Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 marzo 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 maggio 2023 |
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Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 28/07/2020), n.16045 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente – Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere – Dott. ABETE Luigi – Consigliere – Dott. SCALISI Antonino – Consigliere – Dott. VARRONE Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 4190/2018 proposto da: B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato ALDO SANDULLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO BOVINA; – ricorrente e c/ricorrente incidentale – contro ORDINE …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Art. 1. Definizione delle professioni sanitarie 1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, nonche' in ogni altra disposizione di legge, e' sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225 , ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680 , e successive modificazioni. Il campo proprio di attivita' e di responsabilita' delle professioni sanitarie di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni e integrazioni, e' determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione postbase nonche' degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie ".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225 , reca: "Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, n. 1310 , sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici".
- Il titolo V del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225 , reca: "Mansioni dell'infermiere generico".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163 , reca: "Aggiornamento del R.D. 26 maggio 1940, n. 1364 , concernente il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680 , reca: "Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica". Si riporta il testo dell'art. 24:
"Art. 24. - 1) Servizio di radiodiagnostica.
I tecnici sanitari di radiologia medica:
a) sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica - anche in assenza del medico radiologo - i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate;
b) collaborano con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica.
La continuita' o la saltuarieta' della presenza fisica del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini di cui alla presente lettera b) viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso.
2) Servizio di radioterapia.
I tecnici sanitari di radiologia medica collaborano direttamente con i medici radioterapisti nell'ambito delle seguenti attivita':
a) impostazione del trattamento, ivi comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;
b) operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in collaborazione con il servizio di fisica sanitaria;
c) effettuazione e controllo della centratura e della eventuale simulazione;
d) preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;
e) controllo dell'efficienza degli impianti e loro predisposizione all'uso;
f) caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella fase successiva al caricamento e recupero delle sorgenti;
g) operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radioattive da somministrare ai pazienti;
h) controllo delle eventuali contaminazioni;
i) decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati;
l) effettuazione del trattamento radioterapico predisposto dal radioterapista e suo controllo durante tutta la durata della seduta secondo le indicazioni ricevute;
m) tenuta ed aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del registro di carico e scarico del materiale radioattivo;
n) carico, custodia e scarico del materiale radioattivo e della strumentazione tecnica;
o) collaborazione con il medico radioterapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;
p) preparazione e posizionamento del paziente.
I tecnici sanitari di radiologia medica espletano, inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico radioterapista.
3) Servizio di medicina nucleare.
I tecnici sanitari di radiologia medica addetti ai servizi di medicina nucleare:
a) prendono in consegna le sorgenti radioattive, curando il loro carico e scarico oltre che lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; segnalano il preposto il movimento e la giacenza del materiale radioattivo e provvedono alle relative registrazioni;
b) effettuano le operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radioattive da somministrare ai pazienti e da manipolare in vitro ed ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda;
c) se necessario, accattano il paziente, ne accertano i dati anagrafici, provvedono alla registrazione ed archiviazione dei risultati delle operazioni tecniche effettuate ed al trattamento dei fotoscintigrammi;
d) controllano l'efficacia delle apparecchiature che predispongono per l'uso. Collaborano con il medico nucleare nell'effettuazione delle indagini e nella rilevazione e registrazione dei dati anche mediante impiego di elaboratori elettronici;
e) collaborano con il medico nucleare in studi ed esami in vitro mediante l'uso di apparecchiature atte a rilevare la presenza di radionuclidi nei campioni;
f) provvedono alla decontaminazione e controllo della vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati ed attuano tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione, secondo la vigente normativa;
g) effettuano ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico nucleare.
4) Servizio di fisica sanitaria.
I tecnici sanitari di radiologia medica coadiuvano i responsabili dei servizi di fisica sanitaria per la risoluzione dei problemi di fisica nell'impiego di isotopi radioattivi, di sorgenti di radiazione per la terapia, la diagnostica e la ricerca e, con l'esperto qualificato, nella sorveglianza fisica per la protezione contro le radiazioni ionizzanti.
5) Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia.
I tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilita' del corretto uso delle apparecchiature loro affidate, controllano la loro efficienza, individuano gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano, quando e' possibile, ad eliminarli; possono altresi' esprimere il proprio parere tecnico in fase di collaudo di installazione di nuove apparecchiature nonche' dopo l'esecuzione di eventuali riparazioni.
6)Trattamento del materiale radiografico e documentazione fotografica.
I tecnici sanitari di radiologia medica effettuano tutte le operazioni concernenti il tattamento del materiale sensibile; possono altresi' provvedere alla riproduzione e riduzione del materiale iconografico.
7) Attivita' collaterali.
I tecnici sanitari di radiologia medica che con provvedimento del medico autorizzato siano stati allontanati, in via cautelativa temporanea o permanente, dalle zone controllate, perche' affetti da patologia professionale specifica, sono adibiti, a richiesta, prioritariamente nell'ambito del settore radiologico, alle pratiche di accettazione del paziente, alla sua registrazione, all'archiviazione degli esami praticati, alla rilevazione periodica dei dati statistici, nonche' al carico e scarico del materiale ricevuto in dotazione".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 "; si riporta il testo dell'art. 6, comma 3:
"3. A norma dell' art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell' art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni e le universita' attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all' art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 . La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'universita' competente.
L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale.
Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado". - Art. 2. Attivita' della Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie 1. Alla corresponsione delle indennita' di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell' articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , provvedono direttamente le Federazioni predette.
Nota all' art. 2:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , reca: "Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. Si riporta il testo dell'art. 17, terzo comma:
"I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali". - Art. 3. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono aggiunte le seguenti: ", sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie";
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita'";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 ";
d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono inserite le seguenti: "e sugli elenchi generali di categoria";
e) all'articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 ";
f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi telefonici.
5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita'";
g) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonche' le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicita' nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente".
Note all' art. 3:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 175 , reca: "Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. - 1. La pubblicita' concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti e' consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale, nonche' mediante inserzioni sugli elenchi telefonici sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 175/1992 come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - 1. Per la pubblicita' a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'art. 1, e' necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritto il richiedente. Quando l'attivita' a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale, il nulla osta e' rilasciato dall'ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.
3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, nonche' la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'art. 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministro della sanita', sentiti il Consiglio superiore di sanita', nonche', ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.
3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita'".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 175/1992 come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 1, che effettuino pubblicita' nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 .
Se la pubblicita' non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione e' da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicita' a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 , reca: "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse". Si riporta il testo dell'art. 40:
"Art. 40. - Le sanzioni disciplinari sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
2) la censura, che e' una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto e' stabilito dal successivo art. 43;
4) la radiazione dall'Albo".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 175/1992 come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. - 1. La pubblicita' concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge e' consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale nonche' con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, con facolta' di indicare le specifiche attivita' medicochirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purche' accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.
2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.
3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonche' al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 175 come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. - 1. La pubblicita' di cui all'art. 4 e' autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validita' dei titoli accademici e scientifici, nonche' la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 2.
2. Con decreto del Ministro della sanita' sono stabilite le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione regionale.
3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale.
4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'art. 4, che effettuino pubblicita' nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, sono assoggettati alle mansioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 .
5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attivita' o prestazioni che la struttura e' abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attivita' sanitaria e' sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.
5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi telefonici.
5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita'".
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n. 175/1992 :
"Art. 9. - 1. Con decreto del Ministro della sanita', sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, e' fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.
2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca piu' grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva".