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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/09/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 595/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 595/2022 promosso da:
Avv. (C.F. ) nato a [...] in data [...], con Controparte_1 C.F._1 studio sito in Caserta, rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Caserta alla piazza Pitesti n. 9;
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede a Campobasso in via Ugo Petrella n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Caruso, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in
Benevento alla via Almerico Meomartini n. 3;
APPELLATA
e
(P. IVA Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modena, via San Carlo n. P.IVA_2
8/20;
APPELLATA CONTUMACE
1 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. n. 368/2022 emessa in data
23.03.2022, del Tribunale di Modena, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2
c.p.c.) mobiliare;
CONCLUSIONI: All'udienza del 20 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante Avv. si riportava integralmente all'atto di Controparte_1 appello, dunque così precisando le sue conclusioni: “Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 368/2022 emessa dal Tribunale di Modena in data 23.03.2022; Rigettarsi
l'opposizione formulata da con ricorso avverso Controparte_2
l'espropriazione mobiliare presso terzi iscritta al numero di R.G.E. 998/16 Tribunale Modena, siccome infondata, pretestuosa e priva di fondamento giuridico;
Con vittoria di spese, compensi di giudizio di fase cautelare, primo grado e appello, nonché IVA, CPA e 15,00% rimborso spese generali” e l'appellata così concludeva: “Contesta ed impugna ogni assunto, conclusione e documentazione di CP_2 controparte chiedendone il rigetto. Si riporta alle proprie eccezioni, documentazioni, richieste istruttorie, argomentazioni e conclusioni agli atti di causa chiedendone l'accoglimento”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 05.06.2018, l'Avv. conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Modena, introducendo la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. promosso dalla (di seguito anche solo Controparte_2
”), la stessa e la , ora deducendo CP_2 CP_2 Controparte_3 Controparte_3 quanto segue:
- di essere creditore della per un importo pari ad € 1.025,85 e di avere perciò promosso azione CP_2 esecutiva presso terzi dinanzi al medesimo Tribunale RGE n. 998/2016, pignorando le somme giacenti presso
; CP_3
- che avverso tale atto di pignoramento la debitrice aveva proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, sostenendo l'inefficacia o la nullità della procedura per assenza del precetto, nullità del pignoramento per violazione di legge in presenza di vincolo di impignorabilità ex art. 159 comma 2 TUEL nonché
l'insussistenza di somme disponibili versando i conti della tesoreria in saldo negativo e fruendo il debitore di affidamenti;
2 - che il G.E., con ordinanza del 15-17.04.2018, aveva respinto l'istanza di sospensione del processo esecutivo, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito;
- che era interesse dell'istante creditore, alla luce del disposto dell'art. 624 terzo e quarto comma c.p.c., introdurre il giudizio di merito;
- che le ragioni dell'opponente erano infondate;
-che, in particolare, le censure aventi natura di opposizione agli atti esecutivi erano state tardivamente formulate;
- che la dedotta nullità dell'atto di precetto e del successivo pignoramento per vincolo di impignorabilità ai sensi dell'art. 159 TUEL non sussisteva, in primo luogo trattandosi di termine non applicabile alle aziende sanitarie e comunque, quand'anche si volesse applicare con uno sforzo interpretativo la normativa applicabile al comparto sanitario, si doveva rilevare che la stessa prevede dei limiti stringenti alla possibilità per le aziende sanitarie di apporre il vincolo speciale di impignorabilità come indicato nell'art. 1 comma 5 del D.L. n. 19/93 convertito con modifiche nella legge n. 67/93;
- che non poteva trovare accoglimento l'eccezione di assegnazione sul medesimo titolo, trattandosi di incassi successivi all'instaurazione della procedura esecutiva, dei quali sarebbe stato possibile tenere conto in sede di distribuzione.
Si costituiva la sola , contestando le allegazioni e domande attoree e ribadendo la fondatezza delle CP_2 censure prospettate. Nel corso del giudizio, più precisamente con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., CP_ la convenuta eccepiva anche la carenza di interesse ad agire da parte dell'Avv. .
Il Tribunale di Modena, con sentenza depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 23.03.2022, accoglieva l'eccezione preliminare formulata da parte convenuta, ritenendo non sussistente ab origine l'interesse ad agire di , sul presupposto che nessuna conseguenza pregiudizievole avrebbe potuto verificarsi Controparte_1
a suo danno a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione. L'attore aveva infatti agito prospettando i rischi che la mancata prosecuzione gli avrebbe potuto cagionare in applicazione dell'art. 624, secondo e terzo comma, c.p.c., tuttavia tali rischi erano inesistenti, poiché il Giudice non aveva disposto la sospensione dell'esecuzione, sicché nessun effetto estintivo sulla procedura si sarebbe potuto produrre. Non era, quindi, CP_ meritevole di tutela il mero interesse dell'Avv. ad ottenere una statuizione sull'infondatezza dell'opposizione. Il Giudice di primo grado rigettava dunque le domande attoree e condannava parte attrice al pagamento in favore di delle spese processuali, liquidate in € 7.795,00 per compenso professionale, CP_2 oltre ad oneri di legge.
2.- Avverso tale decisione in data 01.04.2022 ha proposto rituale appello l'Avv. per i Controparte_1
CP_ seguenti motivi:
1. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistente l'interesse dell'Avv. a proporre la domanda di merito, ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale il creditore, anche se vittorioso nella fase di sospensiva, è legittimato ad instaurare il giudizio
3 di merito, al fine di ottenere una statuizione circa la infondatezza dell'opposizione e la pronuncia sulle spese di lite.
2. A nulla rileva la circostanza che l'attore/appellante abbia fatto richiamo all'art. 624 c.p.c., in quanto la finalità del giudizio di merito aveva per oggetto la statuizione sulla fondatezza o meno dell'opposizione e la condanna alla refusione delle spese di lite.
3. Il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare la intervenuta cessazione della materia del contendere - in quanto, in pendenza del giudizio di merito, il credito aveva trovato pieno soddisfacimento - condannando il debitore alla refusione delle spese di lite.
4. L'eccezione di difetto di interesse ad agire formulata dalla era stata tardivamente proposta, in quanto contenuta nella prima CP_2 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
5. La condanna alle spese pronunciata in primo grado nei confronti dell'odierno appellante era ingiusta.
Tanto dedotto, ha chiesto alla Corte di Appello di, previa sospensione dell'efficacia Controparte_1 esecutiva della sentenza impugnata e in accoglimento del gravame, riformare la sentenza del Tribunale di
Modena con il rigetto dell'opposizione all'esecuzione mobiliare promossa da in quanto infondata e CP_2 pretestuosa, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita la sola , con comparsa del 22.08.2022, eccependo la inammissibilità dell'appello ai CP_2 sensi dell'art. 342 c.p.c. per manifesta improbabilità di accoglimento del gravame e carenza di interesse all'impugnazione, nel merito, chiedendone il rigetto, riproponendo le argomentazioni già svolte in sede di opposizione, il tutto con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza resa in data 13.09.2022, la Corte, letti gli atti e documenti di causa e valutate le rispettive difese e vista l'istanza di sospensione del provvedimento appellato, ritenuta la sussistenza del fumus del gravame e del periculum in relazione alle difficoltà di recupero, ha sospeso l'esecutorietà della sentenza impugnata e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 18.02.2025, sostituita del deposito di note di trattazione scritta, è stata dichiarata la contumacia della ll'udienza del 20 maggio 2025 CP_3 svoltasi sempre in modalità cartolare, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
3.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e sempre in via preliminare, reputa la Corte come l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c., oltre che inammissibile CP_2 perché formulata con riferimento alla “manifesta improbabilità di accoglimento del gravame” anziché al contenuto dell'atto di appello indicato nella norma sopra richiamata, debba, comunque, essere respinta in CP_ quanto l'impugnazione dell'Avv. non è carente di specificità, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della norma di riferimento che si è orientata a favore della tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anziché di un rigoroso e vuoto formalismo (Cass. civ. SS.UU., sent. n. 27199/2017; conff.: Cass. civ., sent. n. 7675/2019; Cass. civ., ord. n. 13535/2018). In altri termini, ai fini della specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte
4 alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. VI-III ord. 17.12.2021, n. 40560, Cass. civ.
Sez. Un. n. 36481/2022, da ultimo Cass. civ. Sez. II, ord. 18.01.2024, n. 1932).
Venendo ora al merito e dunque ai motivi di gravame formulati da dato atto che Controparte_1
CP_ l'eccezione formulata dalla in ordine alla carenza di interesse ad agire del creditore Avv. non CP_2 può, comunque, essere considerata tardiva, investendo questione rilevabile di ufficio, reputa la Corte come nel caso in esame sussistesse l'interesse ad agire del creditore pignorante, il quale ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla infondatezza dei motivi di opposizione della e sulle spese processuali (a CP_2 prescindere da ogni richiamo all'art. 624 c.p.c.), avendo, tra l'altro, il primo giudice omesso di statuire anche sulle spese della fase sommaria, e ciò in forza di consolidato orientamento della Suprema Corte.
Si è infatti affermato che “In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c. o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti
(previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili” (così si è espressa Cass. Civ. n. 12977/2022) e che “in tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive e il relativo giudizio a cognizione piena, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria, abbia dichiarato improcedibile sia l'opposizione proposta dal debitore sia l'azione esecutiva del creditore, sussiste l'interesse di quest'ultimo ad instaurare la fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, sia per conseguire una pronuncia a cognizione piena sull'ammissibilità ed eventualmente sul merito della stessa (previa sua qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi), sia per ottenere la revisione della regolamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell'esecuzione” (Cass. civ. Sez. VI,
09.02.2021, n. 3019; conf. Cass. civ. Sez. VI, ord. 28.09.2021 n. 26233 ove si legge: “….L'orientamento di questa Corte è, viceversa, nel senso di ritenere comunque legittimato il creditore procedente, anche se vittorioso nella fase di sospensiva - nel senso di avvenuto rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'esecutato - all'instaurazione della causa di merito, al fine di ottenere una statuizione circa
l'infondatezza dell'opposizione e la pronuncia sulle spese, nel caso in cui questa non sia stata effettuata dal giudice della fase cautelare endoesecutiva (Cass. n. 03019 del 09/02/2021 Rv. 660609 - 01)….. L'orientamento richiamato, di cui la sopra riportata massima costituisce espressione (in una con i precedenti richiamati nella
5 parte motiva dello stesso provvedimento) è, come già detto, risalente e costituisce frutto di adeguata disamina del complessivo assetto dell'esecuzione ridisegnato nella metà dello scorso decennio e ad esso il Collegio presta adesione ed intende dare continuità. La sentenza impugnata erra, pertanto, laddove ritiene carente
d'interesse (adottando statuizione di rigetto) il creditore procedente, seppure abbia visto rigettata l'avversa istanza sospensiva, all'instaurazione del giudizio di opposizione al fine di ottenere una statuizione sul merito della fondatezza o meno della stessa e una statuizione sulle spese di lite della fase cautelare endoesecutiva…”).
Essendo intervenuto nelle more del giudizio di merito il pagamento del debito (più precisamente in data
17.01.2020 è stato emesso provvedimento di cancellazione ex art. 631 c.p.c. della procedura esecutiva n.
998/2016), si è, poi, verificata la cessazione della materia del contendere, la cui declaratoria è stata richiesta dalla stessa attrice/appellante, con conseguente necessità di procedere alla pronuncia in punto spese di lite sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale (tra le numerose, la già citata Cass. civ. n. 3019/2021).
La stessa appellata non contesta specificamente l'intervenuta cessazione della materia del contendere, CP_2 limitandosi a riproporre i motivi di opposizione già formulati nel corso del processo di primo grado, in particolare insistendo sull'eccezione di carenza di interesse ad agire del creditore, al solo fine di ottenere il rigetto dell'appello e, comunque, delle domande proposte da nel presente giudizio di Controparte_1 merito.
Dovendosi procedere, quindi, a tale valutazione, la Corte osserva che l'opposizione proposta dalla CP_2 non avrebbe meritato accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Risultava inammissibile l'eccezione della convenuta inerente la irregolarità formale del precetto nonché della relata di notifica, trattandosi di eccezione rientrante nel novero dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporsi entro giorni venti dalla notifica dell'atto di precetto e/o del primo atto di esecuzione e dunque tardiva, come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Modena nell'ordinanza del 15.04.2018. Quanto al motivo di opposizione inerente CP_ la parziale illegittimità dei compensi professionali richiesti nell'atto di precetto dall'Avv. , a parte la genericità della contestazione di , va ad ogni modo rilevato che laddove fossero state richieste somme CP_2 eccessive o non giustificate, la sanzione non sarebbe la nullità dell'atto, bensì la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente e va affrontata in sede distributiva (vedasi ex multis Cass. Sez. lav. n. 2160/2013,
Cass. civ. n. 5515/2008). Per quanto concerne il vincolo di impignorabilità ex art. 159 comma 2 del TUEL, innanzitutto la norma richiamata da non è applicabile al caso di specie, trattandosi di altro comparto, CP_2 quello sanitario appunto, diverso da quello degli enti locali. Dovendosi fare riferimento alla normativa specifica per il settore sanitario e dunque all'art. 1 comma 5 del D.L. n. 9/1993 convertito con modifiche nella legge n. 67/1993 nel quale, per quanto qui di rilievo, si legge “Le somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti
6 al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto….”, va rilevato che la stessa già prevedeva dei limiti stringenti alla possibilità per le aziende sanitarie di apporre il vincolo speciale di impignorabilità come indicato;
tale articolo va poi integrato con quanto previsto dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 285 del 29 giugno 1995, che ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui, discostandosi da quanto previsto dal legislatore per gli enti locali nel D.L.
n. 8 in pari data, non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale “con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente ”, e dalla previsione dell'art. 34 comma 8 D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 la quale ha aggiunto all'art. 1 comma 5 sopra citato il seguente periodo: “A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo” e il comma 5 bis secondo cui “La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno”. Quello che emerge in modo chiaro dall'esame della normativa vigente e dalla sua interpretazione giurisprudenziale è che il vincolo di destinazione non è di portata generale, ma riguarda soltanto le somme destinate ad uno specifico scopo. Tale specialità è così stringente che viene determinata la inopponibilità del vincolo in caso di mancato rispetto delle condizioni previste dalla norma. La conseguenza di tale sistema è che ogni deroga dell'ordine cronologico dei pagamenti non vincolati che è stata posta come assoluta dalla Corte costituzionale e poi dal legislatore, è considerata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23727/08 ; Cass.
n. 12259/09) quale fattore di inefficacia della delibera di opposizione del vincolo. Orbene, la determina di apposizione del vincolo, invocata dalla , oltre a determinare la entità delle somme vincolate, prevede CP_2 varie deroghe alla regola dell'ordine cronologico dei pagamenti non vincolati. In particolare, le delibere del 21 dicembre 2015 e del 24 marzo 2016, una volta premessa la situazione di illiquidità in cui CP_2 trovasi l hanno quantificato le somme dell'ente destinate alle attività proprie, peraltro precisando che CP_2
7 “le somme residue fino a capienza verranno utilizzate per il pagamento dei fornitori in base all'ordine di protocollo d'arrivo delle relative fatture”.
Dalla determina in oggetto, emerge chiaramente che nessun vincolo di impignorabilità è stato posto al riguardo alle pretese del creditore procedente, che rientra appunto tra i creditori dell'azienda, dunque il vincolo non è opponibile. Ad avviso della convenuta il pignoramento doveva essere dichiarato estinto poiché al CP_2 momento dello stesso non vi erano somme disponibili. Con l'adozione delle due delibere, che comunque sono inopponibili per i motivi sopra specificati, la ha richiesto l'impignorabilità rispettivamente per un CP_2 importo di € 124.728.372,25 per il primo trimestre e per il medesimo importo sul successivo trimestre per un totale di € 249.456.774,50, che secondo l'appellante creditore sarebbe inferiore alle somme transitate in contabilità speciale con un avanzo di € 35.842.614,69, importo disponibile e sufficiente per le ragioni del creditore pignorante. In ogni caso, il risultato utile per il creditore potrà conseguirsi quando la situazione economica della debitrice lo consentirà. Oggetto dell'espropriazione forzata non è infatti un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, cosicché l'esecuzione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione. Pertanto l'esecuzione può riguardare anche crediti esigibili, condizionati ed anche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (Cass. sez. VI sentenza n. 15607 del 22 giugno 2017).
Parimenti infondata l'eccezione della intervenuta assegnazione sul medesimo titolo. L'incasso cui fa riferimento è infatti successivo alla instaurazione della procedura esecutiva opposta e pertanto doveva CP_2 tenersene conto in sede di distribuzione. L'opposizione dunque non meritava accoglimento.
Ogni ulteriore motivo di appello resta assorbito.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite, sia primo che di secondo grado, in applicazione del principio della soccombenza c.d. virtuale, sono poste a carico di in favore CP_2 di , difeso in proprio, e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. Controparte_1
55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata - comprensiva della fase cautelare nel processo di primo grado -
e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore sino ad euro 1.100,00, importo medio per le fasi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimo per quella istruttoria quanto al primo grado, importo medio per la fase di studio, introduttiva e decisionale del secondo grado).
Nulla sulle spese nei confronti dell'appellata stante la sua contumacia sia in primo che in Controparte_3 secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 8 I- ACCOGLIE l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 368/2022 proposto da
[...]
e per l'effetto, in riforma di tale sentenza, DICHIARA la cessazione della materia del Controparte_1 contendere tra le parti;
II- CONDANNA l'appellata in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione, in favore CP_2 dell'appellante , delle spese di lite che si liquidano per il primo grado in € 562,00 Controparte_1 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge e spese per € 195,00 e per il secondo grado in € 494,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge e spese per € 174,00;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 04.09.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Antonella Allegra)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 595/2022 promosso da:
Avv. (C.F. ) nato a [...] in data [...], con Controparte_1 C.F._1 studio sito in Caserta, rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Caserta alla piazza Pitesti n. 9;
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede a Campobasso in via Ugo Petrella n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Caruso, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in
Benevento alla via Almerico Meomartini n. 3;
APPELLATA
e
(P. IVA Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modena, via San Carlo n. P.IVA_2
8/20;
APPELLATA CONTUMACE
1 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. n. 368/2022 emessa in data
23.03.2022, del Tribunale di Modena, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2
c.p.c.) mobiliare;
CONCLUSIONI: All'udienza del 20 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante Avv. si riportava integralmente all'atto di Controparte_1 appello, dunque così precisando le sue conclusioni: “Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 368/2022 emessa dal Tribunale di Modena in data 23.03.2022; Rigettarsi
l'opposizione formulata da con ricorso avverso Controparte_2
l'espropriazione mobiliare presso terzi iscritta al numero di R.G.E. 998/16 Tribunale Modena, siccome infondata, pretestuosa e priva di fondamento giuridico;
Con vittoria di spese, compensi di giudizio di fase cautelare, primo grado e appello, nonché IVA, CPA e 15,00% rimborso spese generali” e l'appellata così concludeva: “Contesta ed impugna ogni assunto, conclusione e documentazione di CP_2 controparte chiedendone il rigetto. Si riporta alle proprie eccezioni, documentazioni, richieste istruttorie, argomentazioni e conclusioni agli atti di causa chiedendone l'accoglimento”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 05.06.2018, l'Avv. conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Modena, introducendo la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. promosso dalla (di seguito anche solo Controparte_2
”), la stessa e la , ora deducendo CP_2 CP_2 Controparte_3 Controparte_3 quanto segue:
- di essere creditore della per un importo pari ad € 1.025,85 e di avere perciò promosso azione CP_2 esecutiva presso terzi dinanzi al medesimo Tribunale RGE n. 998/2016, pignorando le somme giacenti presso
; CP_3
- che avverso tale atto di pignoramento la debitrice aveva proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, sostenendo l'inefficacia o la nullità della procedura per assenza del precetto, nullità del pignoramento per violazione di legge in presenza di vincolo di impignorabilità ex art. 159 comma 2 TUEL nonché
l'insussistenza di somme disponibili versando i conti della tesoreria in saldo negativo e fruendo il debitore di affidamenti;
2 - che il G.E., con ordinanza del 15-17.04.2018, aveva respinto l'istanza di sospensione del processo esecutivo, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito;
- che era interesse dell'istante creditore, alla luce del disposto dell'art. 624 terzo e quarto comma c.p.c., introdurre il giudizio di merito;
- che le ragioni dell'opponente erano infondate;
-che, in particolare, le censure aventi natura di opposizione agli atti esecutivi erano state tardivamente formulate;
- che la dedotta nullità dell'atto di precetto e del successivo pignoramento per vincolo di impignorabilità ai sensi dell'art. 159 TUEL non sussisteva, in primo luogo trattandosi di termine non applicabile alle aziende sanitarie e comunque, quand'anche si volesse applicare con uno sforzo interpretativo la normativa applicabile al comparto sanitario, si doveva rilevare che la stessa prevede dei limiti stringenti alla possibilità per le aziende sanitarie di apporre il vincolo speciale di impignorabilità come indicato nell'art. 1 comma 5 del D.L. n. 19/93 convertito con modifiche nella legge n. 67/93;
- che non poteva trovare accoglimento l'eccezione di assegnazione sul medesimo titolo, trattandosi di incassi successivi all'instaurazione della procedura esecutiva, dei quali sarebbe stato possibile tenere conto in sede di distribuzione.
Si costituiva la sola , contestando le allegazioni e domande attoree e ribadendo la fondatezza delle CP_2 censure prospettate. Nel corso del giudizio, più precisamente con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., CP_ la convenuta eccepiva anche la carenza di interesse ad agire da parte dell'Avv. .
Il Tribunale di Modena, con sentenza depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 23.03.2022, accoglieva l'eccezione preliminare formulata da parte convenuta, ritenendo non sussistente ab origine l'interesse ad agire di , sul presupposto che nessuna conseguenza pregiudizievole avrebbe potuto verificarsi Controparte_1
a suo danno a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione. L'attore aveva infatti agito prospettando i rischi che la mancata prosecuzione gli avrebbe potuto cagionare in applicazione dell'art. 624, secondo e terzo comma, c.p.c., tuttavia tali rischi erano inesistenti, poiché il Giudice non aveva disposto la sospensione dell'esecuzione, sicché nessun effetto estintivo sulla procedura si sarebbe potuto produrre. Non era, quindi, CP_ meritevole di tutela il mero interesse dell'Avv. ad ottenere una statuizione sull'infondatezza dell'opposizione. Il Giudice di primo grado rigettava dunque le domande attoree e condannava parte attrice al pagamento in favore di delle spese processuali, liquidate in € 7.795,00 per compenso professionale, CP_2 oltre ad oneri di legge.
2.- Avverso tale decisione in data 01.04.2022 ha proposto rituale appello l'Avv. per i Controparte_1
CP_ seguenti motivi:
1. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistente l'interesse dell'Avv. a proporre la domanda di merito, ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale il creditore, anche se vittorioso nella fase di sospensiva, è legittimato ad instaurare il giudizio
3 di merito, al fine di ottenere una statuizione circa la infondatezza dell'opposizione e la pronuncia sulle spese di lite.
2. A nulla rileva la circostanza che l'attore/appellante abbia fatto richiamo all'art. 624 c.p.c., in quanto la finalità del giudizio di merito aveva per oggetto la statuizione sulla fondatezza o meno dell'opposizione e la condanna alla refusione delle spese di lite.
3. Il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare la intervenuta cessazione della materia del contendere - in quanto, in pendenza del giudizio di merito, il credito aveva trovato pieno soddisfacimento - condannando il debitore alla refusione delle spese di lite.
4. L'eccezione di difetto di interesse ad agire formulata dalla era stata tardivamente proposta, in quanto contenuta nella prima CP_2 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
5. La condanna alle spese pronunciata in primo grado nei confronti dell'odierno appellante era ingiusta.
Tanto dedotto, ha chiesto alla Corte di Appello di, previa sospensione dell'efficacia Controparte_1 esecutiva della sentenza impugnata e in accoglimento del gravame, riformare la sentenza del Tribunale di
Modena con il rigetto dell'opposizione all'esecuzione mobiliare promossa da in quanto infondata e CP_2 pretestuosa, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita la sola , con comparsa del 22.08.2022, eccependo la inammissibilità dell'appello ai CP_2 sensi dell'art. 342 c.p.c. per manifesta improbabilità di accoglimento del gravame e carenza di interesse all'impugnazione, nel merito, chiedendone il rigetto, riproponendo le argomentazioni già svolte in sede di opposizione, il tutto con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza resa in data 13.09.2022, la Corte, letti gli atti e documenti di causa e valutate le rispettive difese e vista l'istanza di sospensione del provvedimento appellato, ritenuta la sussistenza del fumus del gravame e del periculum in relazione alle difficoltà di recupero, ha sospeso l'esecutorietà della sentenza impugnata e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 18.02.2025, sostituita del deposito di note di trattazione scritta, è stata dichiarata la contumacia della ll'udienza del 20 maggio 2025 CP_3 svoltasi sempre in modalità cartolare, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
3.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e sempre in via preliminare, reputa la Corte come l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c., oltre che inammissibile CP_2 perché formulata con riferimento alla “manifesta improbabilità di accoglimento del gravame” anziché al contenuto dell'atto di appello indicato nella norma sopra richiamata, debba, comunque, essere respinta in CP_ quanto l'impugnazione dell'Avv. non è carente di specificità, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della norma di riferimento che si è orientata a favore della tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anziché di un rigoroso e vuoto formalismo (Cass. civ. SS.UU., sent. n. 27199/2017; conff.: Cass. civ., sent. n. 7675/2019; Cass. civ., ord. n. 13535/2018). In altri termini, ai fini della specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte
4 alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. VI-III ord. 17.12.2021, n. 40560, Cass. civ.
Sez. Un. n. 36481/2022, da ultimo Cass. civ. Sez. II, ord. 18.01.2024, n. 1932).
Venendo ora al merito e dunque ai motivi di gravame formulati da dato atto che Controparte_1
CP_ l'eccezione formulata dalla in ordine alla carenza di interesse ad agire del creditore Avv. non CP_2 può, comunque, essere considerata tardiva, investendo questione rilevabile di ufficio, reputa la Corte come nel caso in esame sussistesse l'interesse ad agire del creditore pignorante, il quale ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla infondatezza dei motivi di opposizione della e sulle spese processuali (a CP_2 prescindere da ogni richiamo all'art. 624 c.p.c.), avendo, tra l'altro, il primo giudice omesso di statuire anche sulle spese della fase sommaria, e ciò in forza di consolidato orientamento della Suprema Corte.
Si è infatti affermato che “In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c. o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti
(previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili” (così si è espressa Cass. Civ. n. 12977/2022) e che “in tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive e il relativo giudizio a cognizione piena, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria, abbia dichiarato improcedibile sia l'opposizione proposta dal debitore sia l'azione esecutiva del creditore, sussiste l'interesse di quest'ultimo ad instaurare la fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, sia per conseguire una pronuncia a cognizione piena sull'ammissibilità ed eventualmente sul merito della stessa (previa sua qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi), sia per ottenere la revisione della regolamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell'esecuzione” (Cass. civ. Sez. VI,
09.02.2021, n. 3019; conf. Cass. civ. Sez. VI, ord. 28.09.2021 n. 26233 ove si legge: “….L'orientamento di questa Corte è, viceversa, nel senso di ritenere comunque legittimato il creditore procedente, anche se vittorioso nella fase di sospensiva - nel senso di avvenuto rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'esecutato - all'instaurazione della causa di merito, al fine di ottenere una statuizione circa
l'infondatezza dell'opposizione e la pronuncia sulle spese, nel caso in cui questa non sia stata effettuata dal giudice della fase cautelare endoesecutiva (Cass. n. 03019 del 09/02/2021 Rv. 660609 - 01)….. L'orientamento richiamato, di cui la sopra riportata massima costituisce espressione (in una con i precedenti richiamati nella
5 parte motiva dello stesso provvedimento) è, come già detto, risalente e costituisce frutto di adeguata disamina del complessivo assetto dell'esecuzione ridisegnato nella metà dello scorso decennio e ad esso il Collegio presta adesione ed intende dare continuità. La sentenza impugnata erra, pertanto, laddove ritiene carente
d'interesse (adottando statuizione di rigetto) il creditore procedente, seppure abbia visto rigettata l'avversa istanza sospensiva, all'instaurazione del giudizio di opposizione al fine di ottenere una statuizione sul merito della fondatezza o meno della stessa e una statuizione sulle spese di lite della fase cautelare endoesecutiva…”).
Essendo intervenuto nelle more del giudizio di merito il pagamento del debito (più precisamente in data
17.01.2020 è stato emesso provvedimento di cancellazione ex art. 631 c.p.c. della procedura esecutiva n.
998/2016), si è, poi, verificata la cessazione della materia del contendere, la cui declaratoria è stata richiesta dalla stessa attrice/appellante, con conseguente necessità di procedere alla pronuncia in punto spese di lite sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale (tra le numerose, la già citata Cass. civ. n. 3019/2021).
La stessa appellata non contesta specificamente l'intervenuta cessazione della materia del contendere, CP_2 limitandosi a riproporre i motivi di opposizione già formulati nel corso del processo di primo grado, in particolare insistendo sull'eccezione di carenza di interesse ad agire del creditore, al solo fine di ottenere il rigetto dell'appello e, comunque, delle domande proposte da nel presente giudizio di Controparte_1 merito.
Dovendosi procedere, quindi, a tale valutazione, la Corte osserva che l'opposizione proposta dalla CP_2 non avrebbe meritato accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Risultava inammissibile l'eccezione della convenuta inerente la irregolarità formale del precetto nonché della relata di notifica, trattandosi di eccezione rientrante nel novero dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporsi entro giorni venti dalla notifica dell'atto di precetto e/o del primo atto di esecuzione e dunque tardiva, come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Modena nell'ordinanza del 15.04.2018. Quanto al motivo di opposizione inerente CP_ la parziale illegittimità dei compensi professionali richiesti nell'atto di precetto dall'Avv. , a parte la genericità della contestazione di , va ad ogni modo rilevato che laddove fossero state richieste somme CP_2 eccessive o non giustificate, la sanzione non sarebbe la nullità dell'atto, bensì la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente e va affrontata in sede distributiva (vedasi ex multis Cass. Sez. lav. n. 2160/2013,
Cass. civ. n. 5515/2008). Per quanto concerne il vincolo di impignorabilità ex art. 159 comma 2 del TUEL, innanzitutto la norma richiamata da non è applicabile al caso di specie, trattandosi di altro comparto, CP_2 quello sanitario appunto, diverso da quello degli enti locali. Dovendosi fare riferimento alla normativa specifica per il settore sanitario e dunque all'art. 1 comma 5 del D.L. n. 9/1993 convertito con modifiche nella legge n. 67/1993 nel quale, per quanto qui di rilievo, si legge “Le somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti
6 al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto….”, va rilevato che la stessa già prevedeva dei limiti stringenti alla possibilità per le aziende sanitarie di apporre il vincolo speciale di impignorabilità come indicato;
tale articolo va poi integrato con quanto previsto dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 285 del 29 giugno 1995, che ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui, discostandosi da quanto previsto dal legislatore per gli enti locali nel D.L.
n. 8 in pari data, non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale “con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente ”, e dalla previsione dell'art. 34 comma 8 D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 la quale ha aggiunto all'art. 1 comma 5 sopra citato il seguente periodo: “A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo” e il comma 5 bis secondo cui “La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno”. Quello che emerge in modo chiaro dall'esame della normativa vigente e dalla sua interpretazione giurisprudenziale è che il vincolo di destinazione non è di portata generale, ma riguarda soltanto le somme destinate ad uno specifico scopo. Tale specialità è così stringente che viene determinata la inopponibilità del vincolo in caso di mancato rispetto delle condizioni previste dalla norma. La conseguenza di tale sistema è che ogni deroga dell'ordine cronologico dei pagamenti non vincolati che è stata posta come assoluta dalla Corte costituzionale e poi dal legislatore, è considerata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23727/08 ; Cass.
n. 12259/09) quale fattore di inefficacia della delibera di opposizione del vincolo. Orbene, la determina di apposizione del vincolo, invocata dalla , oltre a determinare la entità delle somme vincolate, prevede CP_2 varie deroghe alla regola dell'ordine cronologico dei pagamenti non vincolati. In particolare, le delibere del 21 dicembre 2015 e del 24 marzo 2016, una volta premessa la situazione di illiquidità in cui CP_2 trovasi l hanno quantificato le somme dell'ente destinate alle attività proprie, peraltro precisando che CP_2
7 “le somme residue fino a capienza verranno utilizzate per il pagamento dei fornitori in base all'ordine di protocollo d'arrivo delle relative fatture”.
Dalla determina in oggetto, emerge chiaramente che nessun vincolo di impignorabilità è stato posto al riguardo alle pretese del creditore procedente, che rientra appunto tra i creditori dell'azienda, dunque il vincolo non è opponibile. Ad avviso della convenuta il pignoramento doveva essere dichiarato estinto poiché al CP_2 momento dello stesso non vi erano somme disponibili. Con l'adozione delle due delibere, che comunque sono inopponibili per i motivi sopra specificati, la ha richiesto l'impignorabilità rispettivamente per un CP_2 importo di € 124.728.372,25 per il primo trimestre e per il medesimo importo sul successivo trimestre per un totale di € 249.456.774,50, che secondo l'appellante creditore sarebbe inferiore alle somme transitate in contabilità speciale con un avanzo di € 35.842.614,69, importo disponibile e sufficiente per le ragioni del creditore pignorante. In ogni caso, il risultato utile per il creditore potrà conseguirsi quando la situazione economica della debitrice lo consentirà. Oggetto dell'espropriazione forzata non è infatti un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, cosicché l'esecuzione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione. Pertanto l'esecuzione può riguardare anche crediti esigibili, condizionati ed anche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente (Cass. sez. VI sentenza n. 15607 del 22 giugno 2017).
Parimenti infondata l'eccezione della intervenuta assegnazione sul medesimo titolo. L'incasso cui fa riferimento è infatti successivo alla instaurazione della procedura esecutiva opposta e pertanto doveva CP_2 tenersene conto in sede di distribuzione. L'opposizione dunque non meritava accoglimento.
Ogni ulteriore motivo di appello resta assorbito.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite, sia primo che di secondo grado, in applicazione del principio della soccombenza c.d. virtuale, sono poste a carico di in favore CP_2 di , difeso in proprio, e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. Controparte_1
55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata - comprensiva della fase cautelare nel processo di primo grado -
e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore sino ad euro 1.100,00, importo medio per le fasi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimo per quella istruttoria quanto al primo grado, importo medio per la fase di studio, introduttiva e decisionale del secondo grado).
Nulla sulle spese nei confronti dell'appellata stante la sua contumacia sia in primo che in Controparte_3 secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 8 I- ACCOGLIE l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 368/2022 proposto da
[...]
e per l'effetto, in riforma di tale sentenza, DICHIARA la cessazione della materia del Controparte_1 contendere tra le parti;
II- CONDANNA l'appellata in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione, in favore CP_2 dell'appellante , delle spese di lite che si liquidano per il primo grado in € 562,00 Controparte_1 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge e spese per € 195,00 e per il secondo grado in € 494,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge e spese per € 174,00;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 04.09.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Antonella Allegra)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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