(Conferimento di crediti).
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.
[…] Inoltre, il trasferimento del bene in proprietà deve realizzare il trasferimento definitivo a favore della società, pertanto, non è possibile che al conferimento venga inserito un patto di riscatto, con la riserva da parte del socio conferente di riavere la proprietà del bene entro un dato termine; I crediti, ai sensi dell'art. 2255 codice civile, il quale prevede che: “il socio che ha conferito un credito risponde della solvenza del debitore, nei limiti dell'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia”. […]
Leggi di più…[…] Campobasso sostiene una tesi intermedia, ritenendo applicabile l'art. 2344 codice civile alle ipotesi di inadempimento conseguente alla conversione coattiva derivante dalle garanzie di cui agli artt. 2254 e 2255 codice civile o volontaria, a seguito del perimento della res conferita in godimento, in prestazione equivalente. […]
Leggi di più…[…] In queste fattispecie «si applica quanto disposto dal 5° comma dell'art. 2464 c.c.» (art. 2481-bis, 4° comma, seconda frase, c.c.), che rinvia alle disposizioni degli artt. 2254 e 2255 c.c. e dispone che «le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione». È dunque necessario che il bene o l'utilità promessa in conferimento sia posta nella libera disponibilità della società al più tardi al momento in cui il sottoscrittore aderisce all'aumento di capitale. […]
Leggi di più…[…] In queste fattispecie «si applica quanto disposto dal 5° comma dell'art. 2464 c.c.» (art. 2481-bis, 4° comma, seconda frase, c.c.), che rinvia alle disposizioni degli artt. 2254 e 2255 c.c. e dispone che «le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione». È dunque necessario che il bene o l'utilità promessa in conferimento sia posta nella libera disponibilità della società al più tardi al momento in cui il sottoscrittore aderisce all'aumento di capitale. […]
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