Ordinanza cautelare 9 gennaio 2019
Sentenza 4 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/05/2022, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2022
N. 00710/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01159/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47° Rgt. Fanteria, n. 4;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del verbale mod. BL/S n. -OMISSIS- del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari Palese - Commissione Medica Ospedaliera distaccata di Taranto, datato 14 giugno 2018, contenente il giudizio di permanente invalidità/inidoneità parziale al servizio in relazione al ruolo operativo di Vigile del Fuoco del ricorrente, nonché degli atti ed i verbali allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 13 settembre 2018 e depositato il 13 ottobre 2018 il ricorrente, Vigile del Fuoco con ruolo operativo quale “Capo Squadra Esperto” in servizio presso il Comando Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il verbale mod. BL/S n. -OMISSIS- del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari Palese - Commissione Medica Ospedaliera distaccata di Taranto, datato 14 giugno 2018, contenente il giudizio di permanente invalidità/inidoneità parziale al servizio in relazione al ruolo operativo di Vigile del Fuoco nonché gli atti ed i verbali allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione degli artt. 3, comma 1, e 21-septies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per carenza motivazionale;
2) omessa considerazione e/o travisamento di fatti specifici nonché violazione della Circolare n. 2/16628 dell’Ispettorato di Sanità Marina Militare - 2° Ufficio datata 17 marzo 2003, eccesso di potere per carenza motivazionale;
3) Omessa considerazione e/o travisamento di fatti specifici nonché violazione della Circolare n. 2/16628 dell’Ispettorato di Sanità Marina 7 Militare - 2° Ufficio datata 17 marzo 2003, eccesso di potere per manifesta ingiustizia, eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca.
2. In data 3 gennaio 2019 si è costituito in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Interno.
3. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio dell’8 gennaio 2019 questa Sezione, con ordinanza interlocutoria cautelare n. 7 del 9 gennaio 2019, ha disposto approfondimenti istruttori “ordinando al Comando provinciale di -OMISSIS- del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, con particolare riferimento alle ragioni per cui è stata disposta una nuova visita medica per il ricorrente nel giugno 2018 che non è, poi, stata seguita da una verifica dalla Commissione di secondo grado a livello centrale, atteso che solo due anni prima tale procedimento di secondo grado aveva portato ad una valutazione pienamente positiva circa i requisiti di idoneità fisica del medesimo ricorrente, in un primo momento denegati, per la posizione operativa che, attualmente, ricopre” e con l’ulteriore ordine di precisare “se le condizioni di salute del Vigile del Fuoco ricorrente si siano aggravate col tempo rispetto al precedente quadro clinico o se siano rimaste invariate rispetto al verbale del 19 novembre 2015”.
4. Il 22 febbraio 2019 il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari Palese - Commissione Medica Ospedaliera distaccata di Taranto, in adempimento della suddetta ordinanza interlocutoria n. 7 del 9 gennaio 2019, ha chiarito che “la C.M.O. non ha contraddetto i propri giudizi; anzi con estrema coerenza medico-legale ha confermato il giudizio precedentemente emesso, sia tenendo conto del PML della C.M. 2^ istanza ma anche valutando inconfutabilmente come PEGGIORATA in due anni la condizione patologica che era stata oggetto di precedente idoneità. Ben due motivi quindi (l’evoluzione della artrosi, prima non evidenziata e poi diffusa al rachide e la espulsione dell’ernia prima contenuta) hanno indotto a un giudizio di Non idoneità, peraltro coerentemente più benevolo perché espresso in forma PARZIALE, quindi con evidente, ma razionale, compromesso”.
5. In data 15 marzo 2019 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco ha depositato la richiesta relazione di chiarimenti ulteriormente precisando che “non è stato il Comando a disporre la visita del giugno 2018, bensì la convocazione è stata disposta dalla CMO di Taranto nell’ambito del procedimento di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, avviato dal -OMISSIS-stesso con l’istanza del settembre 2015”.
6. All’udienza in Camera di Consiglio del 19 marzo 2019, in accoglimento della richiesta della difesa del ricorrente di abbinamento al merito, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari.
7. All’udienza pubblica del 22 febbraio 2022 il Presidente, letta l’istanza di rinvio formulata dal difensore di parte ricorrente per motivi di salute, ha disposto il rinvio della causa all’udienza pubblica del 27 aprile 2022.
8. All’udienza pubblica del 27 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
2. Con il primo motivo di gravame si denuncia l’illegittimità dell’impugnato verbale mod. BL/S n. -OMISSIS- del 14 giugno 2018 della Commissione Medica Ospedaliera distaccata di Taranto in quanto lo stesso sarebbe privo di qualsiasi motivazione a supporto della decisione.
3. Con il secondo motivo di gravame si denuncia l’illegittimità dell’impugnato verbale mod. BL/S n. -OMISSIS- del 14 giugno 2018 della Commissione Medica Ospedaliera distaccata di Taranto per carenza, sotto altro profilo, di motivazione e per violazione della Circolare n. 2/16628 dell’Ispettorato di Sanità Marina Militare - 2° Ufficio. In particolare, si deduce che il suddetto verbale si limiterebbe ad esprimere il giudizio diagnostico riferito alla infermità sofferta dal ricorrente ed il relativo giudizio sulla non idoneità parziale al ruolo operativo, senza fornire la minima giustificazione a supporto. Per contro l’invocata Circolare n. 2/16628 dell’Ispettorato di Sanità Marina Militare - 2° Ufficio (applicabile in via analogica) stabilisce che “nell’esprimere il giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato devono altresì essere valutate l’età del soggetto, la natura dell’infermità, la loro impronta evolutiva o meno, la possibilità di riacutizzazioni episodiche o di recidive, la costante anche se lenta ingravescenza, che protratta nel tempo incida notevolmente sulla validità del soggetto in maniera da rendere molto precaria l’efficienza e la continuità delle prestazioni che il soggetto stesso potrebbe essere chiamato a svolgere”. Si aggiunge, in ultimo, che le patologie sofferte dal ricorrente non sono incluse nel Decreto del Ministro della Difesa datato 4 giugno 2014 recante “Approvazione della Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” (pubblicato in G.U. n. 131 del 9 giugno 2014).
3.1 Le suddette censure, che possono essere esaminate congiuntamente in ragione dell’intima connessione esistente tra loro, non colgono nel segno.
L’impugnato verbale (contenente giudizio medico-legale discrezionalmente espresso dalla competente C.M.O.) appare sufficientemente e congruamente motivato recando l’indicazione analitica degli esami obiettivi ed accertamenti clinici e strumentali interni e esterni posti a base del giudizio diagnostico, nonché una sintetica ma esaustiva descrizione di quest’ultimo (“Spondilodiscoartrosi diffusa del rachide lombare con protrusioni ed EDD multiple con segni clinici ed emg di sofferenza radicolare consensuale” e “esiti di intervento chirurgico di artroprotesi anca sinistra”).
Appare, poi inconferente il richiamo operato in ricorso alla Circolare n. 2/16628 dell’Ispettorato di Sanità Marina Militare - 2° Ufficio, (anche) in quanto quest’ultima è stata adottata, all’evidenza, da un’Amministrazione diversa da quella preso cui presta servizio il Vigile del Fuoco ricorrente né può trovare applicazione in via analogica ad altro plesso amministrativo. Del resto, per costante insegnamento “Le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all'Amministrazione” di riferimento (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I , 07/02/2014 , n. 1507).
In ultimo, è irrilevante che le patologie sofferte dal ricorrente non siano incluse nel Decreto del Ministro della Difesa datato 4 giugno 2014. A parte ogni altra argomentazione, detto Decreto, infatti, reca una indicazione a carattere certamente non tassativo come ricavabile non solo dal suo nomen iuris (“Direttiva tecnica”) ma anche del disposto dell’art. 582 del D.P.R. n. 90/2010 (recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) che, ai punti 1) e 2) della sua lettera z) rubricata "Altre cause di non idoneità" contempla, rispettivamente, come fattispecie di chiusura tutte “le imperfezioni o le infermità non specificate nell'elenco, ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione” nonché “il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione”.
4. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame si deduce che il giudizio tecnico espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera distaccata di Taranto, relativo alla permanente parziale inidoneità (al ruolo operativo) del ricorrente, sarebbe manifestamente viziato da eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che per manifesta ingiustizia. Ciò in quanto il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente sarebbe tale da non giustificare il giudizio di inidoneità parziale al ruolo operativo nel C.N.VV.F.. Infine, si lamenta l’illegittimità dell’impugnato verbale perché in contrasto con precedenti valutazioni medico-legali e, nel dettaglio, con il giudizio tecnico espresso nel 2016 dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, chiamata a pronunciarsi a seguito di un ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in merito ad un giudizio di inidoneità formulato dalla locale C.M.O., che ha giudicato lo stesso “SI IDONEO AL SERVIZIO D’ISTITUTO NEL C.N.VV.F”.
4.1 La doglianza non merita positivo apprezzamento.
Va, anzitutto ribadito che “Il giudizio della C.M.O. ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio del personale rientra nella discrezionalità tecnica di tale organo, il quale arriva alle conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica con la conseguenza che il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte da tali organi tecnici deve intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità” (ex multis T.A.R. Lazio, Roma , sez. II , 07/06/2021 , n. 6770).
Tanto premesso, l’istruttoria disposta da questa Sezione nel corso dell’incidente cautelare a mezzo dell’ordinanza n. 7 del 9 gennaio 2019 ha, infatti, escluso i profili di irragionevolezza, contraddittorietà e travisamento dei fatti lamentati da parte ricorrente.
In particolare, con nota del 22 febbraio 2019 il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari Palese - Commissione Medica Ospedaliera distaccata di Taranto ha messo in evidenza che il giudizio di permanente parziale non idoneità al servizio (nel ruolo operativo) espresso con il Verbale impugnato si fonda sul riscontro dell’obbiettivo peggioramento delle condizioni fisiche del ricorrente rispetto a quanto rilevato nel giudizio tecnico espresso nel 2016 dalla Commissione Medica Interforze di seconda Istanza di Roma, condizioni che compromettono l’espletamento in sicurezza per sé e per gli altri dei compiti operativi di Vigile del Fuoco. Più segnatamente, come emerge dalla documentazione in atti questi, nel corso di due anni, ha sofferto la diffusione al rachide dell’artrosi (prima non evidenziata) e l’espulsione dell’ernia (prima contenuta).
La relazione di chiarimenti depositata il 15 marzo 2019 dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco ha, inoltre, chiarito che la nuova visita medica a cui è stato sottoposto nel giugno 2018 il ricorrente è stata disposta dalla C.M.O. di Taranto nell’ambito del procedimento di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, avviato dal ricorrente stesso con l’istanza del settembre 2015.
5. Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.
6. Sussistono, comunque, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.