Decreto cautelare 21 maggio 2025
Decreto cautelare 21 maggio 2025
Decreto cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00685/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00650/2025 REG.RIC.
N. 00651/2025 REG.RIC.
N. 00652/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2025, proposto da
Amplifon Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6A9390D4B, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da Registri PEC della Giustizia Amministrativa;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Servizio Acquisti di Area Vasta – Saav, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arianna Cecutta, Giulia Valzania e Katia Monti, con domicilio eletto presso lo studio Arianna Cecutta in Bologna, via Castiglione, n. 29 e domicilio digitale come da Registri PEC della Giustizia Amministrativa;
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola, Regione Emilia-Romagna, Intercent-Er – Agenzia Regionale per Lo Sviluppo dei Mercati Telematici, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2025, proposto da
Amplifon Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6A7DCD7F7, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da Registri PEC della Giustizia Amministrativa;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Servizio Acquisti di Area Vasta – Saav, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arianna Cecutta, Giulia Valzania e Katia Monti, con domicilio eletto presso lo studio Arianna Cecutta in Bologna, via Castiglione, n. 29 e domicilio digitale come da Registri PEC della Giustizia Amministrativa;
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola, Regione Emilia-Romagna, Intercent-Er – Agenzia Regionale per Lo Sviluppo dei Mercati Telematici, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2025, proposto da
Amplifon Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6A9090388, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da Registri PEC della Giustizia Amministrativa;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Servizio Acquisti di Area Vasta – Saav, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arianna Cecutta, Giulia Valzania e Katia Monti, con domicilio eletto presso lo studio Arianna Cecutta in Bologna, via Castiglione, n. 29 e domicilio digitale come da Registri PEC della Giustizia Amministrativa;
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola, Regione Emilia-Romagna, Intercent-Er – Agenzia Regionale per Lo Sviluppo dei Mercati Telematici, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 650 del 2025 :
- della determinazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Servizio Acquisti di Area Vasta – SAAV n. 983 del 24 aprile 2025, nella parte in cui ha disposto l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett. c), d.lgs. 36 del 2023 finalizzata alla fornitura di protesi acustiche per le necessità degli utenti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna;
- della documentazione di gara, ed in specie: i) del disciplinare di gara; ii) del capitolato speciale; iii) dell’Allegato 1 Clausole vessatorie; iv) dell’Allegato 2 Dichiarazioni correlate; v) dell’Allegato 3 Descrizione delle attività di trattamento; vi) dell’Allegato 4 Istruzioni all’attività di trattamento dei dati; vii) dell’Allegato A Caratteristiche dei prodotti; viii) dell’Allegato B Questionario tecnico; ix) dell’Allegato C Scheda offerta; x) del DGUE – Documento di Gara Unico Europeo; xi) del Patto di integrità, nonché degli eventuali chiarimenti;
- della lettera di invito Protocollo Generale 0054474 del 29 aprile 2025 dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Servizio Acquisti di Area Vasta – SAAV e della documentazione di gara allegata;
- di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti istruttori posti a fondamento della predetta procedura e della sua indizione.
quanto al ricorso n. 651 del 2025 :
- della determinazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Servizio Acquisti di Area Vasta – SAAV n. 983 del 24 aprile 2025, nella parte in cui ha disposto l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett. c), d.lgs. 36 del 2023 finalizzata alla fornitura di protesi acustiche per le necessità degli utenti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara;
- della documentazione di gara, ed in specie: i) del disciplinare di gara; ii) del capitolato speciale; iii) dell’Allegato 1 Clausole vessatorie; iv) dell’Allegato 2 Dichiarazioni correlate; v) dell’Allegato 3 Descrizione delle attività di trattamento; vi) dell’Allegato 4 Istruzioni all’attività di trattamento dei dati; vii) dell’Allegato A Caratteristiche dei prodotti; viii) dell’Allegato B Questionario tecnico; ix) dell’Allegato C Scheda offerta; x) del DGUE – Documento di Gara Unico Europeo; xi) del Patto di integrità, nonché degli eventuali chiarimenti;
- della lettera di invito Protocollo Generale 0054475 del 29 aprile 2025 dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Servizio Acquisti di Area Vasta – SAAV e della documentazione di gara allegata;
- di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti istruttori posti a fondamento della predetta procedura e della sua indizione.
quanto al ricorso n. 652 del 2025 :
- della determinazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Servizio Acquisti di Area Vasta – SAAV n. 983 del 24 aprile 2025, nella parte in cui ha disposto l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett. c), d.lgs. 36 del 2023 finalizzata alla fornitura di protesi acustiche per le necessità degli utenti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola;
- della documentazione di gara, ed in specie: i) del disciplinare di gara; ii) del capitolato speciale; iii) dell’Allegato 1 Clausole vessatorie; iv) dell’Allegato 2 Dichiarazioni correlate; v) dell’Allegato 3 Descrizione delle attività di trattamento; vi) dell’Allegato 4 Istruzioni all’attività di trattamento dei dati; vii) dell’Allegato A Caratteristiche dei prodotti; viii) dell’Allegato B Questionario tecnico; ix) dell’Allegato C Scheda offerta; x) del DGUE – Documento di Gara Unico Europeo; xi) del Patto di integrità, nonché degli eventuali chiarimenti;
- della lettera di invito Protocollo Generale 0054473 del 29 aprile 2025 dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Servizio Acquisti di Area Vasta – SAAV e della documentazione di gara allegata;
- di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti istruttori posti a fondamento della predetta procedura e della sua indizione.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, in tutti e tre i giudizi, dell’Azienda Usl di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’ incipit dei ricorsi in esame si evidenzia come i pazienti ipoacustici costituiscono una popolazione molto eterogenea, con esigenze di ascolto anche molto diverse, che rendono particolarmente importante, a valle della diagnosi e della “prescrizione” da parte del medico specialista, l’intervento dell’audioprotesista che individua l’apparecchio più adatto a rispondere alle peculiari esigenze del singolo.
Proprio in ragione di ciò, fino all’adozione del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 i dispositivi “Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione” (Classe 21) – 21.45. “Apparecchi acustici”, di cui all’Elenco 1 dell’Allegato 1 al c.d. Nomenclatore Tariffario approvato con decreto del Ministero della Sanità n. 332/1999 sono stati erogati agli aventi diritto con oneri a carico del SSN, consentendo al paziente di scegliere il fornitore cui affidarsi e prevedendo la remunerazione del prestatore sulla base di tariffe amministrate. Al paziente era, dunque, data la possibilità di scegliere il prodotto e l’audioprotesista di fiducia entro il tetto di spesa prefissato.
L’entrata in vigore del D.P.C.M. 12 febbraio 2017 ha radicalmente mutato il modo di acquisizione al servizio sanitario nazionale di tali dispositivi, assoggettandolo all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica, che dovrebbero, però, recare particolare accorgimenti atti ad assicurare quella componente qualitativa delle offerte che è influenzata dalla specificità delle prestazioni audioprotesiche.
Peraltro, si legge nel ricorso, pur restando inseriti nell’Elenco 2A dell’Allegato 5 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, i dispositivi audioprotesici torneranno, in sede di aggiornamento dei LEA, proprio a motivo delle peculiarità che li contraddistinguono e che rendono difficile la standardizzazione, ad essere remunerati a tariffa e ad essere erogati agli aventi diritto a carico del SSN, così superando la scelta della loro acquisizione tramite gare ad evidenza pubblica e ritornando ad un sistema sostanzialmente analogo a quello previgente.
Cionondimeno, il 30 dicembre 2024, sono state normativamente create le condizioni per l’entrata in vigore del nuovo sistema di fornitura degli apparecchi acustici previa acquisto da parte di fornitori opportunamente individuati con criteri di evidenza pubblica.
In ragione di ciò, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna (di seguito ASL di Bologna), nella sua qualità di gestore del Servizio Acquisti di Area Vasta ha indetto, nell’interesse delle tre aziende sanitarie ricomprese nell’area vasta (Bologna, Ferrara e Imola), una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, qualificata come “gara ponte”, il ricorso alla quale è stato giustificato da ragioni di “urgenza”, in attesa dell’espletamento di un’ordinaria gara da parte di Intercent-ER.
Secondo parte ricorrente il ricorso alla procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando sarebbe illegittimo per le seguenti ragioni di diritto:
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost., 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, del d.lgs. n. 36 del 2023, in specie degli artt. 1-5, 17 e 76, del d.lgs. n. 502 del 1992, in specie degli artt. 14, comma 6, 1, 8, 8 bis e 8 sexies , della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la legge n. 18 del 2009, in specie degli artt. 25, punto d, e 26, dell’art. 1, comma 554 e 559, della legge n. 208 del 2015, dell’art. 64 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, del decreto del Ministero della Salute n. 332 del 1999. Secondo parte ricorrente non sussisterebbero i presupposti per poter procedere in applicazione delle previsioni di cui all’art. 76, comma 2 lett. c), cit.;
b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 41, 42, 97, 117 comma 2 della Costituzione, degli artt 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, del d.lgs. n. 36 del 2023, in specie degli artt. 1-5, 9, 17, 59, 60, 70, 76, 77, 79, 82, 87, 92, 100, 107, 108, 120, 123, 128 nonché dell’Allegato I.1 “Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti” e dell’Allegato II.5 “Specifiche tecniche ed etichettature”, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017; del decreto del Ministero della Salute n. 332 del 1999, del d.lgs. n. 502 del 1992, in specie degli artt. 1, 8, 8 bis , 8 sexies e 14, dell’art. 1, commi 554 e 559 della legge n. 208 del 2015, della legge n. 18 del 2009 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, della legge n. 328 del 2000, in specie dell’art. 14, del d.m. n. 668 del 1994, in specie degli artt. 1 e 2; dell’art. 3 della legge n. 251 del 2000, dell’art. 1 della legge n. 43/2006, dell’art. 4 del Decreto del Ministero della salute 29.3.2001, della l. n. 42 del 1999, della legge n. 24 del 2017; dell’art. 4 della legge n. 3 del 2018, del Decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018, degli artt. 2222 e ss. e 1325, 1346, 1373 e 1671 c.c., della legge n. 287 del 1990. Violazione e falsa applicazione dei principi dell’evidenza pubblica, di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, trasparenza, linearità, ragionevolezza e proporzionalità, legalità e buon andamento dell’azione amministrativa, tipicità e nominatività dei poteri esercitati dalla P.A., par condicio e parità di trattamento; del principio di libera scelta da parte del paziente assistito; del principio del risultato e del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, disparità di trattamento, perplessità, sviamento. Sarebbe irragionevole la scelta di bandire tali procedure anziché utilizzare ancora nelle more, in via transitoria, metodi di erogazione dei dispositivi audioprotesici di che trattasi a tariffa e, comunque tale scelta avrebbe comportato l’approvazione di una lex specialis della procedura non solo estremamente carente con specifico riferimento alle prestazioni audioprotesiche e alle modalità della loro verifica e del loro apprezzamento, ma anche contraddittoria ed irragionevole con riferimento agli importi della fornitura che si vorrebbe aggiudicare.
Si è costituita in giudizio l’ASL stazione appaltante, eccependo l’infondatezza del ricorso, da un lato in quanto sussisterebbe il presupposto dell’urgenza legittimante il ricorso alla tipologia di procedura per cui si è optato e, dall’altro, in ragione della discrezionalità riservata all’Amministrazione nella scelta della procedura di affidamento maggiormente conforme alla legge (nel caso di specie l’ASL avrebbe legittimamente scelto un confronto concorrenziale senza bando anziché per un affidamento diretto sotto soglia).
Quanto al merito dei criteri di scelta (la ricorrente imputa alla ASL di aver considerato le audioprotesi come “prodotti standard”) l’ASL deduce l’inammissibilità della censura, eccessivamente anticipata, in quanto intervenuta prima della conoscenza degli esiti della gara, rispetto a una clausola che non ha natura escludente. In ogni caso, essa sarebbe infondata.
Parte ricorrente ha replicato, sostenendo la fondatezza della propria tesi in ordine all’illegittima mancata valorizzazione delle peculiari prestazioni richiesta all’audioprotesista, ma senza nulla precisare in ordine all’eccezione in rito relativa all’inammissibilità della censura introdotta dalla stazione appaltante.
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il Collegio, dopo aver sentito le parti, ravvisata la completezza del contradditorio, ha ritenuto sussistere i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa riunione dei tre ricorsi presentati dalla stessa ricorrente, avverso provvedimenti aventi contenuto identico, adottati dalla stessa stazione appaltante (ancorché finalizzati a garantire le esigenze di fornitura delle singole aziende sanitarie interessate), deducenti le medesime doglianze e, dunque, caratterizzati dalla connessione sia soggettiva, che oggettiva che ne rende opportuna la trattazione congiunta.
Ciò disposto, quanto al primo motivo di ricorso, va premesso che la Regione Emilia Romagna, a differenza di altre, non ha optato per una proroga del regime a rimborso.
Si tratta di una scelta di politica sanitaria pienamente conforme alla legge, non imputabile all’Azienda Sanitaria di area vasta che, per sopperire alle esigenze dei pazienti residenti nell’ambito di riferimento, non poteva autonomamente optare per tale soluzione.
Né avrebbe avuto alcuna logica - tant’è che nemmeno la ricorrente l’ha ipotizzato - il bandire una gara ordinaria nelle more della definizione della procedura già in corso di predisposizione da parte di Intercent.
Pertanto, in attesa del perfezionamento dell’ iter parlamentare che, secondo parte ricorrente, sarebbe stato già avviato per ritornare al precedente sistema tariffario con rimborso, proprio per evitare la lesione di quelli che nel ricorso sono individuati come diritti essenziali dei pazienti (ovvero di poter ottenere l’audioprotesi prescrittagli), l’Azienda sanitaria non poteva che fare ricorso o alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 50 del d.lgs. n. 36 del 2023 o all’affidamento diretto sotto soglia ex art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023 per cui ha optato l’AUSL della Romagna in data 13 maggio 2025.
Con il ricorso in esame Amplifon lamenta l’illegittimità del ricorso alla procedura negoziata senza bando, a causa dell’asserita carenza del presupposto dell’urgenza.
La lettera c) dell’art. 76 del d. lgs. n. 36 del 2023, infatti, ammette il ricorso a tale procedura per la scelta del contraente “ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti .”.
Nel caso di specie, come già anticipato, si è in presenza di una procedura evidentemente “ponte”, necessaria per garantire la fornitura nelle more del completamento della procedura demandata alla centrale di committenza Intercent, che presenta, in effetti, le caratteristiche dell’urgenza.
È pur vero, infatti, che il passaggio dall’acquisto diretto delle protesi da parte del paziente con rimborso del sistema sanitario, all’approvvigionamento mediante gara da parte dell’Asl è stato disposto con una norma che risale al 2017, ma l’entrata in vigore del nuovo sistema è stata prorogata nel tempo innumerevoli volte sino al 30 dicembre 2024. Ciò, se considerato congiuntamente con l’iniziativa parlamentare per ritornare al precedente sistema dei rimborsi e con la difficoltà di bandire una gara per la fornitura di prodotti come quelli oggetto della procedura avversata, induce ad escludere il configurarsi di quella imputabilità delle ragioni d’urgenza alla stazione appaltante che, in base alla norma, precluderebbe il ricorso alla procedura negoziata in esame.
Dunque, considerato che il nuovo sistema è entrato in vigore l’1 gennaio 2025, senza che fosse stata garantita la possibilità di acquisto anche mediante Consip e che, sin dal 26 febbraio 2025, l’ASL ha provveduto ad avviare la necessaria, preventiva, consultazione degli operatori (il che smentisce l’inerzia che si sarebbe protratta sino al 29 aprile 2025), appaiono ravvisabili i presupposti d’urgenza legittimanti il ricorso alla procedura prescelta dall’ASL dell’Emilia.
Né può essere rilevante il fatto che altra amministrazione (l’Asl della Romagna, nel caso di specie indicato in ricorso) abbia optato per un affidamento diretto ai sensi della lettera b) dell’articolo 50 del d.lgs. n. 36 del 2023, che prevede l’“ affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante .”.
Premesso che non risulta chiaro quale sarebbe l’interesse concreto ed attuale vantato dalla ricorrente a che l’Asl procedesse all’acquisto mediante affidamento diretto, ovvero mediante il ricorso a un metodo di scelta del contraente che non può garantire alcuna tutela rispetto alla chiamata dell’operatore, tantomeno è dato comprendere in quale modo l’affidamento diretto potrebbe meglio garantire la valorizzazione del profilo che più interessa alla ricorrente ovvero la professionalità sua e dei suoi tecnici audoprotesisti.
Il ricorso alla procedura negoziata appare, dunque, immune dai vizi dedotti con la prima censura.
Si può, quindi, procedere all’esame della seconda doglianza, con cui parte ricorrente lamenta la mancata valorizzazione della prestazione dell’audiometrista, fondamentale per la fornitura di un apparecchio adeguato per ogni singolo paziente.
Tale censura risulta, però, essere inammissibile. Come rilevato dalla stazione appaltante, infatti, non sono state impugnate clausole escludenti della lex specialis, bensì il fatto che l’Asl non avrebbe individuato criteri di valutazione delle offerte atti a premiare la componente qualitativa delle stesse, così come imposto dallo stesso D.P.C.M. del 12 gennaio 2017. La ricorrente non ha, quindi, in alcun modo provato di non poter formulare un’offerta, essendosi, invece, concentrata nel tentativo di dimostrare la rilevanza di criteri tecnici di valutazione delle offerte che sarebbero stati illegittimamente pretermessi nel caso di specie.
Ciò di cui, in concreto, la ricorrente si duole sono, dunque, i criteri di aggiudicazione fissati dalla lex specialis , con la conseguenza che la censura degli stessi prima che trovino applicazione risulta essere eccessivamente anticipata, non essendo dimostrata la loro lesività per la ricorrente.
In ogni caso, la censura appare anche infondata nel merito, dal momento che in più punti il capitolato speciale richiede che siano garantiti “servizi di adattamento o personalizzazione, nonché di manutenzione, riparazione o sostituzione di componenti dei dispositivi stessi”, nonché almeno un negozio nell’ambito territoriale e la presenza della figura del tecnico audioprotesista che deve garantire una serie di prestazioni puntualmente elencate, finalizzate a personalizzare la fornitura, nonché l’adattamento e la personalizzazione degli ausili. Dunque, anche se il criterio di aggiudicazione non valorizza la figura dell’audiometrista nella misura desiderata dalla odierna ricorrente, l’elemento della personalizzazione caratterizza la prestazione richiesta in modo adeguato rispetto alla tipologia di procedura di selezione di cui si controverte: ovvero una procedura “ponte”, destinata ad individuare un gruppo di fornitori affidabili cui richiedere le forniture necessarie a soddisfare le esigenze urgenti, nelle more del perfezionamento della gara centralizzata demandata a Intercent.
È altresì, infondata la deduzione volta a far discendere l’illegittimità della procedura scelta dalla fissazione di un limite di fornitura pari a 140.000 euro. La clausola cui fa riferimento parte ricorrente regola, invero, la presentazione della garanzia provvisoria, escludendo la necessità della costituzione di un deposito provvisorio in ragione del fatto che la fornitura non supererà, per ogni fornitore, l’importo suddetto, ovvero il limite direttamente imposto dalla legge che, come già ricordato, consente il ricorso alla procedura scelta (della cui legittimità già si è detto) solo per l’affidamento di forniture di importo inferiore ai 140.000 euro. Tale limite, dunque, non avrebbe potuto essere evitato se non pubblicando una gara ordinaria per la fornitura dei prodotti in questione come quella che sta attualmente impegnando Intercent.
Né l’impossibilità di formulare una compiuta offerta potrebbe essere ricondotta all’incertezza ingenerata dalla previsione della risoluzione automatica del contratto nel momento in cui sarà conclusa la gara centralizzata.
Dato conto della genericità della censura, dal momento che parte ricorrente non ha chiarito quale danno potrebbe derivarle dall’eventuale risoluzione anticipata, essa risulta comunque infondata, considerato che l’apposizione della clausola è chiaramente giustificata e legittimata dalla natura transitoria della necessità di approvvigionamento a cui risponde il ricorso alla procedura avversata.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- ne dispone la riunione;
- li respinge;
- compensa le spese del giudizio tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO