Articolo 2255 del Codice civile
Articolo 2254Articolo 2216
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19 aprile 1942
Art. 2255.

(Conferimento di crediti).

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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