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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 343/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 343/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza del 18.11.2024 (comunicata alle parti il 19.11.2024), e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. RONCELLA PATRIZIA presso il cui Parte_1 studio in Orvieto, Via del Popolo n. 36, è elettivamente domiciliato, giusta procura da intendersi in calce all'atto di citazione;
attore
E
rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCONI CINTHIA Controparte_1 presso il cui studio in Roma, Via G. Zanardelli 34, è elettivamente domiciliata giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'Avv. RONCELLA PATRIZIA, presso il cui Controparte_2 studio in Orvieto, Via del Popolo n. 36, è elettivamente domiciliata, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terza chiamata
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione Parte_1 reietta, accertate le causali di cui alla premessa e la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni riscontrati all'interno degli immobili di proprietà del Sig. Parte_1 condannare la medesima convenuta a risarcire i danni stessi nella Controparte_1 misura determinata dalla perizia a firma Dr. e/o nella diversa misura che Persona_1 sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo. Con vittoria di spese.” per : “in via principale, respingere le domande dell'attore Controparte_1 perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, accertata l'effettiva quantificazione dei danni e/od il concorso nella causazione degli stessi dei proprietari dell'immobile e della ridurre proporzionalmente la responsabilità della CP_1
in via istruttoria, disporsi consulenza tecnica d'ufficio e porre al nominando perito CP_1 il seguente quesito: “verificare se l'immobile sito in Ficulle Via della Servitella Vecchia n.3 di proprietà di e è conforme alla normativa edilizia/concessoria, CP_3 Controparte_2
1 catastale e urbanistica”; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali”. per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda Controparte_2 azionata da parte attrice, rigettare la domanda proposta dalla convenuta Controparte_1
nei confronti della comparente , perché inammissibile, illegittima ed
[...] Controparte_2 infondata. Con vittoria di spese.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 5.2.2021 evocava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Terni per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “accertate le causali di cui alla premessa e la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni riscontrati all'interno degli immobili di proprietà del Sig.
condannare la medesima convenuta a risarcire Parte_1 Controparte_1
i danni stessi nella misura determinata dalla perizia a firma Dr. e/o nella Persona_1 diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo. Con vittoria di spese”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'attore deduceva che: - era proprietario di un immobile sito nel Comune di Ficulle, Via della Servitella Vecchia n. 3, costituito da un casale con annessa azienda agricola, destinato fino al 2010 ad abitazione propria e di
[...]
, all'epoca con lui convivente more uxorio; - al momento di rottura della CP_1 relazione, aveva chiesto alla convenuta di lasciare la casa;
- la i era opposta, anche CP_1 giudizialmente, alla restituzione dell'abitazione; - la Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 4849/2018 depositata il 12.7.2018 aveva riconosciuto l'attore come esclusivo proprietario dell'immobile ed ordinato alla che sino a quel momento lo aveva detenuto in via CP_1 esclusiva, il rilascio del bene;
- la convenuta non aveva ottemperato alla statuizione condannatoria e solo l'8.9.2018 aveva asportato tutti i mobili presenti nell'abitazione, anche se non ne era stata accertata la sua titolarità; - nel 2012 era stato allontanato dall'immobile a causa del procedimento penale pendente nei suoi confronti (poi conclusosi con l'assoluzione) ed era rientrato nel possesso dell'abitazione solo il 13.10.2018, al momento del rilascio del bene tramite Ufficiale giudiziario;
- solo all'atto della riconsegna si era avveduto dei molteplici danni presenti nell'abitazione (abbattimento di 12 lampioni;
rottura del cancello automatizzato e dell'impianto di irrigazione automatico del giardino;
demolizione di porzione del muro di contenimento in pietra del viale di accesso;
deformazione di ferma finestre nella zona giorno);
- pertanto, in data 9.10.2018 aveva proposto ricorso ex art. 696 c.p.c. per quantificare i costi necessari per le riparazioni e il ripristino dello status quo ante dell'immobile, stimati dall'ausiliario del Tribunale in € 9.444,44.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.7.2021 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea per infondatezza Controparte_1
e, in subordine, l'accertamento dell'effettiva quantificazione dei danni e/o il concorso nella causazione degli stessi tra i proprietari e la convenuta.
A tal fine, esponeva che: - i danni contestati erano ascrivibili alla vetustà, al normale consumo e deterioramento dell'immobile, stante l'omessa manutenzione del proprietario nel tempo;
- il sopralluogo era stato effettuato in data 13.10.2018, quindi dopo circa un mese che ella aveva rilasciato l'immobile; - l'immobile era connotato da irregolarità urbanistiche, per cui all'attore non spettava alcun risarcimento dei danni;
- l'attore non aveva provato lo stato dell'immobile antecedente al compossesso, né la causazione dei danni lamentati da parte della CP_1
2 Su richiesta della convenuta veniva integrato il contraddittorio nei confronti della comproprietaria . All'udienza del 23.7.2021 il giudice assegnatario Controparte_2 dichiarava ex art. 102 c.p.c. il litisconsorzio necessario ed ordinava a Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria (al 50%)
[...] dell'immobile, . Controparte_2
Quest'ultima si costituiva in giudizio in data 31.5.2022, chiedendo al Tribunale il rigetto delle domande giudiziali spiegate nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle proprie conclusioni, eccepiva e deduceva che: - non vi era alcun litisconsorzio necessario, in quanto ognuno dei comproprietari è titolare di una legittimazione attiva sostitutiva, ovvero del diritto di compiere nell'interesse degli altri e senza il loro consenso, atti di straordinaria amministrazione, quali le domande giudiziali;
- l'eccezione di abusività urbanistica era infondata;
- non vi era alcuna responsabilità concorrente nella causazione dei danni.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante acquisizione del fascicolo r.g.n.
2317/2018, nonché a mezzo prove testimoniali all'udienza del 27.6.2024 e con ordinanza del
18.11.2024 (comunicata alle parti il 19.11.2024), sulle conclusioni rassegnate, veniva trattenuta in decisione dallo scrivente giudice, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
La domanda risarcitoria promossa dall'attore va inquadrata nell'alveo della responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Essa si fonda, come presupposto, sul godimento esclusivo sine titulo dell'immobile da parte della dal 2012 e sino al rilascio coattivo datato CP_1
13.10.2018.
La circostanza è emersa inequivocabilmente dalle risultanze probatorie documentali, avuto riguardo, anzitutto, all'ordinanza cautelare ex art. 282 bis c.p.p. di allontanamento del dall'immobile sito in Ficulle, Strada della Servitella Vecchia n. 3, applicata il Parte_1
21.7.2012 (all. 1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. fascicolo attoreo) e, poi, al verbale di rilascio del 13.10.2018 con cui l'Ufficiale giudiziario ha reimmesso l'attore nel possesso dell'immobile de quo, preceduto dal preavviso di sfratto notificato alla l 22.9.2018 CP_1
(all. 3 citazione).
Può, quindi, affermarsi che al termine della relazione more uxorio con il la Parte_1
a goduto in via esclusiva dell'immobile sino al suo rilascio. CP_1
Del resto, la circostanza è coperta dal giudicato formatosi con la sentenza n. 4849/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Roma (all. 5 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. fascicolo attoreo), nella quale viene ribadito che il convivente non vanta alcun titolo idoneo a legittimare la permanenza nell'immobile.
Accertato, così, il godimento sine titulo del bene da parte della per un arco CP_1 temporale di circa sei anni, non può non valorizzarsi lo stato dei luoghi ritratto in sede di accertamento tecnico preventivo nel procedimento n.r.g. 2317/2018, in occasione del quale il c.t.u. geom. ha riscontrato danni agli infissi in legno (interni ed esterni), danni Per_1 all'impianto elettrico, videocitofono e illuminazione esterna, alla copertura, ai comignoli e ai davanzali delle finestre, al muretto del giardino, al pozzo e all'impianto di irrigazione, nonché cumuli di spazzatura nella sala.
3 Il sopralluogo è stato sì eseguito dall'ausiliario in data 3.4.2019, ma risulta preceduto dal ricorso ex art. 696 c.p.c. presentato dall'odierno attore in data 9.10.2018, nel quale il Parte_1 aveva già rappresentato di aver rilevato “dall'esterno l'esistenza di danni all'immobile riguardanti a) l'abbattimento di 12 lampioni;
b) la rottura del cancello automatizzato dell'ingresso principale;
c) la parziale demolizione di due comignoli per l'asportazione di due tiracamino elettrici marca “vortice” con danneggiamento dell'impianto elettrico;
d) la rimozione di porzione di coppi in laterizio nella zona del tetto sovrastante la cucina;
e) la rottura dell'impianto di irrigazione automatico del giardino con evidenti danneggiamenti degli irrigatori a scomparsa;
f) la demolizione di porzione del muro di contenimento in pietra del viale di accesso;
g) lo sfondamento del piano in maioliche di un tavolo esterno;
h) la rottura parziale di n. 2 soglie esterne delle finestre del soggiorno e del corridoio all'ingresso principale della abitazione;
i) la deformazione dei ferma finestre in metallo della zona salone”, documentati fotograficamente (all. 6 ricorso n.r.g. 2317/2018).
Del resto, l'Ufficiale Giudiziario in data 13.10.2018 ha attestato di aver rinvenuto una portafinestra lasciata aperta. Appare, quindi, indubbio che la abbia CP_1 imprudentemente esposto l'immobile anche al rischio che soggetti terzi entrassero nell'abitazione (all. 3 citazione).
Va, poi, valorizzata la deposizione testimoniale di la quale ha confermato di Testimone_1 aver constatato, ad inizio novembre 2018, i segni di ammaloramento dei legni presenti sugli infissi, sugli scuri esterni, sulle finestre, sul portone d'ingresso, sulla porta del garage, della cantina e della centrale termica. La stessa ha confermato, altresì, che l'impianto elettrico, i punti luce e il termostato erano stati danneggiati mediante un tranciamento a muro dei cavi di alimentazione delle lampade, per cui non c'era più illuminazione e l'abitazione non era agibile.
La circostanza ha trovato conferma anche nella perizia a cura del geom. (n.r.g. Per_1
2317/2018). La testimone ha poi aggiunto che: - il termostato del camino era stato vandalizzato;
- i lampioni esterni giacevano a terra rotti come se fossero stati presi a calci;
- il videocitofono era stato smontato;
- i coppi del tetto erano stati danneggiati;
- una porzione del muretto di contenimento della strada di accesso al garage, parte del rivestimento del pozzo e il lampione sovrastante, oltre alcuni davanzali in cotto posti sulla abitazione e all'interno del giardino erano stati danneggiati;
- l'impianto di irrigazione del giardino, l'elettrovalvola della centralina erano scollegati, manomessi e rotti;
- erano stati lasciati nell'abitazione sacchi di spazzatura.
A riprova di tale circostanza, si noti che il 13.10.2018 l'Ufficiale giudiziario ha rinvenuto nel piano seminterrato “indumenti, libri, giornali, riviste e materiale di risulta accatastati anche in un camino” (all. 3 citazione). La circostanza risulta inequivocabilmente confermata dal fascicolo fotografico accluso alla c.t.u. (cfr. pag. 10).
Ebbene, stante l'oggettiva e incontestabile presenza dei danni all'interno dell'immobile ed il tempestivo adoperarsi da parte dell'attore nel richiedere l'accertamento tecnico preventivo, non può che attribuirsi la causazione dei danni alla poiché ella si è trovata per anni nella CP_1 disponibilità dell'immobile prima che il ornasse a goderne. Vieppiù che l'attore Parte_1 era giuridicamente e materialmente impossibilitato a fare rientro nell'immobile.
A supporto dell'esistenza del nesso eziologico tra i danni accertati e la condotta colposa della depone la perizia. Il geom. ha, infatti, individuato la causa dei danni CP_1 Per_1 nell'incuria e nella mancata manutenzione periodica dell'abitazione.
In particolare, il c.t.u. ha fatto riferimento a: - danni riconducibili all'omesso periodico trattamento protettivo dei legni contro gli agenti atmosferici;
- all'incuria durante lo smontaggio
4 delle plafoniere;
- mancata tempestiva manutenzione del videocitofono nella cui scatola ha rinvenuto ruggine;
- rottura dei lampioni a causa di urti;
- danneggiamento con urto del muretto di contenimento della strada di accesso al garage;
- rottura di parte del rivestimento del pozzo e di davanzali in cotto;
- danneggiamento delle cerniere per taglio con frullino a filo parete;
- termoconvettori strappati dagli ancoraggi a muro;
- manomissione di alcuni irrigatori.
Alla luce della tipologia di danni accertati e della loro presumibile causa, non è condivisibile la tesi della convenuta secondo cui si tratterebbe di danni legati al normale uso del bene, né dovuti all'inadeguatezza dei materiali di costruzione o alle intemperie. I danni devono, quindi, necessariamente addebitarsi alla condotta quantomeno colposa della che ha CP_1 occupato l'immobile in via esclusiva – peraltro supponendo di averne titolo – dal 2012 e sino al settembre 2018, quando è stata costretta a rilasciarlo all'attore.
Né si poteva prendere dall'attore una più puntuale dimostrazione dello status quo ante, tenuto conto che il ra stato allontanato dall'abitazione con una misura cautelare penale, Parte_1 per cui non avrebbe potuto documentare lo stato dell'abitazione al momento di inizio dell'occupazione esclusiva da parte della CP_1
Ad ogni modo, avvalora quanto sostenuto dall'attore la deposizione di – la Testimone_1 cui precisione descrittiva e coerenza con le altre risultanze probatorie rende le dichiarazioni pienamente attendibili – che è stata ampiamente dimostrativa dell'insorgenza dei danni lamentati solo durante il periodo di godimento dell'immobile da parte della convenuta (cfr. verb. ud. 23.1.2024).
In più, appare difficilmente plausibile che l'attore, una volta rientrato nella disponibilità del proprio immobile da cui mancava da anni, abbia deciso volontariamente di arrecarvi, peraltro in pochissimo tempo, dei danni da “incuria” e “mancata manutenzione periodica” come quelli documentati dal c.t.u. (cfr. fascicolo fotografico in atti), così danneggiando la propria proprietà.
Una simile condotta sarebbe alquanto incoerente anche con un ricorso ex art. 696 c.p.c. promosso nell'immediatezza del rilascio del bene.
Alla luce di tutte le risultanze istruttorie esaminate, difformemente da quanto prospettato da parte convenuta, non sussistono elementi probatori dimostrativi di una qualche forma di responsabilità a carico del della terza chiamata. Parte_1
2.2. Va, poi, chiarito che il è legittimato ad agire per il risarcimento dei danni Parte_1 all'immobile di cui è comproprietario, indipendentemente da eventuali irregolarità di natura urbanistica. Ai fini del risarcimento del danno per lesione del diritto di proprietà non deve pregiudizialmente accertarsi la regolarità urbanistica del bene. Difatti, la res non si identifica unicamente con il proprio valore commerciale, ben potendo avere un valore affettivo che legittima e fonda la pretesa risarcitoria del titolare del bene.
Il proprietario che si assume danneggiato dall'attività materiale di un terzo deve, infatti, limitarsi a dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'illecito aquiliano per ottenere il ristoro del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 2043 c.c. che alla luce delle risultanze probatorie acquisite possono ritenersi comprovati.
2.3. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni patrimoniali causati a parte attrice da quantificarsi nella misura indicata dal geom. in € 9.444,44 nella perizia redatta in seno al procedimento n.r.g. 2317/2018 Per_1 in base al prezziario regionale dell'Umbria del 2018.
Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui il giudice che ritiene convincenti le conclusioni del c.t.u. non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo
5 convincimento, posto che l'obbligo di motivazione si può ritenere assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite alle osservazioni critiche (cfr. Cass., n. 7266/2015). Nel caso di specie, la c.t.u. svolta risulta condivisibile, in quanto immune da vizi logici e metodologici, oltre che frutto di un motivato iter logico- espositivo.
2.4. Trattandosi di un debito di valore, il credito risarcitorio spettante al soggetto Parte_1
a rivalutazione monetaria e va maggiorato degli interessi compensativi (per danno da ritardato pagamento) al tasso legale, maturati e maturandi dall'illecito. In mancanza di indicazioni cronologiche puntuali sulla data dei diversi danneggiamenti si fa riferimento alla data del
13.10.2018. Per l'effetto, alla data odierna il credito risarcitorio dell'attore ammonta ad €
12.271,52, oltre interessi legali maturandi sino al saldo.
2.5. Per analoghe ragioni non merita accoglimento nemmeno la domanda di condanna promossa dalla convenuta nei confronti della terza chiamata . Controparte_2
Al riguardo, va poi precisato che la domanda di risarcimento danni da fatto illecito del terzo esperita da uno dei comproprietari, pur riguardando anche gli altri, non richiede l'integrazione necessaria del contraddittorio, trattandosi di azione a tutela della proprietà comune, non implicante l'accertamento della titolarità del proprio o dell'altrui diritto di proprietà (cfr. Cass.
n. 29506 del 14.11.2019).
3. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), avuto riguardo allo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 relativo al valore della controversia, applicati i parametri minimi per la fase di studio ed introduttiva, essendo il giudizio di merito preceduto da un procedimento di istruzione preventiva ed applicati i parametri medi per le successive fasi processuali. Gravano sulla convenuta anche le spese di lite per l'a.t.p. da rifondere in favore del Parte_1
Le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, qualora l'accertamento venga acquisito, come spese giudiziali - non trattandosi di componenti del danno da risarcire - da porre a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9735/2020; conf. Cass. n. 15492/2019).
Le stesse vanno, però, liquidate in base ai valori del D.M. n. 55/2014 prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 12.271,52, oltre interessi maturandi al saggio legale dal
[...] deposito della sentenza al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 7.302,00 per compensi (€ 2.225,00 per l'a.t.p.
[...] ed € 4.028,00 per il giudizio di merito), oltre esborsi per € 422,73 (c.u., marche da bollo, spese di notifica), spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a.;
6 - condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 4.028,00 per compensi, oltre spese CP_2 forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a..
Così deciso in data 14/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 343/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza del 18.11.2024 (comunicata alle parti il 19.11.2024), e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. RONCELLA PATRIZIA presso il cui Parte_1 studio in Orvieto, Via del Popolo n. 36, è elettivamente domiciliato, giusta procura da intendersi in calce all'atto di citazione;
attore
E
rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCONI CINTHIA Controparte_1 presso il cui studio in Roma, Via G. Zanardelli 34, è elettivamente domiciliata giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'Avv. RONCELLA PATRIZIA, presso il cui Controparte_2 studio in Orvieto, Via del Popolo n. 36, è elettivamente domiciliata, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terza chiamata
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione Parte_1 reietta, accertate le causali di cui alla premessa e la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni riscontrati all'interno degli immobili di proprietà del Sig. Parte_1 condannare la medesima convenuta a risarcire i danni stessi nella Controparte_1 misura determinata dalla perizia a firma Dr. e/o nella diversa misura che Persona_1 sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo. Con vittoria di spese.” per : “in via principale, respingere le domande dell'attore Controparte_1 perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, accertata l'effettiva quantificazione dei danni e/od il concorso nella causazione degli stessi dei proprietari dell'immobile e della ridurre proporzionalmente la responsabilità della CP_1
in via istruttoria, disporsi consulenza tecnica d'ufficio e porre al nominando perito CP_1 il seguente quesito: “verificare se l'immobile sito in Ficulle Via della Servitella Vecchia n.3 di proprietà di e è conforme alla normativa edilizia/concessoria, CP_3 Controparte_2
1 catastale e urbanistica”; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali”. per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda Controparte_2 azionata da parte attrice, rigettare la domanda proposta dalla convenuta Controparte_1
nei confronti della comparente , perché inammissibile, illegittima ed
[...] Controparte_2 infondata. Con vittoria di spese.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 5.2.2021 evocava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Terni per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “accertate le causali di cui alla premessa e la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni riscontrati all'interno degli immobili di proprietà del Sig.
condannare la medesima convenuta a risarcire Parte_1 Controparte_1
i danni stessi nella misura determinata dalla perizia a firma Dr. e/o nella Persona_1 diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo. Con vittoria di spese”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'attore deduceva che: - era proprietario di un immobile sito nel Comune di Ficulle, Via della Servitella Vecchia n. 3, costituito da un casale con annessa azienda agricola, destinato fino al 2010 ad abitazione propria e di
[...]
, all'epoca con lui convivente more uxorio; - al momento di rottura della CP_1 relazione, aveva chiesto alla convenuta di lasciare la casa;
- la i era opposta, anche CP_1 giudizialmente, alla restituzione dell'abitazione; - la Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 4849/2018 depositata il 12.7.2018 aveva riconosciuto l'attore come esclusivo proprietario dell'immobile ed ordinato alla che sino a quel momento lo aveva detenuto in via CP_1 esclusiva, il rilascio del bene;
- la convenuta non aveva ottemperato alla statuizione condannatoria e solo l'8.9.2018 aveva asportato tutti i mobili presenti nell'abitazione, anche se non ne era stata accertata la sua titolarità; - nel 2012 era stato allontanato dall'immobile a causa del procedimento penale pendente nei suoi confronti (poi conclusosi con l'assoluzione) ed era rientrato nel possesso dell'abitazione solo il 13.10.2018, al momento del rilascio del bene tramite Ufficiale giudiziario;
- solo all'atto della riconsegna si era avveduto dei molteplici danni presenti nell'abitazione (abbattimento di 12 lampioni;
rottura del cancello automatizzato e dell'impianto di irrigazione automatico del giardino;
demolizione di porzione del muro di contenimento in pietra del viale di accesso;
deformazione di ferma finestre nella zona giorno);
- pertanto, in data 9.10.2018 aveva proposto ricorso ex art. 696 c.p.c. per quantificare i costi necessari per le riparazioni e il ripristino dello status quo ante dell'immobile, stimati dall'ausiliario del Tribunale in € 9.444,44.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.7.2021 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea per infondatezza Controparte_1
e, in subordine, l'accertamento dell'effettiva quantificazione dei danni e/o il concorso nella causazione degli stessi tra i proprietari e la convenuta.
A tal fine, esponeva che: - i danni contestati erano ascrivibili alla vetustà, al normale consumo e deterioramento dell'immobile, stante l'omessa manutenzione del proprietario nel tempo;
- il sopralluogo era stato effettuato in data 13.10.2018, quindi dopo circa un mese che ella aveva rilasciato l'immobile; - l'immobile era connotato da irregolarità urbanistiche, per cui all'attore non spettava alcun risarcimento dei danni;
- l'attore non aveva provato lo stato dell'immobile antecedente al compossesso, né la causazione dei danni lamentati da parte della CP_1
2 Su richiesta della convenuta veniva integrato il contraddittorio nei confronti della comproprietaria . All'udienza del 23.7.2021 il giudice assegnatario Controparte_2 dichiarava ex art. 102 c.p.c. il litisconsorzio necessario ed ordinava a Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria (al 50%)
[...] dell'immobile, . Controparte_2
Quest'ultima si costituiva in giudizio in data 31.5.2022, chiedendo al Tribunale il rigetto delle domande giudiziali spiegate nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle proprie conclusioni, eccepiva e deduceva che: - non vi era alcun litisconsorzio necessario, in quanto ognuno dei comproprietari è titolare di una legittimazione attiva sostitutiva, ovvero del diritto di compiere nell'interesse degli altri e senza il loro consenso, atti di straordinaria amministrazione, quali le domande giudiziali;
- l'eccezione di abusività urbanistica era infondata;
- non vi era alcuna responsabilità concorrente nella causazione dei danni.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante acquisizione del fascicolo r.g.n.
2317/2018, nonché a mezzo prove testimoniali all'udienza del 27.6.2024 e con ordinanza del
18.11.2024 (comunicata alle parti il 19.11.2024), sulle conclusioni rassegnate, veniva trattenuta in decisione dallo scrivente giudice, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
La domanda risarcitoria promossa dall'attore va inquadrata nell'alveo della responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Essa si fonda, come presupposto, sul godimento esclusivo sine titulo dell'immobile da parte della dal 2012 e sino al rilascio coattivo datato CP_1
13.10.2018.
La circostanza è emersa inequivocabilmente dalle risultanze probatorie documentali, avuto riguardo, anzitutto, all'ordinanza cautelare ex art. 282 bis c.p.p. di allontanamento del dall'immobile sito in Ficulle, Strada della Servitella Vecchia n. 3, applicata il Parte_1
21.7.2012 (all. 1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. fascicolo attoreo) e, poi, al verbale di rilascio del 13.10.2018 con cui l'Ufficiale giudiziario ha reimmesso l'attore nel possesso dell'immobile de quo, preceduto dal preavviso di sfratto notificato alla l 22.9.2018 CP_1
(all. 3 citazione).
Può, quindi, affermarsi che al termine della relazione more uxorio con il la Parte_1
a goduto in via esclusiva dell'immobile sino al suo rilascio. CP_1
Del resto, la circostanza è coperta dal giudicato formatosi con la sentenza n. 4849/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Roma (all. 5 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. fascicolo attoreo), nella quale viene ribadito che il convivente non vanta alcun titolo idoneo a legittimare la permanenza nell'immobile.
Accertato, così, il godimento sine titulo del bene da parte della per un arco CP_1 temporale di circa sei anni, non può non valorizzarsi lo stato dei luoghi ritratto in sede di accertamento tecnico preventivo nel procedimento n.r.g. 2317/2018, in occasione del quale il c.t.u. geom. ha riscontrato danni agli infissi in legno (interni ed esterni), danni Per_1 all'impianto elettrico, videocitofono e illuminazione esterna, alla copertura, ai comignoli e ai davanzali delle finestre, al muretto del giardino, al pozzo e all'impianto di irrigazione, nonché cumuli di spazzatura nella sala.
3 Il sopralluogo è stato sì eseguito dall'ausiliario in data 3.4.2019, ma risulta preceduto dal ricorso ex art. 696 c.p.c. presentato dall'odierno attore in data 9.10.2018, nel quale il Parte_1 aveva già rappresentato di aver rilevato “dall'esterno l'esistenza di danni all'immobile riguardanti a) l'abbattimento di 12 lampioni;
b) la rottura del cancello automatizzato dell'ingresso principale;
c) la parziale demolizione di due comignoli per l'asportazione di due tiracamino elettrici marca “vortice” con danneggiamento dell'impianto elettrico;
d) la rimozione di porzione di coppi in laterizio nella zona del tetto sovrastante la cucina;
e) la rottura dell'impianto di irrigazione automatico del giardino con evidenti danneggiamenti degli irrigatori a scomparsa;
f) la demolizione di porzione del muro di contenimento in pietra del viale di accesso;
g) lo sfondamento del piano in maioliche di un tavolo esterno;
h) la rottura parziale di n. 2 soglie esterne delle finestre del soggiorno e del corridoio all'ingresso principale della abitazione;
i) la deformazione dei ferma finestre in metallo della zona salone”, documentati fotograficamente (all. 6 ricorso n.r.g. 2317/2018).
Del resto, l'Ufficiale Giudiziario in data 13.10.2018 ha attestato di aver rinvenuto una portafinestra lasciata aperta. Appare, quindi, indubbio che la abbia CP_1 imprudentemente esposto l'immobile anche al rischio che soggetti terzi entrassero nell'abitazione (all. 3 citazione).
Va, poi, valorizzata la deposizione testimoniale di la quale ha confermato di Testimone_1 aver constatato, ad inizio novembre 2018, i segni di ammaloramento dei legni presenti sugli infissi, sugli scuri esterni, sulle finestre, sul portone d'ingresso, sulla porta del garage, della cantina e della centrale termica. La stessa ha confermato, altresì, che l'impianto elettrico, i punti luce e il termostato erano stati danneggiati mediante un tranciamento a muro dei cavi di alimentazione delle lampade, per cui non c'era più illuminazione e l'abitazione non era agibile.
La circostanza ha trovato conferma anche nella perizia a cura del geom. (n.r.g. Per_1
2317/2018). La testimone ha poi aggiunto che: - il termostato del camino era stato vandalizzato;
- i lampioni esterni giacevano a terra rotti come se fossero stati presi a calci;
- il videocitofono era stato smontato;
- i coppi del tetto erano stati danneggiati;
- una porzione del muretto di contenimento della strada di accesso al garage, parte del rivestimento del pozzo e il lampione sovrastante, oltre alcuni davanzali in cotto posti sulla abitazione e all'interno del giardino erano stati danneggiati;
- l'impianto di irrigazione del giardino, l'elettrovalvola della centralina erano scollegati, manomessi e rotti;
- erano stati lasciati nell'abitazione sacchi di spazzatura.
A riprova di tale circostanza, si noti che il 13.10.2018 l'Ufficiale giudiziario ha rinvenuto nel piano seminterrato “indumenti, libri, giornali, riviste e materiale di risulta accatastati anche in un camino” (all. 3 citazione). La circostanza risulta inequivocabilmente confermata dal fascicolo fotografico accluso alla c.t.u. (cfr. pag. 10).
Ebbene, stante l'oggettiva e incontestabile presenza dei danni all'interno dell'immobile ed il tempestivo adoperarsi da parte dell'attore nel richiedere l'accertamento tecnico preventivo, non può che attribuirsi la causazione dei danni alla poiché ella si è trovata per anni nella CP_1 disponibilità dell'immobile prima che il ornasse a goderne. Vieppiù che l'attore Parte_1 era giuridicamente e materialmente impossibilitato a fare rientro nell'immobile.
A supporto dell'esistenza del nesso eziologico tra i danni accertati e la condotta colposa della depone la perizia. Il geom. ha, infatti, individuato la causa dei danni CP_1 Per_1 nell'incuria e nella mancata manutenzione periodica dell'abitazione.
In particolare, il c.t.u. ha fatto riferimento a: - danni riconducibili all'omesso periodico trattamento protettivo dei legni contro gli agenti atmosferici;
- all'incuria durante lo smontaggio
4 delle plafoniere;
- mancata tempestiva manutenzione del videocitofono nella cui scatola ha rinvenuto ruggine;
- rottura dei lampioni a causa di urti;
- danneggiamento con urto del muretto di contenimento della strada di accesso al garage;
- rottura di parte del rivestimento del pozzo e di davanzali in cotto;
- danneggiamento delle cerniere per taglio con frullino a filo parete;
- termoconvettori strappati dagli ancoraggi a muro;
- manomissione di alcuni irrigatori.
Alla luce della tipologia di danni accertati e della loro presumibile causa, non è condivisibile la tesi della convenuta secondo cui si tratterebbe di danni legati al normale uso del bene, né dovuti all'inadeguatezza dei materiali di costruzione o alle intemperie. I danni devono, quindi, necessariamente addebitarsi alla condotta quantomeno colposa della che ha CP_1 occupato l'immobile in via esclusiva – peraltro supponendo di averne titolo – dal 2012 e sino al settembre 2018, quando è stata costretta a rilasciarlo all'attore.
Né si poteva prendere dall'attore una più puntuale dimostrazione dello status quo ante, tenuto conto che il ra stato allontanato dall'abitazione con una misura cautelare penale, Parte_1 per cui non avrebbe potuto documentare lo stato dell'abitazione al momento di inizio dell'occupazione esclusiva da parte della CP_1
Ad ogni modo, avvalora quanto sostenuto dall'attore la deposizione di – la Testimone_1 cui precisione descrittiva e coerenza con le altre risultanze probatorie rende le dichiarazioni pienamente attendibili – che è stata ampiamente dimostrativa dell'insorgenza dei danni lamentati solo durante il periodo di godimento dell'immobile da parte della convenuta (cfr. verb. ud. 23.1.2024).
In più, appare difficilmente plausibile che l'attore, una volta rientrato nella disponibilità del proprio immobile da cui mancava da anni, abbia deciso volontariamente di arrecarvi, peraltro in pochissimo tempo, dei danni da “incuria” e “mancata manutenzione periodica” come quelli documentati dal c.t.u. (cfr. fascicolo fotografico in atti), così danneggiando la propria proprietà.
Una simile condotta sarebbe alquanto incoerente anche con un ricorso ex art. 696 c.p.c. promosso nell'immediatezza del rilascio del bene.
Alla luce di tutte le risultanze istruttorie esaminate, difformemente da quanto prospettato da parte convenuta, non sussistono elementi probatori dimostrativi di una qualche forma di responsabilità a carico del della terza chiamata. Parte_1
2.2. Va, poi, chiarito che il è legittimato ad agire per il risarcimento dei danni Parte_1 all'immobile di cui è comproprietario, indipendentemente da eventuali irregolarità di natura urbanistica. Ai fini del risarcimento del danno per lesione del diritto di proprietà non deve pregiudizialmente accertarsi la regolarità urbanistica del bene. Difatti, la res non si identifica unicamente con il proprio valore commerciale, ben potendo avere un valore affettivo che legittima e fonda la pretesa risarcitoria del titolare del bene.
Il proprietario che si assume danneggiato dall'attività materiale di un terzo deve, infatti, limitarsi a dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'illecito aquiliano per ottenere il ristoro del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 2043 c.c. che alla luce delle risultanze probatorie acquisite possono ritenersi comprovati.
2.3. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni patrimoniali causati a parte attrice da quantificarsi nella misura indicata dal geom. in € 9.444,44 nella perizia redatta in seno al procedimento n.r.g. 2317/2018 Per_1 in base al prezziario regionale dell'Umbria del 2018.
Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui il giudice che ritiene convincenti le conclusioni del c.t.u. non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo
5 convincimento, posto che l'obbligo di motivazione si può ritenere assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite alle osservazioni critiche (cfr. Cass., n. 7266/2015). Nel caso di specie, la c.t.u. svolta risulta condivisibile, in quanto immune da vizi logici e metodologici, oltre che frutto di un motivato iter logico- espositivo.
2.4. Trattandosi di un debito di valore, il credito risarcitorio spettante al soggetto Parte_1
a rivalutazione monetaria e va maggiorato degli interessi compensativi (per danno da ritardato pagamento) al tasso legale, maturati e maturandi dall'illecito. In mancanza di indicazioni cronologiche puntuali sulla data dei diversi danneggiamenti si fa riferimento alla data del
13.10.2018. Per l'effetto, alla data odierna il credito risarcitorio dell'attore ammonta ad €
12.271,52, oltre interessi legali maturandi sino al saldo.
2.5. Per analoghe ragioni non merita accoglimento nemmeno la domanda di condanna promossa dalla convenuta nei confronti della terza chiamata . Controparte_2
Al riguardo, va poi precisato che la domanda di risarcimento danni da fatto illecito del terzo esperita da uno dei comproprietari, pur riguardando anche gli altri, non richiede l'integrazione necessaria del contraddittorio, trattandosi di azione a tutela della proprietà comune, non implicante l'accertamento della titolarità del proprio o dell'altrui diritto di proprietà (cfr. Cass.
n. 29506 del 14.11.2019).
3. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), avuto riguardo allo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 relativo al valore della controversia, applicati i parametri minimi per la fase di studio ed introduttiva, essendo il giudizio di merito preceduto da un procedimento di istruzione preventiva ed applicati i parametri medi per le successive fasi processuali. Gravano sulla convenuta anche le spese di lite per l'a.t.p. da rifondere in favore del Parte_1
Le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, qualora l'accertamento venga acquisito, come spese giudiziali - non trattandosi di componenti del danno da risarcire - da porre a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9735/2020; conf. Cass. n. 15492/2019).
Le stesse vanno, però, liquidate in base ai valori del D.M. n. 55/2014 prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 12.271,52, oltre interessi maturandi al saggio legale dal
[...] deposito della sentenza al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 7.302,00 per compensi (€ 2.225,00 per l'a.t.p.
[...] ed € 4.028,00 per il giudizio di merito), oltre esborsi per € 422,73 (c.u., marche da bollo, spese di notifica), spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a.;
6 - condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 4.028,00 per compensi, oltre spese CP_2 forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a..
Così deciso in data 14/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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