Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in data 10.04.2025 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11709/2024 R.G lavoro e previdenza
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Baldassarre. ricorrente e in persona del legale rappresenta pt Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Fabio Santoro. resistente
Oggetto: Ripristino indennità retributiva a titolo di superminimo e pagamento degli importi arretrati.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17.05.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di essere stato lavoratore subordinato della Società Consorzio Res, inquadrato nel livello 6A con livello impiegatizio e mansioni di coordinatore di servizio, svolgendo la prestazione lavorativa presso l'appalto della NU presso il Comune di Calvi Risorta (CE ) con assunzione dal 01.12.2015; di avere percepito in busta paga una indennità a titolo di superminimo pari ad euro 500,00 mensili, dal luglio 2020 al febbraio
2022, percependo una retribuzione mensile base media pari ad euro 2.751,00, a cui venivano aggiunte le altre identità previste dalla contrattazione collettiva e dalla legge;
che con l'aumento della retribuzione minima da € 2.323,82 ad € 2.436,06 l'indennità del superminimo non ha subito variazioni;
che per effetto di un contratto di fitto d'azienda stipulato tra la Società RES e la società
il 28 gennaio 2022 egli è stato trasferito ex art. 2112 cc dalla cedente alla Controparte_1 cessionaria, operando entrambe nel medesimo settore produttivo ed applicando il medesimo CCNL
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di avere continuato a svolgere la propria prestazione lavorativa alle dipendenze della Società cessionaria dal 01 marzo 2022 con la conservazione dell'assunzione convenzionale alla data originaria di assunzione (01/12/2015) con inquadramento nel medesimo livello 6A, qualifica di impiegato come coordinatore di servizio in un primo momento, continuando a svolgere le medesime mansioni, orario e prestazione;
di avere subito dal mese di marzo 2022 la soppressione del pagamento del superminimo di € 500,00 mensile. Egli, rappresentate le ragioni a sostegno dell'azione proposta, ha chiesto di “1.- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino della voce superminimo in busta paga;
2.- conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento della somma di €uro 14.000,00 oltre ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità per l'anno 2022, e secondo le analitiche indicazioni del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e/o alla diversa maggiore e/o minore somme che fosse ritenuta di giustizia;
3.- adottare ogni altro provvedimento utile allo scopo;
4.- condannare parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio con attribuzione allo scrivente difensore antistatario”.
La società convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha dedotto che l'attribuzione del superminimo in favore del dipendente da parte della precedente datrice di lavoro Consorzio RES, era collegata – per stessa ammissione della controparte - all'esercizio delle mansioni di coordinatore del servizio di igiene urbana;
che il ricorrente non ha mai svolto le mansioni di coordinatore del servizio di igiene urbana alle dipendenze della subentrata che è risultato assente dal CP_2 servizio per il 90% delle giornate lavorative (737 giorni su 832, cfr. doc. 12) e, comunque, con decorrenza dalla data del 18 giugno 2022, con relativo ordine di servizio, ex art. 16 CCNL di categoria,
è stato assegnato allo svolgimento delle nuove mansioni di addetto all'isola ecologica del territorio comunale di Calvi Risorta;
che dal mese di agosto 2022, ha ricevuto la qualifica di impiegato e la nuova mansione di addetto all'isola ecologica, con mantenimento del livello 6A e del relativo trattamento normativo e retributivo, eccettuato il superminimo legato allo svolgimento delle mansioni di coordinatore. Ha rappresentato inoltre le specifiche previsioni del CCNL di categoria in materia di mutamento di mansioni e di superminimo e l'applicazione dell'art. 16; la perdita del diritto del lavoratore al superminimo in caso di cessione d'azienda che sia frutto di uso aziendale che nasce da una condotta spontanea del precedente datore di lavoro;
in via gradata, ha invocato il principio di assorbimento del superminimo e il conseguente onere della prova gravante sul lavoratore in relazione alla correlazione del superminimo a particolari meriti o alla maggiore onerosità delle mansioni concretamente esercitate, formulando un'eccezione riconvenzionale;
la carenza di costituzione in mora e l'impossibilità oggettiva di maturazione del credito. Essa ha concluso chiedendo di “rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata accertare che nessuna somma è dovuta per difetto di messa in mora prima del ricorso;
in via gradata accogliere la spiegata eccezione riconvenzionale e nella denegata ipotesi di accoglimento – anche solo parziale – della domanda di pagamento del ricorrente voglia il Giudice adito compensare e/o detrarre e/o conguagliare e/o sottratto
2 l'importo di 3.373,2 euro e/o la maggiore o minore somma accertata in giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli ratei fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese legali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Dopo il libero interrogatorio delle parti e il deposito di note difensive, la causa è stata decisa in data odierna, alla scadenza del termine perentorio ex art.127 ter cpc con separata sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
È pacifico tra le parti che il rapporto di lavoro risulta costituito in data 01.03.2022 per effetto del fitto di ramo d'azienda con il precedente datore di lavoro, il consorzio RES in data il 28 gennaio
2022 con la conservazione dell'anzianità convenzionale di assunzione alla data del 01.12.2025. A tale operazione traslativa tra le società, si applica l'art 2112 c.c. Il ricorrente afferma di avere continuato a svolgere le medesime mansioni di coordinatore di servizi, orario e prestazione e di essere stato inquadrato alle dipendenze della società convenuta nel medesimo livello 6A rivestito presso il consorzio, dal momento che le società applicano il medesimo CCNL enti servizi ambientali
Fise Assoambiente. Lo svolgimento delle mansioni di coordinatore di servizi risulta contestato dalla società che lo colloca fino al mese di luglio 2022.
Il presupposto da cui muove il ricorrente è la natura del superminimo erogato dal precedente datore di lavoro di € 500,00 mensili, da lui considerato non assorbibile in quanto rimasto immutato pur a seguito dell'aumento della retribuzione minima. Egli, ritenendo che tale voce sia diventata parte integrante del suo trattamento retributivo a decorrere da luglio 2020 a febbraio 2022, ne rivendica la debenza nei confronti della società convenuta che ha affittato il ramo d'azienda cui egli appartiene e lo ha assunto in servizio dal mese di marzo 2022.
In fattispecie analoga, la Corte di Cassazione nella sentenza del 30/10/2020 n.24145 ha osservato che “l'art. 2112 c.c. assicura a favore dei dipendenti dell'imprenditore che trasferisce l'azienda o un suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente e mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore (cfr.
Cass. 23.12.2003 n. 19681 e recentemente Cass. 12/11/2019 n. 29291) e dunque correttamente la Corte di merito ne ha accertata la violazione, evidenziando che il compenso (EDAPR) era stato riconosciuto al C. nel contratto individuale ed era stato erogato pacificamente per tutta la durata del rapporto e fino all'intervenuto affitto dell'azienda”.
Nel caso in esame, l'affermazione attorea, ribadita nelle note difensive che “la detta indennità
è stata erogata pacificamente per tutta la durata del rapporto fino all'intervenuto affitto dell'azienda” risulta priva di prova mentre la deduzione in ricorso di avere percepito il superminimo da luglio 2020 nonché le buste paga prodotte solo da tale data, consentono di ritenere che esso non sia stato previsto nel contratto individuale di lavoro che risulta decorrere con il Consorzio dal 01.12.2015, e sia stato erogato dal Consorzio solo in costanza di rapporto e non già al momento dell'assunzione.
3 La prova nelle buste paga emesse dal Consorzio RES della continua erogazione del superminimo da luglio 2020 fino alla data di efficacia dell'affitto di azienda, non è sufficiente a fornire riscontri sulla causale dell'attribuzione. In proposito, manca inoltre nel ricorso qualsivoglia allegazione sul motivo della sua erogazione in costanza di rapporto al fine di opporne la sua natura alla società convenuta, essendovi solo la deduzione che esso è rimasto immutato in costanza di mansioni ed orario e pur in presenza degli aumenti contrattuali della retribuzione minima.
Tali considerazioni, che consentono di ritenerlo non assorbibile, non giovano tuttavia al ricorrente dal momento che rendono plausibile la prospettazione della società secondo cui l'erogazione dell'emolumento è correlata alle mansioni di coordinatore dei servizi.
Di tanto la società fa allegazione per poi affermare di avere disposto la modifica delle mansioni dal mese di agosto 2022. Orbene, alla stregua dell'art. 16, comma 4° del CCNL applicato al rapporto di lavoro di cui la società invoca l'applicazione, risulta che è garantita la conservazione del trattamento retributivo “fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa”. Se così è, diventa allora ingiustificata la mancata erogazione per i mesi da marzo a luglio 2022, dal momento che l'immodificabilità delle mansioni determina la conservazione del trattamento economico integrativo della retribuzione in caso di cessione del rapporto di lavoro finché il valore causale dell'erogazione permane.
Il ricorrente, in sede di libero interrogatorio, a migliore precisazione di quanto dedotto in ricorso, ha riferito che dopo il suo passaggio alle dipendenze della società convenuta ha continuato a svolgere per 5 mesi le funzioni di coordinatore per essere poi assegnato a una postazione di lavoro con mansioni impiegatizie e qualifica di addetto all'isola ecologica. Tali affermazioni sono conformi a quanto dedotto dalla convenuta nella memoria difensiva e comprovato dalle buste paga prodotte, ove si evince che dal mese di agosto 2022, la società ha sostituito le mansioni di coordinatore dei servizi con mansioni impiegatizie e conservazione del livello 6A di inquadramento. È tardiva oltre che inconferente rispetto al thema decidendum la prospettazione attorea di un preteso demansionamento, formulata solo nelle note difensive da ultimo depositate.
Pertanto, il superminimo reclamato è dovuto al ricorrente per i mesi da marzo a luglio 2022
e gli spetta nella misura di € 2.500,00 (500 euro per cinque mesi) e rispetto a tale evenienza, non è fondata la pretesa della società di conseguirne l'assorbimento con gli aumenti contrattuali corrisposti al lavoratore.
All'esito il ricorso va accolto per quanto di ragione, assorbita ogni ulteriore valutazione, ivi compresa la deduzione dell'intervenuto licenziamento del ricorrente per motivi disciplinari, tra cui la vertenza in ordine al superminimo, trattandosi di circostanze estranee al thema decidendum.
La società, dunque va condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €
2.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili al saldo.
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei minimi tariffari, in base al valore della causa risultante dal decisum.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 2.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € € 1.511,10 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 10.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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