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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/11/2025, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2188 /2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione prima civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott.ssa Simone Iannone Giudice rel. dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2188/2024, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)” promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AS ES IA e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
press ente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa costitutiva;
resistente nonché
il PM in sede parte necessaria
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07/06/2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente, sul presupposto dell'accordo raggiunto dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del 09.07.2019 del Comune di Roccapiemonte ha chiesto prevedersi un assegno di mantenimento quantificato in una somma da euro 800,00 ad euro 1200,00, dipendente dall'evolversi della malattia sofferta;
con vittoria di spese.
Parte resistente si è costituita in giudizio e, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, ha chiesto considerarsi la propria situazione mono reddituale, derivante dal trattamento pensionistico;
con compensazione delle spese processuali. All'udienza del 07.10.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni congiunte, raggiungendo un accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
∗∗∗ Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti, come raggiunta in corso di causa, con il quale chiedono “estinguersi” il giudizio, essendo la ricorrente titolare di trattamento pensionistico INPS o, in subordine, la “conversione” del procedimento in divorzio congiunto, il Tribunale, invero, dà atto di come, con le suindicate dichiarazioni concordi, le parti abbiano dato atto della cessata materia del contendere nel presente giudizio, riservandosi, invero, di incardinarne un altro, al fine di formalizzare un successivo accordo nella procedura divorzile da instaurare. Pertanto, non potendo disporre la conversione del presente rito in divorzio (giacché, peraltro, trattasi di modifica delle condizioni di separazione e, per l'effetto, avente altro e diverso petitum e causa petendi rispetto a quelli propri della procedura divorzile) occorrerà rendere la pronuncia in premessa indicata.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della natura del procedimento, nonché dell'accordo raggiunto,
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Si comunichi
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 09.10.2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE dott. Simone Iannone
LA PRESIDENTE dott.ssa Enrica De Sire
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione prima civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott.ssa Simone Iannone Giudice rel. dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2188/2024, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)” promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AS ES IA e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
press ente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa costitutiva;
resistente nonché
il PM in sede parte necessaria
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07/06/2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente, sul presupposto dell'accordo raggiunto dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del 09.07.2019 del Comune di Roccapiemonte ha chiesto prevedersi un assegno di mantenimento quantificato in una somma da euro 800,00 ad euro 1200,00, dipendente dall'evolversi della malattia sofferta;
con vittoria di spese.
Parte resistente si è costituita in giudizio e, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, ha chiesto considerarsi la propria situazione mono reddituale, derivante dal trattamento pensionistico;
con compensazione delle spese processuali. All'udienza del 07.10.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni congiunte, raggiungendo un accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
∗∗∗ Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti, come raggiunta in corso di causa, con il quale chiedono “estinguersi” il giudizio, essendo la ricorrente titolare di trattamento pensionistico INPS o, in subordine, la “conversione” del procedimento in divorzio congiunto, il Tribunale, invero, dà atto di come, con le suindicate dichiarazioni concordi, le parti abbiano dato atto della cessata materia del contendere nel presente giudizio, riservandosi, invero, di incardinarne un altro, al fine di formalizzare un successivo accordo nella procedura divorzile da instaurare. Pertanto, non potendo disporre la conversione del presente rito in divorzio (giacché, peraltro, trattasi di modifica delle condizioni di separazione e, per l'effetto, avente altro e diverso petitum e causa petendi rispetto a quelli propri della procedura divorzile) occorrerà rendere la pronuncia in premessa indicata.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della natura del procedimento, nonché dell'accordo raggiunto,
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Si comunichi
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 09.10.2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE dott. Simone Iannone
LA PRESIDENTE dott.ssa Enrica De Sire