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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/09/2025, n. 5042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5042 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4408/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Maria Rosaria Ciuffi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 4408 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2025, vertente tra
(nato il [...] Bangladesh), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Parte_1
Manzionna, come da procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore
Appellante - contro
-Appellato contumace Controparte_1
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del 17/06/2022, comunicata il successivo 24/6/2022 a mezzo pec, del Tribunale di Roma, resa nell'ambito del giudizio rg 15515/2018, di rigetto dell'impugnazione avverso il diniego del permesso di soggiorno per coesione familiare con la moglie, cittadina italiana, del 12.07.2018 Parte_2
Conclusioni
: « Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione, riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. XVIII, in persona del Giudice dott. Crisafulli, emessa in data 16.05.2022 e notificata il 24.06.2022 e per l'effetto, annullare il decreto di diniego della Questura di e conseguentemente CP_1 accertare e dichiarare il diritto del signor ato in Bangladesh il 21.11.1977 c.f. Parte_1
, ad ottenere il titolo di soggiorno in quanto coniuge di cittadina C.F._1 italiana.”. Il sig. ha impugnato il decreto 12/07/2018 di rigetto del permesso di soggiorno Parte_1 per coesione familiare con la moglie, cittadina italiana, , sposata il Parte_2
10/09/2017: il decreto faceva leva a) sui precedenti penali del ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato scaduto il 17/10/2010 e mai rinnovato, motivo per il quale il predetto era stato più volte attinto da decreti di espulsione ed anche trattenuto per un periodo al C.P.R. Restinco di Brindisi, b) sul ritenuto carattere fittizio e fraudolento del matrimonio.
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione nella contumacia del , ha respinto la domanda, CP_1 rilevando che i) i reati risultanti dalla documentazione acquisita sono stati commessi dal ricorrente in epoca relativamente recente (tra il 2016 e il 2018) e sono tali da destare un certo allarme, attenendo allo spaccio di stupefacenti o risultando connotati dall'uso di violenza (danneggiamento di beni pubblici e resistenza a pubblico ufficiale con lesioni aggravate) o dalla particolare audacia usata nell'azione criminosa (furto con destrezza commesso in una stazione di Carabinieri ai danni di un militare impegnato nella redazione di atti del proprio ufficio); inoltre, il ricorrente risulta anche segnalato in altre occasioni per possesso di sostanze psicotrope o di metadone, ii) il ricorrente, presente sin dal 2005 sul territorio nazionale, vi ha soggiornato regolarmente sino al 2010, nulla sapendosi sul reperimento dei mezzi di sussistenza -se attraverso l'attività lavorativa che si assume svolta o altrimenti-, così come non si sa come abbia vissuto nei successivi sette anni, periodo nel quale risulta destinatario di cinque decreti di espulsione, tutti rimasti non adempiuti e l'ultimo dei quali risalente al 08/04/2017, ossia a pochi mesi prima del matrimonio, iii) la celebrazione del matrimonio civile, nemmeno provata dalla difesa ricorrente ma menzionata nel decreto del Questore, non è sufficiente per l'ottenimento del permesso di soggiorno, visto che le versioni fornite dal ricorrente e dalla moglie, sostanzialmente coincidenti e comunque non prive di qualche discrepanza, sono generiche in ordine alla loro conoscenza, che viene fatta risalire al 2011, alla loro relazione prematrimoniale ed al loro matrimonio, iv) il ricorrente non è nemmeno in possesso della documentazione atta a comprovare l'assoluzione da una grave accusa che gli era stata mossa e la riparazione per l'ingiusta detenzione subita, nonostante la difesa fosse affidata al procuratore odierno, vii) conclusivamente, il provvedimento impugnato, si legge nell'ordinanza appellata, appare legittimo e giustificato sia dal carattere strumentale e fittizio del matrimonio, sia dalla pericolosità sociale del ricorrente.
Il a tempestivamente impugnato, deducendo che Pt_1
. 1) nel settembre 2010, veniva ingiustamente tratto in arresto e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per oltre sette mesi, per essere poi assolto, conseguendo il risarcimento per ingiusta detenzione, ma intanto tale fatto impediva di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, 2) nel 2011 si trasferiva a ove si manteneva con lavori CP_1 saltuari e, poco dopo il suo arrivo, incontrava per la prima volta la con la quale Pt_2 nasceva una immediata intesa e con la quale, di lì a poco, intraprendeva una relazione sentimentale e una convivenza presso la casa dove ella risiedeva con la madre, in CP_1 via della Consolata n. 54/a, 3) per difficoltà dovute all'impossibilità di riottenere il titolo di soggiorno, non riuscivano ad andare a vivere da soli e si adoperavano per garantirsi una seppur minima indipendenza economica, 4) dopo oltre 6 anni di relazione, il 10 settembre 2017 l'esponente e la contraevano matrimonio, mantenendo il domicilio coniugale Pt_2 presso l'abitazione della moglie, 5) il 30 ottobre 2017 richiedeva il rilascio della carta di soggiorno per coesione familiare con cittadina dell'Unione Europea e il 21 marzo 2018 gli veniva consegnata la comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 e ss. mod., alla quale faceva seguito il deposito di una memoria con la quale, oltre a produrre materiale fotografico della celebrazione delle nozze, si invitava la Questura ad operare le opportune verifiche, come effettuare un sopralluogo presso la casa coniugale ed escutere vicini di casa/parenti e/o conoscenti, al fine di ottenere i necessari riscontri, 7) tali attività non venivano svolte e in data 18 agosto 2018, la Questura di notificava il CP_1 provvedimento di diniego del rinnovo della carta di soggiorno per familiari di cittadini UE, 8) non contestava la “parziale assenza di documentazione a riprova della sussistenza di molte delle circostanze dedotte in sede di ricostruzione della vicenda personale e giudiziaria”, ma evidenziava che l'ingresso nel 2005, la presenza di un regolare titolo di soggiorno, lo svolgimento di attività lavorativa sino al 2010 e l'emissione di sentenza assolutoria erano dati mai contestati dalla stessa Questura, 9) la vicenda giudiziaria conclusasi con l'assoluzione “si è svolta presso l'isola di Vulcano, con la competenza del Tribunale di Messina nel lontano 2010” ed “è fatto notorio che non sia agevole recuperare sentenze risalenti”, neanche attraverso l'avvocato -nominato d'ufficio- con cui si sono persi i contatti e mancando oltretutto le risorse economiche necessarie, 10) ha riportato condanna in primo grado -cui è seguita proposizione di appello- per due fatti distinti ma risalenti entrambi al 21 giugno 2016, mentre il terzo procedimento avrebbe ad oggetto una condotta tenuta in data 8 febbraio 2017, il tutto a conferma del “lasso di tempo di poco superiore a sei mesi, da cui si può evidentemente dedurre la natura episodica e circoscritta delle condotte contestate”,
“frutto probabilmente di uno stato di malessere psicofisico e di frustrazione per l'irrisolvibilità della propria condizione”, 11) in sede di sentenza, seppur di condanna, il Tribunale ha ritenuto di poter concedere la sospensione condizionale della pena, mentre, nel terzo procedimento, ravvedutosi della sua condotta, ha formulato istanza di Pt_1 sospensione del procedimento con messa alla prova, 12) le segnalazioni di polizia di cui dà atto il primo Giudice non fanno altro che avvalorare la condizione di difficoltà del richiedente
“il quale, dopo i patimenti vissuti, ha trovato temporaneo rifugio nell'uso di sostanze stupefacenti”, 13) quanto al presunto carattere fittizio del matrimonio, la Questura non ha dato corso alle sollecitate indagini, ossia sopralluoghi presso l'abitazione coniugale ovvero acquisizione di informazioni dai vicini di casa, unico modo per appurare “le circostanze sostenute dalla difesa […] mentre al contrario si è sollecitata una produzione documentale non chiara”, 14) inconferente è stato valutato poi il dubbio espresso circa il tempismo con il quale l'appellante avrebbe contratto matrimonio, 15) le “dichiarazioni peraltro rese dinanzi a diverso giudice e di cui egli non ha potuto saggiare la attendibilità, impossibilitato ad una valutazione paraliguistica ovvero prossemica del narrato, essendo subentrato soltanto nella fase decisionale” riguardano fatti avvenuti circa sette anni prima, 16) l'ordinanza impugnata è stata ritenuta affetta da vizio insanabile per non aver fatto corretta applicazione delle norme in materia e non aver riconosciuto prevalenza al superiore interesse della famiglia.
Ha chiesto quindi alla Corte d'Appello di annullare il decreto di diniego del titolo di soggiorno emesso dal Questore di Roma in data 12 luglio 2018 e accertare il proprio diritto ad ottenere il titolo di soggiorno in quanto coniuge di cittadina UE.
Il , seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione, previa acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti aggiornati, nell'udienza del 19/06/2025 celebrata in modalità cartolare: all'esito della stessa è stato assegnato il termine per il deposito della memoria conclusionale.
L'appellante ha depositato la memoria conclusionale nella quale ha assunto che i precedenti penali sono risalenti e che i carichi pendenti, privi di definitività, non possono fondare “alcuna valutazione in ordine alla personalità dell' ”. Pt_1
E' pervenuto il parere del PG, negativo rispetto all'accoglimento del ricorso.
* * *
L'impugnazione proposta dall'appellante deve essere respinta.
L'odierno appellante ha chiesto concedersi il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 6-2-2007 n. 30 per ricongiungimento con la moglie, , cittadina italiana, Parte_2 sposata il 10/09/2017. Occorre all'uopo considerare che ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), t.u. imm., è vietata l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 (pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato) e che, ai sensi dell'art. 28, lett. d), reg. t.u. imm. approvato con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, allo straniero inespellibile per tale ragione va appunto rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari. (in tal senso, Cass. ordinanza 6 marzo – 28 giugno 2018, n. 17070).
Nel presente giudizio è stata espletata apposita istruttoria che ha confermato il carattere non fittizio dell'unione: in particolare, i servizi sociali di Roma Capitale hanno trasmesso la richiesta relazione in data 12.03.2025, nella quale è stato dato atto della convivenza tra i due coniugi, nell'appartamento assegnato alla di lei madre in via Parte_3 della Consolata 54°, pal. B, più volte riscontrata dagli Uffici negli anni. Il rapporto tra i coniugi è stato descritto come solido. Sotto tale profilo possono dunque ritenersi superati gli argomenti spesi nel provvedimento di diniego, prima, e nell'ordinanza appellata, poi, per motivare il rigetto della domanda dell'appellante.
Al fine di esaminare gli ulteriori motivi di diniego, si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 comma 5”…Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” e del comma 5-bis. “Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”.
Ebbene, nella già menzionata ordinanza della Corte di Cassazione, si è affermato che “in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso). Ne consegue che è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziali (Cass. 8795/2011 e successive conformi)”.
Venendo al giudizio, alla luce della storia del richiedente in Italia, è possibile esprimersi in termini di pericolosità sociale del medesimo, anche all'attualità, sia per via del numero e della tipologia di reati commessi sia per le modalità di realizzazione degli stessi.
Nel 2016, il Tribunale di Roma condannava il richiedente alla pena di 8 mesi applicata la diminuente per il rito abbreviato, con sospensione della pena, in seguito ad arresto in flagranza di reato: lui ubriaco, con martello danneggiava una fontanella e minacciava i pp.uu. intervenuti (nei pressi della casa “coniugale” di via della consolata 54) e li offendeva e li spintonava;
nel medesimo anno, riportava condanna ad otto mesi con sospensione della pena di reclusione per aver commesso il reato di furto con destrezza di un cellulare e di denaro ai danni del Carabiniere che lo aveva accompagnato (in quanto attinto da decreto di espulsione) all'ufficio stranieri e stava compiendo atto dell'ufficio.
Risultano poi fermi e carichi pendenti, anche per reati concernenti gli stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.p.r. n. 309/1990 (reati all'uopo richiamati dall'art. 380 comma 2 lett. h) per fatto commesso in data 23/6/2023 (fatto rispetto al quale è stata proposta impugnazione avverso la sentenza di condanna), per fatto commesso in data 25/4/2024 (arresto e condanna ad anni 1 e mesi 4 di reclusione applicata la diminuente per via del rito abbreviato) e per fatto commesso in data 19.07.2024 (fatto rispetto al quale è stata proposta impugnazione avverso la sentenza di condanna alla pena alla reclusione di mesi otto, applicata la diminuente per via del rito abbreviato).
La vita del richiedente, anche quella più recente, al di fuori del contesto familiare, è dunque risultata improntata al delinquere e soprattutto emerge una forte vicinanza al mondo degli stupefacenti: il diritto all'unità familiare in un contesto del genere non può dunque prevalere rispetto alla tutela della collettività, dovendo definirsi il richiedente soggetto socialmente pericoloso nell'ottica sopra descritta.
Nulla sulle spese del grado, visto che il , che non si è costituito, non ha svolto CP_1 attività difensiva.
Deve infine darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/02; sarà poi compito dell'amministrazione verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, 1) rigetta l'appello proposto da (nato il [...] Bangladesh); Parte_1
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio;
3) dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/02 l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al giudizio di appello, ove dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11.09.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Maria Rosaria Ciuffi Sofia Rotunno
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Maria Rosaria Ciuffi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 4408 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2025, vertente tra
(nato il [...] Bangladesh), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Parte_1
Manzionna, come da procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore
Appellante - contro
-Appellato contumace Controparte_1
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del 17/06/2022, comunicata il successivo 24/6/2022 a mezzo pec, del Tribunale di Roma, resa nell'ambito del giudizio rg 15515/2018, di rigetto dell'impugnazione avverso il diniego del permesso di soggiorno per coesione familiare con la moglie, cittadina italiana, del 12.07.2018 Parte_2
Conclusioni
: « Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione, riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. XVIII, in persona del Giudice dott. Crisafulli, emessa in data 16.05.2022 e notificata il 24.06.2022 e per l'effetto, annullare il decreto di diniego della Questura di e conseguentemente CP_1 accertare e dichiarare il diritto del signor ato in Bangladesh il 21.11.1977 c.f. Parte_1
, ad ottenere il titolo di soggiorno in quanto coniuge di cittadina C.F._1 italiana.”. Il sig. ha impugnato il decreto 12/07/2018 di rigetto del permesso di soggiorno Parte_1 per coesione familiare con la moglie, cittadina italiana, , sposata il Parte_2
10/09/2017: il decreto faceva leva a) sui precedenti penali del ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato scaduto il 17/10/2010 e mai rinnovato, motivo per il quale il predetto era stato più volte attinto da decreti di espulsione ed anche trattenuto per un periodo al C.P.R. Restinco di Brindisi, b) sul ritenuto carattere fittizio e fraudolento del matrimonio.
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione nella contumacia del , ha respinto la domanda, CP_1 rilevando che i) i reati risultanti dalla documentazione acquisita sono stati commessi dal ricorrente in epoca relativamente recente (tra il 2016 e il 2018) e sono tali da destare un certo allarme, attenendo allo spaccio di stupefacenti o risultando connotati dall'uso di violenza (danneggiamento di beni pubblici e resistenza a pubblico ufficiale con lesioni aggravate) o dalla particolare audacia usata nell'azione criminosa (furto con destrezza commesso in una stazione di Carabinieri ai danni di un militare impegnato nella redazione di atti del proprio ufficio); inoltre, il ricorrente risulta anche segnalato in altre occasioni per possesso di sostanze psicotrope o di metadone, ii) il ricorrente, presente sin dal 2005 sul territorio nazionale, vi ha soggiornato regolarmente sino al 2010, nulla sapendosi sul reperimento dei mezzi di sussistenza -se attraverso l'attività lavorativa che si assume svolta o altrimenti-, così come non si sa come abbia vissuto nei successivi sette anni, periodo nel quale risulta destinatario di cinque decreti di espulsione, tutti rimasti non adempiuti e l'ultimo dei quali risalente al 08/04/2017, ossia a pochi mesi prima del matrimonio, iii) la celebrazione del matrimonio civile, nemmeno provata dalla difesa ricorrente ma menzionata nel decreto del Questore, non è sufficiente per l'ottenimento del permesso di soggiorno, visto che le versioni fornite dal ricorrente e dalla moglie, sostanzialmente coincidenti e comunque non prive di qualche discrepanza, sono generiche in ordine alla loro conoscenza, che viene fatta risalire al 2011, alla loro relazione prematrimoniale ed al loro matrimonio, iv) il ricorrente non è nemmeno in possesso della documentazione atta a comprovare l'assoluzione da una grave accusa che gli era stata mossa e la riparazione per l'ingiusta detenzione subita, nonostante la difesa fosse affidata al procuratore odierno, vii) conclusivamente, il provvedimento impugnato, si legge nell'ordinanza appellata, appare legittimo e giustificato sia dal carattere strumentale e fittizio del matrimonio, sia dalla pericolosità sociale del ricorrente.
Il a tempestivamente impugnato, deducendo che Pt_1
. 1) nel settembre 2010, veniva ingiustamente tratto in arresto e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per oltre sette mesi, per essere poi assolto, conseguendo il risarcimento per ingiusta detenzione, ma intanto tale fatto impediva di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, 2) nel 2011 si trasferiva a ove si manteneva con lavori CP_1 saltuari e, poco dopo il suo arrivo, incontrava per la prima volta la con la quale Pt_2 nasceva una immediata intesa e con la quale, di lì a poco, intraprendeva una relazione sentimentale e una convivenza presso la casa dove ella risiedeva con la madre, in CP_1 via della Consolata n. 54/a, 3) per difficoltà dovute all'impossibilità di riottenere il titolo di soggiorno, non riuscivano ad andare a vivere da soli e si adoperavano per garantirsi una seppur minima indipendenza economica, 4) dopo oltre 6 anni di relazione, il 10 settembre 2017 l'esponente e la contraevano matrimonio, mantenendo il domicilio coniugale Pt_2 presso l'abitazione della moglie, 5) il 30 ottobre 2017 richiedeva il rilascio della carta di soggiorno per coesione familiare con cittadina dell'Unione Europea e il 21 marzo 2018 gli veniva consegnata la comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 e ss. mod., alla quale faceva seguito il deposito di una memoria con la quale, oltre a produrre materiale fotografico della celebrazione delle nozze, si invitava la Questura ad operare le opportune verifiche, come effettuare un sopralluogo presso la casa coniugale ed escutere vicini di casa/parenti e/o conoscenti, al fine di ottenere i necessari riscontri, 7) tali attività non venivano svolte e in data 18 agosto 2018, la Questura di notificava il CP_1 provvedimento di diniego del rinnovo della carta di soggiorno per familiari di cittadini UE, 8) non contestava la “parziale assenza di documentazione a riprova della sussistenza di molte delle circostanze dedotte in sede di ricostruzione della vicenda personale e giudiziaria”, ma evidenziava che l'ingresso nel 2005, la presenza di un regolare titolo di soggiorno, lo svolgimento di attività lavorativa sino al 2010 e l'emissione di sentenza assolutoria erano dati mai contestati dalla stessa Questura, 9) la vicenda giudiziaria conclusasi con l'assoluzione “si è svolta presso l'isola di Vulcano, con la competenza del Tribunale di Messina nel lontano 2010” ed “è fatto notorio che non sia agevole recuperare sentenze risalenti”, neanche attraverso l'avvocato -nominato d'ufficio- con cui si sono persi i contatti e mancando oltretutto le risorse economiche necessarie, 10) ha riportato condanna in primo grado -cui è seguita proposizione di appello- per due fatti distinti ma risalenti entrambi al 21 giugno 2016, mentre il terzo procedimento avrebbe ad oggetto una condotta tenuta in data 8 febbraio 2017, il tutto a conferma del “lasso di tempo di poco superiore a sei mesi, da cui si può evidentemente dedurre la natura episodica e circoscritta delle condotte contestate”,
“frutto probabilmente di uno stato di malessere psicofisico e di frustrazione per l'irrisolvibilità della propria condizione”, 11) in sede di sentenza, seppur di condanna, il Tribunale ha ritenuto di poter concedere la sospensione condizionale della pena, mentre, nel terzo procedimento, ravvedutosi della sua condotta, ha formulato istanza di Pt_1 sospensione del procedimento con messa alla prova, 12) le segnalazioni di polizia di cui dà atto il primo Giudice non fanno altro che avvalorare la condizione di difficoltà del richiedente
“il quale, dopo i patimenti vissuti, ha trovato temporaneo rifugio nell'uso di sostanze stupefacenti”, 13) quanto al presunto carattere fittizio del matrimonio, la Questura non ha dato corso alle sollecitate indagini, ossia sopralluoghi presso l'abitazione coniugale ovvero acquisizione di informazioni dai vicini di casa, unico modo per appurare “le circostanze sostenute dalla difesa […] mentre al contrario si è sollecitata una produzione documentale non chiara”, 14) inconferente è stato valutato poi il dubbio espresso circa il tempismo con il quale l'appellante avrebbe contratto matrimonio, 15) le “dichiarazioni peraltro rese dinanzi a diverso giudice e di cui egli non ha potuto saggiare la attendibilità, impossibilitato ad una valutazione paraliguistica ovvero prossemica del narrato, essendo subentrato soltanto nella fase decisionale” riguardano fatti avvenuti circa sette anni prima, 16) l'ordinanza impugnata è stata ritenuta affetta da vizio insanabile per non aver fatto corretta applicazione delle norme in materia e non aver riconosciuto prevalenza al superiore interesse della famiglia.
Ha chiesto quindi alla Corte d'Appello di annullare il decreto di diniego del titolo di soggiorno emesso dal Questore di Roma in data 12 luglio 2018 e accertare il proprio diritto ad ottenere il titolo di soggiorno in quanto coniuge di cittadina UE.
Il , seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione, previa acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti aggiornati, nell'udienza del 19/06/2025 celebrata in modalità cartolare: all'esito della stessa è stato assegnato il termine per il deposito della memoria conclusionale.
L'appellante ha depositato la memoria conclusionale nella quale ha assunto che i precedenti penali sono risalenti e che i carichi pendenti, privi di definitività, non possono fondare “alcuna valutazione in ordine alla personalità dell' ”. Pt_1
E' pervenuto il parere del PG, negativo rispetto all'accoglimento del ricorso.
* * *
L'impugnazione proposta dall'appellante deve essere respinta.
L'odierno appellante ha chiesto concedersi il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 6-2-2007 n. 30 per ricongiungimento con la moglie, , cittadina italiana, Parte_2 sposata il 10/09/2017. Occorre all'uopo considerare che ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), t.u. imm., è vietata l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 (pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato) e che, ai sensi dell'art. 28, lett. d), reg. t.u. imm. approvato con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, allo straniero inespellibile per tale ragione va appunto rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari. (in tal senso, Cass. ordinanza 6 marzo – 28 giugno 2018, n. 17070).
Nel presente giudizio è stata espletata apposita istruttoria che ha confermato il carattere non fittizio dell'unione: in particolare, i servizi sociali di Roma Capitale hanno trasmesso la richiesta relazione in data 12.03.2025, nella quale è stato dato atto della convivenza tra i due coniugi, nell'appartamento assegnato alla di lei madre in via Parte_3 della Consolata 54°, pal. B, più volte riscontrata dagli Uffici negli anni. Il rapporto tra i coniugi è stato descritto come solido. Sotto tale profilo possono dunque ritenersi superati gli argomenti spesi nel provvedimento di diniego, prima, e nell'ordinanza appellata, poi, per motivare il rigetto della domanda dell'appellante.
Al fine di esaminare gli ulteriori motivi di diniego, si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 comma 5”…Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” e del comma 5-bis. “Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”.
Ebbene, nella già menzionata ordinanza della Corte di Cassazione, si è affermato che “in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso). Ne consegue che è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziali (Cass. 8795/2011 e successive conformi)”.
Venendo al giudizio, alla luce della storia del richiedente in Italia, è possibile esprimersi in termini di pericolosità sociale del medesimo, anche all'attualità, sia per via del numero e della tipologia di reati commessi sia per le modalità di realizzazione degli stessi.
Nel 2016, il Tribunale di Roma condannava il richiedente alla pena di 8 mesi applicata la diminuente per il rito abbreviato, con sospensione della pena, in seguito ad arresto in flagranza di reato: lui ubriaco, con martello danneggiava una fontanella e minacciava i pp.uu. intervenuti (nei pressi della casa “coniugale” di via della consolata 54) e li offendeva e li spintonava;
nel medesimo anno, riportava condanna ad otto mesi con sospensione della pena di reclusione per aver commesso il reato di furto con destrezza di un cellulare e di denaro ai danni del Carabiniere che lo aveva accompagnato (in quanto attinto da decreto di espulsione) all'ufficio stranieri e stava compiendo atto dell'ufficio.
Risultano poi fermi e carichi pendenti, anche per reati concernenti gli stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.p.r. n. 309/1990 (reati all'uopo richiamati dall'art. 380 comma 2 lett. h) per fatto commesso in data 23/6/2023 (fatto rispetto al quale è stata proposta impugnazione avverso la sentenza di condanna), per fatto commesso in data 25/4/2024 (arresto e condanna ad anni 1 e mesi 4 di reclusione applicata la diminuente per via del rito abbreviato) e per fatto commesso in data 19.07.2024 (fatto rispetto al quale è stata proposta impugnazione avverso la sentenza di condanna alla pena alla reclusione di mesi otto, applicata la diminuente per via del rito abbreviato).
La vita del richiedente, anche quella più recente, al di fuori del contesto familiare, è dunque risultata improntata al delinquere e soprattutto emerge una forte vicinanza al mondo degli stupefacenti: il diritto all'unità familiare in un contesto del genere non può dunque prevalere rispetto alla tutela della collettività, dovendo definirsi il richiedente soggetto socialmente pericoloso nell'ottica sopra descritta.
Nulla sulle spese del grado, visto che il , che non si è costituito, non ha svolto CP_1 attività difensiva.
Deve infine darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/02; sarà poi compito dell'amministrazione verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, 1) rigetta l'appello proposto da (nato il [...] Bangladesh); Parte_1
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio;
3) dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/02 l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al giudizio di appello, ove dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11.09.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Maria Rosaria Ciuffi Sofia Rotunno