CA
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/09/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Prima Sezione civile
La Corte di appello di Lecce, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente rel. dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. 445/2021 del Ruolo Generale promossa da
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Teresa Celeste Frascaro e EP Stefanelli
APPELLANTE nei confronti di
( ), in proprio e in qualità di erede di NT C.F._2
e , rappresentato e difeso dall'avv. Luigia Fiorenza ON Parte_2
( ), in qualità di erede di Controparte_2 C.F._3 [...]
e , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Manco e Viola Per_1 Parte_2
Manco
( ), in qualità di erede di Controparte_3 C.F._4 [...]
e , rappresentato e difeso dall'avv. EP Palese Per_1 Parte_2
APPELLATI nonché nei confronti di
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, contumace
TERZO CHIAMATO IN CAUSA APPELLATO
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.04.2024, al cui esito la Corte ha assegnato i termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “Con atto di citazione depositato per la notifica il 14.2.2010, conveniva in Parte_1 giudizio , , e , NT Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 rappresentando di essere figlio della signora , madre esemplare, la Parte_3 quale, in data 7 gennaio 2000, alle ore 9,00 circa, era rimasta vittima di un infortunio sul lavoro, avvenuto nelle campagne di Acquarica del Capo, in cui aveva perso la vita all'età di 44 anni, dopo aver lavorato come operaia per 25 anni alle dipendenze di ON
e famiglia e autonomamente come ricamatrice. Precisava che il fatto era
[...] accaduto mentre, insieme ad alcuni dipendenti dell'impresa agricola Campi del Sud era intenta alla raccolta e pulitura delle olive e, in particolare, dopo che, infastidita dal gas di scarico che proveniva dal trattore che alimentava il funzionamento della cernitrice, previa autorizzazione del responsabile sul posto ( ), aveva posto una tinozza in ON plastica dinanzi al tubo di scappamento del trattore per deviarne il flusso. Nell'atto di inchinarsi per compiere tale operazione, le si era impigliato un lembo del vestito nell'albero rotante, privo di protezione, ed era rimasta avvinghiata e immobilizzata. Alle sue urla, era stato spento il motore della trattrice. La sua liberazione dalla morsa dell'albero cardanico aveva reso necessario il suo smontaggio, ma, per tutto il tempo necessario a tale operazione, la era rimasta avvinghiata nei suoi abiti. Pt_3
Liberata, era stata trasportata presso il locale nosocomio, ove, alle ore 10.25, era stato certificato il suo decesso, avvenuto, come si legge nella CTU redatta dal dott. Per_2
nell'ambito del procedimento penale scaturitone (avente R.G.N.R. n. 87/2000) per
[...]
“arresto cardio-respiratorio da strangolamento e trauma chiuso del torace con fratture multiple di tipo poli-contusivo….verificatosi per causa violenta in occasione di lavoro”.
Aggiungeva che il summenzionato procedimento penale, nel quale l'attore si era costituito parte civile, era stato definito con sentenza del Gup del Tribunale di Lecce del 2 ottobre
2001 n. 634/2001, in esito a un giudizio abbreviato, in virtù della quale gli imputati
e erano stati condannati, per il reato di cui agli NT ON artt. 113, 589 c.p., 4, 7 e 55 D.P.R. n. 547/1955, alla pena di mesi otto di reclusione pagina 2 di 15 ciascuno, nonché al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede. Tale sentenza Parte_1 era stata confermata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n° 41 del 17 gennaio
2005, e, analogo esito aveva avuto il ricorso per Cassazione rigettato con sentenza n. 798 del 18 marzo 2009.
In data 31 maggio 2007 era deceduto , i cui eredi erano i figli ON
, , e la moglie . NT Controparte_3 Controparte_2 Parte_2
Sicché l'attore aveva citato in proprio e , NT NT [...]
, e nella loro qualità di eredi di Pt_2 Controparte_2 Controparte_3 ON
[...]
L'attore lamentava, altresì, di essere caduto in depressione dopo la morte della madre, perduta a soli 26 anni, considerato anche che egli era già orfano di padre.
Tanto premesso, concludeva domandando la condanna in solido dei convenuti, nelle rispettive qualità, per danno da morte iure hereditatis, alla somma complessiva di €
1.297.681,00, per danno patrimoniale nella misura di € 120.000,00 per lucro cessante e di
€ 4.200,00 per danno emergente, per danno morale iure proprio alla somma di €
300.000,00, per danno biologico iure proprio alla somma quantificata dal nominando
CTU, o da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'infortunio fino al soddisfo, nonché per i danni residuali che eventualmente sarebbero emersi in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'infortunio fino al soddisfo;
con vittoria di spese di lite.
Si costituivano i convenuti. In particolare, non contestava che fosse NT dovuto all'attore un risarcimento, stante il giudicato penale, ma deduceva che nulla era dovuto per danno da morte iure hereditatis e contestava la quantificazione del danno, chiedendo il rigetto della domanda attorea così come prospettata, con vittoria di spese.
Anche deduceva che nulla era dovuto per danno da morte iure Controparte_2 hereditatis e contestava la quantificazione del danno, chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese. Chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa
l' , per essere garantito e manlevato in caso di condanna. CP_4
e eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_3 Parte_2 rappresentando che tutti gli eredi di , in data 18.2.2009, avevano ON convenuto che e si sarebbero accollati la totalità NT Controparte_2 dei debiti del de cuius presenti a quella data e futuri, nella misura del 50% ciascuno, pagina 3 di 15 esonerando e da ogni tipo di obbligazione. Nel merito Controparte_3 Parte_2 contestavano la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto e, in subordine, chiedevano la liquidazione del danno nella misura che sarebbe risultata provata in corso di causa, con vittoria di spese.
Previa autorizzazione del Giudice alla chiamata in causa, si costituiva l' che CP_4 eccepiva l'inammissibilità della domanda di che non era stata Controparte_2 preceduta dalla presentazione in sede amministrativa della formale denuncia così come previsto dal T.U. n. 1124/1965, la nullità dell'atto con cui era stata chiamata in causa per assenza dell'esposizione degli elementi di diritto su cui si fondava la domanda,
l'improcedibilità della domanda, ex art. 443 c.p.c., in quanto non era stata presentata alcuna domanda amministrativa tendente al risarcimento del danno, la prescrizione della domanda azionata, e nel merito contestava l'esistenza stessa della patologia attorea e la sussistenza di danni risarcibili, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita tramite prove testimoniali e CTU medica sul danno biologico subito iure proprio dall'attore. L'attore proponeva, altresì, domanda di sequestro conservativo in corso di causa nei confronti dei medesimi convenuti. Il Giudice con provvedimento del 18.2.2010 concedeva il sequestro conservativo sui beni dei convenuti
(per il 50% sui beni di per il restante 50% sui beni di tutti gli eredi di NT
) fino alla concorrenza della somma di € 1.700.000,00, somma poi ON ridotta ad € 800.000,00 con provvedimento del 3.6.2011.
I convenuti e insistevano per la revoca del sequestro, Controparte_3 Parte_2
per la revoca o in subordine per la riduzione del sequestro NT conservativo.
La causa, matura per la decisione, all'udienza del 19.7.2019 veniva trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con sentenza n. 2445/2020, pubblicata il 03.11.2020, il Tribunale di Lecce ha così provveduto:
“1) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna i convenuti a pagare a
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 160.424,06, (oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo sulla somma di €
2.324,06), da ripartirsi nella misura di 22/36 a carico di , di 6/36 a NT carico di , di 4/36 a carico di e di 4/36 a carico di Parte_2 Controparte_3
; Controparte_2
pagina 4 di 15 2) rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Controparte_2 CP_4
3) conferma il sequestro conservativo già disposto in corso di causa, fino alla concorrenza della ridotta somma di € 160.424,06, con conseguente dissequestro di tutti i beni già sequestrati, ad eccezione dell'immobile sito a Supersano (LE) in p.zza Margottini nn. 7 e 8
e dell'immobile sito a Supersano (LE), in via Roma nn. 50, 52 e 54, già di proprietà di
, entrambi pervenuti ai convenuti per successione;
ON
4) condanna i convenuti , , e NT Controparte_2 Controparte_3
, al pagamento in favore di nella misura di 22/36 a Parte_2 Parte_1 carico di , di 6/36 a carico di , di 4/36 a carico di NT Parte_2
e di 4/36 a carico di , delle spese di lite che si Controparte_3 Controparte_2 liquidano complessivamente in € 1.681,00 per spese ed € 15.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
5) condanna a pagare a le spese processuali che liquida in € Controparte_2 CP_4
8.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del
15,00%, CPA ed IVA come per legge;
6) pone, definitivamente, in capo ai i convenuti , , NT Controparte_2
e , nella misura di 22/36 a carico di , Controparte_3 Parte_2 NT di 6/36 a carico di , di 4/36 a carico di e di 4/36 a carico Parte_2 Controparte_3 di , le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto”. Controparte_2
In accoglimento del ricorso ex art. 287 c.p.c., depositato da il Parte_1
27.11.2020, il Tribunale ha disposto la correzione di errore materiale con provvedimento del 29.01.2021, disponendo che: “in parte motiva e nel dispositivo laddove è scritto
“50.000,00” deve intendersi “£ 50.000.000” e laddove è scritto “€160.424,06” deve intendersi “€ 184.601,22””.
, con atto di citazione notificato il 28.04.2021, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza, deducendo i motivi che saranno di seguito esposti e analizzati.
Con separate comparse di costituzione e risposta, si sono costituiti NT
- deceduta nelle more del giudizio d'appello, con Controparte_3 Parte_2 conseguente costituzione degli eredi della stessa - e chiedendo il rigetto Controparte_2 del gravame e la conferma della sentenza impugnata. in particolare, ha Controparte_3 chiesto inoltre la revoca del sequestro e ha eccepito la propria legittimazione passiva.
pagina 5 di 15 Il terzo chiamato in causa non si è mai costituito, e invero le questioni devolute a questa
Corte non pertengono in alcun modo al rapporto tra e le altre parti processuali. CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente si dichiara l'infondatezza e il rigetto della questione preliminare riproposta da Non è configurabile il difetto di legittimazione passiva Controparte_3 dell'appellato, giacché i rapporti intercorrenti tra questo e gli altri eredi non sono oggetto del giudizio e la scrittura privata del 18.2.2009 non è opponibile all'appellante, in quanto terzo estraneo alla vicenda successoria.
II. L'appellante pone a fondamento della richiesta di modifica della Parte_1 decisione del primo giudice i seguenti motivi:
1. Erronea quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale e omessa liquidazione del danno da ritardato adempimento. Il giudice avrebbe liquidato una insufficiente personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale, omettendo di valorizzare le seguenti evidenze emerse dall'istruttoria: la centralità del ruolo della vittima all'interno del ristretto nucleo famigliare, composto esclusivamente da madre e figlio;
la conseguente unicità e intensità della relazione affettiva tra la vittima e il danneggiato;
l'assenza di altri riferimenti famigliari;
la convivenza;
la giovane età della vittima (44 anni)
e del danneggiato (26 anni); le tragiche modalità di verificazione dell'illecito (cfr. docc. 5 e
6 fasc. primo grado;
verbale udienza del 27.6.2018 dichiarazioni testimoniali: Riccardo,
e ; relazione di CTU). Tes_1 Tes_2
Tanto premesso, l'appellante propone la liquidazione del danno parentale in applicazione del sistema a punti delle Tabelle di Milano 2024, come di seguito:
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (26 anni): 24
Punti in base all'età della vittima (44 anni): 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per numero di familiari nel nucleo primario: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali: 76
Importo del risarcimento: € 355.901,00 (con una variazione da un minimo di € 297.236,00
a un massimo di € 391.103,00, a seconda dei punti attribuiti per qualità/intensità della relazione affettiva).
pagina 6 di 15 Il giudice sarebbe incorso nell'ulteriore errore di omettere la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ritenendolo immotivatamente e arbitrariamente incluso nella liquidazione attualizzata del danno non patrimoniale. Pertanto, l'appellante chiede la liquidazione del danno da ritardato adempimento anche mediante applicazione del criterio dell'interesse compensativo, con decorrenza dalla data dell'illecito sino alla liquidazione, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. ord.
21764/2019), con detrazione della somma già corrisposta a titolo di provvisionale nella sentenza penale di condanna (€ 25.822,84).
2. Mancato riconoscimento del danno iure hereditatis. Si denuncia l'erroneità della declaratoria di insussistenza del danno catastrofale per difetto di prova della lucidità agonica della vittima tra il momento dell'infortunio e quello della morte, in quanto contraddetta dalle dichiarazioni dei testimoni, secondo cui – allorché era Parte_3 rimasta impigliata coi vestiti nell'albero cardanico – aveva urlato per il dolore e per chiedere aiuto, indiscusso segno della consapevolezza della gravità di ciò che stava avvenendo e dell'imminente esito letale.
3. Violazione di legge e motivazione insufficiente sull'insussistenza del danno da lucro cessante. La declaratoria di insussistenza del danno patrimoniale da lucro cessante sarebbe erronea, siccome contraddetta dalle risultanze della documentazione in atti, delle dichiarazioni delle testi e , e di quelle rese dall'attore al c.t.u., Testimone_3 Tes_4 che dimostrano: l'esistenza di un rapporto di lavoro stabile e prolungato tra Pt_3
e gli seppur in parte non formalizzato e con percezione di retribuzione
[...] CP_1 in nero;
la continuità dell'attività lavorativa svolta dalla vittima per l'intero anno (da ottobre ad aprile per la raccolta delle olive, e da maggio a ottobre per la coltivazione delle melanzane); il ruolo fiduciario vantato da nell'organizzazione delle Parte_3 attività agricole e nella gestione delle lavoratrici;
la percezione di ulteriori proventi dall'attività di ricamatrice svolta dalla vittima;
la precarietà e saltuarietà del lavoro stagionale del figlio come contadino. Da tali dati il giudice avrebbe dovuto dedurre la continuità e la prevalenza dell'apporto economico della vittima al reddito famigliare, da stimarsi in misura maggiore rispetto a quello formalmente dichiarato.
4. Erronea imputazione e ripartizione delle obbligazioni di pagamento dei danni risarcibili, e delle spese di lite e CTU. L'imputazione del pagamento del risarcimento e delle spese di CTU e di lite nella misura di “22/36 a carico di , di 6/36 NT
a carico di , di 4/36 a carico di e di 4/36 a carico di Parte_2 Controparte_3
pagina 7 di 15 ” sarebbe censurabile per violazione sia degli artt. 2055 e 1292 c.c. che Controparte_2 impongono il regime della solidarietà tra i debitori responsabili dell'illecito aquiliano
( e , sia dell'art. 1295 c.c. che dispone il riparto Per_1 NT dell'obbligazione tra gli eredi del condebitore solidale in proporzione delle rispettive quote, sia dell'art. 112 c.p.c., atteso che gli eredi di EP non hanno CP_1 contestato la richiesta dell'attore di condanna solidale di e CP_1 ON
e hanno chiesto l'imputazione pro quota. Pertanto, premessa l'inopponibilità all'appellante del patto interno tra i coeredi sulle quote di ripartizione del debito, e tenuto conto che, nelle more del giudizio, è deceduta l'erede , l'appellante chiede alla Corte di Parte_2 dichiarare la responsabilità solidale tra in proprio, e gli eredi di NT
(ivi compreso lo stesso , condannandoli al risarcimento in ON CP_1 solido dell'intera somma, con ripartizione interna del debito nella misura delle rispettive quote di 1/3 ciascuno.
5. Immotivata riduzione del sequestro conservativo. Si denuncia l'illogicità della decisione del giudice di ridurre il sequestro originariamente disposto alla minor somma di
€ 160.424,06, di escludere dal vincolo cautelare l'unico bene intestato esclusivamente a
(frantoio, lotto 2) e di dissequestrare tutti i beni precedentemente NT vincolati, per contrarietà alla ratio del mezzo cautelare, siccome fondata su errati presupposti giuridici e fattuali: insufficiente quantificazione del risarcimento del danno, erronea imputazione dello stesso con violazione del principio di solidarietà, mancata valorizzazione della responsabilità personale e diretta di NT sottovalutazione della difficoltà di liquidare in tempi ragionevoli i beni ereditari indivisi, intervenuta svalutazione dei beni patrimoniali per deprezzamento del mercato immobiliare, deterioramento fisico degli immobili e per compromissione degli uliveti dal batterio xylella.
Pertanto, l'appellante chiede il ripristino del sequestro conservativo originariamente disposto con ordinanza del 3.6.2011, includendo espressamente anche il lotto 2, e tutti gli altri beni già oggetto del vincolo cautelare, con esclusione dell'immobile sito in Marittima di Diso, già alienato.
6. ed errata imputazione delle spese di lite. La liquidazione Controparte_5 delle spese di lite sarebbe insufficiente, tenuto conto della complessità del giudizio
(articolatosi in fase cautelare, di merito con assunzione di prove orali e CTU e ricostruzione di fascicoli smarriti), della sua durata ultradecennale, del numero delle parti pagina 8 di 15 (con difese autonome e non coincidenti), della complessità delle questioni giuridiche trattate e del valore della causa sia nella fase cautelare sia in quella di merito.
Ci si riporta al quarto motivo in relazione all'imputazione delle spese di lite.
III. Il primo motivo di appello è fondato.
Premesso che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale secondo il sistema a punti è funzionale ad adeguare massimamente l'entità del risarcimento alle peculiarità del rapporto perduto, nel caso di specie ricorrono le circostanze (assenza di famigliari superstiti, della convivenza tra vittima e congiunto danneggiato e della giovane età di ambo le parti) suggerite dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano – Tabelle
2024 per proporzionare l'entità del danno alla fattispecie concreta, così limitando abusi per eccesso o per difetto del potere equitativo.
Il primo giudice ha omesso di valorizzare quanto emerso o inferibile per presunzioni dalle risultanze istruttorie: - che la madre e il figlio erano gli unici membri del Pt_3 Per_1 nucleo famigliare, già sconvolto dalla morte del padre allorché aveva solo due Per_1 anni;
- che madre e figlio, in considerazione della convivenza e dell'assenza di altri parenti, avevano un rapporto tale da costituire l'uno il riferimento dell'altro; - che la perdita del rapporto in giovanissima età per entrambi (lei 44 anni, lui 26) ha privato della possibilità di vivere esperienze e costruire ricordi con l'unico membro della Per_1 sua famiglia, quantomeno nelle future e importanti tappe della vita, che normalmente richiedono il supporto dei propri cari (matrimonio imminente, paternità, costruzione di una propria casa e famiglia).
Tanto premesso, la Corte ritiene di condividere, in quanto conforme alle risultanze istruttorie e alle Tabelle di Milano 2024, la liquidazione del danno parentale proposta dall'appellante, liquidando il danno da perdita del rapporto parentale nella maggior somma di € 355.901,00, così determinata:
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (26 anni): 24
Punti in base all'età della vittima (44 anni): 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per numero di familiari nel nucleo primario: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali: 76
Importo del risarcimento: € 355.901,00 pagina 9 di 15 III.I Parimenti è fondata la censura sull'omessa liquidazione del danno da ritardato adempimento. Di essa si dirà in seguito, essendo questione logicamente successiva alla liquidazione complessiva dei danni risarcibili.
IV. Il secondo motivo di appello è fondato.
La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (definito dalla giurisprudenza, a sol fine descrittivo, danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale), consistente nella sofferenza generata dalla percezione cosciente e consapevole dell'ineluttabile e imminente approssimarsi della morte.
Si tratta di un fenomeno che consiste in un moto dell'animo, privo di fondamento medico- legale non avendo natura organica, che può variamente manifestarsi – sulla base di massime esperienziali delle scienze psicologiche, e a titolo esemplificativo – nella paura di morire, nell'agonia per le lesioni, nel dispiacere nel lasciar sole le persone care e nel non sapere chi se ne prenderà cura, nella disperazione per l'abbandono delle gioie della vita
(cfr. Cass. Civ., ord. n. 18056 del 5.7.2019).
In ragione di quanto premesso, tale danno può essere provato in via presuntiva inferendolo dalle circostanze note sulle modalità di manifestazione del fatto, sulle condizioni psico- fisiche della vittima a seguito delle lesioni, sulla tipologia e qualità di relazioni umane intrattenute dalla vittima, e sul suo rapporto con la vita stessa, mercé il richiamo alle suddette massime di esperienza;
è liquidabile in via equitativa in base al criterio della intensità della sofferenza provata, senza che abbia alcuna rilevanza il tempo intercorso tra le lesioni e la morte, posto che la reazione emotiva agonica si manifesta in via istintiva e immediata nell'uomo, tanto da non potersi mai escludere neppure se tra le lesioni e la morte siano intercorsi solo pochi minuti di tempo (cfr. da ultimo, Cass. Civ., ord. n. 33009 del 17.12.2024 e sent. n. 7923 del 23.03.2024, secondo cui “il danno da lucida agonia [...]
è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso”). La durata della sopravvivenza può, al più, rilevare come elemento indiziario per desumere l'esistenza del pregiudizio, al fine di escluderlo in caso di morte istantanea, e come parametro di valutazione del quantum debeatur (cfr. Cass. Civ., ord. n. 18056 del
5.7.2019).
I richiamati principi, oramai consolidati nella giurisprudenza, attestano l'erroneità della sentenza nella parte in cui è esclusa la risarcibilità del danno catastrofale per deficit pagina 10 di 15 informativo su sussistenza e durata della lucida agonia. Invero, dalle unanimi dichiarazioni dei testi presenti in loco emerge che la vittima aveva urlato per manifestare il proprio dolore e per sollecitare soccorso: circostanza da cui può inferirsi che lo stato agonizzante non era solo percepito fisicamente, ma era sorretto dalla consapevolezza della tragicità e gravità della propria condizione e del bisogno di aiuto tempestivo per l'imminente sopraggiungere della fine. Ad adiuvandum, si rileva che – per come Parte_3 descritta negli atti di causa – era una lavoratrice esperta, sicché è presumibile che fosse ben consapevole dei rischi tipicamente connessi alla sua attività e dei relativi esiti infausti.
Il danno catastrofale, data la sua natura peculiare, è liquidabile secondo il criterio equitativo puro, con rinvio alle Tabelle di Milano, a garanzia dell'uniformità decisionale a livello nazionale (Cass. Civ., ord. n. 36841/2022). Le Tabelle milanesi 2024 prevedono un massimo, convenzionalmente stabilito e non ulteriormente personalizzabile, di € 35.247,00 per i primi tre giorni di sofferenza, entro cui determinare il danno, previa prova dello stato di lucida sofferenza e valorizzazione delle situazioni di eccezionale e straordinaria gravità
(“come, ad esempio, nei casi in cui lo stesso presenti condizioni di particolare crudezza”), tenendo conto della “regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva” (cfr. pag. 57 della relazione sulle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano – edizione 2024).
Tanto premesso, la Corte stima equo determinare il danno in € 15.000,00, tenuto conto della dinamica cruenta e improvvisa del fatto e delle circostanze di luogo e tempo in cui si
è verificato, nonché delle caratteristiche del rapporto tra la vittima e il congiunto superstite: tutte sintomatiche della massima intensità dell'angoscia percepita dalla vittima, improvvisamente messa innanzi alla tragica caducità della vita in giovane età.
Quanto al primo aspetto, si rilevano: la prevedibilità ed evitabilità del sinistro con l'esercizio della più elementare diligenza (ponendo una protezione sull'albero cardanico), il suo fulmineo sopraggiungere sconvolgendo irreversibilmente un momento di ordinaria quotidianità sul luogo di lavoro, e il suo dipanarsi in brevissimo tempo con violenza, repentinità e incontrollabilità tali da impedire alla vittima il sollievo di una pur minima speranza di salvezza. Quanto al secondo aspetto, l'angoscia provata dalla vittima è stata indubbiamente acuita dalla disperata consapevolezza di abbandonare un figlio giovanissimo, già orfano di padre deceduto in circostanze altrettanto tragiche, privo di pagina 11 di 15 ulteriori legami famigliari, e prossimo a una fase gioiosa della vita (l'imminente matrimonio) che sarebbe stata presto compromessa dal senso di vuoto e di perdita.
IV. Il terzo motivo di appello è infondato.
Il primo giudice ha legittimamente escluso la configurabilità del danno patrimoniale da lucro cessante.
Le circostanze dedotte dall'appellante al fine di dimostrare che la madre percepisse a nero un reddito superiore a quello dichiarato sono mere asserzioni, rimaste prive di supporto probatorio, e che – in quanto fatti ignoti – non possono neppure fondare una dimostrazione per presunzioni.
Per vero, ciò che emerge dall'interrogatorio e dagli atti di causa dell'appellante è che l'appellante svolgesse comunque attività lavorativa;
inoltre, le risultanze istruttorie mostrano un reddito da bracciante agricola della madre talmente esiguo (€ 1.940,54 annui) da contraddire l'assunto che costituisse la fonte principale e continuativa dell'economia familiare o che potesse consentire l'accantonamento di risparmi da destinare al figlio.
Inoltre, dalla circostanza che – al momento del tragico evento – egli stesse programmando il suo matrimonio, si desume che presto avrebbe abbandonato la famiglia di origine, per costruire un proprio nucleo autonomo, e da ciò si può inferire che avesse già provveduto alla propria stabilità e indipendenza economica, che tipicamente sorreggono la decisione di avviare un progetto famigliare.
V. In ragione delle modifiche alla sentenza di prime cure sinora disposte dalla Corte,
l'ammontare complessivo del risarcimento del danno è pari a € 370.901,00 (di cui €
15.000,00 iure hereditatis ed € 355.901,00 iure proprio), importo dal quale dovrà essere detratto l'acconto di € 25.822,84 che gli appellati hanno già corrisposto (a titolo di provvisionale disposta dal giudice penale).
In accoglimento della doglianza sul mancato riconoscimento del danno da ritardato pagamento (mediante applicazione di interessi compensativi), si rileva quanto segue. L'art. 1219 c.c., II comma, n. 1) prevede la mora ex re per le obbligazioni sorte da illecito aquiliano, fin dal giorno del fatto;
il ritardato adempimento del risarcimento impone al debitore di pagare l'equivalente monetario del bene perduto, accresciuto sia della rivalutazione all'epoca della liquidazione, sia degli interessi che il denaro avrebbe prodotto al creditore sin dal giorno del sinistro.
Se il debitore corrisponde un acconto, occorre differenziare il calcolo degli interessi: 1) la mora è calcolata sull'intero capitale dovuto (devalutato alla data dell'illecito e rivalutato pagina 12 di 15 anno per anno fino al pagamento dell'acconto) per il periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto; 2) nel periodo compreso tra il pagamento dell'acconto e il soddisfo, la mora è calcolata sulla differenza (rivalutata anno per anno fino al giorno della sentenza) tra l'intero capitale (devalutato all'epoca dell'illecito) e l'acconto (devalutato all'epoca dell'illecito). Tale differenziazione è espressione della ratio dell'istituto della mora, giacché sulla somma già anticipata il creditore ha potuto godere del capitale e degli eventuali frutti ricavabili.
In tal senso, ex plurimis, Cass. Civ. nn. 23927/2023, 21764/2019, 6619/2018: “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”.
Tanto premesso, sull'intera somma di € 370.901,00, che determina il complessivo danno all'attualità, vanno calcolati gli interessi al tasso legale nei seguenti termini:
a) la somma di € 25.822,84, già percepita a titolo di provvisionale disposta dal giudice penale, va devalutata al giorno del fatto e rivalutata anno per anno sino alla data del pagamento dell'acconto;
b) la restante somma di € 345.078,16 (euro 370.901,00 – euro 25.822,84 = euro
345.078,16) va devalutata al giorno del fatto e rivalutata annualmente fino alla data della presente sentenza;
c) dalla data della presente sentenza in poi vanno calcolati gli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
VI. Il quarto motivo è fondato.
Tenuto conto che si è formato il giudicato sulla responsabilità del defunto
[...]
e del figlio in applicazione dell'art. 2055 c.c. Per_1 NT
pagina 13 di 15 l'obbligazione di risarcimento del danno deve essere imputata in via solidale agli eredi di e a a nulla rilevando, nei confronti del ON NT danneggiato, la ripartizione del debito nei rapporti interni tra condebitori solidali. La soluzione adottata dal primo giudice, invero, frustra la ratio dell'art. 2055 c.c., che dispone la solidarietà passiva nelle obbligazioni da fatto illecito al fine di garantire massima tutela alle pretese creditorie del danneggiato.
VII. Il quinto motivo è fondato.
In ragione della rideterminazione del danno complessivamente risarcibile nella maggior somma di € 370.901,00 e della imputazione dell'obbligazione risarcitoria a tutti gli eredi in regime di solidarietà passiva, premessa la responsabilità personale e diretta di
[...]
tenuto conto della normale svalutazione degli immobili per vetustà, il sequestro CP_1 conservativo già disposto deve essere esteso ai beni ricompresi nel provvedimento cautelare del 3 giugno 2011, trascritto al registro generale numero 30455 e al registro particolare numero 21080 del 18 agosto 2011.
Le ulteriori richieste e deduzioni delle parti restano assorbite da quanto innanzi ritenuto.
VIII. Le spese di lite di ambo i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, aggiornato al DM n.
147/2022, calcolati nei valori medi, ad eccezione della fase istruttoria in appello, calcolata nei valori minimi, essendo solo documentale. Le spese di lite sono imputate a tutti gli appellati in solido tra loro, con distrazione, limitatamente al presente grado del giudizio, in favore dei procuratori dell'appellante, che si sono dichiarati antistatari.
Nulla sulle spese del contumace . CP_4
Anche le spese di CTU vanno imputate in solido agli appellati, con diritto dell'appellante di ripetizione di quanto eventualmente anticipato.
IX. Tanto premesso e assorbita ogni ulteriore questione, si dispone la riforma della sentenza n. 2445/2020 pubblicata il 03.11.2020 dal Tribunale di Lecce in accoglimento, nei limiti innanzi precisati, dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, rigettata ogni altra richiesta ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1 confronti di in proprio, e di e NT CP_1 CP_2 Controparte_3 quali eredi di EP e , avverso la sentenza n. 2445/2020, CP_1 Parte_2
pagina 14 di 15 pubblicata il 03.11.2020, dal Tribunale di Lecce, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1) in parziale riforma del capo n.1 del dispositivo dell'appellata sentenza, ridetermina la somma di cui alla statuizione di condanna contenuta in tale capo, in euro € 370.901,00, comprensiva di € 25.822,84, già percepiti a titolo di provvisionale disposta dal giudice penale, oltre interessi al tasso di legge sugli importi devalutati al giorno del fatto e rivalutati anno per anno sino alla data del pagamento, come precisato al paragrafo “V” che precede, al quale qui si rinvia;
pone tale somma a carico dei convenuti in solido tra loro;
2) in parziale riforma del capo n.3 del dispositivo dell'appellata sentenza, conferma integralmente il sequestro conservativo così come disposto in corso di causa, con conseguente revoca della riduzione dello stesso di cui al citato capo 3 del dispositivo;
3) in parziale riforma del capo n.4 del dispositivo dell'appellata sentenza, determina le spese processuali del primo grado in comprensivi euro 24.138,00, di cui euro 1.681,00 per spese ed euro 22.457,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, cpa e iva a termini di legge;
4) in parziale riforma del capo n.6 del dispositivo dell'appellata sentenza, pone il pagamento delle spese per la CTU espletata in primo grado a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro;
5) conferma nel resto l'appellata sentenza;
6) condanna gli appellati costituiti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli Avv.
EP Stefanelli e Teresa Celeste Frascaro, dichiaratisi antistatari dell'appellante per il presente grado, delle spese processuali del giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 17.956,00, di cui euro 777,00 per spese ed euro 17.179,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, cpa e iva a termini di legge;
7) dichiara irripetibili le spese nei confronti di . CP_4
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 settembre 2025
La Presidente rel. ed est.
Anna Rita Pasca
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Prima Sezione civile
La Corte di appello di Lecce, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente rel. dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. 445/2021 del Ruolo Generale promossa da
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Teresa Celeste Frascaro e EP Stefanelli
APPELLANTE nei confronti di
( ), in proprio e in qualità di erede di NT C.F._2
e , rappresentato e difeso dall'avv. Luigia Fiorenza ON Parte_2
( ), in qualità di erede di Controparte_2 C.F._3 [...]
e , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Manco e Viola Per_1 Parte_2
Manco
( ), in qualità di erede di Controparte_3 C.F._4 [...]
e , rappresentato e difeso dall'avv. EP Palese Per_1 Parte_2
APPELLATI nonché nei confronti di
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, contumace
TERZO CHIAMATO IN CAUSA APPELLATO
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.04.2024, al cui esito la Corte ha assegnato i termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “Con atto di citazione depositato per la notifica il 14.2.2010, conveniva in Parte_1 giudizio , , e , NT Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 rappresentando di essere figlio della signora , madre esemplare, la Parte_3 quale, in data 7 gennaio 2000, alle ore 9,00 circa, era rimasta vittima di un infortunio sul lavoro, avvenuto nelle campagne di Acquarica del Capo, in cui aveva perso la vita all'età di 44 anni, dopo aver lavorato come operaia per 25 anni alle dipendenze di ON
e famiglia e autonomamente come ricamatrice. Precisava che il fatto era
[...] accaduto mentre, insieme ad alcuni dipendenti dell'impresa agricola Campi del Sud era intenta alla raccolta e pulitura delle olive e, in particolare, dopo che, infastidita dal gas di scarico che proveniva dal trattore che alimentava il funzionamento della cernitrice, previa autorizzazione del responsabile sul posto ( ), aveva posto una tinozza in ON plastica dinanzi al tubo di scappamento del trattore per deviarne il flusso. Nell'atto di inchinarsi per compiere tale operazione, le si era impigliato un lembo del vestito nell'albero rotante, privo di protezione, ed era rimasta avvinghiata e immobilizzata. Alle sue urla, era stato spento il motore della trattrice. La sua liberazione dalla morsa dell'albero cardanico aveva reso necessario il suo smontaggio, ma, per tutto il tempo necessario a tale operazione, la era rimasta avvinghiata nei suoi abiti. Pt_3
Liberata, era stata trasportata presso il locale nosocomio, ove, alle ore 10.25, era stato certificato il suo decesso, avvenuto, come si legge nella CTU redatta dal dott. Per_2
nell'ambito del procedimento penale scaturitone (avente R.G.N.R. n. 87/2000) per
[...]
“arresto cardio-respiratorio da strangolamento e trauma chiuso del torace con fratture multiple di tipo poli-contusivo….verificatosi per causa violenta in occasione di lavoro”.
Aggiungeva che il summenzionato procedimento penale, nel quale l'attore si era costituito parte civile, era stato definito con sentenza del Gup del Tribunale di Lecce del 2 ottobre
2001 n. 634/2001, in esito a un giudizio abbreviato, in virtù della quale gli imputati
e erano stati condannati, per il reato di cui agli NT ON artt. 113, 589 c.p., 4, 7 e 55 D.P.R. n. 547/1955, alla pena di mesi otto di reclusione pagina 2 di 15 ciascuno, nonché al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede. Tale sentenza Parte_1 era stata confermata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n° 41 del 17 gennaio
2005, e, analogo esito aveva avuto il ricorso per Cassazione rigettato con sentenza n. 798 del 18 marzo 2009.
In data 31 maggio 2007 era deceduto , i cui eredi erano i figli ON
, , e la moglie . NT Controparte_3 Controparte_2 Parte_2
Sicché l'attore aveva citato in proprio e , NT NT [...]
, e nella loro qualità di eredi di Pt_2 Controparte_2 Controparte_3 ON
[...]
L'attore lamentava, altresì, di essere caduto in depressione dopo la morte della madre, perduta a soli 26 anni, considerato anche che egli era già orfano di padre.
Tanto premesso, concludeva domandando la condanna in solido dei convenuti, nelle rispettive qualità, per danno da morte iure hereditatis, alla somma complessiva di €
1.297.681,00, per danno patrimoniale nella misura di € 120.000,00 per lucro cessante e di
€ 4.200,00 per danno emergente, per danno morale iure proprio alla somma di €
300.000,00, per danno biologico iure proprio alla somma quantificata dal nominando
CTU, o da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'infortunio fino al soddisfo, nonché per i danni residuali che eventualmente sarebbero emersi in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'infortunio fino al soddisfo;
con vittoria di spese di lite.
Si costituivano i convenuti. In particolare, non contestava che fosse NT dovuto all'attore un risarcimento, stante il giudicato penale, ma deduceva che nulla era dovuto per danno da morte iure hereditatis e contestava la quantificazione del danno, chiedendo il rigetto della domanda attorea così come prospettata, con vittoria di spese.
Anche deduceva che nulla era dovuto per danno da morte iure Controparte_2 hereditatis e contestava la quantificazione del danno, chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese. Chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa
l' , per essere garantito e manlevato in caso di condanna. CP_4
e eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_3 Parte_2 rappresentando che tutti gli eredi di , in data 18.2.2009, avevano ON convenuto che e si sarebbero accollati la totalità NT Controparte_2 dei debiti del de cuius presenti a quella data e futuri, nella misura del 50% ciascuno, pagina 3 di 15 esonerando e da ogni tipo di obbligazione. Nel merito Controparte_3 Parte_2 contestavano la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto e, in subordine, chiedevano la liquidazione del danno nella misura che sarebbe risultata provata in corso di causa, con vittoria di spese.
Previa autorizzazione del Giudice alla chiamata in causa, si costituiva l' che CP_4 eccepiva l'inammissibilità della domanda di che non era stata Controparte_2 preceduta dalla presentazione in sede amministrativa della formale denuncia così come previsto dal T.U. n. 1124/1965, la nullità dell'atto con cui era stata chiamata in causa per assenza dell'esposizione degli elementi di diritto su cui si fondava la domanda,
l'improcedibilità della domanda, ex art. 443 c.p.c., in quanto non era stata presentata alcuna domanda amministrativa tendente al risarcimento del danno, la prescrizione della domanda azionata, e nel merito contestava l'esistenza stessa della patologia attorea e la sussistenza di danni risarcibili, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita tramite prove testimoniali e CTU medica sul danno biologico subito iure proprio dall'attore. L'attore proponeva, altresì, domanda di sequestro conservativo in corso di causa nei confronti dei medesimi convenuti. Il Giudice con provvedimento del 18.2.2010 concedeva il sequestro conservativo sui beni dei convenuti
(per il 50% sui beni di per il restante 50% sui beni di tutti gli eredi di NT
) fino alla concorrenza della somma di € 1.700.000,00, somma poi ON ridotta ad € 800.000,00 con provvedimento del 3.6.2011.
I convenuti e insistevano per la revoca del sequestro, Controparte_3 Parte_2
per la revoca o in subordine per la riduzione del sequestro NT conservativo.
La causa, matura per la decisione, all'udienza del 19.7.2019 veniva trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con sentenza n. 2445/2020, pubblicata il 03.11.2020, il Tribunale di Lecce ha così provveduto:
“1) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna i convenuti a pagare a
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 160.424,06, (oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo sulla somma di €
2.324,06), da ripartirsi nella misura di 22/36 a carico di , di 6/36 a NT carico di , di 4/36 a carico di e di 4/36 a carico di Parte_2 Controparte_3
; Controparte_2
pagina 4 di 15 2) rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Controparte_2 CP_4
3) conferma il sequestro conservativo già disposto in corso di causa, fino alla concorrenza della ridotta somma di € 160.424,06, con conseguente dissequestro di tutti i beni già sequestrati, ad eccezione dell'immobile sito a Supersano (LE) in p.zza Margottini nn. 7 e 8
e dell'immobile sito a Supersano (LE), in via Roma nn. 50, 52 e 54, già di proprietà di
, entrambi pervenuti ai convenuti per successione;
ON
4) condanna i convenuti , , e NT Controparte_2 Controparte_3
, al pagamento in favore di nella misura di 22/36 a Parte_2 Parte_1 carico di , di 6/36 a carico di , di 4/36 a carico di NT Parte_2
e di 4/36 a carico di , delle spese di lite che si Controparte_3 Controparte_2 liquidano complessivamente in € 1.681,00 per spese ed € 15.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
5) condanna a pagare a le spese processuali che liquida in € Controparte_2 CP_4
8.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del
15,00%, CPA ed IVA come per legge;
6) pone, definitivamente, in capo ai i convenuti , , NT Controparte_2
e , nella misura di 22/36 a carico di , Controparte_3 Parte_2 NT di 6/36 a carico di , di 4/36 a carico di e di 4/36 a carico Parte_2 Controparte_3 di , le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto”. Controparte_2
In accoglimento del ricorso ex art. 287 c.p.c., depositato da il Parte_1
27.11.2020, il Tribunale ha disposto la correzione di errore materiale con provvedimento del 29.01.2021, disponendo che: “in parte motiva e nel dispositivo laddove è scritto
“50.000,00” deve intendersi “£ 50.000.000” e laddove è scritto “€160.424,06” deve intendersi “€ 184.601,22””.
, con atto di citazione notificato il 28.04.2021, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza, deducendo i motivi che saranno di seguito esposti e analizzati.
Con separate comparse di costituzione e risposta, si sono costituiti NT
- deceduta nelle more del giudizio d'appello, con Controparte_3 Parte_2 conseguente costituzione degli eredi della stessa - e chiedendo il rigetto Controparte_2 del gravame e la conferma della sentenza impugnata. in particolare, ha Controparte_3 chiesto inoltre la revoca del sequestro e ha eccepito la propria legittimazione passiva.
pagina 5 di 15 Il terzo chiamato in causa non si è mai costituito, e invero le questioni devolute a questa
Corte non pertengono in alcun modo al rapporto tra e le altre parti processuali. CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente si dichiara l'infondatezza e il rigetto della questione preliminare riproposta da Non è configurabile il difetto di legittimazione passiva Controparte_3 dell'appellato, giacché i rapporti intercorrenti tra questo e gli altri eredi non sono oggetto del giudizio e la scrittura privata del 18.2.2009 non è opponibile all'appellante, in quanto terzo estraneo alla vicenda successoria.
II. L'appellante pone a fondamento della richiesta di modifica della Parte_1 decisione del primo giudice i seguenti motivi:
1. Erronea quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale e omessa liquidazione del danno da ritardato adempimento. Il giudice avrebbe liquidato una insufficiente personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale, omettendo di valorizzare le seguenti evidenze emerse dall'istruttoria: la centralità del ruolo della vittima all'interno del ristretto nucleo famigliare, composto esclusivamente da madre e figlio;
la conseguente unicità e intensità della relazione affettiva tra la vittima e il danneggiato;
l'assenza di altri riferimenti famigliari;
la convivenza;
la giovane età della vittima (44 anni)
e del danneggiato (26 anni); le tragiche modalità di verificazione dell'illecito (cfr. docc. 5 e
6 fasc. primo grado;
verbale udienza del 27.6.2018 dichiarazioni testimoniali: Riccardo,
e ; relazione di CTU). Tes_1 Tes_2
Tanto premesso, l'appellante propone la liquidazione del danno parentale in applicazione del sistema a punti delle Tabelle di Milano 2024, come di seguito:
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (26 anni): 24
Punti in base all'età della vittima (44 anni): 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per numero di familiari nel nucleo primario: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali: 76
Importo del risarcimento: € 355.901,00 (con una variazione da un minimo di € 297.236,00
a un massimo di € 391.103,00, a seconda dei punti attribuiti per qualità/intensità della relazione affettiva).
pagina 6 di 15 Il giudice sarebbe incorso nell'ulteriore errore di omettere la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ritenendolo immotivatamente e arbitrariamente incluso nella liquidazione attualizzata del danno non patrimoniale. Pertanto, l'appellante chiede la liquidazione del danno da ritardato adempimento anche mediante applicazione del criterio dell'interesse compensativo, con decorrenza dalla data dell'illecito sino alla liquidazione, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. ord.
21764/2019), con detrazione della somma già corrisposta a titolo di provvisionale nella sentenza penale di condanna (€ 25.822,84).
2. Mancato riconoscimento del danno iure hereditatis. Si denuncia l'erroneità della declaratoria di insussistenza del danno catastrofale per difetto di prova della lucidità agonica della vittima tra il momento dell'infortunio e quello della morte, in quanto contraddetta dalle dichiarazioni dei testimoni, secondo cui – allorché era Parte_3 rimasta impigliata coi vestiti nell'albero cardanico – aveva urlato per il dolore e per chiedere aiuto, indiscusso segno della consapevolezza della gravità di ciò che stava avvenendo e dell'imminente esito letale.
3. Violazione di legge e motivazione insufficiente sull'insussistenza del danno da lucro cessante. La declaratoria di insussistenza del danno patrimoniale da lucro cessante sarebbe erronea, siccome contraddetta dalle risultanze della documentazione in atti, delle dichiarazioni delle testi e , e di quelle rese dall'attore al c.t.u., Testimone_3 Tes_4 che dimostrano: l'esistenza di un rapporto di lavoro stabile e prolungato tra Pt_3
e gli seppur in parte non formalizzato e con percezione di retribuzione
[...] CP_1 in nero;
la continuità dell'attività lavorativa svolta dalla vittima per l'intero anno (da ottobre ad aprile per la raccolta delle olive, e da maggio a ottobre per la coltivazione delle melanzane); il ruolo fiduciario vantato da nell'organizzazione delle Parte_3 attività agricole e nella gestione delle lavoratrici;
la percezione di ulteriori proventi dall'attività di ricamatrice svolta dalla vittima;
la precarietà e saltuarietà del lavoro stagionale del figlio come contadino. Da tali dati il giudice avrebbe dovuto dedurre la continuità e la prevalenza dell'apporto economico della vittima al reddito famigliare, da stimarsi in misura maggiore rispetto a quello formalmente dichiarato.
4. Erronea imputazione e ripartizione delle obbligazioni di pagamento dei danni risarcibili, e delle spese di lite e CTU. L'imputazione del pagamento del risarcimento e delle spese di CTU e di lite nella misura di “22/36 a carico di , di 6/36 NT
a carico di , di 4/36 a carico di e di 4/36 a carico di Parte_2 Controparte_3
pagina 7 di 15 ” sarebbe censurabile per violazione sia degli artt. 2055 e 1292 c.c. che Controparte_2 impongono il regime della solidarietà tra i debitori responsabili dell'illecito aquiliano
( e , sia dell'art. 1295 c.c. che dispone il riparto Per_1 NT dell'obbligazione tra gli eredi del condebitore solidale in proporzione delle rispettive quote, sia dell'art. 112 c.p.c., atteso che gli eredi di EP non hanno CP_1 contestato la richiesta dell'attore di condanna solidale di e CP_1 ON
e hanno chiesto l'imputazione pro quota. Pertanto, premessa l'inopponibilità all'appellante del patto interno tra i coeredi sulle quote di ripartizione del debito, e tenuto conto che, nelle more del giudizio, è deceduta l'erede , l'appellante chiede alla Corte di Parte_2 dichiarare la responsabilità solidale tra in proprio, e gli eredi di NT
(ivi compreso lo stesso , condannandoli al risarcimento in ON CP_1 solido dell'intera somma, con ripartizione interna del debito nella misura delle rispettive quote di 1/3 ciascuno.
5. Immotivata riduzione del sequestro conservativo. Si denuncia l'illogicità della decisione del giudice di ridurre il sequestro originariamente disposto alla minor somma di
€ 160.424,06, di escludere dal vincolo cautelare l'unico bene intestato esclusivamente a
(frantoio, lotto 2) e di dissequestrare tutti i beni precedentemente NT vincolati, per contrarietà alla ratio del mezzo cautelare, siccome fondata su errati presupposti giuridici e fattuali: insufficiente quantificazione del risarcimento del danno, erronea imputazione dello stesso con violazione del principio di solidarietà, mancata valorizzazione della responsabilità personale e diretta di NT sottovalutazione della difficoltà di liquidare in tempi ragionevoli i beni ereditari indivisi, intervenuta svalutazione dei beni patrimoniali per deprezzamento del mercato immobiliare, deterioramento fisico degli immobili e per compromissione degli uliveti dal batterio xylella.
Pertanto, l'appellante chiede il ripristino del sequestro conservativo originariamente disposto con ordinanza del 3.6.2011, includendo espressamente anche il lotto 2, e tutti gli altri beni già oggetto del vincolo cautelare, con esclusione dell'immobile sito in Marittima di Diso, già alienato.
6. ed errata imputazione delle spese di lite. La liquidazione Controparte_5 delle spese di lite sarebbe insufficiente, tenuto conto della complessità del giudizio
(articolatosi in fase cautelare, di merito con assunzione di prove orali e CTU e ricostruzione di fascicoli smarriti), della sua durata ultradecennale, del numero delle parti pagina 8 di 15 (con difese autonome e non coincidenti), della complessità delle questioni giuridiche trattate e del valore della causa sia nella fase cautelare sia in quella di merito.
Ci si riporta al quarto motivo in relazione all'imputazione delle spese di lite.
III. Il primo motivo di appello è fondato.
Premesso che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale secondo il sistema a punti è funzionale ad adeguare massimamente l'entità del risarcimento alle peculiarità del rapporto perduto, nel caso di specie ricorrono le circostanze (assenza di famigliari superstiti, della convivenza tra vittima e congiunto danneggiato e della giovane età di ambo le parti) suggerite dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano – Tabelle
2024 per proporzionare l'entità del danno alla fattispecie concreta, così limitando abusi per eccesso o per difetto del potere equitativo.
Il primo giudice ha omesso di valorizzare quanto emerso o inferibile per presunzioni dalle risultanze istruttorie: - che la madre e il figlio erano gli unici membri del Pt_3 Per_1 nucleo famigliare, già sconvolto dalla morte del padre allorché aveva solo due Per_1 anni;
- che madre e figlio, in considerazione della convivenza e dell'assenza di altri parenti, avevano un rapporto tale da costituire l'uno il riferimento dell'altro; - che la perdita del rapporto in giovanissima età per entrambi (lei 44 anni, lui 26) ha privato della possibilità di vivere esperienze e costruire ricordi con l'unico membro della Per_1 sua famiglia, quantomeno nelle future e importanti tappe della vita, che normalmente richiedono il supporto dei propri cari (matrimonio imminente, paternità, costruzione di una propria casa e famiglia).
Tanto premesso, la Corte ritiene di condividere, in quanto conforme alle risultanze istruttorie e alle Tabelle di Milano 2024, la liquidazione del danno parentale proposta dall'appellante, liquidando il danno da perdita del rapporto parentale nella maggior somma di € 355.901,00, così determinata:
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (26 anni): 24
Punti in base all'età della vittima (44 anni): 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per numero di familiari nel nucleo primario: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali: 76
Importo del risarcimento: € 355.901,00 pagina 9 di 15 III.I Parimenti è fondata la censura sull'omessa liquidazione del danno da ritardato adempimento. Di essa si dirà in seguito, essendo questione logicamente successiva alla liquidazione complessiva dei danni risarcibili.
IV. Il secondo motivo di appello è fondato.
La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (definito dalla giurisprudenza, a sol fine descrittivo, danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale), consistente nella sofferenza generata dalla percezione cosciente e consapevole dell'ineluttabile e imminente approssimarsi della morte.
Si tratta di un fenomeno che consiste in un moto dell'animo, privo di fondamento medico- legale non avendo natura organica, che può variamente manifestarsi – sulla base di massime esperienziali delle scienze psicologiche, e a titolo esemplificativo – nella paura di morire, nell'agonia per le lesioni, nel dispiacere nel lasciar sole le persone care e nel non sapere chi se ne prenderà cura, nella disperazione per l'abbandono delle gioie della vita
(cfr. Cass. Civ., ord. n. 18056 del 5.7.2019).
In ragione di quanto premesso, tale danno può essere provato in via presuntiva inferendolo dalle circostanze note sulle modalità di manifestazione del fatto, sulle condizioni psico- fisiche della vittima a seguito delle lesioni, sulla tipologia e qualità di relazioni umane intrattenute dalla vittima, e sul suo rapporto con la vita stessa, mercé il richiamo alle suddette massime di esperienza;
è liquidabile in via equitativa in base al criterio della intensità della sofferenza provata, senza che abbia alcuna rilevanza il tempo intercorso tra le lesioni e la morte, posto che la reazione emotiva agonica si manifesta in via istintiva e immediata nell'uomo, tanto da non potersi mai escludere neppure se tra le lesioni e la morte siano intercorsi solo pochi minuti di tempo (cfr. da ultimo, Cass. Civ., ord. n. 33009 del 17.12.2024 e sent. n. 7923 del 23.03.2024, secondo cui “il danno da lucida agonia [...]
è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso”). La durata della sopravvivenza può, al più, rilevare come elemento indiziario per desumere l'esistenza del pregiudizio, al fine di escluderlo in caso di morte istantanea, e come parametro di valutazione del quantum debeatur (cfr. Cass. Civ., ord. n. 18056 del
5.7.2019).
I richiamati principi, oramai consolidati nella giurisprudenza, attestano l'erroneità della sentenza nella parte in cui è esclusa la risarcibilità del danno catastrofale per deficit pagina 10 di 15 informativo su sussistenza e durata della lucida agonia. Invero, dalle unanimi dichiarazioni dei testi presenti in loco emerge che la vittima aveva urlato per manifestare il proprio dolore e per sollecitare soccorso: circostanza da cui può inferirsi che lo stato agonizzante non era solo percepito fisicamente, ma era sorretto dalla consapevolezza della tragicità e gravità della propria condizione e del bisogno di aiuto tempestivo per l'imminente sopraggiungere della fine. Ad adiuvandum, si rileva che – per come Parte_3 descritta negli atti di causa – era una lavoratrice esperta, sicché è presumibile che fosse ben consapevole dei rischi tipicamente connessi alla sua attività e dei relativi esiti infausti.
Il danno catastrofale, data la sua natura peculiare, è liquidabile secondo il criterio equitativo puro, con rinvio alle Tabelle di Milano, a garanzia dell'uniformità decisionale a livello nazionale (Cass. Civ., ord. n. 36841/2022). Le Tabelle milanesi 2024 prevedono un massimo, convenzionalmente stabilito e non ulteriormente personalizzabile, di € 35.247,00 per i primi tre giorni di sofferenza, entro cui determinare il danno, previa prova dello stato di lucida sofferenza e valorizzazione delle situazioni di eccezionale e straordinaria gravità
(“come, ad esempio, nei casi in cui lo stesso presenti condizioni di particolare crudezza”), tenendo conto della “regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva” (cfr. pag. 57 della relazione sulle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano – edizione 2024).
Tanto premesso, la Corte stima equo determinare il danno in € 15.000,00, tenuto conto della dinamica cruenta e improvvisa del fatto e delle circostanze di luogo e tempo in cui si
è verificato, nonché delle caratteristiche del rapporto tra la vittima e il congiunto superstite: tutte sintomatiche della massima intensità dell'angoscia percepita dalla vittima, improvvisamente messa innanzi alla tragica caducità della vita in giovane età.
Quanto al primo aspetto, si rilevano: la prevedibilità ed evitabilità del sinistro con l'esercizio della più elementare diligenza (ponendo una protezione sull'albero cardanico), il suo fulmineo sopraggiungere sconvolgendo irreversibilmente un momento di ordinaria quotidianità sul luogo di lavoro, e il suo dipanarsi in brevissimo tempo con violenza, repentinità e incontrollabilità tali da impedire alla vittima il sollievo di una pur minima speranza di salvezza. Quanto al secondo aspetto, l'angoscia provata dalla vittima è stata indubbiamente acuita dalla disperata consapevolezza di abbandonare un figlio giovanissimo, già orfano di padre deceduto in circostanze altrettanto tragiche, privo di pagina 11 di 15 ulteriori legami famigliari, e prossimo a una fase gioiosa della vita (l'imminente matrimonio) che sarebbe stata presto compromessa dal senso di vuoto e di perdita.
IV. Il terzo motivo di appello è infondato.
Il primo giudice ha legittimamente escluso la configurabilità del danno patrimoniale da lucro cessante.
Le circostanze dedotte dall'appellante al fine di dimostrare che la madre percepisse a nero un reddito superiore a quello dichiarato sono mere asserzioni, rimaste prive di supporto probatorio, e che – in quanto fatti ignoti – non possono neppure fondare una dimostrazione per presunzioni.
Per vero, ciò che emerge dall'interrogatorio e dagli atti di causa dell'appellante è che l'appellante svolgesse comunque attività lavorativa;
inoltre, le risultanze istruttorie mostrano un reddito da bracciante agricola della madre talmente esiguo (€ 1.940,54 annui) da contraddire l'assunto che costituisse la fonte principale e continuativa dell'economia familiare o che potesse consentire l'accantonamento di risparmi da destinare al figlio.
Inoltre, dalla circostanza che – al momento del tragico evento – egli stesse programmando il suo matrimonio, si desume che presto avrebbe abbandonato la famiglia di origine, per costruire un proprio nucleo autonomo, e da ciò si può inferire che avesse già provveduto alla propria stabilità e indipendenza economica, che tipicamente sorreggono la decisione di avviare un progetto famigliare.
V. In ragione delle modifiche alla sentenza di prime cure sinora disposte dalla Corte,
l'ammontare complessivo del risarcimento del danno è pari a € 370.901,00 (di cui €
15.000,00 iure hereditatis ed € 355.901,00 iure proprio), importo dal quale dovrà essere detratto l'acconto di € 25.822,84 che gli appellati hanno già corrisposto (a titolo di provvisionale disposta dal giudice penale).
In accoglimento della doglianza sul mancato riconoscimento del danno da ritardato pagamento (mediante applicazione di interessi compensativi), si rileva quanto segue. L'art. 1219 c.c., II comma, n. 1) prevede la mora ex re per le obbligazioni sorte da illecito aquiliano, fin dal giorno del fatto;
il ritardato adempimento del risarcimento impone al debitore di pagare l'equivalente monetario del bene perduto, accresciuto sia della rivalutazione all'epoca della liquidazione, sia degli interessi che il denaro avrebbe prodotto al creditore sin dal giorno del sinistro.
Se il debitore corrisponde un acconto, occorre differenziare il calcolo degli interessi: 1) la mora è calcolata sull'intero capitale dovuto (devalutato alla data dell'illecito e rivalutato pagina 12 di 15 anno per anno fino al pagamento dell'acconto) per il periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto; 2) nel periodo compreso tra il pagamento dell'acconto e il soddisfo, la mora è calcolata sulla differenza (rivalutata anno per anno fino al giorno della sentenza) tra l'intero capitale (devalutato all'epoca dell'illecito) e l'acconto (devalutato all'epoca dell'illecito). Tale differenziazione è espressione della ratio dell'istituto della mora, giacché sulla somma già anticipata il creditore ha potuto godere del capitale e degli eventuali frutti ricavabili.
In tal senso, ex plurimis, Cass. Civ. nn. 23927/2023, 21764/2019, 6619/2018: “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”.
Tanto premesso, sull'intera somma di € 370.901,00, che determina il complessivo danno all'attualità, vanno calcolati gli interessi al tasso legale nei seguenti termini:
a) la somma di € 25.822,84, già percepita a titolo di provvisionale disposta dal giudice penale, va devalutata al giorno del fatto e rivalutata anno per anno sino alla data del pagamento dell'acconto;
b) la restante somma di € 345.078,16 (euro 370.901,00 – euro 25.822,84 = euro
345.078,16) va devalutata al giorno del fatto e rivalutata annualmente fino alla data della presente sentenza;
c) dalla data della presente sentenza in poi vanno calcolati gli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
VI. Il quarto motivo è fondato.
Tenuto conto che si è formato il giudicato sulla responsabilità del defunto
[...]
e del figlio in applicazione dell'art. 2055 c.c. Per_1 NT
pagina 13 di 15 l'obbligazione di risarcimento del danno deve essere imputata in via solidale agli eredi di e a a nulla rilevando, nei confronti del ON NT danneggiato, la ripartizione del debito nei rapporti interni tra condebitori solidali. La soluzione adottata dal primo giudice, invero, frustra la ratio dell'art. 2055 c.c., che dispone la solidarietà passiva nelle obbligazioni da fatto illecito al fine di garantire massima tutela alle pretese creditorie del danneggiato.
VII. Il quinto motivo è fondato.
In ragione della rideterminazione del danno complessivamente risarcibile nella maggior somma di € 370.901,00 e della imputazione dell'obbligazione risarcitoria a tutti gli eredi in regime di solidarietà passiva, premessa la responsabilità personale e diretta di
[...]
tenuto conto della normale svalutazione degli immobili per vetustà, il sequestro CP_1 conservativo già disposto deve essere esteso ai beni ricompresi nel provvedimento cautelare del 3 giugno 2011, trascritto al registro generale numero 30455 e al registro particolare numero 21080 del 18 agosto 2011.
Le ulteriori richieste e deduzioni delle parti restano assorbite da quanto innanzi ritenuto.
VIII. Le spese di lite di ambo i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, aggiornato al DM n.
147/2022, calcolati nei valori medi, ad eccezione della fase istruttoria in appello, calcolata nei valori minimi, essendo solo documentale. Le spese di lite sono imputate a tutti gli appellati in solido tra loro, con distrazione, limitatamente al presente grado del giudizio, in favore dei procuratori dell'appellante, che si sono dichiarati antistatari.
Nulla sulle spese del contumace . CP_4
Anche le spese di CTU vanno imputate in solido agli appellati, con diritto dell'appellante di ripetizione di quanto eventualmente anticipato.
IX. Tanto premesso e assorbita ogni ulteriore questione, si dispone la riforma della sentenza n. 2445/2020 pubblicata il 03.11.2020 dal Tribunale di Lecce in accoglimento, nei limiti innanzi precisati, dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, rigettata ogni altra richiesta ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1 confronti di in proprio, e di e NT CP_1 CP_2 Controparte_3 quali eredi di EP e , avverso la sentenza n. 2445/2020, CP_1 Parte_2
pagina 14 di 15 pubblicata il 03.11.2020, dal Tribunale di Lecce, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1) in parziale riforma del capo n.1 del dispositivo dell'appellata sentenza, ridetermina la somma di cui alla statuizione di condanna contenuta in tale capo, in euro € 370.901,00, comprensiva di € 25.822,84, già percepiti a titolo di provvisionale disposta dal giudice penale, oltre interessi al tasso di legge sugli importi devalutati al giorno del fatto e rivalutati anno per anno sino alla data del pagamento, come precisato al paragrafo “V” che precede, al quale qui si rinvia;
pone tale somma a carico dei convenuti in solido tra loro;
2) in parziale riforma del capo n.3 del dispositivo dell'appellata sentenza, conferma integralmente il sequestro conservativo così come disposto in corso di causa, con conseguente revoca della riduzione dello stesso di cui al citato capo 3 del dispositivo;
3) in parziale riforma del capo n.4 del dispositivo dell'appellata sentenza, determina le spese processuali del primo grado in comprensivi euro 24.138,00, di cui euro 1.681,00 per spese ed euro 22.457,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, cpa e iva a termini di legge;
4) in parziale riforma del capo n.6 del dispositivo dell'appellata sentenza, pone il pagamento delle spese per la CTU espletata in primo grado a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro;
5) conferma nel resto l'appellata sentenza;
6) condanna gli appellati costituiti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli Avv.
EP Stefanelli e Teresa Celeste Frascaro, dichiaratisi antistatari dell'appellante per il presente grado, delle spese processuali del giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 17.956,00, di cui euro 777,00 per spese ed euro 17.179,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, cpa e iva a termini di legge;
7) dichiara irripetibili le spese nei confronti di . CP_4
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 settembre 2025
La Presidente rel. ed est.
Anna Rita Pasca
pagina 15 di 15