Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 32004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32004 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Numero registro generale 6832/2025 Numero sezionale 4268/2025 Numero di raccolta generale 32004/2025 Data pubblicazione 09/12/2025
Composta da: Alberto GIUSTI Alessandra DAL MORO
NN TE MA RI
Presidente rel.
R.G. 6832/2025
Consigliere
Consigliere
P.U. 3/12/2025
Consigliere
RI RA NA SO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
responsabilità genitoriale
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al numero di registro generale 6832 del 2025, proposto da: SC LD, rappresentato e difeso dagli Avvocati Nunzio Costa e Claudia ME;
contro
ricorrente in via principale
AVV. DE ANGELIS Giovanna, nella qualità di tutore della minore Lu- VI IA ME, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Della Corte;
nei confronti di
controricorrente
PO SA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pasqualino Mira-
glia ed IC Duranti;
controricorrente e ricorrente incidentale
e nei confronti di
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PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'appello di Napoli;
intimato
avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli, pubblicato il 25 set- tembre 2024, nel procedimento iscritto al numero di registro generale 60 del 2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2025 dal Presidente Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale SA De Renzis, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale;
uditi, per il ricorrente in via principale, gli Avvocati Nunzio Costa e Claudia ME e, per la ricorrente in via incidentale, l'Avvocato IC Duranti.
FATTI DI CAUSA
1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, con ricorso del 9 aprile 2021, ha chiesto la conferma del provvedimento di collocamento in comunità della minore OV IA ME, nata a [...] il [...]. Il provvedimento era stato assunto ai sensi dell'art. 403 cod. civ. dal sindaco del Comune di Portici. I servizi sociali di quel Comune erano intervenuti a seguito di una chiamata che, il 6 marzo 2021, la minore aveva effettuato al "Telefono azzurro", nel corso della quale ella aveva manifestato il suo forte disagio dovuto al comportamento anaffettivo e trascurante di entrambi i genitori, che non avevano saputo cogliere i suoi bisogni emotivi e non l'avevano sostenuta nelle sue scelte di natura sessua- le. Il Tribunale per i minorenni, dopo aver sentito i genitori, la minore e gli operatori del servizio sociale, con decreto in data 6 luglio 2022 dichiarava entrambi i genitori decaduti dalla loro responsabilità nei
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confronti della figlia minorenne e confermava il provvedimento di collocamento in comunità. 2.- Contro questo provvedimento ha proposto reclamo il padre, LD ME, chiedendo, in completa riforma del provvedimento, la revoca della decadenza dalla responsabilità genitoriale ed il colloca- mento presso di sé della minore. Il reclamante evidenziava che nessuno dei suoi comportamenti aveva recato grave pregiudizio alla minore;
che il Tribunale aveva deciso erroneamente, avendo esaminando le sole risultanze prove- nienti dal servizio sociale di Portici che lo dichiaravano inadeguato a svolgere il ruolo genitoriale;
che egli invece aveva positivamente se- guito un percorso di rafforzamento della capacità genitoriale presso una struttura pubblica;
che la figlia, sentita davanti al Tribunale per i minorenni, si era detta disponibile ad andare a vivere con il padre. Concludeva chiedendo che fosse svolta una consulenza tecnica d'ufficio per valutare compiutamente le sue capacità genitoriali e la situazione della figlia. Nel giudizio di reclamo si è costituito il tutore della minore, che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato. Ha evidenziato, al riguardo, che la minore aveva vissuto in comunità un periodo di crescita positivo ed aveva chiesto di rimanervi e di non voler più in- contrare il padre. La madre della minore, SA NA, si è associata alle osserva- zioni e alle richieste del reclamante, proponendo, a sua volta, recla- mo incidentale per chiedere la revoca della propria decadenza dalla responsabilità genitoriale.
3. La Corte d'appello di Napoli, sezione minori, con decreto pubblicato il 25 settembre 2024, ha rigettato il reclamo.
La Corte territoriale, nella sua composizione specializzata, ha rite-
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nuto condivisibili tutte le argomentazioni svolte dal Tribunale per i minorenni, ritenendole per niente scalfite dai motivi di reclamo. Ha poi aggiunto che, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., il conte- gno delle parti stesse nel processo può essere valutato ai fini della decisione. In questa prospettiva, il contegno del ME è apparso al- la Corte d'appello improntato ad un non convinto interesse ad occu- parsi della figlia. Egli, infatti, pur essendo a conoscenza del colloca- mento in comunità della figlia e del contenuto del decreto, non noti- ficato ma comunicato dalla cancelleria del Tribunale per i minorenni il 7 luglio 2022 al proprio difensore, aveva fatto trascorrere sei mesi prima di impugnare il decreto di decadenza. Inoltre, nel reclamo aveva chiesto l'affidamento della figlia ma non aveva prodotto alcu- na domanda o provvedimento giudiziario che avesse regolamentato l'affidamento di OV IA, pur affermando nel corso del reclamo di aver cessato la convivenza con la NA da quando la bambina aveva tre anni. La Corte di Napoli ha, inoltre, sottolineato che dal complesso delle risultanze della c.t.u. sono emerse non solo l'esistenza di carenze nelle capacità genitoriali ma anche l'incapacità del padre e della ma- dre di riconoscere e di affrontare un percorso, di carattere terapeuti- co, che li aiutasse a superarle. La Corte d'appello ha tenuto conto del pervicace rifiuto della mi- nore non solo di rientrare in famiglia ma finanche di incontrare i ge- nitori. OV IA, oramai adolescente, non ritiene i genitori capaci di supportare le sue esigenze e le sue aspirazioni e vede nella loro presenza un pericolo per la sua serenità. La Corte territoriale eviden- zia che, sempre secondo la c.t.u., "OV ha portato un vissuto di doloroso coinvolgimento in episodi conflittuali in cui le veniva richie- sto, talvolta, dalla madre, di assistere. La minore è arrabbiata con il padre per aver lasciato passivamente che il tutto accadesse. En-
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trambi gli adulti, di conseguenza, non sono sempre stati in grado di proteggere la ragazza dalla loro conflittualità sia in modo indiretto, sia in modo diretto. Tutti gli episodi raccontati da OV sono stati sempre negati dai genitori, lasciando a OV un senso di rifiuto e disconoscimento del suo dolore e, impedendole il reale confronto, le hanno anche impedito di evolvere, laddove sarebbe stato opportuno poter elaborare tutti e tre insieme il vissuto traumatico che la figlia riferiva. A fronte di una minore che non ha dato motivo di dubitare delle sue capacità cognitive, che non presenta un funzionamento mentale di tipo psicotico che la distanzierebbe in maniera considere- vole dalla realtà, va preso in considerazione il suo vissuto come veri- tiero al fine di riflettere sulla sua sofferenza di figlia eccessivamente coinvolta in dinamiche disfunzionali degli adulti di riferimento. Ed an- cora: i test grafici hanno consentito di rilevare quanto il vissuto traumatico intrafamiliare sia ancora molto pregnante in lei, al punto da sostenere in lei il desiderio di recidere ogni legame con tutti i membri della famiglia, poiché sente il rischio di un continuo riattua- lizzarsi del trauma, e poiché non nutre fiducia circa le loro capacità protettive dal momento che proprio su questo piano, in questi anni, la hanno fortemente delusa. La scelta di allontanamento maturata dalla minore appare certamente risentire del vissuto traumatico rela- tivo al clima altamente conflittuale intrafamiliare a cui ha assistito e all'instabilità delle figure genitoriali. La presenza altalenante dei con- tatti con i genitori, alcune loro scelte comportamentali, poi, hanno amplificato in OV i sentimenti di non essere 'vista' nei suoi più intimi bisogni, da due genitori percepiti come incapaci di cambiare per lei. Si ritiene pertanto che non vi sia stato condizionamento della volontà di OV e che la minore, chiedendo di recidere ogni le- game con la famiglia originaria, stia solo cercando di proteggersi e di andare verso un futuro migliore".
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4. - Per la cassazione del decreto della Corte d'appello LD Me- schi ha proposto ricorso, sulla base di sette motivi. SA NA, con il controricorso, ha proposto ricorso incidentale, anch'esso affidato a sette motivi.
Il tutore della minore ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero, in prossimità dell'udienza, ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso principa- le e del ricorso incidentale e la cassazione del decreto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo del ricorso principale (Nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost.) censura che la pronuncia impugnata sia motivata per relationem alla decisione di primo grado con scarno supporto argomentativo che non consente di appurare attraverso quali passaggi il giudice d'appello sia giunto alla condivi- sione del decreto del Tribunale per i minorenni, previa effettiva valu- tazione della infondatezza dei motivi di gravame e adeguata conside- razione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e delle do- glianze articolate. Con il secondo motivo, LD ME lamenta, ancora, la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione agli artt. 116 cod. proc. civ., 24 Cost. e 132, secondo comma, n.
4. cod. proc. civ., in quanto la Corte d'appello, nel valutare il contegno del reclamante, ha dichiarato di valutare secondo il suo prudente apprezzamento il ter- mine lungo di proposizione del reclamo e la mancata richiesta di affi- damento della figlia. Il terzo motivo del ricorso principale è rubricato "nullità della sentenza e del procedimento, art. 360, primo comma, n. 4, cod.
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proc. civ., in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost.", in quanto la de- cisione impugnata, là dove argomenta riportando due passi della re- lazione della c.t.u., non renderebbe motivazione alcuna, essendo l'elaborato peritale "inintelligibile", nulla specificando circa una pre- sunta incapacità genitoriale di LD ME, ed essendo mancante degli allegati riguardanti gli incontri del consulente con la minore e i genitori. Con il quarto motivo, ci si duole della nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'obbligo imposto dall'art. 112 cod. proc. civ. di pronunciare su tutta la domanda attraverso l'esame dei singoli motivi di reclamo e delle eccezioni ivi sollevate. Ad avviso del ricor- rente in via principale, la Corte del merito avrebbe omesso la valuta- zione di fatti rilevanti e decisivi sottoposti al suo esame con i motivi di reclamo, e sarebbe pervenuta alla conferma del provvedimento impugnato mediante un mero rinvio per relationem alla decisione di primo grado, un erroneo richiamo al comportamento processuale del reclamante e un utilizzo acritico della relazione di c.t.u. Con il quinto motivo, il ricorrente in via principale denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 330, 333 e 403 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., oltre che del generale principio dell'art. 111 Cost.; motivazione omessa, carente e contrad- dittoria e insufficiente ed erronea ricostruzione del fatto, per man- canza di alcuna prova agli atti circa una condotta del ricorrente nei confronti della figlia tale da provocarne danno e determinare la gra- ve irrogazione della sanzione di decadenza dalla responsabilità geni- toriale disposta dalla Corte di merito. Con il medesimo mezzo, BA do ME si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, della nullità del capo della decisione impugnata relativo al contegno processuale
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del reclamante ivi ritenuto influente ai fini della decisione, per avere il reclamante azionato il suo diritto nell'ambito dei tempi e delle mo- dalità disciplinati dalla legge e perché, prima della vicenda che occu- pa, ai fini del superiore interesse della figlia minore che conviveva con la madre, il reclamante non aveva alcuna valida ragione di chie- derne l'affidamento presso di sé. Con il sesto motivo, il ricorrente in via principale prospetta la nullità del decreto impugnato e del procedimento, in relazione agli artt. 336, 336-bis, 337-octies cod. civ., 12 della Convenzione di New York e 6 della Convenzione di Strasburgo sui diritti dei minori, aven- do la Corte del merito mancato di disporre l'audizione della minore OV IA, in violazione delle suddette disposizioni di legge. Il settimo e ultimo motivo del ricorso principale è rubricato "vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 315-bis, 336, 336-bis e 337- octies cod. civ. (nei relativi testi vigenti anteriormente alla loro abro- gazione, ex legge n. 197 del 2022), 12 della Convenzione di New York e 6 della Convenzione di Strasburgo sui diritti dei minori, in re- lazione all'art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ.", avendo la Corte d'appello omesso di disporre l'audizione della minore OV IA, in violazione delle suddette norme di legge, nonostante la stessa sia ultradodicenne e nonostante la richiesta fatta in tal senso alla Corte d'appello nel proprio atto di reclamo e nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 9 settembre 2023. 2. Il primo motivo del ricorso incidentale di SA NA pro- spetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 330 e ss. cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., non sussistendo, a suo avviso, i presupposti per la declaratoria di decadenza dalla re- sponsabilità genitoriale. Il provvedimento impugnato avrebbe dichia- rato la decadenza della responsabilità genitoriale della madre in as- senza dei presupposti richiesti dalla norma e senza il rispetto dei
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principi di proporzionalità, gradualità e necessità, che la giudicazione 09/12/2025 denza di legittimità e la normativa sovranazionale impongono. Ad avviso della ricorrente in via incidentale, l'art. 330 cod. civ., infatti, consentirebbe al giudice di pronunciare la decadenza solo qualora emerga la violazione o trascuratezza dei doveri genitoriali o l'abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio per il minore, e non già in presenza di semplici difficoltà relazionali o conflittualità episodica, specialmente se non accompagnate da un accertamento rigoroso e da riscontri oggettivi. La ricorrente in via incidentale, con il secondo mezzo, denuncia la violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost., dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. La Corte d'appello avrebbe del tutto omesso di valutare elementi fattuali e documentali che erano stati ritualmente allegati e discussi nel corso del giudizio e che, se esaminati, avrebbero potuto condurre a diversa decisione. La Corte d'appello avrebbe completamente trascurato di considerare il contenuto della relazione psicologica redatta dal dott. Alessandro Meluzzi. Sostiene, inoltre, la ricorrente in via incidentale che il decreto impugnato non conterrebbe alcuna considerazione specifica sugli elementi a favore della madre né una reale pondera- zione degli interessi coinvolti, e risulterebbe incentrato esclusiva- mente sulla percezione soggettiva della minore, senza alcuna valuta- zione autonoma del giudice di merito. Il terzo mezzo lamenta che il decreto impugnato sarebbe viziato da una motivazione apparente. Ad avviso della ricorrente in via in in- cidentale, l'obbligo motivazionale non potrebbe ritenersi assolto, in ragione del laconico rinvio per relationem alla decisione di primo grado. Con il quarto motivo (violazione dei principi di cui alla legge n. 184 del 1983, dell'art. 30 Cost. e degli artt. 6 e 8 CEDU, in relazione
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all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia l'omessazione 09/12/2025 vazione di percorsi di recupero del legame genitoriale, meno invasivi rispetto alla misura estrema della decadenza dalla responsabilità ge- nitoriale. Tale omissione si porrebbe in aperto contrasto con i principi fondamentali che regolano il sistema di protezione del minore e il mantenimento dei legami familiari, i quali impongono al giudice, prima di giungere a soluzioni estreme, di esperire tutti i mezzi idonei al supporto delle capacità genitoriali e alla conservazione dell'unità familiare. La Corte d'appello, nel confermare la decadenza della NA senza avere attivato o anche solo considerato gli strumenti di recupero previsti dall'ordinamento, avrebbe violato il principio di proporzionalità, trascurando l'obbligo di protezione dei legami fami- liari in via prioritaria rispetto all'allontanamento, e avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Il provvedimento impugnato, secondo la ricorrente in via incidentale, risulterebbe pertanto viziato nella sua interezza e meritevole di an- nullamento. Con il quinto motivo, la ricorrente in via incidentale denuncia la violazione dell'art. 8 CEDU, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sotto il profilo della proporzionalità nella valutazione della re- sponsabilità genitoriale. La Corte d'appello avrebbe confermato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della NA senza effet- tuare alcun bilanciamento tra l'interesse della minore alla protezione da un disagio percepito e il suo diritto a mantenere un legame affet- tivo con la madre naturale, né avrebbe valutato se la misura adotta- ta fosse realmente necessaria in una società democratica ai sensi della norma convenzionale. Il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 5 della legge n. 184 del 1983, per omissione dell'attività di sostegno e agevolazione del rientro familiare da parte dei servizi sociali. Il citato art. 5 preve-
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de che, qualora il minore venga collocato al di fuori del proprio nu- cleo familiare, i servizi sociali devono operare attivamente per man- tenere e rafforzare il rapporto con la famiglia di origine, svolgendo opera di sostegno educativo e psicologico e favorendo il rientro del minore secondo modalità idonee, personalizzate e graduate. L'inter- vento dei servizi non può essere concepito come meramente esecu- tivo del collocamento, ma deve esplicitamente tendere alla ricostru- zione del legame familiare, nel rispetto del principio fondamentale - sancito anche dall'art. 1 della medesima legge - secondo cui il mino- re ha diritto di crescere nella propria famiglia. Nel caso di specie, in- vece, i servizi sociali di Portici, dopo il collocamento della minore Lu- VI IA presso la comunità educativa, avrebbero completamente disatteso i compiti ad essi affidati. Non avrebbero contattato i geni- tori per l'avvio dei percorsi di sostegno, nonostante un preciso man- dato giudiziale, e non avrebbero mai attivato - né spontaneamente, né su sollecitazione del giudice - un progetto volto alla ricostruzione del rapporto madre-figlia. Con il settimo e ultimo motivo, la ricorrente in via incidentale prospetta la violazione dell'art. 332 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per mancata valutazione della possibilità di rein- tegrazione nella responsabilità genitoriale. La Corte d'appello avreb- be completamente omesso di considerare tale profilo, nonostante fosse stato documentalmente dimostrato che la madre di OV IA aveva intrapreso e concluso un percorso terapeutico personale, condotto dal dott. Alessandro Meluzzi, dal quale era emersa l'assenza di patologie psichiatriche, la piena consapevolezza del pro- prio ruolo e delle criticità emerse nel rapporto con la figlia, nonché la capacità riflessiva ed empatica necessaria per affrontare un graduale processo di riavvicinamento. Nessuna delle risultanze cliniche e rela- zionali emerse successivamente alla pronuncia di primo grado sa-
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rebbe stata oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale, la quale si sarebbe limitata a confermare la decadenza in modo statico e aprioristico. La Corte d'appello avrebbe ancorato la propria deci- sione al solo atteggiamento di rifiuto espresso dalla minore, assu- mendolo come dato definitivo e cristallizzato, in assenza di accerta- menti psicologici specifici e di un'indagine sulle cause e le dinamiche familiari sottostanti. Sarebbe stato disatteso il principio per cui l'interesse del minore va sempre verificato in relazione all'ambiente affettivo originario e al diritto di ogni bambino a conservare relazioni stabili con entrambi i genitori, anche in situazioni di temporanea dif- ficoltà. 3. - I motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale pos- sono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta con- nessione. 4.- Essi sono fondati, nei termini di seguito precisati.
5. Il decreto della Corte di appello di Napoli, sezione per i mi- norenni, ha confermato la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 330 cod. civ., del padre e della madre nei confronti della figlia minorenne OV IA. La vicenda trova la sua origine in una telefonata della minore, che all'epoca non aveva ancora compiuto tredici anni, la quale, redu- ce da un lockdown epocale, non sentendosi compresa dalla mamma ed in generale da entrambi i genitori, chiamava il "Telefono Azzurro" per segnalare il proprio malessere psicologico. In particolare, il gior- no 6 marzo 2021, la minore contattò il "Telefono Azzurro" riferendo che i genitori (non uniti in matrimonio e, all'epoca, non più conviven- ti) litigavano spesso e avevano difficoltà, per un verso, a compren- derla nelle sue esigenze emotive e, per l'altro verso, a sostenerla nel percorso di affermazione del suo orientamento sessuale. Nel corso
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della telefonata, e nei successivi approfondimenti svolti dai servizi sociali, la minore raccontava, in particolare, di sentirsi non compresa e accettata nella propria identità e nel proprio orientamento affetti- vo, soprattutto dalla mamma, poco empatica nell'affrontare i disagi della figlia e descritta come persona nervosa ed irascibile. In questo contesto, OV IA ha accolto con favore e con sol- lievo il collocamento in comunità e, in sede di ascolto, inizialmente ha ipotizzato la sua fuoriuscita dalla comunità solo nel caso in cui fosse potuta andare a vivere con il padre o con i nonni paterni, per poi prendere atto della incapacità anche del padre a sostenerla e a darle risposte adeguate.
6. Nel caso di specie, la scelta della minore di allontanarsi da entrambi i genitori, considerati responsabili del proprio malessere, per quanto dolorosa e significativa di una difficoltà relazionale con il padre e la madre, è stata assunta come l'unico parametro per di- sporre la loro decadenza dalla responsabilità genitoriale, senza veri- ficare, attraverso una specifica azione di supporto dei servizi sociali territoriali, le possibilità di recuperare il rapporto con i propri genito-
ri.
7. La pronuncia della Corte d'appello fa leva, per giustificare la decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità, su tre passaggi motivazionali: (a) sulla "perfetta condivisibilità" di tutte le argomen- tazioni svolte dal Tribunale di prime cure, "per niente scalfite dai mo- tivi di reclamo"; (b) sul contegno del padre nel processo, "impronta- to ad un non convinto interesse ad occuparsi della figlia"; (c) sul complesso delle risultanze della c.t.u., dalle quali sarebbero emerse carenze nelle capacità genitoriali e incapacità di riconoscerle e di af- frontarle attraverso un idoneo supporto.
8. Occorre, in limine, ribadire che, ai sensi dell'art. 330 cod.
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civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità ge- nitoriale nei casi in cui il genitore violi o trascuri i suoi doveri ovvero abusi dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio (Cass., Sez. I, 16 settembre 2024, n. 24708). La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il provvedimen- to di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il mi- nore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percor- so di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento e coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costitui- sce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano co- munque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a cre- scere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a compor- tamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145). Pertanto, se
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non vi è un concreto pregiudizio, l'autorità giudiziaria non può inter- venire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio.
9. Nella specie, il percorso motivazionale che accompagna il decreto della Corte d'appello appare inidoneo a sostenere una deci- sione così drastica e radicale come la decadenza di entrambi i geni- tori dalla responsabilità genitoriale. In primo luogo, la Corte territoriale afferma di condividere "tutte le argomentazioni svolte dal Tribunale di prime cure e per niente scalfite dai motivi di reclamo". Si tratta, tuttavia, di una affermazio- ne che, nella sua laconicità per relationem, non consente di appurare se la Corte d'appello sia pervenuta alla condivisione della decisione del Tribunale per i minorenni attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di reclamo, previa adeguata considerazione delle allegazioni difensive. Quanto, poi, al secondo passaggio motivazionale del decreto, là dove la Corte d'appello ha ritenuto di trarre argomenti di prova dalla mera circostanza che l'atto di reclamo era stato presentato nel ter- mine lungo di sei mesi dalla comunicazione della decisione di primo grado, esso appare, a questo Collegio di legittimità, in violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. Il giudice, infatti, può desumere argomenti di prova dal compor- tamento processuale delle parti, in particolare da condotte non colla- borative delle medesime sul piano dell'accertamento dei fatti, quali il rifiuto di tollerare le ispezioni di cose, luoghi o persone ordinate dal giudice, oppure il rifiuto di adempiere all'ordine giudiziale di esibizio- ne dei documenti. Tuttavia, gli argomenti di prova che, ai sensi dell'art. 116, se-
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condo comma, cod. proc. civ., il giudice può discrezionalmente de- sumere, in base al principio del libero convincimento, dal contegno delle parti nel processo, non possono spingersi fino al punto di ri- comprendere in tale ambito, e nella relativa stigmatizzazione, il ter- mine, pur applicabile, che la parte abbia inteso utilizzare per eserci- tare, con il reclamo al giudice superiore, il suo diritto di difesa, ga- rantito dall'art. 24 della Costituzione. Il Collegio rileva che la proposizione del reclamo nel termine lun- go non è fonte di argomento di prova, perché non è un dato signifi- cativo da cui si possa inferire, anche solo latamente, un presunto di- sinteresse, attuale o pregresso, del genitore a prendersi cura della figlia, né costituisce un segno che informa su quei fatti rilevanti del passato alla stregua dei quali sia doverosa la valutazione in ordine alla opportunità della misura. Un giudizio di fatto fondato sul termine utilizzato per impugnare - per sua natura assolutamente non univoco, né pregnante di signi- ficato non appare, prima facie, per nulla razionale, per difetto di plausibilità, dal punto di vista empirico-epistemico, tra premesse e conclusione. E tale difetto di rappresentatività, plausibilità e coeren- za è sindacabile in cassazione, perché incide sulle basi logiche di una motivazione che, per precetto legislativo, deve essere prudente. Con riferimento, poi, all'ultimo passaggio motivazionale, nel qua- le la Corte d'appello, richiamando il complesso delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dà conto dell'esistenza di carenze nelle capacità genitoriali di entrambe le figure, riferendo della rabbia della minore con il padre "per avere lasciato passivamente che il tutto ac- cadesse", della sua sofferenza per essere "eccessivamente coinvolta in dinamiche disfunzionali degli adulti di riferimento" e della sua pau- ra "di non essere 'vista' nei suoi più intimi bisogni da due genitori percepiti come incapaci di cambiare per lei", si tratta di un apparato
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argomentativo per più tratti generico e affidato a frasi stereotipate. La motivazione rimanda, infatti, a una, non meglio precisata, inade- guatezza genitoriale materna, emersa all'esito non favorevole del percorso di valutazione delle capacità genitoriali (con la sua scarsa capacità di interazione con la figlia, verso la quale, anche nei contatti telefonici, ha continuato ad essere svalutante e poco empatica); fa leva, inoltre, sulla modesta consapevolezza delle proprie responsabi- lità da parte del padre (poco centrato nel ruolo genitoriale, al punto che la figlia, inizialmente desiderosa di ricostruire il rapporto con lui, ha poi preso atto dell'inidoneità della figura paterna ad accompa- gnarla nel delicato percorso di crescita). La Corte del merito si è così adagiata, supinamente e acritica- mente, sulle conclusioni dell'ausiliare, senza esercitare quell'esame dettagliato che, nella specie, si imponeva, alla luce delle molteplici criticità evidenziate dal ME sotto diversi profili. Segnatamente: (a) per avere il consulente tecnico omesso di depositare le riprese video degli incontri avvenuti con la minore nel corso delle operazioni peritali;
(b) per essere la relazione peritale affetta da contraddizione, là dove, prima, a pag. 45 dell'elaborato, afferma che per OV sarebbe importante fare esperienza di funzioni genitoriali efficaci al di fuori del contesto della comunità educativa, per poi precisare, in sede di risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, che la per- manenza nella struttura di accoglienza risulta rappresentare la solu- zione che meglio corrisponde all'interesse della minore;
(c) per l'errore compiuto dal c.t.u. quanto alla stessa età di OV IA, ove si consideri che, sebbene le operazioni peritali siano iniziate il 26 giugno 2023, allorché la minore, nata il [...], aveva 14 anni e 9 mesi, e siano terminate il 30 marzo 2024, allorché aveva 15 anni e mezzo, il perito d'ufficio, nel colloquio avuto con OV il 21 ottobre 2023, si spinge ad affermare che la minore ha quasi di-
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ciotto anni;
(d) per essersi il c.t.u. lasciato andare a considerazione 09/12/2025 di tono moraleggiante, là dove egli arriva a qualificare come sui ge- neris il comportamento delle due figure genitoriali per il solo fatto che capitava che "il papà dormisse a casa NA nonostante fossero già separati", così finendo con il porre in un secondo piano l'intento, apprezzabile, di non privare OV IA della continuità della rela- zione con entrambi i genitori;
(e) per avere il consulente svolto il suo incarico dando per scontato che fossero già state individuate disfun- zioni oggettive nel rapporto genitoriale, quando invece l'individuazione delle stesse costituiva proprio l'oggetto del suo ac- certamento e della sua indagine. 10. - Il Collegio è consapevole del fatto che, in un precedente di circa trent'anni fa (si tratta di Cass., Sez. I, 15 gennaio 1998, n. 317), si è statuito che, in tema di provvedimenti relativi alla prole, conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del ma- trimonio, ed anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescen- te e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario senti- menti di avversione o, addirittura, di ripulsa a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente ri- mossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario. Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del
-
figlio ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se
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disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stes-
sa.
Occorre, nondimeno, ribadire che il richiamato precedente non esclude, ma anzi impone, la necessità di valutare la profondità e l'intensità di detti sentimenti, come pure l'impossibilità di rimuoverli nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche. È, infatti, principio costantemente ribadito quello secondo cui il giudice del merito, nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla re- sponsabilità genitoriale, deve in primo luogo esprimere una prognosi sulla effettiva, ed attuale, possibilità di recupero, attraverso un per- corso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali (Cass., Sez. I, 9 giugno 2017, n. 14436; Cass., Sez. I, 8 aprile 2019, n. 9763).
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11. Un altro vizio del decreto impugnato risiede nel mancato ascolto della minore dinanzi alla Corte territoriale. OV IA è stata ascoltata in primo grado, dinanzi al Tribunale per i minorenni partenopeo, all'udienza del 4 gennaio 2022, quando la minore aveva poco più di tredici anni. Alla data della proposizione del reclamo, il 9 gennaio 2023, la minore aveva compiuto quattordici anni. La Corte d'appello, tuttavia, nonostante fosse stata sollecitata dal reclamante, non ha disposto l'ascolto della minore e la pronuncia non reca alcuna motivazione al riguardo. La Corte distrettuale non è stata messa neppure nelle condizioni di ascoltare indirettamente la minore, non avendo il c.t.u. depositato le audizioni video di OV dal medesi- mo effettuate. L'adempimento si appalesava necessario, essendo espressamente destinato a raccogliere le opinioni di OV e di valutare i suoi bisogni. Il mancato ascolto della minore costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della stessa.
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12. La pronuncia della Corte territoriale finisce così con il pog- giare, acriticamente, sulle conclusioni della consulenza tecnica, in assenza, tra l'altro, di qualsivoglia approfondimento sulle possibilità di recupero della relazione genitori-figlia e senza che sia mai stato predisposto, in via preventiva, alcun percorso volto al sostegno della genitorialità o al riavvicinamento graduale, nonostante la disponibili- tà dei primi e la mancanza di episodi pregiudizievoli nei confronti della seconda. In particolare, non risulta essere stato avviato alcun tentativo di ricostruzione del rapporto madre-figlia, nonostante la di- sponibilità della NA a seguire percorsi di sostegno e l'assenza di impedimenti oggettivi a un riavvicinamento guidato. L'adozione di una misura irreversibile senza aver prima esplorato alternative effet- tive e personalizzate costituisce una compressione ingiustificata dei diritti fondamentali che qui vengono in rilievo. La Corte d'appello non dà conto di azioni intraprese dai servizi sociali per favorire una mediazione. Non risulta essere stato autoriz- zato un programma di incontri protetti o progressivi. Non risultano essere stati incaricati esperti per accompagnare la minore in un per- corso di elaborazione del conflitto. L'immediata adozione dei provvedimenti di interruzione del le- game familiare, quale misura estrema e definitiva, assunta senza al- cun previo tentativo di percorsi di recupero relazionale e di sostegno, ha finito per cristallizzare un rifiuto che avrebbe potuto rivelarsi me- ramente transeunte, in violazione del principio di proporzionalità. Ne è derivata una stabilizzazione forzata dell'allontanamento, senza che siano state vagliate e sperimentate alternative concrete. Si è finito così con il posporre l'interesse della minore di crescere in famiglia, che va sempre verificato in relazione all'ambiente affettivo originario e al diritto di ogni figlio e di ogni figlia a conservare relazioni stabili con entrambi i genitori, sempre che la situazione di difficoltà sia
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temporanea e non siano in atto situazioni di pregiudizio insuperabili
in quell'ambiente.
13.
Preme evidenziare che il decreto impugnato non ha evi- denziato in nessun punto della scarna motivazione un problema di effettivo ostacolo della minore nel suo orientamento sessuale. In altri termini, la misura della decadenza del padre e della ma- dre dalla responsabilità genitoriale non riposa su episodi di maltrat- tamenti né su forme di violenza psichica o psicologica. Nel decreto della Corte d'appello non si riferisce, in nessun mo- do, di condotte autoritarie del padre o della madre esercitate attra- verso l'irrisione svalutante dell'attrazione affettiva avvertita dalla fi- glia o mediante la frapposizione di impedimenti alla frequentazione di amicizie o per il tramite della manifestazione di sentimenti di av- versione o denigrazione o mediante condotte miranti all'esercizio dello ius corrigendi per indurla ad una "scelta" conforme alle aspet- tative dei genitori. In proposito, è dirimente quanto riferito da OV IA nel cor- so della sua audizione all'udienza del 4 gennaio 2022 (e risultante dal verbale contenuto nel fascicolo di primo grado). Premesso di avere avuto sempre "un buon rapporto con papà perché è più mite e tranquillo", la minore ha dichiarato di avere confidato a sua madre, qualche settimana prima della telefonata al "Telefono Azzurro", "di provare attrazione per entrambi i sessi". La mamma "rimase in si- lenzio, il giorno dopo fece finta di nulla". OV IA si "sarebbe aspettata un atteggiamento più comprensivo da parte sua". Poi ne parlò con il babbo e riferisce di avere "trovato maggiore comprensio- ne da parte sua", tanto da manifestare il desiderio di "trasferir[si] da papà, incontrando ogni tanto mamma". A ciò aggiungasi che la relazione del c.t.u., espletata nel corso
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del giudizio di secondo grado, osserva, a pag. 41, che "se la circo- stanza scatenante l'allontanamento di OV dai genitori può es- sere stata la complessa gestione del coming out, i motivi sostanziali che hanno determinato il protrarsi di tale rifiuto sembrerebbero es- sere diversi". 14. - Se ci trovassimo al cospetto di maltrattamenti, anche da un punto di vista soltanto psicologico, da parte dei genitori, sarebbe certamente configurabile un grave pregiudizio, o un pericolo di grave pregiudizio, ricadente nell'ambito dell'art. 330 cod. civ., perché la tu- tela della personalità del minore rileva come vincolo alla discreziona- lità educativa, essendo la responsabilità genitoriale finalizzata all'interesse del minore e al rispetto della sua libertà di autodetermi- nazione. Se, per un verso, l'identità del minore si accresce di elementi che provengono dalla sua appartenenza al nucleo familiare (che è, an- che, alla base della formazione di una identità psicologica e cultura- le), per l'altro verso, il diritto all'identità personale, ad essere se stessi, comprende gli aspetti relativi all'orientamento sessuale, trat- tandosi di un diritto nella cui dimensione e declinazione plurale si compenetrano sia la costruzione della propria identità, sia il libero svolgimento e l'espressione della propria personalità. L'identità del minore si caratterizza, infatti, per la multidimensio- nalità diacronica. La persona minore di età si trova in una fase dinamica di forma- zione e la sua identità personale è in corso di elaborazione secondo un paradigma relazionale. La promozione dello sviluppo della persona in formazione e della sua identità individua le coordinate fondamentali nelle quali si inseri- sce il processo di crescita della persona umana.
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Parallelamente, nell'evoluzione del concetto di potestà, e necazione 09/12/2025 cessivo passaggio, avutosi con il d.lgs. n. 154 del 2013, dalla pote- stà alla responsabilità, vi è il riflesso di un articolato sviluppo, con l'esaltazione degli aspetti di impegno e di doverosità - a scapito degli aspetti di potere o autorità della posizione dei genitori. La complessità della situazione giuridica soggettiva della quale sono investiti si accompagna alla ridefinizione dei rapporti tra genito- ri e figli nella direzione della riduzione dei poteri dei primi in propor- zione all'aumento dell'area di autodeterminazione degli altri. La genitorialità non è solo e non è tanto una posizione individua- le, una situazione giuridica soggettiva, per quanto complessa, ma è una relazione. Si è genitori di figli, si è responsabili verso i figli. Così, i doveri ed i poteri, pur sempre e necessariamente esistenti, dei genitori, si de- clinano in termini di relazione e in questa si definiscono. Della re- sponsabilità genitoriale è parte coessenziale il doveroso rispetto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio o della figlia. La famiglia, nella pluralità dei suoi modelli e anche nella varietà delle sue esperienze concrete, è un luogo fondamentale per la for- mazione, la crescita e lo sviluppo della persona, perché in essa e at- traverso di essa l'adolescente, che non può pensarsi in maniera iso- lata e autosufficiente, avverte il senso e la dimensione dell'altro, progettandosi e immaginandosi insieme agli altri componenti della famiglia, in una comunità di affetti e di solidarietà. La famiglia è luogo di condivisione non solo dei tempi sereni, ma anche delle difficoltà, per la sua capacità di generare, naturalmente o, se del caso, previo supporto, percorsi per il loro superamento. La responsabilità genitoriale si esprime immancabilmente tenen- do conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio o della
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figlia.
15. Il provvedimento impugnato poggia, semplicemente, su una difficoltà a comprendere e a condividere. I genitori di OV IA, in una situazione già problematica de- rivante dalla loro non convivenza e dal clima tra loro non sempre idilliaco, si sono sentiti, essi stessi, confusi e non hanno saputo come comportarsi o come affrontare la complessità della situazione riguar- dante la loro figlia. Si è di fronte, in altri termini, a una difficoltà a (non a un rifiuto di) accompagnare la figlia nella ricerca e nella progressiva afferma- zione della sua identità; si è al cospetto, insomma, di una distanza emotiva dai suoi bisogni. In questo contesto, il rifiuto di continuare a vivere con i genitori, sorto in un momento di difficoltà nelle relazioni familiari innescato dal tentativo della figlia di trovare risposte presso i suoi genitori e nella frustrazione di vederli poco disponibili in quanto coinvolti, a lo- ro volta, nelle loro conflittualità, per un verso non è stato sufficien- temente verificato nell'origine, nella genuinità e nelle eventuali in- fluenze esterne, e per l'altro verso non è stato posto in bilanciamen- to e in comparazione - come ha esattamente evidenziato l'Ufficio del Procuratore generale della Corte di cassazione con il diritto, e con l'interesse, della stessa minore a preservare, e a rinsaldare, il lega- me con i propri genitori e con il nucleo familiare. Un tale bilanciamento avrebbe dovuto essere calibrato in concre- to e ritagliato sulla misura del caso, in relazione alle circostanze ma anche alla concreta maturità della figlia. 16. La decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sicché postula un ina-
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dempimento dei doveri inerenti alla funzione genitoriale di particola- re importanza, che abbia arrecato o sia suscettibile di arrecare al fi- glio un grave pregiudizio. La relativa pronuncia richiede che la valu- tazione del giudice del merito riposi su fatti concreti e che gli ele- menti indiziari eventualmente utilizzati nel ragionamento inferenziale abbiano il carattere della gravità, della precisione e della concordan-
za.
La decadenza dall'ufficio di cura personale del padre e della ma- dre avrebbe richiesto l'individuazione di condotte oggettivamente malevole o disfunzionali a carico dei genitori, non potendo essere fondata semplicemente su giudizi apodittici affidati a frasi stereotipa- te o su profili secondari che non colgono, nell'essenziale, il senso di un ufficio strettamente funzionalizzato all'interesse del minore e alla formazione della sua personalità e non sono di per sé rivelatori di una chiusura verso l'altro o di un'ingerenza preclusiva alla possibilità di riannodare il rapporto. 17. - Il decreto impugnato è cassato. La causa deve essere rinviata, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di Napoli, sezione per i minorenni, in diversa composizione, affinché la stessa riesamini nuovamente, ed allo stato attuale, non solo l'idoneità o l'attitudine della madre e del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale, bensì anche l'effettiva sussistenza, in con- creto, di specifiche condotte pregiudizievoli suscettibili, sulla scorta di un giudizio prognostico, di potenzialmente incidere, in modo gra- ve, sul benessere psico-fisico ed evolutivo della minore, la quale in atto trovasi collocata in una comunità. 18. La peculiarità della vicenda oggetto di giudizio, valutata unitariamente alla natura del procedimento, volto al perseguimento del superiore interesse della minore, giustifica la compensazione in-
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tegrale delle spese di lite.
19. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte accoglie entrambi i ricorsi, nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, sezione per i minorenni, in diversa composizione. Dichiara in- teramente compensate tra le parti le spese di lite. È disposto, in caso di diffusione, l'oscuramento dei nominativi e dei dati personali delle parti coinvolte nel procedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Alberto Giusti)
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