Versione
21 settembre 2000
21 settembre 2000
Art. 3. Professioni tecnico-sanitarie 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attivita' tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanita'.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualita' organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualita' organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
Commentari • 8
- 1. Interpello del 09/09/2022 n. 452 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Grandi contribuenti e InternazionaleAgenzia delle Entrate · 9 settembre 2022 · 0.9603925
genzia ntrate Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale Risposta n. 452/2022 OGGETTO: Prestazioni mediche - Regime IVA - art. 10, comma 1, n. 18) del d.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO ALFA (di seguito la società ovvero l'istante) è leader in Italia nel settore della diagnostica medica, con un alto livello di specializzazione nell'attività di refertazione. Al fine di fornire ai propri clienti un servizio quanto più completo possibile, la società intende sottoscrivere un nuovo Contratto (cfr. Allegato 3), in forza del quale nei confronti della parte committente (di seguito anche Committente) …
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Giurisprudenza • 47
- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 29/05/2018, n. 6015Provvedimento: […] 2. I motivi di ricorso possono essere così di seguito sintetizzati: a) violazione dell'art. 3 della legge n. 251 del 2000 nella parte in cui talune aree professionali tecnico sanitarie sarebbero state escluse dalla suddetta procedura di scelta; b) violazione del principio di concorsualità nella parte in cui sarebbe stato adottato, per la suddetta scelta, un mero avviso interno e non un bando aperto anche a soggetti esterni alla ASL Viterbo. Si contesta in particolare la violazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e del DPCM 25 gennaio 2008.Leggi di più...
- DPCM 25 gennaio 2008·
- art. 15 decreto legislativo n. 502 del 1992·
- giurisprudenza della Corte di Cassazione·
- procedura concorsuale·
- giurisprudenza del Consiglio di Stato·
- art. 3 legge n. 251 del 2000·
- giurisdizione amministrativa·
- violazione del principio di concorsualità·
- interesse legittimo·
- legittimazione passiva