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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/10/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NI IA, all'esito dell'udienza del
17/10/2025, nella controversia RGN 263/2010, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
a Sant'Agata Militello (ME) il 16/07/1976, (cod. fisc. Parte 1 nata
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Alessandro Pruiti C.F. 1
presso il cui studio sito in Sant'Agata di Militello, Via Nizza n. 1.
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte 1 tempore, in proprio e quale mandatario della rappresentato e difeso, dall'Avv. Oliviero CP 2
Atzeni, e domiciliato in Messina via Romagnosi 9;
- resistente -
CP P.IVA 1 ), in Controparte_3 -Agente Riscossione Controparte_4 (C.F. persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv.
EP AV e dall'Avv. Marco Vicari presso il recapito professionale di quest'ultimo sito in
Sant'Agata di Militello (ME) Via Martoglio n. 14, è elettivamente domiciliata;
-resistente-
OGGETTO: opposizione avverso preavviso di fermo e comunicazione di avvenuta iscrizione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/02/2010, ritualmente notificato, la ricorrente Parte 1 proponeva opposizione avverso preavviso di fermo n. 29520090001989232 emesso dalla [...] CP 3 nella qualità di Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione della Provincia
di Messina, notificato in data 15/01/2010 ed intimate il pagamento di tre cartelle di pagamento e precisamente:
1)n. 29250070050850860000;
2) n.29520080002027459000
3) n.29520080015215061000.
Parte ricorrente chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia del preavviso di fermo;
eccepiva l'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione quinquennale nonché la decadenza dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali per inosservanza dei termini previsti dagli artt. 24 e 25 Dlgs. 46/99. Deduceva, altresì, la erroneità dell'entità delle sanzioni previste nelle cartelle di pagamento e di avere ricevuto da parte dell'CP_1 un avviso di sgravio che riduceva pertanto l'ammontare delle somme richieste. Nel merito concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso, e per l'effetto dichiararsi nulle e privi di effetti il preavviso di fermo e le cartelle presupposte, e dichiarare prescritte le pretese contributive avanzate nei confronti del ricorrente.
Con provvedimento del 18/02/2010, depositato in data 19/02/2010, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, per l'udienza del 01/04/2010.
Controparte_3 eAlla prima udienza di comparizione delle parti si costituivano in giudizio la
1'CP 1, depositando fascicolo e comparsa, e contestando il contenuto del ricorso.
In particolare, la CP 3 dopo aver eccepito il difetto di contraddittorio nei confronti della
Camera di Commercio, quale Ente impositore di due delle tre cartelle sottese al preavviso di fermo, deduceva la notifica degli atti prodromici e pertanto la mancata maturazione del termine prescrizionale. Contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto, e produceva documentazione allegata alla predetta memoria.
L'CP_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e contestava il ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 01/04/2010 il Giudice sospendeva l'esecutività del ruolo relativo al preavviso di fermo impugnato.
Parte ricorrente, nelle more, incardinava un nuovo giudizio (N.Rg. 3211/2010) proponendo ricorso, depositato il 14/10/2010, avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.
29520090000053169/900 notificata in data 17/19/2010 in ragione del mancato pagamento delle medesime cartelle che avevano dato luogo al preavviso di fermo già impugnato.
Con provvedimento del 26/10/2012 il Presidente disponeva la riunione del giudizio N.RG
3211/2010 al presente giudizio, recante nRg. 632/2010, per garantire un esame congiunto delle due cause al fine di evitare contraddittorietà dei giudicati rilevata la connessione soggettiva e oggettiva tra le stesse.
Nel giudizio n 3211/2010 il ricorrente eccepiva la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del provvedimento di sospensione dell'esecutività del ruolo emesso nel presente giudizio in data
01/04/2010 ed insisteva, per il resto, nei medesimi motivi di opposizione.
La CP 3 e l'CP 1 si costituivano in giudizio contestando quanto dedotto ex adverso ed insistendo nel rigetto del ricorso.
Il precedente giudicante, con provvedimento reso all'udienza del 27/01/2011, disponeva la sospensione dell'esecutività e degli effetti dell'atto impugnato.
La causa, istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La proposta opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato. CP Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'
Detta eccezione è infondata e va rigettata.
Sul punto, va rilevato che l' Controparte_5 non è estraneo alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali, poiché oggetto del ricorso è essenzialmente la mancata notifica della cartella di pagamento emessa dall' CP_1, nonchè la sopravvenuta prescrizione del titolo asseritamente maturata anche nello svolgimento della procedura di riscossione, per cui la legittimazione passiva va riconosciuta sia all'ente titolare del credito, sia alla società di riscossione.
Oggetto, del ricorso è l'impugnativa del preavviso di fermo per mancata notifica degli atti prodromici, nello specifico le cartelle di pagamento sottese, che avrebbe portato alla maturazione del termine prescrizionale quinquennale dei crediti richiesti. La Controparte 3 ha provveduto al deposito delle copie fotostatiche delle relate di notifica, con la comparsa di costituzione depositata alla prima udienza di comparizione delle parti.
Pertanto, è stata fornita la prova della notifica delle cartelle, anche quelle riferibili alla Camera di
Commercio, e quindi degli atti interruttivi della pretesa prescrizione dei crediti. In particolare la società di riscossione resistente ha provato che la cartella n. 29250070050850860000 è stata notificata il 12/04/2008, la cartella 29520080002027459000 il 20/05/2008 ed infine la cartella n.
29520080015215061000 il 15/10/2008.
E' evidente come in nessun caso sia maturata la prescrizione.
Considerato che
il preavviso di fermo
è stato notificato il 15/01/2010 non sono decorsi, i cinque anni di prescrizione, ma solo due tra la notifica delle cartelle e la notifica del preavviso di fermo.
Occorre, altresì, rilevare che non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio n. Rg. 3211/2010, secondo cui la CP 3 avrebbe eluso il provvedimento giudiziale, emesso all'esito dell'udienza del 01.04.2010, con il quale il Giudice del Lavoro, Dott. Mirenna, aveva pronunciato la sospensione dell'esecutività del ruolo relativo al preavviso di fermo. Al riguardo, va rilevato che l'iscrizione ipotecaria è considerata una misura cautelare finalizzata a garantire il credito e non un atto esecutivo. Può quindi essere fondata sullo stesso ruolo oggetto di sospensione, perché la sospensione non annulla il ruolo, ma ne inibisce temporaneamente l'efficacia esecutiva ed essere pertanto oggetto di autonoma impugnazione. (Cfr.
Cass, Ord., Sez. V, N. 24714)
Sulla scorta di quanto emerso risulta che i provvedimenti impugnati sono legittimi, pertanto, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente per i danni patrimoniali e non patrimoniali pretesi in seguito all'avvenuta iscrizione ipotecaria. secondo un Quanto alle eccezioni di merito sollevate da parte ricorrente, occorre rilevare orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “nel giudizio instaurato avverso il preavviso di fermo amministrativo e/o la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, il contribuente non può sollevare eccezioni inerenti al merito della pretesa tributaria, atteso che tali contestazioni avrebbero dovuto essere formulate in sede di impugnazione degli atti presupposti, quali la cartella di pagamento o l'avviso di addebito. Tali atti, ove non tempestivamente impugnati, si consolidano, precludendo ogni successiva contestazione sul merito. Il preavviso di fermo e la comunicazione di iscrizione ipotecaria costituiscono atti esecutivi o prodromici all'esecuzione, impugnabili solo per vizi propri o per far valere l'intervenuta prescrizione del credito, non potendo costituire sede per la rimessione in discussione della legittimità sostanziale della pretesa tributaria." (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 23528/2024).
Quanto all'eccezione che le somme richieste con la cartella n. 29520080002027459000 non sarebbero state correttamente contabilizzate, in quanto in parte già oggetto di un provvedimento di parziale sgravio emesso dall' CP_1 in data 19/03/2009, non può essere accolta, atteso che le somme indicate nella cartella di pagamento notificata a parte ricorrente sono il risultato della differenza tra gli importi iscritti a ruolo e quelli oggetto di sgravio. Ciò si evince dalla documentazione prodotta in atti dalla CP 3 ove emerge che nel documento di sgravio sono riportate a sinistra con و
l'indicazione "carico” le somme iscritte a ruolo, mentre a destra le somme oggetto di parziale sgravio. Orbene se si analizza la cartella di pagamento emessa dall' Controparte 5 si evince che il debito richiesto è il risultato della differenza tra gli importi iscritti a ruolo e gli importi oggetto del provvedimento di sgravio suindicato. Pertanto, l'CP 1 ha posto in essere una corretta contabilizzazione della propria pretesa creditoria. Ad ogni modo la contestazione relativa al quantum della cartella di pagamento, come sopra argomentato, avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione alla cartella di pagamento stessa e non nel corso del presente giudizio ove rilevano esclusivamente i vizi inerenti l'atto impugnato. Alla stessa stregua non può essere scrutinata l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla decadenza dei termini previsti dagli artt. 24 e 25 Dlgs 46/99 per inosservanza dei termini per l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali in quanto tale principio di impugnazione doveva essere sollevato in un eventuale giudizio di opposizione a cartella esattoriale. Il giudizio di opposizione al fermo amministrativo e alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria riguardano solo la legittimità degli atti impugnati e non la validità sostanziale delle cartelle sottostanti.
L'opposizione, pertanto, deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, sicché la ricorrente deve essere condannata a pagare le spese di lite in favore di CP 1 e della Controparte_3 come da liquidazione in dispositivo ex D.M. n.
147/22 (valore della causa, parametro minimo, mancanza di istruzione).
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP 1 in proprio e quale mandatario della CP 2 in Parte_1
Controparte 3 in persona del legale persona del legale rappresentante p.t., nonché contro rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso e conferma la legittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria impugnata, nonché degli atti presupposti, ivi compreso il preavviso di fermo amministrativo;
2) Dichiara cessati gli effetti del provvedimento di sospensione dell'efficacia del ruolo;
3) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, avanzata dalla ricorrente;
4) Condanna la ricorrente a pagare le spese di lite all' CP_1 e alla Controparte 3 che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1865,00 per onorari da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a, c.p.a. come per legge.
Così deciso in Patti, 17/10/2025
Il Giudice on.
NI IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NI IA, all'esito dell'udienza del
17/10/2025, nella controversia RGN 263/2010, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
a Sant'Agata Militello (ME) il 16/07/1976, (cod. fisc. Parte 1 nata
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Alessandro Pruiti C.F. 1
presso il cui studio sito in Sant'Agata di Militello, Via Nizza n. 1.
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte 1 tempore, in proprio e quale mandatario della rappresentato e difeso, dall'Avv. Oliviero CP 2
Atzeni, e domiciliato in Messina via Romagnosi 9;
- resistente -
CP P.IVA 1 ), in Controparte_3 -Agente Riscossione Controparte_4 (C.F. persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv.
EP AV e dall'Avv. Marco Vicari presso il recapito professionale di quest'ultimo sito in
Sant'Agata di Militello (ME) Via Martoglio n. 14, è elettivamente domiciliata;
-resistente-
OGGETTO: opposizione avverso preavviso di fermo e comunicazione di avvenuta iscrizione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/02/2010, ritualmente notificato, la ricorrente Parte 1 proponeva opposizione avverso preavviso di fermo n. 29520090001989232 emesso dalla [...] CP 3 nella qualità di Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione della Provincia
di Messina, notificato in data 15/01/2010 ed intimate il pagamento di tre cartelle di pagamento e precisamente:
1)n. 29250070050850860000;
2) n.29520080002027459000
3) n.29520080015215061000.
Parte ricorrente chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia del preavviso di fermo;
eccepiva l'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione quinquennale nonché la decadenza dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali per inosservanza dei termini previsti dagli artt. 24 e 25 Dlgs. 46/99. Deduceva, altresì, la erroneità dell'entità delle sanzioni previste nelle cartelle di pagamento e di avere ricevuto da parte dell'CP_1 un avviso di sgravio che riduceva pertanto l'ammontare delle somme richieste. Nel merito concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso, e per l'effetto dichiararsi nulle e privi di effetti il preavviso di fermo e le cartelle presupposte, e dichiarare prescritte le pretese contributive avanzate nei confronti del ricorrente.
Con provvedimento del 18/02/2010, depositato in data 19/02/2010, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, per l'udienza del 01/04/2010.
Controparte_3 eAlla prima udienza di comparizione delle parti si costituivano in giudizio la
1'CP 1, depositando fascicolo e comparsa, e contestando il contenuto del ricorso.
In particolare, la CP 3 dopo aver eccepito il difetto di contraddittorio nei confronti della
Camera di Commercio, quale Ente impositore di due delle tre cartelle sottese al preavviso di fermo, deduceva la notifica degli atti prodromici e pertanto la mancata maturazione del termine prescrizionale. Contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto, e produceva documentazione allegata alla predetta memoria.
L'CP_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e contestava il ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 01/04/2010 il Giudice sospendeva l'esecutività del ruolo relativo al preavviso di fermo impugnato.
Parte ricorrente, nelle more, incardinava un nuovo giudizio (N.Rg. 3211/2010) proponendo ricorso, depositato il 14/10/2010, avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.
29520090000053169/900 notificata in data 17/19/2010 in ragione del mancato pagamento delle medesime cartelle che avevano dato luogo al preavviso di fermo già impugnato.
Con provvedimento del 26/10/2012 il Presidente disponeva la riunione del giudizio N.RG
3211/2010 al presente giudizio, recante nRg. 632/2010, per garantire un esame congiunto delle due cause al fine di evitare contraddittorietà dei giudicati rilevata la connessione soggettiva e oggettiva tra le stesse.
Nel giudizio n 3211/2010 il ricorrente eccepiva la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del provvedimento di sospensione dell'esecutività del ruolo emesso nel presente giudizio in data
01/04/2010 ed insisteva, per il resto, nei medesimi motivi di opposizione.
La CP 3 e l'CP 1 si costituivano in giudizio contestando quanto dedotto ex adverso ed insistendo nel rigetto del ricorso.
Il precedente giudicante, con provvedimento reso all'udienza del 27/01/2011, disponeva la sospensione dell'esecutività e degli effetti dell'atto impugnato.
La causa, istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La proposta opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato. CP Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'
Detta eccezione è infondata e va rigettata.
Sul punto, va rilevato che l' Controparte_5 non è estraneo alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali, poiché oggetto del ricorso è essenzialmente la mancata notifica della cartella di pagamento emessa dall' CP_1, nonchè la sopravvenuta prescrizione del titolo asseritamente maturata anche nello svolgimento della procedura di riscossione, per cui la legittimazione passiva va riconosciuta sia all'ente titolare del credito, sia alla società di riscossione.
Oggetto, del ricorso è l'impugnativa del preavviso di fermo per mancata notifica degli atti prodromici, nello specifico le cartelle di pagamento sottese, che avrebbe portato alla maturazione del termine prescrizionale quinquennale dei crediti richiesti. La Controparte 3 ha provveduto al deposito delle copie fotostatiche delle relate di notifica, con la comparsa di costituzione depositata alla prima udienza di comparizione delle parti.
Pertanto, è stata fornita la prova della notifica delle cartelle, anche quelle riferibili alla Camera di
Commercio, e quindi degli atti interruttivi della pretesa prescrizione dei crediti. In particolare la società di riscossione resistente ha provato che la cartella n. 29250070050850860000 è stata notificata il 12/04/2008, la cartella 29520080002027459000 il 20/05/2008 ed infine la cartella n.
29520080015215061000 il 15/10/2008.
E' evidente come in nessun caso sia maturata la prescrizione.
Considerato che
il preavviso di fermo
è stato notificato il 15/01/2010 non sono decorsi, i cinque anni di prescrizione, ma solo due tra la notifica delle cartelle e la notifica del preavviso di fermo.
Occorre, altresì, rilevare che non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio n. Rg. 3211/2010, secondo cui la CP 3 avrebbe eluso il provvedimento giudiziale, emesso all'esito dell'udienza del 01.04.2010, con il quale il Giudice del Lavoro, Dott. Mirenna, aveva pronunciato la sospensione dell'esecutività del ruolo relativo al preavviso di fermo. Al riguardo, va rilevato che l'iscrizione ipotecaria è considerata una misura cautelare finalizzata a garantire il credito e non un atto esecutivo. Può quindi essere fondata sullo stesso ruolo oggetto di sospensione, perché la sospensione non annulla il ruolo, ma ne inibisce temporaneamente l'efficacia esecutiva ed essere pertanto oggetto di autonoma impugnazione. (Cfr.
Cass, Ord., Sez. V, N. 24714)
Sulla scorta di quanto emerso risulta che i provvedimenti impugnati sono legittimi, pertanto, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente per i danni patrimoniali e non patrimoniali pretesi in seguito all'avvenuta iscrizione ipotecaria. secondo un Quanto alle eccezioni di merito sollevate da parte ricorrente, occorre rilevare orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “nel giudizio instaurato avverso il preavviso di fermo amministrativo e/o la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, il contribuente non può sollevare eccezioni inerenti al merito della pretesa tributaria, atteso che tali contestazioni avrebbero dovuto essere formulate in sede di impugnazione degli atti presupposti, quali la cartella di pagamento o l'avviso di addebito. Tali atti, ove non tempestivamente impugnati, si consolidano, precludendo ogni successiva contestazione sul merito. Il preavviso di fermo e la comunicazione di iscrizione ipotecaria costituiscono atti esecutivi o prodromici all'esecuzione, impugnabili solo per vizi propri o per far valere l'intervenuta prescrizione del credito, non potendo costituire sede per la rimessione in discussione della legittimità sostanziale della pretesa tributaria." (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 23528/2024).
Quanto all'eccezione che le somme richieste con la cartella n. 29520080002027459000 non sarebbero state correttamente contabilizzate, in quanto in parte già oggetto di un provvedimento di parziale sgravio emesso dall' CP_1 in data 19/03/2009, non può essere accolta, atteso che le somme indicate nella cartella di pagamento notificata a parte ricorrente sono il risultato della differenza tra gli importi iscritti a ruolo e quelli oggetto di sgravio. Ciò si evince dalla documentazione prodotta in atti dalla CP 3 ove emerge che nel documento di sgravio sono riportate a sinistra con و
l'indicazione "carico” le somme iscritte a ruolo, mentre a destra le somme oggetto di parziale sgravio. Orbene se si analizza la cartella di pagamento emessa dall' Controparte 5 si evince che il debito richiesto è il risultato della differenza tra gli importi iscritti a ruolo e gli importi oggetto del provvedimento di sgravio suindicato. Pertanto, l'CP 1 ha posto in essere una corretta contabilizzazione della propria pretesa creditoria. Ad ogni modo la contestazione relativa al quantum della cartella di pagamento, come sopra argomentato, avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione alla cartella di pagamento stessa e non nel corso del presente giudizio ove rilevano esclusivamente i vizi inerenti l'atto impugnato. Alla stessa stregua non può essere scrutinata l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla decadenza dei termini previsti dagli artt. 24 e 25 Dlgs 46/99 per inosservanza dei termini per l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali in quanto tale principio di impugnazione doveva essere sollevato in un eventuale giudizio di opposizione a cartella esattoriale. Il giudizio di opposizione al fermo amministrativo e alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria riguardano solo la legittimità degli atti impugnati e non la validità sostanziale delle cartelle sottostanti.
L'opposizione, pertanto, deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, sicché la ricorrente deve essere condannata a pagare le spese di lite in favore di CP 1 e della Controparte_3 come da liquidazione in dispositivo ex D.M. n.
147/22 (valore della causa, parametro minimo, mancanza di istruzione).
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP 1 in proprio e quale mandatario della CP 2 in Parte_1
Controparte 3 in persona del legale persona del legale rappresentante p.t., nonché contro rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso e conferma la legittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria impugnata, nonché degli atti presupposti, ivi compreso il preavviso di fermo amministrativo;
2) Dichiara cessati gli effetti del provvedimento di sospensione dell'efficacia del ruolo;
3) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, avanzata dalla ricorrente;
4) Condanna la ricorrente a pagare le spese di lite all' CP_1 e alla Controparte 3 che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1865,00 per onorari da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a, c.p.a. come per legge.
Così deciso in Patti, 17/10/2025
Il Giudice on.
NI IA