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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/09/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 1734/2025 V.G. promosso da
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Monica Fara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Vittorio Veneto n. 25, Siena
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Maria Teresa Fasanaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Strada Massetana Romana n. 64, Siena
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “Nel merito: dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati
e nel reciproco rispetto;
affidare la figlia minorenne in maniera condivisa tra i genitori con Per_1 collocamento della stessa presso la madre;
disporre che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento della figlia minorenne e del figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente , Per_1 Per_2 disponendo che le spese straordinarie vengano corrisposte nella misura del
50% da entrambi i genitori come da protocollo in essere presso l'Intestato
Tribunale, di cui dichiarano di aver preso visione;
disporre che l'assegno unico per ciascun figlio venga incassato nella misura del
50% da ciascun genitore;
disciplinare il diritto di visita del sig. nei confronti della figlia in CP_1 Per_1 base alle volontà e alle esigenze di quest'ultima e comunque indicativamente nella misura di un fine settimana alternato tra i genitori e di due pomeriggi a settimana da individuarsi concordemente di volta in volta;
per le festività pasquali a giorni alterni con ciascun genitore, a seconda delle volontà della minore;
nel periodo estivo trascorrerà due settimane anche non Per_1 consecutive con ciascun genitore;
nulla per le festività natalizie, considerando che la ragazza raggiungerà la maggiore età in data 25.09.2025.
In merito ai rapporti patrimoniali
I coniugi dichiarano di aver già risolto ogni questione patrimoniale pendente tra di loro e di non aver quindi nient'altro da pretendere l'una verso l'altro.
Spese del giudizio
Le spese per il presente giudizio di separazione vengono interamente compensate tra le parti”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati figli
(16/2/2005), maggiorenne e non economicamente autosufficiente ed Per_2
(25.9.2007), e che le condizioni inerenti agli stessi appaiono rispondenti Per_1 al loro interesse morale e materiale;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di San Dorligo della Valle, per l'anno 2003 al n. 5, parte
II, serie A;
3 il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c.,
69 lett. d) d.P.R. 396/2000;
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
21/09/1977 a Trieste (TS) e nato il [...] a Controparte_1
Trieste, che si sono uniti in matrimonio in data 21/06/2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Dorligo della Valle, per l'anno 2003 al n. 5, parte II, serie A alle condizioni in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di San Dorligo della Valle in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 12/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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