(Conferimento di crediti).
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.
L'articolo 2255 del Codice Civile, rubricato “Conferimento di crediti”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci". All'art. 2255 c.c. viene stabilito che il socio che ha conferito un credito è tenuto a rispondere della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2255 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2255 del Codice Civile: "Art. 2255. […]
Leggi di più…[…] Possono essere conferiti anche crediti, come sancito dall'art. 2255 c.c.
Leggi di più…[…] In queste fattispecie «si applica quanto disposto dal 5° comma dell'art. 2464 c.c.» (art. 2481-bis, 4° comma, seconda frase, c.c.), che rinvia alle disposizioni degli artt. 2254 e 2255 c.c. e dispone che «le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione». È dunque necessario che il bene o l'utilità promessa in conferimento sia posta nella libera disponibilità della società al più tardi al momento in cui il sottoscrittore aderisce all'aumento di capitale. […]
Leggi di più…[…] In queste fattispecie «si applica quanto disposto dal 5° comma dell'art. 2464 c.c.» (art. 2481-bis, 4° comma, seconda frase, c.c.), che rinvia alle disposizioni degli artt. 2254 e 2255 c.c. e dispone che «le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione». È dunque necessario che il bene o l'utilità promessa in conferimento sia posta nella libera disponibilità della società al più tardi al momento in cui il sottoscrittore aderisce all'aumento di capitale. […]
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