondere e pagare la somma complessiva di € Parte_1
540.000,00”…. importo che veniva accettato dalla “a saldo e stralcio di Controparte_1 tutto quanto stabilito nei contratti di cui alle premesse” dichiarando “di non aver più nulla a che pretendere” con la precisazione che “con la sottoscrizione del presente atto di transazione ed a condizione che tutti gli impegni ed obblighi ivi contenuti vengano rispettati, entrambe le parti dichiarano risolta ogni reciproca pendenza, diritto, azione e/o rivalsa connessa ai contratti di appalto, dichiarando altresì transatti tutti i reciproci rapporti di dare e avere e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo o ragione”.
Riteneva che con la scrittura in disamina le parti avessero voluto transigere tutte le questioni concernenti i tre contratti di appalto, interpretazione cui era possibile giungere sia valorizzando il tenore letterale dell'atto, sia valorizzando il comportamento delle parti, anche successivo al contratto, in conformità al disposto di cui all'art. 1362 c.c.
1.5. Rilevava pertanto che in ragione della valenza dell'atto di transazione l'opposizione doveva essere rigettata ed il decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo, confermato, con rigetto delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente, da ritenersi assorbite, ed assorbimento anche della domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti dell'arch. Controparte_2
1.6. Rigettava altresì la domanda proposta dagli opponenti nei confronti dell'Arch. CP_2
quale direttrice dei lavori, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della chiamata in causa, sul rilievo che doveva essere chiamata in giudizio l'associazione professionale denominata “ . Controparte_7
pagina 13 di 25 Spiegava che in atti risultava che in data 1.01.2007 e Controparte_2 [...] avevano costituito un'associazione tra professionisti nel cui atto costitutivo era Parte_5 espressamente stabilito che “gli incarichi professionali potevano essere attribuiti indifferentemente agli associati o all'associazione”.
Richiamava la pronuncia della Suprema Corte secondo cui gli aderenti ad una associazione professionale possono investire quest'ultima della titolarità di rapporti contrattuali la cui esecuzione venga poi delegata alle persone dei singoli associati, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la relativa legittimazione –attiva o passiva- compete allo studio associato (Cass.
4268/2016).
Evidenziava che l'onere della prova circa l'effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio gravava sugli opponenti che avrebbero dovuto allegare di aver conferito l'incarico professionale personalmente ed individualmente all'Arch. prova che Controparte_2
tuttavia non era stata fornita.
2. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello gli originali opponenti, chiedendone la riforma sostanzialmente sulla scorta di plurimi motivi così rubricati: 1) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, II co. n. 4, c.p.c. Mancata corrispondenza tra il chiesto e pronunciato – Carenza di motivazione – Errata valutazione delle prove allegate;
2) Querela di falso;
3) Domanda di disconoscimento;
4) Contenuto atto di transazione;
5) Domanda riconvenzionale;
6) Posizione della terza chiamata Arch. 7) Onere Controparte_2
della prova.
3. L'appellata si è costituita in giudizio ed ha diffusamente contestato il Controparte_1 gravame, chiedendo che venga dichiarata la sua inammissibilità per violazione dell'art. 342
c.p.c.; ha eccepito l'inammissibilità delle domande nuove introdotte nel giudizio di appello ed ha ad ogni modo invocato il rigetto del gravame con vittoria di spese, chiedendo in subordine la verificazione giudiziale della scrittura privata del 24.05.2013, in ordine alla effettiva sottoscrizione del Sig. , con condanna di quest'ultimo al pagamento del Parte_2
risarcimento del danno ex art. 96 1° comma c.p.c. ovvero al pagamento di una somma ex art. 93 3° comma c.p.c..
4. L'appellata Arch. si è parimenti costituita in giudizio contestando il Controparte_2
gravame, chiedendo che venga dichiarata la sua inammissibilità e infondatezza con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado di giudizio nonché, attesa la evidente temerarietà dell'appello, la loro condanna al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 1° comma c.p.c. ovvero al pagamento di una somma ex art. 93 3° comma c.p.c..
pagina 14 di 25 5. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 5.04.2022, svolta in relazione all'udienza cartolare del 5.04.2022, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza avanzata dagli appellanti, condannandoli al pagamento della sanzione di € 1.500,00.
A seguito dell'adozione da parte della Presidente della sezione civile del decreto (poi recepito dalla Presidente del collegio) di sostituzione dell'udienza del 07.11.2023 con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli appellanti e le parti appellate hanno precisato le conclusioni e la Corte ha assunto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
C.P.C., nella loro massima estensione, con decorrenza dalla data di comunicazione dell'ordinanza assunta all'esito della camera di consiglio da remoto del 09.11.2023
(comunicazione intervenuta il 10.11.2023).
6. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 C.P.C. (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado)- rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.
7. Prima di procedere all'esame dei motivi di appello va subito rigettata la richiesta avanzata dalla difesa degli appellanti nella memoria di replica, diretta ad ottenere lo stralcio della comparsa conclusionale della in quanto, a dire dell'istante, “eseguita ben oltre il CP_1 termine di 60 giorni, in species il 15.01.2024”.
Al riguardo il Collegio rileva che l'atto depositato in data 15.01.2024 è in realtà la memoria di replica, mentre la comparsa conclusionale risulta depositata il precedente 3.01.2024 nel pieno rispetto dei termini concessi.
8. Ciò chiarito vanno innanzi tutto disattesi i primi tre motivi di gravame i quali si prestano ad una trattazione unitaria.
8.1. Con il primo motivo gli appellanti denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in particolare dolendosi della mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, della carenza di motivazione e dell' errata valutazione delle prove.
Deducono che il giudice ha obliterato elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, omettendo di esporre il procedimento logico posto alla base del convincimento espresso.
pagina 15 di 25 Con il secondo motivo gli appellanti tornano ad insistere nella querela di falso avverso l'atto di transazione del 24.05.2013, sporta all'udienza del 24.09.2019, ribadita all'udienza del
28.01.2020 e reiterata in sede di comparsa conclusionale.
In particolare rappresentano la necessità di effettuare accertamenti volti a chiarire la natura del documento 8 di cui al fascicolo monitorio di parte opposta, alla luce della diversità esistente tra la copia del documento n. 8 fornita dal (che aveva estratto copia prima Pt_2 della sua sparizione) e l'originale estratto dall' , diversità costituite dalla Organizzazione_1 presenza nella copia di marche non rinvenibili nell'originale rinvenuto presso l Org_1
recante invece timbri apposti dal richiamato ufficio, ed il codice fiscale scritto a mano
[...]
in entrambi i documenti e trascritto in modo diverso.
Ribadiscono nel presente grado di voler proporre querela di falso chiedendo che vengano disposti gli accertamenti tecnici sull'atto di transazione del 24.05.2013, idonei a verificare che il riempimento dei fogli è avvenuto successivamente rispetto all'apposizione delle firme da parte del querelante.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti sostengono che erroneamente il primo giudice ha ritenuto generico il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. e che altrettanto erroneamente ha ritenuto tale eccezione superata dagli avvenimenti verificatisi successivamente in giudizio.
8.2. Il Collegio rileva subito l'inammissibilità del primo motivo di gravame il quale contiene generica doglianza di violazione dell'art. 112 c.p.c. e di difetto di motivazione, senza indicazione delle domande ed eccezioni non considerate dal primo giudice e senza specificazione delle questioni e dei punti in relazione ai quali sarebbero ravvisabili lacune motivazionali.
8.3. Con riferimento alla riproposta querela di falso, il Collegio -richiamata la chiara esposizione della vicenda processuale operata in sentenza (sopra sintetizzata al paragrafo
1.3.) in ordine alle querele di falso proposte dagli opponenti in via principale (nell'ambito del separato giudizio n. 4153/2015, poi definito ex art. 306 c.p.c. a seguito di rinuncia ed accettazione delle parti) e poi in via incidentale nell'ambito del presente grado di giudizio- rileva in primo luogo la correttezza e condivisibilità del rilievo del primo giudice, non oggetto di specifiche e qualificate censure da parte degli appellanti (i quali si sono limitati ad esprimere un generico dissenso rispetto alla valutazione di irrilevanza formulata dal primo giudice), in ordine alla irrilevanza della verifica invocata dagli appellanti sul documento n. 8 prodotto in sede monitoria (copia atto di transazione che gli appellanti hanno sostenuto e continuano a sostenere essere non conforme all'originale depositato presso l ) una volta che è stato Organizzazione_1
pagina 16 di 25 aquisito in giudizio l'originale del documento in questione, depositato prima presso l
[...]
e poi sottoposto a sequestro da parte della Procura della Repubblica presso il Org_1
Tribunale di Teramo.
Correttamente il primo giudice ha invero evidenziato che, una volta proposta opposizione al decreto ingiuntivo, si è in presenza di un ordinario giudizio di cognizione che segue le ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio di guisa che, essendo stato pacificamente prodotto in giudizio l'originale della scrittura (originale acquisito dalla Procura della
Repubblica ed oggetto di autonomo procedimento di querela di falso conclusosi con rinuncia agli atti), diventa del tutto irrilevante verificare l'autenticità del documento (di identico contenuto) prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
Quanto alla querela di falso proposta al fine di “verificare che il riempimento dei fogli di cui lo stesso è composto risulta essere successivo rispetto alla apposizione delle firme da parte del sottoscritto querelante”, va rilevata la sua inammissibilità, non potendo integrare ipotesi di falso la sola circostanza che le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura possano essere state eventualmente apposte anteriormente al testo del documento.
Peraltro -se, sulla base di quanto evincibile dall'esame degli atti di primo grado, quali richiamati nella impugnata sentenza, si volesse ritenere che gli opponenti (odierni appellanti) abbiano inteso (pur in difetto di alcuna specificazione in sede di proposizione della querela in via incidentale) denunciare la falsità del documento per riempimento dello stesso absque CT da parte dell'opposta (si evince dalla lettura della sentenza che gli opponenti nel separato giudizio n. 4153/2015, poi estinto per rinuncia agli atti, avevano proposto querela di falso in via principale dichiarando di aver consegnato documenti sottoscritti in bianco al legale dell'opposta in occasione di incontri volti a definire un diverso procedimento e che detti fogli sarebbero poi stati riempiti abusivamente con il testo della transazione oggetto di causa)- nella specie si verterebbe non già in ipotesi di riempimento absque CT (in assenza cioè di uno specifico accordo sul contenuto di un documento) ma di riempimento “contra pacta”, che non rileva ai fini della proposizione della querela, la quale postula che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta.
Nella specie dunque gli opponenti avrebbero dovuto dimostrare, con ricorso agli ordinari mezzi di prova, l'esistenza del diverso patto di riempimento ed il successivo riempimento in difformità dallo stesso.
pagina 17 di 25 Nella specie non solo tale prova non è stata fornita, ma la tesi degli opponenti è risultata smentita dalle risultanze degli accertamenti (disposti nel corso delle indagini preliminari della
Procura della Repubblica di Teramo) del di Roma, dai Organizzazione_2
quali emerge che le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura sono state apposte successivamente al testo del documento.
7.4. Con riferimento infine alle doglianze riguardanti la decisione del primo giudice in punto di ritenuta genericità del disconoscimento operato ex art. 2719 c.c. e di sopravvenuta irrilevanza dello stesso a fronte dell'acquisizione dell'originale, si rileva come le stesse si rivelino prive di pregio.
Invero, ribadito che come chiaramente evincibile dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado la contestazione della conformità all'originale della copia della transazione prodotta dal ricorrente in monitorio risulta del tutto generica (quindi inammissibile), si rileva che come qualsiasi questione afferente ad eventuali difformità (che comunque non riguardano il contenuto del provvedimento) risulti superata alla luce della produzione in giudizio dell'originale della transazione, che è il documento sul quale risulta fondata la decisione di primo grado.
Peraltro le difformità denunciate dagli opponenti nel corso del giudizio di primo grado afferiscono ad aspetti formali che ben si giustificano alla luce delle operazioni che vengono compiute dall'Ufficio che detiene l'originale di un documento quando rilascia copie conformi
(ci si riferisce alla presenza di marche nella prima pagina in alto a destra della copia allegata al fascicolo monitorio, assenti invece nell'originale rinvenuto presso l Organizzazione_1
che, nella medesima parte, reca invece dei timbri) o che non sono rinvenibili dal confronto tra la copia (trattasi di copia autentica) dell'atto di transazione contenuta nel fascicolo monitorio
(riprodotto nel presente grado dalla appellata e l'originale del documento, CP_1
Con esaminato dalla dott.ssa grafologa, e dal di Roma nelle relazioni Persona_1 redatte in sede penale, ove risulta riprodotto l'originale del documento (ci si riferisce alle asserite difformità nella trascrizione del codice fiscale del sig. “scritto a mano in Pt_2 entrambi i documenti”).
8. Anche il quarto motivo di gravame deve essere disatteso.
8.1. Con tale motivo gli appellanti sostengono che il primo giudice non ha correttamente motivato la propria decisione in punto di utilizzabilità della scrittura privata in contestazione.
Al riguardo, oltre a ribadire le discrepanze ed incongruenze formali già evidenziate nei precedenti paragrafi, denunciano che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che la pagina 18 di 25 scrittura privata datata 24.05.2013 coprisse ogni pretesa relativa al contratto di appalto datato
12.04.2010 relativo ai lavori eseguiti in Via Masci per i quali era in corso un accertamento tecnico (proc. n. 2470/12) al momento della sottoscrizione.
Rilevano al riguardo che il non avrebbe avuto alcun interesse a rinunciare ad un Pt_2
accertamento tecnico preventivo da lui promosso proprio perché convinto che i lavori non fossero stati realizzati a perfetta regola d'arte.
Evidenziano peraltro che nella scrittura non vi era alcun riferimento al procedimento n.
2470/2012 il quale si era concluso con deposito di elaborato peritale che aveva confermato le doglianze del ricorrente.
Lamentano ancora che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che, poiché al momento della sottoscrizione della transazione i ritardi dedotti dall'appellante nell'atto introduttivo erano ben noti dagli opponenti, doveva ritenersi che di ciò le parti avessero tenuto conto nel farsi le reciproche concessioni.
Al riguardo sostengono che dei ritardi non si faceva menzione alcuna nella transazione, sicché non poteva certamente ritenersi che le parti ne avessero tenuto conto nel farsi reciproche concessioni.
Deducono che altrettanto erroneamente il primo giudice ha ritenuto rientranti nella transazione i vizi relativi agli altri due appalti, in quanto ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, senza in alcun modo considerare che a quella data i vizi non erano stati affatto accertati né fossero stati indicati nell'atto di transazione.
Rilevano anche l'inverosimiglianza della sottoscrizione di una transazione che non specificava la tipologia e l'entità dei vizi eventualmente riscontrati, nonché la volontà di accettarli e di farsene carico, tanto più che invece erano stati indicati con estrema precisione gli importi dovuti per i lavori extra, che invece non avrebbero potuto essere riconosciuti in difetto di prova di accordo e autorizzazione della committente, non rilevando invece i parziali pagamenti che secondo l'assunto dell'appaltatrice sarebbero avvenuti a fronte della pretesa di pagamento dei lavori extracontrattuali.
8.2. Il Collegio richiama innanzi tutto la condivisibile motivazione del primo giudice (sopra riassunta al paragrafo n. 1.3.) e le argomentazioni sopra svolte in sede di disamina dei primi tre motivi di gravame in punto di piena utilizzabilità della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 24.05.2013.
8.3. Quanto all'interpretazione della scrittura in questione ed alla estensione dei suoi effetti a tutte le questioni concernenti i tre contratti di appalto del 12.04.2010 (avente ad oggetto i pagina 19 di 25 lavori relativi all'immobile sito in Via Masci), del 31.07.2010 (avente ad oggetto i lavori relativi all'immobile sito in Via De Benedictis) e del 15.11.2010 (avente ad oggetto i lavori relativi all'immobile di Viale Bovio) il Collegio ritiene la correttezza delle valutazioni compiute dal primo giudice, che in questa sede si condividono e si confermano.
8.3.1. Come già rilevato dal primo giudice va subito evidenziato che in tale scrittura privata la da un lato, e la dall'altro, hanno concordato il Parte_1 Controparte_1 pagamento da parte della prima di € 540.000,00 “a saldo e stralcio di tutto quanto stabilito nei contratti di cui alle premesse” cioè dei contratti sopra richiamati.
8.3.2. Sempre come già rilevato dal primo giudice, in detta scrittura le parti hanno convenuto che “la si impegna e si obbliga a corrispondere e pagare alla Parte_1 Controparte_1
a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa, la somma complessiva di € 540.000,00 con le seguenti modalità: i) quanto ad € 200.000,00 entro e non oltre il 1.06.2013; ii) quanto ad €
200.000,00 entro e non oltre il 1.09.2013; iii) quanto ad € 140.000,00 entro e non oltre il
31.12.2013”. Nella scrittura si dà atto che l'importo è accettato dalla “ “a Controparte_1 saldo e stralcio di tutto quanto stabilito nei contratti di appalto di cui alle premesse” dichiarando di non avere “più nulla pretendere” stabilendosi inoltre che “con la sottoscrizione del presente atto di transazione e a condizione che tutti gli impegni vengano rispettati, entrambe le parti dichiarano risolta ogni reciproca pendenza, diritto, azione e/o rivalsa connessa ai contratti di appalto, dichiarando altresì transatti tutti i reciproci rapporti di dare e avere e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo o ragione”.
1.3.3. Correttamente il primo giudice ha richiamato la natura elastica dell'atto di transazione, potendo lo stesso concernere non solo liti attuali ma anche liti future, essendo sufficiente l'esistenza di un conflitto anche solo potenziale (Cass. 12320/2005), sicché l'oggetto della transazione va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti (non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese) ma in relazione alla oggettiva situazione in contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, “giacché la transazione –quale strumento negoziale di prevenzione di una lite- è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto e il deducibile” (Cass.
23482/2017; Cass. 490/2005). Con la precisazione inoltre che le transazioni debbono avere un oggetto determinato e determinabile da identificarsi nella situazione di contrasto che le parti intendono comporre per cui la proiezione verso il futuro va circoscritta al canone della ragionevole prevedibilità (al riguardo nella impugnata sentenza vengono richiamate Cass.
2748/2019, nonché Cass. 12320/2005 la quale, in tema di contratto di locazione ha affermato che “le
pagina 20 di 25 reciproche concessioni possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché ragionevolmente prevedibili”).
8.3.4. Sulla scorta di tali principi, tenendo conto delle previsioni letterali della scrittura (in particolare art. 4 ove si prevede che “con la sottoscrizione del presente atto di transazione” …
“entrambe le parti dichiarano risolta ogni reciproca pendenza, diritto, azione e/o rivalsa connessa ai contratti di appalto”) e del comportamento delle parti, anche successivo al contratto, il primo giudice ha condivisibilmente ritenuto che le parti avessero voluto transigere tutte le questioni concernenti i tre contratti di appalto sopra indicati.
8.4 Con particolare riferimento alle questioni afferenti ai vizi delle opere relative al contratto riferito al cantiere di Via Masci, il Collegio ritiene di condividere e recepire la valutazione compiuta dal primo giudice in ordine alla estensione degli effetti della transazione anche a tale questione atteso che alla data del 24.05.2013 era già stato da tempo avviato il procedimento per ATP n. 2470/2012 riguardante proprio l'esecuzione a regola d'arte dei suddetti lavori, non potendo invece rilevare che a quella data non fosse stato ancora depositato l'elaborato peritale, una volta che comunque la questione relativa alla regolare esecuzione dei lavori rientranti in quel contratto di appalto era in contestazione tra le parti.
Neanche può rilevare, alla luce di quanto già sopra esposto al paragrafo 1.3.3., che nella transazione non sia stato menzionato il predetto procedimento per A.T.P.
8.5. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai contratti di appalto del
31.07.2010 e del 15.11.2010, dovendo rilevarsi, come già fatto dal primo giudice, che relativamente ai predetti contratti gli opponenti hanno in primo luogo invocato il pagamento della penale per ritardi maturati nella consegna delle opere, ritardi tuttavia che risultavano già maturati alla data della sottoscrizione della transazione del maggio 2013, essendo stati i lavori relativi all'immobile sito in Via De Benedictis terminati in data 6.04.2012 e quelli relativi all'immobile sito in Viale Bovio terminati in data 11.04.2013.
Quanto ai vizi di cui gli appellanti hanno chiesto l'accertamento introducendo procedimento per accertamento tecnico preventivo nel novembre 2013, dopo aver contestato la presenza di vizi con lettera del 24.07.2013, va parimenti rilevato che gli stessi, costituiti per lo più da vizi palesi a fronte di opere ultimate rispettivamente il 6.04.2012 e 11.04.2013 fossero a conoscenza degli opponenti e rientrassero pertanto nell'oggetto della transazione riguardanti le lavorazioni eseguite in forza di contratto di appalto.
8.5. Quanto alla tesi secondo cui sarebbe inverosimile che gli appellanti possano avere sottoscritto una transazione estesa anche alle questioni afferenti ai vizi delle opere ed ai pagina 21 di 25 ritardi maturati nella consegna delle opere, va invece evidenziato che la transazione in questione ha comportato una considerevole riduzione del credito della appaltatrice (che, forfettariamente indicato in € 569.022,63, veniva contenuto nell'importo di € 540.000,00) ha comportato la rinuncia di agli interessi moratori sino ad allora maturati, ha Controparte_1
previsto una consistente dilazione di pagamento.
9. Anche il quinto motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
9.1. Con tale motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneità della decisione in punto di ritenuto assorbimento della domanda riconvenzionale.
Spiegano che con la domanda riconvenzionale era stato richiesto che fosse accertata la presenza dei vizi e difetti riscontrati nelle tre palazzine oggetto dei relativi contratti di appalto, le relative responsabilità in capo alla società appaltatrice e al direttore dei lavori e la condanna degli stessi al pagamento delle spese ed al risarcimento dei danni.
Con riferimento alla palazzina di Via Masci, tornano a richiamare le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo eseguito in relazione alla palazzina di Via Masci, che aveva accertato danni per complessivi € 86.140,67 oltre IVA, importo cui avrebbe dovuto aggiungersi quello di € 69.570,34 a titolo di ritardo nella riconsegna dell'opera.
Con riferimento alla palazzina di Via De Benedictis ribadiscono che la stessa non è stata completata e che sono maturati alla data di proposizione dell'impugnazione ben 3510 giorni di ritardo con conseguente debenza di una penale pari ad € 702.000,00 o, in subordine, 208 giorni di ritardo con debenza di una penale pari ad € 41.600,00.
Aggiungono che in relazione a tale palazzina risultano accertati vizi per un complessivi €
47.083,84 (come emerso nel procedimento per ATP n. 5250/2013).
Con riferimento alla ribadiscono che la convenuta non ha rispettato Parte_6
la data di consegna, ritardandola di ben 328 giorni, con conseguente debenza di una penale di € 65.500,00.
Aggiungono che anche detto edificio è risultato affetto da numerosi vizi e difetti evidenziati sempre nel procedimento per ATP n. 5250/2013, per complessivi € 28.660,97 nonché ulteriori vizi (connessi alla mancata realizzazione del giunto sismico) descritti in una perizia del
16.02.2021.
9.2. Rileva il Collegio come, una volta estesi gli effetti della transazione a tutte le questioni connesse ai tre appalti per cui è causa, ivi comprese quelle relative ai vizi delle opere ed ai ritardi nella consegna, le domande riconvenzionali non potessero essere vagliate, sicché al di là della formula utilizzata dal Giudicante (che ha parlato di assorbimento anche se poi in pagina 22 di 25 dispositivo ha correttamente provveduto a rigettare le domande) la decisione va comunque confermata.
10. Va anche rigettato il sesto motivo di gravame.
10.1. Con tale motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione del primo giudice in punto di ritenuto difetto di dimostrazione da parte degli opponenti del conferimento dell'incarico direttamente all'arch. e non all'associazione di professionisti di cui CP_2
faceva parte.
Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice i documenti necessari alla realizzazione dell'opera e le comunicazioni di fine lavori erano stati sottoscritti dalla terza chiamata in proprio.
Evidenziano di aver rappresentato che la terza chiamata, in proprio, avesse richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della complessiva somma di € 65.040,67 quale saldo del compenso per le prestazioni professionali e di progettazione e direzione dei lavori svolti in relazione agli immobili siti in Teramo, in Viale Bovio ed in Via De Benedictis
(decreto avverso il quale il FI aveva poi proposto opposizione decisa con la sentenza n.
130/2020 con revoca del decreto ingiuntivo stesso).
Spiegano che alla luce di quanto esposto può ritenersi raggiunta la prova che la professionista “abbia agito in proprio e non quale componente di un studio professionale”.
10.2. Il Collegio rileva che correttamente il primo giudice, a fronte della eccezione sollevata dalla terza chiamata in causa, ha ritenuto fosse onere degli opponenti, che avevano chiesto la condanna della stessa al risarcimento del danno per inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di prestazione d'opera professionale, dimostrare l'avvenuta stipula del contratto con la professionista in proprio, onere non adempiuto dagli opponenti.
10.3. Al riguardo, premesso che risulta documentato in giudizio che l'Arch. CP_2
era socia della Associazione professionale denominata "
[...] Controparte_7
, come da atto costitutivo allegato in atti, si rileva che non dirimenti si rivelano i
[...] rilievi di parte appellante con riferimento alle attività personalmente svolte dall'Arch.
[...] trattandosi di attività funzionali all'espletamento dell'incarico che, Controparte_2
comunque, risultano eseguibili solo in forma individuale trattandosi di apposizioni di firma su comunicazioni e richieste amministrative.
10.4. Dirimente appare invece il dato che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, nel separato giudizio avente ad oggetto il pagamento delle competenze per le attività professionali svolte (giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) deciso dal Tribunale con pagina 23 di 25 accoglimento dell'opposizione proposta da sul rilievo dell'inadempimento della parte Parte_1
opposta, la parte che ha agito in monitorio e che poi ha assunto la posizione di opposta nel giudizio di opposizione non risulta essere l'arch. in proprio ma lo Controparte_2
CP_7 Controparte_7
11. Va infine rigettato l'ultimo motivo di gravame.
11.1. Con tale motivo l'appellante si duole della violazione del principio relativo alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
In particolare lamenta che il primo giudice ha basato la decisione sull'originale del documento depositato presso l (contestato dagli opponenti) e si era avvalso delle Organizzazione_1
risultanze di un accertamento del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Roma, non condivisibili.
11.2. Sul punto primo punto va ribadita la correttezza della decisione del primo giudice in ordine alla utilizzabilità del documento depositato presso l , Organizzazione_1
richiamandosi al riguardo tutte le argomentazioni già svolte in sede di analisi dei primi tre motivi di gravame.
11.3. Sul secondo punto -premesso che, per quanto sopra esposto al paragrafo 7.3., l'onere di dimostrate il riempimento della scrittura contra pacta incombeva sugli opponenti (tenuti ad allegare e provare il patto di riempimento poi asseritamente disatteso) e che a fronte del difetto di tale dimostrazione irrilevante risulta l'accertamento in ordine alla posteriorità o meno della redazione del documento rispetto all'apposizione delle sottoscrizioni- si rileva ad ogni buon conto che la correttezza delle verifiche eseguite dal Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Roma (verifiche puntuali ed approfondite, consistite in analisi tecniche condotte nelle zone di contatto/incrocio fra il testo stampato e le firme “ ” Parte_2 attraverso idonea strumentazione tecnica e sorgente di luce incidente) e l'attendibilità dei relativi risultati (consistiti nell'accertamento “che le sottoscrizioni in argomento sono state apposte successivamente al testo del documento, ottenuto impiegando una stampante a tecnologia laser”) non paiono in alcun modo inficiate dalle generiche doglianze formulate dagli appellanti.
12. Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti appellate, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, con applicazione dei parametri medi, quanto all'appellata , CP_1
e minimi, quanto all'appellata (in ragione della natura minimale della questioni CP_2
riguardante la posizione della stessa) previsti per scaglione relativo al valore della causa, con pagina 24 di 25 riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione - istruzione in ragione dello svolgimento di udienza dedicata alla trattazione dell'istanza di sospensione e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
13. Non si ravvisano i presupposti per la pronuncia della invocata (da parte di entrambe le parti appellate) condanna ex art. 96 C.P.C. 1° comma non emergendo che la parte appellante abbia agito con dolo o colpa grave e, ad ogni modo, non risultando allegati o dimostrati i danni derivati alle parti dalla condotta processuale degli appellanti o offerti elementi (che del resto non risultano dagli atti del processo) per procedere alla loro liquidazione d'ufficio.
Né risultano sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 terzo comma c.p.c., risultando inconfigurabili i connotati abusivi della condotta della difesa di parte appellante, tenuto conto della controvertibilità della questione relativa all'interpretazione ed efficacia della transazione e di quella relativa alla legittimazione passiva della terza chiamata in causa.
14. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellati costituiti, delle spese di lite, che liquida: quanto all'appellata in Euro Controparte_1
22.344,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad Iva e Cap come per legge;
quanto all'appellata in complessivi Euro Controparte_2
17.569,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad Iva e Cap come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 6.02.2024
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott. Carla Ciofani) (dott. Nicoletta Orlandi)
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1303/2021 R.G. passata in decisione all'udienza di p.c. del giorno 07.11.2023, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20) con decorrenza dal 10 novembre 2023 scaduti il giorno 29 gennaio 2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. nonché Parte_1 Parte_2
in proprio, rappresentati e difesi, in forza di mandato in calce alla Parte_2 comparsa di costituzione di nuovo difensore del 20.06.2023, dall'avv. Eugenio Galassi, elettivamente domiciliati in Teramo al C.so De Michetti n. 80, presso lo studio del predetto avvocato.
APPELLANTI
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difeso dall'Avv. Giannicola Scarciolla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Antonietti ed Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in S. Onofrio di Campli (TE), il tutto in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA pagina 1 di 25 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 625/2021 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
22.06.2021 – Appalto
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“IN VIA PRELIMINARE, PREGIUDIZIALE E DI URGENZA
Sospendere, ai sensi dell'art. 283, I co. Cpc, la efficacia esecutiva della sentenza n. 625/21, resa inter partes dal Tribunale di Teramo, dott.ssa Pasca, nel procedimento civile n. 5987/13
R.G., pubblicata in data 22.06.2021, per le motivazioni di cui alla sopra indicata istanza,
IN VIA ULTERIORIMENTE PRELIMINARE Il Sig. così come rappresentato e Parte_3
difeso, giusta procura speciale conferita allo scrivente procuratore, dichiara di voler proporre querela di falso, chiedendo che vengano disposti gli accertamenti tecnici, sull'atto di transazione del 24.05.2013, idonei a verificare che il riempimento dei fogli di cui lo stesso è composto risulta essere successivo, rispetto alla apposizione delle firme da parte del querelante,
NEL MERITO
1. accertare la sussistenza –nei fabbricati realizzati dalla in forza dei Controparte_1
contratti di appalto del 12 aprile 2010 (Via Masci), 31 luglio 2010 (Via De Benedictis) e 15 novembre 2010 (Viale Bovio), su progetto e sotto la direzione dei lavori dell'Arch. CP_3
dei vizi e difetti descritti in premessa e comunque risultanti dall'accertamento
[...] tecnico preventivo n. 2470/12 R.G. Trib. Teramo definitosi, nonché dall'accertamento tecnico preventivo n. 5250/2013 R.G. Teramo tuttora pendente;
2. accertare, altresì, la riconducibilità di tali vizi e difetti alla erronea e/o inadeguata (e comunque non conforme alle regole dell'arte e della tecnica) esecuzione delle prestazioni commissionate a questi ultimi, in forza –rispettivamente– dei citati contratti di appalto e dei contratti d'opera professionale;
3. per l'effetto, dichiarare insussistente o inesigibile ogni e qualsiasi pretesa creditoria della
e dell'Arch. nei confronti della e nei personali Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 confronti del Sig. revocando nel contempo –anche perché emesso in difetto Parte_2 delle condizioni di legge– il decreto ingiuntivo opposto;
4. Condannare i medesimi convenuti società e Arch. Controparte_1 CP_2
, in via solidale tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al rimborso delle spese
[...]
di lite che si renderanno necessarie per ovviare ai vizi ed alle difformità, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti dalla società attrice per le causali descritte in narrativa, nella
pagina 2 di 25 misura che sarà quantificata in corso di causa oltre alla rivalutazione monetaria e degli interessi di legge;
5. condannare altresì la sola al pagamento della penale Controparte_1 prevista nei contratti di appalto – descritti in narrativa – per la ritardata ultimazione dei lavori, nonché al rimborso delle spese anticipate per la stipula della polizza assicurativa decennale e per la erogazione di servizi e per le forniture di materiali di esclusiva spettanza della società appaltatrice, il tutto maggiorato degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze del giudizio;
6. Condannare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese legali di entrambi i giudizi di primo e secondo grado. In via istruttoria si insiste affinché venga disposta una CTU volta ad accertare i lavori extra effettivamente eseguiti e le relative autorizzazioni rilasciate dalla opponente, nonché il rispetto delle clausole contrattuali intercorse tra le parti ed accertare, altresì, i lavori non ancora eseguiti dalla medesima opposta.”
Per l'appellata APPALTI di CP_1 Controparte_1
“Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita contrariis reiectis e per le causali di cui in narrativa,
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto come in diritto
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile l'appello così come proposto dal Sig. in proprio Parte_2
e nella qualità di legale rapp.te p.t. della e, per l'effetto, confermare in ogni Parte_1
sua parte la sentenza impugnata;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- rigettare integralmente l'appello così come proposto dal Sig. in proprio e Parte_2
nella qualità di legale rapp.te p.t. della perché inammissibile e, comunque, Parte_1 infondato in fatto come in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
- accertato e dichiarato che, per le causali innanzi precisate, la (P.I.: Parte_1
) in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, Sig. P.IVA_1 Parte_2
, con sede in Campli (TE), ed il Sig. , (C.F.
[...] Parte_2
) nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Mirabili n. 50, nella sua qualità di fideiussore, sono debitori in solido della
[...]
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., Sig. Controparte_1 P.IVA_2 CP_4
pagina 3 di 25 , con sede in Castelnuovo Vomano (TE) alla Via Torino n. 3, della somma di € CP_1
540.000,00, o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre agli interessi moratori cui al D.Lgs del 9.10.2002 n. 231 dall'inadempimento al saldo, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.2013/13 Ing., 4808/13 R.G., 15262/13
Cron. n. 2155/13 Rep. del 24.10.2013 e, quindi, condannarli entrambi in solido tra loro al pagamento della suddetta somma;
- rigettare, altresì, le domande riconvenzionali di parte appellante avversarie perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto come in diritto.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande tutte spiegate dagli appellanti, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva e prevalente dell'Arch. nella causazione dei lamentati vizi e difetti lamentati Controparte_2 da parte appellante per cui è causa determinata l'entità del risarcimento nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, condannare il Progettista ed il Direttore Lavori dei cantieri oggetto di causa nella persona dell'Arch. a risarcire Controparte_2
tutti i danni subiti e subendi ed tenere indenne la in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, da ogni e qualsiasi conseguenza connessa all'accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate da parte appellante o da essa in qualsiasi modo derivante ivi comprese le spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
IN OGNI CASO:
- condannare gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio, nonché con condanna di quest'ultimi al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 1° comma c.p.c. ovvero al pagamento di una somma ex art.
93 3° comma c.p.c.”
IN VIA ISTRUTTORIA:
…..
B) “Ex art. 356 c.p.c., per le causali di cui in narrativa, si opus sit, si chiede: ammettere tutte le richieste istruttorie articolate da parte opposta in primo grado, oggi appellante, nella
Comparsa di costituzione e risposta di parte opposta e nella 2° Memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opposta in primo grado oggi appellante, e, quindi, ammettere anche le seguenti istanze istruttorie già articolate in primo grado e non ammesse:
pagina 4 di 25 1)Senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che, con “Contratto d'appalto” stipulato in data 12.04.2010, la Parte_1 commissionava alla la costruzione di un fabbricato residenziale previa Controparte_1 demolizione dell'esistente sito in Teramo (TE) alla Via Masci (ex Via Cimitero Vecchio), pattuendo un corrispettivo di € 660.000,00 oltre IVA al 4% e, quindi, € 686.400,00, oltre lavori extra da contabilizzare e pagare a parte, giusta documentazione che si rammostra come doc. 1) fascicolo parte opposta”;
2) “Vero che, la provvedeva ad eseguire tutti i lavori commissionati di cui al Controparte_1 superiore contratto d'appalto, oltre che sulla base delle richieste della committente, provvedeva ad eseguire anche lavori extra contratto determinati in complessivi € 69.570,34 iva compresa giusta documentazione che si rammostra come doc. 2) fascicolo parte opposta”;
3) “Vero che, la provvedeva a versare nel tempo in favore della società opposta la Parte_1 somma di € 574.498,43, oltre che la somma di € 5.090,34 per i lavori extra contratto eseguiti giusta documentazione che si rammostra come doc. 3) fascicolo parte opposta”;
4) “Vero che con “Contratto d'appalto” stipulato in data 31.07.2010, la Parte_1 commissionava alla la ristrutturazione edilizia di un fabbricato con Controparte_1 aumento di unità immobiliari sito in Teramo (TE) alla Via De Benedictis, pattuendo un corrispettivo di € 271.682,03 oltre IVA al 10% e, quindi, € 298.850,23, oltre lavori extra da contabilizzare e pagare a parte, giusta documentazione che si rammostra come doc. 4) fascicolo parte opposta”
5) “Vero che, la provvedeva ad eseguire tutti i lavori commissionati di cui al Controparte_1 superiore contratto d'appalto, oltre che sulla base delle richieste della committente, provvedeva ad eseguire anche lavori extra contratto determinati in complessivi €
102.441,47 iva compresa giusta documentazione che si rammostra come doc. 2) fascicolo parte opposta”;
6) “Vero che, la provvedeva a versare nel tempo in favore della società opposta la Parte_1 somma di € 157.000,00, oltre che la somma di € 7.841,47 per i lavori extra contratto eseguiti giusta documentazione che si rammostra come doc. 5) fascicolo parte opposta”.
7) “Vero che, con “Contratto d'appalto” stipulato in data 15.11.2010, la Parte_1 commissionava alla la demolizione e ricostruzione di fabbricato Controparte_1 esistente con diversa distribuzione interna sito in Teramo (TE) alla Viale Bovio, pattuendo un corrispettivo di € 370.000,00 oltre IVA al 10% e, quindi, € 407.000,00, oltre lavori extra da contabilizzare e pagare a parte giusta documentazione che si rammostra come doc. 6) fascicolo parte opposta”;
pagina 5 di 25 8) “Vero che, la provvedeva ad eseguire tutti i lavori commissionati di cui Controparte_1 al superiore contratto d'appalto, oltre che sulla base delle richieste della committente, provvedeva ad eseguire anche lavori extra contratto determinati in complessivi € 67.448,26 iva compresa, giusta documentazione che si rammostra come doc. 2) fascicolo parte opposta”;
9) “Vero che, la provvedeva a versare nel tempo in favore della società opposta la Parte_1 somma di € 245.229,09, oltre che la somma di € 30.048,26 per i lavori extra contratto eseguiti giusta documentazione che si rammostra come doc. 7) fascicolo parte opposta”;
10) “Vero che le parti stabilivano concordemente che, a saldo e stralcio di tutti i lavori eseguiti, la avrebbe dovuto provvedere a corrispondere alla ricorrente la somma Parte_1 omnicomprensiva di € 540.000,00, mediante il pagamento di n. 3 rate, quanto ad €
200.000,00 entro il 01.06.2013, quanto ad ulteriori € 200.000,00 entro il 01.09.2013 e quanto ai residui € 140.000,00 entro il 31.12.2013 ed, all'uopo, il Sig. , si Parte_2 costituiva fideiussore della nei confronti della fino alla Parte_1 Controparte_1 concorrenza della complessiva somma di € 540.000,00 giusta documentazione che si rammostra come doc. 8) fascicolo parte opposta”;
11) “Vero che, tutti i lavori extra contratto eseguiti dalla società appaltatrice in relazione ai n. 3 cantieri oggetto di causa risultano essere stati commissionati anche a mezzo ordini sottoscritti dalla Direzione dei Lavori”.
……
2) Si chiede che il Giudice disponga l'acquisizione dell'originale ovvero della copia conforme all'originale della scrittura privata del 24.05.2013 depositata presso gli Uffici dell Organizzazione_1 di Teramo ovvero presso la Procura della Repubblica di Teramo proc. pen. 10158/13 RGNR e disponga inoltre le cautele ritenute più opportune per la custodia delle stessa presso la cassaforte del
Tribunale di Teramo;
3) Si chiede che il Giudice disponga l'acquisizione dell'originale ovvero della copia conforme all'originale della Consulenza tecnica d'Ufficio della Dott.ssa del 06.05.2014, Persona_1 depositata nel proc. pen. 10158/13 RGNR Procura della Repubblica di Teramo.
4) Si opus sit, posto che la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Sig. , ha dichiarato formalmente ed espressamente di volersi avvalere della predetta Persona_2 scrittura privata del 24.05.2013 recante le plurime sottoscrizioni del Sig. , tutte apposte Parte_2 dalla mano vergante di quest'ultimo, si reitera espressa istanza affinché l'Ill.mo Tribunale disponga tutti gli accertamenti di legge finalizzati ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni sulla predetta scrittura privata del 24.05.2013, il cui originale come già detto risulta essere depositato presso
l di Teramo ovvero presso la Procura della Repubblica di Teramo Proc. n. Organizzazione_1
10158/13 RGNR e di cui si chiede l'acquisizione, attraverso l'attivazione del procedimento ex lege
pagina 6 di 25 previsto di verificazione ex artt. 216 e segg. c.p.c.. indicando sin d'ora quali scritture di comparazione sia l'Atto Pubblico di ricognizione catastale a rogito per Notar da Teramo Rep. n. Persona_3
27561 – Racc. n. 8631 del 01.03.2012, pertanto, si chiede, pertanto, la verificazione giudiziale della scrittura privata del 24.05.2013 (Doc. 8 fasc. parte ricorrente nel procedimento monitorio), in ordine alla effettiva sottoscrizione del Sig. . Parte_2
5) Si chiede venga disposta l'acquisizione nel presente procedimento il fascicolo d'ufficio del decreto ingiuntivo n. 2013/13 del 24.10.2013 del Tribunale di Teramo unitamente al fascicolo documenti di parte ricorrente ivi contenuto.
6) Si opus sit, si chiede disporsi C.T.U. tecnico-descrittiva diretta ad accertare e determinare se:
A) “tutti i lavori e le opere eseguite dalla in relazione al fabbricato sito in Teramo Controparte_1
(TE) Via Masci (cimitero Vecchio) siano stati realizzati a regola d'arte avendo cura di specificare la distinzione tra quelli contrattuali previsti nel contratto d'appalto e quelli extracontrattuali commissionati in corso d'opera”;
B) “l'ammontare del corrispettivo dei lavori extracontrattuali eseguiti dalla in Controparte_1 relazione al fabbricato sito in Teramo (TE) Via Masci (cimitero Vecchio)”;
C) “il tempo necessario per la completa realizzazione dei lavori extracontrattuali eseguiti dalla
[...] in relazione al fabbricato sito in in Teramo (TE) Via Masci (cimitero Vecchio)”; CP_1
D) “le sospensioni dei lavori disposte dal e/o di terzi in relazione eseguiti dalla Controparte_5 nel fabbricato sito in Teramo (TE) Via Masci (cimitero Vecchio)”; Controparte_1
E) “tutti i lavori e le opere eseguite dalla in relazione al fabbricato sito in Teramo Controparte_1
(TE) Via De Benedictis siano stati realizzati a regola d'arte avendo cura di specificare la distinzione tra quelli contrattuali previsti nel contratto d'appalto del 31.07.2010 e quelli extracontrattuali commissionati in corso d'opera”;
F) “l'ammontare del corrispettivo dei lavori extracontrattuali eseguiti dalla in Controparte_1 relazione al fabbricato sito in Teramo (TE) Via De Benedictis”;
G) “il tempo necessario per la completa realizzazione dei lavori extracontrattuali eseguiti dalla
[...] in relazione al fabbricato sito in Teramo (TE) Via De Benedictis”; CP_1
H) “le sospensioni dei lavori disposte dal di Teramo e/o di terzi in relazione eseguiti dalla CP_5 nel fabbricato sito in Teramo (TE) Via De Benedictis”; Controparte_1
I) “tutti i lavori e le opere eseguite dalla in relazione al fabbricato sito in Teramo Controparte_1
(TE) Viale Bovio siano stati realizzati a regola d'arte avendo cura di specificare la distinzione tra quelli contrattuali previsti nel contratto d'appalto del 15.11.2010 e quelli extracontrattuali commissionati in corso d'opera”;
J) “l'ammontare del corrispettivo dei lavori extracontrattuali eseguiti dalla in Controparte_1 relazione al fabbricato sito in Teramo (TE) Viale Bovio”;
pagina 7 di 25 K) “il tempo necessario per la completa realizzazione dei lavori extracontrattuali eseguiti dalla
[...] in relazione al fabbricato sito in Teramo (TE) Viale Bovio”; CP_1
L) “le sospensioni dei lavori disposte dal Comune di Teramo e/o di terzi eseguiti dalla CP_1 in relazione al fabbricato sito in Teramo (TE) Viale Bovio”.
[...]
C) Si chiede che la Corte d'Appello disponga l'acquisizione dell'originale ovvero della copia conforme all'originale della scrittura privata del 24.05.2013 e della Relazione dei RIS di Roma e della
Consulenza tecnica d'Ufficio della Dott.ssa del 06.05.2014 tutte depositate presso Persona_1 la DEL TRIBUNALE DI TERAMO;
CP_6
D) Si chiede che il Giudice disponga l'acquisizione dell'originale ovvero della copia conforme all'originale della Consulenza tecnica d'Ufficio della Dott.ssa del 06.05.2014, Persona_1 depositata nel proc. pen. 10158/13 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo;
E) Si chiede che il Giudice disponga l'acquisizione dell'originale ovvero della copia conforme all'originale della Consulenza tecnica d'Ufficio RIS di Roma del 07.09.2014, depositata nel proc. pen.
10158/13 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.
F) Si opus sit, posto che la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Sig. , ha dichiarato formalmente ed espressamente di volersi avvalere della predetta Persona_2 scrittura privata del 24.05.2013 recante le plurime sottoscrizioni del Sig. , tutte apposte Parte_2 dalla mano vergante di quest'ultimo, si reitera espressa istanza affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di
L'Aquila disponga tutti gli accertamenti di legge finalizzati ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni sulla predetta scrittura privata del 24.05.2013, il cui originale come già detto risulta essere già depositato presso l di Teramo ovvero presso la Procura della Repubblica di Organizzazione_1
Teramo Proc. n. 10158/13 RGNR ed oggi presso la CASSAFORTE DEL TRIBUNALE DI TERAMO e di cui si chiede l'acquisizione, attraverso l'attivazione del procedimento ex lege previsto di verificazione ex artt. 216 e segg. c.p.c.. indicando sin d'ora quali scritture di comparazione sia l'Atto
Pubblico di ricognizione catastale a rogito per Notar da Teramo Rep. n. 27561 – Persona_3
Racc. n. 8631 del 01.03.2012, pertanto, si chiede, pertanto, la verificazione giudiziale della scrittura privata del 24.05.2013, in ordine alla effettiva sottoscrizione del Sig. .G) Si opus sit, Parte_2 posto che la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_1 Per_2
, ha dichiarato formalmente ed espressamente di volersi avvalere della predetta scrittura privata
[...] del 24.05.2013 recante le plurime sottoscrizioni del Sig. , tutte apposte dalla mano Parte_2 vergante di quest'ultimo, si reitera espressa istanza affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila disponga anche a mezzo di CTU tutti gli accertamenti di legge finalizzati ad accertare non solo
l'autenticità delle sottoscrizioni sulla predetta scrittura privata del 24.05.2013, il cui originale come già detto risulta essere già depositato presso l di Teramo ovvero presso la Procura Organizzazione_1 della Repubblica di Teramo Proc. n. 10158/13 RGNR ed oggi presso la DEL CP_6
TRIBUNALE DI TERAMO e di cui si chiede l'acquisizione, ma anche - mediante la consulenza tecnica
pagina 8 di 25 grafica - la verifica che le sottoscrizioni riferibili a sono state apposte successivamente Parte_2 al testo del documento, e, quindi, l'autenticità del documento, pertanto, si chiede, pertanto, la verificazione giudiziale della scrittura privata del 24.05.2013, anche sotto tale profilo”.
Per l'appellata Arch. Controparte_2
“conclude affinché codesta Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila rigetti integralmente l'appello proposto da in proprio e nella qualità di legale rapp.te della in Parte_2 Parte_1
quanto inammissibile e comunque totalmente infondato, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio nonché, attesa la evidente temerarietà del proposto appello, con condanna di quest'ultimi al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 1° comma c.p.c. ovvero al pagamento di una somma ex art.
93 3° comma c.p.c.” - insistendo per il loro accoglimento”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio n. R.G. 5987/2013 –promosso da Pt_2
in proprio e quale legale rappresentante della contro la
[...] Parte_1 Controparte_1 con atto di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2013/2013 (con il
[...] quale era stato loro ingiunto il pagamento in solido dell'importo di € 540.000,00, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per lavori edili appaltati alla , del quale avevano invocato la CP_1 revoca spiegando domanda riconvenzionale (al fine di ottenere la condanna della società opposta e dell'arch. al risarcimento dei danni per i gravi vizi presenti nelle opere (entrambi) nonché Controparte_2
a titolo di penale per la tardiva consegna delle opere (la sola giudizio nell'ambito del quale si CP_1 era costituita l'opposta (contestando l'opposizione) e si era inoltre costituita l'arch. CP_2
(progettista e direttore dei lavori) chiamata in causa sia dagli opponenti (onde ottenerne la
[...] condanna al risarcimento dei danni in solido con l'impresa appaltatrice) che dall'opposta (onde essere dalla stessa manlevata rispetto alle pretese risarcitorie avanzate dagli opponenti)- il Tribunale di Teramo così statuiva: “definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 Pt_2
contro e
[...] Controparte_1 Controparte_2
ogni avversa domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2013/2013; 2) rigetta le altre domande proposte da e da 3) condanna Parte_1 Parte_2 [...]
e in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1 Parte_2 [...] che si liquidano in € 21.359,00 per compenso CP_1 Controparte_1
professionale oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna
e in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 CP_2
pagina 9 di 25 che si liquidano in € 14.914,00 per compenso professionale oltre Controparte_2 rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.”
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che oggetto di causa era il recupero del corrispettivo per lavori edili commissionati dalla all'impresa ricorrente in monitorio Parte_1
relativamente a tre contratti di appalto rispettivamente del 12.04.2010, 31.07.2010 e
15.11.2010, con riferimento ai quali le parti avevano concordato, nella scrittura privata denominata “atto di transazione” datata 24.05.2013, l'importo ingiunto prevedendo inoltre la garanzia fideiussoria di Parte_2
Spiegava che la pretesa creditoria azionata in via monitoria trovava il suo fondamento non già nei contratti di appalto e nei lavori extra-contratto effettuati dall'opposta (pari ad € 612.002,71) ma nella suddetta scrittura privata, avendo l'appaltatrice richiesto l'importo di € 540.000,00 ivi concordato dalle parti.
1.2. Prima di procedere alla verifica dell'efficacia di detta scrittura, il Tribunale ne riconosceva la piena utilizzabilità in giudizio.
Al riguardo –premesso che gli opponenti, a sostegno dell'opposizione avevano innanzi tutto disconosciuto ex art. 2719 c.c. la conformità di tale documento (asseritamente prodotto in copia fotostatica) all'originale- rilevava l'inefficacia di detta eccezione in quanto genericamente formulata e comunque evidenziava come la stessa dovesse ritenersi superata nel corso del giudizio essendo stato pacificamente prodotto in giudizio l'originale, il quale era stato dapprima custodito presso l e, poi, oggetto di sequestro presso la Organizzazione_1
Procura della Repubblica-sede.
Inoltre –dato altresì atto che nell'atto introduttivo del giudizio parte opponente aveva inoltre disconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 214-215 c.p.c. la sottoscrizione posta a margine ed in calce alla scrittura in questione- rilevava come parte opposta avesse tempestivamente proposto istanza di verificazione.
A tale ultimo riguardo rilevava che in corso di causa era stata prodotta la consulenza tecnica grafologica effettuata nel corso delle indagini preliminari (avviate a seguito della denuncia querela presentata da nei confronti del legale rappresentante della Parte_2 [...]
, la quale aveva accertato l'autografia delle sottoscrizioni, ovvero la loro piena CP_1
riconducibilità alla mano di Parte_2
Riconosceva la piena utilizzabilità di detta consulenza quale prova atipica avente valore indiziario e riteneva che la stessa, valutata congiuntamente alla condotta processuale della parte opponente, che aveva poi, nel corso del procedimento, sostenuto di aver sottoscritto la pagina 10 di 25 predetta scrittura privata eccependo il riempimento absque CT, offrisse la dimostrazione della riconducibilità al delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata. Pt_2
Spiegava invero che, con note depositate in data 23.09.2019, parte opposta aveva documentato la presentazione da parte dell'opponente, in un separato giudizio, di querela di falso ex art. 221 c.p.c. avente ad oggetto la suddetta scrittura privata, sostenendo, appunto il riempimento da parte opposta absque CT (in particolare asserendo di aver consegnato all'avv. Giannicola Scarciolla, in occasione di incontri volti a definire un diverso procedimento, dei fogli vergati in bianco, e che questi, amico e professionista di fiducia del legale rappresentante della li avrebbe consegnati a quest'ultimo il quale li Parte_4
avrebbe abusivamente utilizzati per apporvi abusivamente il testo della transazione) procedimento che poi era stato definito ex art. 306 c.p.c. a seguito di rinuncia e accettazione delle parti.
Dava ancora atto che agli atti risultava la relazione del Reparto Investigazioni scientifiche di
Roma Sezione di Grafica e Fotografia –disposta nel corso delle indagini preliminari della
Procura della Repubblica di Teramo- la quale aveva accertato che le sottoscrizioni apposte in calce alla suddetta scrittura erano state apposte successivamente al testo del documento, tanto che la stessa Procura aveva disposto l'archiviazione del procedimento.
Alla luce delle predette risultanze il Giudice stabiliva l'autenticità e l'utilizzabilità dell'atto di transazione del 24.05.2013 sottoscritto tra le parti.
1.3. Dava ancora atto che nel corso del giudizio, segnatamente in data 24.09.2019, parte opponente aveva manifestato la volontà di proporre querela di falso incidentale ed il giudice, rilevando lo smarrimento dell'atto di transazione allegato come documento 8 al ricorso monitorio, aveva disposto la ricerca del fascicolo e che all'udienza del 28.01.2020 il giudice aveva dato atto del ritrovamento del documento in questione, mentre l'opponente aveva eccepito che il documento rinvenuto non corrispondeva a quello sulla base del quale parte opposta aveva fondato la propria richiesta monitoria, ossia il doc. 8 allegato al ricorso monitorio, sicché proponeva a tal fine querela di falso.
Spiegava che alla successiva udienza del 22.01.2021 ed in sede di memoria conclusionale parte opponente aveva ribadito la volontà di proporre querela di falso “tenuto conto della evidente non genuinità del documento posto a fondamento della pretesa economica”, ritenendo necessario “effettuare tutti i più opportuni accertamenti volti a chiarire la natura del documento n. 8 nonché a chiarire perché vi erano due diversi atti di transazione” mettendo in pagina 11 di 25 evidenza le differenze esistenti tra i due documenti ed insistendo nella querela di falso come proposta nell'atto del 24.09.2019.
Al riguardo, evidenziato che l'opponente sostanzialmente sosteneva che l'atto di transazione contenuto come allegato 8 al ricorso monitorio non era conforme all'originale depositato prima presso l e poi sottoposto a sequestro dalla Procura della Repubblica, Organizzazione_1
ribadiva la mancata autorizzazione alla proposizione della querela di falso in ragione dell'irrilevanza del documento 8 allegato al ricorso monitorio, atteso che, vertendosi in ipotesi di ordinario giudizio di cognizione che segue le ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio, una volta prodotto in giudizio l'originale di quel documento (il quale, acquisito dalla
Procura della Repubblica era stato oggetto di autonomo procedimento di querela di falso conclusosi con la rinuncia agli atti) risultava del tutto irrilevante verificare l'autenticità del documento (di identico contenuto) prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
Dava ancora atto che all'udienza del 28.01.2020 il aveva proposto querela di falso Pt_2
anche avverso il nuovo documento (ossia del documento che era stato conservato in cassaforte e che era stato oggetto di sequestro penale, sul quale erano stati fatti gli accertamenti in sede di indagini preliminari e sul quale il medesimo aveva presentato Pt_2
querela di falso in via principale nel procedimento n. R.G. 4153/2015, conclusosi con rinuncia agli atti) per essere stato “il suo contenuto apposto successivamente alle firme”, e ribadiva il giudizio di inammissibilità espresso dal precedente giudicante per essere stata la querela proposta in assenza degli elementi e prove della falsità.
Spiegava che alla successiva udienza del 22.02.2021 non era stata riproposta la querela di falso in relazione a tale “nuovo documento”, avendo parte opponente contestato specificamente “la fondatezza e la genuinità della scrittura privata posta a fondamento della pretesa monitoria opposta”.
Rilevava che, anche a voler considerare correttamente proposta la querela di falso in sede di comparsa ex art. 190 comma 1 c.p.c. avverso il “nuovo documento”, la stessa doveva ritenersi tardiva.
1.4. Ritenuta pienamente utilizzatile la scrittura privata denominata “atto di transazione” custodita in cassaforte rilevava come detta scrittura dovesse essere indubbiamente qualificata come atto di transazione, il quale, ai sensi dell'art. 1965 c.c. “è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”, con l'ulteriore precisazione che, ai sensi pagina 12 di 25 dell'art. 1975 comma 1 c.c. è ammissibile anche una transazione “generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro”.
Spiegava che in tale scrittura privata la –da un lato- e la Parte_1 Controparte_1
dall'altro, avevano concordato il pagamento da parte della prima di € 540.000,00 “a
[...] saldo e stralcio di tutto quanto stabilito nei contratti di cui alle premesse” ossia del contratto stipulato in data 12.04.2010 (avente ad oggetto i lavori relativi all'immobile sito in Via Masci), del contratto stipulato in data 31.07.2010 (avente ad oggetto i lavori relativi all'immobile sito in
Via De Benedictis) e del contratto stipulato in data 15.11.2010 (avente ad oggetto i lavori relativi all'immobile sito in Viale Bovio), contratti oggetto della domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti.
Evidenziava che dall'esame dell'atto di transazione emergeva che le parti avevano convenuto che “la si impegna e si obbliga a corrispondere e pagare la somma complessiva di € Parte_1
540.000,00”…. importo che veniva accettato dalla “a saldo e stralcio di Controparte_1 tutto quanto stabilito nei contratti di cui alle premesse” dichiarando “di non aver più nulla a che pretendere” con la precisazione che “con la sottoscrizione del presente atto di transazione ed a condizione che tutti gli impegni ed obblighi ivi contenuti vengano rispettati, entrambe le parti dichiarano risolta ogni reciproca pendenza, diritto, azione e/o rivalsa connessa ai contratti di appalto, dichiarando altresì transatti tutti i reciproci rapporti di dare e avere e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo o ragione”.
Riteneva che con la scrittura in disamina le parti avessero voluto transigere tutte le questioni concernenti i tre contratti di appalto, interpretazione cui era possibile giungere sia valorizzando il tenore letterale dell'atto, sia valorizzando il comportamento delle parti, anche successivo al contratto, in conformità al disposto di cui all'art. 1362 c.c.
1.5. Rilevava pertanto che in ragione della valenza dell'atto di transazione l'opposizione doveva essere rigettata ed il decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo, confermato, con rigetto delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente, da ritenersi assorbite, ed assorbimento anche della domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti dell'arch. Controparte_2
1.6. Rigettava altresì la domanda proposta dagli opponenti nei confronti dell'Arch. CP_2
quale direttrice dei lavori, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della chiamata in causa, sul rilievo che doveva essere chiamata in giudizio l'associazione professionale denominata “ . Controparte_7
pagina 13 di 25 Spiegava che in atti risultava che in data 1.01.2007 e Controparte_2 [...] avevano costituito un'associazione tra professionisti nel cui atto costitutivo era Parte_5 espressamente stabilito che “gli incarichi professionali potevano essere attribuiti indifferentemente agli associati o all'associazione”.
Richiamava la pronuncia della Suprema Corte secondo cui gli aderenti ad una associazione professionale possono investire quest'ultima della titolarità di rapporti contrattuali la cui esecuzione venga poi delegata alle persone dei singoli associati, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la relativa legittimazione –attiva o passiva- compete allo studio associato (Cass.
4268/2016).
Evidenziava che l'onere della prova circa l'effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio gravava sugli opponenti che avrebbero dovuto allegare di aver conferito l'incarico professionale personalmente ed individualmente all'Arch. prova che Controparte_2
tuttavia non era stata fornita.
2. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello gli originali opponenti, chiedendone la riforma sostanzialmente sulla scorta di plurimi motivi così rubricati: 1) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, II co. n. 4, c.p.c. Mancata corrispondenza tra il chiesto e pronunciato – Carenza di motivazione – Errata valutazione delle prove allegate;
2) Querela di falso;
3) Domanda di disconoscimento;
4) Contenuto atto di transazione;
5) Domanda riconvenzionale;
6) Posizione della terza chiamata Arch. 7) Onere Controparte_2
della prova.
3. L'appellata si è costituita in giudizio ed ha diffusamente contestato il Controparte_1 gravame, chiedendo che venga dichiarata la sua inammissibilità per violazione dell'art. 342
c.p.c.; ha eccepito l'inammissibilità delle domande nuove introdotte nel giudizio di appello ed ha ad ogni modo invocato il rigetto del gravame con vittoria di spese, chiedendo in subordine la verificazione giudiziale della scrittura privata del 24.05.2013, in ordine alla effettiva sottoscrizione del Sig. , con condanna di quest'ultimo al pagamento del Parte_2
risarcimento del danno ex art. 96 1° comma c.p.c. ovvero al pagamento di una somma ex art. 93 3° comma c.p.c..
4. L'appellata Arch. si è parimenti costituita in giudizio contestando il Controparte_2
gravame, chiedendo che venga dichiarata la sua inammissibilità e infondatezza con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado di giudizio nonché, attesa la evidente temerarietà dell'appello, la loro condanna al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 1° comma c.p.c. ovvero al pagamento di una somma ex art. 93 3° comma c.p.c..
pagina 14 di 25 5. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 5.04.2022, svolta in relazione all'udienza cartolare del 5.04.2022, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza avanzata dagli appellanti, condannandoli al pagamento della sanzione di € 1.500,00.
A seguito dell'adozione da parte della Presidente della sezione civile del decreto (poi recepito dalla Presidente del collegio) di sostituzione dell'udienza del 07.11.2023 con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli appellanti e le parti appellate hanno precisato le conclusioni e la Corte ha assunto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
C.P.C., nella loro massima estensione, con decorrenza dalla data di comunicazione dell'ordinanza assunta all'esito della camera di consiglio da remoto del 09.11.2023
(comunicazione intervenuta il 10.11.2023).
6. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 C.P.C. (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado)- rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.
7. Prima di procedere all'esame dei motivi di appello va subito rigettata la richiesta avanzata dalla difesa degli appellanti nella memoria di replica, diretta ad ottenere lo stralcio della comparsa conclusionale della in quanto, a dire dell'istante, “eseguita ben oltre il CP_1 termine di 60 giorni, in species il 15.01.2024”.
Al riguardo il Collegio rileva che l'atto depositato in data 15.01.2024 è in realtà la memoria di replica, mentre la comparsa conclusionale risulta depositata il precedente 3.01.2024 nel pieno rispetto dei termini concessi.
8. Ciò chiarito vanno innanzi tutto disattesi i primi tre motivi di gravame i quali si prestano ad una trattazione unitaria.
8.1. Con il primo motivo gli appellanti denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in particolare dolendosi della mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, della carenza di motivazione e dell' errata valutazione delle prove.
Deducono che il giudice ha obliterato elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, omettendo di esporre il procedimento logico posto alla base del convincimento espresso.
pagina 15 di 25 Con il secondo motivo gli appellanti tornano ad insistere nella querela di falso avverso l'atto di transazione del 24.05.2013, sporta all'udienza del 24.09.2019, ribadita all'udienza del
28.01.2020 e reiterata in sede di comparsa conclusionale.
In particolare rappresentano la necessità di effettuare accertamenti volti a chiarire la natura del documento 8 di cui al fascicolo monitorio di parte opposta, alla luce della diversità esistente tra la copia del documento n. 8 fornita dal (che aveva estratto copia prima Pt_2 della sua sparizione) e l'originale estratto dall' , diversità costituite dalla Organizzazione_1 presenza nella copia di marche non rinvenibili nell'originale rinvenuto presso l Org_1
recante invece timbri apposti dal richiamato ufficio, ed il codice fiscale scritto a mano
[...]
in entrambi i documenti e trascritto in modo diverso.
Ribadiscono nel presente grado di voler proporre querela di falso chiedendo che vengano disposti gli accertamenti tecnici sull'atto di transazione del 24.05.2013, idonei a verificare che il riempimento dei fogli è avvenuto successivamente rispetto all'apposizione delle firme da parte del querelante.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti sostengono che erroneamente il primo giudice ha ritenuto generico il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. e che altrettanto erroneamente ha ritenuto tale eccezione superata dagli avvenimenti verificatisi successivamente in giudizio.
8.2. Il Collegio rileva subito l'inammissibilità del primo motivo di gravame il quale contiene generica doglianza di violazione dell'art. 112 c.p.c. e di difetto di motivazione, senza indicazione delle domande ed eccezioni non considerate dal primo giudice e senza specificazione delle questioni e dei punti in relazione ai quali sarebbero ravvisabili lacune motivazionali.
8.3. Con riferimento alla riproposta querela di falso, il Collegio -richiamata la chiara esposizione della vicenda processuale operata in sentenza (sopra sintetizzata al paragrafo
1.3.) in ordine alle querele di falso proposte dagli opponenti in via principale (nell'ambito del separato giudizio n. 4153/2015, poi definito ex art. 306 c.p.c. a seguito di rinuncia ed accettazione delle parti) e poi in via incidentale nell'ambito del presente grado di giudizio- rileva in primo luogo la correttezza e condivisibilità del rilievo del primo giudice, non oggetto di specifiche e qualificate censure da parte degli appellanti (i quali si sono limitati ad esprimere un generico dissenso rispetto alla valutazione di irrilevanza formulata dal primo giudice), in ordine alla irrilevanza della verifica invocata dagli appellanti sul documento n. 8 prodotto in sede monitoria (copia atto di transazione che gli appellanti hanno sostenuto e continuano a sostenere essere non conforme all'originale depositato presso l ) una volta che è stato Organizzazione_1
pagina 16 di 25 aquisito in giudizio l'originale del documento in questione, depositato prima presso l
[...]
e poi sottoposto a sequestro da parte della Procura della Repubblica presso il Org_1
Tribunale di Teramo.
Correttamente il primo giudice ha invero evidenziato che, una volta proposta opposizione al decreto ingiuntivo, si è in presenza di un ordinario giudizio di cognizione che segue le ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio di guisa che, essendo stato pacificamente prodotto in giudizio l'originale della scrittura (originale acquisito dalla Procura della
Repubblica ed oggetto di autonomo procedimento di querela di falso conclusosi con rinuncia agli atti), diventa del tutto irrilevante verificare l'autenticità del documento (di identico contenuto) prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
Quanto alla querela di falso proposta al fine di “verificare che il riempimento dei fogli di cui lo stesso è composto risulta essere successivo rispetto alla apposizione delle firme da parte del sottoscritto querelante”, va rilevata la sua inammissibilità, non potendo integrare ipotesi di falso la sola circostanza che le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura possano essere state eventualmente apposte anteriormente al testo del documento.
Peraltro -se, sulla base di quanto evincibile dall'esame degli atti di primo grado, quali richiamati nella impugnata sentenza, si volesse ritenere che gli opponenti (odierni appellanti) abbiano inteso (pur in difetto di alcuna specificazione in sede di proposizione della querela in via incidentale) denunciare la falsità del documento per riempimento dello stesso absque CT da parte dell'opposta (si evince dalla lettura della sentenza che gli opponenti nel separato giudizio n. 4153/2015, poi estinto per rinuncia agli atti, avevano proposto querela di falso in via principale dichiarando di aver consegnato documenti sottoscritti in bianco al legale dell'opposta in occasione di incontri volti a definire un diverso procedimento e che detti fogli sarebbero poi stati riempiti abusivamente con il testo della transazione oggetto di causa)- nella specie si verterebbe non già in ipotesi di riempimento absque CT (in assenza cioè di uno specifico accordo sul contenuto di un documento) ma di riempimento “contra pacta”, che non rileva ai fini della proposizione della querela, la quale postula che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta.
Nella specie dunque gli opponenti avrebbero dovuto dimostrare, con ricorso agli ordinari mezzi di prova, l'esistenza del diverso patto di riempimento ed il successivo riempimento in difformità dallo stesso.
pagina 17 di 25 Nella specie non solo tale prova non è stata fornita, ma la tesi degli opponenti è risultata smentita dalle risultanze degli accertamenti (disposti nel corso delle indagini preliminari della
Procura della Repubblica di Teramo) del di Roma, dai Organizzazione_2
quali emerge che le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura sono state apposte successivamente al testo del documento.
7.4. Con riferimento infine alle doglianze riguardanti la decisione del primo giudice in punto di ritenuta genericità del disconoscimento operato ex art. 2719 c.c. e di sopravvenuta irrilevanza dello stesso a fronte dell'acquisizione dell'originale, si rileva come le stesse si rivelino prive di pregio.
Invero, ribadito che come chiaramente evincibile dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado la contestazione della conformità all'originale della copia della transazione prodotta dal ricorrente in monitorio risulta del tutto generica (quindi inammissibile), si rileva che come qualsiasi questione afferente ad eventuali difformità (che comunque non riguardano il contenuto del provvedimento) risulti superata alla luce della produzione in giudizio dell'originale della transazione, che è il documento sul quale risulta fondata la decisione di primo grado.
Peraltro le difformità denunciate dagli opponenti nel corso del giudizio di primo grado afferiscono ad aspetti formali che ben si giustificano alla luce delle operazioni che vengono compiute dall'Ufficio che detiene l'originale di un documento quando rilascia copie conformi
(ci si riferisce alla presenza di marche nella prima pagina in alto a destra della copia allegata al fascicolo monitorio, assenti invece nell'originale rinvenuto presso l Organizzazione_1
che, nella medesima parte, reca invece dei timbri) o che non sono rinvenibili dal confronto tra la copia (trattasi di copia autentica) dell'atto di transazione contenuta nel fascicolo monitorio
(riprodotto nel presente grado dalla appellata e l'originale del documento, CP_1
Con esaminato dalla dott.ssa grafologa, e dal di Roma nelle relazioni Persona_1 redatte in sede penale, ove risulta riprodotto l'originale del documento (ci si riferisce alle asserite difformità nella trascrizione del codice fiscale del sig. “scritto a mano in Pt_2 entrambi i documenti”).
8. Anche il quarto motivo di gravame deve essere disatteso.
8.1. Con tale motivo gli appellanti sostengono che il primo giudice non ha correttamente motivato la propria decisione in punto di utilizzabilità della scrittura privata in contestazione.
Al riguardo, oltre a ribadire le discrepanze ed incongruenze formali già evidenziate nei precedenti paragrafi, denunciano che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che la pagina 18 di 25 scrittura privata datata 24.05.2013 coprisse ogni pretesa relativa al contratto di appalto datato
12.04.2010 relativo ai lavori eseguiti in Via Masci per i quali era in corso un accertamento tecnico (proc. n. 2470/12) al momento della sottoscrizione.
Rilevano al riguardo che il non avrebbe avuto alcun interesse a rinunciare ad un Pt_2
accertamento tecnico preventivo da lui promosso proprio perché convinto che i lavori non fossero stati realizzati a perfetta regola d'arte.
Evidenziano peraltro che nella scrittura non vi era alcun riferimento al procedimento n.
2470/2012 il quale si era concluso con deposito di elaborato peritale che aveva confermato le doglianze del ricorrente.
Lamentano ancora che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che, poiché al momento della sottoscrizione della transazione i ritardi dedotti dall'appellante nell'atto introduttivo erano ben noti dagli opponenti, doveva ritenersi che di ciò le parti avessero tenuto conto nel farsi le reciproche concessioni.
Al riguardo sostengono che dei ritardi non si faceva menzione alcuna nella transazione, sicché non poteva certamente ritenersi che le parti ne avessero tenuto conto nel farsi reciproche concessioni.
Deducono che altrettanto erroneamente il primo giudice ha ritenuto rientranti nella transazione i vizi relativi agli altri due appalti, in quanto ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, senza in alcun modo considerare che a quella data i vizi non erano stati affatto accertati né fossero stati indicati nell'atto di transazione.
Rilevano anche l'inverosimiglianza della sottoscrizione di una transazione che non specificava la tipologia e l'entità dei vizi eventualmente riscontrati, nonché la volontà di accettarli e di farsene carico, tanto più che invece erano stati indicati con estrema precisione gli importi dovuti per i lavori extra, che invece non avrebbero potuto essere riconosciuti in difetto di prova di accordo e autorizzazione della committente, non rilevando invece i parziali pagamenti che secondo l'assunto dell'appaltatrice sarebbero avvenuti a fronte della pretesa di pagamento dei lavori extracontrattuali.
8.2. Il Collegio richiama innanzi tutto la condivisibile motivazione del primo giudice (sopra riassunta al paragrafo n. 1.3.) e le argomentazioni sopra svolte in sede di disamina dei primi tre motivi di gravame in punto di piena utilizzabilità della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 24.05.2013.
8.3. Quanto all'interpretazione della scrittura in questione ed alla estensione dei suoi effetti a tutte le questioni concernenti i tre contratti di appalto del 12.04.2010 (avente ad oggetto i pagina 19 di 25 lavori relativi all'immobile sito in Via Masci), del 31.07.2010 (avente ad oggetto i lavori relativi all'immobile sito in Via De Benedictis) e del 15.11.2010 (avente ad oggetto i lavori relativi all'immobile di Viale Bovio) il Collegio ritiene la correttezza delle valutazioni compiute dal primo giudice, che in questa sede si condividono e si confermano.
8.3.1. Come già rilevato dal primo giudice va subito evidenziato che in tale scrittura privata la da un lato, e la dall'altro, hanno concordato il Parte_1 Controparte_1 pagamento da parte della prima di € 540.000,00 “a saldo e stralcio di tutto quanto stabilito nei contratti di cui alle premesse” cioè dei contratti sopra richiamati.
8.3.2. Sempre come già rilevato dal primo giudice, in detta scrittura le parti hanno convenuto che “la si impegna e si obbliga a corrispondere e pagare alla Parte_1 Controparte_1
a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa, la somma complessiva di € 540.000,00 con le seguenti modalità: i) quanto ad € 200.000,00 entro e non oltre il 1.06.2013; ii) quanto ad €
200.000,00 entro e non oltre il 1.09.2013; iii) quanto ad € 140.000,00 entro e non oltre il
31.12.2013”. Nella scrittura si dà atto che l'importo è accettato dalla “ “a Controparte_1 saldo e stralcio di tutto quanto stabilito nei contratti di appalto di cui alle premesse” dichiarando di non avere “più nulla pretendere” stabilendosi inoltre che “con la sottoscrizione del presente atto di transazione e a condizione che tutti gli impegni vengano rispettati, entrambe le parti dichiarano risolta ogni reciproca pendenza, diritto, azione e/o rivalsa connessa ai contratti di appalto, dichiarando altresì transatti tutti i reciproci rapporti di dare e avere e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo o ragione”.
1.3.3. Correttamente il primo giudice ha richiamato la natura elastica dell'atto di transazione, potendo lo stesso concernere non solo liti attuali ma anche liti future, essendo sufficiente l'esistenza di un conflitto anche solo potenziale (Cass. 12320/2005), sicché l'oggetto della transazione va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti (non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese) ma in relazione alla oggettiva situazione in contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, “giacché la transazione –quale strumento negoziale di prevenzione di una lite- è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto e il deducibile” (Cass.
23482/2017; Cass. 490/2005). Con la precisazione inoltre che le transazioni debbono avere un oggetto determinato e determinabile da identificarsi nella situazione di contrasto che le parti intendono comporre per cui la proiezione verso il futuro va circoscritta al canone della ragionevole prevedibilità (al riguardo nella impugnata sentenza vengono richiamate Cass.
2748/2019, nonché Cass. 12320/2005 la quale, in tema di contratto di locazione ha affermato che “le
pagina 20 di 25 reciproche concessioni possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché ragionevolmente prevedibili”).
8.3.4. Sulla scorta di tali principi, tenendo conto delle previsioni letterali della scrittura (in particolare art. 4 ove si prevede che “con la sottoscrizione del presente atto di transazione” …
“entrambe le parti dichiarano risolta ogni reciproca pendenza, diritto, azione e/o rivalsa connessa ai contratti di appalto”) e del comportamento delle parti, anche successivo al contratto, il primo giudice ha condivisibilmente ritenuto che le parti avessero voluto transigere tutte le questioni concernenti i tre contratti di appalto sopra indicati.
8.4 Con particolare riferimento alle questioni afferenti ai vizi delle opere relative al contratto riferito al cantiere di Via Masci, il Collegio ritiene di condividere e recepire la valutazione compiuta dal primo giudice in ordine alla estensione degli effetti della transazione anche a tale questione atteso che alla data del 24.05.2013 era già stato da tempo avviato il procedimento per ATP n. 2470/2012 riguardante proprio l'esecuzione a regola d'arte dei suddetti lavori, non potendo invece rilevare che a quella data non fosse stato ancora depositato l'elaborato peritale, una volta che comunque la questione relativa alla regolare esecuzione dei lavori rientranti in quel contratto di appalto era in contestazione tra le parti.
Neanche può rilevare, alla luce di quanto già sopra esposto al paragrafo 1.3.3., che nella transazione non sia stato menzionato il predetto procedimento per A.T.P.
8.5. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai contratti di appalto del
31.07.2010 e del 15.11.2010, dovendo rilevarsi, come già fatto dal primo giudice, che relativamente ai predetti contratti gli opponenti hanno in primo luogo invocato il pagamento della penale per ritardi maturati nella consegna delle opere, ritardi tuttavia che risultavano già maturati alla data della sottoscrizione della transazione del maggio 2013, essendo stati i lavori relativi all'immobile sito in Via De Benedictis terminati in data 6.04.2012 e quelli relativi all'immobile sito in Viale Bovio terminati in data 11.04.2013.
Quanto ai vizi di cui gli appellanti hanno chiesto l'accertamento introducendo procedimento per accertamento tecnico preventivo nel novembre 2013, dopo aver contestato la presenza di vizi con lettera del 24.07.2013, va parimenti rilevato che gli stessi, costituiti per lo più da vizi palesi a fronte di opere ultimate rispettivamente il 6.04.2012 e 11.04.2013 fossero a conoscenza degli opponenti e rientrassero pertanto nell'oggetto della transazione riguardanti le lavorazioni eseguite in forza di contratto di appalto.
8.5. Quanto alla tesi secondo cui sarebbe inverosimile che gli appellanti possano avere sottoscritto una transazione estesa anche alle questioni afferenti ai vizi delle opere ed ai pagina 21 di 25 ritardi maturati nella consegna delle opere, va invece evidenziato che la transazione in questione ha comportato una considerevole riduzione del credito della appaltatrice (che, forfettariamente indicato in € 569.022,63, veniva contenuto nell'importo di € 540.000,00) ha comportato la rinuncia di agli interessi moratori sino ad allora maturati, ha Controparte_1
previsto una consistente dilazione di pagamento.
9. Anche il quinto motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
9.1. Con tale motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneità della decisione in punto di ritenuto assorbimento della domanda riconvenzionale.
Spiegano che con la domanda riconvenzionale era stato richiesto che fosse accertata la presenza dei vizi e difetti riscontrati nelle tre palazzine oggetto dei relativi contratti di appalto, le relative responsabilità in capo alla società appaltatrice e al direttore dei lavori e la condanna degli stessi al pagamento delle spese ed al risarcimento dei danni.
Con riferimento alla palazzina di Via Masci, tornano a richiamare le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo eseguito in relazione alla palazzina di Via Masci, che aveva accertato danni per complessivi € 86.140,67 oltre IVA, importo cui avrebbe dovuto aggiungersi quello di € 69.570,34 a titolo di ritardo nella riconsegna dell'opera.
Con riferimento alla palazzina di Via De Benedictis ribadiscono che la stessa non è stata completata e che sono maturati alla data di proposizione dell'impugnazione ben 3510 giorni di ritardo con conseguente debenza di una penale pari ad € 702.000,00 o, in subordine, 208 giorni di ritardo con debenza di una penale pari ad € 41.600,00.
Aggiungono che in relazione a tale palazzina risultano accertati vizi per un complessivi €
47.083,84 (come emerso nel procedimento per ATP n. 5250/2013).
Con riferimento alla ribadiscono che la convenuta non ha rispettato Parte_6
la data di consegna, ritardandola di ben 328 giorni, con conseguente debenza di una penale di € 65.500,00.
Aggiungono che anche detto edificio è risultato affetto da numerosi vizi e difetti evidenziati sempre nel procedimento per ATP n. 5250/2013, per complessivi € 28.660,97 nonché ulteriori vizi (connessi alla mancata realizzazione del giunto sismico) descritti in una perizia del
16.02.2021.
9.2. Rileva il Collegio come, una volta estesi gli effetti della transazione a tutte le questioni connesse ai tre appalti per cui è causa, ivi comprese quelle relative ai vizi delle opere ed ai ritardi nella consegna, le domande riconvenzionali non potessero essere vagliate, sicché al di là della formula utilizzata dal Giudicante (che ha parlato di assorbimento anche se poi in pagina 22 di 25 dispositivo ha correttamente provveduto a rigettare le domande) la decisione va comunque confermata.
10. Va anche rigettato il sesto motivo di gravame.
10.1. Con tale motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione del primo giudice in punto di ritenuto difetto di dimostrazione da parte degli opponenti del conferimento dell'incarico direttamente all'arch. e non all'associazione di professionisti di cui CP_2
faceva parte.
Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice i documenti necessari alla realizzazione dell'opera e le comunicazioni di fine lavori erano stati sottoscritti dalla terza chiamata in proprio.
Evidenziano di aver rappresentato che la terza chiamata, in proprio, avesse richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della complessiva somma di € 65.040,67 quale saldo del compenso per le prestazioni professionali e di progettazione e direzione dei lavori svolti in relazione agli immobili siti in Teramo, in Viale Bovio ed in Via De Benedictis
(decreto avverso il quale il FI aveva poi proposto opposizione decisa con la sentenza n.
130/2020 con revoca del decreto ingiuntivo stesso).
Spiegano che alla luce di quanto esposto può ritenersi raggiunta la prova che la professionista “abbia agito in proprio e non quale componente di un studio professionale”.
10.2. Il Collegio rileva che correttamente il primo giudice, a fronte della eccezione sollevata dalla terza chiamata in causa, ha ritenuto fosse onere degli opponenti, che avevano chiesto la condanna della stessa al risarcimento del danno per inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di prestazione d'opera professionale, dimostrare l'avvenuta stipula del contratto con la professionista in proprio, onere non adempiuto dagli opponenti.
10.3. Al riguardo, premesso che risulta documentato in giudizio che l'Arch. CP_2
era socia della Associazione professionale denominata "
[...] Controparte_7
, come da atto costitutivo allegato in atti, si rileva che non dirimenti si rivelano i
[...] rilievi di parte appellante con riferimento alle attività personalmente svolte dall'Arch.
[...] trattandosi di attività funzionali all'espletamento dell'incarico che, Controparte_2
comunque, risultano eseguibili solo in forma individuale trattandosi di apposizioni di firma su comunicazioni e richieste amministrative.
10.4. Dirimente appare invece il dato che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, nel separato giudizio avente ad oggetto il pagamento delle competenze per le attività professionali svolte (giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) deciso dal Tribunale con pagina 23 di 25 accoglimento dell'opposizione proposta da sul rilievo dell'inadempimento della parte Parte_1
opposta, la parte che ha agito in monitorio e che poi ha assunto la posizione di opposta nel giudizio di opposizione non risulta essere l'arch. in proprio ma lo Controparte_2
CP_7 Controparte_7
11. Va infine rigettato l'ultimo motivo di gravame.
11.1. Con tale motivo l'appellante si duole della violazione del principio relativo alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
In particolare lamenta che il primo giudice ha basato la decisione sull'originale del documento depositato presso l (contestato dagli opponenti) e si era avvalso delle Organizzazione_1
risultanze di un accertamento del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Roma, non condivisibili.
11.2. Sul punto primo punto va ribadita la correttezza della decisione del primo giudice in ordine alla utilizzabilità del documento depositato presso l , Organizzazione_1
richiamandosi al riguardo tutte le argomentazioni già svolte in sede di analisi dei primi tre motivi di gravame.
11.3. Sul secondo punto -premesso che, per quanto sopra esposto al paragrafo 7.3., l'onere di dimostrate il riempimento della scrittura contra pacta incombeva sugli opponenti (tenuti ad allegare e provare il patto di riempimento poi asseritamente disatteso) e che a fronte del difetto di tale dimostrazione irrilevante risulta l'accertamento in ordine alla posteriorità o meno della redazione del documento rispetto all'apposizione delle sottoscrizioni- si rileva ad ogni buon conto che la correttezza delle verifiche eseguite dal Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Roma (verifiche puntuali ed approfondite, consistite in analisi tecniche condotte nelle zone di contatto/incrocio fra il testo stampato e le firme “ ” Parte_2 attraverso idonea strumentazione tecnica e sorgente di luce incidente) e l'attendibilità dei relativi risultati (consistiti nell'accertamento “che le sottoscrizioni in argomento sono state apposte successivamente al testo del documento, ottenuto impiegando una stampante a tecnologia laser”) non paiono in alcun modo inficiate dalle generiche doglianze formulate dagli appellanti.
12. Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti appellate, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, con applicazione dei parametri medi, quanto all'appellata , CP_1
e minimi, quanto all'appellata (in ragione della natura minimale della questioni CP_2
riguardante la posizione della stessa) previsti per scaglione relativo al valore della causa, con pagina 24 di 25 riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione - istruzione in ragione dello svolgimento di udienza dedicata alla trattazione dell'istanza di sospensione e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
13. Non si ravvisano i presupposti per la pronuncia della invocata (da parte di entrambe le parti appellate) condanna ex art. 96 C.P.C. 1° comma non emergendo che la parte appellante abbia agito con dolo o colpa grave e, ad ogni modo, non risultando allegati o dimostrati i danni derivati alle parti dalla condotta processuale degli appellanti o offerti elementi (che del resto non risultano dagli atti del processo) per procedere alla loro liquidazione d'ufficio.
Né risultano sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 terzo comma c.p.c., risultando inconfigurabili i connotati abusivi della condotta della difesa di parte appellante, tenuto conto della controvertibilità della questione relativa all'interpretazione ed efficacia della transazione e di quella relativa alla legittimazione passiva della terza chiamata in causa.
14. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellati costituiti, delle spese di lite, che liquida: quanto all'appellata in Euro Controparte_1
22.344,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad Iva e Cap come per legge;
quanto all'appellata in complessivi Euro Controparte_2
17.569,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad Iva e Cap come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 6.02.2024
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott. Carla Ciofani) (dott. Nicoletta Orlandi)
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