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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 11712/2022 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Onorato e Silvia Faraci ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Palermo, via Raffaello, n. 9.
- ricorrenti -
Il Cancelliere
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Lorenzo Salvatore
Infantino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Marchese di
Villabianca, n. 54.
- resistente –
All'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, assorbita ogni altra questione, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 novembre 2022 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità alle dipendenze della società convenuta “dal 1965 circa al 1997”, presso la sede di Palermo, via dei Cantieri n. 75, svolgendo le mansioni di
“carpentiere, ossigenista e addetto ai lavori ausiliari (fattorino)”, sia a terra sia in officina, che a bordo delle navi in fase di costruzione e riparazione;
segnatamente, lo stesso si era occupato di
“svolgere lavori di carpenteria in ambienti e su parti della nave interamente coibentate di amianto
e sulle quali, per poter intervenire, doveva affiancarsi a calderai e fiammisti che intanto tagliavano le paretìe in amianto affinché lui, da carpentiere, potesse poi intervenire a modificare, modellare e costruire (e smontare) le strutture costituenti lo scafo ed altre parti della nave, ed è stato, pertanto, costantemente soggetto, per tutto il periodo de quo, al rischio amianto a causa dell'inalazione di
1 fibre e polveri di asbesto. In particolare lo stesso impiegava le proprie competenze nello svolgimento delle proprie mansioni e nella conoscenza di strumenti quali smerigliatrice, trapani, pinze e saldatrici, sia nel reparto prefabbricati che a bordo delle navi. Egli doveva, inoltre, saper
eseguire, qualora il processo di lavoro attribuisse a tale figura professionale questa funzione, lavori di competenza dei fiammisti o ossigenisti, sia su materiali ferrosi che su leghe, elettriche e a gas, brasatura e saldo-brasatura, nella finitura delle superfici saldate e nella manutenzione degli impianti di saldatura, utilizzando i diversi tipi di materiali presenti nelle navi tra cui l'amianto.
Altresì, il sig. ha per oltre 30 anni, sempre lavorato in ambienti confinati, a bordo delle navi, Pt_1
dove erano presenti parti coibentate (anche a spruzzo) del motore, delle tubazioni, delle caldaie, della paratìe, soggette ad usura accelerata per le continue vibrazioni meccaniche e oggetto di continui interventi di manutenzione che ne provocavano la frantumazione e la polverizzazione;
il
ricorrente durante tali lavorazioni era a stretto contatto con saldatori, fiammisti e spruzzatori di vernici, primer e antivegetativi;
com'è noto le tubature stesse delle navi in costruzione nel periodo per cui è causa erano tutte coibentate con amianto. Inoltre la maggior parte dei luoghi delle navi sui quali il sig. effettuava le riparazioni e gli aggiustamenti erano allocati nei vani caldaie o Pt_1
cisterne delle navi, ossia nei vani più in basso della nave i cui ambienti erano assolutamente privi di sistemi di ricambio d'aria e v'era una considerevole quantità di amianto sparso nell'aria che lo costringevano ad inalare i fumi e le fibre di amianto derivanti dalle sue operazioni lavorative nonché da quelle dei suoi colleghi di lavoro posizionati nei medesimi ambienti lavorativi che contestualmente provvedevano a tagliare le lamiere o le parti del motore da aggiustare nonché a
spruzzare amianto sulle parti del motore così aggiustate e modificate;
- le mansioni appena richiamate si svolgevano all'interno delle officine o a bordo delle navi e quindi in ambienti comuni
a più operai che si occupavano di varie operazioni di smantellamento, taglio, coibentazione e carpenteria di pareti e scali ricoperti di amianto e su ambienti angusti e privi di ricicli di aria
nonché di aspiratori e,
per questi motivi
, saturi di fibre e polveri nocive e di amianto che veniva respirato indistintamente da tutti i lavoratori presenti in sede. Infatti, è opportuno precisare che nessuno degli operai presenti all'interno delle officine o a bordo delle navi durante le lavorazioni veniva dotato di mascherine o di altre protezioni finalizzate ad evitare l'inalazione delle fibre e
delle polveri nocive e di amianto che intanto, a causa del taglio e della tecnica a spruzzo utilizzata per la coibentazione, veniva sparse nell'aria e in tutti gli ambienti e a cui erano, pertanto, costantemente esposti”; esponeva altresì che “Durante lo svolgimento delle sue attività lavorative, al sig. e ai suoi colleghi di lavoro, non veniva fornita alcuna strumentazione di protezione e Pt_1 sicurezza per l'esposizione alle polveri ed alle fibre di amianto alle quali, intanto, era sottoposto incessantemente per almeno 8 ore al giorno” (cfr. pag.
1-2 del ricorso); asseriva che tale contatto
2 aveva provocato l'insorgere di “una menomazione dell'integrità psico-fisica e di inabilità permanente nella percentuale pari al 28% con la seguente motivazione: “placche pleuriche diffuse, sindrome restrittiva”, condizione accertata dall' , quest'ultima, con provvedimento CP_2 del 5 agosto 2022, cui si aggiungeva, in seguito, la diagnosi di “sospetta interstiziopatia polmonare da inalazione di fibre di amianto, sindrome disventilatoria restrittiva di grave entità, ridotta tolleranza allo sforzo, astenia, tosse, sindrome disventilatoria restrittiva di grave entità, murmure vescicolare ridotto, crepitio alveolare”, “esiti fibrotici in sede apicale bilaterale, ispessimento nodulare subpleurico, bilateralmente ispessimento della pleura parietale” e “asbestosi, nodulo sclerocalcifico in corrispondenza della pleura costo-parietale, placca di ispessimento pleurico, fenomeni disventilatori in sede declive” (cfr. allegati nn. 6, 7 e 8); per tale ragione conveniva in giudizio la società resistente per sentire “accertare e dichiarare che la malattia polmonare e il
compromesso quadro respiratorio del sig. è causa di malattia professionale, asbesto Pt_1
correlate o da gas nitrosi, e/o comunque concausali con la malattia professionale;
- accertare e dichiarare che il sig. , a causa del predetto quadro patologico, presenta un grado di Pt_1 menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 60% ovvero pari a quella diversa percentuale, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito del parere
medico legale espresso da opportuna CTU;
- accertare e dichiarare, l'omissione di CP_1
e dei dirigenti p.t., nel non aver adottato tutte le misure di protezione e sicurezza di cui alle
[...]
normative vigenti al momento in cui il sig. prestava il proprio lavoro in officina o a bordo Pt_1 della navi in allestimento, costruzione, trasformazione e riparazione site all'interno dei CP_3
di Palermo e di cui ai precetti di legge ex art. 2087 c.c., DpR n. 547/55 (sostituito dal
[...]
decreto legislativo n. 81 del 2008) e DpR 303 del 1956; - accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dell'evento lesivo in considerazione alla sua condotta Controparte_1
omissiva ed alla posizione di garanzia che ricopriva nei confronti del lavoratore dipendente sig.
; - per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro- Pt_1 Controparte_1
tempore, per le premesse di cui in causale ed a qualsiasi titolo responsabile, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali invocati dal ricorrente e, segnatamente: - a titolo di danno biologico differenziale e di danno morale soggettivo patiti dal sig. la somma che va da euro Parte_1
405.847,00 ad euro 473.488,00 o cifra diversa, maggiore o minore, anche “personalizzata” che verrà ritenuta di giustizia;
(all. 9) - a titolo di danno c.d. “catastrofale” patito dal ricorrente la somma pari ad euro 100.000,00 ovvero pari a quella cifra diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia secondo i criteri di equità; -a titolo di danno esistenziale (dinamico-
relazionale) patito dal sig. , la somma di euro 250.000,00, ovvero quella cifra diversa, Pt_1
maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia secondo i criteri di equità e i parametri indicati
3 in ricorso. In linea meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la percentuale relativa alla menomazione psico-fisica del sig. dovesse essere ritenuta non Pt_1
corrispondente al 60%, voglia essere presa in considerazione la percentuale già riconosciuta o riconoscibile dall' , con conseguente ricalcolo delle somme dovute. - Con vittoria di spese”. CP_2
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita a mezzo CTU medico-legale, veniva discussa e decisa all'udienza del 12
giugno 2025.
Il ricorso va rigettato.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha concluso la sua relazione affermando Persona_1 che lavoratore del settore della cantieristica navale, dipendente dello Parte_1
Stabilimento Fincantieri di Palermo per oltre venticinque anni, esposto, nel corso della propria attività lavorativa a rischio “amianto”: A) Non risulti, ad oggi, affetto da asbestosi. B) Sono tuttavia, presenti, immagini, rilevabili dagli accertamenti strumentali agli atti, indicative di affezione “asbesto-correlate”, in assenza – ad oggi di danno funzionale rilevabile. C) Il danno biologico, con adozione dei criteri di valutazione previsti dalle Tabelle , di cui al D.lgs CP_2
38/2000, in materia di infortunistica sul lavoro, è quantificabile, alla luce dell'esame obiettivo e dell'esito dell'esame spirometrico da noi richiesto, con criterio proporzionale rispetto alle previsioni tabellari di cui al codice 331 delle Tabelle 38/2000, nelle misura del cinque per cento”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Deve essere respinta, quindi, la domanda diretta all'accertamento della asbestosi polmonare.
Per quanto concerne, invece, il danno biologico derivante da malattia professionale, quantificato dal CTU nella misura del 5%, deve poi escludersi che il convenuto sia dotato di legittimazione passiva, rispetto alle domande avanzate dal ricorrente per il risarcimento dei profili di danno non patrimoniale differenziale.
Infatti, per quanto riguarda il danno biologico, è opportuno ricordare che l'art. 13 d.lgs. n.
38/2000, dopo aver indicato al primo comma una definizione del danno biologico, sia pure limitata ai soli fini dell'assicurazione obbligatoria ed indicata come “sperimentale”, ha previsto al secondo comma la sua copertura assicurativa da parte dell' ed ha stabilito (lett. a e b) i criteri per la CP_2
liquidazione del relativo indennizzo, distinguendo a seconda che le lesioni attingano una i.p.p. di livello inferiore al 6%, ovvero compresa tra il 6 ed il 15% o ancora pari o superiori al 16%.
Dall'esame di queste norme emerge che le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione, così come continua a non dar luogo ad indennizzo il danno biologico
4 temporaneo;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, che vengono presunte iuris et de iure.
Con successivo d.m. del 12.7.2000 sono stati determinati i criteri d'indennizzo del danno in questione, attraverso la previsione dei gradi percentuali di invalidità corrispondenti a ciascuna singola menomazione, del valore monetario del punto di invalidità in base al quale liquidare il danno biologico in forma di capitale, del valore monetario delle rendite in base alle quali liquidare il danno biologico in forma capitale e dei coefficienti in base ai quali moltiplicare il reddito dell'infortunato, per liquidare il danno da ridotta capacità lavorativa.
Tenuto conto che la nuova disciplina si applica agli infortuni occorsi e alle malattie professionali denunciate successivamente al 25.7.2000, data di pubblicazione del decreto, la prima e più evidente conseguenza della estensione della copertura assicurativa è che il lavoratore infortunato non deve più rivolgersi al datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biologico: può e deve agire nei confronti dell' , salvo che l'i.p.p. scaturente dalla lesione sia inferiore alla misura minima CP_2 indennizzabile dall'ente assicuratore.
Di conseguenza, per ciò che attiene al caso di specie, deve escludersi la legittimazione a resistere della resistente in favore di quella dell' , tanto più che, mentre nel comma primo dell'art. 13 CP_2
d.lgs. n. 38/2000 il danno biologico viene definito puramente e semplicemente quale lesione dell'integrità psicofisica, nel successivo comma 2, lett. a), si precisa che le menomazioni sono valutate in base ad una specifica tabella “comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali”, onde – valorizzando tale definizione – si può ritenere che la nozione di danno biologico dettata con riferimento alla tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro coincida con la nozione privatistica di danno alla salute: il quale, com'è noto, tende ad attrarre nell'ambito del danno biologico la tutela di tutti quei valori della persona in grado di garantirne il benessere psicofisico e sociale e che però sono esclusi da una nozione rigidamente naturalistica di danno biologico (cfr.
Cass. n. 11940 del 2008).
È senz'altro vero che l'art. 10 comma 2° T.U. n. 1124/1965 conosce un caso in cui la regola dell'esonero non opera: “nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale”, stabilisce la norma cit., e in virtù dei noti arresti della Corte costituzionale (v. Corte cost. nn. 102 del 1981 e 118 del 1986), deve ormai ritenersi che all'accertamento del reato possa procedere lo stesso giudice civile, investito di un'azione di regresso da parte dell' o di un'azione risarcitoria direttamente promossa dal CP_2
5 lavoratore danneggiato. Si tratta tuttavia di una responsabilità che presuppone la prova che l'indennizzo in capitale o la capitalizzazione della rendita concessi dall' non valgano a CP_2
risarcire il danno concretamente verificatosi: a mente dell'art. 10 7° comma T.U. n. 1124/1965,
“quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma dell'art. 66 e ss.”.
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha allegato (né peraltro chiesto di provare) quali potessero essere le specificità concrete che renderebbero inadeguato il ristoro conseguito dall' CP_2
per un danno biologico quantificato in misura percentuale al 28%.
Né, peraltro, l'inadeguatezza di tale ristoro può essere altrimenti presunta: presuntivamente, anzi, vale proprio il contrario, anche in riferimento a quanto preteso da parte ricorrente a titolo di danno morale.
La scarna (per non dire assente) descrizione contenuta in ricorso dei profili di danno morale asseritamente patiti (dei quali, peraltro, non si chiede neanche di provare l'effettiva consistenza) non appare, infatti, idonea a superare la presunzione di legge, secondo cui l'indennizzo erogato dall' sia destinato a risarcire il danno biologico, anche nelle sue sfaccettature “dinamico- CP_2 relazionali”.
Appare, in altri termini, necessario specificare perché ed in quale misura il suddetto indennizzo, non sia in grado di ristorare il danno alla persona patito dall'assicurato, nei suoi profili più strettamente e “morali”.
In ordine al danno morale, poi, la stessa giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza dunque duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. E poiché costituisce sicura duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, atteso che quest'ultimo, inteso quale sofferenza soggettiva, costituisce necessariamente una componente del primo, dal momento che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica (cfr. in termini Cass. S.U. n. 26972 del 2008, cit.), deve concludersi che – in assenza, ripetesi, di specifiche allegazioni circa il maggior danno patito dal ricorrente rispetto alle indennità concretamente riconosciute dall' – le relative domande non possano che rigettarsi. CP_2
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve, quindi, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine a tutte le domande azionate dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno biologico e morale asseritamente patiti.
6 In virtù della peculiarità della questione, si dichiarano integralmente compensate le spese di lite tra le parti e conseguentemente si pongono in solido a carico di entrambe le parti le spese di CTU già liquidate.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12 maggio 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 11712/2022 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Onorato e Silvia Faraci ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Palermo, via Raffaello, n. 9.
- ricorrenti -
Il Cancelliere
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Lorenzo Salvatore
Infantino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Marchese di
Villabianca, n. 54.
- resistente –
All'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, assorbita ogni altra questione, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 novembre 2022 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità alle dipendenze della società convenuta “dal 1965 circa al 1997”, presso la sede di Palermo, via dei Cantieri n. 75, svolgendo le mansioni di
“carpentiere, ossigenista e addetto ai lavori ausiliari (fattorino)”, sia a terra sia in officina, che a bordo delle navi in fase di costruzione e riparazione;
segnatamente, lo stesso si era occupato di
“svolgere lavori di carpenteria in ambienti e su parti della nave interamente coibentate di amianto
e sulle quali, per poter intervenire, doveva affiancarsi a calderai e fiammisti che intanto tagliavano le paretìe in amianto affinché lui, da carpentiere, potesse poi intervenire a modificare, modellare e costruire (e smontare) le strutture costituenti lo scafo ed altre parti della nave, ed è stato, pertanto, costantemente soggetto, per tutto il periodo de quo, al rischio amianto a causa dell'inalazione di
1 fibre e polveri di asbesto. In particolare lo stesso impiegava le proprie competenze nello svolgimento delle proprie mansioni e nella conoscenza di strumenti quali smerigliatrice, trapani, pinze e saldatrici, sia nel reparto prefabbricati che a bordo delle navi. Egli doveva, inoltre, saper
eseguire, qualora il processo di lavoro attribuisse a tale figura professionale questa funzione, lavori di competenza dei fiammisti o ossigenisti, sia su materiali ferrosi che su leghe, elettriche e a gas, brasatura e saldo-brasatura, nella finitura delle superfici saldate e nella manutenzione degli impianti di saldatura, utilizzando i diversi tipi di materiali presenti nelle navi tra cui l'amianto.
Altresì, il sig. ha per oltre 30 anni, sempre lavorato in ambienti confinati, a bordo delle navi, Pt_1
dove erano presenti parti coibentate (anche a spruzzo) del motore, delle tubazioni, delle caldaie, della paratìe, soggette ad usura accelerata per le continue vibrazioni meccaniche e oggetto di continui interventi di manutenzione che ne provocavano la frantumazione e la polverizzazione;
il
ricorrente durante tali lavorazioni era a stretto contatto con saldatori, fiammisti e spruzzatori di vernici, primer e antivegetativi;
com'è noto le tubature stesse delle navi in costruzione nel periodo per cui è causa erano tutte coibentate con amianto. Inoltre la maggior parte dei luoghi delle navi sui quali il sig. effettuava le riparazioni e gli aggiustamenti erano allocati nei vani caldaie o Pt_1
cisterne delle navi, ossia nei vani più in basso della nave i cui ambienti erano assolutamente privi di sistemi di ricambio d'aria e v'era una considerevole quantità di amianto sparso nell'aria che lo costringevano ad inalare i fumi e le fibre di amianto derivanti dalle sue operazioni lavorative nonché da quelle dei suoi colleghi di lavoro posizionati nei medesimi ambienti lavorativi che contestualmente provvedevano a tagliare le lamiere o le parti del motore da aggiustare nonché a
spruzzare amianto sulle parti del motore così aggiustate e modificate;
- le mansioni appena richiamate si svolgevano all'interno delle officine o a bordo delle navi e quindi in ambienti comuni
a più operai che si occupavano di varie operazioni di smantellamento, taglio, coibentazione e carpenteria di pareti e scali ricoperti di amianto e su ambienti angusti e privi di ricicli di aria
nonché di aspiratori e,
per questi motivi
, saturi di fibre e polveri nocive e di amianto che veniva respirato indistintamente da tutti i lavoratori presenti in sede. Infatti, è opportuno precisare che nessuno degli operai presenti all'interno delle officine o a bordo delle navi durante le lavorazioni veniva dotato di mascherine o di altre protezioni finalizzate ad evitare l'inalazione delle fibre e
delle polveri nocive e di amianto che intanto, a causa del taglio e della tecnica a spruzzo utilizzata per la coibentazione, veniva sparse nell'aria e in tutti gli ambienti e a cui erano, pertanto, costantemente esposti”; esponeva altresì che “Durante lo svolgimento delle sue attività lavorative, al sig. e ai suoi colleghi di lavoro, non veniva fornita alcuna strumentazione di protezione e Pt_1 sicurezza per l'esposizione alle polveri ed alle fibre di amianto alle quali, intanto, era sottoposto incessantemente per almeno 8 ore al giorno” (cfr. pag.
1-2 del ricorso); asseriva che tale contatto
2 aveva provocato l'insorgere di “una menomazione dell'integrità psico-fisica e di inabilità permanente nella percentuale pari al 28% con la seguente motivazione: “placche pleuriche diffuse, sindrome restrittiva”, condizione accertata dall' , quest'ultima, con provvedimento CP_2 del 5 agosto 2022, cui si aggiungeva, in seguito, la diagnosi di “sospetta interstiziopatia polmonare da inalazione di fibre di amianto, sindrome disventilatoria restrittiva di grave entità, ridotta tolleranza allo sforzo, astenia, tosse, sindrome disventilatoria restrittiva di grave entità, murmure vescicolare ridotto, crepitio alveolare”, “esiti fibrotici in sede apicale bilaterale, ispessimento nodulare subpleurico, bilateralmente ispessimento della pleura parietale” e “asbestosi, nodulo sclerocalcifico in corrispondenza della pleura costo-parietale, placca di ispessimento pleurico, fenomeni disventilatori in sede declive” (cfr. allegati nn. 6, 7 e 8); per tale ragione conveniva in giudizio la società resistente per sentire “accertare e dichiarare che la malattia polmonare e il
compromesso quadro respiratorio del sig. è causa di malattia professionale, asbesto Pt_1
correlate o da gas nitrosi, e/o comunque concausali con la malattia professionale;
- accertare e dichiarare che il sig. , a causa del predetto quadro patologico, presenta un grado di Pt_1 menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 60% ovvero pari a quella diversa percentuale, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito del parere
medico legale espresso da opportuna CTU;
- accertare e dichiarare, l'omissione di CP_1
e dei dirigenti p.t., nel non aver adottato tutte le misure di protezione e sicurezza di cui alle
[...]
normative vigenti al momento in cui il sig. prestava il proprio lavoro in officina o a bordo Pt_1 della navi in allestimento, costruzione, trasformazione e riparazione site all'interno dei CP_3
di Palermo e di cui ai precetti di legge ex art. 2087 c.c., DpR n. 547/55 (sostituito dal
[...]
decreto legislativo n. 81 del 2008) e DpR 303 del 1956; - accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dell'evento lesivo in considerazione alla sua condotta Controparte_1
omissiva ed alla posizione di garanzia che ricopriva nei confronti del lavoratore dipendente sig.
; - per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro- Pt_1 Controparte_1
tempore, per le premesse di cui in causale ed a qualsiasi titolo responsabile, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali invocati dal ricorrente e, segnatamente: - a titolo di danno biologico differenziale e di danno morale soggettivo patiti dal sig. la somma che va da euro Parte_1
405.847,00 ad euro 473.488,00 o cifra diversa, maggiore o minore, anche “personalizzata” che verrà ritenuta di giustizia;
(all. 9) - a titolo di danno c.d. “catastrofale” patito dal ricorrente la somma pari ad euro 100.000,00 ovvero pari a quella cifra diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia secondo i criteri di equità; -a titolo di danno esistenziale (dinamico-
relazionale) patito dal sig. , la somma di euro 250.000,00, ovvero quella cifra diversa, Pt_1
maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia secondo i criteri di equità e i parametri indicati
3 in ricorso. In linea meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la percentuale relativa alla menomazione psico-fisica del sig. dovesse essere ritenuta non Pt_1
corrispondente al 60%, voglia essere presa in considerazione la percentuale già riconosciuta o riconoscibile dall' , con conseguente ricalcolo delle somme dovute. - Con vittoria di spese”. CP_2
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita a mezzo CTU medico-legale, veniva discussa e decisa all'udienza del 12
giugno 2025.
Il ricorso va rigettato.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha concluso la sua relazione affermando Persona_1 che lavoratore del settore della cantieristica navale, dipendente dello Parte_1
Stabilimento Fincantieri di Palermo per oltre venticinque anni, esposto, nel corso della propria attività lavorativa a rischio “amianto”: A) Non risulti, ad oggi, affetto da asbestosi. B) Sono tuttavia, presenti, immagini, rilevabili dagli accertamenti strumentali agli atti, indicative di affezione “asbesto-correlate”, in assenza – ad oggi di danno funzionale rilevabile. C) Il danno biologico, con adozione dei criteri di valutazione previsti dalle Tabelle , di cui al D.lgs CP_2
38/2000, in materia di infortunistica sul lavoro, è quantificabile, alla luce dell'esame obiettivo e dell'esito dell'esame spirometrico da noi richiesto, con criterio proporzionale rispetto alle previsioni tabellari di cui al codice 331 delle Tabelle 38/2000, nelle misura del cinque per cento”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Deve essere respinta, quindi, la domanda diretta all'accertamento della asbestosi polmonare.
Per quanto concerne, invece, il danno biologico derivante da malattia professionale, quantificato dal CTU nella misura del 5%, deve poi escludersi che il convenuto sia dotato di legittimazione passiva, rispetto alle domande avanzate dal ricorrente per il risarcimento dei profili di danno non patrimoniale differenziale.
Infatti, per quanto riguarda il danno biologico, è opportuno ricordare che l'art. 13 d.lgs. n.
38/2000, dopo aver indicato al primo comma una definizione del danno biologico, sia pure limitata ai soli fini dell'assicurazione obbligatoria ed indicata come “sperimentale”, ha previsto al secondo comma la sua copertura assicurativa da parte dell' ed ha stabilito (lett. a e b) i criteri per la CP_2
liquidazione del relativo indennizzo, distinguendo a seconda che le lesioni attingano una i.p.p. di livello inferiore al 6%, ovvero compresa tra il 6 ed il 15% o ancora pari o superiori al 16%.
Dall'esame di queste norme emerge che le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione, così come continua a non dar luogo ad indennizzo il danno biologico
4 temporaneo;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, che vengono presunte iuris et de iure.
Con successivo d.m. del 12.7.2000 sono stati determinati i criteri d'indennizzo del danno in questione, attraverso la previsione dei gradi percentuali di invalidità corrispondenti a ciascuna singola menomazione, del valore monetario del punto di invalidità in base al quale liquidare il danno biologico in forma di capitale, del valore monetario delle rendite in base alle quali liquidare il danno biologico in forma capitale e dei coefficienti in base ai quali moltiplicare il reddito dell'infortunato, per liquidare il danno da ridotta capacità lavorativa.
Tenuto conto che la nuova disciplina si applica agli infortuni occorsi e alle malattie professionali denunciate successivamente al 25.7.2000, data di pubblicazione del decreto, la prima e più evidente conseguenza della estensione della copertura assicurativa è che il lavoratore infortunato non deve più rivolgersi al datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biologico: può e deve agire nei confronti dell' , salvo che l'i.p.p. scaturente dalla lesione sia inferiore alla misura minima CP_2 indennizzabile dall'ente assicuratore.
Di conseguenza, per ciò che attiene al caso di specie, deve escludersi la legittimazione a resistere della resistente in favore di quella dell' , tanto più che, mentre nel comma primo dell'art. 13 CP_2
d.lgs. n. 38/2000 il danno biologico viene definito puramente e semplicemente quale lesione dell'integrità psicofisica, nel successivo comma 2, lett. a), si precisa che le menomazioni sono valutate in base ad una specifica tabella “comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali”, onde – valorizzando tale definizione – si può ritenere che la nozione di danno biologico dettata con riferimento alla tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro coincida con la nozione privatistica di danno alla salute: il quale, com'è noto, tende ad attrarre nell'ambito del danno biologico la tutela di tutti quei valori della persona in grado di garantirne il benessere psicofisico e sociale e che però sono esclusi da una nozione rigidamente naturalistica di danno biologico (cfr.
Cass. n. 11940 del 2008).
È senz'altro vero che l'art. 10 comma 2° T.U. n. 1124/1965 conosce un caso in cui la regola dell'esonero non opera: “nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale”, stabilisce la norma cit., e in virtù dei noti arresti della Corte costituzionale (v. Corte cost. nn. 102 del 1981 e 118 del 1986), deve ormai ritenersi che all'accertamento del reato possa procedere lo stesso giudice civile, investito di un'azione di regresso da parte dell' o di un'azione risarcitoria direttamente promossa dal CP_2
5 lavoratore danneggiato. Si tratta tuttavia di una responsabilità che presuppone la prova che l'indennizzo in capitale o la capitalizzazione della rendita concessi dall' non valgano a CP_2
risarcire il danno concretamente verificatosi: a mente dell'art. 10 7° comma T.U. n. 1124/1965,
“quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma dell'art. 66 e ss.”.
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha allegato (né peraltro chiesto di provare) quali potessero essere le specificità concrete che renderebbero inadeguato il ristoro conseguito dall' CP_2
per un danno biologico quantificato in misura percentuale al 28%.
Né, peraltro, l'inadeguatezza di tale ristoro può essere altrimenti presunta: presuntivamente, anzi, vale proprio il contrario, anche in riferimento a quanto preteso da parte ricorrente a titolo di danno morale.
La scarna (per non dire assente) descrizione contenuta in ricorso dei profili di danno morale asseritamente patiti (dei quali, peraltro, non si chiede neanche di provare l'effettiva consistenza) non appare, infatti, idonea a superare la presunzione di legge, secondo cui l'indennizzo erogato dall' sia destinato a risarcire il danno biologico, anche nelle sue sfaccettature “dinamico- CP_2 relazionali”.
Appare, in altri termini, necessario specificare perché ed in quale misura il suddetto indennizzo, non sia in grado di ristorare il danno alla persona patito dall'assicurato, nei suoi profili più strettamente e “morali”.
In ordine al danno morale, poi, la stessa giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza dunque duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. E poiché costituisce sicura duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, atteso che quest'ultimo, inteso quale sofferenza soggettiva, costituisce necessariamente una componente del primo, dal momento che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica (cfr. in termini Cass. S.U. n. 26972 del 2008, cit.), deve concludersi che – in assenza, ripetesi, di specifiche allegazioni circa il maggior danno patito dal ricorrente rispetto alle indennità concretamente riconosciute dall' – le relative domande non possano che rigettarsi. CP_2
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve, quindi, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine a tutte le domande azionate dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno biologico e morale asseritamente patiti.
6 In virtù della peculiarità della questione, si dichiarano integralmente compensate le spese di lite tra le parti e conseguentemente si pongono in solido a carico di entrambe le parti le spese di CTU già liquidate.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12 maggio 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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