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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/07/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1792 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/05/2025 da: 1) n. a SAN DONÀ DI PIAVE (VE) il 30/07/1968 Parte_1
( ); residente in [...], n. 7, PORTOGRUARO;
CodiceFiscale_1 con l'Avv. ZARAMELLA SABINA presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) n. a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 19/04/1970 (C.F. Parte_2
); residente in [...], n. 5, PORTOGRUARO;
con l'Avv. C.F._2
ZARAMELLA SABINA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 21/7/2001 presso il Comune di Sesto al Reghena (PN), successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2001; atto n. 16; parte II;
serie A);
separati consensualmente con verbale in data 7/6/2022, omologato con decreto del 01/07/2022
con i seguenti figli:
- nata il [...] Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la casa di abitazione sita in Portogruaro (Ve), via Gabelli 5, con i relativi arredi, rimane assegnata definitivamente al OR , proprietario per la quota di metà, il quale continuerà Parte_1 quindi ad abitarvi;
2) la ORa ha stabilito la propria residenza presso l'appartamento sito in via Parte_2 Guinizzelli 7/9 nel Comune di Portogruaro (Ve), ove vi abita unitamente alla FI;
Parte_3
3) la FI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, potrà stare con il Parte_3 padre quando lo desidererà, tenuto conto dei propri impegni scolastici ed extrascolastici nonché degli impegni lavorativi del padre;
padre e FI concorderanno direttamente tempi e modi di frequentazione;
4) tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo che la FI trascorre presso il padre, il OR si impegna a versare alla ORa la somma mensile di € 450,00 a titolo Pt_1 Pt_2 di contributo al mantenimento della FI, con bonifico bancario da effettuare entro il giorno 15 di ciascun mese sul conto corrente bancario della stessa;
l'assegno verrà rivalutato secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio 2026;
5) le spese straordinarie (individuate come da protocollo del Tribunale di Pordenone, con la precisazione che le spese per l'abbigliamento devono intendersi straordinarie), saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%; dovranno essere concordate se superiori all'ammontare annuale di € 300,00; la quota di spettanza dovrà essere rimborsata al genitore che le ha sostenute a fronte della presentazione della relativa documentazione;
6) l'assegno unico, o comunque qualsivoglia provvidenza spettante per la FI, verrà percepito dalla madre ORa;
le detrazioni per le spese sostenute per la FI spetteranno ad entrambi i Pt_2 genitori nella misura di metà ciascuno;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere definito ogni questione economica e patrimoniale tra essi esistente e derivante dal rapporto di coniugio;
8) le spese legali per la presente procedura sono a carico del OR Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di SESTO AL REGHENA il 21/07/2001 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SESTO AL REGHENA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2001 atto n. 16 parte 2 serie A). Così deciso in Pordenone, il 17/07/2025
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
Il Presidente
dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/05/2025 da: 1) n. a SAN DONÀ DI PIAVE (VE) il 30/07/1968 Parte_1
( ); residente in [...], n. 7, PORTOGRUARO;
CodiceFiscale_1 con l'Avv. ZARAMELLA SABINA presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) n. a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 19/04/1970 (C.F. Parte_2
); residente in [...], n. 5, PORTOGRUARO;
con l'Avv. C.F._2
ZARAMELLA SABINA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 21/7/2001 presso il Comune di Sesto al Reghena (PN), successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2001; atto n. 16; parte II;
serie A);
separati consensualmente con verbale in data 7/6/2022, omologato con decreto del 01/07/2022
con i seguenti figli:
- nata il [...] Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la casa di abitazione sita in Portogruaro (Ve), via Gabelli 5, con i relativi arredi, rimane assegnata definitivamente al OR , proprietario per la quota di metà, il quale continuerà Parte_1 quindi ad abitarvi;
2) la ORa ha stabilito la propria residenza presso l'appartamento sito in via Parte_2 Guinizzelli 7/9 nel Comune di Portogruaro (Ve), ove vi abita unitamente alla FI;
Parte_3
3) la FI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, potrà stare con il Parte_3 padre quando lo desidererà, tenuto conto dei propri impegni scolastici ed extrascolastici nonché degli impegni lavorativi del padre;
padre e FI concorderanno direttamente tempi e modi di frequentazione;
4) tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo che la FI trascorre presso il padre, il OR si impegna a versare alla ORa la somma mensile di € 450,00 a titolo Pt_1 Pt_2 di contributo al mantenimento della FI, con bonifico bancario da effettuare entro il giorno 15 di ciascun mese sul conto corrente bancario della stessa;
l'assegno verrà rivalutato secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio 2026;
5) le spese straordinarie (individuate come da protocollo del Tribunale di Pordenone, con la precisazione che le spese per l'abbigliamento devono intendersi straordinarie), saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%; dovranno essere concordate se superiori all'ammontare annuale di € 300,00; la quota di spettanza dovrà essere rimborsata al genitore che le ha sostenute a fronte della presentazione della relativa documentazione;
6) l'assegno unico, o comunque qualsivoglia provvidenza spettante per la FI, verrà percepito dalla madre ORa;
le detrazioni per le spese sostenute per la FI spetteranno ad entrambi i Pt_2 genitori nella misura di metà ciascuno;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere definito ogni questione economica e patrimoniale tra essi esistente e derivante dal rapporto di coniugio;
8) le spese legali per la presente procedura sono a carico del OR Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di SESTO AL REGHENA il 21/07/2001 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SESTO AL REGHENA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2001 atto n. 16 parte 2 serie A). Così deciso in Pordenone, il 17/07/2025
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
Il Presidente
dott.ssa Maria Paola Costa