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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/10/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1350/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliata in PADOVA, VIA ALESSIO n. 19, con il patrocinio dell'avv.
FEDETTO REBECCA, contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 28 elettivamente domiciliato in PADOVA, PIAZZA DEI FRUTTI n. 36, con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI LAURA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1155/2024, pubblicata in data
21.6.24.
Conclusioni della appellante:
Nel merito
In accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 1155/2024 R.S., pronunciata nel giudizio RG n. 3136/2023
- Riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui condanna a Parte_1
pagare all'avvocato la somma di €.63.250,00, oltre IVA e CPA, previa Controparte_1
detrazione della somma di €.9.000,00, già versata, con interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
- Accertata e dichiarata la corresponsione all'Avv. della somma di €.9.000,00, CP_1
dichiararsi che nulla è ancora dovuto all'avvocato per l'attività Controparte_1
effettivamente prestata a favore della dott.ssa , per le ragioni Parte_1
indicate nella parte espositiva dell'atto di appello.
- Condannare alla rifusione delle spese di soccombenza di entrambi i Controparte_1
gradi del giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove orali non ammesse nel primo grado di giudizio, sulle seguenti circostanze da intendersi precedute dalla locuzione
“Vero che” con il teste: , residente in [...]: Testimone_1
1) In data 14 giugno 2022 la dottoressa partecipava ad un incontro presso lo Pt_1
studio dell'Avv. Giordano, alla presenza dei suoi quattro fratelli.
pagina 2 di 28 2) I fratelli si sono rivolti allo studio dell'Avv. Giordano per verificare la Pt_1
fattibilità di un riordino delle partecipazioni societarie con la famiglia di Per_1
.
[...]
3) All'incontro il 14 giugno 2022 la dott.ssa aveva appreso che era stata Pt_1
assunta dal fratello e dai soci appartenenti al ramo familiare ” CP_2 Persona_1
l'iniziativa di valutare la fattibilità di riunire le partecipazioni societarie in due diversi rami familiari.
4) L'Avv. e la dott.ssa avevano dai tempi del liceo un solido CP_1 Pt_1
legame di amicizia.
5) Il 28 Giugno 2022 l'Avv. è intervenuto per la prima volta in CP_1
rappresentanza della dott.ssa alla riunione presso lo studio Parte_1
Giordano.
6) La dottoressa ha incaricato l'Avv. di partecipare Parte_1 CP_1
all'incontro con l'espressa indicazione di non assumere alcuna iniziativa o proposta.
7) Nel dicembre 2005 i fratelli , , , e Pt_1 CP_2 Tes_1 Parte_1 Persona_2
hanno convenuto di costituirsi in comunione ordinaria indivisa con tutti i Per_3
beni che fossero loro giunti per donazione dai loro genitori o dai parenti entro il quarto grado, adottando allo scopo un regolamento con il quale ne stabilivano la durata di dieci anni.
8) Successivamente, in data 28.5.2015, i fratelli hanno stabilito un nuovo Pt_1
patto di rimanere in comunione per un periodo di ulteriori anni dieci, impegnandosi a non chiedere la divisione dei beni appartenenti alla comunione indivisa sino alla data del 27.5.2025.
pagina 3 di 28 9) Nella comunione ordinaria indivisa sono cadute tutte le partecipazioni societarie dei fratelli, tutte per la nuda proprietà essendo la loro madre, titolare Controparte_3
del diritto di usufrutto.
10) La Signora è titolare anche del diritto di abitazione Controparte_3
sull'immobile sito a Padova, Via Euganea 29-33, piano primo e terra.
11) La Signora è titolare della piena proprietà dell'immobile di Controparte_3
Chioggia, Calle Stretta Bersaglio 473, e dell'immobile di Via Euganea n.29, piano terra e piano primo.
12) Le questioni attinenti la divisione interna alla comunione figli di Parte_2
sono rimaste estranee all'incarico dell'Avv. Giordano.
13) L'iniziativa assunta avanti l'Avv. Giordano si è conclusa con l'incontro in data 21 settembre 2022.
14) La bozza di accordo quadro redatta dall'Avv. Giordano è stata scambiata tra le parti in via strettamente riservata prima dell'intervento dell'Avv. . CP_1
15) La dott.ssa ha più volte espresso la propria volontà di non assumere Pt_1
iniziativa alcuna, tanto meno giudiziale, nei confronti dei fratelli.
16) L'Avv. era informato della volontà della Cliente di non assumere CP_1
iniziative di alcun genere, di non essere legittimato ad avviare trattative né con i fratelli della Cliente né con i famigliari di . Persona_1
17) All'incontro tenutosi in data 14 dicembre 2022, i fratelli si sono scambiati un documento redatto dal dott. commercialista della società, con Testimone_2
l'indicazione di valori utilizzati per la rivalutazione fiscale delle società.
18) All'incontro del 14 dicembre 2022 non si sono esaminate proposte di scissione.
pagina 4 di 28 19) Le mail dell'Avv. ai fratelli , una in data 10.01.2023 e la CP_1 Pt_1
successiva in data 18.01.2023, sono frutto dell'iniziativa del professionista, non concordate preventivamente con la Cliente.
20) L'avv. nel periodo da settembre 2022 a gennaio 2023 ha sollecitato la CP_1
Cliente ad assumere iniziative nei confronti dei fratelli mentre la dott.ssa Pt_1
voleva prendere tempo e attendere.
21) Le partecipazioni societarie dei fratelli sono vincolate alla comunione Pt_1
sino al maggio 2025 e nessuno di essi ha contestato la validità della convenzione.
22) Gli attuali soci della sono determinati a mantenere le loro Parte_3
partecipazioni.
23) Le partecipazioni della Due Erre s.r.l. sono rimaste estranee a qualsiasi confronto o ipotesi di cessione tra i fratelli in occasione dei loro incontri.
24) La signora mantiene l'usufrutto su tutte le partecipazioni dei fratelli CP_3
e ne fa proprie le rendite. Pt_1
25) La dott.ssa assume farmaci chemioterapici. Parte_1
26) La dott.ssa percepisce redditi solo dalla propria attività lavorativa ed è Pt_1
gravata da mutuo trentennale per l'acquisto della propria abitazione.
27) L'Avv. era a conoscenza delle circostanze indicate nei due capitoli CP_1
precedenti n. 25 e 26.
28) La dott.ssa ha chiesto all'Avv. un preventivo sin dall'inizio del Pt_1 CP_1
suo incarico a giugno 2022 e successivamente in ripetute occasioni.
29) La dott.ssa ha avuto contezza dei prevedibili costi dell'Avv. Pt_1 CP_1
solo con l'invio del preventivo in data 20 gennaio 2023.
Conclusioni dell'appellato:
pagina 5 di 28 In via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Nel merito: contrariis reiectis e per i motivi di cui in narrativa, dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'appello promosso da , e per l'effetto, confermarsi la Parte_1
sentenza di primo grado.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte in primo grado in quanto inammissibili ed irrilevanti.
Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies cpc, depositato avanti al Tribunale di Padova in data 16.5.23, l'avv. , premettendo: Controparte_1
- che la dott.ssa , dirigente medico, con la quale aveva un Parte_1
rapporto di amicizia, gli si era rivolta nel settembre 2020, dapprima per avere informazioni in merito all'assunzione di una colf e in seguito per essere assistita nella divisione della proprietà comune con i quattro fratelli e la madre,
- che la resistente gli aveva, in particolare, rappresentato di voler dividere il patrimonio familiare, in quanto vi erano contrasti sulla gestione ed ella non ricavava alcun utile, di fatto aspirando ad ottenere una quota che costituisse riconoscimento tangibile di quanto lasciatole dal padre defunto, , Parte_2
- che, al fine di renderlo edotto della natura e dell'entità del patrimonio, la cliente gli aveva quindi consegnato tutta la documentazione ad esso relativa, dalla quale era emersa l'esistenza di numerose partecipazioni in società, nelle quali vi erano analoghe partecipazioni in capo ad , fratello del de cuius, e ai Persona_1
suoi figli, occupati a vario titolo nelle società stesse, unitamente a , Persona_4
pagina 6 di 28 fratello della resistente,
- che quest'ultima gli aveva d'altronde rappresentato la necessità di considerare nella divisione anche alcuni immobili di proprietà comune o esclusiva della madre,
- che i contatti intercorsi con la cliente fino al dicembre 2020 non avevano avuto alcun esito per essere poi ripresi nel giugno 2022, quando la medesima lo aveva ricontattato, informandolo che medio tempore le trattative erano proseguite e che il fratello aveva incaricato l'avv. di predisporre un piano CP_2 Persona_5
operativo,
- che nel frattempo vi era stato altresì un alterco fra e , a Per_1 Persona_4
seguito del quale quest'ultimo si era determinato a richiedere la divisione delle società fra i due rami familiari e cioè fra gli eredi di , da un lato, e la Parte_2
famiglia di , dall'altro, Persona_1
- che in tale contesto la resistente gli aveva quindi chiesto consiglio sulle modalità
con le quali rapportarsi alle controparti, inserendolo nella mailing list creata dai fratelli per comunicare sulle questioni relative alla divisione e facendolo partecipare a suo nome ad alcune riunioni inerenti alle trattative dirette alla divisione delle partecipazioni sociali e del patrimonio, tenutesi fra le parti ed i professionisti interessati,
- che, in tale sede, egli:
o aveva dapprima valutato il contenuto di un accordo quadro predisposto dall'avv. Giordano,
o aveva in seguito promosso l'esecuzione di una stima del patrimonio della società al fine di liquidare le quote di alcuni soci Parte_4
disinteressati alla gestione,
o aveva quindi avuto numerosi incontri con la cliente e la di lei sorella, avv.
pagina 7 di 28 , studiando le possibili modalità di una divisione che Testimone_1
assicurasse alla resistente e alle di lei sorelle, e Per_3 Tes_1
, digiune di competenze imprenditoriali, l'assegnazione di beni di Per_2
facile gestione,
- che in quelle occasioni era stata anche discussa l'opportunità della rinuncia della madre al diritto di usufrutto sui beni oggetto delle ipotizzate assegnazioni nonché
l'eventuale necessità di computare la donazione della quota dell'1% delle partecipazioni nelle società di famiglia, fatta dal padre al figlio con atto del CP_2
2015,
- che nella prospettiva di una eventuale azione giudiziale egli aveva poi segnalato le problematiche ostative all'attuazione della divisione, sia con riferimento all'usufrutto della madre, sia con riguardo alla vigenza di un patto contenente l'obbligo di restare in comunione, del quale egli aveva studiato le possibili cause di risoluzione, evidenziando altresì la necessità del ricorso alla procedura di mediazione,
- che nella seconda metà del 2022 la resistente, dopo avergli richiesto un preventivo di spesa, calcolato in rapporto al valore della quota di sua spettanza, pari ad €
4.000.000,00, si doleva della contestuale richiesta di versamento di un acconto e lamentava l'eccessività della pretesa come sopra quantificata, provvedendo quindi a revocargli l'incarico via whatsapp,
- che in forza di tutto quanto richiamato egli aveva pertanto diritto al compenso per l'attività stragiudiziale così prestata, in misura pari a quella prevista dal D.M. n.
55/2014 per un ammontare di € 51.573,28, al netto dell'acconto di € 5.000,00 già versatogli dalla resistente, ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al pagina 8 di 28 pagamento della citata somma e delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contrastava la pretesa del ricorrente deducendo:
- che il rapporto in esame aveva presentato natura esclusivamente amicale fino al giugno 2022, allorquando ella gli aveva conferito la procura a partecipare in sua vece ad una riunione,
- che la comunione in essere con i fratelli, la quale comprendeva, oltre alle quote di un immobile, la nuda proprietà delle partecipazioni sociali, essendo l'usufrutto in capo alla madre, era disciplinata da un regolamento e da un patto di rimanere in comunione fino al 27.5.25,
- che la riunione alla quale l'avv. era stato incaricato di partecipare si era CP_1
tenuta il 28.6.22 presso lo studio dell'avv. Giordano ed aveva avuto ad oggetto l'iniziativa intrapresa dal fratello di dividere il patrimonio comune ai due CP_2
rami familiari sulla base di una bozza di accordo predisposta dallo stesso legale di controparte, ed alla cui redazione il ricorrente non aveva partecipato, prevedente la costituzione di due distinte holding tra cui dividere le varie partecipazioni,
- che per gli incontri successivi ella aveva incaricato il ricorrente di presenziare agli stessi, tenutisi sia presso lo studio dell'avv. Giordano sia presso la famiglia
, senza peraltro conferirgli mandato di assumere alcuna iniziativa e Pt_1
dovendosi il medesimo limitare a riferirle il contenuto delle discussioni intercorse e le impressioni ricavatene, a titolo di mera consulenza e senza alcun incarico ad avviare trattative con le controparti per una divisione, sicché l'attività dell'avv.
si era limitata ad una passiva presenza a tali riunioni, CP_1
- che le prospettazioni relative a possibili iniziative stragiudiziali e/o giudiziali,
descritte in ricorso, non le erano mai state comunicate prima della revoca del mandato, ad eccezione:
pagina 9 di 28 o di quanto riferito nel parere, per nulla approfondito, contenuto nella mail del
12.12.22, recante indicazioni su possibili iniziative giudiziali, riguardo alle quali ella si era sempre espressa in senso contrario,
o di quanto relazionato nella mail del 18.10.22 e nello scritto del 15.12.22,
- che il ricorrente aveva d'altronde violato le disposizioni della legge professionale, omettendo di informarla in merito alla complessità dell'incarico conferito e non avendo nemmeno redatto per iscritto un preventivo di spesa, se non dopo sue ripetute e insistenti richieste,
- che, a fronte di una richiesta di somme del tutto sproporzionata, ella era poi stata giustamente indotta a revocare l'incarico, versando il compenso di € 5.000,00, da ritenersi congruo rispetto all'effettiva complessità dell'attività svolta, stante anche il valore indeterminabile della controversia, comunque non conclusa,
- che, in assenza di pattuizione scritta del compenso, lo stesso avrebbe dovuto essere determinato in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto di quanto in concreto realizzato dal legale, onerato della relativa prova, e alla qualità non specialistica della stessa,
- che il valore della controversia non avrebbe, in ogni caso, potuto essere stimato in €
4.000.000,00 dal momento che l'incarico non riguardava la divisione del patrimonio bensì una mera ipotesi di riorganizzazione delle partecipazioni societarie tra due famiglie, rimasta priva di seguito,
- che dovendo pertanto ritenersi congruo il ricorso al parametro di liquidazione per le controversie di valore indeterminabile non concluse, l'importo già versato risultava ampiamente satisfattorio di ogni avversa pretesa.
Procedutosi alla trattazione meramente documentale del giudizio e rigettata l'assunzione delle prove orali richieste dalla resistente, la causa è stata quindi decisa con la sentenza pagina 10 di 28 impugnata, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che dalla documentazione prodotta dalle parti emergeva che la convenuta avesse conferito al ricorrente un incarico di consulenza legale a partire dall'ottobre
2020, poiché sin da allora vi erano stati scambi di e-mail riguardanti la gestione dell'abitazione materna e l'assistenza alla madre, oltre a contatti relativi alla divisione del patrimonio familiare,
- ritenuto quindi che tale iniziale incarico comprendesse verosimilmente anche la ricostruzione del patrimonio comune, come dimostrato da un primo rendiconto trasmesso dal ricorrente nel dicembre successivo, basato su bilanci e visure camerali fornite dalla cliente,
- osservato che in seguito, la resistente aveva conferito procure scritte al legale per rappresentarla in due incontri tenutisi nel giugno e nel settembre 2022 presso lo studio dell'avv. Giordano, aventi ad oggetto la divisione delle partecipazioni sociali comuni tra i due rami familiari,
- notato che il ricorrente era poi stato incaricato di assistere la dott.sa nella Pt_1
distinta divisione del patrimonio comune alla madre e ai fratelli della resistente, se del caso tramite uno stralcio di quota, ricavandosi conferma di ciò e della complessità del mandato così conferito da una e-mail del giugno 2022,
- sottolineato che dalle comunicazioni poi intercorse tra le parti risultava come il ricorrente avesse svolto in proposito attività di studio, consulenza e proposta strategica, suggerendo alla cliente di puntare alla liquidazione in denaro della propria quota anche per un valore inferiore a quello di mercato oppure alla assegnazione in piena proprietà di un immobile, il tutto entro tempi rapidi,
- considerato risultare quindi provato che il ricorrente avesse assunto il compito di assistere la convenuta in trattative complesse e articolate volte, da un lato, alla pagina 11 di 28 divisione tra i due rami familiari e, dall'altro, alla divisione del Pt_1
patrimonio comune ereditato dal padre, senza che l'esistenza di un patto di comunione fino al 2025 rendesse inutile la relativa attività, giacché una divisione convenzionale avrebbe comunque potuto essere concordata con efficacia differita,
- opinato essersi quindi in presenza dello svolgimento di una attività di assistenza stragiudiziale relativa a due controversie divisionali, non conclusa ma paragonabile alla fase preparatoria di un giudizio stante l'intervenuto studio della documentazione, la definizione degli obiettivi della cliente e la prestazione di consulenza in merito alle possibili modalità di soddisfazione delle sue pretese,
- determinato quindi il compenso ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014,
come modificato dal D.M. n. 147/2022, individuando quale valore della controversia l'ammontare della quota ereditaria di spettanza della resistente, pari a circa €
4.000.000,00,
- rilevato che a fronte di un compenso minimo così ipoteticamente dovuto di €
110.000,00 il legale si era peraltro limitato a richiedere la sola liquidazione della metà di tale somma, da ritenersi pienamente congrua in ragione della mole del lavoro svolto, consistito nello studio di questioni giuridiche complesse, nella valutazione dei patrimoni sociali, nei contatti con molteplici soggetti e nella gestione di una ampia corrispondenza con la parte e con terzi,
- riscontrata, viceversa, l'irrilevanza della assenza di un preventivo, di per sé non incidente sulla validità del contratto d'opera professionale né sul diritto al compenso, comunque determinabile dal giudice in base ai parametri normativi,
- opinato, da ultimo, risultare ultronea ogni questione sollevata in merito alla mancanza di una adeguata e preventiva informazione in merito alla complessità delle questioni ed ai costi ipotizzabili, dal momento che la stessa cliente aveva pagina 12 di 28 riconosciuto espressamente, in una e-mail del giugno 2022, la natura complicata delle questioni sottoposte all'attenzione del legale e la propria incapacità di gestirle senza l'ausilio di un professionista,
ha condannato la dott.ssa a pagare in favore dell'avv. la somma di Pt_1 CP_1
€ 63.250,00, oltre IVA e CPA, previa detrazione dell'importo già versato di € 9.000,00, oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché a rifondere al ricorrente le spese del giudizio.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria resistente formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di accertamento della inesistenza di proprie ragioni di debito nei confronti dell'avv. a seguito del già effettuato pagamento del complessivo importo di € CP_1
9.000,00. Quest'ultimo, costituitosi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del primo ottobre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Con il primo motivo d'appello la dott.ssa contesta l'errata valutazione Pt_1
delle prove documentali osservando:
- che il giudice avrebbe considerato come incarico professionale conferito all'avv.
uno scambio di e-mail del 2020 (doc.16), che in realtà trattava solo di CP_1
questioni familiari relative alla assistenza alla madre vedova ed alla gestione della badante e delle spese domestiche riguardo alle quali non si realizzava alcun effettivo pagina 13 di 28 coinvolgimento del legale, chiamato per ragioni di amicizia ad una sola lettura delle missive a titolo di presa di conoscenza,
- che all'appellato non era stato in realtà conferito alcun incarico di ricostruzione del patrimonio comune e, comunque, il medesimo non aveva svolto alcuna idonea attività in proposito, dimostrando al contrario scarsa dimestichezza con la materia societaria e con la lettura dei bilanci,
- che il rilascio delle procure aveva avuto esclusivamente ad oggetto la partecipazione a due incontri unicamente finalizzati a verificare la fattibilità di una distribuzione di quote societarie tra due gruppi famigliari, poi non sfociato in alcun processo divisionale,
- che non vi era alcuna prova né del fatto che il legale fosse stato officiato anche di seguire la divisione del patrimonio comune alla cliente, alla madre ed ai fratelli, né della circostanza che egli avesse poi effettivamente dato corso ad alcuna attività relativa a tale pratica,
- che gli incontri di cui sopra tra i fratelli non solo non avevano consentito di avviare alcun processo divisionale tra loro, ma nemmeno erano riusciti a propiziare una qualsiasi intesa con l'altro ramo famigliare, siccome desumibile dall'esame della documentazione depositata in atti,
- che il vincolo di comunione permaneva inalterato, non consentendole in alcun modo l'uscita dalla comunione familiare.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo va, invero, ricordato come, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postuli l'avvenuto conferimento pagina 14 di 28 del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso, potendo la relativa prova essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni (Cass.
1.2.23 n. 3043 e 24.1.17 n. 1792).
Ciò posto in diritto, ritiene questa Corte che,
- da un lato, la trasmissione al legale in data 4.10.20 di una serie di e-mail scambiate tra i vari fratelli in merito alla situazione della madre ed ai loro reciproci rapporti
(doc. 16 ricorrente), introdotta dalla seguente precisazione: “Caro , ti inoltro CP_1
scambio di mail … puoi immaginare quanto mi faccia male stare tutto questo … E
quindi sono scappata con a farmi un giro … Ci sentiamo nei prossimi giorni. Per_6
Un salutone” ed il successivo inoltro in data 24.11.20 di alcune visure camerali e dei bilanci degli ultimi due anni delle società di famiglia (doc. 2 ricorrente),
- d'altro lato, il tenore della missiva del legale datata 11.12.20 (doc. 27 ricorrente), la quale dimostra come il medesimo avesse già iniziato l'esame del patrimonio e delle attività poste in essere dalle società facenti capo ai due rami famigliari, dal momento che vi è un preciso esame di tali vicende, accompagnato dalla richiesta di ulteriori chiarimenti,
ben valgano a dimostrare l'intervenuto affidamento dell'incarico professionale vantato dal legale, essendo evidente che l'invio della documentazione in questione (tra l'altro afferente anche all'incontro del 14.3.19, nell'ambito del quale si erano discusse entrambe le problematiche sopra evidenziate), risultava appunto finalizzato dalla cliente allo svolgimento da parte dell'avv. dei controlli e delle verifiche necessarie a CP_1
fornirle idonei consigli ed informazioni in relazione alle vicende relative alla divisione pagina 15 di 28 del patrimonio comune sia alla ricorrente, alla madre ed ai fratelli sia all'altro gruppo familiare facente capo ad . Persona_1
Il che è poi ulteriormente confermato dalla copiosa mole di scambi di mail tra le odierne parti in causa e dal conferimento di espresse procure per la partecipazione agli incontri con gli altri famigliari del 28.6.22 e del 21.9.22, i quali avevano espressamente ad oggetto, come risultante dagli atti stessi:
- il primo, il conferimento di un mandato “a rappresentarmi e a difendermi nonché a
presenziare in mia vece alla riunione prevista per il 28.6.2022 … avente ad oggetto
la valutazione della fattibilità e delle modalità di divisione di tutte le società in
compartecipazione tra me, mia madre e i miei fratelli da un lato, e mio zio Per_1
sua moglie e i suoi figli dall'altro”,
[...]
- il secondo, il conferimento di un mandato “a rappresentarmi e a difendermi nonché
a presenziare in mia vece alla riunione prevista per il 21.9.2022 … avente ad
oggetto la valutazione della fattibilità e delle modalità di divisione di tutte le società
in compartecipazione tra me, mia madre e i miei fratelli da un lato, e mio zio
, sua moglie e i suoi figli dall'altro”. Persona_1
Ciò che testimonia in maniera inequivocabile del conferimento del predetto duplice incarico, vantato dal legale a fondamento delle sue pretese di compenso.
Mentre, poi, è la e-mail del 25.6.22, predisposta dalla odierna appellante in risposta all'invito dell'avv. Giordano in medesima data a volersi fare assistere da un proprio consulente alla successiva riunione, a confermare definitivamente la correttezza di quanto affermato dal giudice di prime cure, venendo in quella missiva precisato, da parte della dott.ssa che ella non aveva “sufficienti nozioni per cogliere fino in Pt_1
pagina 16 di 28 fondo i complessi problemi sottostanti a questa operazione” che “non incontra
pienamente le mie esigenze che sono la valutazione della fattibilità o meno di una
liquidazione della mia quota ereditaria e chiarezza di obiettivi personali tra di noi”, nel quale contesto “dato che il valore della mia quota potrebbe dipendere anche dall'esito
dell'operazione in essere mi vedo costretta a parteciparvi e, alla luce di quanto sopra
detto, devo ricorrere all'aiuto dell'Avv. che sin dal prossimo incontro Controparte_1
potrà rappresentarmi” (doc. 80 ricorrente).
Così come depone a favore del fatto che all'epoca fosse in discussione tra i fratelli la divisione dei beni fra loro in comune, il tenore:
- della mail dell'avv. alla propria cliente del 12.9.22, nella quale, sebbene si CP_1
dia atto del dubbio che la questione della divisione possa essere solo un pretesto per rinviare la discussione sulla liquidazione delle quote, viene comunque confermato che la problematica era in essere e che il legale se ne stava occupando (doc. 72
ricorrente),
- dalla mail di del 10.10.22, la quale, esprimendo la sua Testimone_1
contrarietà alla bozza di accordo predisposta, conferma comunque, per ciò stesso,
che le trattative in proposito erano in corso, così come pure era ribadito dall'odierno appellato con e-mail del giorno successivo, ove si precisava “sono ad indicare
quelle che potrebbero essere le nostre condizioni per il prosieguo delle operazioni.
1) sollecitare un incontro con la controparte senza assistenza di legali per valutare
ipotesi di accordo su singoli cespiti e relativi valori;
a detto incontro dovrà
necessariamente partecipare;
qualora o altri dovesse/ro opporsi Tes_1 CP_2
senza addurre motivazioni plausibili, si riterrà libera di sollecitare Tes_1
pagina 17 di 28 l'incontro personalmente. Come concessione a potremmo impegnarci a non CP_2
discutere in quella sede della divisione tra i figli di . 2) all'esito dell'incontro si Pt_2
dovrà tenere una riunione tra i figli di in cui ognuno dovrà esprimere le Pt_2
proprie richieste” (doc. 71 ricorrente),
- della lettera predisposta dalla dott.ssa in data 22.10.22 ed inviata per Pt_1
esame e controllo all'avv. , che la approvava, dal momento che in essa, CP_1
superando i dubbi espressi nella precedente missiva, si fa esplicito riferimento al fatto che “dopo l'eventuale accordo (totale o parziale) con e cugini è Per_1
possibile che vi siano dei beni non divisibili tra noi fratelli o eterne discussioni su
chi prende cosa, tutte ennesime potenziali cause di litigi … per cui nel rispetto di
tutti i desiderata di ognuno devono essere chiari e messi per iscritto, per poter
evitare che nella fase post divisione da qualcuno di noi pretenda un bene Per_1
scelto da un altro/a e/o vincoli qualcuno/a in situazioni non volute” (doc. 85
ricorrente), il che appunto testimonia come ben fossero in corso tra i membri del nucleo famigliare ristretto della odierna appellante serie e risalenti trattative in merito alla divisione tra i medesimi dei beni a loro soli facenti capo, della gestione della quale questione il legale appellato era stato onerato, fornendo alla propria cliente quei consigli che ella medesima veniva quindi a fare propri nell'ambito della medesima comunicazione affermando: “Come continuo a dire da anni, fermo
restando che preferirei essere liquidata, sono disponibile ad accettare anche una
liquidazione in natura con un bene di valore, da concordarsi, inferiore a quello che
mi spetterebbe, purché la liquidazione avvenga prima possibile … Per me quindi è
sì indispensabile che ci sia quanto prima una riunione con e cugini per Per_1
pagina 18 di 28 valutare e mettere per iscritto un'ipotesi di spartizione (salvo aggiustamenti e/o
conguagli) ma è altresì indispensabile che tutto ciò avvenga solo dopo l'espressione
da parte nostra dei desiderata di ciascuno”,
- della lettera predisposta dalla dott.ssa in data 1.11.22 ed inviata per Pt_1
conoscenza all'avv. , di contenuto sostanzialmente simile a quella appena CP_1
sopra citata (doc. 64 ricorrente).
Né, in proposito, rileva la circostanza che la valutazione di fattibilità della distribuzione delle quote societarie tra i due rami famigliari non abbia poi avuto esito positivo,
spirando definitivamente alla data del 21.9.22, poiché l'intervenuto affidamento di un incarico di consulenza ed ausilio in merito allo svolgimento di una serie di trattative,
pacificamente riscontrato, non può essere posto in discussione a posteriori, a seguito del riscontro che le stesse non sono poi andate a buon fine, essendo evidente che il legale non è comunque tenuto ad una obbligazione di risultato bensì, solo, di mezzi.
Mentre, poi, che l'incarico sia stato concretamente eseguito dall'avv. si CP_1
ricava, oltre che dai documenti già più sopra esaminati, anche:
- dalla mail del 22.7.22, in cui il legale dettagliava alla cliente la linea strategica da seguire nell'ambito delle trattative in corso con i parenti, debitamente esaminata e chiarita nei suoi contenuti dal giudice di primo grado con motivazione che ivi si richiama per relationem in quanto pienamente condivisibile, pure sotto tale profilo non rilevando il fatto che le menzionate proposte non abbiano avuto seguito per il dissenso manifestato dagli altri interessati (doc. 83 ricorrente),
- dalla mail del 10.1.23 nel cui ambito l'avv. indicava le priorità da seguire CP_1
nel prossimo incontro del 14.1.23 (doc. 70),
pagina 19 di 28 - dalle minute dei vari incontri del 22.9.22, del 10.10.22, del 24.10.22 e del 14.12.22 a cui il legale partecipava (doc. 60, 61, 105 e 111),
- dalla già citata missiva dell'11.10.22, ove il legale riepilogava i valori dei cespiti evidenziando come il dato più problematico fosse rappresentato dalla situazione della Ind. Sa de CV” che, pur non esibendo un valore Parte_5
patrimoniale significativo, era quella che nel 2021 aveva avuto il maggior risultato di utili rispetto a tutte quelle del gruppo (doc. 71 ricorrente),
- dalla e-mail del 28.10.22, in cui l'avv. sottoponeva alla cliente il testo di CP_1
una comunicazione che intendeva mandare alle altre parti, nel quale venivano ribadite le richieste della cliente (doc. 93 ricorrente),
- dalla bozza dei valori di tutti i cespiti facenti parte della comunione debitamente riqualificati, predisposta dal legale e poi sostanzialmente fatta propria dal dott.
tenutario della contabilità della (doc. 59 ricorrente), Tes_2 Parte_4
- dalla missiva del 9.11.22, nel quale venivano ulteriormente dettagliate una serie di istruzioni impartite alla cliente al fine di gestire utilmente le trattative (doc. 69
ricorrente),
- dalla missiva del 12.12.22, ulteriormente volta a chiarire in maniera estremamente specifica gli step necessari a giungere ad una positiva conclusione della vicenda
(doc. 74 ricorrente),
- dalla e-mail del 15.12.22, destinata a dettagliare nuovamente i valori del patrimonio in contestazione fra le parti (doc. 76 ricorrente),
- dalla e-mail del 18.1.23 volta a fare il punto della situazione con le altre parti (doc.
pagina 20 di 28 - dalla e-mail del 18.10.22 destinata a replicare alle considerazioni dei fratelli (doc. 79
ricorrente),
- dalla e-mail del 12.9.22, redatta in riscontro ad una missiva di Testimone_1
(doc. 84 ricorrente).
Sicché, conclusivamente, ben può affermarsi che l'avv. abbia avuto un CP_1
importante ruolo di stimolo nella concretizzazione delle istanze di divisione della propria cliente, ausiliandola in particolare nel far determinare il valore della sua quota in almeno € 5.346.671.
Mentre non pare fondata la censura relativa al fatto che l'avv. non si fosse CP_1
opposto ad includere nell'ambito delle trattative la proprietà dell'immobile di Chioggia,
dl momento che:
- per un verso, erano proprio i fratelli ad aver già discusso tra loro della spartizione del patrimonio familiare comprensivo degli immobili di proprietà esclusiva della madre,
- per altro verso, ogni eventuale problema in proposito poteva essere superato mediante una tutt'altro che improbabile donazione ai figli della piena o della nuda proprietà dei medesimi immobili da parte della madre, che già in passato risultava aver rinunciato all'usufrutto sulla quota di una società ricevuta dal defunto marito.
Né rileva la circostanza che il processo divisionale non avesse evidenti possibilità di concretizzarsi in tempi brevi poiché, comunque, il patto di restare in comunione sarebbe scaduto di lì a poco nel maggio 2025, così conservando l'attività preparatoria svoltasi nel frattempo una indiscutibile utilità e ciò tanto più ove si consideri che non risulta agli atti una sola dichiarazione di alcuno dei fratelli o dei cugini della appellante volta ad pagina 21 di 28 esprimere un rifiuto ad addivenire alle menzionate divisioni, bensì solo contestazioni ed osservazioni in merito alle modalità da seguire per il prosieguo delle operazioni.
A fronte delle quali complessive considerazioni appare allora del tutto irrilevante l'assunzione delle prove testimoniali capitolate dalla appellante, giacché:
- per un verso, l'esame della copiosa serie di documenti sopra citati ha già permesso di individuare esattamente sia il tenore dell'incarico affidato al legale sia il tipo e l'entità dell'attività svolta dal medesimo,
- per altro verso, i mezzi istruttori in oggetto risultano connotati dai caratteri:
o della superfluità ai fini della decisione, avendo in molte occasioni ad oggetto questioni non rilevanti ai fini della decisione ovvero pacifiche o ancora già dimostrate aliunde (capitoli da 1 a 5, 7, 8, 14, 15, 17, 18, da 20 a 23, 25 28 e
29),
o della contrarietà a documento scritto (capitoli 6 e 16),
o della inammissibilità, in quanto riferite a circostanze necessariamente comprovabili a mezzo di documenti (capitoli da 9 a 12, 24 e 26),
o della espressione di un giudizio, peraltro vietato ai testi (capitoli 13, 19, 22 e
27).
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole di una serie di violazioni delle disposizioni dettate dagli artt. 2, 4, 5, comma quinto e sesto, 19, 21 e 22 del D.M.
n. 55/14, rilevando:
- che l'attività resa in adempimento del mandato di consulenza ricevuto, svolta tra la fine di giugno 2022 e i primi giorni del 2023, si era unicamente sostanziata:
o nella partecipazione a cinque incontri,
o nell'esame della documentazione rilevante ai fini dell'espletamento pagina 22 di 28 dell'incarico,
o nella corrispondenza informativa e negli incontri con la Cliente,
o nella redazione di un parere di cui alla bozza inviata per mail in data
18.10.22 e nel parere contenuto nella mail del 12.12.22, denominata
“strategie”,
- che le iniziative assunte dal legale a partire dal gennaio 2023, e tra queste le mail indirizzate direttamente alle parti, non erano state autorizzate dalla cliente e dovevano ritenersi contestate,
- che, in ogni caso, doveva sottolinearsi la scarsa specializzazione dell'avv. CP_1
nelle materie trattate e non le potevano essere addebitate attività che quest'ultimo aveva eventualmente svolto al fine di dare avvio a possibili iniziative giudiziali, comunque categoricamente da ella sempre escluse,
- che non essendo stati conclusi atti di divisione e non risultando provato che il legale avesse individuato le modalità attraverso le quali soddisfare le pretese della cliente risultava illogico ed incongruo parametrare il suo compenso all'attività di studio ed istruttoria di un giudizio di divisione,
- che il valore effettivo dell'affare non era determinabile e pertanto si sarebbe dovuto tenere conto del relativo scaglione di valore,
- che l'avv. non aveva svolto alcuna attività di studio e valutazione del CP_1
riassetto della proprietà delle partecipazioni sociali né degli effetti del progettato mutamento dei patrimoni in comunione sulle attese divisioni.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo deve rilevarsi come, all'esito di quanto ampiamente dedotto nel paragrafo precedente, non possa essere minimamente sminuita a quanto solo indicato pagina 23 di 28 dalla appellante l'attività effettivamente compiuta dal legale in suo favore, essendo sopra stati individuati ed esaminati tutti i documenti e le circostanze che comprovano la prestazione della consulenza resa dall'avv. , la quale ha appunto avuto ad CP_1
oggetto, tra le altre cose, il riassetto della proprietà delle partecipazioni sociali da attuarsi mediante le progettate divisioni su cui erano in corso trattative fra tutte le parti interessata.
E del pari deve rilevarsi come non vi sia alcuna prova del fatto che le iniziative assunte dal legale a partire dal gennaio 2023 non avessero ricevuto il benestare della cliente, dal momento che le stesse risultano comunicate alla medesima senza che ella manifestasse mai alcuna contestazione in proposito.
Mentre è privo di qualsiasi rilievo il fatto che il legale potesse, in ipotesi, non vantare una specializzazione nella materia de qua, non rientrando siffatto elemento tra i criteri di liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 19 del D.M. n. 55/14, così come non coglie nel segno la censura relativa al fatto che parte dell'attività sarebbe stata prodromica alla instaurazione di una controversia giudiziaria che l'appellante non intendeva in alcun modo iniziare, giacché le prestazioni rese dal legale e sopra dettagliate sub 3.1 risultano esclusivamente attenere alla gestione delle trattive volte a raggiungere un accordo bonario per la divisione dei beni comuni.
E ciò senza contare che, comunque, la prospettazione di soluzioni giudiziali è un dovere dell'avvocato finalizzato ad offrire al cliente il quadro più completo possibile per poter operare scelte consapevoli che, poi, solo a quest'ultimo spettano, così come rientra negli obblighi di diligenza di un legale, in tale ambito, lo studio delle possibili modalità della divisione, anche mediante l'attribuzione agli altri comunisti di cespiti potenzialmente a pagina 24 di 28 loro graditi, in quanto finalizzato ad ottenere il consenso generale necessario ad una bonaria soluzione della vertenza.
Con riguardo, invece, alla quantificazione del compenso dovuto al legale:
- una volta osservato che il valore di € 4.000.000,00 utilizzato dal giudice di primo grado quale ammontare della controversia e quindi utilizzato per la relativa liquidazione risulta conforme alle risultanze istruttorie sopra esaminate e descritte,
essendo sostanzialmente pari al valore della quota della comunione di spettanza della dott.ssa , come stimato nel corso delle trattative, Pt_1
- ed altresì notato che il Tribunale di Padova, lungi dal liquidare il dovuto facendo riferimento alle fasi di studio ed introduttiva di un giudizio di divisione (citati dal giudice di primo grado con mera funzione esplicativa di quanto in concreto svolto dal legale), ha invece correttamente proceduto ad utilizzare le tariffe vigenti in materia di attività stragiudiziale, con riguardo allo scaglione di riferimento di cui alla cifra sopra indicata,
resta solo da valutare se tale ultima risulti corretta ovvero se sarebbe stato più opportuno fare riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato.
In proposito, peraltro, essendo sostanzialmente pacifico che la quota di spettanza della cliente presenti il valore sopra indicato, come dalla medesima mai messo in discussione nel corso delle trattative con i fratelli e gli altri parenti e, anzi, vigorosamente sostenuto in ogni sede, non si vede allora per quale motivo si dovrebbe prescindere da siffatto dato, che del tutto correttamente il Tribunale ha assunto a fondamento della propria liquidazione. Né, d'altro canto, vale a superare tale dato il fatto che i beni in questioni siano in parte soggetti ad usufrutto e ad imposizioni fiscali, dal momento che il codice pagina 25 di 28 di rito, nel dettare disposizioni in merito alla individuazione del valore della causa, non risulta fare riferimento alla necessità di operare i relativi conteggi al netto delle imposizioni fiscali.
Dovendosi, poi, ulteriormente considerare che l'evidente intento delle parti di non realizzare plusvalenze, di non creare società di mero godimento, di assicurare il passaggio generazionale, di diluire il rischio d'impresa e di appianare contrasti tra soci e amministratori al fine di una più serena ed efficace gestione, è da sempre considerato dall'Agenzia delle Entrate quale criterio di valutazione della neutralità fiscale dell'operazione realizzata (nella fattispecie la futura divisione).
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- del fatto che le stesse gravano integralmente sulla parte appellante in quanto soccombente, giusta il disposto dell'art. 91 cpc,
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere determinate in € 9.991,00 sulla base del seguente prospetto:
pagina 26 di 28 Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.997,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n.
1155/2024, pubblicata in data 21.6.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente pagina 27 di 28 dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'otto ottobre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
78 ricorrente),
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1350/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliata in PADOVA, VIA ALESSIO n. 19, con il patrocinio dell'avv.
FEDETTO REBECCA, contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 28 elettivamente domiciliato in PADOVA, PIAZZA DEI FRUTTI n. 36, con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI LAURA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1155/2024, pubblicata in data
21.6.24.
Conclusioni della appellante:
Nel merito
In accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 1155/2024 R.S., pronunciata nel giudizio RG n. 3136/2023
- Riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui condanna a Parte_1
pagare all'avvocato la somma di €.63.250,00, oltre IVA e CPA, previa Controparte_1
detrazione della somma di €.9.000,00, già versata, con interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
- Accertata e dichiarata la corresponsione all'Avv. della somma di €.9.000,00, CP_1
dichiararsi che nulla è ancora dovuto all'avvocato per l'attività Controparte_1
effettivamente prestata a favore della dott.ssa , per le ragioni Parte_1
indicate nella parte espositiva dell'atto di appello.
- Condannare alla rifusione delle spese di soccombenza di entrambi i Controparte_1
gradi del giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove orali non ammesse nel primo grado di giudizio, sulle seguenti circostanze da intendersi precedute dalla locuzione
“Vero che” con il teste: , residente in [...]: Testimone_1
1) In data 14 giugno 2022 la dottoressa partecipava ad un incontro presso lo Pt_1
studio dell'Avv. Giordano, alla presenza dei suoi quattro fratelli.
pagina 2 di 28 2) I fratelli si sono rivolti allo studio dell'Avv. Giordano per verificare la Pt_1
fattibilità di un riordino delle partecipazioni societarie con la famiglia di Per_1
.
[...]
3) All'incontro il 14 giugno 2022 la dott.ssa aveva appreso che era stata Pt_1
assunta dal fratello e dai soci appartenenti al ramo familiare ” CP_2 Persona_1
l'iniziativa di valutare la fattibilità di riunire le partecipazioni societarie in due diversi rami familiari.
4) L'Avv. e la dott.ssa avevano dai tempi del liceo un solido CP_1 Pt_1
legame di amicizia.
5) Il 28 Giugno 2022 l'Avv. è intervenuto per la prima volta in CP_1
rappresentanza della dott.ssa alla riunione presso lo studio Parte_1
Giordano.
6) La dottoressa ha incaricato l'Avv. di partecipare Parte_1 CP_1
all'incontro con l'espressa indicazione di non assumere alcuna iniziativa o proposta.
7) Nel dicembre 2005 i fratelli , , , e Pt_1 CP_2 Tes_1 Parte_1 Persona_2
hanno convenuto di costituirsi in comunione ordinaria indivisa con tutti i Per_3
beni che fossero loro giunti per donazione dai loro genitori o dai parenti entro il quarto grado, adottando allo scopo un regolamento con il quale ne stabilivano la durata di dieci anni.
8) Successivamente, in data 28.5.2015, i fratelli hanno stabilito un nuovo Pt_1
patto di rimanere in comunione per un periodo di ulteriori anni dieci, impegnandosi a non chiedere la divisione dei beni appartenenti alla comunione indivisa sino alla data del 27.5.2025.
pagina 3 di 28 9) Nella comunione ordinaria indivisa sono cadute tutte le partecipazioni societarie dei fratelli, tutte per la nuda proprietà essendo la loro madre, titolare Controparte_3
del diritto di usufrutto.
10) La Signora è titolare anche del diritto di abitazione Controparte_3
sull'immobile sito a Padova, Via Euganea 29-33, piano primo e terra.
11) La Signora è titolare della piena proprietà dell'immobile di Controparte_3
Chioggia, Calle Stretta Bersaglio 473, e dell'immobile di Via Euganea n.29, piano terra e piano primo.
12) Le questioni attinenti la divisione interna alla comunione figli di Parte_2
sono rimaste estranee all'incarico dell'Avv. Giordano.
13) L'iniziativa assunta avanti l'Avv. Giordano si è conclusa con l'incontro in data 21 settembre 2022.
14) La bozza di accordo quadro redatta dall'Avv. Giordano è stata scambiata tra le parti in via strettamente riservata prima dell'intervento dell'Avv. . CP_1
15) La dott.ssa ha più volte espresso la propria volontà di non assumere Pt_1
iniziativa alcuna, tanto meno giudiziale, nei confronti dei fratelli.
16) L'Avv. era informato della volontà della Cliente di non assumere CP_1
iniziative di alcun genere, di non essere legittimato ad avviare trattative né con i fratelli della Cliente né con i famigliari di . Persona_1
17) All'incontro tenutosi in data 14 dicembre 2022, i fratelli si sono scambiati un documento redatto dal dott. commercialista della società, con Testimone_2
l'indicazione di valori utilizzati per la rivalutazione fiscale delle società.
18) All'incontro del 14 dicembre 2022 non si sono esaminate proposte di scissione.
pagina 4 di 28 19) Le mail dell'Avv. ai fratelli , una in data 10.01.2023 e la CP_1 Pt_1
successiva in data 18.01.2023, sono frutto dell'iniziativa del professionista, non concordate preventivamente con la Cliente.
20) L'avv. nel periodo da settembre 2022 a gennaio 2023 ha sollecitato la CP_1
Cliente ad assumere iniziative nei confronti dei fratelli mentre la dott.ssa Pt_1
voleva prendere tempo e attendere.
21) Le partecipazioni societarie dei fratelli sono vincolate alla comunione Pt_1
sino al maggio 2025 e nessuno di essi ha contestato la validità della convenzione.
22) Gli attuali soci della sono determinati a mantenere le loro Parte_3
partecipazioni.
23) Le partecipazioni della Due Erre s.r.l. sono rimaste estranee a qualsiasi confronto o ipotesi di cessione tra i fratelli in occasione dei loro incontri.
24) La signora mantiene l'usufrutto su tutte le partecipazioni dei fratelli CP_3
e ne fa proprie le rendite. Pt_1
25) La dott.ssa assume farmaci chemioterapici. Parte_1
26) La dott.ssa percepisce redditi solo dalla propria attività lavorativa ed è Pt_1
gravata da mutuo trentennale per l'acquisto della propria abitazione.
27) L'Avv. era a conoscenza delle circostanze indicate nei due capitoli CP_1
precedenti n. 25 e 26.
28) La dott.ssa ha chiesto all'Avv. un preventivo sin dall'inizio del Pt_1 CP_1
suo incarico a giugno 2022 e successivamente in ripetute occasioni.
29) La dott.ssa ha avuto contezza dei prevedibili costi dell'Avv. Pt_1 CP_1
solo con l'invio del preventivo in data 20 gennaio 2023.
Conclusioni dell'appellato:
pagina 5 di 28 In via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Nel merito: contrariis reiectis e per i motivi di cui in narrativa, dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'appello promosso da , e per l'effetto, confermarsi la Parte_1
sentenza di primo grado.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte in primo grado in quanto inammissibili ed irrilevanti.
Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies cpc, depositato avanti al Tribunale di Padova in data 16.5.23, l'avv. , premettendo: Controparte_1
- che la dott.ssa , dirigente medico, con la quale aveva un Parte_1
rapporto di amicizia, gli si era rivolta nel settembre 2020, dapprima per avere informazioni in merito all'assunzione di una colf e in seguito per essere assistita nella divisione della proprietà comune con i quattro fratelli e la madre,
- che la resistente gli aveva, in particolare, rappresentato di voler dividere il patrimonio familiare, in quanto vi erano contrasti sulla gestione ed ella non ricavava alcun utile, di fatto aspirando ad ottenere una quota che costituisse riconoscimento tangibile di quanto lasciatole dal padre defunto, , Parte_2
- che, al fine di renderlo edotto della natura e dell'entità del patrimonio, la cliente gli aveva quindi consegnato tutta la documentazione ad esso relativa, dalla quale era emersa l'esistenza di numerose partecipazioni in società, nelle quali vi erano analoghe partecipazioni in capo ad , fratello del de cuius, e ai Persona_1
suoi figli, occupati a vario titolo nelle società stesse, unitamente a , Persona_4
pagina 6 di 28 fratello della resistente,
- che quest'ultima gli aveva d'altronde rappresentato la necessità di considerare nella divisione anche alcuni immobili di proprietà comune o esclusiva della madre,
- che i contatti intercorsi con la cliente fino al dicembre 2020 non avevano avuto alcun esito per essere poi ripresi nel giugno 2022, quando la medesima lo aveva ricontattato, informandolo che medio tempore le trattative erano proseguite e che il fratello aveva incaricato l'avv. di predisporre un piano CP_2 Persona_5
operativo,
- che nel frattempo vi era stato altresì un alterco fra e , a Per_1 Persona_4
seguito del quale quest'ultimo si era determinato a richiedere la divisione delle società fra i due rami familiari e cioè fra gli eredi di , da un lato, e la Parte_2
famiglia di , dall'altro, Persona_1
- che in tale contesto la resistente gli aveva quindi chiesto consiglio sulle modalità
con le quali rapportarsi alle controparti, inserendolo nella mailing list creata dai fratelli per comunicare sulle questioni relative alla divisione e facendolo partecipare a suo nome ad alcune riunioni inerenti alle trattative dirette alla divisione delle partecipazioni sociali e del patrimonio, tenutesi fra le parti ed i professionisti interessati,
- che, in tale sede, egli:
o aveva dapprima valutato il contenuto di un accordo quadro predisposto dall'avv. Giordano,
o aveva in seguito promosso l'esecuzione di una stima del patrimonio della società al fine di liquidare le quote di alcuni soci Parte_4
disinteressati alla gestione,
o aveva quindi avuto numerosi incontri con la cliente e la di lei sorella, avv.
pagina 7 di 28 , studiando le possibili modalità di una divisione che Testimone_1
assicurasse alla resistente e alle di lei sorelle, e Per_3 Tes_1
, digiune di competenze imprenditoriali, l'assegnazione di beni di Per_2
facile gestione,
- che in quelle occasioni era stata anche discussa l'opportunità della rinuncia della madre al diritto di usufrutto sui beni oggetto delle ipotizzate assegnazioni nonché
l'eventuale necessità di computare la donazione della quota dell'1% delle partecipazioni nelle società di famiglia, fatta dal padre al figlio con atto del CP_2
2015,
- che nella prospettiva di una eventuale azione giudiziale egli aveva poi segnalato le problematiche ostative all'attuazione della divisione, sia con riferimento all'usufrutto della madre, sia con riguardo alla vigenza di un patto contenente l'obbligo di restare in comunione, del quale egli aveva studiato le possibili cause di risoluzione, evidenziando altresì la necessità del ricorso alla procedura di mediazione,
- che nella seconda metà del 2022 la resistente, dopo avergli richiesto un preventivo di spesa, calcolato in rapporto al valore della quota di sua spettanza, pari ad €
4.000.000,00, si doleva della contestuale richiesta di versamento di un acconto e lamentava l'eccessività della pretesa come sopra quantificata, provvedendo quindi a revocargli l'incarico via whatsapp,
- che in forza di tutto quanto richiamato egli aveva pertanto diritto al compenso per l'attività stragiudiziale così prestata, in misura pari a quella prevista dal D.M. n.
55/2014 per un ammontare di € 51.573,28, al netto dell'acconto di € 5.000,00 già versatogli dalla resistente, ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al pagina 8 di 28 pagamento della citata somma e delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contrastava la pretesa del ricorrente deducendo:
- che il rapporto in esame aveva presentato natura esclusivamente amicale fino al giugno 2022, allorquando ella gli aveva conferito la procura a partecipare in sua vece ad una riunione,
- che la comunione in essere con i fratelli, la quale comprendeva, oltre alle quote di un immobile, la nuda proprietà delle partecipazioni sociali, essendo l'usufrutto in capo alla madre, era disciplinata da un regolamento e da un patto di rimanere in comunione fino al 27.5.25,
- che la riunione alla quale l'avv. era stato incaricato di partecipare si era CP_1
tenuta il 28.6.22 presso lo studio dell'avv. Giordano ed aveva avuto ad oggetto l'iniziativa intrapresa dal fratello di dividere il patrimonio comune ai due CP_2
rami familiari sulla base di una bozza di accordo predisposta dallo stesso legale di controparte, ed alla cui redazione il ricorrente non aveva partecipato, prevedente la costituzione di due distinte holding tra cui dividere le varie partecipazioni,
- che per gli incontri successivi ella aveva incaricato il ricorrente di presenziare agli stessi, tenutisi sia presso lo studio dell'avv. Giordano sia presso la famiglia
, senza peraltro conferirgli mandato di assumere alcuna iniziativa e Pt_1
dovendosi il medesimo limitare a riferirle il contenuto delle discussioni intercorse e le impressioni ricavatene, a titolo di mera consulenza e senza alcun incarico ad avviare trattative con le controparti per una divisione, sicché l'attività dell'avv.
si era limitata ad una passiva presenza a tali riunioni, CP_1
- che le prospettazioni relative a possibili iniziative stragiudiziali e/o giudiziali,
descritte in ricorso, non le erano mai state comunicate prima della revoca del mandato, ad eccezione:
pagina 9 di 28 o di quanto riferito nel parere, per nulla approfondito, contenuto nella mail del
12.12.22, recante indicazioni su possibili iniziative giudiziali, riguardo alle quali ella si era sempre espressa in senso contrario,
o di quanto relazionato nella mail del 18.10.22 e nello scritto del 15.12.22,
- che il ricorrente aveva d'altronde violato le disposizioni della legge professionale, omettendo di informarla in merito alla complessità dell'incarico conferito e non avendo nemmeno redatto per iscritto un preventivo di spesa, se non dopo sue ripetute e insistenti richieste,
- che, a fronte di una richiesta di somme del tutto sproporzionata, ella era poi stata giustamente indotta a revocare l'incarico, versando il compenso di € 5.000,00, da ritenersi congruo rispetto all'effettiva complessità dell'attività svolta, stante anche il valore indeterminabile della controversia, comunque non conclusa,
- che, in assenza di pattuizione scritta del compenso, lo stesso avrebbe dovuto essere determinato in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto di quanto in concreto realizzato dal legale, onerato della relativa prova, e alla qualità non specialistica della stessa,
- che il valore della controversia non avrebbe, in ogni caso, potuto essere stimato in €
4.000.000,00 dal momento che l'incarico non riguardava la divisione del patrimonio bensì una mera ipotesi di riorganizzazione delle partecipazioni societarie tra due famiglie, rimasta priva di seguito,
- che dovendo pertanto ritenersi congruo il ricorso al parametro di liquidazione per le controversie di valore indeterminabile non concluse, l'importo già versato risultava ampiamente satisfattorio di ogni avversa pretesa.
Procedutosi alla trattazione meramente documentale del giudizio e rigettata l'assunzione delle prove orali richieste dalla resistente, la causa è stata quindi decisa con la sentenza pagina 10 di 28 impugnata, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che dalla documentazione prodotta dalle parti emergeva che la convenuta avesse conferito al ricorrente un incarico di consulenza legale a partire dall'ottobre
2020, poiché sin da allora vi erano stati scambi di e-mail riguardanti la gestione dell'abitazione materna e l'assistenza alla madre, oltre a contatti relativi alla divisione del patrimonio familiare,
- ritenuto quindi che tale iniziale incarico comprendesse verosimilmente anche la ricostruzione del patrimonio comune, come dimostrato da un primo rendiconto trasmesso dal ricorrente nel dicembre successivo, basato su bilanci e visure camerali fornite dalla cliente,
- osservato che in seguito, la resistente aveva conferito procure scritte al legale per rappresentarla in due incontri tenutisi nel giugno e nel settembre 2022 presso lo studio dell'avv. Giordano, aventi ad oggetto la divisione delle partecipazioni sociali comuni tra i due rami familiari,
- notato che il ricorrente era poi stato incaricato di assistere la dott.sa nella Pt_1
distinta divisione del patrimonio comune alla madre e ai fratelli della resistente, se del caso tramite uno stralcio di quota, ricavandosi conferma di ciò e della complessità del mandato così conferito da una e-mail del giugno 2022,
- sottolineato che dalle comunicazioni poi intercorse tra le parti risultava come il ricorrente avesse svolto in proposito attività di studio, consulenza e proposta strategica, suggerendo alla cliente di puntare alla liquidazione in denaro della propria quota anche per un valore inferiore a quello di mercato oppure alla assegnazione in piena proprietà di un immobile, il tutto entro tempi rapidi,
- considerato risultare quindi provato che il ricorrente avesse assunto il compito di assistere la convenuta in trattative complesse e articolate volte, da un lato, alla pagina 11 di 28 divisione tra i due rami familiari e, dall'altro, alla divisione del Pt_1
patrimonio comune ereditato dal padre, senza che l'esistenza di un patto di comunione fino al 2025 rendesse inutile la relativa attività, giacché una divisione convenzionale avrebbe comunque potuto essere concordata con efficacia differita,
- opinato essersi quindi in presenza dello svolgimento di una attività di assistenza stragiudiziale relativa a due controversie divisionali, non conclusa ma paragonabile alla fase preparatoria di un giudizio stante l'intervenuto studio della documentazione, la definizione degli obiettivi della cliente e la prestazione di consulenza in merito alle possibili modalità di soddisfazione delle sue pretese,
- determinato quindi il compenso ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014,
come modificato dal D.M. n. 147/2022, individuando quale valore della controversia l'ammontare della quota ereditaria di spettanza della resistente, pari a circa €
4.000.000,00,
- rilevato che a fronte di un compenso minimo così ipoteticamente dovuto di €
110.000,00 il legale si era peraltro limitato a richiedere la sola liquidazione della metà di tale somma, da ritenersi pienamente congrua in ragione della mole del lavoro svolto, consistito nello studio di questioni giuridiche complesse, nella valutazione dei patrimoni sociali, nei contatti con molteplici soggetti e nella gestione di una ampia corrispondenza con la parte e con terzi,
- riscontrata, viceversa, l'irrilevanza della assenza di un preventivo, di per sé non incidente sulla validità del contratto d'opera professionale né sul diritto al compenso, comunque determinabile dal giudice in base ai parametri normativi,
- opinato, da ultimo, risultare ultronea ogni questione sollevata in merito alla mancanza di una adeguata e preventiva informazione in merito alla complessità delle questioni ed ai costi ipotizzabili, dal momento che la stessa cliente aveva pagina 12 di 28 riconosciuto espressamente, in una e-mail del giugno 2022, la natura complicata delle questioni sottoposte all'attenzione del legale e la propria incapacità di gestirle senza l'ausilio di un professionista,
ha condannato la dott.ssa a pagare in favore dell'avv. la somma di Pt_1 CP_1
€ 63.250,00, oltre IVA e CPA, previa detrazione dell'importo già versato di € 9.000,00, oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, nonché a rifondere al ricorrente le spese del giudizio.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria resistente formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di accertamento della inesistenza di proprie ragioni di debito nei confronti dell'avv. a seguito del già effettuato pagamento del complessivo importo di € CP_1
9.000,00. Quest'ultimo, costituitosi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del primo ottobre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Con il primo motivo d'appello la dott.ssa contesta l'errata valutazione Pt_1
delle prove documentali osservando:
- che il giudice avrebbe considerato come incarico professionale conferito all'avv.
uno scambio di e-mail del 2020 (doc.16), che in realtà trattava solo di CP_1
questioni familiari relative alla assistenza alla madre vedova ed alla gestione della badante e delle spese domestiche riguardo alle quali non si realizzava alcun effettivo pagina 13 di 28 coinvolgimento del legale, chiamato per ragioni di amicizia ad una sola lettura delle missive a titolo di presa di conoscenza,
- che all'appellato non era stato in realtà conferito alcun incarico di ricostruzione del patrimonio comune e, comunque, il medesimo non aveva svolto alcuna idonea attività in proposito, dimostrando al contrario scarsa dimestichezza con la materia societaria e con la lettura dei bilanci,
- che il rilascio delle procure aveva avuto esclusivamente ad oggetto la partecipazione a due incontri unicamente finalizzati a verificare la fattibilità di una distribuzione di quote societarie tra due gruppi famigliari, poi non sfociato in alcun processo divisionale,
- che non vi era alcuna prova né del fatto che il legale fosse stato officiato anche di seguire la divisione del patrimonio comune alla cliente, alla madre ed ai fratelli, né della circostanza che egli avesse poi effettivamente dato corso ad alcuna attività relativa a tale pratica,
- che gli incontri di cui sopra tra i fratelli non solo non avevano consentito di avviare alcun processo divisionale tra loro, ma nemmeno erano riusciti a propiziare una qualsiasi intesa con l'altro ramo famigliare, siccome desumibile dall'esame della documentazione depositata in atti,
- che il vincolo di comunione permaneva inalterato, non consentendole in alcun modo l'uscita dalla comunione familiare.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo va, invero, ricordato come, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postuli l'avvenuto conferimento pagina 14 di 28 del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso, potendo la relativa prova essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni (Cass.
1.2.23 n. 3043 e 24.1.17 n. 1792).
Ciò posto in diritto, ritiene questa Corte che,
- da un lato, la trasmissione al legale in data 4.10.20 di una serie di e-mail scambiate tra i vari fratelli in merito alla situazione della madre ed ai loro reciproci rapporti
(doc. 16 ricorrente), introdotta dalla seguente precisazione: “Caro , ti inoltro CP_1
scambio di mail … puoi immaginare quanto mi faccia male stare tutto questo … E
quindi sono scappata con a farmi un giro … Ci sentiamo nei prossimi giorni. Per_6
Un salutone” ed il successivo inoltro in data 24.11.20 di alcune visure camerali e dei bilanci degli ultimi due anni delle società di famiglia (doc. 2 ricorrente),
- d'altro lato, il tenore della missiva del legale datata 11.12.20 (doc. 27 ricorrente), la quale dimostra come il medesimo avesse già iniziato l'esame del patrimonio e delle attività poste in essere dalle società facenti capo ai due rami famigliari, dal momento che vi è un preciso esame di tali vicende, accompagnato dalla richiesta di ulteriori chiarimenti,
ben valgano a dimostrare l'intervenuto affidamento dell'incarico professionale vantato dal legale, essendo evidente che l'invio della documentazione in questione (tra l'altro afferente anche all'incontro del 14.3.19, nell'ambito del quale si erano discusse entrambe le problematiche sopra evidenziate), risultava appunto finalizzato dalla cliente allo svolgimento da parte dell'avv. dei controlli e delle verifiche necessarie a CP_1
fornirle idonei consigli ed informazioni in relazione alle vicende relative alla divisione pagina 15 di 28 del patrimonio comune sia alla ricorrente, alla madre ed ai fratelli sia all'altro gruppo familiare facente capo ad . Persona_1
Il che è poi ulteriormente confermato dalla copiosa mole di scambi di mail tra le odierne parti in causa e dal conferimento di espresse procure per la partecipazione agli incontri con gli altri famigliari del 28.6.22 e del 21.9.22, i quali avevano espressamente ad oggetto, come risultante dagli atti stessi:
- il primo, il conferimento di un mandato “a rappresentarmi e a difendermi nonché a
presenziare in mia vece alla riunione prevista per il 28.6.2022 … avente ad oggetto
la valutazione della fattibilità e delle modalità di divisione di tutte le società in
compartecipazione tra me, mia madre e i miei fratelli da un lato, e mio zio Per_1
sua moglie e i suoi figli dall'altro”,
[...]
- il secondo, il conferimento di un mandato “a rappresentarmi e a difendermi nonché
a presenziare in mia vece alla riunione prevista per il 21.9.2022 … avente ad
oggetto la valutazione della fattibilità e delle modalità di divisione di tutte le società
in compartecipazione tra me, mia madre e i miei fratelli da un lato, e mio zio
, sua moglie e i suoi figli dall'altro”. Persona_1
Ciò che testimonia in maniera inequivocabile del conferimento del predetto duplice incarico, vantato dal legale a fondamento delle sue pretese di compenso.
Mentre, poi, è la e-mail del 25.6.22, predisposta dalla odierna appellante in risposta all'invito dell'avv. Giordano in medesima data a volersi fare assistere da un proprio consulente alla successiva riunione, a confermare definitivamente la correttezza di quanto affermato dal giudice di prime cure, venendo in quella missiva precisato, da parte della dott.ssa che ella non aveva “sufficienti nozioni per cogliere fino in Pt_1
pagina 16 di 28 fondo i complessi problemi sottostanti a questa operazione” che “non incontra
pienamente le mie esigenze che sono la valutazione della fattibilità o meno di una
liquidazione della mia quota ereditaria e chiarezza di obiettivi personali tra di noi”, nel quale contesto “dato che il valore della mia quota potrebbe dipendere anche dall'esito
dell'operazione in essere mi vedo costretta a parteciparvi e, alla luce di quanto sopra
detto, devo ricorrere all'aiuto dell'Avv. che sin dal prossimo incontro Controparte_1
potrà rappresentarmi” (doc. 80 ricorrente).
Così come depone a favore del fatto che all'epoca fosse in discussione tra i fratelli la divisione dei beni fra loro in comune, il tenore:
- della mail dell'avv. alla propria cliente del 12.9.22, nella quale, sebbene si CP_1
dia atto del dubbio che la questione della divisione possa essere solo un pretesto per rinviare la discussione sulla liquidazione delle quote, viene comunque confermato che la problematica era in essere e che il legale se ne stava occupando (doc. 72
ricorrente),
- dalla mail di del 10.10.22, la quale, esprimendo la sua Testimone_1
contrarietà alla bozza di accordo predisposta, conferma comunque, per ciò stesso,
che le trattative in proposito erano in corso, così come pure era ribadito dall'odierno appellato con e-mail del giorno successivo, ove si precisava “sono ad indicare
quelle che potrebbero essere le nostre condizioni per il prosieguo delle operazioni.
1) sollecitare un incontro con la controparte senza assistenza di legali per valutare
ipotesi di accordo su singoli cespiti e relativi valori;
a detto incontro dovrà
necessariamente partecipare;
qualora o altri dovesse/ro opporsi Tes_1 CP_2
senza addurre motivazioni plausibili, si riterrà libera di sollecitare Tes_1
pagina 17 di 28 l'incontro personalmente. Come concessione a potremmo impegnarci a non CP_2
discutere in quella sede della divisione tra i figli di . 2) all'esito dell'incontro si Pt_2
dovrà tenere una riunione tra i figli di in cui ognuno dovrà esprimere le Pt_2
proprie richieste” (doc. 71 ricorrente),
- della lettera predisposta dalla dott.ssa in data 22.10.22 ed inviata per Pt_1
esame e controllo all'avv. , che la approvava, dal momento che in essa, CP_1
superando i dubbi espressi nella precedente missiva, si fa esplicito riferimento al fatto che “dopo l'eventuale accordo (totale o parziale) con e cugini è Per_1
possibile che vi siano dei beni non divisibili tra noi fratelli o eterne discussioni su
chi prende cosa, tutte ennesime potenziali cause di litigi … per cui nel rispetto di
tutti i desiderata di ognuno devono essere chiari e messi per iscritto, per poter
evitare che nella fase post divisione da qualcuno di noi pretenda un bene Per_1
scelto da un altro/a e/o vincoli qualcuno/a in situazioni non volute” (doc. 85
ricorrente), il che appunto testimonia come ben fossero in corso tra i membri del nucleo famigliare ristretto della odierna appellante serie e risalenti trattative in merito alla divisione tra i medesimi dei beni a loro soli facenti capo, della gestione della quale questione il legale appellato era stato onerato, fornendo alla propria cliente quei consigli che ella medesima veniva quindi a fare propri nell'ambito della medesima comunicazione affermando: “Come continuo a dire da anni, fermo
restando che preferirei essere liquidata, sono disponibile ad accettare anche una
liquidazione in natura con un bene di valore, da concordarsi, inferiore a quello che
mi spetterebbe, purché la liquidazione avvenga prima possibile … Per me quindi è
sì indispensabile che ci sia quanto prima una riunione con e cugini per Per_1
pagina 18 di 28 valutare e mettere per iscritto un'ipotesi di spartizione (salvo aggiustamenti e/o
conguagli) ma è altresì indispensabile che tutto ciò avvenga solo dopo l'espressione
da parte nostra dei desiderata di ciascuno”,
- della lettera predisposta dalla dott.ssa in data 1.11.22 ed inviata per Pt_1
conoscenza all'avv. , di contenuto sostanzialmente simile a quella appena CP_1
sopra citata (doc. 64 ricorrente).
Né, in proposito, rileva la circostanza che la valutazione di fattibilità della distribuzione delle quote societarie tra i due rami famigliari non abbia poi avuto esito positivo,
spirando definitivamente alla data del 21.9.22, poiché l'intervenuto affidamento di un incarico di consulenza ed ausilio in merito allo svolgimento di una serie di trattative,
pacificamente riscontrato, non può essere posto in discussione a posteriori, a seguito del riscontro che le stesse non sono poi andate a buon fine, essendo evidente che il legale non è comunque tenuto ad una obbligazione di risultato bensì, solo, di mezzi.
Mentre, poi, che l'incarico sia stato concretamente eseguito dall'avv. si CP_1
ricava, oltre che dai documenti già più sopra esaminati, anche:
- dalla mail del 22.7.22, in cui il legale dettagliava alla cliente la linea strategica da seguire nell'ambito delle trattative in corso con i parenti, debitamente esaminata e chiarita nei suoi contenuti dal giudice di primo grado con motivazione che ivi si richiama per relationem in quanto pienamente condivisibile, pure sotto tale profilo non rilevando il fatto che le menzionate proposte non abbiano avuto seguito per il dissenso manifestato dagli altri interessati (doc. 83 ricorrente),
- dalla mail del 10.1.23 nel cui ambito l'avv. indicava le priorità da seguire CP_1
nel prossimo incontro del 14.1.23 (doc. 70),
pagina 19 di 28 - dalle minute dei vari incontri del 22.9.22, del 10.10.22, del 24.10.22 e del 14.12.22 a cui il legale partecipava (doc. 60, 61, 105 e 111),
- dalla già citata missiva dell'11.10.22, ove il legale riepilogava i valori dei cespiti evidenziando come il dato più problematico fosse rappresentato dalla situazione della Ind. Sa de CV” che, pur non esibendo un valore Parte_5
patrimoniale significativo, era quella che nel 2021 aveva avuto il maggior risultato di utili rispetto a tutte quelle del gruppo (doc. 71 ricorrente),
- dalla e-mail del 28.10.22, in cui l'avv. sottoponeva alla cliente il testo di CP_1
una comunicazione che intendeva mandare alle altre parti, nel quale venivano ribadite le richieste della cliente (doc. 93 ricorrente),
- dalla bozza dei valori di tutti i cespiti facenti parte della comunione debitamente riqualificati, predisposta dal legale e poi sostanzialmente fatta propria dal dott.
tenutario della contabilità della (doc. 59 ricorrente), Tes_2 Parte_4
- dalla missiva del 9.11.22, nel quale venivano ulteriormente dettagliate una serie di istruzioni impartite alla cliente al fine di gestire utilmente le trattative (doc. 69
ricorrente),
- dalla missiva del 12.12.22, ulteriormente volta a chiarire in maniera estremamente specifica gli step necessari a giungere ad una positiva conclusione della vicenda
(doc. 74 ricorrente),
- dalla e-mail del 15.12.22, destinata a dettagliare nuovamente i valori del patrimonio in contestazione fra le parti (doc. 76 ricorrente),
- dalla e-mail del 18.1.23 volta a fare il punto della situazione con le altre parti (doc.
pagina 20 di 28 - dalla e-mail del 18.10.22 destinata a replicare alle considerazioni dei fratelli (doc. 79
ricorrente),
- dalla e-mail del 12.9.22, redatta in riscontro ad una missiva di Testimone_1
(doc. 84 ricorrente).
Sicché, conclusivamente, ben può affermarsi che l'avv. abbia avuto un CP_1
importante ruolo di stimolo nella concretizzazione delle istanze di divisione della propria cliente, ausiliandola in particolare nel far determinare il valore della sua quota in almeno € 5.346.671.
Mentre non pare fondata la censura relativa al fatto che l'avv. non si fosse CP_1
opposto ad includere nell'ambito delle trattative la proprietà dell'immobile di Chioggia,
dl momento che:
- per un verso, erano proprio i fratelli ad aver già discusso tra loro della spartizione del patrimonio familiare comprensivo degli immobili di proprietà esclusiva della madre,
- per altro verso, ogni eventuale problema in proposito poteva essere superato mediante una tutt'altro che improbabile donazione ai figli della piena o della nuda proprietà dei medesimi immobili da parte della madre, che già in passato risultava aver rinunciato all'usufrutto sulla quota di una società ricevuta dal defunto marito.
Né rileva la circostanza che il processo divisionale non avesse evidenti possibilità di concretizzarsi in tempi brevi poiché, comunque, il patto di restare in comunione sarebbe scaduto di lì a poco nel maggio 2025, così conservando l'attività preparatoria svoltasi nel frattempo una indiscutibile utilità e ciò tanto più ove si consideri che non risulta agli atti una sola dichiarazione di alcuno dei fratelli o dei cugini della appellante volta ad pagina 21 di 28 esprimere un rifiuto ad addivenire alle menzionate divisioni, bensì solo contestazioni ed osservazioni in merito alle modalità da seguire per il prosieguo delle operazioni.
A fronte delle quali complessive considerazioni appare allora del tutto irrilevante l'assunzione delle prove testimoniali capitolate dalla appellante, giacché:
- per un verso, l'esame della copiosa serie di documenti sopra citati ha già permesso di individuare esattamente sia il tenore dell'incarico affidato al legale sia il tipo e l'entità dell'attività svolta dal medesimo,
- per altro verso, i mezzi istruttori in oggetto risultano connotati dai caratteri:
o della superfluità ai fini della decisione, avendo in molte occasioni ad oggetto questioni non rilevanti ai fini della decisione ovvero pacifiche o ancora già dimostrate aliunde (capitoli da 1 a 5, 7, 8, 14, 15, 17, 18, da 20 a 23, 25 28 e
29),
o della contrarietà a documento scritto (capitoli 6 e 16),
o della inammissibilità, in quanto riferite a circostanze necessariamente comprovabili a mezzo di documenti (capitoli da 9 a 12, 24 e 26),
o della espressione di un giudizio, peraltro vietato ai testi (capitoli 13, 19, 22 e
27).
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole di una serie di violazioni delle disposizioni dettate dagli artt. 2, 4, 5, comma quinto e sesto, 19, 21 e 22 del D.M.
n. 55/14, rilevando:
- che l'attività resa in adempimento del mandato di consulenza ricevuto, svolta tra la fine di giugno 2022 e i primi giorni del 2023, si era unicamente sostanziata:
o nella partecipazione a cinque incontri,
o nell'esame della documentazione rilevante ai fini dell'espletamento pagina 22 di 28 dell'incarico,
o nella corrispondenza informativa e negli incontri con la Cliente,
o nella redazione di un parere di cui alla bozza inviata per mail in data
18.10.22 e nel parere contenuto nella mail del 12.12.22, denominata
“strategie”,
- che le iniziative assunte dal legale a partire dal gennaio 2023, e tra queste le mail indirizzate direttamente alle parti, non erano state autorizzate dalla cliente e dovevano ritenersi contestate,
- che, in ogni caso, doveva sottolinearsi la scarsa specializzazione dell'avv. CP_1
nelle materie trattate e non le potevano essere addebitate attività che quest'ultimo aveva eventualmente svolto al fine di dare avvio a possibili iniziative giudiziali, comunque categoricamente da ella sempre escluse,
- che non essendo stati conclusi atti di divisione e non risultando provato che il legale avesse individuato le modalità attraverso le quali soddisfare le pretese della cliente risultava illogico ed incongruo parametrare il suo compenso all'attività di studio ed istruttoria di un giudizio di divisione,
- che il valore effettivo dell'affare non era determinabile e pertanto si sarebbe dovuto tenere conto del relativo scaglione di valore,
- che l'avv. non aveva svolto alcuna attività di studio e valutazione del CP_1
riassetto della proprietà delle partecipazioni sociali né degli effetti del progettato mutamento dei patrimoni in comunione sulle attese divisioni.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo deve rilevarsi come, all'esito di quanto ampiamente dedotto nel paragrafo precedente, non possa essere minimamente sminuita a quanto solo indicato pagina 23 di 28 dalla appellante l'attività effettivamente compiuta dal legale in suo favore, essendo sopra stati individuati ed esaminati tutti i documenti e le circostanze che comprovano la prestazione della consulenza resa dall'avv. , la quale ha appunto avuto ad CP_1
oggetto, tra le altre cose, il riassetto della proprietà delle partecipazioni sociali da attuarsi mediante le progettate divisioni su cui erano in corso trattative fra tutte le parti interessata.
E del pari deve rilevarsi come non vi sia alcuna prova del fatto che le iniziative assunte dal legale a partire dal gennaio 2023 non avessero ricevuto il benestare della cliente, dal momento che le stesse risultano comunicate alla medesima senza che ella manifestasse mai alcuna contestazione in proposito.
Mentre è privo di qualsiasi rilievo il fatto che il legale potesse, in ipotesi, non vantare una specializzazione nella materia de qua, non rientrando siffatto elemento tra i criteri di liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 19 del D.M. n. 55/14, così come non coglie nel segno la censura relativa al fatto che parte dell'attività sarebbe stata prodromica alla instaurazione di una controversia giudiziaria che l'appellante non intendeva in alcun modo iniziare, giacché le prestazioni rese dal legale e sopra dettagliate sub 3.1 risultano esclusivamente attenere alla gestione delle trattive volte a raggiungere un accordo bonario per la divisione dei beni comuni.
E ciò senza contare che, comunque, la prospettazione di soluzioni giudiziali è un dovere dell'avvocato finalizzato ad offrire al cliente il quadro più completo possibile per poter operare scelte consapevoli che, poi, solo a quest'ultimo spettano, così come rientra negli obblighi di diligenza di un legale, in tale ambito, lo studio delle possibili modalità della divisione, anche mediante l'attribuzione agli altri comunisti di cespiti potenzialmente a pagina 24 di 28 loro graditi, in quanto finalizzato ad ottenere il consenso generale necessario ad una bonaria soluzione della vertenza.
Con riguardo, invece, alla quantificazione del compenso dovuto al legale:
- una volta osservato che il valore di € 4.000.000,00 utilizzato dal giudice di primo grado quale ammontare della controversia e quindi utilizzato per la relativa liquidazione risulta conforme alle risultanze istruttorie sopra esaminate e descritte,
essendo sostanzialmente pari al valore della quota della comunione di spettanza della dott.ssa , come stimato nel corso delle trattative, Pt_1
- ed altresì notato che il Tribunale di Padova, lungi dal liquidare il dovuto facendo riferimento alle fasi di studio ed introduttiva di un giudizio di divisione (citati dal giudice di primo grado con mera funzione esplicativa di quanto in concreto svolto dal legale), ha invece correttamente proceduto ad utilizzare le tariffe vigenti in materia di attività stragiudiziale, con riguardo allo scaglione di riferimento di cui alla cifra sopra indicata,
resta solo da valutare se tale ultima risulti corretta ovvero se sarebbe stato più opportuno fare riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminato.
In proposito, peraltro, essendo sostanzialmente pacifico che la quota di spettanza della cliente presenti il valore sopra indicato, come dalla medesima mai messo in discussione nel corso delle trattative con i fratelli e gli altri parenti e, anzi, vigorosamente sostenuto in ogni sede, non si vede allora per quale motivo si dovrebbe prescindere da siffatto dato, che del tutto correttamente il Tribunale ha assunto a fondamento della propria liquidazione. Né, d'altro canto, vale a superare tale dato il fatto che i beni in questioni siano in parte soggetti ad usufrutto e ad imposizioni fiscali, dal momento che il codice pagina 25 di 28 di rito, nel dettare disposizioni in merito alla individuazione del valore della causa, non risulta fare riferimento alla necessità di operare i relativi conteggi al netto delle imposizioni fiscali.
Dovendosi, poi, ulteriormente considerare che l'evidente intento delle parti di non realizzare plusvalenze, di non creare società di mero godimento, di assicurare il passaggio generazionale, di diluire il rischio d'impresa e di appianare contrasti tra soci e amministratori al fine di una più serena ed efficace gestione, è da sempre considerato dall'Agenzia delle Entrate quale criterio di valutazione della neutralità fiscale dell'operazione realizzata (nella fattispecie la futura divisione).
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- del fatto che le stesse gravano integralmente sulla parte appellante in quanto soccombente, giusta il disposto dell'art. 91 cpc,
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere determinate in € 9.991,00 sulla base del seguente prospetto:
pagina 26 di 28 Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.997,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n.
1155/2024, pubblicata in data 21.6.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente pagina 27 di 28 dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'otto ottobre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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78 ricorrente),