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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 554 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 27/02/2023,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. DI POMPEO LAURA e dall'avv. BARBONI PATRIZIA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso l'avv. DI POMPEO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. GROPPELLI ILARIA elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 3/11/2023
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome da nota depositata telematicamente il 09/09/2024; Parte_1
Per come da nota depositata telematicamente il 09/09/2024. Controparte_1
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 27/02/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con a EL (Spagna) in data 8/01/1993 (trascritto presso gli atti dello Stato Controparte_1
civile del Comune di Crema, anno 1993, atto n. 22, P.2 serie c), unione dalla quale è nato il figlio
(nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione Persona_1 personale dei coniugi. Il ricorrente chiedeva altresì l'assegnazione della casa coniugale e l'autorizzazione a continuare ad effettuare in favore del figlio tutte le attività per lui opportune e/o necessarie.
In data 14/06/2023 la convenuta depositava memoria difensiva e i coniugi comparivano dinanzi al
Presidente alle udienze del 15/06/2023, del 21/09/2023 e del 26/10/2023; esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di provvedere al mantenimento e alle cure del figlio affetto da patologie di natura psichiatrica, e disponeva un monitoraggio da parte dei Persona_1
servizi sociali.
In data 9/11/2023 la parte ricorrente depositava memoria integrativa.
Con comparsa depositata il 17/11/2023, si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1 alla richiesta di separazione, di cui chiedeva l'addebito al marito;
la resistente chiedeva, in via riconvenzionale, di porre a carico del marito un assegno di mantenimento per sé di misura pari a €
600 mensili, di autorizzarla a mantenere l'uso della casa familiare e di dire tenuto il marito a rendere conto della gestione della liquidità del figlio in relazione alle indennità e prestazioni ricevute.
Le parti comparivano dinanzi al G.I. all'udienza del 11/01/2024; il Giudice, dichiarata l'inammissibilità della domanda di parte resistente di rendere conto sull'uso della pensione di e della domanda di parte ricorrente di essere autorizzato ad entrare in casa, disponeva Persona_1
rinvio in vista di una soluzione conciliativa.
All'udienza del 6/03/2024, sentite le parti, vista la impossibilità di addivenire a una soluzione condivisa, il Giudice assegnava i termini ex art. 183 co. VI c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con provvedimento del 11/06/2024 il Giudice rigettava le richieste istruttorie delle parti. Precisate le conclusioni all'udienza del 10 settembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 13/01/2025
*
La giurisdizione e la legge applicabile Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019 atteso che, pur avendo la resistente nazionalità spagnola, è in Italia la residenza abituale dei coniugi;
è, altresì, applicabile la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi, ex art. 8 lett. A) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera c) in quanto domanda accessoria alla domanda di separazione per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
EL (Spagna) in data 8/01/1993 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Crema, anno 1993, atto n. 22, P.2 serie c).
Dal matrimonio è nato il figlio (nato il [...]). Persona_1
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c.
Segnatamente, i coniugi negli atti introduttivi e alle udienze hanno evidenziato l'interruzione da tempo della convivenza e l'assenza di una qualsivoglia comunione di vita morale e materiale, non lasciando dubbi in merito all'esistenza dei presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
*
L'addebito della separazione
Costituendosi in giudizio il 17/11/2023, la resistente ha chiesto che la separazione personale venisse addebitata al marito. La domanda non è stata successivamente reiterata dalla parte né riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Rilevata la presunzione di abbandono della domanda, dunque, avuto riguardo alla complessiva condotta processuale della parte, che non ha formulato istanze istruttorie in merito né ha dedotto elementi di rilievo, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, reputa il
Collegio che la domanda di addebito sia da intendersi rinunciata. *
La domanda di assegno di mantenimento per il coniuge
Per quanto concerne la richiesta di assegno di mantenimento avanzata, in via riconvenzionale, dalla resistente rammenta il Collegio che per la determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n.
975). Il Tribunale ritiene di poter effettuare tale ricostruzione, nel caso di specie, sulla base dei dati disponibili, anche tenuto conto che il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
Del resto, i capitoli di prova orale formulati dalle parti, capitolati in modo generico e in gran parte riguardanti circostanze del tutto inconferenti, nulla avrebbero potuto aggiungere alla ricostruzione odierna, e pertanto non sono stati ammessi dal giudice istruttore;
inoltre appare del tutto superflua ed esplorativa la richiesta di indagini tributarie per valutare i redditi del ricorrente, sulla base di quanto rilevato in forza della documentazione in atti.
Ciò posto, in merito all'assegno di mantenimento a favore del coniuge la giurisprudenza ha affermato che “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze – ai sensi del secondo comma del citato art. 156 – consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (cfr.: Cass. n.
14840 del 27.06.2006). Difatti, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. Sez. I
16.5.2017 n. 12196; Cass. Sez. VI-I 24.6.2019 n. 16809). Così, anche di recente, la Suprema Corte ha riaffermato che “la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (Cass. n. 6176 del 2023).
Tanto premesso, in merito alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti del presente giudizio, il Collegio osserva quanto segue.
Il ricorrente ha dichiarato di essere impiegato, quale tecnico di laboratorio, presso un'azienda privata con retribuzione mensile pari a € 1900/2000. Dalla documentazione in atti risulta che Parte_1
è stato assunto, in data 25/06/1990, da Architex Minerva spa;
in atti è prodotto un solo
[...]
cedolino, riferibile a novembre 2022, che attesta un emolumento stipendiale netto di € 1883,71 .
Egli ha precisato che nel mese di ottobre 2022 lo stipendio è stato ridotto dal datore di lavoro in conseguenza dell'accesso alla misura della cassa integrazione guadagni;
in atti risulta una comunicazione del datore di lavoro che evidenzia l'accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria dal 9/10/2023 al 24/12/2023, con previsione di un giorno di applicazione per ciascun dipendente nonché le linee guida predisposte nel 2022 (con applicazione di 3 giorni in due settimane). Non è documentata né specificamente quantificata la asserita contrazione dei guadagni, da ritenersi comunque circoscritta nel tempo.
Il ricorrente ha dichiarato, nel 2021, un reddito imponibile di € 33388 (imposta netta € 4186, addizionale regionale dovuta € 483, addizionale comunale dovuta € 179) – v. mod. 730/2022; reddito imponibile di € 31037 nel 2020 (imposta netta € 4198, addizionale regionale dovuta € 442, addizionale comunale dovuta € 165) – v. mod. 730/2021. Nessun documento fiscale è stato depositato con riferimento agli anni successivi.
proprietario esclusivo dell'immobile sito in Izano, viale Repubblica 38, ex casa Parte_1
coniugale/familiare, nella quale, a far data dalla separazione di fatto avvenuta nel 2021 è rimasta a vivere la resistente. In data 11/02/20202 ha contratto un mutuo per la somma Parte_1 complessiva di € 65.000 finalizzato all'acquisto di altro immobile in favore del figlio Persona_1
il piano di ammortamento prevede la restituzione della somma in rate di circa € 400 mensili (€ 419,
29 al 01/01/2023).
Il ricorrente ha altresì dichiarato di essere contitolare di conto cointestato con il figlio, sul quale vengono versate alcune somme percepite a titolo di pensione da quest'ultimo (accreditata su libretto di risparmio intestato a e in seguito prelevate e versate sul conto corrente); il conto, Persona_1
secondo quanto prospettato, è utilizzato per le esigenze quotidiane di Persona_1 Quanto alla resistente, ella in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di essere disoccupata;
dai documenti in atti emerge che in data 06/06/2023 si è rivolta al centro per l'impiego di Crema per la ricerca di una occupazione lavorativa e nel corso del 2023 ha partecipato a un corso formativo
(operatore d'ufficio).
In atti non sono depositate dichiarazioni fiscali, bensì una certificazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate che attesta l'assenza di redditi dal 2019 al 2022.
All'udienza del 6 marzo 2024, a domanda del Giudice, ha precisato di aver Controparte_1 lasciato il lavoro per occuparsi del figlio quando questi era piccolo e di svolgere “in nero” attività di collaboratrice domestica per tre ore alla settimana con retribuzione di € 120 mensili;
all'udienza del
11/06/2024 il difensore della parte resistente ha precisato che ella attualmente lavora per qualche ora al giorno, essendosi attivata con i servizi sociali in vista dello sgombero della casa coniugale.
Illustrate le rispettive posizioni economiche e reddituali delle parti, pur dandosi atto della non completezza ed esaustività della documentazione depositata dalle parti, appare chiaro e pacifico che, in costanza di matrimonio, la resistente non ha svolto alcuna professione e il marito ha sempre provveduto alle spese di vitto e altre spese ordinarie, evidentemente perseguendo l'obiettivo di garantire, oltre al mantenimento del figlio (nato il [...]), anche della moglie, Persona_1
garantendole peraltro anche una certa libertà di movimento. Infatti, ha dichiarato Parte_1
che la moglie non ha mai trovato un impiego e pertanto è stato lui stesso a farsi sempre carico delle spese del nucleo, sostenendo anche i costi dell'autovettura in uso alla moglie (v. ricorso introduttivo pp. 6-7).
Invero, nell'attualità, dopo l'allontanamento del coniuge dalla casa familiare, il ricorrente ha dedotto di aver comunque garantito alla moglie il sostentamento delle esigenze primarie non solo continuando a farsi carico delle utenze domestiche e delle spese relative alla casa coniugale, a lui esclusivamente intestata, ma anche mediante versamento di € 250 mensili prima e € 200 mensili, a partire da ottobre
2022 (v. p. 3 memoria integrativa).
Nella valutazione complessiva della situazione del nucleo, preme poi osservare – per quanto rilevante nella valutazione degli oneri a carico delle parti – che il figlio della coppia, (nato il Persona_1
26/08/2003), è affetto da disturbo dello spettro autistico;
come risulta dalla documentazione in atti, egli necessita pertanto di costante supervisione da parte dei familiari e sorveglianza al di fuori dell'ambiente domestico. Il ragazzo abita in unità abitativa autonoma sita nel medesimo stabile della casa coniugale e percepisce pensione di invalidità di € 1185 mensili.
Ciò posto, preme osservare che oggetto di particolare contestazione è stata la distribuzione dei compiti di accudimento e cura in favore del figlio, oggetto peraltro della domanda giudiziale del padre.
Sebbene il ricorrente abbia dedotto che la madre non si occupi in modo opportuno del figlio, prescindendo in questa sede da una valutazione di adeguatezza delle competenze genitoriali delle parti, il Collegio rileva come risulta agli atti, in base a quanto documentato e verbalizzato, che entrambi i genitori, compatibilmente con la volontà del figlio, assistono quotidianamente Per_1
, il quale – come accennato - necessita di attenzioni e continuativa supervisione. Ciò appare
[...]
tanto più vero se solo si considera che, per un certo periodo, il padre non riusciva a entrare in contatto con il figlio (circostanza che ha originato la domanda giudiziale), sicché è stata presumibilmente la madre ad assisterlo. Nondimeno, il compito domestico di cura non appare elemento tale da precludere alla resistente di reperire una attività lavorativa essendo (nato il [...]) Persona_1
parzialmente autosufficiente nella vita quotidiana, tanto da abitare in unità abitativa distinta e autonoma, sebbene adiacente alla ex casa familiare ove abita la madre.
Tanto sottolineato, seppur è vero che , nata il [...] conserva capacità Controparte_1
lavorativa integra (infatti, ella ha dichiarato di lavorare come collaboratrice domestica qualche ora al giorno) non può non considerarsi che, data l'età (60 anni), la prolungata e indiscussa assenza dal mondo del lavoro e la totale mancanza di competenze formative o professionali specifiche da poter sfruttare, difficilmente ella potrà reperire una occupazione lavorativa stabile e remunerativa diversa da quella attualmente svolta in modo irregolare e non continuativo.
Invero, alla luce delle sopraesposte risultanze, pur tenendo conto e rilevando che la resistente non ha fornito le prove della sua condizione di indigenza, deve rilevarsi una indiscussa e significativa disparità reddituale tra i coniugi, potendo comunque il marito contare su un'entrata economica stabile e un compendio immobiliare di proprietà, a dispetto della diversa situazione in cui versa la moglie, priva di cespiti e redditi stabili. Non può poi non tenersi conto che si trova Controparte_1
oggi nella condizione di dover abbandonare la casa ex coniugale (di proprietà esclusiva del marito) e reperire una abitazione, sostenendone i relativi costi.
Ciò posto, considerata la complessiva situazione reddituale e patrimoniale, tenuto conto dell'età della moglie, della circostanza pacifica che la stessa è priva di competenze professionali specifiche, potendo comunque ella fare affidamento solo su una attività di collaboratrice domestica svolta senza contratto e per poche ore al giorno, valutata anche la durata del matrimonio, reputa il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Richiamati i parametri evocati, all'esito del giudizio, ritiene il Collegio equo e congruo in vista dell'esigenza di assicurare alla moglie un tenore di vita sia conforme a quello goduto in costanza di matrimonio, porre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie nella misura di €
300,00 al mese (importo annualmente rivalutabile con indice Istat) tenuto anche conto che trattasi di somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali. La statuizione avrà decorrenza da giugno 2023, data della domanda. * Le ulteriori domande del ricorrente in dal ricorso introduttivo ha domandato al Tribunale di dichiarare il suo diritto Parte_1
di rientrare nella disponibilità della abitazione di sua esclusiva proprietà, adibita un tempo a casa coniugale, nonché degli arredi ivi esistenti, al fine di poter espletare, in modo completo e continuativo,
l'accudimento del figlio autistico. Il Collegio ribadisce l'inammissibilità della domanda già dichiarata dal G.I. con provvedimento reso a verbale dell'udienza del 11/01/2024.
L'art. 40 c.p.c. infatti consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, istanze petitorie e/o possessorie sull'ex casa coniugale, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima.
Ne consegue che la domanda svolta dalla parte ricorrente è inammissibile.
Al riguardo, preme inoltre precisare che il Giudice della separazione (e del divorzio) è chiamato a statuire solo in ordine alla assegnazione della casa familiare, istituto che non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla crisi di coppia né può essere utilizzato come misura assistenziale o compensativa per sopperire ad interessi di natura economica o morale tra le parti;
difatti, si tratta di istituto esclusivamente preordinato alla tutela dell'habitat domestico della prole convivente. Rilevato che la domanda di assegnazione è stata avanzata in sede di ricorso introduttivo e poi non reiterata, considerato che pacificamente è domiciliato in unità Persona_1 abitativa distinta da quella di cui all'odierno contenzioso, manca qualsivoglia presupposto per operare l'assegnazione.
Quanto poi alla domanda formulata in sede di precisazione delle conclusioni di “confermare il provvedimento presidenziale del 26.10.2023 con il quale è stato posto in capo al padre l'obbligo di accudimento del figlio , autorizzandolo a continuare ad effettuare in favore del figlio Persona_1
tutte le attività per lui necessarie e/o opportune, sia sotto il profilo medico, sia sotto il profilo scolastico, sia sotto il profilo gestionale nel quotidiano”, il Collegio rileva quanto segue.
(nato il [...]) è maggiorenne, sebbene in condizione di fragilità. Egli abita in Persona_1
unità abitativa autonoma, è economicamente indipendente, sebbene supportato – nel quotidiano - dai genitori. Deve poi darsi atto che, per quanto esposto dalle parti, è stata disposta in favore di Per_1
la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, con ciò sopperendo alle esigenze di
[...]
tutela del beneficiario. Il Collegio , dunque, ritiene e rileva che non possa né debba essere emesso il provvedimento come richiesto dal ricorrente, non necessitando il padre di alcuna autorizzazione giudiziale per espletare compiti di accudimento e cura in favore del figlio.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'esito del giudizio e della condotta processuale delle parti, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio a EL (Spagna) in data 8/01/1993 Controparte_1
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Crema, anno 1993, atto n. 22, P.2 serie c);
2) PONE a carico di quale contributo al mantenimento della moglie il Parte_1
pagamento della somma mensile di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023;
3) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande formulate dal ricorrente;
4) DICHIARA compensate le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Crema per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 13/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 27/02/2023,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. DI POMPEO LAURA e dall'avv. BARBONI PATRIZIA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso l'avv. DI POMPEO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. GROPPELLI ILARIA elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 3/11/2023
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome da nota depositata telematicamente il 09/09/2024; Parte_1
Per come da nota depositata telematicamente il 09/09/2024. Controparte_1
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 27/02/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con a EL (Spagna) in data 8/01/1993 (trascritto presso gli atti dello Stato Controparte_1
civile del Comune di Crema, anno 1993, atto n. 22, P.2 serie c), unione dalla quale è nato il figlio
(nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione Persona_1 personale dei coniugi. Il ricorrente chiedeva altresì l'assegnazione della casa coniugale e l'autorizzazione a continuare ad effettuare in favore del figlio tutte le attività per lui opportune e/o necessarie.
In data 14/06/2023 la convenuta depositava memoria difensiva e i coniugi comparivano dinanzi al
Presidente alle udienze del 15/06/2023, del 21/09/2023 e del 26/10/2023; esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di provvedere al mantenimento e alle cure del figlio affetto da patologie di natura psichiatrica, e disponeva un monitoraggio da parte dei Persona_1
servizi sociali.
In data 9/11/2023 la parte ricorrente depositava memoria integrativa.
Con comparsa depositata il 17/11/2023, si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1 alla richiesta di separazione, di cui chiedeva l'addebito al marito;
la resistente chiedeva, in via riconvenzionale, di porre a carico del marito un assegno di mantenimento per sé di misura pari a €
600 mensili, di autorizzarla a mantenere l'uso della casa familiare e di dire tenuto il marito a rendere conto della gestione della liquidità del figlio in relazione alle indennità e prestazioni ricevute.
Le parti comparivano dinanzi al G.I. all'udienza del 11/01/2024; il Giudice, dichiarata l'inammissibilità della domanda di parte resistente di rendere conto sull'uso della pensione di e della domanda di parte ricorrente di essere autorizzato ad entrare in casa, disponeva Persona_1
rinvio in vista di una soluzione conciliativa.
All'udienza del 6/03/2024, sentite le parti, vista la impossibilità di addivenire a una soluzione condivisa, il Giudice assegnava i termini ex art. 183 co. VI c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con provvedimento del 11/06/2024 il Giudice rigettava le richieste istruttorie delle parti. Precisate le conclusioni all'udienza del 10 settembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 13/01/2025
*
La giurisdizione e la legge applicabile Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019 atteso che, pur avendo la resistente nazionalità spagnola, è in Italia la residenza abituale dei coniugi;
è, altresì, applicabile la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi, ex art. 8 lett. A) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera c) in quanto domanda accessoria alla domanda di separazione per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
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La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
EL (Spagna) in data 8/01/1993 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Crema, anno 1993, atto n. 22, P.2 serie c).
Dal matrimonio è nato il figlio (nato il [...]). Persona_1
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c.
Segnatamente, i coniugi negli atti introduttivi e alle udienze hanno evidenziato l'interruzione da tempo della convivenza e l'assenza di una qualsivoglia comunione di vita morale e materiale, non lasciando dubbi in merito all'esistenza dei presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
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L'addebito della separazione
Costituendosi in giudizio il 17/11/2023, la resistente ha chiesto che la separazione personale venisse addebitata al marito. La domanda non è stata successivamente reiterata dalla parte né riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Rilevata la presunzione di abbandono della domanda, dunque, avuto riguardo alla complessiva condotta processuale della parte, che non ha formulato istanze istruttorie in merito né ha dedotto elementi di rilievo, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, reputa il
Collegio che la domanda di addebito sia da intendersi rinunciata. *
La domanda di assegno di mantenimento per il coniuge
Per quanto concerne la richiesta di assegno di mantenimento avanzata, in via riconvenzionale, dalla resistente rammenta il Collegio che per la determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n.
975). Il Tribunale ritiene di poter effettuare tale ricostruzione, nel caso di specie, sulla base dei dati disponibili, anche tenuto conto che il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
Del resto, i capitoli di prova orale formulati dalle parti, capitolati in modo generico e in gran parte riguardanti circostanze del tutto inconferenti, nulla avrebbero potuto aggiungere alla ricostruzione odierna, e pertanto non sono stati ammessi dal giudice istruttore;
inoltre appare del tutto superflua ed esplorativa la richiesta di indagini tributarie per valutare i redditi del ricorrente, sulla base di quanto rilevato in forza della documentazione in atti.
Ciò posto, in merito all'assegno di mantenimento a favore del coniuge la giurisprudenza ha affermato che “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze – ai sensi del secondo comma del citato art. 156 – consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (cfr.: Cass. n.
14840 del 27.06.2006). Difatti, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. Sez. I
16.5.2017 n. 12196; Cass. Sez. VI-I 24.6.2019 n. 16809). Così, anche di recente, la Suprema Corte ha riaffermato che “la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (Cass. n. 6176 del 2023).
Tanto premesso, in merito alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti del presente giudizio, il Collegio osserva quanto segue.
Il ricorrente ha dichiarato di essere impiegato, quale tecnico di laboratorio, presso un'azienda privata con retribuzione mensile pari a € 1900/2000. Dalla documentazione in atti risulta che Parte_1
è stato assunto, in data 25/06/1990, da Architex Minerva spa;
in atti è prodotto un solo
[...]
cedolino, riferibile a novembre 2022, che attesta un emolumento stipendiale netto di € 1883,71 .
Egli ha precisato che nel mese di ottobre 2022 lo stipendio è stato ridotto dal datore di lavoro in conseguenza dell'accesso alla misura della cassa integrazione guadagni;
in atti risulta una comunicazione del datore di lavoro che evidenzia l'accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria dal 9/10/2023 al 24/12/2023, con previsione di un giorno di applicazione per ciascun dipendente nonché le linee guida predisposte nel 2022 (con applicazione di 3 giorni in due settimane). Non è documentata né specificamente quantificata la asserita contrazione dei guadagni, da ritenersi comunque circoscritta nel tempo.
Il ricorrente ha dichiarato, nel 2021, un reddito imponibile di € 33388 (imposta netta € 4186, addizionale regionale dovuta € 483, addizionale comunale dovuta € 179) – v. mod. 730/2022; reddito imponibile di € 31037 nel 2020 (imposta netta € 4198, addizionale regionale dovuta € 442, addizionale comunale dovuta € 165) – v. mod. 730/2021. Nessun documento fiscale è stato depositato con riferimento agli anni successivi.
proprietario esclusivo dell'immobile sito in Izano, viale Repubblica 38, ex casa Parte_1
coniugale/familiare, nella quale, a far data dalla separazione di fatto avvenuta nel 2021 è rimasta a vivere la resistente. In data 11/02/20202 ha contratto un mutuo per la somma Parte_1 complessiva di € 65.000 finalizzato all'acquisto di altro immobile in favore del figlio Persona_1
il piano di ammortamento prevede la restituzione della somma in rate di circa € 400 mensili (€ 419,
29 al 01/01/2023).
Il ricorrente ha altresì dichiarato di essere contitolare di conto cointestato con il figlio, sul quale vengono versate alcune somme percepite a titolo di pensione da quest'ultimo (accreditata su libretto di risparmio intestato a e in seguito prelevate e versate sul conto corrente); il conto, Persona_1
secondo quanto prospettato, è utilizzato per le esigenze quotidiane di Persona_1 Quanto alla resistente, ella in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di essere disoccupata;
dai documenti in atti emerge che in data 06/06/2023 si è rivolta al centro per l'impiego di Crema per la ricerca di una occupazione lavorativa e nel corso del 2023 ha partecipato a un corso formativo
(operatore d'ufficio).
In atti non sono depositate dichiarazioni fiscali, bensì una certificazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate che attesta l'assenza di redditi dal 2019 al 2022.
All'udienza del 6 marzo 2024, a domanda del Giudice, ha precisato di aver Controparte_1 lasciato il lavoro per occuparsi del figlio quando questi era piccolo e di svolgere “in nero” attività di collaboratrice domestica per tre ore alla settimana con retribuzione di € 120 mensili;
all'udienza del
11/06/2024 il difensore della parte resistente ha precisato che ella attualmente lavora per qualche ora al giorno, essendosi attivata con i servizi sociali in vista dello sgombero della casa coniugale.
Illustrate le rispettive posizioni economiche e reddituali delle parti, pur dandosi atto della non completezza ed esaustività della documentazione depositata dalle parti, appare chiaro e pacifico che, in costanza di matrimonio, la resistente non ha svolto alcuna professione e il marito ha sempre provveduto alle spese di vitto e altre spese ordinarie, evidentemente perseguendo l'obiettivo di garantire, oltre al mantenimento del figlio (nato il [...]), anche della moglie, Persona_1
garantendole peraltro anche una certa libertà di movimento. Infatti, ha dichiarato Parte_1
che la moglie non ha mai trovato un impiego e pertanto è stato lui stesso a farsi sempre carico delle spese del nucleo, sostenendo anche i costi dell'autovettura in uso alla moglie (v. ricorso introduttivo pp. 6-7).
Invero, nell'attualità, dopo l'allontanamento del coniuge dalla casa familiare, il ricorrente ha dedotto di aver comunque garantito alla moglie il sostentamento delle esigenze primarie non solo continuando a farsi carico delle utenze domestiche e delle spese relative alla casa coniugale, a lui esclusivamente intestata, ma anche mediante versamento di € 250 mensili prima e € 200 mensili, a partire da ottobre
2022 (v. p. 3 memoria integrativa).
Nella valutazione complessiva della situazione del nucleo, preme poi osservare – per quanto rilevante nella valutazione degli oneri a carico delle parti – che il figlio della coppia, (nato il Persona_1
26/08/2003), è affetto da disturbo dello spettro autistico;
come risulta dalla documentazione in atti, egli necessita pertanto di costante supervisione da parte dei familiari e sorveglianza al di fuori dell'ambiente domestico. Il ragazzo abita in unità abitativa autonoma sita nel medesimo stabile della casa coniugale e percepisce pensione di invalidità di € 1185 mensili.
Ciò posto, preme osservare che oggetto di particolare contestazione è stata la distribuzione dei compiti di accudimento e cura in favore del figlio, oggetto peraltro della domanda giudiziale del padre.
Sebbene il ricorrente abbia dedotto che la madre non si occupi in modo opportuno del figlio, prescindendo in questa sede da una valutazione di adeguatezza delle competenze genitoriali delle parti, il Collegio rileva come risulta agli atti, in base a quanto documentato e verbalizzato, che entrambi i genitori, compatibilmente con la volontà del figlio, assistono quotidianamente Per_1
, il quale – come accennato - necessita di attenzioni e continuativa supervisione. Ciò appare
[...]
tanto più vero se solo si considera che, per un certo periodo, il padre non riusciva a entrare in contatto con il figlio (circostanza che ha originato la domanda giudiziale), sicché è stata presumibilmente la madre ad assisterlo. Nondimeno, il compito domestico di cura non appare elemento tale da precludere alla resistente di reperire una attività lavorativa essendo (nato il [...]) Persona_1
parzialmente autosufficiente nella vita quotidiana, tanto da abitare in unità abitativa distinta e autonoma, sebbene adiacente alla ex casa familiare ove abita la madre.
Tanto sottolineato, seppur è vero che , nata il [...] conserva capacità Controparte_1
lavorativa integra (infatti, ella ha dichiarato di lavorare come collaboratrice domestica qualche ora al giorno) non può non considerarsi che, data l'età (60 anni), la prolungata e indiscussa assenza dal mondo del lavoro e la totale mancanza di competenze formative o professionali specifiche da poter sfruttare, difficilmente ella potrà reperire una occupazione lavorativa stabile e remunerativa diversa da quella attualmente svolta in modo irregolare e non continuativo.
Invero, alla luce delle sopraesposte risultanze, pur tenendo conto e rilevando che la resistente non ha fornito le prove della sua condizione di indigenza, deve rilevarsi una indiscussa e significativa disparità reddituale tra i coniugi, potendo comunque il marito contare su un'entrata economica stabile e un compendio immobiliare di proprietà, a dispetto della diversa situazione in cui versa la moglie, priva di cespiti e redditi stabili. Non può poi non tenersi conto che si trova Controparte_1
oggi nella condizione di dover abbandonare la casa ex coniugale (di proprietà esclusiva del marito) e reperire una abitazione, sostenendone i relativi costi.
Ciò posto, considerata la complessiva situazione reddituale e patrimoniale, tenuto conto dell'età della moglie, della circostanza pacifica che la stessa è priva di competenze professionali specifiche, potendo comunque ella fare affidamento solo su una attività di collaboratrice domestica svolta senza contratto e per poche ore al giorno, valutata anche la durata del matrimonio, reputa il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Richiamati i parametri evocati, all'esito del giudizio, ritiene il Collegio equo e congruo in vista dell'esigenza di assicurare alla moglie un tenore di vita sia conforme a quello goduto in costanza di matrimonio, porre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie nella misura di €
300,00 al mese (importo annualmente rivalutabile con indice Istat) tenuto anche conto che trattasi di somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali. La statuizione avrà decorrenza da giugno 2023, data della domanda. * Le ulteriori domande del ricorrente in dal ricorso introduttivo ha domandato al Tribunale di dichiarare il suo diritto Parte_1
di rientrare nella disponibilità della abitazione di sua esclusiva proprietà, adibita un tempo a casa coniugale, nonché degli arredi ivi esistenti, al fine di poter espletare, in modo completo e continuativo,
l'accudimento del figlio autistico. Il Collegio ribadisce l'inammissibilità della domanda già dichiarata dal G.I. con provvedimento reso a verbale dell'udienza del 11/01/2024.
L'art. 40 c.p.c. infatti consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, istanze petitorie e/o possessorie sull'ex casa coniugale, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima.
Ne consegue che la domanda svolta dalla parte ricorrente è inammissibile.
Al riguardo, preme inoltre precisare che il Giudice della separazione (e del divorzio) è chiamato a statuire solo in ordine alla assegnazione della casa familiare, istituto che non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla crisi di coppia né può essere utilizzato come misura assistenziale o compensativa per sopperire ad interessi di natura economica o morale tra le parti;
difatti, si tratta di istituto esclusivamente preordinato alla tutela dell'habitat domestico della prole convivente. Rilevato che la domanda di assegnazione è stata avanzata in sede di ricorso introduttivo e poi non reiterata, considerato che pacificamente è domiciliato in unità Persona_1 abitativa distinta da quella di cui all'odierno contenzioso, manca qualsivoglia presupposto per operare l'assegnazione.
Quanto poi alla domanda formulata in sede di precisazione delle conclusioni di “confermare il provvedimento presidenziale del 26.10.2023 con il quale è stato posto in capo al padre l'obbligo di accudimento del figlio , autorizzandolo a continuare ad effettuare in favore del figlio Persona_1
tutte le attività per lui necessarie e/o opportune, sia sotto il profilo medico, sia sotto il profilo scolastico, sia sotto il profilo gestionale nel quotidiano”, il Collegio rileva quanto segue.
(nato il [...]) è maggiorenne, sebbene in condizione di fragilità. Egli abita in Persona_1
unità abitativa autonoma, è economicamente indipendente, sebbene supportato – nel quotidiano - dai genitori. Deve poi darsi atto che, per quanto esposto dalle parti, è stata disposta in favore di Per_1
la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, con ciò sopperendo alle esigenze di
[...]
tutela del beneficiario. Il Collegio , dunque, ritiene e rileva che non possa né debba essere emesso il provvedimento come richiesto dal ricorrente, non necessitando il padre di alcuna autorizzazione giudiziale per espletare compiti di accudimento e cura in favore del figlio.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'esito del giudizio e della condotta processuale delle parti, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio a EL (Spagna) in data 8/01/1993 Controparte_1
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Crema, anno 1993, atto n. 22, P.2 serie c);
2) PONE a carico di quale contributo al mantenimento della moglie il Parte_1
pagamento della somma mensile di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2023;
3) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande formulate dal ricorrente;
4) DICHIARA compensate le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Crema per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 13/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato