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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 470/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile A scioglimento della riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 20.12.2024, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio. Rilevato che con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa e che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, si decide la causa come da seguente sentenza.
Nr. 470/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 470 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(C.F. ,) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Concetto Pirrottina;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F.e P.Iva: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Attilio Cotroneo e Antonino Polimeni;
APPELLATA
E
ON
[...] 1
[...]
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr. 124/2023 del Giudice di Pace di Palmi.
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.12.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza nr. 124/2023 del Giudice di Pace di Palmi, con cui il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta da esso appellante in primo grado.
In particolare, dinanzi il Giudice di pace, aveva proposto l'azione Parte_1 risarcitoria nei confronti di e e aveva Controparte_1 _2 ON dedotto:
a) che, in data 09.12.2016, alle ore 11.30 circa, esso attore si trovava nel Comune di San
Ferdinando e stava percorrendo la via Firenze a bordo del proprio motociclo Yamaha T-Max tg
EF67131, assicurato presso la con polizza n. 235728196, quando il sig. Controparte_3 [...]
, alla guida dell'autovettura Fiat Panda tg. CP498YT, di proprietà di ON _2
, assicurata presso la con polizza n. 770684362, provenendo dalla via
[...] Controparte_1
Scuola, non si era fermato al segnale di STOP e aveva investito esso attore;
b) che, a causa del sinistro de quo, erano risultati ingenti danni al motociclo di proprietà di esso attore quantificabili nella somma di € 11.000,00, pari al valore del veicolo, stante l'antieconomicità delle riparazioni eventualmente necessarie al rispristino del mezzo;
c) che detti danni avrebbero dovuto essere risarciti da poiché il sinistro Controparte_1 si era verificato per responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Panda, di proprietà di _2
La si era costituita nel giudizio di primo grado e aveva chiesto, in via Controparte_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla negoziazione assistita;
nel merito, aveva chiesto il rigetto della domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, in subordine, la riduzione della pretesa risarcitoria di parte attrice.
Il giudice di prime cure aveva dichiarato la contumacia di e _2 _2
, regolarmente citati, e aveva invitato le parti ad esperire la procedura di negoziazione
[...] assistita, con esito negativo.
La causa era, poi, stata istruita mediante l'espletamento di una CTU tecnico- modale.
Con la sentenza impugnata, infine, il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda di Pt_1
ritenendo non provato né l'an né il quantum della responsabilità delle parti convenute
[...] in giudizio e condannando, conseguentemente, parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1
impugnava, in questa sede, la sentenza di primo grado e ne chiedeva la Parte_1 riforma integrale, insistendo in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in primo grado.
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La si costituiva nel giudizio di secondo grado, chiedendo in via Controparte_1 preliminare la nullità dell'atto di citazione in appello per vizi della vocatio in ius; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
e , regolarmente citati nel presente grado di appello, _2 ON rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi non ammessi in primo grado. Infine, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, in sostituzione dell'udienza del
20.12.2024, le parti depositavano note scritte con cui precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discutevano la causa.
2. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato per quanto di seguito esposto. Il rigetto del merito dell'appello rende superfluo l'esame delle eccezioni preliminari sollevate da parte appellata in virtù del principio della ragione più liquida (cfr. Cass. civ. nr. 363/2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.).
Ciò premesso, si evidenzia che, come già rilevato nelle premesse in fatto, l'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con la conseguente condanna dei convenuti appellati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti.
Poiché l'odierno appellante ha integralmente contestato le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado circa le prove raggiunte in giudizio, il giudice d'appello è, dunque, chiamato a una nuova valutazione dell'intero compendio probatorio in atti.
3.2. Orbene, nel caso di specie, manca la prova del danno.
L'assenza di prova del danno consente di esaminare direttamente detto profilo, omettendo l'esame degli ulteriori presupposti della domanda risarcitoria: ed infatti, in applicazione del già richiamato principio della ragione più liquida, si ammette che, proposta una domanda risarcitoria, il giudice, ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed alla entità del danno subito, possa, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda ponendo a fondamento della pronuncia di rigetto detta carenza di allegazioni, posto che l'accertamento sulla sussistenza di una condotta illecita, anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore (v., ex multis, Cass. civ. nr. 363 del 09/01/2019;
Cass. civ. 12.11.2015 n. 23160; Cass. civ. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. civ. 28.5.2014 n. 12002).
Ciò chiarito, si rileva che l'appellante ha chiesto il risarcimento della somma di € 11.000,00, pari al (preteso) valore commerciale del motoveicolo danneggiato nel sinistro oggetto di causa.
Nella specie, secondo l'appellante il mezzo avrebbe riportato dei danni che avrebbero superato il valore commerciale del mezzo, rendendone anti-economica la riparazione, e la
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quantificazione del valore di € 11.000,00 sarebbe ricavata dal prezzo di acquisto del mezzo da parte dell'attore stesso.
In proposito, occorre rilevare che, tuttavia, ha prodotto una visura ACI, Controparte_1 non contestata, dalla quale si evince che il motociclo in questione è stato venduto dall'appellante successivamente al sinistro per cui è causa.
Più precisamente, risulta che detto veicolo, acquistato in data 16.05.2016 da Pt_1
odierno appellante, e alla somma di € 11.000,00, è stato poi venduto a
[...] Parte_2
in data 11.05.2017 (5 mesi dopo la verificazione del sinistro) al prezzo di € CP_4
8.000,00 (per poi essere rivenduto ad € 8.100,00 da quest'ultimo ad un privato in data 30.08.2018).
In primo luogo, deve, quindi, evidenziarsi che, alla luce della pacifica circostanza della intervenuta vendita del bene, non solo non vi è prova del danno dedotto dall'attore - ovvero la totale perdita di valore del bene per danni che avrebbero reso le riparazioni antieconomiche -, ma
è stata anzi dimostrata la non fondatezza delle pretese risarcitorie per come prospettate da parte attrice (che ha comunque del tutto omesso di allegare di aver venduto il mezzo a pochi mesi di distanza dal sinistro).
Ed infatti, se, come sostenuto dall'attore, il mezzo non fosse stato suscettibile di riparazione, lo stesso non avrebbe potuto essere rivenduto e, soprattutto, non avrebbe potuto essere rivenduto al prezzo di € 8.000,00; è, quindi, provato in atti che il danno, per come richiesto dall'attore, non si è mai prodotto.
Peraltro, lo stesso teste ( chiamato a riferire sulla non riparabilità del mezzo Testimone_1 non è stato in grado di confermare detta circostanza;
circostanza, comunque, smentita dal fatto che, si ripete, detto mezzo è stato successivamente acquistato – proprio dal teste - al prezzo di €
8.000,00.
In secondo luogo, deve rilevarsi che, in ogni caso, non è stato neppure allegato e provato l'eventuale danno da svalutazione del bene.
Sul punto, si ricorda che, invero, secondo i giudici di legittimità, qualora il preteso danneggiato abbia venduto il proprio veicolo ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito proprio a causa del danneggiamento, ha diritto al risarcimento del danno consistito nella riduzione del valore del bene e nel conseguente minor ricavo dalla vendita dello stesso (perché il valore complessivo del patrimonio del danneggiato successivamente al sinistro risulta inferiore a quello precedente all'illecito): in tali casi, però, ovviamente, il danneggiato deve provare che il danno subito dal veicolo per effetto del sinistro ha effettivamente inciso sul prezzo di rivendita (cfr. ex multis Cass. civ. nr. 7012/2023).
Tuttavia, nel caso di specie, l'odierno appellante non allegato e chiesto il danno da svalutazione, fondandosi la domanda risarcitoria sul diverso assunto che il mezzo avesse subito un danno talmente grave da non poter essere riparato (nè rivenduto); in ogni caso, l'attore non ha neppure provato il valore del bene prima e dopo il sinistro e, di conseguenza, una sua svalutazione a causa del sinistro stesso.
Ed infatti, anche volendo ammettere che vi sia la prova del valore di acquisto del bene (€
11.000,00), non risultano comunque dimostrate le condizioni del mezzo al momento del sinistro e,
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dunque, il valore del bene – non al momento del suo acquisto bensì – a tale data;
non vi è, cioè, prova che la pretesa svalutazione del bene sia avvenuta a causa del sinistro e non per altra causa.
Rimarrebbe astrattamente ipotizzabile che l'attore possa aver riparato il mezzo e averlo rivenduto: ma detta circostanza non è stata allegata dall'attore ed anzi, per quanto detto, è stata dallo stesso negata, avendo l'odierno appellante insistito nella non riparabilità del motoveicolo. In definitiva, neppure potrebbe vagliarsi l'eventuale sussistenza del diritto dell'attore al risarcimento delle eventuali riparazioni resesi necessarie per consentire la vendita del mezzo al prezzo di € 8.000,00, perché si tratterebbe di un danno diverso da quello espressamente allegato e richiesto da parte attrice;
in ogni caso, non sono stati provati eventuali costi sostenuti per detta ipotetica riparazione.
A ciò si aggiunga che non vi sarebbe, comunque, la prova della sussistenza di un nesso di causa tra i danni dedotti e la dinamica descritta dall'attore, secondo cui il sinistro si sarebbe verificato per l'impatto tra il motociclo condotto dall'odierno appellante e l'altro veicolo (dinamica peraltro neppure univocamente confermata dai testi escussi in giudizio).
Ed infatti, il CTU nominato in primo grado - dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi, in quanto logiche e coerenti - ha negato la compatibilità della dinamica descritta dall'attore e i presunti danni riportati dal veicolo, avendo il consulente escluso la sussistenza sul veicolo di danni da urto diretto del motociclo in questione con altro veicolo.
Non solo, dunque, il danno e il relativo nesso di causa con il sinistro descritto in citazione non sono stati dimostrati dall'attore, ma anzi risulta in atti la prova di fatti e circostanze incompatibili con la versione da quest'ultimo prospettata.
In altri termini, si può concludere non solo che l'attore non ha fornito la prova del danno allegato come elemento costitutivo dell'azione, ma anzi che vi è in atti la dimostrazione che il danno per come prospettato dall'odierno appellante non si è effettivamente prodotto (e, comunque, che lo stesso non è causalmente connesso al sinistro posto a fondamento della domanda).
Ciò è sufficiente a determinare il rigetto dell'azione risarcitoria proposta da Pt_1 nei confronti di e , a
[...] Controparte_1 _2 ON prescindere dall'esame degli ulteriori elementi della domanda.
Pertanto, la sentenza n. 124/2023 emessa dal Giudice di Pace di Palmi deve essere integralmente confermata, con rigetto dell'appello proposto da . Parte_1
4. La condanna alle spese del giudizio di appello segue la soccombenza.
deve, quindi, essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 nel presente giudizio dall' . che, in conformità al DM 55/2014, si liquidano CP_1 CP_1 nella somma di € 2.540,00 (valore della causa compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), considerata la natura della causa e le questioni in fatto e in diritto ad essa sottese. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. 115/2002, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Nulla sulle spese di lite di e , rimasti contumaci. _2 ON
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P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 124/2023 del Giudice di Pace di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. _2 ON
124/2023 del Giudice di Pace di Palmi;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute nel presente giudizio Parte_1 dall' . che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre CP_1 CP_1 al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, in presenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, d.P.R. 115/2002. Nulla sulle spese di lite di e , rimasti contumaci. _2 ON
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Così deciso in Palmi, il 14 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Marta Speciale
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