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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2517/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2517/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 24.01.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 25.10.2024 da e Parte_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Mastroianni Andrea, tendente ad ottenere la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gaeta (LT) in data 26.06.1988, dalla cui unione Pers sono nati tre figli: di anni 35, di anni 32 e di anni 22; Per_2 Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) nel procedimento di separazione consensuale RG 8749/2019, definito con decreto di omologa N. 9461/2020 emesso in data
09.06.2020; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso per separazione consensuale dei coniugi come modificato relativamente all'affido condiviso del figlio all'epoca minorenne, nel verbale N. 1844/2020 del 05.02.2020 nell'ambito del succitato Per_3 procedimento di separazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: “a) i coniugi vivranno separati e la casa coniugale resta assegnata alla moglie, con quanto in essa contenuto, che continuerà ad abitarla unitamente al figlio minore (oggi maggiorenne) mentre l'altro coniuge, previa comunicazione, trasferirà altrove la sua residenza;
b) il sig. corrisponderà entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la Pt_2 Per_3 somma di € 500,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT come per legge, mentre le altre due figlie, come detto, sono in possesso di autonomi mezzi di sostentamento;
c) le spese straordinarie, preventivamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
d) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che l'accordo è conforme agli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gaeta (LT) il 26.06.1988 tra
, nato a [...] il [...], e , Parte_2 Parte_1 nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gaeta (LT) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 114, parte II, Serie A, anno 1988);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2517/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 24.01.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 25.10.2024 da e Parte_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Mastroianni Andrea, tendente ad ottenere la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gaeta (LT) in data 26.06.1988, dalla cui unione Pers sono nati tre figli: di anni 35, di anni 32 e di anni 22; Per_2 Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) nel procedimento di separazione consensuale RG 8749/2019, definito con decreto di omologa N. 9461/2020 emesso in data
09.06.2020; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso per separazione consensuale dei coniugi come modificato relativamente all'affido condiviso del figlio all'epoca minorenne, nel verbale N. 1844/2020 del 05.02.2020 nell'ambito del succitato Per_3 procedimento di separazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: “a) i coniugi vivranno separati e la casa coniugale resta assegnata alla moglie, con quanto in essa contenuto, che continuerà ad abitarla unitamente al figlio minore (oggi maggiorenne) mentre l'altro coniuge, previa comunicazione, trasferirà altrove la sua residenza;
b) il sig. corrisponderà entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la Pt_2 Per_3 somma di € 500,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT come per legge, mentre le altre due figlie, come detto, sono in possesso di autonomi mezzi di sostentamento;
c) le spese straordinarie, preventivamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
d) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che l'accordo è conforme agli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gaeta (LT) il 26.06.1988 tra
, nato a [...] il [...], e , Parte_2 Parte_1 nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gaeta (LT) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 114, parte II, Serie A, anno 1988);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio