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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 741 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, promosso
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Caraffa di Catanzaro C.F._2
(CZ), alla Piazza Scanderberg n. 11, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Schinea che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiunto depositato in data 5 maggio 2024, e Parte_3
- premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Caraffa Parte_2
di Catanzaro (CZ) il 2 ottobre 1990, dalla cui unione erano nati tre figli: Per_1
(nato il [...]), (nato il [...]) e (nato il13.01.1996) - Per_2 Per_3
deducevano che a causa di insanabili incompatibilità caratteriali il rapporto
RGVG n. 741/2024 - Pagina 1 di 4 coniugale aveva attraversato negli anni “vari momenti di crisi” sino ad incrinarsi irrimediabilmente la comunione materiale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì, di essere economicamente indipendenti e dichiaravano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
Adivano, pertanto, l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
Il sig. e la sig.ra rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di Pt_2 Pt_3
mantenimento essendo economicamente indipendenti.
Assegnare la casa coniugale, sita in Caraffa di Catanzaro (CZ) alla Traversa nr.1
Colombo al civico n. 14, alla sig.ra e de figli e Parte_3 Per_2 Per_3
Allo stesso modo il terreno sito in località Ceramella in agro del Comune di Caraffa di Catanzaro resterà nella disponibilità dei figli dei coniugi.
1.1. Fissata l'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice relatore delegato alla trattazione del presente procedimento sottoponeva alle parti la questione relativa all'assegnazione della casa coniugale stabilita dai coniugi, atteso che i figli nati dall'unione matrimoniale erano tutti maggiorenni ed economicamente autonomi e fissava, pertanto, l'udienza cartolare del 15 gennaio 2025.
1.2. Alla predetta udienza, con provvedimento del 14 febbraio 2025 veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 12 marzo 2025 nel corso della quale il procuratore di entrambi i coniugi precisava che i coniugi avevano convenuto che l'abitazione familiare rimanesse nella disponibilità della . Dunque, precisava Pt_3 le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda di separazio ne.
All'esito, la causa era, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione consensuale congiuntamente proposta dai coniugi e sia fondata e meritevole di Parte_3 Parte_2
accoglimento.
RGVG n. 741/2024 - Pagina 2 di 4 Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi e formalizzate nel ricorso introduttivo, afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, in conformità delle quali le parti chiedono concordemente che il
Tribunale si pronunci in merito omologando la separazione, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite, così come precisate all'udienza del 12 marzo 2025.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione ed in considerazione degli interessi coinvolti, ritiene il Tribunale che sussistono le ragioni per poter compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e Parte_3 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Zagarise (CZ) in data Pt_2
2 dicembre 1990, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune,
Anno 1990, Atto n. 8, Parte II, Serie A, disattesa e respinta ogni contraria istanza, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_3
15.03.1970 e , nato in [...] il [...], Parte_2
autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
RGVG n. 741/2024 - Pagina 3 di 4 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zagarise (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
21 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 741/2024 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 741 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, promosso
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Caraffa di Catanzaro C.F._2
(CZ), alla Piazza Scanderberg n. 11, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Schinea che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiunto depositato in data 5 maggio 2024, e Parte_3
- premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Caraffa Parte_2
di Catanzaro (CZ) il 2 ottobre 1990, dalla cui unione erano nati tre figli: Per_1
(nato il [...]), (nato il [...]) e (nato il13.01.1996) - Per_2 Per_3
deducevano che a causa di insanabili incompatibilità caratteriali il rapporto
RGVG n. 741/2024 - Pagina 1 di 4 coniugale aveva attraversato negli anni “vari momenti di crisi” sino ad incrinarsi irrimediabilmente la comunione materiale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì, di essere economicamente indipendenti e dichiaravano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
Adivano, pertanto, l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
Il sig. e la sig.ra rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di Pt_2 Pt_3
mantenimento essendo economicamente indipendenti.
Assegnare la casa coniugale, sita in Caraffa di Catanzaro (CZ) alla Traversa nr.1
Colombo al civico n. 14, alla sig.ra e de figli e Parte_3 Per_2 Per_3
Allo stesso modo il terreno sito in località Ceramella in agro del Comune di Caraffa di Catanzaro resterà nella disponibilità dei figli dei coniugi.
1.1. Fissata l'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice relatore delegato alla trattazione del presente procedimento sottoponeva alle parti la questione relativa all'assegnazione della casa coniugale stabilita dai coniugi, atteso che i figli nati dall'unione matrimoniale erano tutti maggiorenni ed economicamente autonomi e fissava, pertanto, l'udienza cartolare del 15 gennaio 2025.
1.2. Alla predetta udienza, con provvedimento del 14 febbraio 2025 veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 12 marzo 2025 nel corso della quale il procuratore di entrambi i coniugi precisava che i coniugi avevano convenuto che l'abitazione familiare rimanesse nella disponibilità della . Dunque, precisava Pt_3 le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda di separazio ne.
All'esito, la causa era, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione consensuale congiuntamente proposta dai coniugi e sia fondata e meritevole di Parte_3 Parte_2
accoglimento.
RGVG n. 741/2024 - Pagina 2 di 4 Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi e formalizzate nel ricorso introduttivo, afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, in conformità delle quali le parti chiedono concordemente che il
Tribunale si pronunci in merito omologando la separazione, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite, così come precisate all'udienza del 12 marzo 2025.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione ed in considerazione degli interessi coinvolti, ritiene il Tribunale che sussistono le ragioni per poter compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e Parte_3 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Zagarise (CZ) in data Pt_2
2 dicembre 1990, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune,
Anno 1990, Atto n. 8, Parte II, Serie A, disattesa e respinta ogni contraria istanza, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_3
15.03.1970 e , nato in [...] il [...], Parte_2
autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
RGVG n. 741/2024 - Pagina 3 di 4 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zagarise (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
21 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 741/2024 - Pagina 4 di 4