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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6916 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 19532/2023 Verbale dell'udienza dell'8/07/2025 Per parte appellante è presente l'Avv.p. Raffaella Petrellese, per delega dell'Avv. Armando Cimmino. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Petrellese si riporta ai propri atti e difese tutte, impugna le avverse deduzioni e conclusioni, infondate sia in fatto che in diritto, e conclude per l'accoglimento del gravame, riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello, che ivi si intendono per integralmente ripetute e trascritte, e chiede che la causa venga decisa. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 19532 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Armando Cimmino, presso il cui studio elett.te domicilia in Arzano (NA) alla Via Pecchia n. 90 APPELLANTE E
, c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dell'Avv. Laura Laurenti, presso il cui studio elett.te domicilia Roma alla via Basento n. 37 APPELLATA NONCHE'
Controparte_2 pagina 1 di 5 APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra. propose opposizione avverso la cartella n. 071202200654557582000, Pt_1 notificata il 29.06.2022, relativa a sanzioni per violazione del codice della strada emesse dal
Controparte_2
Nell'eccepire l'omessa notifica dei verbali ad essa sottesi, chiese dichiararsi la nullità e l'illegittimità della cartella, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Si costituì l'agente della riscossione, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, mentre l'ente impositore, benché regolarmente evocato, rimase contumace. Il Giudice di Pace di con sentenza n. 32670/2023, rigettò la domanda;
rilevò la CP_2 tardività dell'opposizione proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 7 d.lgs. 150/2011, compensando, tuttavia, le spese di lite tra le parti. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto tardiva l'opposizione, omettendo di pronunciarsi in ordine all'eccepita estinzione della pretesa creditoria, stante la mancata notifica del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella di pagamento impugnata. Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'appello, mentre Controparte_1 il nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, è rimasto Controparte_2 contumace. L'appello è fondato. Invero, è noto che l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (Cass. 14266/2021). Tuttavia, ai fini dell'ammissibilità, l'uso della forma della citazione per l'atto introduttivo in luogo di quella del ricorso prescritta dall'art. 7 cit. non sortisce effetti preclusivi. Nella materia, difatti, si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto ove difforme da quello normativamente prescritto, secondo i quali la tempestività dell'atto va valutata con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito che avrebbe dovuto essere seguito. Nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di pagina 2 di 5 Cassazione hanno valorizzato la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. 150/2011 evidenziando che: nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7) (SS.UU., sent. n. 758/2022). Nella specie, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'atto introduttivo in primo grado è stato prontamente notificato in data 12.07.2022 nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella del 29.06.2022, pertanto la domanda è ammissibile. Una volta affermata l'ammissibilità della domanda, la stessa risulta fondata, poiché l'ente impositore, contumace in entrambi i gradi di giudizio, non ha depositato prova della rituale notifica del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella impugnata, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art 201, co. 5 C.d.S.. L'appello va quindi accolto con riforma della sentenza di primo grado. Ai fini delle spese di lite, deve essere precisato che l'opposizione ha natura esclusivamente recuperatoria, per cui va condannato al rimborso il solo ente impositore. Invero, questo giudice ritiene non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il
pagina 3 di 5 concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante.
pagina 4 di 5 Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione. La liquidazione a carico dell'ente impositore è parametrata ex DM 147/2022 ai minimi dello scaglione, data la non particolare complessità della lite e la limitata attività espletata, senza istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sent. n. 32670/2023 del giudice di pace di dispone l'annullamento CP_2 della cartella di pagamento n. 071202200654557582000;
- condanna il l pagamento, in favore dell'appellante, delle competenze Controparte_2 di lite, che liquida, per il primo grado, in € 173,00 e, per il secondo, in € 232,00, oltre spese generali al 15% sui compensi, cpa e iva come per legge, oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se versati, con attribuzione all'avv. Armando Cimmino, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, l'8/07/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 5 di 5
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Armando Cimmino, presso il cui studio elett.te domicilia in Arzano (NA) alla Via Pecchia n. 90 APPELLANTE E
, c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dell'Avv. Laura Laurenti, presso il cui studio elett.te domicilia Roma alla via Basento n. 37 APPELLATA NONCHE'
Controparte_2 pagina 1 di 5 APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra. propose opposizione avverso la cartella n. 071202200654557582000, Pt_1 notificata il 29.06.2022, relativa a sanzioni per violazione del codice della strada emesse dal
Controparte_2
Nell'eccepire l'omessa notifica dei verbali ad essa sottesi, chiese dichiararsi la nullità e l'illegittimità della cartella, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Si costituì l'agente della riscossione, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, mentre l'ente impositore, benché regolarmente evocato, rimase contumace. Il Giudice di Pace di con sentenza n. 32670/2023, rigettò la domanda;
rilevò la CP_2 tardività dell'opposizione proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 7 d.lgs. 150/2011, compensando, tuttavia, le spese di lite tra le parti. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto tardiva l'opposizione, omettendo di pronunciarsi in ordine all'eccepita estinzione della pretesa creditoria, stante la mancata notifica del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella di pagamento impugnata. Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'appello, mentre Controparte_1 il nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, è rimasto Controparte_2 contumace. L'appello è fondato. Invero, è noto che l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (Cass. 14266/2021). Tuttavia, ai fini dell'ammissibilità, l'uso della forma della citazione per l'atto introduttivo in luogo di quella del ricorso prescritta dall'art. 7 cit. non sortisce effetti preclusivi. Nella materia, difatti, si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto ove difforme da quello normativamente prescritto, secondo i quali la tempestività dell'atto va valutata con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito che avrebbe dovuto essere seguito. Nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di pagina 2 di 5 Cassazione hanno valorizzato la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. 150/2011 evidenziando che: nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7) (SS.UU., sent. n. 758/2022). Nella specie, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'atto introduttivo in primo grado è stato prontamente notificato in data 12.07.2022 nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella del 29.06.2022, pertanto la domanda è ammissibile. Una volta affermata l'ammissibilità della domanda, la stessa risulta fondata, poiché l'ente impositore, contumace in entrambi i gradi di giudizio, non ha depositato prova della rituale notifica del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella impugnata, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art 201, co. 5 C.d.S.. L'appello va quindi accolto con riforma della sentenza di primo grado. Ai fini delle spese di lite, deve essere precisato che l'opposizione ha natura esclusivamente recuperatoria, per cui va condannato al rimborso il solo ente impositore. Invero, questo giudice ritiene non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il
pagina 3 di 5 concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante.
pagina 4 di 5 Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione. La liquidazione a carico dell'ente impositore è parametrata ex DM 147/2022 ai minimi dello scaglione, data la non particolare complessità della lite e la limitata attività espletata, senza istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sent. n. 32670/2023 del giudice di pace di dispone l'annullamento CP_2 della cartella di pagamento n. 071202200654557582000;
- condanna il l pagamento, in favore dell'appellante, delle competenze Controparte_2 di lite, che liquida, per il primo grado, in € 173,00 e, per il secondo, in € 232,00, oltre spese generali al 15% sui compensi, cpa e iva come per legge, oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se versati, con attribuzione all'avv. Armando Cimmino, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, l'8/07/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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