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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
entr
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5600 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
, nata in [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Lupo, presso il cui studio a Palermo, via
Liguria n. 25, sono elettivamente domiciliati resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da accordo del 30/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della celebrazione della prima udienza, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto del 20/09/2024 con cui il Presidente ha autorizzato l'accordo di negoziazione assistita concluso dalle parti;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo depositato il 30/06/2025, che di seguito si riportano:
“I coniugi, con obbligo di mutuo rispetto, stabiliranno la propria rispettiva residenza ove vogliono.
I coniugi danno atto che il marito vive in Brasile senza svolgere alcuna attività lavorativa, la moglie, invalida, non possiede alcun reddito, e pertanto entrambi dichiarano di non volersi gravare vicendevolmente di alcun assegno alimentare, né di alcun contributo ulteriore.
I coniugi si danno atto di aver raggiunto l'accordo in ordine alle rispettive attribuzioni dei beni personali, e dichiarano di non avere più nulla in comune.
I coniugi si danno vicendevolmente autorizzazione all'espatrio, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione alla controversia in oggetto, e dichiarano che le spese del presente atto vengono approntate dal coniuge Parte_1
”.
[...]
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 15/02/2002 da
, nato a [...] il [...] ( e Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...] ( ), alle Controparte_1 C.F._2 condizioni indicate nell'accordo depositato il 30/06/2025 e riportate in parte motiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 3, parte I, dell'anno 2002).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5600 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
, nata in [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Lupo, presso il cui studio a Palermo, via
Liguria n. 25, sono elettivamente domiciliati resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da accordo del 30/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della celebrazione della prima udienza, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto del 20/09/2024 con cui il Presidente ha autorizzato l'accordo di negoziazione assistita concluso dalle parti;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo depositato il 30/06/2025, che di seguito si riportano:
“I coniugi, con obbligo di mutuo rispetto, stabiliranno la propria rispettiva residenza ove vogliono.
I coniugi danno atto che il marito vive in Brasile senza svolgere alcuna attività lavorativa, la moglie, invalida, non possiede alcun reddito, e pertanto entrambi dichiarano di non volersi gravare vicendevolmente di alcun assegno alimentare, né di alcun contributo ulteriore.
I coniugi si danno atto di aver raggiunto l'accordo in ordine alle rispettive attribuzioni dei beni personali, e dichiarano di non avere più nulla in comune.
I coniugi si danno vicendevolmente autorizzazione all'espatrio, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione alla controversia in oggetto, e dichiarano che le spese del presente atto vengono approntate dal coniuge Parte_1
”.
[...]
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 15/02/2002 da
, nato a [...] il [...] ( e Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...] ( ), alle Controparte_1 C.F._2 condizioni indicate nell'accordo depositato il 30/06/2025 e riportate in parte motiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 3, parte I, dell'anno 2002).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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