TRIB
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nelle persone di
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4461 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019,
TRA , n. a Frigento il 1.5.1970, cf , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giovanni Tecce
ATTRICE
E
n. a Sant'Angelo de' Lombardi il 15.10.1956 cf e Controparte_1 C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Guarino Controparte_2
CONVENUTI
E
, n. a il 25.7.1960 a Sant'Angelo de' Lombardi cf , Controparte_3 C.F._3
rappresentato dall'avv. Luca Ripoli
CONVENUTO
E
, n. a Sant'Angelo de' Lombardi il 20.12.1930, cf CP_4 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fatto
Con citazione regolarmente notificata, ha esposto che in data 8 dicembre 2017 Parte_1
decedeva in Frigento NO TR AS nato a [...] il [...], lasciando quali eredi , coniuge, e i figli e con testamento CP_4 CP_1 CP_3 Parte_1
olografo del 25 Marzo 2002 pubblicato con verbale per notaio corona dell'otto Marzo Per_1
2018 il de cuius disponeva in favore del nipote nato ad [...] il 16 dicembre Controparte_2
1985 il terreno sito in Frigento ha la località San Pancrazio, cat. Terreno fl. 30 p.lla 299 sub 2 e le unità immobiliari site in Frigento alla via San Pancrazio cat. Fabbricati fl. 30 p.lle 623 sub 2 e sub 3;
che all'apertura della successione residuavano in capo al de cuius un immobile sito in Frigento alla località Portelle San Pancrazio, cat. Fabbricati fl, 30 p.lla 609 sub 1; immobile sito alla località portelle San Pancrazio cat. Fabbricati fl. 30 p.lla 623 sub 2 e 3; vano fabbricato sito in Frigento alla località portelle San Pancrazio catasto fl. 30 p.lla 299 sub 2; immobili siti in Frigento località portelle
San Pancrazio catasto terreni fl. 30 p.lla 318 e 479; quota di ½ della somma 26.364,42 depositata sul libretto postale n. 000031177197 dell'ufficio postale di Frigento cointestato a NO TR
AS e;
quota di 1/2 della somma portata in tre buoni postali fruttiferi intestati ai CP_4
coniugi di £ 1.000.000 ciascuno;
quota di 1/2 della somma portata in 2 buoni postali fruttiferi di euro
2500,00 ciascuno intestati ai coniugi;
quota del 50% della somma di euro 50.000 oltre interessi e frutti maturati portata in buono postale fruttifero intestato ai coniugi.
Deduceva, inoltre, che il de cuius in vita aveva posto in essere atti di liberalità in favore dei figli e Controparte_3 Controparte_1
In particolare, con atto di donazione per notar a del 24 ottobre 1984 aveva donato al Persona_2
figlio , che contestualmente, accettava la proprietà dell'immobile sito in Frigento Controparte_3
località San Pancrazio fl. 30 p.lla 392 riservandosi l'usufrutto sulla parte del fondo “che si trova a
valle della passata che conduce alla strada comunale San Pancrazio”; diritti di proprietà pari ad un quarto sul terreno sito in Frigento alla località San Pancrazio cat. Fl. 30 p.lla 306 e diritti di proprietà
pari ad un ottavo sul terreno sito in Frigento località San Pancrazio fl 30 p.lle 225, 229 e 307.
Con ulteriore atto di donazione per notar del 13 maggio 1996 TR AS NO Persona_2
donava al figlio che accettava, la nuda proprietà degli immobili siti in Frigento località San CP_1
Pancrazio;
con atto per notar del 10 Aprile 2012 TR AS NO donava a Persona_3 CP_1
due appezzamenti di terreno siti in Frigento località San Pancrazio e un altro appezzamento
[...]
di terreno sito in Rocca San Felice.
Deduceva che il valore del compendio immobiliare disposto in favore di con gli Controparte_3
atti di donazione del 24 ottobre 1984 e del 10 Aprile 2012 è di euro 9.794,25 mentre quello disposto in favore di con gli atti di donazione del 13 maggio 1996 e del 10 Aprile 2012 è Controparte_1
di euro 60.002,60; che il valore del compendio immobiliare disposto in favore di Controparte_2
con testamento olografo del 25 Marzo 2002 è di euro 6800,00; che il valore dell'asse ereditario inclusi i beni oggetto di disposizioni inter vivos e mortis causa è pari ad euro 142.481,27 di cui euro
112.491,45 per compendio immobiliare ed € 29.989,82 per compendio mobiliare;
che la quota disponibile è pari ad euro 35.620,32 pari ad un quarto dell'asse ereditario, il valore della quota di riserva spettante a in quanto coniuge è pari ad 1/4 dell'asse ereditario ossia euro CP_4
35.620,32 mentre la quota di riserva spettante a ciascuno dei tre figli è pari ad euro 23.746,88 pari ad
1/6 dell'asse ereditario;
che il valore dei beni disposti dal de cuius è pari ad euro 76.596,85 mentre il valore del relictum è determinabile in euro 65.884,42 così che per effetto della successione legittima spetterebbe all'attrice una quota ereditaria di euro 14.497,57 a fronte di una quota di Parte_1
riserva di euro 23.746,88; che si era pertanto determinata una violazione della quota di legittima riservata all'attrice che intendeva ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria con conseguente divisione e assegnazione dei beni previa reintegrazione della propria quota anche mediante riduzione delle porzioni degli altri coeredi nonché mediante dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione mortis causa e inter vivos posti in essere dal de cuius.
Per questi motivi
, conveniva in giudizio , e per CP_4 Controparte_5 Controparte_2
sentir dichiarare aperta la successione di TR AS NO nato a [...] il 15
Aprile 1929 e deceduto in Frigento l'8 dicembre 2017; accertare e dichiarare la lesione della propria quota di legittima con reintegra mediante riduzione delle porzioni degli altri eredi legittimi;
disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione, ha dedotto l'improcedibilità della domanda di Controparte_1
reintegrazione della quota di riserva per mancato esperimento del procedimento di mediazione,
l'infondatezza della domanda di riduzione visto che parte attrice ha ricompreso tra i beni caduti in successione legittima anche l'immobile trasmesso con testamento del 25 Marzo 2002 al nipote
; ha contestato le perizie di stima fatte sui vari immobili;
ha contestato il mancato Controparte_2
conteggio dei debiti ereditari e l'omessa imputazione della sua porzione di legittima delle donazioni a lei fatte.
Ha, inoltre, evidenziato la sussistenza di miglioramenti.
Ha, pertanto, concluso chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante previo assoggettamento a collazione dei beni pervenuti a con donazione del de cuius del 24 ottobre 1984 e previo conteggio dei Controparte_3
miglioramenti svolti.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al rimborso delle somme anticipate per tassa di successione e relative marche da bollo.
A tale costituzione ha sostanzialmente aderito , il quale ha, altresì, rilevato che ai Controparte_2
sensi dell'art. 564, comma 1, c.c., il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati fatti a persone che non siano state chiamate come coeredi. In sostanza, è necessario che il legittimario - chiamato come erede - il quale intenti l'azione di riduzione contro coloro che non siano stati chiamati come coeredi, cioè contro gli estranei, accetti preventivamente con beneficio di inventario. In particolare, è stato chiarito in giurisprudenza che il legittimario che non ha accettato con beneficio di inventario (e quindi non può
agire contro gli estranei), può chiedere ai coeredi solo la quota di riduzione gravante su essi e non anche la parte residua che avrebbe conseguito dagli estranei se avesse accettato con il beneficio (ex
multis Cass. 26/03/1973, n. 861). Invero, le conseguenze sfavorevoli dell'inosservanza dell'onere,
imposto dal comma 1 dell'art. 564 c.c., debbono ricadere soltanto sul legittimario, non anche sui coeredi, cosicché quest'ultimo non può chiedere la reintegrazione totale della propria quota solo a carico dei coeredi se vi siano anche legatari non coeredi. Tale principio è applicabile anche alle donazioni, per le quali, però, il criterio di riduzione non è quello proporzionale stabilito per i legati,
ma quello graduale. (v. Cass. 18/06/1964, n. 1562, Giust. Civ. 1965, I, 562).
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che il “testamento olografo” del 25/03/2002,
pubblicato l'08/03/2018, per Notar Rep n. 2440 Racc. n. 1606, oltre a non contenere la Per_4
nomina di erede o coerede, contenga disposizioni a titolo particolare, in quanto attribuisce al comparente, , beni determinati e, segnatamente, “un vano” al piano terra, in Controparte_2
Frigento alla contrada S. Pancrazio, in catasto al foglio n. 30, p.lla 301 (odierna p.lla 623) nonché “un vano” al primo piano, stessa località, in catasto al foglio n. 30, p.lla 299 sub.
2. Pertanto, all'esponente
è stata attribuita la qualità di legatario e non di erede, ex art. 588, co. 1, c.c. Ne discende che il comparente, , non rientrando nelle categorie dei successibili di cui all'art. 565 c.c., Controparte_2
essendo nipote ex filio del de cuius, più precisamente figlio di , non è coerede del Controparte_1
defunto, NO TR AS. Di conseguenza, per proporre l'azione di riduzione delle suindicate disposizioni testamentarie era necessaria la preventiva accettazione con beneficio d'inventario, che, invece, nel caso di specie è mancata. Da qui l'inammissibilità della predetta azione di riduzione.
Si è infine costituito il quale ha chiesto il rigetto della domanda di riduzione e ha Controparte_3
chiesto disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria del de cuius TR AS NO e la divisione dei beni mediante attribuzione in natura o per equivalente monetario.
Rigettata la preliminare eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione in ordine alle domande riconvenzionali con ordinanza del 5 maggio 2020 cui questo collegio integralmente rinvia in data 30 settembre 2021 veniva disposta consulenza tecnica per verificare la sussistenza della lesione gli legittima e individuare un progetto di divisione tra le parti.
*** Va, preliminarmente, evidenziato che all'udienza fissata alla presenza delle parti del 26.3.2025,
ha dichiarato di rinunciare all'azione di riduzione (l'avv. Tecce “dichiara in questa Parte_1
sede di rinunciare all'azione di riduzione avanzata dalla sua assistita;
rimane ferma la domanda di
scioglimento della comunione ereditaria”).
Le altre parti, alla medesima udienza, hanno accettato la rinuncia alla riduzione, insistendo, tuttavia,
per la condanna alle spese.
Va preliminarmente rilevato che, secondo Cass., ordinanza n. 10067 del 28.5.2020, “nei giudizi di
scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni
sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non
costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda,
tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è
consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate”.
Questo sta a significare che, acquisiti i titoli proprietari fondamentali ai fini della corretta attribuzione e divisione degli immobili di causa, la sentenza può essere emessa.
Sulla descrizione degli immobili
Nel Comune di Frigento (AV) alla località San Pancrazio si rinvengono i beni immobili (i fabbricati per civile abitazione ed i terreni agricoli) ricadenti nell'asse ereditario dedotto in lite, ovvero i beni immobili caduti in successione del de cuius NO TR AS, nato a [...] il
15/04/1929 e morto a Frigento il 08/12/2017. Nel medesimo asse ereditario si è accertato che ricadono anche beni mobili, quali il libretto e i buoni fruttiferi postali, le macchine agricole e il ciclomotore.
Dopo aver ben descritto i beni di causa, come da documentazione in atti presso l'Agenzia delle
Entrate_Ufficio Provinciale di Avellino - Territorio e Servizi Catastali, sia immobili che mobili,
detratti i debiti riferiti esclusivamente alle spese per l'imposta di successione (€ 951,60) e relative marche da bollo (€ 32,00), ammontanti complessivamente ad euro 983,60 e sostenute dall'erede legittimo anche per conto dei germani e , come si evince dall'ivi Controparte_1 CP_3 Pt_1
allegato 5_Mod. F24 del foliario, il consulente ha proceduto a riunire fittiziamente i beni che risultano essere stati donati dal de cuius, comprese le somme donate, procedendo ad elaborare i seguenti quattro quadri sinottici.
[Tab.1]_Totale valore dei beni donati dal de cuius NO TR AS al figlio . CP_3 [Tab.2]_Totale valore dei beni donati dal de cuius NO TR AS al figlio CP_1 Il consulente-che aveva correttamente secondo il mandato ricevuto valutato anche il valore del donatum- ha preliminarmente quantificato il relictum, ovverosia ha stimato i beni immobili (i fabbricati ed i terreni) ed i beni mobili (il libretto e i buoni fruttiferi postali, le macchine agricole e un ciclomotore) che costituiscono la massa ereditaria caduta in successione del de cuius NO
TR AS.
Riguardo ai beni immobili, i rispettivi valori vengono calcolati ricorrendo al metodo di stima sintetico-comparativo, incentrato sulla ricognizione dei prezzi di mercato, al tempo dell'apertura della successione (08/12/2017), per cui si viene a determinare la seguente tabella sinottica [Tab.5] Riguardo ai beni mobili, quali le macchine agricole e il ciclomotore, i rispettivi valori vengono calcolati, tenuto conto dello stato di conservazione e/o di usura riscontrato in corso di sopralluogo,
della data di immatricolazione emersa dalla consultazione dei registri presso la Motorizzazione Civile
di Avellino e da informazioni assunte sia da rivenditori di macchine agricole similari, nuove ed usate,
nonché dei relativi ricambi sia da meccanici specializzati anche in riparazione e valutazione di ciclomotori similari, ragion per cui si viene a determinare la seguente tabella sinottica [Tab.6]:
Riguardo ai beni mobili, quali il libretto e i buoni fruttiferi postali, risulta che, alla data del 22/06/2022
di ispezione/interrogazione prot. n.COO-SBO-OSS-ID154635 effettuata da i Controparte_6
rispettivi importi maturati/disponibili ammontano a complessivi € 78.704,71, per cui si viene a determinare la seguente tabella sinottica [Tab.7]: Avendo, all'udienza del 26 Marzo 2025, l'avvocato Tecce dichiarato di rinunciare alla domanda di riduzione, chiedendo procedersi solamente alla divisione ereditaria, sulla scorta di queste premesse,
va osservato che se il defunto lascia coniuge e due o più figli al coniuge spetta un terzo del suo patrimonio mentre ai figli spettano i due terzi suddivisi in parti uguali.
Il consulente, su disposizione del Giudice istruttore del 3.11.2022, disponeva la redazione di un duplice progetto di divisione, che tenesse conto anche di taluni veicoli e macchinari agricoli individuati da , costituitosi solamente in data 14.10.2022. Controparte_2 Il collegio condivide il seguente principio di diritto:
In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le
operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve
ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta
individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva l'operatività delle preclusioni
dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente
alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione
dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione.
(Cass. Civ. Sez. 2, n. 1065 del 14/01/2022).
Questo sta a significare che va approvato il progetto sub a), comprensivo anche dei beni indicati da
. Controparte_2
Quindi, calcolato il valore dei beni immobili che vanno assegnati con successione legittima (ab intestato) ed i beni mobili che è pari a € 80.946,20, dato cioè dalla somma di:
1- € 37.693,85, ovvero (€ 35.134,60 della [Tab.8] + € 2.559,25 della [Tab.1])
2- € 3.900,00 della [Tab.6]
3- € 39.352,35 della [Tab.7]; determinata la quota spettante alla coniuge superstite legittimaria pari a 1/3 ed a ciascun figlio legittimario pari a 2/9 (ex art. 581 c.c.) e, cioè:
: € 80.946,20 x 1/3 = € 26.982,06; CP_4
: € 80.946,20 x 2/9 = € 17.988,04; Controparte_1
4- : € 80.946,20 x 2/9 = € 17.988,04, a cui va detratto il valore di € 2.559,25 Controparte_3
dei beni immobili a lui donati con dispensa da collazione di cui alla[Tab.1], per cui si ha che la quota spettante si riduce ad € 15.438,79, ovvero (€ 17.988,04 - € 2.559,25);
5- : € 80.946,20 x 2/9 = € 17.988,04. Parte_1 Tenuto conto che, il fabbricato coniugale residenziale individuato dalla p.lla 609 sub 1, non è
divisibile ai fini abitativi in quanto distribuito su due livelli, ovverosia la zona giorno al piano terra e la zona notte al piano primo;
considerato che
, nel processo di scioglimento della massa caduta in successione del de cuius attraverso l'assegnazione dei beni ai singoli eredi legittimari, occorre preservare il principio di equità divisionale anche in relazione alla omogeneità e similitudine per tipologia, caratteristica e natura dei beni,
SI APPROVA il seguente progetto divisionale:
: coniuge superstite legittimaria 1. Fabbricato per civile abitazione censito catastalmente CP_4
al f.lio 30 p.lla 609 sub 1, stimato per un valore a misura di € 32.320,00. A fronte della quota ab intestato a lei spettante di € 26.982,06, con l'attribuzione del predetto bene ha CP_4
un'eccedenza pari ad € 5.337,94 che dovrà essere da lei compensata in denaro ai tre figli legittimari in parti uguali per la quota di € 1.779,31 ciascuno, ovvero (€ 5.337,94 / 3).
: figlio legittimario 1. Trattore cingolato Fiat 555 serie Montagna tg. AV 3064, Controparte_1
stimato per un valore di € 1.300,00; 2. Somma in denaro da libretto e buoni fruttiferi postali pari ad
€ 16.688,04. 3. Quota di compensazione in denaro da ricevere da pari ad € 1.779,31. CP_4
: figlio legittimario 1. Motozappa mod.28 (motore Lombardini), stimata per Controparte_3 Pt_2
un valore di € 400,00; 2. Motofalciatrice con seduta BCS, stimata per un valore di € 800,00; 3.
Ciclomotore Morini ZZ “Corsarino” 50 cc, stimato per un valore di € 100,00; 4. Somma in denaro da libretto e buoni fruttiferi postali pari ad € 14.138,79; Quota di compensazione in denaro da ricevere da pari ad € 1.779,31. CP_4
: figlia legittimaria 1. Locale garage censito catastalmente al f.lio 30 p.lla 623 sub 2, Parte_1
stimato per un valore a misura di € 2.280,00; 2. Terreno censito catastalmente al f.lio 30 p.lla 318,
stimato per un valore a misura di € 231,00; 3. Terreno censito catastalmente al f.lio 30 p.lla 479,
stimato per un valore a misura di € 303,60; 4. (motore LDA 451) con Parte_3 Parte_4 carrello tg. AV 12704, stimato per un valore di € 1.300,00 5. Somma in denaro da libretto e buoni fruttiferi postali pari ad € 13.873,44. 6. Quota di compensazione in denaro da ricevere da CP_4
pari ad € 1.779,31.
Riguardo all'eccezione riproposta all'udienza del 26.3.2025 dall'attrice secondo cui “gli immobili
individuati catastalmente dalla p.lla 623 sub 2, p.lla 318 e p.lla 479 attribuiti a non Parte_1
sarebbero sfruttabili e godibili da quest'ultima, in quanto non raggiungibili se non attraverso la p.lla
255 di proprietà , ovvero attraverso le proprietà di e Controparte_1 Controparte_1 CP_3
”, in aderenza con quanto già chiarito dal CTU, si osserva che tutti gli immobili assegnati a
[...]
sono agevolmente raggiungibili sia attraverso l'esistente strada interpoderale comune Parte_1
che attraverso il largo comune rilevati e percorsi entrambi nel corso dei vari sopralluoghi alla presenza diretta delle parti costituite in giudizio.
Sulle spese
Con riguardo alla domanda di divisione ereditaria, il collegio ritiene equa la compensazione delle spese di lite poiché trattasi di domanda esperita a vantaggio di tutte le parti.
Le parti convenute insistono per la condanna alle spese a carico di , stante la Parte_1
soccombenza virtuale in ordine alla domanda di riduzione.
Effettivamente, la domanda di riduzione sarebbe stata rigettata, poiché, come già riportato sopra, ai sensi dell'art. 564, comma 1, c.c., il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati fatti a persone che non siano state chiamate come coeredi. In sostanza, è necessario che il legittimario - chiamato come erede - il quale intenti l'azione di riduzione contro coloro che non siano stati chiamati come coeredi, cioè contro gli estranei, accetti preventivamente con beneficio di inventario. In particolare, è stato chiarito in giurisprudenza che il legittimario che non ha accettato con beneficio di inventario (e quindi non può
agire contro gli estranei), può chiedere ai coeredi solo la quota di riduzione gravante su essi e non anche la parte residua che avrebbe conseguito dagli estranei se avesse accettato con il beneficio (ex
multis Cass. 26/03/1973, n. 861). Invero, le conseguenze sfavorevoli dell'inosservanza dell'onere,
imposto dal comma 1 dell'art. 564 c.c., debbono ricadere soltanto sul legittimario, non anche sui coeredi, cosicché quest'ultimo non può chiedere la reintegrazione totale della propria quota solo a carico dei coeredi se vi siano anche legatari non coeredi. Tale principio è applicabile anche alle donazioni, per le quali, però, il criterio di riduzione non è quello proporzionale stabilito per i legati,
ma quello graduale. (v. Cass. 18/06/1964, n. 1562, Giust. Civ. 1965, I, 562).
In tal senso, il collegio reputa giusta la condanna alle spese della domanda di riduzione a carico di nella misura della metà, con compensazione della restante metà. Parte_1
Le spese di consulenza -già liquidate con decreto del 19.11.2024- sono poste a carico delle parti in proporzione delle rispettive quote.
P.Q.M.
il Tribunale, parzialmente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Dichiara aperta la successione di NO TR AS nato a [...] il
15.4.1929 e deceduto in Frigento l'8.12.2017;
2) APPROVA il progetto divisionale sub a) di cui alla relazione peritale in atti, alla quale integralmente si rinvia e attribuisce a;
:.Fabbricato per civile abitazione censito catastalmente al f.lio 30 p.lla 609 sub 1). CP_4
:
1. Trattore cingolato Fiat 555 serie Montagna tg. AV 3064, stimato per un valore Controparte_1
di € 1.300,00; 2. Somma in denaro da libretto e buoni fruttiferi postali pari ad € 16.688,04. 3. Quota
di compensazione in denaro da ricevere da pari ad € 1.779,31. CP_4 :
1. Motozappa mod.28 (motore Lombardini), stimata per un valore di € Controparte_3 Pt_2
400,00; 2. Motofalciatrice con seduta BCS, stimata per un valore di € 800,00; 3. Ciclomotore Morini
ZZ “Corsarino” 50 cc, stimato per un valore di € 100,00; 4. Somma in denaro da libretto e buoni fruttiferi postali pari ad € 14.138,79; Quota di compensazione in denaro da ricevere da CP_4
pari ad € 1.779,31.
:
1. Locale garage censito catastalmente al f.lio 30 p.lla 623 sub 2, stimato per un Parte_1
valore a misura di € 2.280,00; 2. Terreno censito catastalmente al f.lio 30 p.lla 318, stimato per un valore a misura di € 231,00; 3. Terreno censito catastalmente al f.lio 30 p.lla 479, stimato per un valore a misura di € 303,60; 4. (motore LDA 451) con carrello tg. AV Parte_3 Parte_4
12704, stimato per un valore di € 1.300,00 5. Somma in denaro da libretto e buoni fruttiferi postali pari ad € 13.873,44.
DISPONE che versi quale quota di compensazione in denaro, a ciascuno dei suoi tre Parte_5
figli, la somma di € 1.779,31
DA' ATTO dell'avvenuta rinuncia alla domanda di riduzione avanzata da Parte_1
DICHIARA assorbite tutte le altre domande
CONDANNA al pagamento della metà delle spese di lite con riferimento alla Parte_1
domanda di riduzione, che si liquidano in € 3200,00 per ciascuna delle parti costituite -considerando e parte unitaria- oltre iva e cpa nonché spese generali al 15% e con Controparte_1 CP_2
attribuzione agli avv. dichiaratisi anticipatari, con compensazione della restante metà;
COMPENSA le spese di lite per le restanti domande ponendole a carico della massa in proporzione delle rispettive quote;
PONE le spese di CTU a carico della massa secondo le rispettive quote
Così deciso in Avellino in data 3.4.2025 IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
Dott. Raffaele Califano Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nelle persone di
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4461 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019,
TRA , n. a Frigento il 1.5.1970, cf , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giovanni Tecce
ATTRICE
E
n. a Sant'Angelo de' Lombardi il 15.10.1956 cf e Controparte_1 C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Guarino Controparte_2
CONVENUTI
E
, n. a il 25.7.1960 a Sant'Angelo de' Lombardi cf , Controparte_3 C.F._3
rappresentato dall'avv. Luca Ripoli
CONVENUTO
E
, n. a Sant'Angelo de' Lombardi il 20.12.1930, cf CP_4 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fatto
Con citazione regolarmente notificata, ha esposto che in data 8 dicembre 2017 Parte_1
decedeva in Frigento NO TR AS nato a [...] il [...], lasciando quali eredi , coniuge, e i figli e con testamento CP_4 CP_1 CP_3 Parte_1
olografo del 25 Marzo 2002 pubblicato con verbale per notaio corona dell'otto Marzo Per_1
2018 il de cuius disponeva in favore del nipote nato ad [...] il 16 dicembre Controparte_2
1985 il terreno sito in Frigento ha la località San Pancrazio, cat. Terreno fl. 30 p.lla 299 sub 2 e le unità immobiliari site in Frigento alla via San Pancrazio cat. Fabbricati fl. 30 p.lle 623 sub 2 e sub 3;
che all'apertura della successione residuavano in capo al de cuius un immobile sito in Frigento alla località Portelle San Pancrazio, cat. Fabbricati fl, 30 p.lla 609 sub 1; immobile sito alla località portelle San Pancrazio cat. Fabbricati fl. 30 p.lla 623 sub 2 e 3; vano fabbricato sito in Frigento alla località portelle San Pancrazio catasto fl. 30 p.lla 299 sub 2; immobili siti in Frigento località portelle
San Pancrazio catasto terreni fl. 30 p.lla 318 e 479; quota di ½ della somma 26.364,42 depositata sul libretto postale n. 000031177197 dell'ufficio postale di Frigento cointestato a NO TR
AS e;
quota di 1/2 della somma portata in tre buoni postali fruttiferi intestati ai CP_4
coniugi di £ 1.000.000 ciascuno;
quota di 1/2 della somma portata in 2 buoni postali fruttiferi di euro
2500,00 ciascuno intestati ai coniugi;
quota del 50% della somma di euro 50.000 oltre interessi e frutti maturati portata in buono postale fruttifero intestato ai coniugi.
Deduceva, inoltre, che il de cuius in vita aveva posto in essere atti di liberalità in favore dei figli e Controparte_3 Controparte_1
In particolare, con atto di donazione per notar a del 24 ottobre 1984 aveva donato al Persona_2
figlio , che contestualmente, accettava la proprietà dell'immobile sito in Frigento Controparte_3
località San Pancrazio fl. 30 p.lla 392 riservandosi l'usufrutto sulla parte del fondo “che si trova a
valle della passata che conduce alla strada comunale San Pancrazio”; diritti di proprietà pari ad un quarto sul terreno sito in Frigento alla località San Pancrazio cat. Fl. 30 p.lla 306 e diritti di proprietà
pari ad un ottavo sul terreno sito in Frigento località San Pancrazio fl 30 p.lle 225, 229 e 307.
Con ulteriore atto di donazione per notar del 13 maggio 1996 TR AS NO Persona_2
donava al figlio che accettava, la nuda proprietà degli immobili siti in Frigento località San CP_1
Pancrazio;
con atto per notar del 10 Aprile 2012 TR AS NO donava a Persona_3 CP_1
due appezzamenti di terreno siti in Frigento località San Pancrazio e un altro appezzamento
[...]
di terreno sito in Rocca San Felice.
Deduceva che il valore del compendio immobiliare disposto in favore di con gli Controparte_3
atti di donazione del 24 ottobre 1984 e del 10 Aprile 2012 è di euro 9.794,25 mentre quello disposto in favore di con gli atti di donazione del 13 maggio 1996 e del 10 Aprile 2012 è Controparte_1
di euro 60.002,60; che il valore del compendio immobiliare disposto in favore di Controparte_2
con testamento olografo del 25 Marzo 2002 è di euro 6800,00; che il valore dell'asse ereditario inclusi i beni oggetto di disposizioni inter vivos e mortis causa è pari ad euro 142.481,27 di cui euro
112.491,45 per compendio immobiliare ed € 29.989,82 per compendio mobiliare;
che la quota disponibile è pari ad euro 35.620,32 pari ad un quarto dell'asse ereditario, il valore della quota di riserva spettante a in quanto coniuge è pari ad 1/4 dell'asse ereditario ossia euro CP_4
35.620,32 mentre la quota di riserva spettante a ciascuno dei tre figli è pari ad euro 23.746,88 pari ad
1/6 dell'asse ereditario;
che il valore dei beni disposti dal de cuius è pari ad euro 76.596,85 mentre il valore del relictum è determinabile in euro 65.884,42 così che per effetto della successione legittima spetterebbe all'attrice una quota ereditaria di euro 14.497,57 a fronte di una quota di Parte_1
riserva di euro 23.746,88; che si era pertanto determinata una violazione della quota di legittima riservata all'attrice che intendeva ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria con conseguente divisione e assegnazione dei beni previa reintegrazione della propria quota anche mediante riduzione delle porzioni degli altri coeredi nonché mediante dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione mortis causa e inter vivos posti in essere dal de cuius.
Per questi motivi
, conveniva in giudizio , e per CP_4 Controparte_5 Controparte_2
sentir dichiarare aperta la successione di TR AS NO nato a [...] il 15
Aprile 1929 e deceduto in Frigento l'8 dicembre 2017; accertare e dichiarare la lesione della propria quota di legittima con reintegra mediante riduzione delle porzioni degli altri eredi legittimi;
disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione, ha dedotto l'improcedibilità della domanda di Controparte_1
reintegrazione della quota di riserva per mancato esperimento del procedimento di mediazione,
l'infondatezza della domanda di riduzione visto che parte attrice ha ricompreso tra i beni caduti in successione legittima anche l'immobile trasmesso con testamento del 25 Marzo 2002 al nipote
; ha contestato le perizie di stima fatte sui vari immobili;
ha contestato il mancato Controparte_2
conteggio dei debiti ereditari e l'omessa imputazione della sua porzione di legittima delle donazioni a lei fatte.
Ha, inoltre, evidenziato la sussistenza di miglioramenti.
Ha, pertanto, concluso chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante previo assoggettamento a collazione dei beni pervenuti a con donazione del de cuius del 24 ottobre 1984 e previo conteggio dei Controparte_3
miglioramenti svolti.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al rimborso delle somme anticipate per tassa di successione e relative marche da bollo.
A tale costituzione ha sostanzialmente aderito , il quale ha, altresì, rilevato che ai Controparte_2
sensi dell'art. 564, comma 1, c.c., il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati fatti a persone che non siano state chiamate come coeredi. In sostanza, è necessario che il legittimario - chiamato come erede - il quale intenti l'azione di riduzione contro coloro che non siano stati chiamati come coeredi, cioè contro gli estranei, accetti preventivamente con beneficio di inventario. In particolare, è stato chiarito in giurisprudenza che il legittimario che non ha accettato con beneficio di inventario (e quindi non può
agire contro gli estranei), può chiedere ai coeredi solo la quota di riduzione gravante su essi e non anche la parte residua che avrebbe conseguito dagli estranei se avesse accettato con il beneficio (ex
multis Cass. 26/03/1973, n. 861). Invero, le conseguenze sfavorevoli dell'inosservanza dell'onere,
imposto dal comma 1 dell'art. 564 c.c., debbono ricadere soltanto sul legittimario, non anche sui coeredi, cosicché quest'ultimo non può chiedere la reintegrazione totale della propria quota solo a carico dei coeredi se vi siano anche legatari non coeredi. Tale principio è applicabile anche alle donazioni, per le quali, però, il criterio di riduzione non è quello proporzionale stabilito per i legati,
ma quello graduale. (v. Cass. 18/06/1964, n. 1562, Giust. Civ. 1965, I, 562).
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che il “testamento olografo” del 25/03/2002,
pubblicato l'08/03/2018, per Notar Rep n. 2440 Racc. n. 1606, oltre a non contenere la Per_4
nomina di erede o coerede, contenga disposizioni a titolo particolare, in quanto attribuisce al comparente, , beni determinati e, segnatamente, “un vano” al piano terra, in Controparte_2
Frigento alla contrada S. Pancrazio, in catasto al foglio n. 30, p.lla 301 (odierna p.lla 623) nonché “un vano” al primo piano, stessa località, in catasto al foglio n. 30, p.lla 299 sub.
2. Pertanto, all'esponente
è stata attribuita la qualità di legatario e non di erede, ex art. 588, co. 1, c.c. Ne discende che il comparente, , non rientrando nelle categorie dei successibili di cui all'art. 565 c.c., Controparte_2
essendo nipote ex filio del de cuius, più precisamente figlio di , non è coerede del Controparte_1
defunto, NO TR AS. Di conseguenza, per proporre l'azione di riduzione delle suindicate disposizioni testamentarie era necessaria la preventiva accettazione con beneficio d'inventario, che, invece, nel caso di specie è mancata. Da qui l'inammissibilità della predetta azione di riduzione.
Si è infine costituito il quale ha chiesto il rigetto della domanda di riduzione e ha Controparte_3
chiesto disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria del de cuius TR AS NO e la divisione dei beni mediante attribuzione in natura o per equivalente monetario.
Rigettata la preliminare eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione in ordine alle domande riconvenzionali con ordinanza del 5 maggio 2020 cui questo collegio integralmente rinvia in data 30 settembre 2021 veniva disposta consulenza tecnica per verificare la sussistenza della lesione gli legittima e individuare un progetto di divisione tra le parti.
*** Va, preliminarmente, evidenziato che all'udienza fissata alla presenza delle parti del 26.3.2025,
ha dichiarato di rinunciare all'azione di riduzione (l'avv. Tecce “dichiara in questa Parte_1
sede di rinunciare all'azione di riduzione avanzata dalla sua assistita;
rimane ferma la domanda di
scioglimento della comunione ereditaria”).
Le altre parti, alla medesima udienza, hanno accettato la rinuncia alla riduzione, insistendo, tuttavia,
per la condanna alle spese.
Va preliminarmente rilevato che, secondo Cass., ordinanza n. 10067 del 28.5.2020, “nei giudizi di
scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni
sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non
costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda,
tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è
consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate”.
Questo sta a significare che, acquisiti i titoli proprietari fondamentali ai fini della corretta attribuzione e divisione degli immobili di causa, la sentenza può essere emessa.
Sulla descrizione degli immobili
Nel Comune di Frigento (AV) alla località San Pancrazio si rinvengono i beni immobili (i fabbricati per civile abitazione ed i terreni agricoli) ricadenti nell'asse ereditario dedotto in lite, ovvero i beni immobili caduti in successione del de cuius NO TR AS, nato a [...] il
15/04/1929 e morto a Frigento il 08/12/2017. Nel medesimo asse ereditario si è accertato che ricadono anche beni mobili, quali il libretto e i buoni fruttiferi postali, le macchine agricole e il ciclomotore.
Dopo aver ben descritto i beni di causa, come da documentazione in atti presso l'Agenzia delle
Entrate_Ufficio Provinciale di Avellino - Territorio e Servizi Catastali, sia immobili che mobili,
detratti i debiti riferiti esclusivamente alle spese per l'imposta di successione (€ 951,60) e relative marche da bollo (€ 32,00), ammontanti complessivamente ad euro 983,60 e sostenute dall'erede legittimo anche per conto dei germani e , come si evince dall'ivi Controparte_1 CP_3 Pt_1
allegato 5_Mod. F24 del foliario, il consulente ha proceduto a riunire fittiziamente i beni che risultano essere stati donati dal de cuius, comprese le somme donate, procedendo ad elaborare i seguenti quattro quadri sinottici.
[Tab.1]_Totale valore dei beni donati dal de cuius NO TR AS al figlio . CP_3 [Tab.2]_Totale valore dei beni donati dal de cuius NO TR AS al figlio CP_1 Il consulente-che aveva correttamente secondo il mandato ricevuto valutato anche il valore del donatum- ha preliminarmente quantificato il relictum, ovverosia ha stimato i beni immobili (i fabbricati ed i terreni) ed i beni mobili (il libretto e i buoni fruttiferi postali, le macchine agricole e un ciclomotore) che costituiscono la massa ereditaria caduta in successione del de cuius NO
TR AS.
Riguardo ai beni immobili, i rispettivi valori vengono calcolati ricorrendo al metodo di stima sintetico-comparativo, incentrato sulla ricognizione dei prezzi di mercato, al tempo dell'apertura della successione (08/12/2017), per cui si viene a determinare la seguente tabella sinottica [Tab.5] Riguardo ai beni mobili, quali le macchine agricole e il ciclomotore, i rispettivi valori vengono calcolati, tenuto conto dello stato di conservazione e/o di usura riscontrato in corso di sopralluogo,
della data di immatricolazione emersa dalla consultazione dei registri presso la Motorizzazione Civile
di Avellino e da informazioni assunte sia da rivenditori di macchine agricole similari, nuove ed usate,
nonché dei relativi ricambi sia da meccanici specializzati anche in riparazione e valutazione di ciclomotori similari, ragion per cui si viene a determinare la seguente tabella sinottica [Tab.6]:
Riguardo ai beni mobili, quali il libretto e i buoni fruttiferi postali, risulta che, alla data del 22/06/2022
di ispezione/interrogazione prot. n.COO-SBO-OSS-ID154635 effettuata da i Controparte_6
rispettivi importi maturati/disponibili ammontano a complessivi € 78.704,71, per cui si viene a determinare la seguente tabella sinottica [Tab.7]: Avendo, all'udienza del 26 Marzo 2025, l'avvocato Tecce dichiarato di rinunciare alla domanda di riduzione, chiedendo procedersi solamente alla divisione ereditaria, sulla scorta di queste premesse,
va osservato che se il defunto lascia coniuge e due o più figli al coniuge spetta un terzo del suo patrimonio mentre ai figli spettano i due terzi suddivisi in parti uguali.
Il consulente, su disposizione del Giudice istruttore del 3.11.2022, disponeva la redazione di un duplice progetto di divisione, che tenesse conto anche di taluni veicoli e macchinari agricoli individuati da , costituitosi solamente in data 14.10.2022. Controparte_2 Il collegio condivide il seguente principio di diritto:
In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le
operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve
ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta
individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva l'operatività delle preclusioni
dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente
alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione
dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione.
(Cass. Civ. Sez. 2, n. 1065 del 14/01/2022).
Questo sta a significare che va approvato il progetto sub a), comprensivo anche dei beni indicati da
. Controparte_2
Quindi, calcolato il valore dei beni immobili che vanno assegnati con successione legittima (ab intestato) ed i beni mobili che è pari a € 80.946,20, dato cioè dalla somma di:
1- € 37.693,85, ovvero (€ 35.134,60 della [Tab.8] + € 2.559,25 della [Tab.1])
2- € 3.900,00 della [Tab.6]
3- € 39.352,35 della [Tab.7]; determinata la quota spettante alla coniuge superstite legittimaria pari a 1/3 ed a ciascun figlio legittimario pari a 2/9 (ex art. 581 c.c.) e, cioè:
: € 80.946,20 x 1/3 = € 26.982,06; CP_4
: € 80.946,20 x 2/9 = € 17.988,04; Controparte_1
4- : € 80.946,20 x 2/9 = € 17.988,04, a cui va detratto il valore di € 2.559,25 Controparte_3
dei beni immobili a lui donati con dispensa da collazione di cui alla[Tab.1], per cui si ha che la quota spettante si riduce ad € 15.438,79, ovvero (€ 17.988,04 - € 2.559,25);
5- : € 80.946,20 x 2/9 = € 17.988,04. Parte_1 Tenuto conto che, il fabbricato coniugale residenziale individuato dalla p.lla 609 sub 1, non è
divisibile ai fini abitativi in quanto distribuito su due livelli, ovverosia la zona giorno al piano terra e la zona notte al piano primo;
considerato che
, nel processo di scioglimento della massa caduta in successione del de cuius attraverso l'assegnazione dei beni ai singoli eredi legittimari, occorre preservare il principio di equità divisionale anche in relazione alla omogeneità e similitudine per tipologia, caratteristica e natura dei beni,
SI APPROVA il seguente progetto divisionale:
: coniuge superstite legittimaria 1. Fabbricato per civile abitazione censito catastalmente CP_4
al f.lio 30 p.lla 609 sub 1, stimato per un valore a misura di € 32.320,00. A fronte della quota ab intestato a lei spettante di € 26.982,06, con l'attribuzione del predetto bene ha CP_4
un'eccedenza pari ad € 5.337,94 che dovrà essere da lei compensata in denaro ai tre figli legittimari in parti uguali per la quota di € 1.779,31 ciascuno, ovvero (€ 5.337,94 / 3).
: figlio legittimario 1. Trattore cingolato Fiat 555 serie Montagna tg. AV 3064, Controparte_1
stimato per un valore di € 1.300,00; 2. Somma in denaro da libretto e buoni fruttiferi postali pari ad
€ 16.688,04. 3. Quota di compensazione in denaro da ricevere da pari ad € 1.779,31. CP_4
: figlio legittimario 1. Motozappa mod.28 (motore Lombardini), stimata per Controparte_3 Pt_2
un valore di € 400,00; 2. Motofalciatrice con seduta BCS, stimata per un valore di € 800,00; 3.
Ciclomotore Morini ZZ “Corsarino” 50 cc, stimato per un valore di € 100,00; 4. Somma in denaro da libretto e buoni fruttiferi postali pari ad € 14.138,79; Quota di compensazione in denaro da ricevere da pari ad € 1.779,31. CP_4
: figlia legittimaria 1. Locale garage censito catastalmente al f.lio 30 p.lla 623 sub 2, Parte_1
stimato per un valore a misura di € 2.280,00; 2. Terreno censito catastalmente al f.lio 30 p.lla 318,
stimato per un valore a misura di € 231,00; 3. Terreno censito catastalmente al f.lio 30 p.lla 479,
stimato per un valore a misura di € 303,60; 4. (motore LDA 451) con Parte_3 Parte_4 carrello tg. AV 12704, stimato per un valore di € 1.300,00 5. Somma in denaro da libretto e buoni fruttiferi postali pari ad € 13.873,44. 6. Quota di compensazione in denaro da ricevere da CP_4
pari ad € 1.779,31.
Riguardo all'eccezione riproposta all'udienza del 26.3.2025 dall'attrice secondo cui “gli immobili
individuati catastalmente dalla p.lla 623 sub 2, p.lla 318 e p.lla 479 attribuiti a non Parte_1
sarebbero sfruttabili e godibili da quest'ultima, in quanto non raggiungibili se non attraverso la p.lla
255 di proprietà , ovvero attraverso le proprietà di e Controparte_1 Controparte_1 CP_3
”, in aderenza con quanto già chiarito dal CTU, si osserva che tutti gli immobili assegnati a
[...]
sono agevolmente raggiungibili sia attraverso l'esistente strada interpoderale comune Parte_1
che attraverso il largo comune rilevati e percorsi entrambi nel corso dei vari sopralluoghi alla presenza diretta delle parti costituite in giudizio.
Sulle spese
Con riguardo alla domanda di divisione ereditaria, il collegio ritiene equa la compensazione delle spese di lite poiché trattasi di domanda esperita a vantaggio di tutte le parti.
Le parti convenute insistono per la condanna alle spese a carico di , stante la Parte_1
soccombenza virtuale in ordine alla domanda di riduzione.
Effettivamente, la domanda di riduzione sarebbe stata rigettata, poiché, come già riportato sopra, ai sensi dell'art. 564, comma 1, c.c., il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati fatti a persone che non siano state chiamate come coeredi. In sostanza, è necessario che il legittimario - chiamato come erede - il quale intenti l'azione di riduzione contro coloro che non siano stati chiamati come coeredi, cioè contro gli estranei, accetti preventivamente con beneficio di inventario. In particolare, è stato chiarito in giurisprudenza che il legittimario che non ha accettato con beneficio di inventario (e quindi non può
agire contro gli estranei), può chiedere ai coeredi solo la quota di riduzione gravante su essi e non anche la parte residua che avrebbe conseguito dagli estranei se avesse accettato con il beneficio (ex
multis Cass. 26/03/1973, n. 861). Invero, le conseguenze sfavorevoli dell'inosservanza dell'onere,
imposto dal comma 1 dell'art. 564 c.c., debbono ricadere soltanto sul legittimario, non anche sui coeredi, cosicché quest'ultimo non può chiedere la reintegrazione totale della propria quota solo a carico dei coeredi se vi siano anche legatari non coeredi. Tale principio è applicabile anche alle donazioni, per le quali, però, il criterio di riduzione non è quello proporzionale stabilito per i legati,
ma quello graduale. (v. Cass. 18/06/1964, n. 1562, Giust. Civ. 1965, I, 562).
In tal senso, il collegio reputa giusta la condanna alle spese della domanda di riduzione a carico di nella misura della metà, con compensazione della restante metà. Parte_1
Le spese di consulenza -già liquidate con decreto del 19.11.2024- sono poste a carico delle parti in proporzione delle rispettive quote.
P.Q.M.
il Tribunale, parzialmente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Dichiara aperta la successione di NO TR AS nato a [...] il
15.4.1929 e deceduto in Frigento l'8.12.2017;
2) APPROVA il progetto divisionale sub a) di cui alla relazione peritale in atti, alla quale integralmente si rinvia e attribuisce a;
:.Fabbricato per civile abitazione censito catastalmente al f.lio 30 p.lla 609 sub 1). CP_4
:
1. Trattore cingolato Fiat 555 serie Montagna tg. AV 3064, stimato per un valore Controparte_1
di € 1.300,00; 2. Somma in denaro da libretto e buoni fruttiferi postali pari ad € 16.688,04. 3. Quota
di compensazione in denaro da ricevere da pari ad € 1.779,31. CP_4 :
1. Motozappa mod.28 (motore Lombardini), stimata per un valore di € Controparte_3 Pt_2
400,00; 2. Motofalciatrice con seduta BCS, stimata per un valore di € 800,00; 3. Ciclomotore Morini
ZZ “Corsarino” 50 cc, stimato per un valore di € 100,00; 4. Somma in denaro da libretto e buoni fruttiferi postali pari ad € 14.138,79; Quota di compensazione in denaro da ricevere da CP_4
pari ad € 1.779,31.
:
1. Locale garage censito catastalmente al f.lio 30 p.lla 623 sub 2, stimato per un Parte_1
valore a misura di € 2.280,00; 2. Terreno censito catastalmente al f.lio 30 p.lla 318, stimato per un valore a misura di € 231,00; 3. Terreno censito catastalmente al f.lio 30 p.lla 479, stimato per un valore a misura di € 303,60; 4. (motore LDA 451) con carrello tg. AV Parte_3 Parte_4
12704, stimato per un valore di € 1.300,00 5. Somma in denaro da libretto e buoni fruttiferi postali pari ad € 13.873,44.
DISPONE che versi quale quota di compensazione in denaro, a ciascuno dei suoi tre Parte_5
figli, la somma di € 1.779,31
DA' ATTO dell'avvenuta rinuncia alla domanda di riduzione avanzata da Parte_1
DICHIARA assorbite tutte le altre domande
CONDANNA al pagamento della metà delle spese di lite con riferimento alla Parte_1
domanda di riduzione, che si liquidano in € 3200,00 per ciascuna delle parti costituite -considerando e parte unitaria- oltre iva e cpa nonché spese generali al 15% e con Controparte_1 CP_2
attribuzione agli avv. dichiaratisi anticipatari, con compensazione della restante metà;
COMPENSA le spese di lite per le restanti domande ponendole a carico della massa in proporzione delle rispettive quote;
PONE le spese di CTU a carico della massa secondo le rispettive quote
Così deciso in Avellino in data 3.4.2025 IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
Dott. Raffaele Califano Dott.ssa Maria Iandiorio