Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/06/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3080 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2017
TRA
IN PROPRIO E N.Q. DI TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE Parte_1
, elettivamente domiciliati in C.DA CHIACCHIARO SNC Parte_2
90012 CACCAMO presso lo studio dell'avv. PAPA ANNA, che li rappresenta e difende per mandato in atti
OPPONENTI
CONTRO elettivamente domiciliati in VIA LEONARDO DA VINCI 225 Controparte_1
PALERMO, presso lo studio dell'avv. MORELLO FRANCESCO che la rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTA OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
Conclusioni delle parti: All'udienza del 18/03/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 687/2017 emesso dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti , debitore Parte_1 principale e del fideiussore per l'importo di € 44.700,35 (oltre Parte_2 accessori e spese), pari all'ammontare di cui: euro 36.489,82 a titolo di saldo debitorio del c/c n. 2324/167554 ed €.
8.210613 a titolo di saldo debitorio del rapporto di mutuo chirografario d'impresa n. 00705865 dell'11.09.2013.
Gli opponenti hanno dedotto l'insussistenza del debito lamentando, preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 633 e
634 cpc e – con riferimento ai due contratti principali – la nullità dei contratti monofirma per la sola apposizione della firma del cliente;
la mancata indicazione
Pagina 1 di 12 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
Hanno concluso, dunque, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo perché inammissibile, improponibile, irricevibile e comunque infondato in fatto e diritto. In via riconvenzionale hanno chiesto, a vario titolo, la declaratoria di nullità dei contratti bancari intercorsi nel tempo e/o di singole clausole economiche convenute e quindi- previa rideterminazione dei saldi -hanno chiesto la ripetizione di somme
(in tesi) indebitamente riscosse e la condanna del al pagamento di €. CP_1
3.135,25 o di quella maggiore o minore somma da risultare in corso di causa. In ultimo hanno chiesto la declaratoria della nullità, inefficacia, risoluzione della fideiussione prestata dalla signora , con conseguente liberazione Parte_2 della stessa, con condanna della controparte al pagamento delle spese lite.
– ritualmente costituito– ha chiesto il rigetto dell'opposizione, CP_1 sostenendo la correttezza dell'operato della banca e dunque l'infondatezza delle pretese di parte avversa alla luce di quanto meglio spiegato in comparsa.
Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. ord. 09.04.2018); la causa è stata istruita mediante produzione documentale e ctu contabile (cfr. ord.
16.10.19), le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza il
Tribunale reputa di condividere (cfr. rel. dott. ). Per_1
Nelle more del giudizio, con atto di intervento ex art. 111, comma 2 c.p.c del in data 19.1.2022 interveniva quale successore a titolo particolare Controparte_2 del rapporto controverso, per effetto dell'operazione di cessione del credito, giusto avviso pubblicato nella G.U. in atti (vds. all.1 alla comparsa di costituzione).
Con ordinanza del 28.3.2021 è stata respinta la richiesta di richiamo del ctu formulata;
quindi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutato il giudicante nella persona del giudice scrivente e precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali.
Va preliminarmente chiarito, in relazione alla comparsa depositata in data
19.1.2022 da che, come affermato dalla giurisprudenza della Controparte_2
Suprema Corte: "la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale
Pagina 2 di 12 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti" (Cass. n. 22424 del 22.10.2009; cfr in merito
Tribunale di Bari 12.05.2015 n. 2171).
Ed ancora, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stata promossa espropriazione forzata (o compiuto l'intervento), il cedente mantiene la legittimazione attiva (“ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga (Cass. n. 15622 del 2017).
Ne consegue che, in ragione del fatto che la ricorrente in fase monitoria, in questa sede convenuta, indicata in citazione e ritualmente evocata in giudizio è la sola (v. atto di citazione notificato e relata di notifica nonché Controparte_1 nota di iscrizione a ruolo) e che la stessa si è costituita, la presente pronuncia verrà comunque emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Ciò tanto più che non è stata formulata richiesta di estromissione della originaria parte opposta né è stato manifestato espressamente il consenso all'estromissione di quest'ultima da tutte le parti in lite, restando inteso che la sentenza spiega effetti anche nei confronti dei successori a titolo particolare, intervenuti in giudizio, ai sensi dell'art. 111 co.3 c.p.c.
3.Merito della lite.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, va innanzitutto osservato che
- “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (cfr. ex multis cass. sez. III civ. n. 20613/11);
- nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione
(cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Pagina 3 di 12 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova in materia bancaria, la
S.C. ha più volte affermato (cfr. ex multis Cass. sez. 1^ civ. n. 9201/15) che,
“qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese” (Cass. 3374/07; Cass. 12963/05; Cass. 7282/97). Con la suddetta pronuncia la S.C. – nel riaffermare la bontà dell'insegnamento secondo il quale,
“quando è la banca ad agire, “una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero” (Cass. 23974/10) – ha altresì ribadito che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. 23229/04; Cass.
9099/12). Ha, pertanto, ritenuto corretto l'operato della corte d'appello che nel caso in esame (ove la banca era convenuta) – considerando indimostrato il saldo
“zero” – ha effettuato il ricalcolo dei saldi partendo dal primo degli e/c prodotti
(dal correntista).
Mentre l'onere di produrre gli estratti conto – che contengono la prova dei pagamenti – è regolato dai principi appena enunciati e sostanzialmente grava su chi agisce per il recupero del credito (la banca) o per la restituzione delle somme, in tesi non dovute per la mancanza di clausole validamente pattuite (il correntista); l'onere di produrre i contratti grava sempre sulla banca, non solo ove rivesta la posizione di attrice sostanziale (v. supra), ma pure ove sia convenuta in un'azione di accertamento negativo del credito evidenziato dal saldo a una certa data (cfr. in proposito cass. Sez. L. n. 22862/10, sez.
6-L ord. 16917/12) o in un'azione di ripetizione dell'indebito, a fronte della produzione di estratti conto da parte del cliente. Risulta determinante, in proposito, la portata delle norme dettate dal TUB sull'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, dall'art. 1284 c.c. sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultralegali (in proposito cfr. ex multis cass. sez. I
Pagina 4 di 12 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile civ. n. 9791/94) e dagli articoli 1418 e 1346 c.c. sull'obbligo di determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole, non assumendo invece rilievo il principio generale di “vicinanza dell'onere della prova” (pure invocato da parte della giurisprudenza) che è “criterio empirico il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (cfr. Cass. sez. L.
n. 7830/18).
Il contratto bancario, per rispettare i predetti obblighi (e trascurando per ora la portata di precetti di settore sui quali ci si soffermerà successivamente), deve infatti essere scritto e sottoscritto dal cliente e – nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni – deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento.
La banca, ove sia contrattualmente previsto, può altresì mutare unilateralmente le condizioni già convenute, in senso sfavorevole al cliente, a condizione che gliene dia comunicazione scritta, avvisandolo della facoltà di recedere (cfr. Cass. sez. III civ. n.
8548/12 che ha altresì ribadito come tale obbligo non sussista allorquando
“la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni
(quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio”).
E' evidente dunque che il debito rappresentato da interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il relativo pagamento (o anche il mero addebito) di cui gli estratti conto danno prova.
Ancora in linea generale, osserva il Tribunale che l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1^
c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass.
Pagina 5 di 12 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso infatti l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n. 10376/2006). Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
Va innanzi tutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità dei contratti monofirma.
Sul punto è sufficiente richiamare l'indirizzo della Suprema Corte a Sezioni
Unite, che ha riconosciuto la piena validità del contratto sottoscritto dal solo cliente, nella copia rilasciata alla Banca, come nel caso che ci occupa (vds. Cassazione
Civile, SS.UU., sentenza 16/01/2018 n° 898).
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale –– ha dato mandato al ctu di:
- con riferimento al rapporto contratto di affidamento in conto corrente del 21 ottobre 2014, verificare se il tasso di interesse convenzionale, da calcolarsi secondo la formula del T.E.G., abbia o meno superato il tasso soglia e, in caso affermativo, ricalcolare il saldo debitore senza applicare alcun interesse, solo nel caso in cui tale superamento sia avvenuto al momento della pattuizione;
- verificare se nel rapporto di conto corrente siano state addebitate somme a titolo di
CMS e CIV, escludendole laddove addebitate in mancanza di espressa specifica previsione contrattuale;
- verificando l'eventuale applicazione di date di valuta differenti rispetto all'effettiva data per i versamenti e per i prelievi, se del caso ricalcolando il saldo considerando quale data di valuta la data dell'operazione risultante dall'estratto conto;
- verificando l'eventuale applicazione di interessi anatocistici in mancanza di espressa pattuizione o con diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, provvedendo – in caso di esito positivo – al ricalcolo del saldo debitore scomputando le somme richieste a titolo di anatocismo;
-provvedendo al ricalcolo del saldo debitore tenuto conto dell'eventuale natura
“solutoria” delle rimesse effettuate nel periodo anteriore al decennio dalla data della notifica dell'atto di opposizione.
All'esito delle verifiche effettuate sulla scorta del quesito postogli, l'ausiliario del giudice ha escluso dal calcolo gli addebiti effettuati a titolo di CMS e CIV, che– come illustrato a p. 10 della relazione – risultano convenute in violazione dei generali obblighi di determinatezza e specificità (la prima) ed in misura non proporzionale all'importo e alla durata del fido e ed alla durata dell'affidamento ed
Pagina 6 di 12 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile altresì ha superato lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente (la seconda); con riferimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta ha verificato la natura solutoria delle singole rimesse.
Quanto alla capitalizzazione periodica degli interessi passivi e delle competenze – la cui illiceità per contrasto con il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. è stata sancita dalle Sezioni Unite della S.C. con la sentenza n. 21095/04 in relazione al periodo anteriore all'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 120 TUB nel
1999 – il ctu ha rilevato che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale di interessi e competenze è stata inclusa nel calcolo poiché “convenuta la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori”.
Ciò posto, quanto alla dedotta usurarietà degli interessi addebitati al correntista, il
Tribunale osserva quanto segue.
Nel caso di specie in risposta al quesito n.1 il consulente ha rilevato che:” il tasso di interesse effettivo globale convenuto nell'ottobre del 2014 per il conto corrente di corrispondenza n°167554, calcolato secondo la formula del T.E.G. specifico per la categoria di operazione attinente al rapporto esaminato, secondo le istruzioni della
Banca d'Italia, è risultato superiore al tasso-soglia (come meglio specificato in allegato A) A_ CONTRATTUALI Data di sottoscrizione apertura di Parte_3 credito in conto corrente = 21/10/2014 […]TEG [(interessi*36500/numeri debitori)+(oneri*100/accordato) = 26,138% Tasso soglia Soglia 18,525% superata
SI”. (v. rel ctu dep. il 18.06.2020, all. A risposta alle osservazioni) .
Il TEG individuato è stato confrontato con il tasso soglia usura del trimestre corrispondente alla data di contrattazione, così come specificata nel quesito (11-09-
2014), per la categoria di operazioni attinente alla tipologia del contratto esaminato ed è risultato superiore al tasso-soglia.
A fronte della rilevata usura, il ctu ha dunque depurato il conto operando la ricostruzione del saldo del rapporto di conto corrente n°167554, non applicando alcun interesse a far data dal 11 settembre 2014, mentre per i periodi precedenti sono state applicate le condizioni contrattuali sottoscritte e quelle più favorevoli al correntista via via applicate dalla banca;
le condizioni più sfavorevoli solo se oggetto di nuova contrattazione nei termini di legge.
Il ctu è quindi giunto a rideterminare il saldo finale del rapporto per cui è causa nei termini che seguono: “Il saldo ricalcolato del conto corrente n°167554, tenuto conto delle partite solutorie, ha segno positivo e ammonta ad € 23.808,90. 3)
Il saldo del rapporto bancario n°167554, a debito di parte attrice, ammonta ad €
12.680,92 (Saldo conto corrente ricalcolato € 23.808,90 - Somme accreditate per passaggio a sofferenza € 36.489,82)” (v.pag. 11 rel ctu).
Pagina 7 di 12 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Aggiungasi che, data l'applicazione della Commissione Disponibilità
Creditizia (quantificata dal CTP in € 1.211,27), anche tale voce andrà esclusa dal calcolo del saldo.
Quanto al contratto di mutuo chirografario n. 00705865, questo è stato stipulato in data del 11.09.2013 per un importo pari ad € 15.275,79, da restituire in 36 rate mensili a un tasso variabile nominale pari al valore dell'EURIBOR 3 mesi su 365 con uno spread del 8,55%, e un tasso di mora pari a quello in vigore alla data di scadenza della rata maggiorato di un punto.
L'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale parametro variabile, dell'EURIBOR, soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità delle clausole. Benché infatti l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario;
è comunque un indice medio – calcolato sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi – diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee, come tale individuabile e verificabile dal mutuatario.
Inoltre, se è vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'Euribor possono influenzarne l'ammontare, ciò non basta di per sé solo a dimostrare l'esistenza di accordi tra le banche interessate dirette a influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito, sì da dimostrare che l'intero meccanismo è illecito.
Il ctu, alla luce dei quesiti formulati dal giudice, ha operato la ricostruzione del piano di ammortamento del mutuo chirografario n°00705865, determinando un saldo a debito di parte attrice, alla data del 31/05/2015, di € 7.404,37 (v. pag. 11 rel ctu).
Entro tali limiti va dunque accolta l'opposizione proposta.
Infondate sono le doglianze sollevate con riferimento alle fideiussioni, in primo luogo perché l'obbligazione principale non è invalida, essendo risultata ridotta nel quantum. Quanto alla censura secondo cui “fideiussione del 19.06.2013 risulta, altresì, invalida in quanto non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Difatti il documento del 19.06.2013, essendo una conferma della fideiussione rilasciata dalla sig.r in data 06.03.2007, avrebbe dovuto indicare Parte_2 necessariamente, alla data di sottoscrizione, l'importo delle operazioni esistenti a tale data che il fideiussore andava a garantire. Così come predisposta tale fideiussione deve essere dichiarata nulla”.
Pagina 8 di 12 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile In proposito, è sufficiente osservare che, il documento del 19.06.2013, essendo appunto una conferma della fideiussione rilasciata dalla sig.ra in Parte_2 data 06.03.2007, andava implicitamente a replicare lo stesso l'importo massimo della garanzia prestata in armonia le modifiche all'art. 1938 c.c. introdotte dall'art. 10 della l. 154/02 e la fonte delle obbligazioni garantite, individuate nei contratti bancari in essere tra la banca e il debitore principale.
In primo luogo, va esaminata l'eccezione di nullita' del contratto di fideiussione formulata dall'opponente per contrasto con norme imperative, in quanto attuativa di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. 287/90, formulata tardivamente solo in comparsa conclusionale
La doglianza è fondata.
La dedotta nullità dell'intesa anti-conconcorrenziale (coinvolgente lo schema contrattuale predisposto dall'ABI), costituisce, infatti, il presupposto di validità del titolo negoziale qui in questione (la fideiussione, indicata come conforme al modello
ABI), da cui deriva la legittimazione attiva della creditrice, e configura un vizio rilevabile d'ufficio anche in sede di giudizio di legittimità (Cfr. Cass., Sez. U. -,
Sentenza n. 7294 del 22/3/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19251 del 19/7/2018;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8841 del 5/4/2017).
Nel merito, come efficacemente espresso di recente dalla Suprema Corte: i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 , co. 2 lett.a), l.287/90 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. Sezioni Unite sent. n. 41994/2021)
La Suprema Corte osserva, in particolare, che detta nullità discende dal collegamento funzionale (e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
L'autorevole opzione ermeneutica, sotto altro profilo, esclude la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale (imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c.) considerato che le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e che le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante
Pagina 9 di 12 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative.
Ciò posto, mutuando le cadenze argomentative appena menzionate, il Tribunale reputa provata oltre che non contestata sia l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità (mediante la produzione contratti di fideiussioni utilizzati da diversi e primari istituti di credito dai quali si evince in concreto l'esercizio da parte dell'istituto di credito della pratica anticoncorrenziale dichiarata nulla dalla Corte di Cassazione per violazione della normativa antitrust dell'intesa anticoncorrenziale), sia la rispondenza delle clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust ( cfr. testo negoziale della fideiussione sottoscritta dall'opponente e lo schema predisposto dall'ABI riportato nel provvedimento Banca
d'Italia, n. 55 del 2.05.2005).
Per altro verso, non risulta allegata, prima ancora che provata, la volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle.
In virtù di quanto argomentato deve, pertanto, ritenersi la nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato inter partes e in particolare delle clausole 2,6 e 8 (
“ […] e precisamente: a) la cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2); b) la cd. "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); c) la cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate"(art. 8), che, nel contratto sottoscritto dalle parti si trovano rispettivamente riprodotte all'art. 5 commi 3, 4 .
Ora, occorre prendere in considerazione inevitabilmente il fatto che gli opponenti, non hanno formalmente allegato- se non tardivamente (v. note conclusive e comparsa conclusionale)- che la banca opposta non avesse rispettato il termine dell'art. 1957 c.c. e non avesse quindi esercitato tempestiva azione giudiziale verso la obbligata principale. nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Pagina 10 di 12 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile A ben vedere infatti la principale ragione di contestazione del decreto ingiuntivo opposto, come si legge nell'atto di citazione in opposizione e nei relativi motivi, è la eccepita nullità generale e totalizzante della garanzia per effetto delle clausole Abi ivi trasfuse, senza che sia stata sollevata l'eccezione di decadenza del creditore dalla garanzia per violazione dell'art. 1957 c.c.
Così stando le cose, benché il Tribunale debba rilevare e dichiarare la nullità parziale delle clausole riproducenti lo schema ABI, la pronuncia non può andare oltre, dal momento che non v'è l'eccezione di decadenza del creditore dalla garanzia per paralizzare la pretesa monitoria: una pronuncia in tal senso presupporrebbe innanzitutto una tempestiva allegazione da parte degli opponenti circa il mancato rispetto da parte del creditore del termine semestrale per agire giudizialmente contro l'obbligato principale, e poi soprattutto un'espressa eccezione di merito o in senso stretto, rimessa esclusivamente al potere di rilevazione della parte e non d'ufficio, da proporsi inderogabilmente con l'opposizione a decreto ingiuntivo che rappresenta appunto la sede per l'opponente, convenuto in senso sostanziale, per proporre tutte le eccezioni di stretto merito non rilevabili d'ufficio (cfr. C.app.
Firenze sent. N. 2783/2022).
In conclusione, mentre la eccepita nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c è rilevabile d'ufficio, essendo stata la causa della sua nullità tempestivamente allegata dagli opponenti, sebbene in maniera più ampia, sotto il profilo di una asserita nullità generale dell'intero contratto di fideiussione, viceversa la valutazione ufficiosa del Tribunale non può estendersi oltre in quanto difetta una tempestiva allegazione ed eccezione di decadenza nei termini appena rilevati.
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Alla luce dei principi fino a ora illustrati – recepiti nei quesiti posti al ctu con l'ordinanza istruttoria richiamata – e degli accertamenti effettuati dall'ausiliario
(cfr. conclusioni riportate nella relazione finale):
- il saldo del rapporto bancario n°167554, a debito di parte attrice, ammonta ad €
12.680,92 (Saldo conto corrente ricalcolato € 23.808,90 - Somme accreditate per passaggio a sofferenza € 36.489,82).
L'entità del saldo negativo relativo al contratto di mutuo – pari alla stessa data a €
8.210613– va pure rideterminato in € 7.404,37.
Alla somma algebrica dei due importi andrà sottratto pure l'importo relativo all'applicazione della Commissione Disponibilità Creditizia (quantificata dal CTP in
€ 1.211,27).
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L'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo revocato e sostituito con una pronuncia di condanna dell'opponente al pagamento, in favore della banca opposta di € 18.874,02 (euro 12.680,92+ € 7.404,37 - € 1.211,27) oltre interessi legali sulla differenza a decorrere dalla medesima data.
Tutto quanto argomentato comporta l'accoglimento dell'opposizione proposta nei limiti sopra esposti e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti.
4.Spese di lite.
In ragione dell'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per provvedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
Vanno infine poste definitivamente a carico della banca opposta– alla cui condotta sono imputabili le differenze riscontrate dall'ausiliario – le spese di ctu già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
A) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 687/2017;
B) CONDANNA gli opponenti in solido tra loro al pagamento, in favore di
[...]
di € 18.874,02, oltre interessi legali calcolati su tale importo a far data CP_1 dal deposito della domanda monitoria;
D) COMPENSA le spese tra le altre parti in causa;
E) PONE definitivamente a carico di le spese di c.t.u. già Controparte_1 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 20/06/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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