Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 417/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 417/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. SEGALA ENRICO Controparte_1
e
con il patrocinio dell' Avv. SEGALA ENRICO Controparte_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
01) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
02) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, pertanto rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
03) Circa il bene immobile in comune, la casa sita in Via Leopoldo Testi n. 2, Poggio
Renatico (FE) vi è l'impegno, da parte del Sig. a cedere il 50% della proprietà CP_2 alla Sig. CP_1
04) Sussite impegno reciproco circa la pratica di accollo del mutuo, di modo che questo graverà, dalla compravendita in poi, in capo alla Sig. CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: non ancora pervenute, inoltrata richiesta 24.02 visto conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/02/2025 i sigg. e CP_1 CP_2
esponevano che in data 08/06/2019 avevano contratto matrimonio in
[...] Granarolo dell'Emilia (BO); che dall'unione non erano nati figli.
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Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle CP_1 Controparte_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in Granarolo dell'Emilia in data 08/06/2019 e trascritto al n. 22 p. II s. C).
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Granarolo dell'Emilia provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 27.3.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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