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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25322/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25322/2020
tra
Parte_1
[...] Pt_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 21 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per Per l'avv. ANDREUCCI ALESSANDRO Parte_1 CP_2
Per e Per presenti personalmente l'avv. Lorenzo Controparte_1 Controparte_1
Ferrari
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 5 N. R.G. 25322/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25322/2020 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
ANDREUCCI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA LATTUADA, 16 MILANO presso il difensore avv. ANDREUCCI ALESSANDRO
ATTORI
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. FERRARI Controparte_1 C.F._4
LORENZO ( ) VIA SPARTACO, 2 20135 MILANO, elettivamente domiciliato C.F._5 in presso il difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27 giugno 2023
pagina2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-le domande proposte da e nei confronti di e di Parte_1 CP_2 Controparte_1 non meritano accoglimento Controparte_1
-la difesa attorea ha allegato che:
“1. Gli odierni esponenti, coniugati, sono proprietari di un appartamento con terrazzo sito al piano quarto del Condominio di Milano, Via Punta Licosa, 20, dove vivono con le loro tre figlie minori di età.
2. Il Signor e la OR anch'essi coniugati, sono invece proprietari Controparte_1 Controparte_1 di due appartamenti, siti al piano terzo del medesimo stabile.
3. I rapporti personali tra gli odierni esponenti ed i convenuti, da circa due anni, sono tesi e per nulla cordiali. In particolare, la OR riferisce che, in varie occasioni e senza alcun plausibile Parte_1 CP_ motivo, è stata gravemente insulta dalla OR , anche con espressioni decisamente irriverenti e senza alcun ragionevole motivo, davanti a testimoni e persino in presenza dei figli minori.
4. Verso gli inizi dell'anno 2018 e tuttora, in prossimità del ballatoio sito al terzo piano e in corrispondenza con i due appartamenti di proprietà dei convenuti, i NO decisero CP_3
d'installare due telecamere di marca VIMAR ELVOX TVC, puntate una di fronte all'altra, apparentemente allo scopo di monitorizzare eventuali intrusioni da parte di estranei all'interno della loro proprietà.
5. Come stabilito dalla normativa vigente, in particolare dal Codice della Privacy, ogni Condomino può procedere all'installazione di telecamere, a condizione che l'impianto non invada la sfera privata degli altri condomini. Non è consentita, quindi, la ripresa di aree comuni o antistanti altre abitazioni. In particolare, al fine di non incorrere nel reato previsto e punito ai sensi dell'art. 615 c.p. (interferenza nella vita privata), l'angolo visuale delle riprese deve essere limi-tato ai soli spazi di esclusiva pertinenza, in sostanza quelli antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, estesa sino alle aree comuni ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini.
6. I NO , sin da quando esse furono installate, dovettero rilevare che le due Persona_1 telecamere in questione non limitavano il loro raggio di visuale alla sola zona antistante la proprietà dei convenuti, ma erano invece puntate ad altezza d'uomo e su tutto il piano condominiale, lungo le scale comuni, come si evince dai rilievi fotografici che si allegano (doc. 1).
7. In ragione di ciò, l'impianto di videosorveglianza in parola era ed è suscettibile di registrare tutti i passaggi della famiglia , delle tre figlie minori, oltre che degli amici e dei parenti che Persona_1 frequentano abitualmente la residenza degli attori, salendo e scendendo dalle scale del Condominio.
8. Non tollerando tale situazione, gravemente lesiva del loro diritto alla riservatezza, in data 30 maggio 2018 la OR decise di richiedere l'intervento della Polizia Municipale di Parte_1
Milano, che difatti effettuò un sopralluogo presso la proprietà de convenuti, ma senza esito, in quanto nell'occasione le due telecamere in questione vennero opportunamente abbassate dai NO Parte_3
preavvertiti telefonicamente dai funzionari della Polizia Municipale. Una volta terminato il
[...] luogo da parte degli agenti intervenuti, l'impianto di vdeosorveglianza venne nuovamente orientato dai convenuti verso le scale comuni del e ad altezza d'uomo. Parte_4
9. Ma purtroppo i problemi non sono rappresentati solo dal suddetto impianto di videosorveglianza interno. Infatti, sempre a decorrere dal 2018, i NO decisero di posizionare altre due Parte_3
pagina3 di 5 telecamere sul terrazzo di loro proprietà ma, per quanto potrà essere confermato dagli stessi vicini di casa degli attori, anche queste ultime risultano puntate in alto, quindi in corrispondenza del balcone di proprietà degli esponenti (doc. 2).
10. Tale situazione, forse in maniera ancora più evidente rispetto alle telecamere interne posiziona-te in prossimità delle parti comuni, viola palesemente le disposizioni poste a tutela del diritto alla riservatezza dei NO . Persona_1
11. Infatti, le predette telecamere non si limitano a riprendere la zona del balcone di proprietà dei convenuti (anzi di fatto non le riprendono neppure), ma parrebbero collocate al solo fine di riprendere direttamente la zona perimetrale del terrazzino di proprietà dei NO (dove gli Persona_1 esponenti e i loro famigliari si affacciano), e ciò senza alcuna plausibile ragio senza che sussista alcuna esigenza di tutelare la sicurezza e/o il diritto di proprietà dei convenuti …”
-ora, le domande dirette alla condanna dei convenuti alla rimozione degli impianti di videosorveglianza e, in via alternativa, al relativo riposizionamento con modalità tali da salvaguardare il diritto alla riservatezza degli attori non possono essere accolte
-la prima domanda è infatti radicalmente incompatibile con il diritto dei convenuti all'installazione di telecamere di sorveglianza dell'ingresso della loro abitazione e nelle pertinenze della loro unità immobiliare
-lo stesso Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che (doc.4 conv.)
-pertanto, la rimozione definitiva dell'impianto precluderebbe in radice il diritto dei convenuti all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per fini esclusivamente personali
-la domanda -- proposta in via alternativa -- di condanna al riposizionamento di tali sistemi di videosorveglianza con modalità tali da salvaguardare il diritto alla riservatezza degli attori, presuppone l'accertamento preliminare della natura permanente della violazione del diritto alla riservatezza allegata dagli attori
-ora, questo accertamento non è offerto dal materiale fotografico e video prodotto dalla difesa attorea
-infatti, le fotografie e il video, pur risalenti a date diverse, non consentono di accertare con sufficiente certezza e univocità la natura permanente della lesione del diritto alla riservatezza allegato dagli attori
-questa carenza probatoria non può essere colmata mediante le prove testimoniali dedotte con la memoria n.3 ex art.183, sesto comma, c.p.c., non essendo chiara la qualifica dei testi indicati e la loro conoscenza effettiva dello stato dei luoghi
-la mancata dimostrazione della permanenza della lamentata violazione del diritto alla riservatezza degli attori preclude inoltre la verifica della gravità e serietà dei danni-conseguenza in ipotesi arrecati agli attori
-infatti, quand'anche fosse dimostrato lo stabile posizionamento delle telecamere con modalità idonee a invadere gli spazi di pertinenza degli attori e, cioè, in termini lesivi del loro diritto alla riservatezza, mancherebbe comunque la prova, specifica e circostanziata, del concreto pregiudizio subito dai medesimi
-in altri termini, non è sufficiente l'accertamento della lesione del diritto alla riservatezza, ma occorre altresì dimostrare quali danni non patrimoniali siano stati in concreto subiti dagli attori quale diretta conseguenza di quella lesione pagina4 di 5 -le superiori argomentazioni, attinenti alla mancata dimostrazione dei cd. danni-conseguenza, giustificano il rigetto dell'ulteriore domanda proposta dai coniugi e in Parte_1 CP_2 punto di risarcimento dei danni
-la tutela dei diritti degli attori potrebbe in ipotesi essere conseguita con la segnalazione al titolare dell'amministrazione dello stabile dell'asserito illegittimo posizionamento dei sistemi di videosorveglianza dei convenuti lamentate con la richiesta di irrogazione delle sanzioni pecuniarie eventualmente previste dal Regolamento condominiale
-anche le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti non meritano accoglimento CP_
-Annamaria e hanno chiesto che venga Controparte_1
“…accertata e dichiarata la responsabilità dei signori e per la Parte_1 CP_2 violazione dell'art. 4 del regolamento di condominio di via Sapri 6 Milano, oggi via Punta Licosa 20 Milano, per aver edificato un manufatto abusivo in violazione del divieto e per l'effetto condannare alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi in osservanza del regolamento e adottare ogni provvedimento opportuno anche di natura sanzionatoria …”
-in particolare, i convenuti hanno asserito che:
“…la richiesta risarcitoria (degli attori, n.d.r.) è inoltre palesemente pretestuosa ed è stata formulata come rivalsa rispetto ad una segnalazione effettuata dai convenuti alla Polizia Locale in merito a presunti abusi edilizi che gli attori avrebbero realizzato sul loro terrazzo, che funge anche da lastrico solare e che consistono in una tettoia e in un locale, opere edilizie che sono tra l'altro vietate anche dal regolamento condominiale. (doc. 2). A tal proposito si evidenzia che è stata depositata istanza di mediazione per la suddetta violazione del regolamento di condominio dinnanzi all'Organismo di conciliazione forense di Milano propedeutica alla formulazione della domanda riconvenzionale avanzata nel presente atto (doc. 3) …”
-ora, le circostanze allegate dai convenuti nei loro atti processuali non consentono di verificare se ed in quale misura la legittimazione ad agire sia per l'accertamento della natura abusiva delle opere edili realizzate dagli attori sia per la relativa rimozione faccia capo a e a e Controparte_1 Controparte_1 non, invece, al Controparte_4
-questa incertezza in ordine all'effettiva titolarità del diritto azionato in questa sede dai convenuti preclude l'accoglimento delle loro domande riconvenzionali
-le spese processuali del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così dispone:
1) rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti dei convenuti
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte dai convenuti
3) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Milano, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25322/2020
tra
Parte_1
[...] Pt_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 21 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per Per l'avv. ANDREUCCI ALESSANDRO Parte_1 CP_2
Per e Per presenti personalmente l'avv. Lorenzo Controparte_1 Controparte_1
Ferrari
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 5 N. R.G. 25322/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25322/2020 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
ANDREUCCI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA LATTUADA, 16 MILANO presso il difensore avv. ANDREUCCI ALESSANDRO
ATTORI
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. FERRARI Controparte_1 C.F._4
LORENZO ( ) VIA SPARTACO, 2 20135 MILANO, elettivamente domiciliato C.F._5 in presso il difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27 giugno 2023
pagina2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-le domande proposte da e nei confronti di e di Parte_1 CP_2 Controparte_1 non meritano accoglimento Controparte_1
-la difesa attorea ha allegato che:
“1. Gli odierni esponenti, coniugati, sono proprietari di un appartamento con terrazzo sito al piano quarto del Condominio di Milano, Via Punta Licosa, 20, dove vivono con le loro tre figlie minori di età.
2. Il Signor e la OR anch'essi coniugati, sono invece proprietari Controparte_1 Controparte_1 di due appartamenti, siti al piano terzo del medesimo stabile.
3. I rapporti personali tra gli odierni esponenti ed i convenuti, da circa due anni, sono tesi e per nulla cordiali. In particolare, la OR riferisce che, in varie occasioni e senza alcun plausibile Parte_1 CP_ motivo, è stata gravemente insulta dalla OR , anche con espressioni decisamente irriverenti e senza alcun ragionevole motivo, davanti a testimoni e persino in presenza dei figli minori.
4. Verso gli inizi dell'anno 2018 e tuttora, in prossimità del ballatoio sito al terzo piano e in corrispondenza con i due appartamenti di proprietà dei convenuti, i NO decisero CP_3
d'installare due telecamere di marca VIMAR ELVOX TVC, puntate una di fronte all'altra, apparentemente allo scopo di monitorizzare eventuali intrusioni da parte di estranei all'interno della loro proprietà.
5. Come stabilito dalla normativa vigente, in particolare dal Codice della Privacy, ogni Condomino può procedere all'installazione di telecamere, a condizione che l'impianto non invada la sfera privata degli altri condomini. Non è consentita, quindi, la ripresa di aree comuni o antistanti altre abitazioni. In particolare, al fine di non incorrere nel reato previsto e punito ai sensi dell'art. 615 c.p. (interferenza nella vita privata), l'angolo visuale delle riprese deve essere limi-tato ai soli spazi di esclusiva pertinenza, in sostanza quelli antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, estesa sino alle aree comuni ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini.
6. I NO , sin da quando esse furono installate, dovettero rilevare che le due Persona_1 telecamere in questione non limitavano il loro raggio di visuale alla sola zona antistante la proprietà dei convenuti, ma erano invece puntate ad altezza d'uomo e su tutto il piano condominiale, lungo le scale comuni, come si evince dai rilievi fotografici che si allegano (doc. 1).
7. In ragione di ciò, l'impianto di videosorveglianza in parola era ed è suscettibile di registrare tutti i passaggi della famiglia , delle tre figlie minori, oltre che degli amici e dei parenti che Persona_1 frequentano abitualmente la residenza degli attori, salendo e scendendo dalle scale del Condominio.
8. Non tollerando tale situazione, gravemente lesiva del loro diritto alla riservatezza, in data 30 maggio 2018 la OR decise di richiedere l'intervento della Polizia Municipale di Parte_1
Milano, che difatti effettuò un sopralluogo presso la proprietà de convenuti, ma senza esito, in quanto nell'occasione le due telecamere in questione vennero opportunamente abbassate dai NO Parte_3
preavvertiti telefonicamente dai funzionari della Polizia Municipale. Una volta terminato il
[...] luogo da parte degli agenti intervenuti, l'impianto di vdeosorveglianza venne nuovamente orientato dai convenuti verso le scale comuni del e ad altezza d'uomo. Parte_4
9. Ma purtroppo i problemi non sono rappresentati solo dal suddetto impianto di videosorveglianza interno. Infatti, sempre a decorrere dal 2018, i NO decisero di posizionare altre due Parte_3
pagina3 di 5 telecamere sul terrazzo di loro proprietà ma, per quanto potrà essere confermato dagli stessi vicini di casa degli attori, anche queste ultime risultano puntate in alto, quindi in corrispondenza del balcone di proprietà degli esponenti (doc. 2).
10. Tale situazione, forse in maniera ancora più evidente rispetto alle telecamere interne posiziona-te in prossimità delle parti comuni, viola palesemente le disposizioni poste a tutela del diritto alla riservatezza dei NO . Persona_1
11. Infatti, le predette telecamere non si limitano a riprendere la zona del balcone di proprietà dei convenuti (anzi di fatto non le riprendono neppure), ma parrebbero collocate al solo fine di riprendere direttamente la zona perimetrale del terrazzino di proprietà dei NO (dove gli Persona_1 esponenti e i loro famigliari si affacciano), e ciò senza alcuna plausibile ragio senza che sussista alcuna esigenza di tutelare la sicurezza e/o il diritto di proprietà dei convenuti …”
-ora, le domande dirette alla condanna dei convenuti alla rimozione degli impianti di videosorveglianza e, in via alternativa, al relativo riposizionamento con modalità tali da salvaguardare il diritto alla riservatezza degli attori non possono essere accolte
-la prima domanda è infatti radicalmente incompatibile con il diritto dei convenuti all'installazione di telecamere di sorveglianza dell'ingresso della loro abitazione e nelle pertinenze della loro unità immobiliare
-lo stesso Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che (doc.4 conv.)
-pertanto, la rimozione definitiva dell'impianto precluderebbe in radice il diritto dei convenuti all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per fini esclusivamente personali
-la domanda -- proposta in via alternativa -- di condanna al riposizionamento di tali sistemi di videosorveglianza con modalità tali da salvaguardare il diritto alla riservatezza degli attori, presuppone l'accertamento preliminare della natura permanente della violazione del diritto alla riservatezza allegata dagli attori
-ora, questo accertamento non è offerto dal materiale fotografico e video prodotto dalla difesa attorea
-infatti, le fotografie e il video, pur risalenti a date diverse, non consentono di accertare con sufficiente certezza e univocità la natura permanente della lesione del diritto alla riservatezza allegato dagli attori
-questa carenza probatoria non può essere colmata mediante le prove testimoniali dedotte con la memoria n.3 ex art.183, sesto comma, c.p.c., non essendo chiara la qualifica dei testi indicati e la loro conoscenza effettiva dello stato dei luoghi
-la mancata dimostrazione della permanenza della lamentata violazione del diritto alla riservatezza degli attori preclude inoltre la verifica della gravità e serietà dei danni-conseguenza in ipotesi arrecati agli attori
-infatti, quand'anche fosse dimostrato lo stabile posizionamento delle telecamere con modalità idonee a invadere gli spazi di pertinenza degli attori e, cioè, in termini lesivi del loro diritto alla riservatezza, mancherebbe comunque la prova, specifica e circostanziata, del concreto pregiudizio subito dai medesimi
-in altri termini, non è sufficiente l'accertamento della lesione del diritto alla riservatezza, ma occorre altresì dimostrare quali danni non patrimoniali siano stati in concreto subiti dagli attori quale diretta conseguenza di quella lesione pagina4 di 5 -le superiori argomentazioni, attinenti alla mancata dimostrazione dei cd. danni-conseguenza, giustificano il rigetto dell'ulteriore domanda proposta dai coniugi e in Parte_1 CP_2 punto di risarcimento dei danni
-la tutela dei diritti degli attori potrebbe in ipotesi essere conseguita con la segnalazione al titolare dell'amministrazione dello stabile dell'asserito illegittimo posizionamento dei sistemi di videosorveglianza dei convenuti lamentate con la richiesta di irrogazione delle sanzioni pecuniarie eventualmente previste dal Regolamento condominiale
-anche le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti non meritano accoglimento CP_
-Annamaria e hanno chiesto che venga Controparte_1
“…accertata e dichiarata la responsabilità dei signori e per la Parte_1 CP_2 violazione dell'art. 4 del regolamento di condominio di via Sapri 6 Milano, oggi via Punta Licosa 20 Milano, per aver edificato un manufatto abusivo in violazione del divieto e per l'effetto condannare alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi in osservanza del regolamento e adottare ogni provvedimento opportuno anche di natura sanzionatoria …”
-in particolare, i convenuti hanno asserito che:
“…la richiesta risarcitoria (degli attori, n.d.r.) è inoltre palesemente pretestuosa ed è stata formulata come rivalsa rispetto ad una segnalazione effettuata dai convenuti alla Polizia Locale in merito a presunti abusi edilizi che gli attori avrebbero realizzato sul loro terrazzo, che funge anche da lastrico solare e che consistono in una tettoia e in un locale, opere edilizie che sono tra l'altro vietate anche dal regolamento condominiale. (doc. 2). A tal proposito si evidenzia che è stata depositata istanza di mediazione per la suddetta violazione del regolamento di condominio dinnanzi all'Organismo di conciliazione forense di Milano propedeutica alla formulazione della domanda riconvenzionale avanzata nel presente atto (doc. 3) …”
-ora, le circostanze allegate dai convenuti nei loro atti processuali non consentono di verificare se ed in quale misura la legittimazione ad agire sia per l'accertamento della natura abusiva delle opere edili realizzate dagli attori sia per la relativa rimozione faccia capo a e a e Controparte_1 Controparte_1 non, invece, al Controparte_4
-questa incertezza in ordine all'effettiva titolarità del diritto azionato in questa sede dai convenuti preclude l'accoglimento delle loro domande riconvenzionali
-le spese processuali del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così dispone:
1) rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti dei convenuti
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte dai convenuti
3) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Milano, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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