Sentenza 30 gennaio 2020
Sentenza 3 febbraio 2020
Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
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Ordinanza collegiale 12 luglio 2021
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Decreto presidenziale 4 marzo 2022
Sentenza 18 marzo 2022
Sentenza 30 marzo 2022
Sentenza 26 aprile 2022
Sentenza 2 maggio 2022
Ordinanza cautelare 28 giugno 2022
Sentenza 8 giugno 2023
Improcedibile
Sentenza 23 luglio 2025
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- 1. Abbandono rifiuti: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/07/2025, n. 6551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6551 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06551/2025REG.PROV.COLL.
N. 04429/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4429 del 2022, proposto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Molise e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
SA EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Papa e Antonella Colalillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 92/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di SA EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Davide Ponte e udito l’avvocato Giacomo Papa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente intende adeguare la propria abitazione, di appena 47,75 mq, alle esigenze di vita del suo nucleo familiare, in pari tempo conformando l’edificio alle prescrizioni antisismiche vigenti.
Il fabbricato sorge nel centro abitato della frazione di Monteverde, in area assoggettata al piano territoriale paesistico ambientale di area vasta (P.T.P.A.A.V.) n. 3 “Massiccio del Matese”.
2. L’Amministrazione, con i provvedimenti impugnati, ha prescritto la riduzione delle dimensioni dell’ampliamento di oltre un terzo rispetto a quello di progetto (che constava di complessivi 24 mq.), “al fine di meglio integrare l’ampliamento con l’esistente”; essa ha anche imposto di non realizzare le vedute nelle facciate del piano primo, sostituendole con dei lucernari da inserire nella copertura dell’edificio, in modo tale da soddisfare comunque i rapporti aero-illuminanti.
3. All’esito del giudizio di prime cure, con la sentenza impugnata il Tar ha accolto il gravame, sulla scorta delle seguenti considerazioni: “Tali prescrizioni si pongono anzitutto in contrasto con la disciplina paesaggistica della zona ‘PA1’, la quale (giova ripeterlo) assoggetta gli interventi ‘b3’e ‘b4’ alla sola verifica di ammissibilità in sede di formazione del PRG comunale, e non anche al previo nulla-osta ambientale. Le stesse prescrizioni confliggono poi anche con l’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, nella parte in cui quest’ultima norma prevede che il parere della Soprintendenza venga reso, in ogni caso, “nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico”
Mette poi conto ricordare che nella fattispecie il Comune, con attestazione dell’8.3.2021 depositata dal privato, ha posto in rilievo l’assenza di esigenze di tutela paesaggistica con riferimento all’area destinata all’intervento di ampliamento e ristrutturazione, ponendo in evidenza che nella S.C.I.A. inoltrata dalla ricorrente “non vengono individuati e/o indicati elementi puntuali, lineari o areali che si assumono come riferimento per l’applicazione in una o più modalità di tutela e valorizzazione paesaggistica-ambientale”.
A fronte di tale favorevole giudizio di compatibilità, le prescrizioni successivamente previste dalla Soprintendenza, per il loro carattere fortemente limitativo della realizzazione delle opere progettate, avrebbero dovuto formare oggetto di un’attenta e specifica valutazione da parte della Regione Molise, stante la natura non vincolante, nello specifico, del parere della Soprintendenza”.
4. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello il Ministro della Cultura, la Regione Molise e la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio del Molise articolando n. 3 motivi di gravame.
Con il primo motivo si è dedotto “error in iudicando - violazione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione”; si lamenta che le considerazioni del Tar Molise, nella sentenza oggetto di impugnazione, svolgono una critica all'operato della Sovraintendenza attinente al merito della valutazione, che però non può essere sindacato dal Giudice amministrativo, il cui controllo, come già evidenziato, è limitato al vaglio di ragionevolezza e logicità della motivazione.
Con il secondo motivo si è dedotto “error in iudicando. erronea interpretazione delle norme tecniche del p.t.p.a.a.v.”, lamentando che la ricostruzione operata dal giudice amministrativo sia smentita dal Piano territoriale paesistico ambientale di area vasta (P.T.P.A.A.V.) n. 3 “Massiccio del Matese” nella parte in cui prevede che per gli interventi b3 e b4, ossia interventi strutturali di ampliamento e di ristrutturazione, è sempre previsto il rilascio del nulla osta paesaggistico e quindi dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004.
Con il terzo motivo di appello si è dedotta erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146 cit., lamentando che è errato ritenere, come ha fatto il giudice di primo grado, l’autonomia della Regione Molise rispetto al parere della Soprintendenza, in ragione della cogestione tra le due Amministrazioni, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.
5. Si è costituita in giudizio parte appellata, chiedendo la declaratoria di improcedibilità – per le evidenziate sopravvenienze – ed il rigetto dell’appello.
6. All’udienza di smaltimento del 4 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
7. Preliminarmente, appare fondata l’eccezione di improcedibilità, dedotta da parte appellata. Infatti, nelle more del giudizio il Comune ha rilasciato alla ricorrente il titolo edilizio ed è stato richiesto un nuovo parere alla sovrintendenza che lo ha rilasciato in senso favorevole, con minori e meno impattanti prescrizioni; va quindi dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse delle parti appellanti ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
8. Afferma l’appellata nell’ultima memoria, cui non replica l’appellante, che il nuovo parere rilasciato dalla Soprintendenza e richiamato nell’autorizzazione paesaggistica n. 151/2024 contiene delle prescrizioni vincolanti solamente per ciò che concerne la rifinitura degli infissi, dei pannelli fotovoltaici e del cappotto termico oggetto dell’intervento edilizio, non facendo alcuna menzione delle illegittime prescrizioni imposte con l’autorizzazione paesaggistica annullata dal Giudice di prime cure. Dunque, la Soprintendenza, chiamata ad esprimersi nuovamente sull’intervento edilizio oggetto dell’autorizzazione annullata dal Tar con la sentenza gravata, ha espresso un nuovo parere sulla compatibilità ambientale dell’intervento de quo ai vincoli ambientali esistenti, confluito nell’autorizzazione paesaggistica n. 151/2024. Ebbene, alla luce della documentazione sopra richiamata, appare evidente che il nuovo titolo autorizzativo abbia comportato una nuova valutazione - del tutto autonoma e svincolata dalla statuizione del giudice di prime cure - sulla compatibilità ambientale dell’opera de qua ai vincoli esistenti, con la conseguenza che alcun interesse all’appello può ritenersi ancora sussistente in capo alle parti appellanti (cfr. sul principio Consiglio di Stato, Sez. II, n. 9977 del 21 novembre 2023).
9. Sussistono giusti motivi, stante la sopravvenienza degli elementi richiamati, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO