Articolo 3 della Legge 17 febbraio 2001, n. 23
Articolo 2Articolo 4
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14 marzo 2001
Art. 3. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo con un contributo di 94.600.000 unita' di conto, pari a L. 220.499.479.800, da erogare in tre rate annuali di L. 73.499.826.600, dal 2000 al 2002.
Entrata in vigore il 14 marzo 2001
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