Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3051 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
22/10/1983, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Benito
Guido Locci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Benito Guido Locci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 24/05/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sant'Antioco.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
24/05/2009 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Sant'Antioco, anno 2009, numero 7, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sant'Antioco il 24.05.2009, trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune al n. 7, parte II, Serie A, anno 2009.
2) Ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'Antioco di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Pag. 2 di 4 3) Disporre che la GL minore viva con la madre, presso cui avrà Per_1 residenza anagrafica.
4) Disporre l'affido condiviso della minore , la quale Persona_2 continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
entrambi continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per - tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure Per_1 mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali - eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale la minore di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p. es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui si troverà al Per_1 momento del verificarsi dell'urgenza.
5) Per quanto concerne i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e, in particolare, il diritto di visita e di ospitalità del padre, i coniugi stabiliscono - salvo diverso accordo - disporre le seguenti modalità:
a) potrà trascorrere con il padre tutto il tempo che vorrà, da Per_1 concordarsi, di volta in volta, con la madre, ovviamente compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore;
b) in ogni caso nei fine settimana potrà restare presso ciascun Per_1 genitore a settimane alterne, più segnatamente: durante l'anno scolastico il sabato dall'uscita di scuola e fino alle ore 21.00 della domenica;
c) mentre le visite infrasettimanali verranno concordate di volta in volta, anche in base al calendario dei turni di lavoro del padre;
d) le festività pasquali, natalizie e quelle minori - con ciò intendendosi il periodo di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni - le trascorrerà alternativamente con ciascun genitore;
Per_1
e) durante le vacanze estive - con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo - starà con Per_1 ogni genitore per 15 giorni consecutivi di ogni anno per andare in vacanza con la GL, nel rispetto dei periodi feriali di ciascuno di essi e in funzione delle peculiari esigenze di vita della minore e sempre su sua esplicita volontà; conseguentemente i tempi e i modi di permanenza di Per_1 presso ciascun genitore, in detto periodo, andranno concordati di anno in anno, con congruo preavviso e nel rispetto delle summenzionate esigenze.
Pag. 3 di 4 6) Disporre che, a titolo di contributo di mantenimento della minore GL
, il signor versi - temporaneamente e comunque fino a Per_1 CP_1 totale estinzione delle pendenze con la FIDES S.p.A., con scadenza rispettivamente a novembre 2031 e 2032 - alla RA la Parte_1 somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00), comprensiva dell'assegno unico universale che continuerà ad essere percepito interamente e direttamente dalla RA;
detto contributo mensile per il Parte_1 mantenimento della GL minore aumenterà ad € 400,00, comprensivo dell'assegno unico universale, a decorrere dal 1° gennaio 2026; da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e verrà adeguato annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT.
7) Disporre che il signor partecipi alle spese straordinarie per la CP_1 minore GL in ragione dell'50%, previa esibizione e consegna da Per_1 parte della madre delle pezze giustificative di natura fiscale, attestanti la spesa.
8) Dichiarare che la RA ed il signor - al fine di prevenire Pt_1 CP_1 insorgendi conflitti circa l'esatta qualificazione “ordinaria e/o straordinaria” delle spese da sostenere in favore della GL minore - si sono impegnati a rispettare quanto stabilito nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, approvate dal C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense) nella seduta amministrativa del 14 luglio 2017 e trasmesse ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati il 29.11.2017.
9) Dichiarare che la RA ha rinunciato a qualsiasi assegno Parte_1 divorzile, confidando di reperire - quanto prima - un'occupazione che la renda autonoma economicamente.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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