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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/07/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa LA Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2917 /2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 14 maggio 2025,
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Minturno (LT) Via Appia n. 429, presso lo studio dell'Avv. Polidoro Emilio, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Pontecorvo (FR) via CP_1
Roma n. 12, presso lo studio dell'Avv. Pellegrini Maria, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
16.07.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 12.11.2024, la sig.ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 22.04.2010 a Minturno (LT) con il sig. ; che dall'unione è CP_1 nata LA (il 6.08.2010); che la convivenza è divenuta intollerabile, essendo cessata la comunione materiale e spirituale dei coniugi – ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e porsi carico del padre il pagamento della somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione ISTAT, da versare alla moglie, nonché il
50% delle spese straordinarie (cfr. accordo sottoscritto il 5.05.2025, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituito il sig. il quale CP_1 ha riferito che le parti hanno raggiunto, in data 5.05.2025, un accordo in ordine alle condizioni della separazione, così sintetizzate: 1) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione della frequentazione padre-figlia; 2) obbligo del padre di corrispondere per il mantenimento della minore l'importo mensile di euro 250,00 entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (cfr. accordo allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Preso atto di quanto sopra, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio ritiene dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali – come dedotto concordemente dalle parti – vivono ormai separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi
Le condizioni della separazione poco sopra riportate appaiono conformi alla legge e agli interessi morali e materiali delle parti e della minore e possono essere recepite facendo parte integrante della presente sentenza.
3. L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2917/2024, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 5.05.2025, e confermato con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16.07.2025;
pagina 2 di 3 2) Manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definivo, all'ufficiale dello stato civile competente per la relativa annotazione come per legge ( matrimonio contratto il 22.04.2010 nel Comune di Minturno (LT).atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Minturno (LT) dell'anno 2010, al n 5, Parte II, Serie A);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa LA Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2917 /2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 14 maggio 2025,
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Minturno (LT) Via Appia n. 429, presso lo studio dell'Avv. Polidoro Emilio, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Pontecorvo (FR) via CP_1
Roma n. 12, presso lo studio dell'Avv. Pellegrini Maria, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
16.07.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 12.11.2024, la sig.ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 22.04.2010 a Minturno (LT) con il sig. ; che dall'unione è CP_1 nata LA (il 6.08.2010); che la convivenza è divenuta intollerabile, essendo cessata la comunione materiale e spirituale dei coniugi – ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e porsi carico del padre il pagamento della somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione ISTAT, da versare alla moglie, nonché il
50% delle spese straordinarie (cfr. accordo sottoscritto il 5.05.2025, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituito il sig. il quale CP_1 ha riferito che le parti hanno raggiunto, in data 5.05.2025, un accordo in ordine alle condizioni della separazione, così sintetizzate: 1) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione della frequentazione padre-figlia; 2) obbligo del padre di corrispondere per il mantenimento della minore l'importo mensile di euro 250,00 entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (cfr. accordo allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Preso atto di quanto sopra, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio ritiene dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali – come dedotto concordemente dalle parti – vivono ormai separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi
Le condizioni della separazione poco sopra riportate appaiono conformi alla legge e agli interessi morali e materiali delle parti e della minore e possono essere recepite facendo parte integrante della presente sentenza.
3. L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2917/2024, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 5.05.2025, e confermato con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 16.07.2025;
pagina 2 di 3 2) Manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definivo, all'ufficiale dello stato civile competente per la relativa annotazione come per legge ( matrimonio contratto il 22.04.2010 nel Comune di Minturno (LT).atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Minturno (LT) dell'anno 2010, al n 5, Parte II, Serie A);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
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