Ordinanza cautelare 2 agosto 2024
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 11/06/2025, n. 11392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11392 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11392/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07380/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7380 del 2024, proposto da MO DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, ME Pa, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SS TA, ID ER, SS EL, TA TR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto di ragione, della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE ABRUZZO, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024 e la successiva e rettificata graduatoria di merito ed elenco dei vincitori del 22/05/24, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024), laddove (1) non riconosce alla parte ricorrente i titoli di preferenza per i “figli a carico” di cui all’art.5 del DPR n.487/1994 e ss.mm. e (2) attribuisce alla stessa un punteggio inferiore a quello dovuto sulla base dell’esito della prova scritta per la presenza di due quiz errati (doc.1/2);
Per quanto di ragione, degli atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 e rettificati in data 22/05/24 relativi alla REGIONE ABRUZZO, adottati dal Direttore regionale e pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, lesivi laddove (1) non riconoscono alla parte ricorrente i titoli di preferenza per i “figli a carico” di cui all’art.5 del DPR n.487/1994 e ss.mm. e (2) attribuiscono alla stessa un punteggio inferiore a quello dovuto sulla base dell’esito della prova scritta per la presenza di due quiz errati (doc.3);
Per quanto di ragione, del Bando di concorso n.272034 del 24/07/23 con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate ha indetto la “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB), laddove lesivo nei confronti della ricorrente (doc.4);
Per quanto di ragione e se lesivo, del provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot.n.2023/300017, con cui l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 28/08/2023 e riformulato la prova scritta del concorso nonché del successivo provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot.n.224448 del 9/05/2024 in cui l’Amministrazione ha soppresso il punto 7.4 disapplicando così la “normativa cd “taglia idonei” alle graduatorie” e previsto l’aumento dei posti previsti nelle Direzioni Regionali e Uffici centrali, solo nella parte in cui sono lesivi nei confronti della ricorrente (doc.5/6);
Per quanto di ragione, del questionario con l’esito della prova scritta svolta in data 24/11/2023 e conclusa con il punteggio di 21,43 comunicato nell’area riservata della parte ricorrente, lesivo laddove reca il quesito n.57 inerente alla “sottoscrizione e al versamento del capitale” delle S.r.l. e il quesito n.64 inerente la lingua inglese, perché errati, incompleti, ambigui e mal posti nella loro formulazione, tanto dall’aver determinato errori nelle risposte e il conseguente punteggio inferiore rispetto a quello spettante sia al menzionato TEST che in graduatoria finale (doc.7);
Per quanto di ragione, del regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente (doc.8);
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO
dell’interesse in capo alla parte ricorrente alla valutazione (1) del TITOLO DI PREFERENZA previsto dall’art.5 del DPR n.487/94 per i “figli a carico” e (2) alla rivalutazione dei 2 QUIZ contestati con il conseguente riconoscimento della preferenza e la rivalutazione del punteggio nella graduatoria di merito per la REGIONE ABRUZZO della “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) E LA CONSEGUENTE CONDANNA ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso, con la conseguente aggiunta della preferenza e del punteggio di +0,51 a ciascun quiz che consentirebbe di collocarsi alla posizione prossima alla n.541 e con il punteggio finale di 22,45.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di ME Pa e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 272034 del 24 luglio 2023 veniva indetta una procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria.
Il bando prevedeva un’unica fase selettiva, disciplinata dall’art. 6, consistente nella somministrazione di un questionario a risposta multipla composto da 70 quesiti.
Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:
- risposta esatta +0,43 punti;
- risposta mancante 0 punti;
- risposta errata -0,08 punti.
Al fine di superare la prova scritta i candidati dovevano ottenere almeno il punteggio di 21/30.
Le prove si svolgevano dal 22 al 24 novembre 2023 e il successivo 30 novembre veniva pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia l’elenco nazionale anonimo degli esiti della prova.
In sostanza, per tutti i partecipanti alla prova veniva riportato un codice identificativo, noto solo al singolo candidato, con il relativo punteggio.
Inoltre, tutti i candidati, dalla medesima data, potevano accedere con le proprie credenziali all’area riservata della piattaforma Concorsi Smart del ME PA, al fine di visionare la propria prova e conoscere il punteggio conseguito.
Tenuto conto, poi, che non erano previste ulteriori prove selettive, in data 17 gennaio 2024, venivano pubblicati i punteggi in forma anonima, distinti per Regione di partecipazione, dei candidati che avevano riportato un punteggio pari o superiore a 21/30.
In tal modo la ricorrente, che aveva partecipato al concorso per i posti banditi nella regione Abruzzo (alla quale erano state originariamente assegnate 100 posizioni), poteva rilevare di essere rientrata tra gli idonei non vincitori, avendo riportato il punteggio di 21,43.
In data 13 maggio 2024, l’Amministrazione resistente pubblicava sul proprio sito istituzionale la graduatoria finale di merito per la Direzione Regionale Abruzzo, nella quale quindi la ricorrente figura tra gli idonei non vincitori.
In data 24 maggio 2024, l’Agenzia adottava un provvedimento di rettifica del bando con il quale, a seguito di pronunce di questo Tar (nn. 6328, 6329, 6331, 6332, 6362, 6380, 6388, 6389, del 2 aprile 2024), veniva soppresso il punto 7.4 dell’originario bando, il quale prevedeva che, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dall’art. 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sarebbero stati considerati idonei i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi.
Con il medesimo atto veniva stabilito, in ragione della rilevata disponibilità di sufficienti facoltà assunzionali e al fine di evitare ulteriori contenziosi, l’aumento dei posti previsti nelle Direzioni Regionali e Uffici centrali per un numero pari a quello dei candidati aventi titolo alla riserva dei posti per ciascun ambito e non ricompresi per merito tra i vincitori.
2. La ricorrente, che in tale graduatoria rettificata si è collocata nella posizione n. 868, ha proposto il gravame in esame lamentando sia la mancata valorizzazione del titolo di preferenza per figli a carico ex art.5 DPR n.487/94 (già dichiarato nella domanda di partecipazione), sia la erronea formulazione dei quesiti nn. 57 e 64 e ha quindi domandato l’aggiunta di + 1,02 punti e la rideterminazione del punteggio finale in graduatoria pari a 23,98 (considerando per ogni quesito + 0,51, di cui + 0,43 di risposta esatta e + 0,08 per lo storno della penalità per il quesito errato).
La ricorrente ha diffusamente rappresentato come il suo interesse a ricorrere si sia concretizzato a seguito dell’eliminazione dell’applicazione della normativa “taglia idonei”, atteso che, solo dopo tale modifica al bando, il maggior punteggio dalla medesima conseguito in caso di accoglimento del gravame (che le consentirebbe di acquisire una migliore posizione nella graduatoria di merito della Regione di interesse) le offrirebbe la possibilità di assunzione in caso di scorrimento della stessa.
3. L’Agenzia delle entrate, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile – vista la posizione della ricorrente in graduatoria che, anche nella eventualità del pieno accoglimento del gravame, non le permetterebbe di rientrare fra i vincitori della selezione – oltre che infondato.
4. Alla camera di consiglio del 1° agosto 2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio.
5. All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. In via preliminare il Collegio ritiene di respingere l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse formulata dalla difesa erariale, in quanto l’aspirazione ad una migliore posizione in graduatoria è necessaria e sufficiente ad integrare la presenza di una situazione soggettiva legittimante alla proposizione del ricorso, per la presenza di entrambe le condizioni soggettive dell'azione, legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere.
Non può infatti allo stato escludersi che l’Amministrazione decida di procedere ad uno scorrimento della graduatoria concorsuale, ricomprendendo fra i vincitori anche la ricorrente, la quale dunque ha interesse a richiedere in questa sede la rivalutazione del punteggio per la presenza di quiz errati e dei titoli (di riserva e/o preferenza) ai fini di una migliore posizione in graduatoria (in materia si veda T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/02/2019, n.1295).
Ciò appare tanto più evidente – come dalla stessa ben argomentato nell’atto introduttivo e nelle memorie – a seguito dell’emanazione della nota prot. n. 224448 del 9 maggio 2024 di rettifica del bando, con la quale, come sopra visto, è stata eliminata la previsione che poneva un limite percentuale alla possibilità di scorrimento (originariamente fissata al 20% dei posti assegnabili) ed è stato aumentato il numero di posti previsto per le singole regioni.
7. Ciò premesso, con riguardo alla mancata valorizzazione del titolo di preferenza per i figli a carico, la ricorrente ha lamentato “ Violazione e falsa applicazione di legge, violazione dell’art.5 del dpr n.487/1994; violazione dell’art.7 e 8 del bando, violazione dell’art.3 e 6 della l.n.241/90 (motivazione e soccorso istruttorio); violazione degli artt.3 e 97 della costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, illogicità, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti e violazione del principio della “par condicio ”; in sostanza, l’azione amministrativa sarebbe illegittima in quanto la ricorrente avrebbe debitamente dichiarato il titolo nella domanda di partecipazione, come richiesto dalla lex AL , di talché non sarebbe possibile comprendere la motivazione della mancata indicazione dello stesso nella graduatoria finale, anche tenuto conto della possibilità di soccorso istruttorio.
La censura è infondata.
Invero, come correttamente ricordato dalla resistente P.A., la lex AL , al punto 8, prevedeva che “ Entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dei risultati della prova scritta, a pena di decadenza, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, deve presentare, secondo le modalità indicate dal punto 3.10, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento ”.
La ricorrente, pur avendo indicato il titolo al momento della compilazione della domanda di partecipazione, pacificamente non ha adempiuto a detto adempimento, invece necessario per la compilazione della graduatoria.
Infatti, la questione non è meramente formale: la comprova, anche tramite mera autocertificazione, dei titoli di riserva e/o di preferenza è essenziale per la compilazione delle graduatorie – e rileva, quindi, ai fini della corretta e celere conclusione della procedura selettiva – dovendo la P.A. calcolare le percentuali di legge e graduare, nell’ordine prestabilito, i titoli vantati tra i candidati.
Di conseguenza, la ritardata o mancata trasmissione della documentazione richiesta dal bando a pena di decadenza per la valorizzazione del titolo vantato giammai avrebbe potuto condurre la P.A. a considerarlo comunque, ovvero ad attivare il soccorso istruttorio, dovendosi piuttosto applicare, nella fattispecie, quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, per cui nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum (Consiglio di Stato sez. VII, 02/09/2024, n.7334); sul punto è stato, invero, efficacemente chiarito che il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale, che inciderebbe sulle posizioni di terzi (come nella specie): “ il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio ” (Consiglio di Stato sez. VII, 03/06/2024, n.4951).
8. Fermo quanto sopra, con riguardo ai quesiti contestati, la ricorrente ha lamentato “ Violazione e falsa applicazione di legge, violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 cost; eccesso di potere per vizio di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione del principio della “par condicio”: nella parte in cui l'amministrazione ha somministrato alla ricorrente quesiti mal posti, fuorvianti e ambigui, oltre che con più soluzioni corrette ”, con riferimento, nello specifico, al quesito n. 57, in tema di conferimenti societari, nonché al quesito n. 64, sulla conoscenza della lingua inglese.
A riguardo, preliminarmente, il Collegio ricorda come, conformemente a consolidata giurisprudenza in materia di procedure selettive basate su quiz a risposta multipla, la discrezionalità dell’Amministrazione nell’individuazione delle domande da sottoporre ai candidati è sindacabile da questo Giudice solo nei limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso (cfr. tra le più recenti, sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 22 luglio 2024, n. 14938), mentre, quanto alle risposte individuate per le singole domande, l’ambito di discrezionalità si riduce nel senso che una sola dev’essere la risposta esatta (cfr. Sentenza Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628); infatti, “ risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione ” (cfr. sentenza Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).
Più precisamente “ in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta <oggettivamente> esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l’ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; nonché Consiglio di Stato, sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432).
In applicazione di tali principi, il Collegio ritiene che le doglianze formulate non persuadono con riguardo al quesito n. 64, dovendo per contro essere accolte con riguardo al quesito 57.
8.1. In particolare, sotto il primo profilo si rileva che il quesito per la lingua Inglese era così formulato:
“ Scegli il termine corretto per completare la frase: _____ languages do you speak?”
a) Why; b) How many; c) What ”.
La Commissione ha considerato corretta la risposta sub b) “ How many ” attribuendo, una penalità pari a -0,08 punti per la risposta scelta dal ricorrente “ What ”, ovverosia la sub c).
Secondo la ricorrente, entrambe le risposte sarebbero corrette (di qui la dedotta illegittimità del quesito per ambiguità), con la sola differenza che con la parola “ what ” muterebbe il senso della domanda posta (“quali lingue parli” piuttosto che “quante lingue parli”).
L’argomentazione non persuade, dato che la risposta indicata come corretta dalla PA si palesa immune da censure, secondo la corretta costruzione grammaticale della lingua inglese, che è l’unica che può essere oggetto della prova concorsuale: invero, il termine adatto è solo ed esclusivamente “ how many ” (“quante”) riferito al sostantivo “ languages ”, plurale, appositamente indicato nel testo del quesito, e non “ what ” ( “cosa”, “quale” al singolare), da cui deriva una costruzione della frase estremamente colloquiale, che peraltro muta l’unico, palese, senso invece correttamente attribuibile alla formulazione della domanda di cui al quesito.
Pertanto, al di là della grande flessibilità che la lingua parlata attribuisce alla parola “ what ” (normalmente ammessa per fare domande nei casi in cui vi siano diverse possibilità di risposta), per formulare domande nei casi in cui, invece, vi siano possibilità di risposta in numero limitato (come è il caso delle lingue parlate dalla generalità dei consociati), è evidente che se la domanda fosse stata diretta a richiedere “quali lingue parli” l’unica formula ammessa dalla grammatica inglese sarebbe stata “ which ”.
Atteso che tale risposta, da considerare in via alternativa come quella corretta alla luce del contenuto dalla domanda, non risultava tra le risposte selezionabili, risulta di prima evidenza che l’unica alternativa certamente corretta sia “ How many ” in quanto, da sola, in grado di conferire completezza e correttezza alla domanda posta nel quesito.
8.2. Devono per contro essere accolte le cesure relative al quesito sui conferimenti societari.
In particolare, il quesito risultava così formulato: “ Nelle società a responsabilità limitata, al momento del perfezionamento dell’atto costitutivo (art. 2464 c.c.):
a) Il capitale deve essere sottoscritto e versato integralmente;
b) Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura minima del 25%; i conferimenti in denaro, di beni in natura e i crediti devono essere effettuati integralmente;
c) Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura del 25%, anche per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e i crediti ”.
La ricorrente ha fornito la risposta c), mentre l’amministrazione ha ritenuto corretta la risposta b).
Ritiene il Collegio, tuttavia, che nella fattispecie nessuna delle risposte fornite risulta essere quella sicuramente esatta.
Invero, l’art. 2464 del codice civile, richiamato nel quesito medesimo, dispone:
“[I]. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
[II]. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
[III]. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
[IV]. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo (2) almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto (2). Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione (3) bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione (3) con il versamento del corrispondente importo in danaro.
[V]. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
[VI]. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
[VII]. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni. ”
Dalla piana lettura della norma, del quesito e delle opzioni di risposta fornite emergono dunque:
a) l’intrinseca contraddittorietà dell’opzione ritenuta corretta dall’amministrazione, che, nella medesima risposta, menziona la necessità del versamento nella misura minima del 25%, affermando poi, con sostanziale riferimento a tutti i diversi tipi di conferimento, che gli stessi devono essere integralmente effettuati;
b) la ricorrenza di ulteriori profili di ambiguità – erroneità della risposta ritenuta corretta dalla Commissione laddove afferma che i conferimenti in danaro debbano essere integralmente versati, atteso che, ai sensi del comma quarto dell’art. 2464, detti conferimenti debbono essere versati nella misura del 25%, salvo che si tratti di costituzione con atto unilaterale (circostanza tuttavia non specificata nel quesito, ma neppure da questo esclusa, ciò che rendeva non erronea la risposta fornita dal ricorrente ove riferibile alla detta ipotesi).
Di tale ultima criticità, in particolare, appare consapevole la stessa amministrazione, che per rendere coerente la risposta indicata come corretta con il dato normativo, nella memoria di costituzione illustra la differenza, quanto ai conferimenti in danaro, tra le società costituite da più soggetti e quelle costituite con atto unilaterale, con specificazione, tuttavia, assente nel quesito e nella risposta b).
La candidata, di conseguenza, leggendo le tre opzioni di risposta indicate, si è in concreto trovata a dover scegliere quella approssimativamente meno errata e/o meno incompleta, e non l’unica incontestabilmente esatta secondo la normativa di riferimento.
9. In conclusione, l’erroneità del quesito da ultimo trascritto comporta l’accoglimento parziale del ricorso sotto questo profilo, rimettendo all’amministrazione l’adozione dei provvedimenti conseguenti; per il resto, il ricorso deve essere respinto.
10. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi e limiti di cui in motivazione, respingendolo per il resto.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO